SCHEMA DI CONVENZIONE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Soggetto Convenzionato relativi ai servizi di assistenza per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all’erogazione delle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ex art.7, comma 1 del D. Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii. e del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., a valere sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca e/o del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, nel rispetto dei regolamenti comunitari vigenti
TRA
Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, con sede in
Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 80255230585, per il quale interviene, in virtù dei poteri conferitegli con DM n.5 del 11/01/99, il Dott. , (il “MIUR”)
E
Il ……………….., con sede legale in ……………….. (…), Via …….., .., capitale sociale Euro
……….., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …… al n. ……., P. IVA
………, domiciliata ai fini del presente atto in ………. (….), Via , in persona del suo
legale rappresentante …… (il “Convenzionato”),
OVVERO
-….……………………, in qualità di società capogruppo/mandataria del R.T.I… ,
con sede legale in ……………….. (…), Via …….., n. , capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …… al n. ……., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ………. (….), Via ………..…., in persona del suo legale rappresentante
………………., (il “Convenzionato”), (cumulativamente, le “Parti”).
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PREMESSO CHE
1. il MIUR, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii. e dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., ha indetto - con bando pubblicato sulla G.U.U.E. serie S n.… del…….e sulla G.U.R.I. n.
….. del …….. ed in coerenza con tutte le altre prescrizioni dettate dall’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - una gara con procedura aperta ex artt. 55 e 59 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi di assistenza allo stesso ministero circa l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all’erogazione delle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ex art. 7, comma 1 del D. Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii. e del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., nonché degli adempimenti connessi all’attuazione del Programma Operativo Nazionale PON Ricerca e Competitività 2007-2013 prescritti dai regolamenti comunitari vigenti.
2. a seguito dello svolgimento della gara, il Convenzionato ha presentato la migliore
offerta;
3. in base alle risultanze della predetta gara, riportate negli appositi verbali in data ……., il MIUR ha aggiudicato provvisoriamente il servizio menzionato sub 1 al Convenzionato ;
4. con atto del ……. n …….., a seguito della presentazione della documentazione richiesta, è stato disposto l’affidamento definitivo al Convenzionato …… dell’appalto relativo al servizio descritto sub 1 e, per l’effetto, il medesimo Convenzionato ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione;
5. il Convenzionato ha dichiarato che quanto risulta dal capitolato d’oneri e relativi allegati (Allegato 1), dal bando di gara (Allegato 2), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
6. il Convenzionato ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro ..,00 (…/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
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7. il MIUR, in data …., ha presentato la richiesta di informazioni antimafia nei confronti del Convenzionato al competente Ufficio Territoriale di …..
8. il MIUR in data…..ha presentato richiesta telematica ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si intendono integralmente richiamati e hanno valore di patto.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, il capitolato d’oneri e relativi allegati, l’offerta tecnica (Allegato 3) e l’offerta economica (Allegato 4) del Convenzionato, con l’insieme di tutte le dichiarazioni e la documentazione fornite in sede di gara.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni che seguono:
a. il “Bando” è il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n…..del….e sulla G.U.R.I. n…..del………;
b. il “Capitolato” è il capitolato d’oneri e relativi allegati, a sua volta collegato al Bando, che disciplina il funzionamento e le specifiche del Servizio;
c. il “Codice” è il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
d. il “Convenzionato” è l’operatore economico abilitato, affidatario del sevizio oggetto del Bando ;
e. il “CT” è il Comitato Tecnico di cui all’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii.;
f. la “Convenzione” è il presente contratto, compresi i suoi allegati;
g. il “D.Lgs. 297/99” è il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mmi.ii.;
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h. il “D.Lgs. 196/03” è il Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 e ss.mmi.ii.;
i. il “D.P.R. 445/00” è il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
j. il “D.M. 593/00” è il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii.;
k. l’”Esperto”: è l’esperto scientifico nominato dal MIUR per lo svolgimento delle attività valutative di cui all’articolo 5 del D.M. 593/00;
l. il “FAR” è il Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui all’art. 5 del D. Lgs. 297/99 ed all’art. 4 del D.M. 593/00;
m. il “MIUR” è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, amministrazione concedente;
n. l’“Offerta” comprende l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Convenzionato, con l’insieme di tutte le dichiarazioni e la documentazione fornite in sede di gara;
o. l’“Offerta Economica” è l’offerta economica presentata in sede di gara dal Convenzionato;
p. l’“Offerta Tecnica” è l’offerta tecnica presentata in sede di gara dal Convenzionato;
q. le “Parti” sono le parti della Convenzione;
r. il “PON R&C” è il Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007 – 2013, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007;
s. il “RUP” è il responsabile unico del procedimento, designato dal MIUR;
t. il “Servizio” è il servizio oggetto della Convenzione, segnatamente il servizio avente ad oggetto l’assistenza al MIUR per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all’erogazione delle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ex art. 7, comma 1 del D.Lgs. 297/99 e del D.M. 593/00, a valere sulle disponibilità del FAR e/o del PON R&C, prescritti dai regolamenti comunitari vigenti.
u. i “SAL” sono gli stati di avanzamento lavori che il Convenzionato deve redigere e presentare semestralmente al MIUR, contenenti le informazioni di cui al Capitolato e redatti in conformità con i modelli predisposti dal MIUR.
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ART. 3
Oggetto della convenzione
1. Oggetto della Convenzione è il Servizio che il Convenzionato, indicato dal/dai soggetti che hanno presentato la domanda/proposta, si impegna ad effettuare.
2. Il Servizio comprende tutte le attività tecnico ed amministrative di cui all’articolo 5 della Convenzione, finalizzate all’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all’erogazione delle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ex art. 7, comma 1 del D.Lgs. 297/ 99 e del D.M. 593/00, a valere sulle disponibilità del FAR e/o PON R&C, nel rispetto dei regolamenti comunitari vigenti.
3. Il Servizio si articola in tre fasi: ex ante, in itinere ed ex post, come analiticamente descritto nel Capitolato. Il Servizio sarà differentemente erogato a seconda che si tratti di progetti a valere su fondi nazionali o a valere sui fondi del PON R&C, come dettagliato nel Capitolato.
4. Tutti i contratti e le relazioni previsti nella Convenzione devono essere redatti, anche su supporto magnetico, coerentemente ai modelli predisposti dal MIUR, allegati al Capitolato.
5. Le modalità minime di svolgimento del Servizio sono esposte dettagliatamente nel Capitolato, che qui si intende integralmente trascritto, e nell’articolo 5 della Convenzione. L’Offerta rappresenta il livello di gestione del Servizio che il Convenzionato si impegna effettivamente ad adempiere.
6. Qualora, in corso di esecuzione della Convenzione, si rendano disponibili modalità di svolgimento del Servizio stesso più efficienti, il Convenzionato dovrà effettuare un’apposita segnalazione al MIUR, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, sottoponendo allo stesso una relazione tecnica che illustri i vantaggi dell’adottare tali nuove modalità nell’ambito del Servizio ed una proposta di modifica nelle modalità di svolgimento del Servizio, per ottenerne l’autorizzazione. Resta inteso che in alcun modo le nuove modalità od i nuovi servizi possono dare origine ad una variazione in aumento del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all’art. 6 della Convenzione.
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ART. 4
Durata della convenzione
1. Il servizio ha una durata di 4 (quattro) anni ininterrotti e consecutivi dalla data di stipula della presente Convenzione, prorogabile una sola volta per un periodo pari a 2 (due) anni. Il MIUR, ove lo ritenga necessario, si avvarrà del disposto di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice, esercitando la relativa opzione entro i 3 (tre) anni successivi alla stipulazione della Convenzione iniziale.
2. Tutte le attività in essere alla data di conclusione della Convenzione saranno remunerate proporzionalmente rispetto alla fase di valutazione in cui ricadono e allo stato di avanzamento delle attività effettivamente svolte.
3. La Convenzione è redatta in quattro originali, di cui uno per ciascuna Parte, il terzo e il quarto per l’Ufficio del registro.
4. Tutti gli onere e spese di registrazione, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico del Convenzionato.
ART. 5
Modalità di svolgimento del servizio
Il Convenzionato si obbliga, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, ad attenersi a quanto prescritto nel Capitolato e indicato nell’Offerta Tecnica.
Art. 6 Corrispettivo del servizio
1. Il corrispettivo del Servizio oggetto della Convenzione, al netto di I.V.A., è determinato dall’unico ribasso, indicato nell’Offerta Economica allegata, relativo ai parametri e alle percentuali riportate nel Capitolato all’articolo 6 e in relazione ai quali si esplica l’attività del Convenzionato. Tale corrispettivo equivale a… per le diverse tipologie di progetti.
E’ riconosciuto un compenso forfetario di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), al netto dell’I.V.A., per singolo progetto non ammesso alle agevolazioni ovvero, ancorché ammesso alle agevolazioni, che non sia pervenuto alla stipula del contratto e del disciplinare nei tempi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
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2. Per le iniziative per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca delle agevolazioni successivo alla stipula del contratto/disciplinare è riconosciuto un compenso commisurato all’attività effettivamente svolta ed alla fase procedimentale in cui interviene la revoca, salvo che non ricorrano le fattispecie che diano luogo a sanzioni, come previsto nella Convenzione.
3. In caso di risoluzione della Convenzione, il MIUR liquiderà i compensi dovuti sulla base delle attività effettivamente svolte sino al momento della risoluzione stessa.
4. Il Convenzionato dovrà emettere fattura, con cadenza annuale, con allegato un prospetto riepilogativo contenente gli elementi necessari alla determinazione del compenso per ciascuna fase riferita a ogni singolo progetto.
ART. 7
Impegni del convenzionato
1. Il Convenzionato si impegna a svolgere il Servizio in base alle prescrizioni contenute nel Capitolato e descritte nell’Offerta Tecnica, secondo le istruzioni impartite dal MIUR, in coerenza con il quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla necessità di adeguarsi costantemente all’evoluzione del diritto comunitario.
2. Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente al MIUR qualsiasi variazione riguardante, oltre che profili soggettivi (ragione sociale, etc.), anche i profili tecnico- organizzativi strettamente connessi con la prestazione del Servizio.
3. Il Convenzionato si impegna a consentire l’accesso presso le proprie sedi, filiali, dipendenze e uffici, effettivamente impegnati nell’attività di cui alla Convenzione, ai funzionari del MIUR, ai funzionari degli organismi appositamente incaricati dal MIUR e/o dalla Commissione Europea, nonché all’Esperto per l’esercizio delle funzioni di controllo.
4. Il Convenzionato deve svolgere le valutazioni di affidabilità economico-finanziaria sui soggetti proponenti, anche attraverso visite in loco, presso le strutture degli stessi, congiuntamente con l’Esperto nominato dal MIUR.
5. Il Convenzionato predispone annualmente una specifica relazione circa l’andamento complessivo dei progetti valutati e finanziati di sua competenza.
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Art. 8 Responsabilità del convenzionato
1. Il Convenzionato, coerentemente con quanto previsto nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, è responsabile del corretto e puntuale espletamento del Servizio e di tutti i connessi adempimenti previsti nel Capitolato, in particolare:
− rispetto dei termini e modalità previste dalla Convenzione;
− completezza ed idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso delle tre fasi di valutazione: ex ante, in itinere, ex post;
− esito istruttorio, anche con riferimento alle eventuali condizioni e prescrizioni da porre a carico dei soggetti beneficiari degli interventi;
− accertamento degli elementi necessari ai fini delle erogazioni dei contributi;
− tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare l’eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni;
− corretta tenuta e conservazione dei documenti, relativi alla prestazione del Servizio, con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna iniziativa, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l’attività istruttoria, sia per gli accertamenti in corso d’opera e finali.
Art. 9 Tempistiche
1. Le attività oggetto della Convenzione devono essere svolte nel rispetto delle scadenze di cui al Capitolato, come migliorate nell’Offerta Tecnica.
2. Nel rispetto della predetta tempistica, il Convenzionato deve pianificare le attività, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato, come migliorato nell’Offerta Tecnica, in un crono-programma, che, una volta approvato dal MIUR nel rispetto delle modalità di comunicazione previste all’art. 29 della Convenzione, è allegato alla Convenzione e ne diviene parte integrante.
3. Le prestazioni oggetto della Convenzione devono essere formalizzate mediante appositi documenti redatti secondo le modalità e le tempistiche di rilevazione di cui al Capitolato.
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4. Il MIUR si riserva la facoltà di comunicare al Convenzionato le proprie valutazioni, nonché i propri rilievi, in merito alla documentazione prodotta ai fini dell’espletamento del Servizio, in base alle modalità stabilite all’art. 29 della Convenzione.
ART. 10
Obblighi derivanti dalla normativa in materia di rapporti di lavoro
1. Il Convenzionato si obbliga ad:
a. ottemperare a tutti gli obblighi verso tutto il personale impiegato nel Servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
b. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione della Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
c. continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto, in ogni caso, salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Convenzionato, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
3. Nell’ipotesi di inadempimento anche solo di uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il MIUR – previa comunicazione al Convenzionato delle inadempienze ad esso denunciate dalle Autorità competenti – si riserva di effettuare, sulle somme da versare al medesimo Convenzionato o sulla cauzione, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo maturato al momento e per l’intero perdurare dell’inadempimento accertato. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Convenzionato si sia posto in regola.
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Art. 11 Controlli
1. Il MIUR si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, che il Servizio sia prestato conformemente alle caratteristiche previste dal Capitolato e migliorate nell’Offerta Tecnica.
2. Il controllo della qualità del servizio sarà effettuato dal MIUR sulla base dei seguenti elementi:
− Xxxxxxxxx, completezza ed esaustività della documentazione da produrre ai sensi della normativa di riferimento;
− Rispetto delle tempistiche previste dal D.M. 593/00 e dalla normativa vigente in materia;
− Numero di proponenti valutati positivamente dal Convenzionato, che hanno portato a termine le attività progettuali;
− Numero di soggetti che, valutati positivamente dal Convenzionato, non hanno portato a termine le attività progettuali, indicando per ogni fattispecie le cause dell’insuccesso;
− Numero di proponenti entrati in procedura concorsuale, specificando in quale fase della procedura (ex ante; in itinere; ex post).
3. Il MIUR e gli organismi appositamente incaricati potranno, in qualsiasi momento e senza preavviso, effettuare verifiche ed accertamenti presso le sedi, le filiali, le dipendenze, gli uffici del Convenzionato coinvolti nell’erogazione del Servizio, nonché richiedere tutti gli elementi ritenuti utili per effettuare i connessi controlli.
4. In particolare, il MIUR effettuerà un diretto controllo sul corretto svolgimento delle attività, contrattualizzate nella Convenzione, e descritte nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, sulla qualità e consistenza della struttura tecnico–organizzativa destinata al Servizio, sugli elementi essenziali della Convenzione e su tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’attuazione del PON R&C.
5. Gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea potranno essere oggetto di controllo direttamente da parte dell’organismo comunitario, secondo le proprie modalità.
6. L’esecuzione della Convenzione sarà oggetto di costante monitoraggio da parte del MIUR. Almeno ogni 4 (quattro) mesi, il MIUR segnalerà la sussistenza di eventuali carenze o violazioni della Convenzione o dei livelli di Servizio da parte del Convenzionato. Il MIUR si riserva di segnalare tali carenze anche a cadenze più ravvicinate.
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Art. 12 Obblighi assicurativi
1. Il Convenzionato si assume ogni responsabilità derivante dalla prestazione del Servizio e risponde direttamente dei danni o pregiudizi, di qualsiasi natura, che dovessero subire i destinatari del Servizio, il personale impiegato, terzi o cose di terzi, beni immobili e mobili del MIUR, nel corso dell’intero svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. Prima della sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato deve aver stipulato idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:
a. Polizza di responsabilità civile:
- Responsabilità Civile verso Terzi RCT, con massimale pari a euro per
sinistro;
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro RCO, massimale unico pari a Euro
…………… per sinistro;
- Responsabilità per i rischi professionali.
3. La documentazione comprovante le coperture assicurative è stata consegnata al MIUR prima della sottoscrizione della Convenzione, per la sua approvazione. La copertura della polizza suddetta resta espressamente vincolata, per tutta la durata del Servizio, incluse eventuali proroghe legittime, al MIUR.
4. Resta inteso che l’esistenza, validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per il MIUR e che, qualora il Convenzionato non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, nel corso della durata della Convenzione, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, lo stesso potrà essere risolto di diritto dal MIUR ai sensi dell’art. 18 comma 6, della Convenzione, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta, inoltre, stabilito che il Convenzionato è responsabile in proprio di tutto quanto l’assicurazione presentata - ancorché accettata dal MIUR - non dovesse, al momento del sinistro, garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta, iniziale ovvero
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sopravvenuta, inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
6. Il MIUR si riserva, in ogni caso, la possibilità di esprimere, in qualsiasi momento, il proprio gradimento sulla copertura assicurativa prodotta, e di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni.
ART. 13
Divieto di cessione della convenzione
1. La cessione della Convenzione è espressamente vietata. La violazione del presente divieto comporta la nullità del relativo atto di cessione.
2. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Convenzionato si obbliga a far sì che il soggetto subentrante produca, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, solari e consecutivi, dall’avvenuta modifica, la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione della Convenzione, che il MIUR si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 116 del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui comma 2 del presente articolo, il MIUR avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione ai sensi dell’art. 18, comma 6, della stessa, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, ai sensi dell’art 29 della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
Art. 14 Trasparenza
1. Il Convenzionato, espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
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b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990 e ss.mm.ii., e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Convenzionato non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della Convenzione, il MIUR avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione ai sensi dell’art. 18, comma 6 della stessa, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi secondo le prescrizioni dettate dall’art. 29 della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
Art. 15 Interruzione del servizio
1. In caso di circostanze od eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del Servizio, il Convenzionato dovrà darne avviso al MIUR con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore con indicazione della causa di sospensione del Servizio e delle misure che il Convenzionato intende adottare per limitare ulteriori danni.
2. Le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate al MIUR non appena l’evento si sia verificato.
3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Convenzionato, che lo stesso non possa evitare con l’esercizio della normale
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diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
4. Il Convenzionato non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione. In caso di inosservanza a tale divieto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il MIUR avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione ai sensi dell’art. 18, comma 6, della medesima, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
Art. 16 Penali
1. Nel caso in cui, nell’ambito delle generali attività di monitoraggio dell’esecuzione della Convenzione, comprensivo dello svolgimento del Servizio in tutte le diverse fasi di lavoro, il MIUR rilevi il mancato rispetto delle condizioni e attività previste nel Capitolato, così come migliorato nell’Offerta Tecnica, lo stesso applicherà nei confronti del Convenzionato le penali di seguito previste.
Le inadempienze soggette all’applicazione di penali possono riferirsi:
− al mancato svolgimento delle attività. L’inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste nel Capitolato e nella Convenzione comportano l’applicazione di penali il cui ammontare è determinato da un minimo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) ad un massimo di € 20.000,00 (Euro ventimila), in relazione alla gravità della violazione commessa;
− al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità richiesti ed alla insufficiente qualità del Servizio fornito dal Convenzionato, valutata sulla base degli elementi di cui all’art.11 della Convenzione. Il mancato rispetto del livello di qualità nel Servizio comporta la comminazione di una penale da un minimo di € 1.000,00 (Euro mille/00) ad un massimo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), determinata in riferimento alla gravità della negligenza o dell’imperizia dimostrata dal Convenzionato nell’esecuzione del Servizio medesimo;
− al ritardo nella loro esecuzione. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui all’art. 3 del Capitolato e al crono-programma proposto dal Convenzionato, comporta l’applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno di ritardo.
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Il MIUR provvederà a contestare al Convenzionato la penale comminata, nei modi e nei termini di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo.
2. Per mancato svolgimento delle attività, o ritardo nella loro esecuzione, si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni, o proroghe, accordate dal MIUR ed esclusivamente imputabili al Convenzionato o da esso provocate.
3. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate che possano dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestate dal MIUR al Convenzionato tramite comunicazione, da trasmettersi ai sensi dell’art. 29 della Convenzione.
4. In tal caso, il Convenzionato deve comunicare le proprie deduzioni, come stabilito nell’art. 29 della Convenzione, al MIUR nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accolte, ad insindacabile giudizio del MIUR, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il MIUR potrà applicare al Convenzionato le penali previste nella Convenzione, a decorrere dall’inizio del mancato adempimento.
5. Qualora l’ammontare delle penali accumulate dal Convenzionato, per ritardi o per altri inadempimenti dovuti all’esecuzione difforme, anche solo parziale, dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nella Convenzione, nonché nell’Offerta, oltrepassi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo indicato all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione, il MIUR avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 18 comma 6, della stessa, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
6. Fermo restando la responsabilità civile per danni, e l’eventuale risoluzione della Convenzione in caso di gravi inadempienze, il mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli adempimenti previsti per l’espletamento delle attività di cui alla Convenzione, comporterà una sanzione di importo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo dovuto per ciascun intervento cui l’inadempimento si riferisce. Qualora l’inadempienza comporti oneri per il MIUR, salvo il caso di giustificato motivo, la sanzione sarà di importo pari al compenso spettante per l’/gli intervento/i cui la stessa inadempienza si riferisce, oltre al completo rimborso dell’onere sostenuto dal MIUR stesso.
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7. Rifusione delle spese, pagamento danni e penalità saranno applicati mediante richiesta diretta o, in difetto, dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata nel suo valore originario.
Art. 17 Cauzione
1. Il Convenzionato ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del Codice, una garanzia fideiussoria del
.......... dell’importo contrattuale complessivo indicato all’art. 6, comma 1 ,della Convenzione, pari a € ….. (……./00), mediante …………, della banca/intermediario/assicurazione
……...che prevede espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del MIUR.
2. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ed è svincolata con le modalità di cui all’art. 113 del Codice.
Art. 18 Risoluzione della convenzione
1. Indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 della Convenzione, il MIUR contesterà al Convenzionato le irregolarità e le inadempienze riscontrate, per iscritto, invitando il Convenzionato a rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, solari e consecutivi, dalla contestazione.
2. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, il MIUR procederà ad inviare un ulteriore invito al Convenzionato a fornire il Servizio secondo gli standard previsti, con la concessione di un termine non inferiore ad ulteriori 10 (dieci) giorni, solari e consecutivi.
3. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa contestazione da parte di MIUR del mancato adeguamento da parte del Convenzionato, da comunicarsi ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, il MIUR provvederà a fissare un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni, solari e consecutivi, per l’adempimento, scaduto il quale senza
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che il Convenzionato abbia provveduto, il MIUR procederà ad una diffida formale ad adempiere di cui all’art. 1454 del codice civile, comunicata per iscritto, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, al Convenzionato, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento di 10 (dieci) giorni, xxxxxx e consecutivi.
4. Il MIUR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del codice civile qualora, scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al comma 3 del presente articolo, il Convenzionato persista nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla Convenzione, dal Capitolato e dall’Offerta.
5. In tal caso, il MIUR potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al Servizio, a spese del Convenzionato, incamerando quale penale la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno.
6. Il MIUR può procedere alla risoluzione immediata della Convenzione, previa semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, a norma dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a. reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale del MIUR;
b. sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale del Servizio;
c. manifesta inadempienza, comprovata inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro, del Servizio o di qualsiasi intervento previsto;
d. sussistenza di conflitto di interesse debitamente accertate;
e. in tutti gli altri casi di risoluzione espressa previsti dalla Convenzione.
ART. 19
Recesso per giusta causa
1. Oltre quanto previsto dall’art. 18 della Convenzione, il MIUR ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari e consecutivi, da comunicarsi al Convenzionato, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Convenzionato un ricorso ai sensi della legge
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fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Convenzionato;
b. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione, o l’amministratore delegato, o il direttore generale del Convenzionato sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Convenzionato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno né al MIUR, né agli utenti del Servizio.
4. In caso di recesso del MIUR, il Convenzionato ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 20 Recesso AD NUTUM
1. Oltre quando previsto dagli articoli 18 e 19 della Convenzione, il MIUR ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Convenzionato, in base alle previsioni dell’art. 29 della Convenzione.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Convenzionato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno né al MIUR, né ai destinatari del Servizio.
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3. In tal caso, il Convenzionato ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 21 Passaggio di gestione
Al termine della Convenzione, o qualora la stessa fosse risolta anticipatamente, il Convenzionato si impegna a fornire l’assistenza necessaria affinché il passaggio all’affidamento del Servizio nei confronti del nuovo aggiudicatario avvenga con il minor disagio possibile per i destinatari del Servizio e per il MIUR.
ART. 22
Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali dell'utenza
1. Il Convenzionato prende atto che lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, il Convenzionato ha l’obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. Il Convenzionato è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A tal fine, il Convenzionato si obbliga ad adottare ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
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5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Convenzionato sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MIUR ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della stessa, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
7. Il Convenzionato potrà citare gli elementi essenziali della Convenzione esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti e, comunque, previa autorizzazione del MIUR, da prestare in base alle procedure stabilite all’art. 29 della Convenzione.
Art. 23 Privacy
1. Per le attività di esecuzione della Convenzione, il MIUR riveste la posizione di titolare del trattamento dei dati, ex art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/03, mentre il Convenzionato si impegna ad assumere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 29 del medesimo decreto.
2. Il MIUR, nella sua qualità di titolare del trattamento si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 nei confronti del Garante della Privacy e degli interessati. Il MIUR si impegna, inoltre, a predisporre, tramite il responsabile esterno del trattamento, tutte le misure di sicurezza previste dal Tit. V, Cap. I e II del D.Lgs. 196/03, in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
3. Il Convenzionato, nella persona di , nella sua qualità di responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione della Convenzione e comunicherà al titolare e/o ai titolari del trattamento dei dati – nelle forme stabilite dall’art. 29 della Convenzione – qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati.
4. Il Convenzionato si impegna a trattare i dati in osservanza del D.Lgs. 196/03.
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Art. 24 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 25 Oneri accessori
Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti alla Convenzione sono a carico del Convenzionato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.
Art. 26 Adempimenti antimafia
La stipula della Convenzione è eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle leggi 575/1965, 55/1990, 47/1994, D.Lgs. 490/1994, DPR252/1998 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27 Norme applicabili
1. Lo svolgimento del Servizio, oltre che dalle clausole della Convenzione, è disciplinata, in ordine di priorità, da tutte le disposizioni citate nel Bando, nel Capitolato e nell’Offerta.
2. In particolare, per quanto non regolato dalle disposizioni della Convenzione, si applicano le vigenti norme in materia di contratti, segnatamente il codice civile.
Art. 28 Clausola finale
1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
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2. La Convenzione non può essere modificata. Ove le Parti decidessero diversamente, le modifiche possono essere provate solo mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l’invalidità o inefficacia della stessa nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte del MIUR non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che lo stesso si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. La Convenzione regola tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Essa non sarà sostituita, o superata, da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni della Convenzione prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
5. Il Convenzionato deve adeguarsi alle variazioni introdotte dalla normativa di riferimento della Convenzione, che non comportino modifiche sostanziali alle attività previste, qualora queste intervengano in fase di esecuzione della stessa.
Art. 29 Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni previste nella Convenzione dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax, seguito da raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:
Convenzionato - ……… Via… , Città…
Att. Fax…
MIUR - ……… Via…. Roma Att. Fax 06
2. Le comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso di raccomandata A/R, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo.
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3. Il Convenzionato deve comunicare al MIUR ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Convenzionato tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione della Convenzione.
La Convenzione si compone di ….. pagine e 29 articoli che, con la firma dello stesso, sono integralmente accettati e confermati.
Roma, lì
PER IL CONVENZIONATO PER IL MIUR
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2 del codice civile, il Convenzionato approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli:
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29
IL CONVENZIONATO
ALLEGATI
Allegato 1 – Capitolato e relativi allegati 2 – Bando di gara
3 – Offerta Tecnica
4 – Offerta Economica