SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 239 DEL D.LGS 163/2006
SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 239 DEL D.LGS 163/2006
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno .............., del mese di , in Vercelli, presso la
sede della Provincia di Vercelli, in Vercelli Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0
xxx
XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (x.x. 80005210028), in persona del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici – Servizio Pianificazione Trasporti Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
e
Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli spa (ATAP), in proprio e quale capogruppo del RTI ATAP – Gruppo Torinese Trasporti spa (GTT), in persona del Presidente
e
S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl in persona
e
Agenzia della Mobilità Piemontese, in persona del Presidente e rappresentante legale Sig.
Premesso che
1) la Provincia di Vercelli ha bandito una procedura ristretta avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone a mezzo autobus per la durata di un anno, per il periodo compreso tra il 9 giugno 2014 e l’11 giugno 2015, gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2) alla suddetta procedura concorrenziale partecipavano, tra gli altri, i raggruppamenti temporanei capeggiati da STAC e da ATAP;
3) all’esito della procedura il RTI ATAP-GTT si classificava al primo posto della graduatoria finale avendo superato positivamente il subprocedimento diretto a verificare l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 87 e xx.xx. del D.Lgs 163/2006;
4) con ricorso dinanzi al TAR Piemonte iscritto al rg n. 652/2014, le società S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl impugnavano diversi atti del procedimento di gara;
5) con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.10.2014, le medesime Società S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl impugnavano ulteriori atti del procedimento di gara, e, in principalità, la determinazione dirigenziale della Provincia di Vercelli prot. n. 2422 del 19.9.2014 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio a favore del RTI ATAP-GTT previa approvazione dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui venivano accettate le giustificazioni proposte da quest’ultimo a sostegno dell’affidabilità della sua offerta economica;
6) resistevano alle domande dedotte nei ricorsi principale e per motivi aggiunti la Provincia di Vercelli e il RTI ATAP-GTT;
7) con sentenza n. 476 depositata il 17.3.2015, in accoglimento del suddetto ricorso per motivi aggiunti, il TAR Piemonte: a) annullava il giudizio finale espresso dalla Commissione in esito alla riunione del 5.9.2014 nonché la D.D. della Provincia di Vercelli n. 422 del 19.9.2014 con cui è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore del raggruppamento ATAP-GTT; b) disponeva che la resistente Provincia di Vercelli, in esecuzione della decisione, dovesse escludere l’offerta del RTI ATAP-GTT conseguentemente aggiudicando il servizio al raggruppamento secondo classificato avente come capogruppo STAC;
8) con ricorso in appello al Consiglio di Stato iscritto al rg n. 3749/2015, il RTI ATAP-GTT impugnava la sentenza resa del TAR Piemonte sviluppando motivi di censura nei confronti delle due parti in cui essa era suddivisa;
9) resisteva alle domande dedotte nel ricorso in appello il solo RTI STAC;
10) con sentenza n. 1070 dep. il 16.3.2016, il Consiglio di Stato: a) rigettava l’appello in relazione al primo motivo confermando le statuizioni di primo grado laddove il TAR statuiva l’illegittimità dell’originaria valutazione positiva di anomalia, avendo la Commissione acclarato che l’offerta dell’appellante RTI ATAP-GTT fosse fuori mercato e “sprovvista dei requisiti di affidabilità che impongono l’intrinseca autosufficienza della proposta contrattuale e impediscono di compensarne le lacune con risorse estranee al rapporto” (così in sentenza
C.d.S. cit.); b) accoglieva il secondo motivo del ricorso riformando la parte della pronuncia di primo grado che aveva disposto “l’esclusione dell’offerta del raggruppamento e l’aggiudicazione al secondo classificato” (così in sentenza C.d.S. cit.), statuendo che il “controllo proprio della giurisdizione di legittimità si deve tradurre nella rimessione all’amministrazione del compito di riesercitare il potere di valutazione dell’offerta anomala, nel contradditorio delle parti a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva in ragione dei profili di illegittimità dell’originaria valutazione positiva”;
11) in adempimento delle statuizioni del Consiglio di Stato, la Provincia di Vercelli: a) riconvocava la Commissione incaricata della valutazione dell’anomalia dell’offerta la quale, con verbale del 14 aprile 2016, confermava l’esclusione dell’offerta del RTI ATAP – GTT perché insostenibile alla luce di quanto deciso nella sentenza del TAR Piemonte nella parte confermata dal Consiglio di Stato; b) con determinazioni dirigenziali del 3 e 4 maggio 2016 recepiva le valutazioni suddette della Commissione e aggiudicava il servizio al RTI STAC;
12) contro i menzionati provvedimenti assunti dalla Provincia di Vercelli, il RTI ATAP-GTT insorgeva in sede di ottemperanza avanti il Consiglio di Stato con ricorso iscritto al rg n. 4617/2016;
13) si costituivano nel giudizio di ottemperanza pro-forma la Provincia di Vercelli e svolgendo attività difensiva le Società S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl;
14) con sentenza n. 2236 pubblicata il 12.5.2017, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso per la corretta esecuzione del giudicato della sentenza n. 1070/2016 ritenendo fondate le censure
rivolte dal raggruppamento ricorrente in ottemperanza ai provvedimenti anzidetti posti in essere dalla Provincia di Vercelli;
15) in particolare, il giudice dell’ottemperanza forniva una interpretazione della sentenza passata in giudicato nel senso che essa, pur confermando l’annullamento del favorevole giudizio di congruità dell’offerta del ricorrente RTI ATAP-GTT da parte del TAR Piemonte, non ne aveva automaticamente fatto discendere l’esclusione dalla procedura di gara con la conseguenza che occorreva procedere, ad opera dell’autorità amministrativa, ad “un rinnovato giudizio di anomalia dell’offerta (evidentemente, depurato dai profili di incongruità già censurati) da svolgere con pienezza di facoltà valutative ed escludendo qualunque automatismo espulsivo (il quale avrebbe chiaramente privato di qualunque effetto utile il – parziale – accoglimento del ricorso di appello)”;
16) con la stessa pronuncia in sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato censurava la condotta tenuta dalla Provincia di Vercelli perché la stessa “ha omesso di agire in contraddittorio con il raggruppamento(parzialmente) vittorioso in appello, in tal modo discostandosi in modo del tutto ingiustificato dal ridetto (e inequivoco) contenuto conformativo”;
17) la Provincia di Vercelli, preso atto del contenuto dispositivo della sentenza in parola e dovendo, in osservanza delle sue statuizioni, procedere secondo le direttive ivi indicate, ritiene di proporre di risolvere tutte le questioni che hanno formato oggetto del contenzioso richiamato attraverso un accordo transattivo a norma dell’art. 239 del D.lgs 163/2006, ratione temporis in vigore al momento della pubblicazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di TPL;
18) allo scopo, la soluzione dell’accordo transattivo appare la più opportuna se si considerano le incertezze che verrebbero a contraddistinguere l’operato della Provincia di Vercelli allorché dovesse, in ipotesi, dare pedissequa esecuzione a quanto enunciato dal giudice dell’ottemperanza;
19) nella specie, la res dubia, elemento qualificante del negozio transattivo ex art. 1965 e xx.xx. cod. civ., è costituita dai limiti entro i quali la Commissione eventualmente incaricata di effettuare una nuova valutazione della congruità dell’offerta del RTI ATAP-GTT, parte vittoriosa nel giudizio di ottemperanza (ovvero, in sua vece, il Commissario ad acta nominato dal giudice) può esprimere il suo rinnovato giudizio in ordine all’offerta del RTI ATAP-GTT
– fermo restando l’immutabilità di quest’ultima – tenendo presente che, nello stesso tempo, è
venuto a formarsi il giudicato sulla parte della sentenza del TAR Piemonte favorevole alla posizione del RTI STAC;
20) nella specie, permangono notevoli elementi di incertezza sul fatto che, in contrasto con il disposto dell’art. 88, commi 6 e 7 del D.lgs 163/2006, la Commissione per la valutazione dell’anomalia dell’offerta si veda costretta ad autorizzare l’introduzione di giustificazioni nell’ambito di un procedimento che, in concreto, si è concluso con il recepimento del contenuto della sentenza del TAR Piemonte che ha annullato il provvedimento di aggiudicazione a favore del RTI ATAP-GTT in quella sede gravato in quanto, a suo avviso, viziato a motivo che la sua offerta si presentava, in difformità alle valutazioni espresse originariamente dalla Commissione, complessivamente inaffidabile;
21) un ulteriore elemento di conflitto è costituito dalla potenziale esposizione di una ipotetica aggiudicazione al RTI ATAP-GTT del servizio sulla base di un giudizio favorevole di congruità dell’offerta all’esito di un novello procedimento di valutazione dell’anomalia promosso per dare esecuzione al giudizio di xxxxxxxxxxxx, ad una impugnazione da parte delle Società S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl che, a loro volta, sono legittimate ad agire in ottemperanza per far valere il giudicato nella parte a loro favorevole;
22) l’accordo transattivo è condizione per l’adozione, da parte della Provincia di Vercelli, di un provvedimento di revoca in autotutela degli atti della gara oggetto del contenzioso ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 sul presupposto del mutamento della situazione di fatto rispetto a quella corrente all’epoca dell’indizione del procedimento ad evidenza pubblica atteso che nelle more dello svolgimento del giudizio sono intervenuti, ad opera della Regione Piemonte con le L.L.RR.. 1/2015 e 9/2015, cambiamenti nella struttura e nell’organizzazione territoriale dei servizi di TPL per effetto dei quali le Province hanno conservato unicamente funzioni pianificatorie essendo state quelle di gestione devolute all’Agenzia della Mobilità Piemontese che ha assunto la titolarità formale dei contratti di servizio con i soggetti affidatari del medesimo previa conclusione di apposite convenzioni con le amministrazioni provinciali;
23) nelle more del giudizio, le Società ATAP, S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl hanno continuato a svolgere e tuttora svolgono i servizi oggetto di contenzioso;
24) l’Agenzia per la Mobilità Piemontese ha pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale, dell’Unione Europea dell’11/3/2017 l’Avviso di pre-informazione relativo al contratto di trasporto pubblico, afferente il bacino ove sono ricompresi i servizi oggetto della citata vertenza;
25) è interesse delle parti tra le quali è intercorsa la vertenza che all’accordo transattivo di cui si propone la conclusione aderisca l’Agenzia della Mobilità Piemontese nella sua veste di ente funzionalmente preposto alla amministrazione della struttura organizzativa del servizio di trasporto a livello regionale, titolare dei contratti di servizio in corso;
26) con la sottoscrizione dell’accordo transattivo si intende, tra l’altro, dare pratica attuazione all’art. 10 “Definizione del contenzioso” della “Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti la Provincia di Vercelli” tra Agenzia della Mobilità Piemontese e Provincia di Vercelli ove è previsto che il contratto di servizio verrà sottoscritto in esito alla decisione del Consiglio di Stato;
27) allo scopo, le parti del presente accordo concordano nell’interpretare la clausola della convenzione richiamata al punto 26) nel significato che per “decisione del Consiglio di Stato” si debba intendere anche quella pronunciata all’esito di un giudizio di xxxxxxxxxxxx;
28) tutto ciò premesso e considerato
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.lgs 163/2006.
Art. 2
Il RTI ATAP-GTT rinuncia, con il presente accordo, ad esercitare ogni pretesa, facoltà e diritto che gli derivi dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 1070/2016 e n. 2236/2017, ivi compreso il diritto a richiedere la convocazione della Commissione, prevista dall’art. 88, comma 1bis del D.lgs 163/2006, per la rivalutazione del giudizio di anomalia della propria offerta allo scopo di pervenire all’aggiudicazione in suo favore del servizio di TPL per il quale la Provincia di Vercelli aveva bandito
la gara ad evidenza pubblica. La rinuncia di cui al presente articolo è da intendersi sospensivamente condizionata all’adozione di un valido ed efficace provvedimento di revoca, ai sensi del successivo art. 5.
Art. 3
Le Società S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl rinunciano, con il presente accordo, ad esercitare ogni pretesa, facoltà e diritto che derivino loro dalle sentenze del TAR Piemonte n. 476/2015 e del Consiglio di Stato n. 1070/2016 nelle parti per le stesse favorevoli, ivi compreso il diritto che il RTI STAC sia dichiarato aggiudicatario del servizio di TPL per il quale la Provincia di Vercelli aveva bandito gara ad evidenza pubblica. La rinuncia di cui al presente articolo è da intendersi sospensivamente condizionata all’adozione di un valido ed efficace provvedimento di revoca, ai sensi del successivo art. 5.
Art. 4
Il Raggruppamento ATAP-GTT e le Società ATAP, S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat Turismo srl – Xxxxx Xxxxxxx srl – Stn Trasporti Novaresi srl, firmatari del presente accordo, dichiarano di rinunciare ad ogni ragione creditoria che dovessero vantare nei confronti della Provincia di Vercelli all’esito dei giudizi rispettivamente definiti con le sentenze n. 476/2015 del TAR Piemonte, n. 1070/2016 e 2236/2017 del Consiglio di Stato. La rinuncia di cui al presente articolo è da intendersi sospensivamente condizionata all’adozione di un valido ed efficace provvedimento di revoca, ai sensi del successivo art. 5.
Art. 5
La Provincia di Vercelli, stante la disponibilità delle altre parti firmatarie del presente accordo, assume l’impegno di adottare un provvedimento di revoca in autotutela degli atti della gara oggetto del contenzioso ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 sul presupposto del mutamento della situazione di fatto rispetto a quella corrente all’epoca dell’indizione del procedimento ad evidenza pubblica atteso che nelle more dello svolgimento del giudizio sono intervenuti, ad opera della Regione Piemonte con le L.L.RR.. 1/2015 e 9/2015, cambiamenti nella struttura e nell’organizzazione territoriale dei servizi di TPL in esito ai quali le Province hanno conservato unicamente funzioni pianificatorie essendo state quelle di gestione devolute all’Agenzia della Mobilità Piemontese che ha assunto la titolarità formale dei contratti di servizio con i soggetti affidatari del medesimo, previa conclusione di apposite convenzioni con le amministrazioni provinciali.
Art. 6
Le parti di cui al presente accordo convengono che il servizio oggetto di contenzioso sarà proseguito alle condizioni oggi vigenti dagli operatori attualmente incaricati e sino al subentro del futuro operatore all’esito della gara di bacino.
Art. 7
In ragione del tempo trascorso il presente accordo non preclude la facoltà delle singole aziende titolari dei contratti in essere di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali al fine di garantire la sostenibilità economica dei contratti stessi.
Art. 8
Il presente accordo transattivo viene stipulato in osservanza di quanto previsto dall’art. 239 del D.lgs 163/2006 in ordine alla transazione e composizione delle controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché in osservanza dell’art. 1965 e xx.xx. xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx, xx