AUMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE 0,50%
AUMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE 0,50%
PER RINNOVI CONTRATTI A
TERMINE E SOMMINISTRAZIONE
Inps, circolare 6 settembre 2019, n. 121
XXXXXXX XXXXX
PREMESSA: l'art. 2, co. 28, legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fornero), con poche eccezioni, sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013, dispone che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore, dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’art. 3, co. 2, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità, legge n. 96/2018), ha aggiunto che: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.
Sull’aumento dello 0,50% l’Inps – con la circolare 6 settembre 2019, n. 121 – ha precisato che la decorrenza dell’incremento del contributo addizionale NASpI è fissata al 14 luglio 2018 e che esso riguarda ogni tipologia di contratto a termine cui si applica il contributo addizionale, incluso il settore marittimo.
AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA: l’art. 3, co. 2, D.L. 12 luglio
2018, n. 87, ha introdotto l’aumento del contributo addizionale NASpI (rispetto all’aliquota “base” 1,4%) in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione, rimodulando l’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012, e ha escluso dall’aumento i rinnovi dei lavoratori domestici.
Si ha un rinnovo del contratto a termine quando il rapporto raggiunge la scadenza prevista originariamente (o successivamente prorogata) e le parti sottoscrivono un ulteriore contratto a termine (nel rispetto delle cd. pause intermedie di 10 o 20 giorni, salvo deroga del contratto collettivo, anche aziendale).
Tuttavia, poiché il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a termine, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche quando lo stesso utilizzatore ha instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore nonché nell’ipotesi inversa.
XXXXXXX E CONTRIBUTO ADDIZIONALE DAL 14 LUGLIO 2018 | ||
Fattispecie | Istituto | Aumento |
Contratto a termine seguito da una successiva somministrazione a termine | Rinnovo | SI |
Contratto di somministrazione a termine seguito da un contratto a termine | Rinnovo | SI |
Modifica della causale originaria del contratto a termine (anche senza soluzione di continuità) | Rinnovo | SI |
Stipula 1° contratto acausale (durata inferiore a 12 mesi), e poi prolungamento durata oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta la causale | Proroga | NO |
CONTRATTI ESENTI DALL’INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
• rapporti a termine degli operai agricoli, per effetto dell’art. 2, co. 3, della legge n. 92/2012, che li escludono dall’applicazione del regime della NASpI;
• lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
• lavoratori assunti a termine attività stagionali DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
• apprendisti;
• Dipendenti pubbliche amministrazioni: art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
• rinnovi CTD lavoro domestico: è dovuto contributo addizionale 1,40% ma non l’aumento dello 0,50% per ogni rinnovo (art. 3, co. 2, D.L. n. 87/2018);
• rinnovi dei CTD per lavoratori adibiti ad attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento know-how e supporto, assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da: università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono ricerca e innovazione; enti privati di ricerca: in tal caso è dovuto il contributo addizionale 1,40% ma non l’aumento dello 0,50% in occasione di ogni rinnovo: cfr. art. 1, co. 3, D.L. n. 87/2018, come modificato dall’art. 1, co. 403, legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
LAVORO STAGIONALE - Con specifico riferimento al lavoro stagionale, per i periodi contributivi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, era prevista l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei CTD per attività stagionali definite da avvisi comuni e dai CCNL stipulati, entro il 31.12.2011, dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per CTD per attività stagionali non elencate dal DPR n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dal contratto collettivo, è dovuto il contributo addizionale NASpI. Quindi, nei casi di rinnovo dei CTD dei lavoratori stagionali, dal 14 luglio 2018, è dovuto anche aumento contributo addizionale NASpI.
PROROGA - La maggiorazione dello 0,50% del contributo addizionale non si applica in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, non essendo tale fattispecie contemplata dall’articolo 3, co. 2, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87.
MISURA DELL’AUMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE: l’art. 3,
co. 2, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine.
Il Ministero (circ. n. 17/2018) ha chiarito che al 1° rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% va aumentata dello 0,5%: così è determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere di nuovo l’aumento 0,5% in caso di ulteriore rinnovo.
Analogo criterio di calcolo va utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà determinato per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.
Quindi, a ogni rinnovo del contratto a termine o di somministrazione a termine, l’aumento dello 0,50% si somma a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
ESEMPIO
Se un contratto a termine viene rinnovato 3 volte, considerando i soli rinnovi effettuati dal 14 luglio 2018, il datore deve versare il contributo addizionale in queste misure:
• contratto originario: solo 1,4%;
• 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
• 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%), e così via.
Si deve tenere conto anche dei rinnovi contrattuali intercorsi con il datore cessionario, essendovi continuità e non novazione del rapporto di lavoro, in caso di:
• cessione individuale del contratto (art. 1406 codice civile); o
• trasferimento d’azienda (art. 2112 codice civile).
Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’aumento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi intervenuti entro il 13 luglio 2018, e quindi valgono solo quelli effettuati dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018. Quindi, per stabilire se vi è l’obbligo di versare l’incremento dello 0,50%, e in che misura, si considera 1° rinnovo contrattuale quello sottoscritto dal 14 luglio 2018, anche se il contratto a termine è già stato rinnovato prima di tale data. Per gli eventuali successivi rinnovi la misura del contributo addizionale si determina con i criteri di cui sopra.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% E AUMENTO 0,5% PER I RINNOVI Quando è dovuto sui contratti non a tempo indeterminato | |||||
FATTISPECIE | 1,4% | 0,5% | FONTE | ||
Lavoro domestico | SI | NO | Art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 | ||
Settore marittimo | SI | SI | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 | ||
Contratto a termine: primo rapporto | SI | NO | Art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 | ||
Contratto a termine: proroga (massimo 4 volte) | SI | NO | Art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 Min. Xxx., xxxx. x. 00/0000 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 | ||
Contratto a termine: rinnovo (previo rispetto pause intermedie) | SI | SI | Art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 Min. Xxx., xxxx. x. 00/0000 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 | ||
CTD seguito da una successiva STD | SI | SI | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 | ||
STD seguita da un successivo CTD | SI | SI | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% E AUMENTO 0,5% PER I RINNOVI Quando è dovuto sui contratti non a tempo indeterminato | |||
Modifica della causale originaria del CTD (anche senza soluzione di continuità) | SI | SI | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Stipula del 1° CTD acausale (fino a 12 mesi), e poi prolungamento (proroga) oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta la causale | SI | NO | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Operai agricoli (anche in regime di STD) | NO | NO | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti | NO | NO | Art. 2, co. 29, L. n. 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Lavoratori assunti a termine per attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 | NO | NO | Art. 2, co. 29, L. n. 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Lavoratori assunti a termine per attività stagionali non previste dal DPR 1525/1963 ma solo dai CCNL | SI | SI | Art. 2, co. 29, L. n. 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% E AUMENTO 0,5% PER I RINNOVI Quando è dovuto sui contratti non a tempo indeterminato | |||
Apprendisti | NO | NO | Art. 2, co. 29, L. n. 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Dipendenti pubbliche amministrazioni | NO | NO | Art. 2, co. 29, L. n. 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
CTD per insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how e supporto, assistenza | Art. 1, co. 3, D.L. n. | ||
tecnica o coordinamento a innovazione, stipulati da: università private; istituti | SI | NO | 87/2018 Inps, circ. 6.9.2019, n. |
pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono ricerca e innovazione; enti privati di ricerca | 121 | ||
Rinnovo CTD con il cessionario in caso di cessione individuale del contratto | SI | SI | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% E AUMENTO 0,5% PER I RINNOVI Quando è dovuto sui contratti non a tempo indeterminato | |||
Rinnovo CTD con il cessionario in caso di trasferimento d’azienda | SI | SI | Inps, circ. 6.9.2019, n. 121 |
Somministrazione a tempo determinato: prima missione | SI | NO | Art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 |
Somministrazione a tempo determinato: proroga della missione | SI | NO | Art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 |
Art. 2, co. 28, L. n. | |||
Somministrazione a tempo determinato: rinnovo della missione | SI | SI | 92/2012 Inps, circ. 6.9.2019, n. |
121 |
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE: l’art. 2, co. 30, legge n.
92/2012, disciplina la restituzione del contributo addizionale in questi casi:
a) trasformazione del CTD: in tal caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono dopo il decorso del periodo di prova;
b) assunzione a TI entro 6 mesi dalla fine del CTD precedente: la restituzione del contributo addizionale opera dopo il periodo di prova (la misura da restituire si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso dalla fine del precedente CTD fino all’instaurazione del nuovo rapporto a TI.
Poiché l’incremento del contributo addizionale costituisce pur sempre una componente della complessiva contribuzione addizionale ex art. 2, co. 28, legge
n. 92/2012, se ricorrano i presupposti, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione al datore che trasforma il rapporto a termine o assume a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale ex art. 3, co. 2, del D.L. n. 87/2018. Ovviamente, nel caso di più rinnovi, si recupera l’importo del contributo addizionale e del relativo aumento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto a termine intervenuto tra le parti prima della trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato.
Esempio – Lavoratore a TD (contratto dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui, negli ultimi 6 mesi, sono state corrisposte le somme indicate, e per cui è stato versato il contributo dell'1,40%:
a) luglio: retribuzione 2.500 euro, 1,40% pari a 35,00 euro;
b) agosto: retribuzione 2.100 euro, 1,40% pari a 29,00 euro;
c) settembre: retribuzione 2.000 euro, 1,40% pari a 28,00 euro;
d) ottobre: retribuzione 2.000 euro, 1,40% pari a 28,00 euro;
e) novembre: retribuzione 2.100 euro, 1,40% pari a 29,00 euro;
f) dicembre: retribuzione 3.900 euro, 1,40% pari a 55,00 euro;
In totale, la retribuzione è pari a 14.600 euro e l’1,40% è pari a 204,00 euro in tutto. Il lavoratore viene stabilizzato (assunzione a tempo indeterminato) nel mese di aprile dell’anno successivo. Importo spettante = 3 mensilità (euro 204,00/6) x 3 pari a euro 102,00 (cfr. Inps, circolare 14 dicembre 2012, n. 140).
LAVORO INTERMITTENTE E
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
(un problema che s'agita silente)
• Il datore che stipula un contratto a chiamata è tenuto a versare il contributo addizionale dell’1,4%?
• E poi: l’aumento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo si applica o no?
• Partiamo dalla norma: l’articolo 2, co. 28, della legge
28 giugno 2012, n. 92, dispone che ai rapporti subordinati non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
• Quindi la risposta è: il contributo dell’1,4% è dovuto, se per il contratto intermittente è stata prevista una “scadenza”.
• Così il Ministero (Nota 17 aprile 2013, n. 15): "il contributo è applicabile ai datori che assumono con contratto intermittente a tempo determinato”.
• In seguito, il decreto dignità ha previsto che, dal 14 luglio 2018, “il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto (SINGOLARE) a tempo determinato, anche in regime di somministrazione” (tranne i contratti di lavoro domestico).
• Tale aumento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo vale anche per il lavoro a chiamata? A mio parere no!
• A favore della non applicazione della norma militano due ordini di ragioni: la prima “tecnica” e la seconda “di buon senso”.
Dal punto di vista della tecnica legislativa, con interpretazione letterale (“il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”), il contratto intermittente non è un contratto a tempo determinato vero e proprio, infatti:
• nel primo (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) la “scadenza” è un “ optional”, ossia 1 delle 2 modalità del tipo di rapporto;
• nel secondo (artt. 19-29 del D.Lgs. n. 81/2015, che mai richiama il lavoro intermittente), invece, il “termine” costituisce l’essenza stessa della tipologia contrattuale.
Se ne dovrebbe desumere che l’incremento di 0,5 punti sui rinnovi si applichi solo al “contratto a tempo determinato” vero e proprio e alla “somministrazione a termine”.
Dal punto di vista pratico, in alcuni casi, poi si tratterebbe di un vero e proprio salasso ingiustificato (peraltro facilmente evitabile); infatti:
a) il datore Alfa stipula un contratto intermittente triennale, con frequenti chiamate dello stesso lavoratore in quel periodo: è dovuto il contributo “base” di 1,4% ma non l’addizionale;
b) il datore Beta stipula un contratto intermittente di durata mensile, che poi rinnova – ossia stipula di nuovo
– con il medesimo lavoratore: se si applicasse l’incremento di 0,5 punti, dopo 1 anno, solo a tale titolo, sarebbe dovuta un’aliquota incrementale di 6 punti (oltre all’1,4%).
• Al legislatore la seconda possibilità è sfuggita?
• Soprattutto, pare vincente l’approccio “giuridico”, basato sulla lettura testuale dell’articolo 28, co. 2, che limita l’operatività dell’aumento a “ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”, senza includere il lavoro a chiamata. In ogni caso, per farla semplice, basterebbe prorogare e non rinnovare, il contratto a chiamata per evitare lo 0,5.
• L’Inps non si è pronunciato, il Ministero neppure, il mistero si infittisce.