Prodotto: Habit@t
Polizza Multirischi Abitazione
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Habit@t
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Habit@t è una polizza Individuale che permette di tutelarsi contro i rischi che possono colpire l'abitazione, indennizzandoti economicamente per poter fronteggiare questo disagio.
Sezione Assistenza Casa
Area accessi all’abitazione: fino ad un massimo di 500 Euro
Area idraulica: fino ad un massimo di 500 Euro
Area elettrica: fino ad un massimo di 500 Euro
Area gas: fino ad un massimo di 500 Euro
Altri servizi:
Spese d’albergo: fino ad un massimo di 300 Euro
Rientro anticipato: fino ad un massimo di 300Euro
Allarmi in casa: messa a disposizione della Homebox per il rilevamento di fumo ed acqua.
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
Danni al contenuto derivanti da:
Incendio: fino ad un massimo di 75.000 Euro
Fenomeno Elettrico: fino ad un massimo di 2.000 Euro
Per tutte le Sezioni
Non si assicurano fabbricati diversi da quelli civili adibiti a dimora abituale
Sezione Danni alla Casa e al Contenuto
Non si assicura la Casa che non abbia caratteristiche di incombustibilità e non si trovi in buone condizioni
Non si assicurano le case che sono in fase di costruzione
Non si assicurano le case che non si trovano sul territorio della Repubblica Italiana
Sezione Assistenza Casa
Tutte le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
! atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni naturali con caratteristiche di calamità naturale;
! sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque generato, controllato o meno;
! dolo o fatto illecito da parte dell’Assicurato;
! suicidio o tentato suicidio commesso dall’Assicurato;
! sinistri provocati dall’Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci;
! uso terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
! sinistri derivanti da atti avventati da parte dell’Assicurato;
! eventi accaduti fuori dal periodo di copertura.
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
! conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio;
! conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi;
! verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi
! a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature di giardini e parchi, campi da tennis, piscine,
attrezzature sportive e da gioco
! alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
! indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
! causati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software,
indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software
! determinati da dolo dell’Assicurato o dei familiari suoi conviventi, a meno che si tratti di persone di cui è responsabile per legge.
Per quanto riguarda il Contenuto, Cardif non indennizza:
! i danni a beni di uso professionale e, comunque, non destinati a uso domestico e personale e in genere quanto non è compreso nella definizione di Contenuto;
! la perdita, distruzione o deterioramento di Valori; ! lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione degli eventi
assicurati.
Repubblica Italiana.
La dimora abituale del Cliente all’indirizzo dichiarato nel Modulo di Adesione.
In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Per la sola garanzia Assistenza, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale devi contattare la Struttura Organizzativa. Per ricevere alcune prestazioni della Sezione Assistenza Casa, è necessario che sia l’unità centrale, sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato d'uso, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Il Premio è annuale e si paga in anticipo. Il Premio può essere pagato con carta di credito accettata da Cardif o circuito PayPal;
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L’Assicurazione dura un anno a partire dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Polizza e non prevede tacito rinnovo. Vuol dire che cessa comunque alle ore 24 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza. Con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza annuale, Cardif può proporle di rinnovare l’Assicurazione per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza della Polizza.
Come posso disdire la polizza?
Puoi ripensarci e disdettare la Polizza entro 30 giorni dalla data di pagamento del Premio inviando tale comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, FAX oppure tramite e-mail.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS – Rappresentanza Generale per l’Italia
POLIZZA HABIT@T
Modello HAFCAR1018 - edizione: Ottobre 2018
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Cliente prima della sottoscrizione della Polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
bnpparibascardif.it
Indice
Nota informativa e Glossario | |
Nota Informativa | 1 di 8 |
A. La compagnia assicurativa | 1 di 8 |
B. Il contratto di assicurazione | 1 di 8 |
C. Liquidazioni e reclami | 4 di 8 |
Glossario | 6 di 8 |
Condizioni di Assicurazione | |
Il contratto di assicurazione | 1 di 20 |
Quali garanzie mi offre Cardif con l'assicurazione Habit@t? | 1 di 20 |
Quali sono le garanzie di base e quali le garanzie opzionali? | 1 di 20 |
Da quando decorre e quanto dura l’Assicurazione? | 1 di 20 |
A quanto ammonta e come si paga il Premio? | 2 di 20 |
Se sottoscrivo la Polizza, posso poi ripensarci? | 2 di 20 |
Posso recedere dall’Assicurazione dopo un Sinistro? | 3 di 20 |
Le mie dichiarazioni sulle circostanze del rischio possono incidere sul diritto all'Indennizzo? | 3 di 20 |
Cosa devo fare se il rischio si modifica? | 3 di 20 |
Posso stipulare altre assicurazioni per lo stesso rischio? | 3 di 20 |
Cosa devo fare se cambio casa o ne modifico l’uso? | 3 di 20 |
Dopo il pagamento dell'Indennizzo, Cardif si rivarrà verso il responsabile del Sinistro? | 3 di 20 |
Cardif può ispezionare la Casa e il suo Contenuto? | 4 di 20 |
A chi devo inviare un eventuale reclamo? | 4 di 20 |
Come comunico con Cardif? | 4 di 20 |
Oneri | 5 di 20 |
Quale legge si applica a questo contratto? | 5 di 20 |
Le garanzie, una per una | 5 di 20 |
Sezione Assistenza Casa | 5 di 20 |
Condizioni generali | 5 di 20 |
In cosa consiste la garanzia? | 5 di 20 |
Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla garanzia? | 5 di 20 |
Quando ho diritto alla garanzia? | 5 di 20 |
Prestazioni | 5 di 20 |
PRESTAZIONI "AREA ACCESSI" | 5 di 20 |
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza | 5 di 20 |
Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza | 6 di 20 |
Invio di un vetraio per interventi di emergenza | 6 di 20 |
PRESTAZIONI "AREA IDRAULICA" | 6 di 20 |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza | 6 di 20 |
PRESTAZIONI "AREA ELETTRICA" | 6 di 20 |
Invio di un elettricista per interventi di emergenza | 6 di 20 |
PRESTAZIONI “AREA GAS” | 7 di 20 |
Invio di un termoidraulico/tecnico gas | 7 di 20 |
Spese d’albergo | 7 di 20 |
Rientro anticipato | 7 di 20 |
PRESTAZIONI “ALLARMI IN CASA” | 7 di 20 |
Segnalazione di situazioni di potenziale allarme | 7 di 20 |
Sezione danni alla casa e danni al contenuto | 7 di 20 |
Condizioni generali | 7 di 20 |
Quali beni posso assicurare? | 7 di 20 |
Quali sono i limiti dell'Indennizzo? | 8 di 20 |
Esiste una Franchigia sull'Indennizzo? | 8 di 20 |
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Quando ho diritto alle garanzie? 8 di 20 Cosa succede in caso di dolo e colpa grave? 8 di 20 Garanzie della Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto 9 di 20 GARANZIA “DANNI DA INCENDIO” 9 di 20
Cosa indennizza Cardif? 9 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 9 di 20 GARANZIA “RISCHIO LOCATIVO” 10 di 20
Cosa indennizza Cardif? 10 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 10 di 20 GARANZIA “DANNI DA FENOMENO ELETTRICO” 10 di 20
Cosa indennizza Cardif? 10 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 10 di 20 GARANZIA “DANNI DA ACQUA E DA EVENTI NATURALI” 10 di 20
Cosa indennizza Cardif? 10 di 20 Sono indennizzabili anche le spese di ricerca e riparazione dei guasti e ripristino? 10 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 11 di 20 GARANZIA “FURTO E RAPINA” 11 di 20
Cosa indennizza Cardif? 11 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 11 di 20 Quali requisiti di chiusura e protezione devono avere i locali perché la garanzia sia valida? 12 di 20 Che succede se gli strumenti di chiusura e protezione non sono conformi? 12 di 20
Sezione responsabilità civile 12 di 20 Condizioni generali 12 di 20 Cosa risarcisce Cardif? Con quali Franchigie e Massimali? 12 di 20 Quali soggetti non sono considerati "terzi"? 12 di 20 Quando ho diritto alle Garanzie? 12 di 20 Garanzie della Sezione Responsabilità Civile 13 di 20 GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA” 13 di 20
Chi sono gli Assicurati? 13 di 20 Cosa indennizza Cardif? 13 di 20 In quali Paesi è valida l'assicurazione della responsabilità civile? 14 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 14 di 20 GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO” 15 di 20
Chi è l'Assicurato? 15 di 20 Cosa indennizza Cardif? 15 di 20 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? 16 di 20
Norme in caso di sinistro 16 di 20 Sezione responsabilità civile 16 di 20 Cosa devo fare in caso di Sinistro? 16 di 20 E se non usufruisco delle Prestazioni? 16 di 20 Sezione danni alla casa e danni al contenuto 16 di 20 Cosa devo fare in caso di Sinistro? 16 di 20 Cosa rischio se esagero la portata del danno o fornisco informazioni false o parziali? 17 di 20 Come si valuta il danno? 17 di 20 Cosa fanno i periti? 17 di 20 Come si determina l'ammontare del danno? 18 di 20 Chi è titolare dei diritti che derivano dal contratto? E a quali condizioni Cardif paga l’Indennizzo? 18 di 20 Che succede se i beni rubati vengono recuperati? 18 di 20 Sezione responsabilità civile 19 di 20 Cosa devo fare in caso di Sinistro? 19 di 20 Cosa fare in caso di vertenza legale? E chi paga le spese? 19 di 20
Habit@t HOMEBOX 19 di 20 Installazione, uso e restituzione del dispositivo 19 di 20 Comodato d'uso del dispositivo 20 di 20
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Nota Informativa e Glossario
Nota Informativa
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente
questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
Cardif Assurances Risques Divers ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.
Troverà sul sito www.bnpparibascardif.it le
modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
A - La compagnia assicurativa
1. Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Assurances Risques Divers, che ha la sede sociale in Boulevard Haussmann 1, Parigi (Francia).
La Polizza è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia della Compagnia.
La Rappresentanza Generale per l’Italia, soggetta a Direzione e Coordinamento di BNP Paribas Cardif, opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel e de Résolution).
• Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano.
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916500153.
• REA: 1254536.
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DM del 27.2.1989 e iscritta nell'Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione con il n° I.00011.
• Email: servizioclienti@cardif.com
• Telefono: 02.77.2241
• Sito web: www.bnpparibascardif.it .
2. Situazione patrimoniale della Compagnia
Cardif Assurance Risques Divers ha un patrimonio netto pari a 308,949 Milioni di Euro, di cui 16,876 Milioni di Euro di Capitale Sociale e 292,073
Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).
B - Il contratto di assicurazione
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
3. Le garanzie – Limitazioni ed Esclusioni
Con la sottoscrizione dell’Assicurazione, il Cliente acquista un pacchetto base di garanzie:
• garanzia di Assistenza (per i dettagli: Sezione Assistenza Casa)
• garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da eventi naturali”, che riguardano esclusivamente il Contenuto e non la Casa (per i dettagli: Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
Il Cliente, in base alla sua condizione di proprietario, proprietario non dimorante (cioè che non vive nella Casa assicurata) o Affittuario, può inoltre acquistare altre garanzie opzionali:
• le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da eventi naturali”, che riguardano la Casa e non il Contenuto (per i dettagli: Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
• la garanzia “Rischio Locativo” (per i dettagli: Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
• la garanzia “Furto e Rapina”, eventualmente estesa anche ai Preziosi (per i dettagli: Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
• le garanzie “Responsabilità civile della famiglia” e “Responsabilità civile del proprietario” (per i dettagli: Sezione Responsabilità Civile).
Per i dettagli: tabella all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Per ricevere alcune prestazioni della Sezione Assistenza Casa, è necessario che i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato d'uso, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Il Modulo di Polizza indica le garanzie e le Somme Assicurate/Massimali per ciascun contratto di Assicurazione.
3.1 Sezione Assistenza Casa
Attraverso le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto, Cardif mette a disposizione del Cliente una serie di Prestazioni di Assistenza che consistono in un avviso o aiuto immediato in situazioni di particolare difficoltà (per i dettagli: artt. da 17 a 28 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (per i dettagli: artt. 17-18-19 delle Condizioni di Assicurazione).
Il Cliente ha l'obbligo di installare in Casa il dispositivo Habit@t HOMEBOX, e avviarne il funzionamento entro 30 giorni dalla data in cui lo riceve e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’Assicurazione. Le Prestazioni di Assistenza Allarmi in casa possono essere infatti fornite solo se l’unità centrale e i rilevatori elettronici wireless del dispositivo sono correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
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Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in Comodato d’uso gratuito. Con la cessazione dell'Assicurazione – per qualunque motivo –, si estingue anche il Comodato e il Cliente è obbligato a restituire entro 45 giorni il dispositivo integro e funzionante, a parte il deterioramento dovuto al normale uso.
Quando sottoscrive l'Assicurazione, il Cliente concede a Cardif il diritto di richiedere l’addebito di una penale in caso di:
• mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX
• restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza dell'Assicurato, a parte il normale deterioramento dovuto all'uso. L'addebito avviene con le stesse modalità del pagamento del Premio (per i dettagli: artt. 68-69 delle Condizioni di Assicurazione).
3.2 Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto Con le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua ed eventi naturali” è possibile assicurare sia la Casa sia il suo Contenuto. Con la garanzia “Furto e Rapina”, il solo Contenuto. Con la garanzia “Rischio Locativo”, è assicurata la persona fisica che abita la Casa senza esserne proprietaria.
Garanzia Danni da incendio
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali alla Casa e/o al Contenuto causati direttamente da eventi quali: Incendio; Esplosione o Scoppio; Implosione; Fulmine; Bang Sonico; caduta di aeromobili; rovina ascensori; meteoriti; corpi e velivoli spaziali, e cose da questi trasportate; urto di veicoli; fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di questi eventi; atti dolosi di terzi.
La garanzia è a Primo Rischio Assoluto (per i dettagli: art. 34 delle Condizioni di Assicurazione). La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (per i dettagli: artt. 30-31-34-35 delle Condizioni di Assicurazione).
Garanzia Rischio locativo
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i danni alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo derivante da tali eventi, se il responsabile è lo stesso Assicurato (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile)(per i dettagli: art. 36 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (per i dettagli: artt. 30-31-35-37 delle Condizioni di Assicurazione).
Garanzia Danni da fenomeno elettrico
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali e diretti agli impianti fissi della Casa
o agli apparecchi mobili elettrici o elettronici presenti in Casa, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa, anche da un Fulmine o dall’elettricità atmosferica. La garanzia è a Primo Rischio Assoluto. (per i dettagli: art. 38 delle Condizioni di Assicurazione). La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (per i dettagli: artt. 30-31-35-39 delle Condizioni di Assicurazione).
Garanzia Danni da acqua e da eventi naturali Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati alla Casa o al suo Contenuto da:
• fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio della Casa. Se il Sinistro è indennizzabile, rimborsa anche le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e i loro raccordi nei muri e nei pavimenti, incluse le spese per la ricerca della rottura, la demolizione e il ripristino funzionale di parti della Casa, necessarie per riparazioni e sostituzioni.
• uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose trasportate – quando la violenza di questi eventi si riscontra su più parti della proprietà dell'Assicurato, assicurate e non
–, Sovraccarico di Neve.
Le garanzie sono a Primo Rischio Assoluto (per i dettagli: artt. 40-41 delle Condizioni di Assicurazione). La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (per i dettagli: artt. 30-31- 35-40-41-42 delle Condizioni di Assicurazione).
Garanzia Furto e Rapina
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i danni materiali e diretti al Contenuto della sola Prima Casa causati da:
• Furto all’interno della Casa con violazione delle difese esterne e/o dei mezzi di protezione e chiusura, con particolare agilità personale, in modo clandestino o con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte
• Rapina all’interno della Casa.
La garanzia è a Primo Rischio Assoluto (per i dettagli: art. 43 delle Condizioni di Assicurazione). La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (Per i dettagli: artt. 44 e 46 delle Condizioni di Assicurazione).
3.3 Sezione Responsabilità Civile
Garanzia Responsabilità civile della famiglia
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento (capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile per aver involontariamente causato danni a terzi, in
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conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nell’ambito della vita privata. Tutti i rischi che riguardano le attività professionali sono esclusi. Il risarcimento può arrivare al limite del Massimale e copre i danni per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose. (per i dettagli: artt. 50-51- 52 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (per i dettagli: artt. 47-48-51-53 delle Condizioni di Assicurazione).
Garanzia Responsabilità civile del proprietario Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento (capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile per aver involontariamente causato danni a terzi
in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà della Casa.
Il risarcimento può arrivare al limite del Massimale e copre i danni per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose. (per i dettagli: artt. 54-55 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie (Per i dettagli: artt. 47-48-55-56 delle Condizioni di Assicurazione).
ESEMPI
Franchigia
Franchigia | Danno accertato | Danno liquidato |
€ 100 | € 1000 | € 900 |
€ 100 | € 85 | Nessuno |
È la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Il suo importo è fisso e viene dedotto dal danno accertato per determinare l’importo da liquidare.
4. Dichiarazioni del Cliente
Al momento della conclusione del contratto il Cliente deve fornire informazioni vere e precise. Le conseguenze di dichiarazioni false o reticenti possono essere gravi, compreso il mancato pagamento dell'Indennizzo (per i dettagli: art. 7 delle Condizioni di Assicurazione).
5. Modifica del rischio
Il Cliente deve comunicare per iscritto a Cardif ogni aggravamento del rischio. Per esempio, per la garanzia Furto costituisce aggravamento del rischio il cambio della Casa assicurata in una Zona Territoriale diversa dalla precedente (per i dettagli: art. 8 delle Condizioni di Assicurazione).
6. Premi
Il Premio è annuale e si paga in anticipo con carta di credito accettata da Cardif o attraverso il circuito PayPal (per i dettagli: art. 4 delle Condizioni di Assicurazione). Potrà essere applicato uno sconto di Premio ai Clienti che usufruiscono di codici promozionali personali o convenzioni.
7. Rivalse
Tranne che in caso di dolo, Cardif rinuncia al diritto di surrogazione, cioè al diritto di rivalersi verso il responsabile del Sinistro al posto dell'Assicurato (art. 1916 del Codice Civile). La rinuncia è valida purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti alcuna azione verso il responsabile. (per i dettagli: art. 11 delle Condizioni di Assicurazione).
Scoperto
È la parte variabile del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Espressa in percentuale, viene dedotta dal danno accertato per determinare l’importo da liquidare.
Ad esempio:
Scoperto | Danno accertato | Danno liquidato |
10% | € 1000 | € 900 |
10% con il minimo di € 100 | € 500 | € 400 |
10% con il minimo di € 100 | € 2000 | € 1800 |
10% con il minimo di € 100 | € 85 | Nessuno |
Massimale
È la somma massima oltre cui Cardif non è tenuta ad alcun pagamento.
Ad esempio:
Massimale | Danno accertato | Danno liquidato |
€ 100.000 | € 75.000 | € 75.000 |
€ 100.000 | € 125.000 | € 100.000 |
8. Diritto di recesso
8.1 Recesso del Cliente
Dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, sia il Cliente sia Cardif possono recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata. Se a recedere è il Cliente, il contratto si conclude il giorno in cui Cardif riceve la lettera; se a recedere è Cardif, dopo 30 giorni dal giorno in cui il Cliente riceve la lettera.
Il Cliente ha inoltre diritto al ripensamento: entro 30 giorni dalla data di pagamento del Premio può recedere dal contratto comunicandolo per iscritto a Cardif. (per i dettagli: art. 6 delle Condizioni di Assicurazione).
8.2 Recesso di Cardif
Cardif può recedere dal contratto se, dopo l'accesso in copertura il Cliente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
Per i dettagli e le limitazioni relative all’esercizio del diritto di recesso si rinvia alle Condizioni di assicurazione all’Art. 8 DIRITTO DI RECESSO.
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9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per la responsabilità civile, i due anni decorrono dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso nei suoi confronti l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
10. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano per tutta la durata della copertura assicurativa è l'italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per le coperture assicurative di questa Assicurazione prevede sui Premi pagati un'imposta del:
• 21,25%, più un’addizionale antiracket dell’1,00%, per un totale del 22,25% del Premio imponibile per le garanzie “Danni alla Casa e Danni al Contenuto” e “Responsabilità Civile”
• 10,00% del Premio imponibile per la garanzia Assistenza Casa.
C - Liquidazioni e reclami
12. Liquidazione del Sinistro
Per i Sinistri della garanzia della Sezione Assistenza Casa il Cliente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con una delle seguenti modalità:
• premere il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX per richiedere di essere richiamato
• telefonare al Servizio Clienti: 800 97 97 47 da rete fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero. È il Servizio Clienti a trasferire la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Per le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” la Struttura Organizzativa di Supporto fornisce direttamente la Prestazione, allertata dall’unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, purché correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Per i Sinistri delle garanzie “Danni alla Casa”, “Danni al Contenuto” e “Responsabilità Civile”,
il Cliente/Assicurato deve contattare il Servizio Clienti il più presto possibile e comunque entro 3 giorni da quando ne viene a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile) ai numeri 800 97 97 47 da rete
fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero.
Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Il Servizio Clienti fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro.
(per i dettagli: artt. da 57 a 67 delle Condizioni di Assicurazione).
13. Reclami Reclami a Cardif
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato a mezzo email, posta o fax all'Ufficio Reclami di
Cardif Assurances Risques Divers:
Cardif - Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
email: reclami@cardif.com fax 02.77.224.265
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia
Reclami all’intermediario assicurativo
Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 3, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax, all'IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21
00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06.42133206
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www. bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza:
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• il nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: www.ec.europa.eu/fin-net)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: http:// acpr.banque-france.fr/en/protection-dela- clientele/ comment-contacter-lacp.html
14. Arbitrato
Per i Sinistri delle garanzie Danni alla Casa e Danni al Contenuto Cardif e il Cliente possono richiedere a un collegio di periti di risolvere la loro controversia. (per i dettagli: art. 61 delle Condizioni di Assicurazione). In ogni caso il Cliente si può sempre rivolgere all'autorità giudiziaria.
Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Assurances Risques Divers ne è responsabile.
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Glossario
Affittuario
La persona fisica che ha in uso la Casa sulla base di un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà (principalmente locazione ma anche sub-locazione, comodato, usufrutto, uso, abitazione ecc.).
Anno Assicurativo
Periodo continuativo di 12 mesi che inizia alle ore
24.00 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno in cui le garanzie diventano efficaci.
Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione
Assicurato
Soggetto per il quale è prestata l’assicurazione.
Assistenza
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito.
Bang Sonico
Onda sonica determinata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica.
Cardif
La società Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia, soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.
• Capitale sociale: 16.875.840,00 euro.
• P. IVA, C.F e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: n° 08916500153.
• R.E.A:. n° 1254536
• Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: n° 1.00011.
Casa
Intero immobile (o anche porzione di immobile costituita da locali intercomunicanti tra loro) ubicato nella Repubblica Italiana,e indicato nel Modulo di Polizza, oggetto di assicurazione con tutte le relative opere murarie e di finitura, compresi:
• fissi, infissi, opere di fondazione e interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione o comunque al servizio dell’immobile
• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati
• ascensori, montacarichi, scale mobili e altri
impianti e installazioni immobili per natura o per destinazione, antenne radiotelericetrasmittenti, affreschi e statue senza valore artistico
• pertinenze/dipendenze, anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione – compresi l’attrezzatura per attività del tempo libero e i veicoli privati – o animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi.
Ai fini dell’Assicurazione la Casa può distinguersi in:
• Prima Casa: la residenza anagrafica dell’Assicurato o, in alternativa, l’abitazione dove egli abita abitualmente per la maggior parte dell’anno, come dichiarato nel Modulo di Polizza.
• Seconda Casa: l'abitazione saltuaria dell’Assicurato che non costituisce, in ogni caso, la sua residenza anagrafica, come dichiarato nel Modulo di Polizza.
Cliente
Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione sottoscrivendo il Modulo di Polizza.
Collaboratore Domestico
Prestatore di lavoro assunto con contratto di lavoro di- pendente di diritto italiano e addetto al funzionamento della vita della famiglia di cui l'Assicurato fa parte.
Contenuto
Insieme dei beni mobili della Casa, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, per uso domestico e/o personale, e più precisamente:
• mobilio, arredamento, vestiario e libri
• elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchine fotografiche e altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi impianti di allarme e antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva) non fissi e non facenti parte della Casa
• pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e collezioni di pregio, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, Preziosi e Valori
• mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli che si trovano nelle dipendenze, anche staccate, situate negli spazi adiacenti e pertinenti alla Casa.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al Pubblico Registro Automobilistico o ad analoghi registri este- ri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione (artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 209/2005).
Comodato
Contratto in base al quale il Cliente riceve e ha in uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX (artt. 1803 e seguenti del Codice Civile).
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Condizioni di Assicurazione
Parte del Fascicolo Informativo che contiene l’insieme delle clausole del contratto di assicurazione.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fascicolo Informativo
Documento consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. È previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 e contiene: la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Firma Elettronica Avanzata
Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati stessi stati successivamente modificati.
Firma Elettronica Qualificata
Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e creata con un dispositivo sicuro.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita la garanzia prestata da Cardif, facendo sì che una parte del danno rimanga in ogni caso a carico dell’Assicurato
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per altri.
Guasto
Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici), oppure manomissione o rottura delle serrature, dei serramenti, delle aperture o degli accessi della Casa.
Habit@t HOMEBOX
Dispositivo elettronico concesso in Comodato d’uso al Cliente, che consente di entrare in contatto con Cardif e ottenere alcune delle Prestazioni previste dall’Assicurazione.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
Proprietà di sostanze e prodotti di non generare manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione) Somma liquidabile da Cardif in caso di sinistro. Per la sola Sezione Assistenza Casa la prestazione consiste nell’Assistenza che la Struttura Organizzativa fornisce all’Assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lastre
Tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, appartenenti alla Casa o in essa contenute.
Massimale
Importo fino al quale, per ciascun Sinistro e per ciascun Anno Assicurativo, Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento che questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile. È riportato nel Modulo di Polizza.
Modulo di Polizza
Documento sottoscritto dal Cliente per accedere alle coperture assicurative. Riporta i suoi dati anagrafici e quelli necessari alla gestione del contratto, le sue dichiarazioni, i dati identificativi del rischio, il Premio, le Somme Assicurate e i Massimali.
Parti
Cliente, Assicurato, Cardif.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga a Cardif per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
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Preziosi
Oggetti totalmente o parzialmente lavorati di metallo prezioso o raro – quali oro, platino, corallo, avorio) – o montati su questi materiali, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione con la quale Cardif non indennizza in base alla regola proporzionale indicata all’art, 1907 del Codice Civile, ma indennizza il danno nei limiti della Somma Assicurata, con l’applicazione di eventuali ulteriori e più stringenti limiti, Scoperti e Franchigie.
Rapina
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Scoperto
Parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'assicurazione.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata
Importo riportato nel Modulo di Polizza, fino al quale, per ciascun Sinistro e per Anno Assicurativo in caso di più Sinistri, possono essere indennizzati i danni diretti subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza.
Sovraccarico di Neve
Crollo o sfondamento del Tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve accumulatasi sul Tetto stesso, compresi i conseguenti danni da bagnamento e/o allagamento, ma esclusi i danni da gelo.
Struttura Organizzativa di Assistenza
Struttura di IMA Servizi Scarl (Gruppo IMA Italia Assistance SpA), costituita da medici, tecnici e operatori specializzati, in funzione 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno.
Cardif se ne avvale per organizzare ed erogare le Prestazioni della Sezione Assistenza Casa diverse dalle Prestazioni “Allarmi in casa”.
Sede Legale e Operativa: Piazza Indro Montanelli 20
- 20099 Sesto San Giovanni (MI).
Struttura Organizzativa di Supporto
Struttura di LIS Srl, costituita da operatori specializzati, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Cardif se ne avvale per organizzare ed erogare le Prestazioni “Allarmi in casa” della Sezione Assistenza Casa e per l'assistenza tecnica relativa al dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Sede legale: SS.33 del Sempione - 21052 Busto Arsizio (VA).
Superficie
Area abitabile della Casa, espressa in metri quadrati, dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza, complessivamente calpestabile (quindi con esclusione dei muri interni e perimetrali), Include il 50% dell’area calpestabile di garage, cantine, sottotetti ed eventuali ulteriori pertinenze; esclude l’area calpestabile di terrazze e balconi aperti su uno o più lati.
Tecnica di Comunicazione a Distanza
Strumento per concludere il contratto senza la presenza fisica e simultanea di Cardif e del Cliente.
Tetto
Insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere la Casa dagli agenti atmosferici.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore.
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Condizioni di Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Articolo 1. Quali garanzie mi offre Cardif con l'assicurazione Habit@t?
• una garanzia di Assistenza, per avere aiuto immediato o essere avvisato in situazioni di particolare difficoltà
(> Sezione Assistenza Casa)
• una serie di garanzie per i danni materiali alla Casa e/o al Contenuto causati da alcuni eventi, oltre alla garanzia in caso di responsabilità dell'Assicurato non proprietario della Casa (cd. “Rischio Locativo”, artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile)
(> Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
• alcune garanzie in caso di responsabilità civile dell'Assicurato per un fatto accidentale avvenuto sia nella vita privata sia in relazione alla proprietà della Casa.
(> Sezione Responsabilità Civile)
Il contratto di Assicurazione si conclude con Tecnica di Comunicazione a Distanza: con Firma Elettronica Qualificata sul sito web www.cardif.it oppure firmando di proprio pugno e rinviando a Cardif per email o per posta il Modulo di Polizza (> art.14).
Articolo 2. Quali sono le garanzie di base e quali le garanzie opzionali?
Quando sottoscrive l’Assicurazione, lei acquista un pacchetto base di garanzie, cui può aggiungerne altre opzionali in base alla sua condizione di proprietario, proprietario non dimorante (cioè che non vive nella Casa assicurata) o Affittuario, secondo la Tabella Garanzie sottostante.
Per ricevere alcune prestazioni della Sezione Assistenza Casa, è necessario che sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato d'uso, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Il Modulo di Polizza indica le garanzie e le Somme Assicurate/Massimali per ciascun contratto di assicurazione.
TABELLA GARANZIE
Sezione di polizza | Garanzie | Proprietario non dimorante | Proprietario | Affittuario |
Assistenza casa | Assistenza casa (con homebox) | Pacchetto base garanzie sempre operanti | Pacchetto base garanzie sempre operanti | Pacchetto base garanzie sempre operanti |
Danni alla casa e danni al contenuto | Danni da incendio al contenuto | |||
Danni da fenomeno elettrico al contenuto | ||||
Furto e rapina | Non Disponibile | Opzionale | Opzionale | |
Furto e rapina preziosi | Non Disponibile | Acquistabile solo con "Furto e rapina" | Acquistabile solo con "Furto e rapina" | |
Rischio Locativo | Non Disponibile | Non Disponibile | Opzionale | |
Danni da incendio alla casa | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile | |
Danni da acqua e da eventi naturali alla casa | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile | |
Danni da fenomeno elettrico alla casa | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile | |
Responsabilità civile | Responsabilità Civile della famiglia | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Responsabilità Civile del proprietario | Opzionale | Opzionale | Non Disponibile |
Articolo 3. Da quando decorre e quanto dura l’Assicurazione?
3.1 Condizioni al momento della sottoscrizione L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento della sottoscrizione:
• l’Assicurato non sia residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• il Cliente o l’Assicurato non siano cittadini di Stati
sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• il Cliente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
• il Cliente abbia la propria residenza in Italia.
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3.2 Condizioni durante l’Assicurazione L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;
• gli Stati di cui il Cliente e l’Assicurato erano cittadini al momento della sottoscrizione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui il Cliente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo la sottoscrizione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• Lo Stato in cui l’Assicurato era residente al momento dell’adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui l’Assicurato trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
• l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
L’Assicurato e il Cliente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e Cardif restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, Cardif potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria del Cliente o dell’Assicurato).
In nessun caso Cardif potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
3.3 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie
Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati
pagati, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione dura un anno a partire dalla data di
decorrenza indicata nel Modulo di Polizza e non prevede tacito rinnovo. Vuol dire che cessa comunque alle ore 24 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza. Con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza annuale, Cardif può proporle di rinnovare l’Assicurazione per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza della Polizza.
La garanzia cessa altresì se, nel corso della durata della cessazione:
• Se l’Assicurato o il Cliente trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza originaria dell’Assicurato o del Cliente, con effetto dalla data di applicazione;
• se il Cliente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria del Cliente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.
Articolo 4. A quanto ammonta e come si paga il Premio?
Il Premio è annuale e si paga in anticipo. L'importo è indicato nel Modulo di Polizza.
Può pagare con carta di credito accettata da Cardif o circuito PayPal; il pagamento, effettuato con queste modalità, costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Quando sottoscrive l’Assicurazione, lei concede a Cardif il diritto di richiedere l’addebito di 70 euro di penale in caso di:
• mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX
• restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza dell'Assicurato, a parte il normale deterioramento dovuto all'uso
(> art. 69).
L'addebito avviene con le stesse modalità del pagamento del Premio.
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Articolo 5. Se sottoscrivo la Polizza, posso poi ripensarci?
Sì, può ripensarci ma deve comunicarlo a Cardif entro 30 giorni dalla data di pagamento del Premio (> art. 14)
Con il recesso, le coperture assicurative cessano dalla data di decorrenza. Il Premio pagato le viene restituito, al netto delle imposte assicurative di legge. Lei, a sua volta, deve restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX (> art. 69).
Se denuncia un Sinistro prima dei 30 giorni utili, rinuncia al diritto di recesso.
Articolo 6. Posso recedere dall’Assicurazione dopo un Sinistro?
Dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, sia il Cliente sia Cardif possono recedere dall’Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata (> art. 14).
Se a recedere è il Cliente, l’Assicurazione cessa il giorno in cui Cardif riceve la lettera; se a recedere è Cardif, dopo 30 giorni dal giorno in cui il Cliente riceve la lettera. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data della cessazione dell’Assicurazione, Cardif rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi che sono scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle due Parti non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. La Compagnia può recedere dall’assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, il Cliente entra a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > HYPERLINK “http://www.treasury.gov” www.treasury.gov).
Articolo 7. Le mie dichiarazioni sulle circostanze del rischio possono incidere sul diritto all'Indennizzo?
rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, e persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892 e 1893 del Codice Civile).
Il Premio per le garanzie “Danni da Incendio” e “Danni da Acqua e da Eventi Naturali” riferite alla Casa e per la garanzia “Rischio Locativo” è determinato sulla base della Superficie dichiarata nel Modulo di Polizza. La tolleranza ammessa è fino al 10%: se la Superficie dichiarata, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella effettiva, l'Indennizzo è in proporzione del rapporto fra la Superficie dichiarata, aumentata del 10%, e quella che risulta al momento del Sinistro.
Articolo 8. Cosa devo fare se il rischio si modifica?
Se il rischio si aggrava, deve sempre comunicarlo per iscritto a Cardif. Se Cardif non conosce o non accetta gli aggravamenti di rischio, ciò può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
Potrà comunque comunicare per iscritto a Cardif anche ogni diminuzione del rischio.
Articolo 9. Posso stipulare altre assicurazioni per lo stesso rischio?
Sì, può farlo e non ha l'obbligo di comunicarlo a Cardif al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione. In caso di sinistro ha però l'obbligo di avvisare tutte le imprese di assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle altre. Se intenzionalmente non lo facesse, Cardif potrebbe non pagare l'Indennizzo (art. 1910 del Codice Civile).
Articolo 10. Cosa devo fare se cambio casa o ne modifico l’uso?
Se durante il periodo di validità della Polizza lei cambia Casa o ne modifica l’uso (da Prima Casa a Seconda Casa), lo deve comunicare per iscritto a Cardif.
Cardif si riserva il diritto di recedere dal contratto, se ci sono le condizioni previste dalla legge (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile).
Articolo 11. Dopo il pagamento dell'Indennizzo, Cardif si rivarrà verso il responsabile del Sinistro?
Sì, possono incidere e per questo è importante che al momento della sottoscrizione lei fornisca informazioni vere e precise. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del
No. Tranne che in caso di dolo, Cardif rinuncia al diritto di surrogazione, cioè al diritto di rivalersi verso il responsabile del Sinistro al posto dell'Assicurato (art. 1916 del Codice Civile). La rinuncia è valida purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti alcuna azione verso il responsabile.
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Articolo 12. Cardif può ispezionare la Casa e il suo Contenuto?
Sì, Cardif ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e lei ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.
Articolo 13. A chi devo inviare un eventuale reclamo?
Reclami a Cardif
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:
Cardif – Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
e-mail reclami@cardif.com fax 0277.224.265
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’intermediario assicurativo
Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nell’Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L’intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l’esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a
mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21
00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06.42133206
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www. bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui
• si lamenta l’operato;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal
D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
• all’ IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la- clientele/comment-contacterlacp html
Articolo 14. Come comunico con Cardif?
Se non indicato diversamente nelle Condizioni di Assicurazione, può inviare le sue comunicazioni per posta, email o fax:
Cardif - Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale 550
20123 Milano
email: lineapersone@cardif.com fax: 02.30329809
Deve allegare copia di un documento di identità valido e del codice fiscale. Se usa l'email, deve scansionare e allegare anche la comunicazione da lei firmata.
Cardif le invierà le sue comunicazioni all'ultimo indirizzo che ha fornito.
Sul sito www.bnpparibascardif.it potrà accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione
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assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verrà fornita una password che potrà utilizzare e, se del caso, modificare.
Articolo 15. Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alle Prestazioni, alla Polizza e agli atti che ne derivano sono a carico del Cliente.
Articolo 16. Quale legge si applica a questo contratto?
Al contratto si applica la legge italiana.
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Le garanzie, una per una
SEZIONE ASSISTENZA CASA
Condizioni generali
Articolo 17. In cosa consiste la garanzia?
La garanzia consiste in una serie di Prestazioni di Assistenza, cioè di aiuto o avviso immediato in particolari situazioni di difficoltà.
Se lei sostenesse delle spese per ottenere autonomamente interventi analoghi alle Prestazioni di Assistenza, potrà chiederne il rimborso solo se aveva prima contattato la Struttura Organizzativa di Assistenza e ottenuto la sua autorizzazione. Fanno eccezione i casi che la Struttura ritenga di forza maggiore a suo insindacabile giudizio.
Per le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” non è previsto alcun rimborso.
Articolo 18. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla garanzia?
Tutte le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
1. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni naturali con caratteristiche di calamità
naturale
3. sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque generato, controllato o meno
4. dolo o fatto illecito da parte dell’Assicurato
5. suicidio o tentato suicidio commesso dall’Assicurato
6. sinistri provocati dall’Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non
7. uso terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
8. sinistri derivanti da atti avventati da parte dell’Assicurato
9. eventi accaduti fuori dal periodo di copertura. Se vi sono casi che portano a ulteriori Esclusioni, questi sono indicati negli articoli dedicati alle singole Prestazioni.
Le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto non assumono alcuna responsabilità per danni che si sono verificati perché esse non sono intervenute o sono intervenute in ritardo, se ciò è dipeso da circostanze fortuite o imprevedibili, oppure se non sono intervenute perché un'Esclusione ha reso inoperante la garanzia.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento e/o informazioni sulle Prestazioni di Assistenza, l’Assicurato può rivolgersi direttamente, a seconda dei casi, alle Strutture Organizzative di Assistenza o di Supporto.
Ogni diritto attivabile tramite le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto si prescrive entro due anni dalla data del Sinistro (art. 2952 del Codice Civile).
Articolo 19. Quando ho diritto alla garanzia?
Ha sempre diritto alla garanzia della Sezione Assistenza Casa con la sottoscrizione dell’Assicurazione.
Per alcune Prestazioni di Assistenza è necessario che sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato d’uso, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Prestazioni
PRESTAZIONI "AREA ACCESSI"
Articolo 20. Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un fabbro/serramentista a seguito di:
• Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, Guasto della serratura, purché non
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elettronica, che rendano impossibile entrare in Casa
• Furto o tentato Furto, rottura delle chiavi, Guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella Casa in modo tale da non garantirne la sicurezza.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino a un massimo di 500 euro, compresa iva, per un massimo di tre Sinistri per Anno Assicurativo. La Struttura Organizzativa di Assistenza può richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di Furto o tentato Furto presentata all’autorità giudiziaria.
Articolo 21. Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza contatta una società di vigilanza che invia una persona a garantire la sicurezza della Casa se, in caso di Furto o tentato Furto o malfunzionamento, i mezzi di chiusura non garantiscono più la sicurezza della Casa. Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene le spese del servizio per un periodo fino a 8 ore.
La Struttura Organizzativa di Assistenza può richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di Furto o tentato Furto presentata all’autorità giudiziaria.
PRESTAZIONI "AREA IDRAULICA"
Articolo 23. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un idraulico a seguito di:
• allagamento o infiltrazione o mancanza d’acqua nella Casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un Guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico della Casa.
Sono esclusi: i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori come le lavatrici; l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; la rottura delle tubature esterne all’edificio.
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico della Casa.
Sono esclusi: l’otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali); il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino a un massimo di 500 euro, compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 3 volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI "AREA ELETTRICA"
Articolo 24. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Articolo 22. Invio di un vetraio per interventi di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un vetraio a riparare immediatamente un vetro rotto durante un Furto o tentato Furto.
L'intervento è assicurato entro le 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il costo di uscita, del vetro e della manodopera fino a un massimo di 500 euro, compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 2 volte per Anno Assicurativo. La Struttura Organizzativa di Assistenza può richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di Furto o tentato Furto presentata all’autorità giudiziaria.
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un elettricista in caso di Guasto all’impianto elettrico della Casa che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica.
Sono esclusi tutti gli interventi richiesti per:
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore
• guasti al cavo di alimentazione dei locali della Casa a monte del contatore
• guasti degli apparecchi elettrici.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino a un massimo di 500 euro, compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 3 volte per Anno Assicurativo.
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PRESTAZIONI “AREA GAS”
Articolo 25. Invio di un termoidraulico/tecnico gas
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un termoidraulico o un tecnico gas in caso di fuga di gas all’interno della Casa, mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, ma solo dopo l'intervento dell’ente erogatore.
Sono esclusi tutti gli interventi richiesti per:
• interruzione della fornitura gas da parte dell’ente erogatore
• guasti delle tubature a monte del contatore.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino a un massimo di 500 euro, compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 3 volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI “ALTRI SERVIZI”
Articolo 26. Spese d’albergo
La Struttura Organizzativa di Assistenza cura la sistemazione dell'Assicurato ed eventualmente del suo nucleo familiare in un albergo se la Casa è inagibile o inaccessibile in seguito a Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio o a un Sinistro coperto dalla Polizza.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 300 euro, compresa iva, per Sinistro e nucleo familiare, e per un massimo di 2 volte per Anno Assicurativo. È esclusa ogni altra spesa.
Articolo 27. Rientro anticipato
(Garanzia valida a oltre 50 chilometri dalla Casa) La Struttura Organizzativa di Assistenza organizza il rientro dell’Assicurato se questi è in viaggio e deve rientrare immediatamente a Casa perché – a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio – questa è stata danneggiata con una gravità tale da richiedere la sua presenza. La Struttura Organizzativa di Assistenza sceglie per il rientro il mezzo che ritiene più adatto (treno prima classe o aereo classe turistica o altro) e sostiene le spese fino a un massimo di 300 euro, compresa iva, e per un massimo di 2 volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI “ALLARMI IN CASA”
Articolo 28. Segnalazione di situazioni di potenziale allarme
Se i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (due rilevatori acqua e un rilevatore fumo) riscontrano fumo o acqua esterna al suolo nei locali della Casa in cui sono installati, la Struttura Organizzativa di Supporto telefona subito al Cliente. Dopo tre tentativi per ciascun numero telefonico comunicato, invia un SMS agli stessi numeri e un'email.
Se l’unità centrale della Habit@t HOMEBOX riscontra l’assenza di corrente elettrica all’interno della Casa per più di 30 minuti ininterrotti, la Struttura Organizzativa di Supporto invia al Cliente un SMS di avviso a ciascun numero telefonico comunicato. Se non ha un numero di telefono cellulare, contatta il Cliente al telefono fisso.
Gli SMS possono essere inviati solo se il Cliente ha fornito almeno un numero di telefono cellulare.
Per aver diritto alle Prestazioni “Allarmi in casa”, Il Cliente ha l'obbligo di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX all’interno della Casa entro 30 giorni dalla data in cui lo riceve e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’Assicurazione (artt. 68-69). Tali Prestazioni possono essere infatti fornite solo se sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX sono correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
SEZIONE DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO
Condizioni generali
Articolo 29. Quali beni posso assicurare?
Può assicurare:
La Casa, purché essa o l'immobile di cui fa parte:
• non sia in fase di costruzione
• si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione
• abbia strutture portanti verticali
• sia costruita con materiali incombustibili, a parte:
- solaio e strutture portanti del Tetto
- pareti esterne e manto di copertura del Tetto fino a un terzo delle singole superfici
- manto di copertura del Tetto se in tegole bituminose
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- soppalchi
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
• si trovi nel territorio della Repubblica Italiana.
• disti almeno 20 metri da siti industriali e/o depositi commerciali che potrebbero accidentalmente provocare danni al bene assicurato.
Può assicurare immobili o porzioni di immobile – comprese le eventuali spettanti quote di proprietà delle parti comuni – che siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che però non ne cambi la destinazione abitativa. Se l'Assicurazione riguarda una porzione di immobile, l’intero immobile deve essere adibito per almeno tre quarti ad uso di civile abitazione.
Il Contenuto della Casa.
Per la sola garanzia “Rischio Locativo” è assicurabile la persona fisica che ha in uso la Casa sulla base un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà, principalmente locazione ma anche sub-locazione, comodato, usufrutto, uso, abitazione ecc...
Articolo 30. Quali sono i limiti dell'Indennizzo?
I limiti dell'Indennizzo sono quelli delle Somme Assicurate indicate nel Modulo di Polizza per ciascuna garanzia e categoria di beni assicurati, salvo che ricorrano i casi indicati dall'art. 1914 del Codice Civile.
Le garanzie di questa Sezione hanno inoltre i seguenti limiti di Indennizzo:
Garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua ed eventi naturali”
• 5.000 euro per singolo oggetto
Gli oggetti possono essere pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e opere d’arte, raccolte e collezioni, pezzi e servizi di argenteria, pezzi di antiquariato, orologi da polso e da tasca, Preziosi. Raccolte, collezioni e servizi sono considerati un unico oggetto.
• 1.500 euro per i Valori
Se il Sinistro avviene nelle pertinenze/dipendenze della Casa, il limite dell'Indennizzo è il 10% della Somma Assicurata, con un massimo di 500 euro per singolo oggetto.
Garanzia “Furto e Rapina”
• 5.000 euro per singolo oggetto
Gli oggetti possono essere pellicce, tappeti, arazzi,
quadri, sculture e opere d’arte, raccolte e collezioni, pezzi e servizi di argenteria, pezzi di antiquariato, orologi da polso e da tasca. Raccolte, collezioni e servizi sono considerati un unico oggetto.
Se il Sinistro avviene nelle pertinenze/dipendenze della Casa, il limite dell'Indennizzo è di 500 euro.
Per le singole garanzie le Condizioni di Assicurazione potrebbero prevedere limiti specifici ed ulteriori di Indennizzo. In tal caso, questi tali limiti riguardano sia il singolo Sinistro, sia l'Anno Assicurativo nel caso di più sinistri.
Articolo 31. Esiste una Franchigia sull'Indennizzo?
Sì, la Franchigia minima è di 250 euro. Per alcune garanzie può essere stabilita una Franchigia maggiore, in deroga alla Franchigia minima.
Articolo 32. Quando ho diritto alle garanzie?
Ha sempre diritto alle garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da eventi naturali”, riferite al Contenuto, con la sottoscrizione dell’Assicurazione. Le stesse garanzie riferite alla Casa potrà sceglierle opzionalmente, salvo che la Casa non sia di sua proprietà.
La garanzia “Furto e Rapina” si riferisce solo al Contenuto e ne ha diritto se l’avrà scelta come indicato nel Modulo di Polizza.
Ha diritto alla garanzia “Rischio locativo” solo se è Affittuario della Casa e l'ha scelta come indicato nel Modulo di Polizza.
Le garanzie opzionali scelte al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione sono indicate sul Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate.
In ogni caso l'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Articolo 33. Cosa succede in caso di dolo e colpa grave?
Cardif indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi coperti dall’Assicurazione anche se avvenuti con:
• colpa, anche grave, dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi; il dolo è escluso in ogni caso, tranne quanto previsto al punto seguente
• dolo e colpa grave dei soggetti dei quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, a eccezione della garanzia Furto e Rapina (> art.44, punto 4, lettera c).
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Garanzie della Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
GARANZIA “DANNI DA INCENDIO”
Articolo 34. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1. Incendio
2. Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi
3. Implosione
4. Fulmine
5. Bang Sonico
6. caduta di aeromobili, ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, comprese le cose trasportate, esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi e i loro effetti
7. urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell’Assicurato o in uso a quest’ultimo, e/o non in uso ai familiari conviventi o alle persone di cui deve rispondere per legge
8. fumo sviluppatosi a seguito degli eventi indicati ai punti precedenti che abbiano colpito i beni assicurati o altre parti della proprietà dell'Assicurato che si trovano entro 20 metri di distanza, oppure fuoriuscito a causa di Guasto improvviso e accidentale negli impianti per la produzione di calore che fanno parte o di pertinenza della Casa, purché collegati ad appropriati camini con condutture adeguate.
Se i danni sono causati da Incendio, Esplosione o Scoppio che si verificano in conseguenza di atti dolosi di terzi, scioperi, tumulti popolari o sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, il limite di Indennizzo è del 70% della Somma Assicurata, lo Scoperto del 10%.
In caso di Sinistro indennizzabile secondo la garanzia Danni da Incendio, Cardif, nei limiti della Somma Assicurata:
• indennizza anche i danni eventualmente arrecati ai beni assicurati per ordine o comunque a causa dell’Autorità interessata allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio
• rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro alla discarica autorizzata più vicina, fino a un massimo del 10% della Somma Assicurata del bene assicurato cui i residui si riferiscono.
Articolo 35. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
Cardif non indennizza i danni:
1. conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio
2. conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi
3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna relazione con questi eventi
4. a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature di giardini e parchi, campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco
5. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
6. indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
7. causati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software
8. determinati da dolo dell’Assicurato o dei familiari suoi conviventi, a meno che si tratti di persone di cui è responsabile per legge.
Per quanto riguarda il Contenuto, Cardif non indennizza:
9. i danni a beni di uso professionale e, comunque, non destinati a uso domestico e personale e in genere quanto non è compreso nella definizione di Contenuto
10. la perdita, distruzione o deterioramento di Valori
11. lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione degli eventi assicurati.
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GARANZIA “RISCHIO LOCATIVO”
Articolo 36. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla Somma Assicurata, i danni alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo derivante da tali eventi, se ne è responsabile lo stesso Assicurato (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile).
Articolo 37. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
La garanzia “Rischio locativo” ha le stesse Esclusioni elencate all’Art. 35.
GARANZIA “DANNI DA FENOMENO ELETTRICO”
Articolo 38. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla Somma Assicurata, i danni materiali e diretti agli impianti fissi della Casa (l'impianto elettrico e ogni altro impianto inserito all'interno dei muri) o agli apparecchi mobili elettrici o elettronici presenti in Casa, provocati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa.
Articolo 39. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
La garanzia “Danni da fenomeno elettrico” ha le stesse Esclusioni elencate all’Art. 35.
In più sono esclusi i danni:
• a tubi catodici, valvole, lampade elettriche e altre fonti di luce, resistenze elettriche scoperte, pannelli solari e fotovoltaici, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’aperto e/o all’esterno della Casa
• causati da usura o manomissione o difetto di materiale, imperizia o negligenza degli addetti alla riparazione o manutenzione dei beni interessati
• derivanti da fasi di montaggio, prova, collaudo e manutenzione
GARANZIA “DANNI DA ACQUA E DA EVENTI NATURALI”
Articolo 40. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
• fuoriuscita di acqua condotta – esclusa quella comunque fuoriuscita dagli impianti di scarico dell’acqua piovana – a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari,
di riscaldamento o di condizionamento al servizio della Casa
• uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose trasportate, quando la violenza di questi eventi naturali si riscontra su una pluralità di beni nella zona in prossimità della Casa e Sovraccarico di Neve. Per i danni causati dai predetti eventi naturali, si precisa che:
- sono comunque esclusi i danni subiti da tende, veneziane, gazebo, pergolati e beni posti all’aperto, Case aperte su uno o più lati o sprovvisti di serramenti totalmente o parzialmente. Per i danni da Sovraccarico di Neve sono esclusi quelli alle Case non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della più recente ristrutturazione del Tetto.
- per questa garanzia il limite d’Indennizzo è il 70% della Somma Assicurata, lo Scoperto del 10%
- per i danni da grandine a tettoie, serramenti, Lastre, il limite di Indennizzo è pari all’1% della Somma Assicurata con il massimo .di
2.500 euro per Sinistro e Anno Assicurativo nel caso di più sinistri
- i danni da bagnamento o allagamento all’interno della Casa sono indennizzabili esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi naturali al Tetto, alle pareti, ai serramenti o ad ogni altra apertura comunque protetta, anche da solo vetro. Non sono quindi indennizzabili i danni da impermeabilizzazioni difettose e/o infiltrazioni d’acqua per omesso o insufficiente scarico dell’acqua piovana dai sistemi di scarico o da rottura, rigurgito e/o occlusione di condutture.
Articolo 41. Sono indennizzabili anche le spese di ricerca e riparazione dei guasti e ripristino?
Nel caso di fuoriuscita di acqua condotta – esclusa quella fuoriuscita dagli impianti di scarico dell’acqua piovana – a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, se il Sinistro è indennizzabile Cardif rimborsa anche le spese di riparazione e sostituzione. Queste riguardano le parti di tubazione e i loro raccordi nei muri e nei pavimenti, e includono le spese per la ricerca della rottura, per la demolizione e il ripristino funzionale di parti della Casa.
Il limite del rimborso è di 1.000 euro per Anno Assicurativo. È in ogni caso escluso il rimborso delle spese necessarie per adeguare gli impianti alle normative vigenti.
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Articolo 42. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
La garanzia “Danni da acqua e da eventi naturali” ha le stesse Esclusioni elencate all’Art. 35.
In più sono esclusi i danni causati da:
• rigurgito, traboccamento e/o occlusione di condutture
• gelo, umidità o stillicidio, usura, corrosione o difetti di materiale
• rotture o da occlusioni di: impianti di irrigazione, impianti di piscine o tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno della Casa
• rottura di apparecchi elettrodomestici e relativi raccordi in gomma e flessibili.
GARANZIA “FURTO E RAPINA”
Articolo 43. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla Somma Assicurata per Sinistro e per Anno Assicurativo in caso di più Sinistri, i danni materiali al Contenuto direttamente causati da:
1. Furto all’interno della Casa, se l’autore del Furto si è introdotto nei locali dove si trovavano i beni assicurati
a. violandone le difese esterne e/o i mezzi di protezione e chiusura con rottura, scasso, rimozione, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante
b. attraverso vie d'accesso non ordinarie superando ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o particolare agilità personale
c. in modo clandestino, cioè entrando mentre l’Assicurato si trova in casa ed uscendo con la refurtiva attraverso porte o finestre a insaputa dell’Assicurato stesso
d. con le chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persone alle quali gli Assicurati le abbiano affidate, purché lo smarrimento o la sottrazione siano stati denunciati all’autorità giudiziaria. In tal caso l’Assicurazione è operante dal momento della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo.
2. Rapina all’interno della Casa, anche se le persone sono costrette a entrare in Casa dall'esterno con minacce o violenza.
La garanzia è valida solo se il Furto o la Rapina sono compiuti all’interno di una Prima Casa, con esclusione di qualsiasi evento avvenga all’interno di Seconde Case.
Si indennizzano anche i danni:
3. causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il Furto o la Rapina
4. da atti vandalici al Contenuto, tentati o consumati, compiuti dai ladri in occasione di Furto o Rapina
5. per i guasti alla Casa che contiene le cose assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati, con il limite del 10% della Somma Assicurata per questa garanzia.
La garanzia non è valida per le Case in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione (se non abitate e/o prive di mezzi di chiusura o non in funzione) o non completamente finite.
I Preziosi e i Valori sono compresi solo se la relativa copertura è stata acquistata. In questo caso i limiti sono quelli della Somma Assicurata, con un sottolimite di 500 euro per i Valori. L’uso fraudolento di bancomat e di carte di credito è sempre escluso.
Articolo 44. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
Cardif non indennizza i danni:
1. conseguenza diretta di atti di guerra, anche non dichiarata, insurrezione, invasione, requisizione o confisca, sequestro, terrorismo, sabotaggio, scioperi, rivolte, sommosse, tumulti popolari, occupazione militare e non
2. direttamente causati da Incendi, Esplosioni, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
3. ai beni assicurati posti nelle pertinenze / dipendenze della Casa, ma non comunicanti direttamente con essa (es. box, soffitta e cantina)
4. provocati o agevolati, con dolo o colpa grave da:
a. l’Assicurato
b. persone che abitano od occupano a qualsiasi titolo la Casa
c. persone di cui l’Assicurato è responsabile
d. incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o della Casa
e. persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non vivono con lui
f. Collaboratori Domestici, anche mentre svolgono le loro mansioni nella Casa
5. indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
6. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se la Casa rimane per più di 45 giorni consecutivi disabitata o incustodita. Per i Preziosi e i Valori la garanzia non è più valida dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.
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Articolo 45. Quali requisiti di chiusura e protezione devono avere i locali perché la garanzia sia valida?
La garanzia è valida solo se le aperture della Casa sono adeguatamente protette. Porte, tapparelle, persiane e serramenti devono essere almeno della tipologia normalmente installata nelle abitazioni private. Se le aperture della Casa si trovano a meno di 4 metri di altezza dal suolo, o da superfici praticabili, e nella Casa non vi è nessuno, porte, tapparelle, persiane e serramenti devono essere chiusi con congegni praticabili solo dall’interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti.
Articolo 46. Che succede se gli strumenti di chiusura e protezione non sono conformi?
Se i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle indicazioni dell'art. 45, in caso di Sinistro Cardif paga:
• l’Indennizzo in ogni caso, se le aperture non conformi non sono quelle usate dai ladri
oppure
• l’Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%, se
- i ladri sono entrati:
• rompendo e scassinando le aperture non conformi
• rompendo soltanto vetri – non antisfondamento (vetro stratificato di sicurezza antintrusione) –, posti a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili
• utilizzando impalcature temporanee, installate per lavori di manutenzione a ridosso della Casa successivamente alla data di effetto della copertura
- i mezzi di protezione e chiusura erano non operanti o non conformi, ma l’Assicurato o un componente del suo nucleo familiare erano presenti in casa.
Sono esclusi in ogni caso i Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso porte, finestre o inferriate, senza manomissione o effrazione delle strutture o dei congegni di chiusura.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Condizioni generali
Articolo 47. Cosa risarcisce Cardif? Con quali Franchigie e Massimali?
Cardif risarcisce il danno che l'Assicurato ha procurato a terzi entro il limite del Massimale per ogni Sinistro e
per Anno Assicurativo nel caso di più sinistri. Se la domanda di risarcimento riguarda un danno di cui sono corresponsabili contemporaneamente più Assicurati, il Massimale resta in ogni caso unico.
Se la domanda di risarcimento riguarda un evento che vede la corresponsabilità dell’Assicurato o di più Assicurati insieme ad altri soggetti non assicurati, il risarcimento è commisurato alla sola quota di responsabilità a carico dell’Assicurato o degli Assicurati, escluso ogni maggior onere derivante dall’applicazione della disciplina sulla corresponsabilità tra soggetti danneggianti.
Per alcune garanzie, se specificamente previsto, Cardif può fare una deroga e stabilire un Massimale inferiore. Per i Sinistri relativi a danni a cose, Cardif paga l'Indennizzo applicando una Franchigia minima di 150 euro. Per alcune garanzie Cardif può stabilire Franchigie maggiori, o differenti.
Se al momento del Sinistro ci sono altre assicurazioni, valide e operanti, per lo stesso rischio, anche stipulate da terzi, Cardif risarcisce la parte di danno eventualmente non risarcita dalle altre assicurazioni per la presenza di limiti di risarcimento, franchigie, scoperti, ecc. previsti nelle relative condizioni di polizza. In questo caso Cardif non applica Franchigie né Scoperti, se comunque parte del danno è già stato risarcito da un'altra Compagnia.
Se questa clausola è presente anche nelle altre assicurazioni, ciascuna Compagnia pagherà l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme riscosse complessivamente da tutte le Compagnie non superino l’ammontare del danno (art. 1910 del Codice Civile).
Articolo 48. Quali soggetti non sono considerati "terzi"?
Non sono considerati "terzi" e quindi non sono indennizzabili:
• gli Assicurati
• i genitori non conviventi degli Assicurati
• i figli non conviventi degli Assicurati
• le Società e le persone giuridiche il cui patrimonio non è separato da quello dell’Assicurato
• le Società e le persone giuridiche di cui l’Assicurato è titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.
Articolo 49. Quando ho diritto alle Garanzie?
Ha diritto alle Garanzie se le ha scelte. In questo caso sono indicate sul Modulo di Polizza insieme ai Massimali.
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Garanzie della Sezione Responsabilità Civile
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA”
Articolo 50. Chi sono gli Assicurati?
Gli Assicurati sono il Cliente, il coniuge o il convivente more uxorio e tutti i componenti del suo nucleo familiare (compresi parenti e affini), purché il certificato di Stato di Famiglia dimostri che vivono stabilmente con lui al momento del Sinistro.
Si considerano Assicurati anche i figli dei componenti del nucleo familiare che risiedono altrove per motivi di studio, purché abbiano meno di 26 anni.
Articolo 51. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento (capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile per aver involontariamente causato danni a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nell’ambito della vita privata. Tutti i rischi che riguardano le attività professionali sono esclusi.
Il risarcimento può arrivare al limite del Massimale e copre i danni per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose.
La garanzia comprende in ogni caso la responsabilità per i danni causati da:
1. un fatto colposo o doloso da parte di persone di cui l’Assicurato è responsabile per legge
2. la pratica di sport, bricolage, hobby, giardinaggio, attività ricreative e di volontariato, pesca (tranne quella subacquea), uso di apparecchiature domestiche, campeggio
3. l'organizzazione di feste di famiglia o tra amici
4. figli minorenni, anche se temporaneamente affidati a terzi, purché l’affidamento sia a titolo gratuito e/o di cortesia; sono esclusi i danni alle cose dei terzi a cui i minori sono affidati
5. figli minorenni non conviventi dell’Assicurato perché affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
6. figli naturali minorenni non conviventi dell'Assicurato, purché da questi legalmente riconosciuti al momento del Sinistro
7. minorenni temporaneamente affidati all’Assicurato a titolo gratuito, di cortesia o in affidamento familiare limitatamente al periodo dell’affidamento.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità per:
8. i danni connessi alla conduzione della Prima Casa e delle Seconde Case (anche residence e camere d’albergo), compresi i danni dovuti a spargimento di acqua per la rottura accidentale di apparecchiature domestiche o relativi raccordi alle condutture del fabbricato
9. i danni che derivano dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione e dalla loro esecuzione in economia, comprese la morte e le lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall’art. 583 Codice Penale) subite da operai impegnati nei lavori. Questa garanzia è prestata nei limiti del 50% del Massimale.
10. i danni a cose di terzi causati da Incendio, Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo in:
• seconde case di villeggiatura non di proprietà, camere di albergo, residence, e relativi impianti e contenuto, in uso/locazione per un periodo continuativo non superiore a 30 giorni
• cose mobili detenute e/o di proprietà dell’Assicurato
• locali, e relativi impianti, in uso ai figli degli appartenenti al nucleo familiare assicurato, di età non superiore a 26 anni e non conviventi perché residenti altrove per motivi di studio. Questa garanzia è prestata nei limiti del 20% del Massimale.
11. i danni causati da addetti ai servizi domestici, anche occasionali, quali babysitter, dogsitter, persone alla pari, badanti, giardinieri
12. gli infortuni sul lavoro subiti da addetti ai servizi domestici, anche occasionali, quali babysitter, dogsitter, persone alla pari, badanti, giardinieri, purché siano in regola con gli obblighi assicurativi di legge; Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento dovuto a:
• l’azione di rivalsa da parte di Inail o Inps
• morte o lesioni personali che abbiano portato a un’invalidità permanente non inferiore al 5% (allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da Inail e Inps, se l’Assicurato è tenuto al risarcimento dei danni secondo il Codice Civile.
Sono in ogni caso escluse le malattie professionali. L’assicurazione sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro copre gli addetti ai servizi domestici anche quando questi non sono dipendenti dell’Assicurato, se il Sinistro ne ha provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 Codice Penale.
13. i danni che derivano dalla proprietà o dall’uso di golfcar e mezzi a motore per invalidi, mezzi a motore per giardinaggio, biciclette (anche a pedalata assistita), natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, tavole da surf o windsurf
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14. i danni causati in qualità di trasportato di autoveicoli a motore, tranne i danni all’autoveicolo
15. l’azione di rivalsa da parte di Compagnie assicurative con cui è stata contratta l’assicurazione obbligatoria di veicoli e/o natanti a motore non di proprietà dell'Assicurato, se a guidare il mezzo siano stati:
• minori o incapaci dei quali l'Assicurato debba rispondere, purché il fatto avvenga a sua insaputa. L'assicurazione obbligatoria sui rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione deve essere valida e operante.
• l’Assicurato stesso, per le rivalse che riguardano le limitazioni alla guida, quali condizioni di “guida esclusiva” e/o “guida esperta”, o formule con franchigia, previste dalla polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile dalla circolazione, che deve essere valida e operante. Questa garanzia è prestata nei limiti di 50.000 euro.
Sono in ogni caso esclusi i danni causati al veicolo e/o natante.
16. la responsabilità che deriva da proprietà, detenzione e uso non professionale di cani, gatti o altri animali domestici. Questa garanzia non opera per i cani soggetti all’obbligo assicurativo previsto dall’art. 3 comma 4 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 (G.U. 29.03.2009) e le razze canine dogo, pittbull, rottweiler e dobermann.
17. la responsabilità per danni a terzi provocati in occasione di tirocini e/o stage presso enti pubblici o privati, a eccezione dei danni alle cose dell’ente
18. la responsabilità per danni che derivano da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché l'Assicurato abbia ricevuto la richiesta di risarcimento entro la data di scadenza della Polizza. Questa garanzia è prestata nei limiti del 10% del Massimale; vi si applica, con un minimo di 5.000 euro, uno Scoperto del 10%.
19. la responsabilità per danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, in seguito a un Sinistro indennizzabile a persone e/o cose secondo questa garanzia. Il risarcimento non
può superare 10% del Massimale; vi si applica, con un minimo di 5.000 euro, uno Scoperto del 10%.
Articolo 52. In quali Paesi è valida l'assicurazione della responsabilità civile?
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, tranne per gli eventi dannosi accaduti negli Stati Uniti d’America e in Canada.
Articolo 53. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
Sono esclusi dalla garanzia i danni che derivano da:
1. Furto
2. fatti dolosi, a meno che la responsabilità sia di persone di cui l’Assicurato è responsabile per legge
3. proprietà o uso di veicoli a motore soggetti all’obbligo assicurativo indicato all’art. 122 del D.Lgs. 209/2005, tranne i danni indicati al punto 10 dell’art. 51
4. proprietà o uso di: velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, a motore e non (anche quelli soggetti al D.P.R. 404/88 e successive modificazioni – volo diporto e sportivo); natanti a motore e non a motore, questi ultimi solo se più lunghi di 6,5 metri
5. attività professionali retribuite, anche sportive, attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; affitti e locazioni
6. pratica di sport con mezzi a motore
7. pratica del modellismo, relativamente ai danni ai modelli
8. attività di volontariato medica o infermieristica
9. proprietà di immobili e fabbricati in genere
10. attività venatoria o uso di cani durante la caccia
11. detenzione illegale di armi e munizioni o uso di armi; sono esclusi i casi di legittima difesa e della pratica di tiro a segno e tiro a volo
12. detenzione e/o dall’impiego di esplosivi
13. proprietà, detenzione e uso di animali diversi da quelli indicati al punto 16 dell'art. 51, , quali i cavalli e altri animali da sella
14. detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche o da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
15. amianto e/o a prodotti contenenti, direttamente o indirettamente, e di qualunque natura
16. emissione di onde e/o campi elettromagnetici, magnetici, elettrici o radianti
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17. inquinamento e contaminazione, tranne quanto previsto dal punto 18 dell’art. 51
18. fumo passivo
19. utilizzo di Internet, posta elettronica e social network; perdita, alterazione, indisponibilità, distruzione di dati o di programmi software; malfunzionamento di hardware, software e chip impressi.
Sono esclusi dalla garanzia anche i danni a:
20. cose in uso, consegna e/o custodia all’Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, tranne i danni indicati al punto 10 dell'art. 51 e gli impianti di proprietà di società di erogazione di pubblici servizi (quali luce, gas, acqua, telefono) al servizio della Casa
21. cose altrui, quando derivano da Incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o custodite da lui, tranne i danni indicati al punto 10 dell’art. 51.
Sono esclusi in ogni caso:
22. la responsabilità contrattuale dell’Assicurato e/o derivante da inadempienza di obblighi fiscali
23. il pagamento di multe, ammende, contravvenzioni, penali o altre sanzioni pecuniarie inflitte a qualunque titolo, anche punitivo o esemplare.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO”
Articolo 54. Chi è l'Assicurato?
L'Assicurato è la persona fisica proprietaria della Casa.
Articolo 55. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento (capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile per aver involontariamente causato danni a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà della Casa.
Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio sia la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune. È escluso il maggior onere che l'Assicurato deve eventualmente pagare in partecipazione con gli altri condomini per le spese che derivano dal Sinistro.
La garanzia comprende in ogni caso la responsabilità per i danni causati da:
1. giardini, parchi, alberi, orti, aree private, attrezzature sportive/gioco e piscine ad uso privato, se per uso e caratteristiche costituiscono pertinenza della Casa
2. fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura, rigurgito o occlusione accidentale di condutture di impianti al servizio della Casa.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità per i danni:
3. che derivano dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione e dalla loro esecuzione in economia, comprese la morte e le lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall’art. 583 Codice Penale) subite da operai impegnati nei lavori. Questa garanzia è prestata nei limiti del 50% del Massimale.
Questa garanzia è prestata a condizione che:
• l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori e venga nominato un “Responsabile dei lavori”, se previsto dalla L. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche
• la durata dei lavori non sia ragionevolmente superiore a 15 giorni lavorativi.
4. a cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo, della Casa e relativi impianti; se l’Assicurato ha affittato la Casa a terzi, i danni subiti dai beni mobili di contenuti in Casa. Questa garanzia è prestata nei limiti del 20% del Massimale.
5. che derivano da beni mobili contenuti, di proprietà dell’Assicurato e in uso ai terzi, se la Casa è affittata a terzi
6. alle parti comuni da parte di un abitante che non sia né proprietario né affittuario, per quanto possa essere imputabile all’Assicurato, se la Casa è affittata a terzi e fa parte di un condominio
7. da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché l'Assicurato abbia ricevuto la richiesta di risarcimento entro la data di scadenza della Polizza. Questa garanzia è prestata nei limiti del 10% del Massimale e vi si applica, con un minimo di 5.000 euro, uno Scoperto del 10%.
8. che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, in seguito a un Sinistro indennizzabile a persone e/o secondo i termini di questa garanzia. Questa garanzia è prestata nei limiti del 10% del Massimale, con applicazione di uno Scoperto del 10% e vi si applica, con un minimo di 5.000 euro, uno Scoperto del 10%.
In deroga all’art. 48, ai fini della garanzia “Responsabilità Civile del Proprietario” si considerano "terzi" anche i figli e i genitori dell'Assicurato che
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non convivono con lui nei seguenti casi:
• morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 Codice Penale
• danni ai beni per i fatti indicati ai precedenti punti 2 e 4, purché su tali beni non vi siano quote di proprietà dell’Assicurato.
Articolo 56. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura?
La garanzia “Responsabilità Civile del proprietario” ha tutte le Esclusioni indicate all’Art. 53 , tranne quelle indicate al punto 11 dello stesso articolo.
Sono esclusi, inoltre, i danni che si verificano in relazione o in seguito a:
1. proprietà di Case non destinate a uso abitativo
2. proprietà di parti della Casa annesse e intercomunicanti con la Casa stessa e non destinate ad uso abitativo, anche se non ne hanno modificato la destinazione abitativa
3. proprietà di Case non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di costruzione
4. gelo di condutture di impianti al servizio della Casa che siano esterne o in locali privi di riscaldamento da più di 48 ore
5. umidità e stillicidio, o insalubrità dei locali della Casa
6. perdita di liquidi fuoriusciti da condutture interrate e/o impianti di irrigazione e/o piscine
7. interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi
8. inquinamento o contaminazione di qualsiasi forma, tranne quanto previsto al punto 7 dell'art. 55.
Norme in caso di sinistro
fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero. È il Servizio Clienti a trasferire la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Alla Struttura Organizzativa di Assistenza deve fornire tutte le informazioni utili o necessarie sul Sinistro e sulla garanzia, e in ogni caso:
• il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
• nome e cognome
• l’indirizzo del luogo in cui si trova
• il numero telefonico cui la Struttura Organizzativa di Assistenza potrà richiamarla.
Deve inoltre fornire integralmente ogni ulteriore documentazione che la Struttura Organizzativa di Assistenza ritiene necessaria.
La Struttura Organizzativa di Assistenza rimborsa solo gli interventi che ha esplicitamente autorizzato. Per questo è essenziale che lei richieda l'autorizzazione prima di qualsiasi iniziativa personale.
Dovrà poi fornire tutti i giustificativi di spesa – fatture e ricevute – in originale (non le fotocopie).
Per le Prestazioni “Allarmi in casa” è la Struttura Organizzativa di Supporto a fornirle direttamente la Prestazione, allertata dall’unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, purché correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Articolo 58. E se non usufruisco delle Prestazioni?
SEZIONE DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO
In questo caso, la Struttura Organizzativa di Assistenza non è tenuta a fornirle indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere come compensazione.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 57. Cosa devo fare in caso di Sinistro?
Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza (artt. 1913 e 1915 del Codice Civile).
Per farlo può:
• premere il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX per attivare la richiesta; sarà richiamato dalla Struttura Organizzativa di Supporto che potrà eventualmente passarle la Struttura Organizzativa di Assistenza
• telefonare al Servizio Clienti: 800 97 97 47 da rete
Articolo 59. Cosa devo fare in caso di Sinistro?
In caso di Sinistro deve, nell'ordine:
1. fare il possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sono a carico di Cardif nei limiti di quanto prevede l’art. 1914 del Codice Civile.
2. telefonare al Servizio Clienti il più presto possibile, e comunque entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile): 800 97 97 47 da rete fissa, 02 77 22 4404 da rete mobile o dall’estero. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
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Il Servizio Clienti le fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro.
3. se per lo stesso rischio ha sottoscritto più polizze con più Compagnie, comunicare il Sinistro a tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910 del Codice Civile)
4. inviare la denuncia scritta a Cardif Back Office Protezione Ufficio Sinistri
per posta o per email
Casella postale 421 - 20123 Milano
email: documentisinistriprotezione@cardif.com fax: 02 30329810
Può utilizzare il modulo fornito dal Servizio Clienti o scaricarlo dal sito www.cardif.it. Vi deve indicare: luogo, giorno e circostanze del Sinistro, cause presunte e importo approssimativo del danno.
Non adempiere anche a uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Dovrà inoltre:
• su richiesta di Cardif, e comunque sempre in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, inviare copia della denuncia all’autorità giudiziaria, oppure i verbali di intervento delle Autorità
• conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al termine del lavoro dei periti e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario a effettuare correttamente la perizia del danno. Cardif non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
• predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate e mettendo a disposizione conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che Cardif o i periti possano ragionevolmente richiedere per le loro indagini e verifiche
• per i titoli di credito, denunciare il Sinistro al debitore e svolgere la procedura di ammortamento, se consentita per legge.
Articolo 60. Cosa rischio se esagero la portata del danno o fornisco informazioni false o parziali?
L'Assicurato perde ogni diritto all'Indennizzo se:
• esagera dolosamente l’ammontare del danno
• dichiara il furto o la distruzione di cose inesistenti al momento del Sinistro
• nasconde, sottrae o manomette cose non rubate o salvate
• si giustifica con mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
• altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali
del Sinistro.
Articolo 61. Come si valuta il danno?
L’ammontare del danno è concordato in un'unica soluzione attraverso l'accordo diretto tra Cardif, o un suo incaricato, e l’Assicurato o una persona da lui designata. Se una delle Parti lo richiede, l'accordo può essere definito da due periti nominati rispettivamente da Cardif e dall'Assicurato.
Se i due periti sono in disaccordo, o anche prima se uno di loro lo richiede, devono nominarne un terzo. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare nelle perizie da altre persone, che però non hanno potere decisionale. Se Cardif o l’Assicurato non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, a scegliere sarà il Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, su richiesta di una delle Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle dell’eventuale terzo sono ripartite a metà. Se il Sinistro è indennizzabile, Cardif rimborsa le spese e gli onorari del perito scelto dall’Assicurato e la metà degli onorari del terzo perito, nei limiti del 5% dell’Indennizzo e comunque entro un massimo di
2.500 euro.
Articolo 62. Cosa fanno i periti?
I periti devono:
1. indagare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare se le descrizioni e le dichiarazioni presenti negli atti contrattuali sono esatte e se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Cliente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi indicati all’art. 57
4. verificare esistenza, qualità, quantità e valore dei beni assicurati al momento del Sinistro
5. stimare e liquidare il danno e delle spese.
I risultati delle perizie cui sono giunti i periti, o la maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere riportati in un apposito verbale, che allega le stime dettagliate ed è redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni indicate ai punti 4 e 5 sono vincolanti per le Parti, che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, a parte i casi di dolo, errore, violenza o violazione del contratto. In ogni caso, rimane possibile qualsiasi azione o obiezione che
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riguardi l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Articolo 63. Come si determina l'ammontare del danno?
Cardif determina il danno sulla base del valore “a nuovo”.
Per la Casa
L'ammontare del danno si determina valutando la spesa per costruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate. La valutazione esclude il valore dell’area, gli oneri fiscali, se detraibili, e le spese di demolizione e sgombero. Dal risultato della valutazione si deduce il valore che si può ottenere dai recuperi.
La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, l’utilizzo di materiali diversi, la modifica delle caratteristiche costruttive non possono comportare spese aggiuntive per Cardif, a meno che la variazione sia necessaria per rispettare norme di legge o di regolamenti, anche locali.
Per il Contenuto
Per determinare l'ammontare del danno di beni distrutti e/o sottratti, si valuta il costo di sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità). Dal risultato della valutazione si deduce il valore che si può ottenere dai recuperi.
Se il bene è solo danneggiato, il danno è invece pari alle spese di riparazione. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di sostituzione.
L’Assicurato ha diritto al pagamento dell’intero Indennizzo, purché la sostituzione e/o la riparazione del Contenuto o la ricostruzione e/o la riparazione della Casa avvengano entro 12 mesi dalla data dell’atto di Liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.
Se ciò non avviene, Cardif limita l’Indennizzo delle Cose al valore dello “stato d’uso” al momento del Sinistro. Il valore si ottiene deducendo dal valore “a nuovo” un “deprezzamento” stabilito in base all'età, al grado di conservazione/manutenzione, all’uso e/o destinazione, alla qualità e funzionalità, e a ogni altro elemento che possa influirvi.
A parziale deroga di quanto previsto per il Contenuto, in caso di Danni da fenomeno elettrico a impianti audiofonovisivi (quali televisori, stereo e home theater, computer e relativi schermi) di età
superiore a un anno al momento del Sinistro (secondo la data di acquisto), l’Indennizzo sarà limitato al valore allo “stato d’uso”.
Il calcolo degli Indennizzi esclude sempre ogni valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale e comunque diverso dai costi di riparazione, sostituzione o ricostruzione.
Per le raccolte e le collezioni, in caso di danno parziale, Cardif indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti non danneggiate.
Per i titoli di credito:
• Cardif non pagherà l’importo liquidato prima della scadenza di ogni titolo
• l’Assicurato deve restituire a Cardif l’Indennizzo ottenuto non appena i titoli di credito sono divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita
• il loro valore è dato dalla somma portata.
Per gli effetti cambiari l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile esercitare l'azione cambiaria.
Articolo 64. Chi è titolare dei diritti che derivano dal contratto? E a quali condizioni Cardif paga l’Indennizzo?
Le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dal contratto possono essere esercitati unicamente dal Cliente e da Cardif.
Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazioni dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non potrà essere versato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Cardif paga l'Indennizzo entro 30 giorni dopo aver verificato l’operatività della garanzia, valutato il danno, verificata la titolarità dell’interesse assicurato, e ricevuta la documentazione sul Sinistro, sempre che nessuno abbia fatto opposizione ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
Tutti i pagamenti delle Compagnie, effettuati a qualunque titolo, sono:
- in euro
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Se sulla causa del Sinistro è stato aperto un procedimento penale, Cardif paga l'Indennizzo se il
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procedimento non evidenzia uno dei casi indicati al punto 9 dell'art. 35 e al punto 4 dell'art. 44.
Articolo 65. Che succede se i beni rubati vengono recuperati?
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato lo deve comunicare a Cardif appena ne viene a conoscenza. Se il danno è stato indennizzato integralmente, le cose recuperate divengono di proprietà di Cardif. Se è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate è ripartito tra l’Assicurato e Cardif in proporzione tra l’Indennizzo e il valore dei beni.
L'Assicurato può trattenere i beni recuperati ma deve restituire a Cardif la somma che ha ricevuto come Indennizzo.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 66. Cosa devo fare in caso di Sinistro? In caso di Sinistro deve, nell'ordine:
1. fare il possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile).
2. telefonare al Servizio Clienti Cardif il più presto possibile, e comunque entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile): 800 97 97 47 da rete fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero.
Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle
9.00 alle 13.00.
Il Servizio Clienti le fornirà tutte le informazioni necessarie per la denuncia del Sinistro.
3. se per lo stesso rischio ha sottoscritto più polizze con più Compagnie, comunicare il Sinistro a tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910 del Codice Civile).
4. inviare la denuncia scritta a Cardif Back Office Protezione Ufficio Sinistri
per posta o per email
Casella postale 421 - 20123 Milano
email: documentisinistriprotezione@cardif.com fax: 02 30329810
seguito, ogni documentazione o informazione sul sinistro, e segnalare qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non c'è stata alcuna richiesta di risarcimento.
Non adempiere anche a uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Articolo 67. Cosa fare in caso di vertenza legale? E chi paga le spese?
L’Assicurato deve immediatamente informare Cardif delle procedure civili e penali promosse contro di lui, inviare ogni atto o istanza entro 5 giorni dalla notifica, fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
Cardif può assumere, fino a quando ne ha interesse, la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale. Può designare legali e tecnici e avvalersi di tutti i diritti e le azioni che spettano all’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cardif.
Cardif sostiene le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un quarto del Massimale stabilito nel Modulo di Polizza per il danno di riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite fra Cardif e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Cardif non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non abbia essa stessa designato, non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Habit@t HOMEBOX
Articolo 68. Installazione, uso e restituzione del dispositivo
Il Cliente ha l'obbligo di installare in Casa e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX entro 30 giorni dalla data in cui lo riceve, e di mantenerlo regolarmente in funzione per tutto il periodo di validità dell’Assicurazione.
Solo a queste condizioni potrà ottenere le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” e utilizzare le funzionalità di contatto diretto con Cardif attraverso il pulsante di chiamata.
Nella denuncia di Sinistro deve indicare luogo, giorno, ora, cause e descrizione dell’evento, sue conseguenze ed eventuali testimoni (nome e indirizzo). Deve inoltre inviare a Cardif, anche in
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è costituito da:
• 1 unità centrale GSM, con la SIM per contattare telefonicamente gli operatori premendo il pulsante di chiamata
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• 2 rilevatori wireless di presenza di acqua
• 1 rilevatore wireless di fumo.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX rileva e segnala autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato, l’esaurimento delle batteria e la mancanza di segnale.
La Struttura Organizzativa di Supporto contatta il Cliente segnalando la possibile situazione di allarme (prestazioni Allarmi in casa) o dando supporto per funzionamento del dispositivo.
Con il pulsante di chiamata è possibile farsi contattare dalle strutture competenti per denunciare un Sinistro, richiedere le Prestazioni di Assistenza (diverse da Allarmi in Casa), ottenere supporto per il corretto funzionamento di Habit@t HOMEBOX. Qualora il pulsante non sia funzionante è disponibile un numero verde dedicato.
Se il dispositivo Habit@t HOMEBOX (e le sue apparecchiature) non è installato o non funziona per cause riconducibili al Cliente, Cardif non può erogare le Prestazioni di Assistenza Allarmi in Casa e attivare le funzionalità del dispositivo Habit@t HOMEBOX tramite il pulsante di chiamata. Né è tenuta a erogare le prestazioni o ad assicurare le funzionalità in altro modo.
Articolo 69. Comodato d'uso del dispositivo
Cardif offre al Cliente il dispositivo Habit@t HOMEBOX in Comodato d’uso gratuito.
Il Cliente non sostiene alcuna spesa per la spedizione, l'utilizzo, l'installazione e la disinstallazione del dispositivo; solo la spesa di spedizione per restituire il dispositivo alla fine del Comodato.
Il Cliente può installare e disinstallare il dispositivo in autonomia, seguendo le istruzioni che ha ricevuto insieme al dispositivo o può chiedere assistenza agli operatori della Struttura Organizzativa di Supporto, il cui numero telefonico è indicato nelle istruzioni.
Per malfunzionamenti è possibile farsi contattare dalla struttura Organizzativa di Supporto premendo il pulsante di chiamata o telefonando al numero indicato nelle istruzioni di installazione e manutenzione.
Il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a farne un uso riconducibile esclusivamente alle coperture di Polizza. Sono vietati subcomodato, sublocazione e cessione, anche parziale, cambio
della destinazione d’uso e qualunque intervento diretto o indiretto sul dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Con la cessazione, per qualunque motivo, dell’Assicurazione si estingue anche il Comodato. Pertanto, entro 45 giorni dalla cessazione, il Cliente deve restituire per posta il dispositivo Habit@t HOMEBOX all'indirizzo:
B810 s.r.l.
Via Enzo Lazzaretti, 2/1
42122 Reggio Emilia (RE) - Italia
Il Cliente non è tenuto a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX se questo è stato distrutto durante un Sinistro o se è stato rubato.
Il dispositivo deve essere restituito integro e funzionante, a parte il deterioramento dovuto al normale uso.
Al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione il Cliente concede a Cardif il diritto di addebitare – con gli stessi mezzi mezzi di pagamento del Premio
– 70 euro di penale se non restituisce il dispositivo, oppure se lo restituisce non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza.
Se il mezzo di pagamento non è più valido, la penale potrà essere versata sul conto corrente bancario IT58J0100501608000000000557
Per quanto non è previsto in queste Condizioni di Assicurazione, si rinvia agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
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CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS – Rappresentanza Generale per l’Italia
POLIZZA HABIT@T
Modello HAFCAR1018 - edizione: ottobre 2018
INFORMATIVA PRIVACY
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/ Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:
• Prevenzione delle frodi assicurative;
• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o
giudiziaria debitamente autorizzata.
b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e
dei costi a suo carico;
• la gestione dei sinistri assicurativi e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
° miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
° promozione dei propri contratti di assicurazione
corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
L’Assicurato ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga chei suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
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• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senzapregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: www. bnpparibascardif.it (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> data.protection.italy@cardif.com
> P.za Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo
documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
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