ART. 1
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) della Provincia di Cosenza
Aprile 2012
“In conformità ai criteri ed ai principi dettati dall'Accordo Collettivo Quadro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sottoscritto il 07/08/1998 - tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) e le Organizzazioni Sindacali”
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)
La R.S.U. è la struttura sindacale, costituita su base elettiva, alla quale è conferita potestà negoziale con l'Amministrazione sulle materie previste dal CCNL; la R.S.U. non incide sul diritto di altri soggetti sindacali a conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro con ogni relativo diritto.
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) della Provincia di Cosenza, in conformità ai criteri ed ai principi dettati dall'Accordo Collettivo Quadro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sottoscritto il 07/08/1998 - tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) e le Organizzazioni Sindacali, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 207 del 05/09/1998 e ss. mm. ii.
La R.S.U. della Provincia di Cosenza è costituita da un numero di componenti pari a 21 membri.
ART. 2
COMPITI E FUNZIONI - PREROGATIVE
Fermo rimanendo quanto previsto dal D.Lgs 165/2000, dal Comma, 2 Art.10 dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. 07/08/98, dal CCNL Quadro 07/08/98 sulle libertà sindacali o e dal CCNL, la
R.S.U. subentra alle RSA e analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
Per quanto riguarda le materie demandate alla R.S.U. si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di comparto ed al Contratto integrativo decentrato in tema di relazioni sindacali.
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitate congiuntamente dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle OO. SS. territoriali abilitate dal CCNL.
ART. 3
DURATA, DIMISSIONE E SOSTITUZIONE DELL’INCARICO
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
In caso di dimissioni di uno dei componenti lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla R.S.U. e comunicate all’organizzazione sindacale che ha presentato la lista in cui il componente è stato eletto.
Le dimissioni devono, altresì, essere accettate e ratificate dalla R.S.U. e di esse và data comunicazione al servizio gestione del personale, contestualmente al subentrante ed ai lavoratori, mediante affissione all’Albo dell’Ente.
Il componente della R.S.U. che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dall’incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza. Le assenze devono essere giustificate per iscritto e devono pervenire al Presidente e al Coordinatore entro la data di convocazione dell’Assemblea.
ART. 4
INCOMPATIBILITA’
La carica di componente della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni d’incompatibilità, determina la decadenza dalla carica di componente della R.S.U. e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.
La nomina a componente della delegazione trattante della R.S.U. è incompatibile con quella a componente della delegazione trattante di parte pubblica.
ART. 5
INSEDIAMENTO DELLA RSU – ELEZIONE DEL COORDINATORE, DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
La prima seduta, indetta dal candidato che ha ottenuto più voti dalla consultazione elettorale, è convocata entro trenta giorni dalla data dell’invio della comunicazione ufficiale da parte della Commissione Elettorale dell’Ente all’ARAN.
Nella medesima seduta, presieduta temporaneamente dal candidato che l’ha indetta, la R.S.U. procederà all'elezione del Coordinatore, del Presidente e del Segretario e dei componenti della Delegazione
Trattante.
L’elezione dei suddetti membri avviene, salvo accordi contrari, a scrutinio segreto e separato. Ciascun componente esprime il proprio voto su un solo nominativo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede, nella stessa seduta, a successiva votazione di ballottaggio e viene eletto il componente che avrà riportato il maggior numero di Voti.
Art. 6
ASSEMBLEA DEGLI ELETTI (Assemblea R.S.U.)
L’Assemblea degli eletti è l’organo decisionale della R.S.U..
L’assemblea è convocata, almeno, una volta ogni due mesi, con specifico ordine del giorno.
La stessa può essere convocata in via straordinaria e comunque entro dieci giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei componenti la R.S.U..
La convocazione, con l’ordine del giorno, dovrà giungere ai componenti la R.S.U. almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, in caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
L’ordine del giorno della convocazione, su richiesta, può essere inviato per conoscenza alle OO. SS. territoriali firmatarie dell’accordo nazionale per la costituzione delle R.S.U..
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti l’Assemblea.
Le decisioni relative alle attività della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti presenti con voto palese, si attua il voto segreto per le decisioni che riguardano persone o riferite alla sfera del privato.
Alle riunioni possono partecipare senza diritto al voto, su richiesta, le OO. SS. firmatarie dell’accordo nazionale per la costituzione della R.S.U..
Art. 7
COMPITI DELL’ ASSEMBLEA DEGLI ELETTI (Assemblea R.S.U.)
Sono compiti dell’Assemblea:
• eleggere, tenendo conto della maggior rappresentatività acquisita dalle singole liste e di un’adeguata rappresentanza di genere:
- il Coordinatore;
- il Presidente;
- il Segretario;
- ulteriori cinque componenti della Delegazione Trattante (la Delegazione Trattante, così eletta, è dunque composta da otto membri: Coordinatore, Presidente, Xxxxxxxxxx e cinque componenti);
• stabilire i criteri di utilizzo delle agibilità sindacali riservate alla R.S.U., verificandone periodicamente la corretta applicazione;
• approvare le piattaforme rivendicative e qualsiasi accordo collettivo con l’Amministrazione;
• decidere la convocazione dell’Assemblea generale dei dipendenti o di settore per l’informazione e la consultazione dei lavoratori sulle piattaforme e sugli accordi;
• individuare strumenti innovativi per aumentare il livello di informazione dei lavoratori sulle attività negoziali;
• designare un Rappresentante per la Sicurezza che mantenga un costante rapporto con i lavoratori a vario titolo nominati come Rappresentanti per la Sicurezza;
• su proposta della Delegazione trattante, può costituire gruppi di lavoro ristretti e temporanei per l’approfondimento e lo studio di specifiche tematiche.
Art.8
DELEGAZIONE TRATTANTE
La Delegazione Trattante, costituita da 8 membri, rappresentativa dell’Assemblea, è titolare dei rapporti negoziali con l’Amministrazione per le materie delegate dal CCNL alla negoziazione decentrata.
Portavoce della Delegazione Trattante è il Coordinatore.
La Delegazione trattante si riunisce in date prefissate; di norma, una volta ogni venti giorni e/o ogni qualvolta lo richiedano la metà più uno dei suoi componenti.
I componenti della delegazione trattante decadono per cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni dalla carica o per sfiducia della maggioranza dei componenti l’assemblea della R.S.U.;
Le riunioni sono valide qualora ad esse sia presente la metà più uno dei suoi Componenti.
Art.9
COMPITI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
Sono compiti della delegazione trattante:
- partecipare con il Coordinatore alle trattative con l’Amministrazione;
- adottare le iniziative necessarie per attuare le decisioni dell’Assemblea della R.S.U.;
- dare attuazione alle decisioni della R.S.U. circa l’informativa e la partecipazione dei dipendenti sull’attività negoziale;
- predisporre proposte di piattaforme rivendicative e accordi collettivi da presentare all’Assemblea della R.S.U.;
- tenere costantemente aggiornata l’Assemblea della R.S.U. sull’andamento delle trattative con l’Amministrazione;
- richiedere incontri negoziali con l’Amministrazione inviando, per conoscenza, la richiesta alle OO. SS. firmatarie dell’accordo nazionale per la costituzione delle R.S.U.;
- assicurare l’esercizio delle agibilità sindacali ai componenti l’Assemblea della R.S.U.;
Art. 10
- Il Coordinatore:
COMPITI E FUNZIONI
a) convoca la Delegazione Trattante. In caso di assenza momentanea e motivata, viene sostituito da un componente appartenente alla Delegazione Trattante;
b) assume il ruolo di portavoce dell’Assemblea degli eletti e della Delegazione trattante della R.S.U.;
c) sottoscrive, insieme al Segretario, tutti gli atti operativi necessari alle attività della Delegazione trattante;
d) attua i criteri di utilizzo delle libertà sindacali di cui all’Art.6 dell'Accordo Collettivo Quadro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sottoscritto il 07/08/1998 - tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) e le Organizzazioni Sindacali, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 207 del 05/09/1998 e ss. mm. ii.
- Il Presidente:
a) convoca l’Assemblea degli eletti. In caso di assenza momentanea e motivata, viene sostituito dal componente dell’Assemblea più anziano di età;
b) sottoscrive le convocazioni assembleari insieme al Coordinatore;
c) sottoscrive, insieme al Segretario e al Coordinatore, tutti gli atti operativi necessari alle attività dell’Assemblea degli eletti.
a) procede alla stesura dei verbali, in caso di assenza momentanea viene sostituito da uno dei componenti della Delegazione Trattante;
b) provvede a conservare gli Atti di competenza della R.S.U.;
c) sottoscrive, insieme al Presidente e al Coordinatore, tutti gli atti operativi necessari alle attività dell’Assemblea degli eletti e della Delegazione trattante;
d) implementa ed aggiorna la bacheca sindacale, rendendo pubbliche tutte le decisioni prese in seno all’Assemblea.
Art. 11
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Per l’approvazione del Regolamento è richiesta la maggioranza più uno dei componenti l’Assemblea R.S.U. mediante voto palese. Analogamente si procede per ogni successiva variazione.