Contratto Collettivo Nazionale di
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro SOMMINISTRAZIONE
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
Modulo Corsi Formatemp
Gennaio 2016
Con l’entrata in vigore della legge 30, ed il relativo d.lgs. 276/ 03 vengono introdotte nuove forme lavorative di cui le principali sono:
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale):
tempo determinato;
tempo indeterminato (staff leasing).
Collaborazione:
Progetto;
Coordinata e continuativa;
Mini xx.xx.xx.;
Occasionale.
Prestatori d’opera con X.Xxx
Associati in partecipazione
Voucher
La somministrazione è definita dalla legge “il contratto… con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu‘ lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.” (art. . 30 c.1 d.lgs. 81/15).
La somministrazione è regolata da:
Legislazione
Contratto collettivo della somministrazione
Contratti collettivi delle imprese utilizzatrici
Tra i tre soggetti vengono stipulati due distinti contratti:
Il contratto commerciale tra l’Agenzia per il Lavoro e l’Impresa utilizzatrice che può essere a tempo determinato o indeterminato (il cosiddetto Staff leasing).
Il contratto di lavoro tra Agenzia per il Lavoro e il lavoratore e può essere stipulato anch'esso a tempo determinatoo indeterminato (da non confondere con lo staff leasing).
Qualora il contratto commerciale non sia stipulato in forma scritta, si ritiene nullo e i lavoratori si considerano a tutti gli effetti dipendenti dell’impresa utilizzatrice (art. 38, co.1 d.lgs. 81/2015).
La somministrazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti
lavoratore
Direzione e controllo
Contratto di lavoro
Assunto dal somministratore
somministratore
Agenzia autorizzata dal Ministero
del lavoro (Apl)
Contratto commerciale
utilizzatore
Impresa che richiede il
lavoratore
Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore (art. 30,
co. 1, d.lgs. 81/15). 5 5
La somministrazione a tempo indeterminato La nuova disciplina (d.lgs 81/15) non prevede più l'elenco tassativo dei casi in cui era ammessa la somministrazione a tempo indeterminato (d.lgs 276/03). Si può ricorrere per qualsiasi attività lavorativa in qualunque settore. Unico limite quantitativo: i somministrati a tempo indeterminato non possono superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore.
La somministrazione a tempo determinato Non esiste più l'obbligo di indicare il motivo (causale) per stipulare la somministrazione a termine. Unico limite quantitativo: i lavoratori in somministrazione a tempo determinato non possono superare i limiti quantitavi stabiliti dai contratti collettivi (CCNL) utilizzatori.
La somministrazione è vietata invece:
per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
per le aziende che nei sei mesi precedenti hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto. Sono previste eccezioni in caso in cui il contratto sia: 1) stipulato per la sostituzione di lavoratori assenti; 2) abbia durata iniziale non superiore a tre mesi;
nelle unità produttive in cui siano in atto interventi di cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
in imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi;
Il contratto di lavoro a tempo determinato fra l'Apl e il lavoratore è assoggettato alla disciplina del lavoro a tempo determinato (artt. 19-29 d.lgs.81/15) per quanto compatibile e con esclusioni.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato fra l'Apl e il lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il contratto a tempo indeterminato.
A tutti i lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato dalle associazioni di categoria delle Agenzie per il lavoro (Assolavoro e Assosomm) e dai sindacati dei lavoratori somministrati (Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp@).
Parità di trattamento e tutela del lavoratore
I lavoratori in somministrazione per tutta la durata della missione hanno diritto, a parita' di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art.35, co. 1, d.lgs. 81/15);
L'utilizzatore è obbligato in solido con l'Apl a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali;
I lavoratori dipendenti dell'Apl hanno diritto a fruire di tutti i diritti sociali e assistenziali dei dipendenti dell'utilizzatore;
L'Apl informa i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive in conformità con quanto stabilito dal d.lgs. 81/08;
L'utilizzatore informa i lavoratori somministrati dei posti vacanti per assunzioni a tempo indeterminato (art. 31, co. 3, d.lgs 81/2015)
Il CCNL della somministrazione:
assunzione a tempo determinato (art. 23)
(E' la forma di assunzione più usata nella somministrazione)
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:
indicazione dell'Apl e dell'impresa utilizzatrice;
gruppo di appartenenza, mansioni e inquadramento, orario di lavoro;
il luogo dove si effettuerà la prestazione;
la retribuzione spettante, con indicazione delle singole voci;
la data di inizio e termine della missione;
l'eventuale periodo di prova e la durata dello stesso;
le misure di sicurezza previste con la consegna di uno specifico modulo;
l'autorizzazione all'Apl ad utilizzare i dati personali per gli obblighi di legge.
Al la stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico l’Agenzia per il lavoro deve consegnare un modulo informativo che contiene molte informazioni importanti: sui rischi in generale relativi all’attività produttiva dell’impresa; sui nominativi dei diversi responsabili in azienda rispetto alla sicurezza (rappresentante dei lavoratori per sicurezza, responsabile servio prevenzione e protezione, medico competente) ecc..
Il relativo modello che deve essere consegnato è l’Allegato 1 - Modello B del CCNL.
Ad ogni missione va inoltre consegnata una nota informativa (Allegato 1 – Modello A del CCNL) che contiene un riepilogo degli obblighi in materia di salute e sicurezza che devono essere rispettati rispettivamente dall’Agenzia per il lavoro, dall’impresa utilizzatrice e dal lavoratore.
Le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute relativi alle attività produttive e la formazione e l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale si viene assunti, spetta di norma all’Agenzia per il lavoro.
Lo svolgimento di tutte queste attività però può essere delegato dall’Agenzia all’impresa utilizzatrice. In questi casi il contratto di lavoro o la lettera di incarico deve indicare che le suddette attività verranno effettuate dall’impresa utilizzatrice.
La formazione a carico dell’impresa utilizzatrice non può essere inferiore a 4 ore (compresa anche quella delegata dall’Agenzia sulla sicurezza in generale e sui rischi connessi alle lavorazioni del settore produttivo connessi alle mansioni da svolgere). Questa attività formativa e l’addestramento specifico rispetto alle attività e mansioni a cui si è stati assegnati, deve obbligatoriamente essere svolto sempre prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.
Il CCNL della somministrazione: salute e sicurezza sul lavoro (art.22)
In caso di mancato adempimento informativo e formativo da parte dell’utilizzatore o di mancata consegna dei dispositivi di sicurezza, il lavoratore può dimettersi per giusta causa se entro 24 ore dalla sua denuncia (Allegato 1 – Modello C del CCNL) , la violazione degli obblighi suddetti non viene rimossa.
Le dimissioni danno comunque diritto al pagamento delle retribuzioni contrattualmente previste per l’intera durata della missione, a carico dell’utilizzatore ma anticipate dall’ApL.
Oltre ad essere la figura di riferimento per tutti i lavoratori presenti in azienda sulle problematiche relative alla sicurezza, è utile prima di attivare questa procedura rapportarsi con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso l'impresa utilizzatrice.
Le dimissioni per giusta causa non costituiscono motivo di esclusione dalle prestazioni di sostegno al reddito (NASPI)
Il CCNL della somministrazione:
inquadramento (art. 28)
I lavoratori somministrati sono inseriti in 3 aree professionali:
GRUPPO A: lavoratori di elevato contenuto professionale (dirigenti, quadri, impiegati direttivi);
GRUPPO B: lavoratori di concetto, operai specializzati (caratterizzati da autonomia operativa, ma non decisionale);
GRUPPO C: lavoratori qualificati e d’ordine (eseguono il lavoro sotto la guida ed il controllo di altri).
Durante la missione Il livello specifico di inquadramento economico e normativo del lavoratore è quello previsto dal CCNL dell’utilizzatore
Il CCNL della somministrazione:
periodo di prova (art. 33)
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. Durata:
1 giorno per ogni 15 di calendario;
non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed infine 30 giorni per contratti superiori a 12 mesi;
non é consentito apporlo in caso di successive missioni entro 12 mesi dalla fine della precedente con la stessa impresa utilizzatrice e stesse mansioni, né in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durata:
Gruppo A: 6 mesi di calendario; Gruppo B: 50 giorni servizio effettivo; Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo.
Per tutti i lavoratori
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.
Attenzione! Le dimissioni comportano la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione
proroghe lavoratori a tempo determinato (art.47)
La missione iniziale può essere prorogata per un massimo di 6 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 36 mesi (compreso il periodo iniziale).
Si può prorogare il contratto solo se permangono le stesse causali e con il consenso del lavoratore.
Le proroghe devono essere formalizzate per iscritto.
Il lavoratore deve essere informato della proroga, salvo motivi d'urgenza, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza iniziale del contratto, e comunque, mai inferiore a 2 giorni.
Il CCNL della somministrazione:
interruzione missione (art.45); risoluzione anticipata (art.36)
In caso di interruzione anticipata della missione da parte dell’ApL, questa potrà proporre il lavoratore alle seguenti ipotesi:
essere impiegato in un’altra missione o nella stessa Agenzia per il lavoro, nella stessa area professionale prevista inizialmente;
partecipare ad interventi formativi.
Il trattamento economico originariamente previsto rimane comunque garantito. Penalità risoluzione anticipata (da parte del lavoratore)
In caso il lavoratore a tempo determinato interrompa il contratto prima della data di scadenza è stabilità una penalità economica calcolata in 1 giorno per 15 di missione per un massimo di:
7 giorni gruppo C;
10 giorni gruppo B;
20 giorni gruppo A.
La penalità non si applica alle risoluzione che si verificano nei primi 15 giorni del
rapporto di lavoro. 17
CCNL Somministrazione: Norme disciplinari (art. 52)
Il Lavoratore in somministrazione è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici che devono essere di pubblico accesso, a norma dell’art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall’art.20, comma 2, D.Lgs. 276/03.
Il Lavoratore in somministrazione svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.
L'esercizio della potere disciplinare spetta all'Agenzia per il Lavoro Pertanto ( in forma generale) :
Se l'utilizzatore rileva inadempienze del Lavoratore deve comunicare gli elementi all' ApL
L' ApL procederà tempestivamente alla contestazione scritta al Lavoratore che ha tempo 5 giorni per presentare le sue giustificazioni scritte .
Successivamente l'ApL comunicherà sempre in forma scritta l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore ha tempo 20 giorni per impugnare il provvedimento.
Sin dal ricevimento di una contestazione è fortemente consigliabile al Lavoratore di contattare e di farsi tutelare dal Sindacato
Il CCNL della somministrazione: Clausola sociale (art.31)
Clausola sociale (art. 31 CCNL)
In caso di cessazione di appalti pubblici per aggiudicazione ad altra ApL la subentrante è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori utilizzati in precedenza compatibilmente con i numeri richiesti dal bando.
Si applica anche ai settori privati ove previsto dai contratti collettivi applicato presso l'utilizzatore (es. CCNL Multiservizi).
L'agenzia entro 30 giorni dalla scadenza del bando deve informare le XX.XX. rispetto alla applicazione della clausola sociale. -
I lavoratori in somministrazione hanno diritto, a parita' di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore(art. 35, co. 1, d.lgs 81/15).
Si applicano tutti gli istituti della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, praticati nelle imprese utilizzatrici, compreso il premio di produzione, erogato in base alla durata della missione o sulla base dell’ultimo premio erogato in azienda.
Il lavoratore ha diritto inoltre a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali (se presenti) dei dipendenti, con esclusione di quelli riservati agli iscritti ad associazioni o coop., o legati ad una determinata anzianità di servizio.
Retribuzione oraria
Il lavoratore in somministrazione viene pagato in base alle ore di lavoro effettivamente lavorate (ore ordinarie, ore straordinarie, turni, ecc.) e contrattualmente dovute (festività, malattia ecc.) utilizzando il coefficiente divisore orario mensile: Orario settimanale X 52/12
La paga oraria è: retribuzione mensile/divisore orario mensile
Clausola per turnisti a ciclo continuo: nel caso in cui la missione non corrisponda alla durata del ciclo, le ore eccedenti le 40 saranno comunque retribuite, nel caso in cui le ore siano inferiori alle 40 sarà comunque garantita la retribuzione corrispondente alle alle 40 ore.
È prevista la possibilità che l'agenzia effettui il pagamento, in alternativa al meccanismo della paga oraria, con il metodo della retribuzione mensilizzata.
Sono possibili due opzioni:
L'agenzia applica per tutti i suoi lavoratori in tutto il territorio nazionale tale metodo e lo comunica alla Commissione paritetica nazionale;
L'agenzia comunica alle organizzazioni sindacali l'intenzione di applicare tale metodo in specifiche situazioni aziendali. A quel punto va effettuato un esame congiunto.
La retribuzione viene determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o Individuali.
La quota giornaliera viene determinata dalle predette tariffe mensili diviso 26 ;
Nel caso di frazioni di mese con orario su 5gg lavorativi settimanali, la quota giornaliera, come prima calcolata, v moltiplicata per il coefficiente 1,2.
In caso di missioni di durata inferiore al mese la paga sarà effettuata in base al numero delle giornate svolte e non detraendo dal totale le ore non lavorate.
Retribuzione mensilizzata (….)
I divisori previsti dai CCNL degli utilizzatori verranno utilizzati solo per il calcolo delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (Magg. Str, etc..)
I ratei di ferie, permessi, riduzione d'orario, tredicesima e quattordicesima, verranno calcolati sulla base delle ore effettivamente prestate e quelle contrattualmente dovute.
Dove i CCNL degli utilizzatori prevedono la paga oraria (op. edilizia, op. agricoli . Colf e badanti, etc..) anche per i somministrati è previsto lo stesso trattamento.
L'adozione di tale meccanismo di pagamento va comunicato al lavoratore
L'importo viene determinato sommando le retribuzioni percepite durante l’intero rapporto di lavoro e dividendo la somma totale per 13,5.
In caso di missioni inferiori ai 15 giorni, qualora sia avviata una nuova missione con stessa Apl e azienda utilizzatrice entro 30 gg dalla fine della prima missione, i giorni si sommano per la maturazione di un rateo TFR.
Il TFR può, a scelta del lavoratore essere liquidato alla fine della missione oppure essere conferito al Fondo di previdenza complementare (Fon.Te) (vedi slide su Fon.te).
La scelta di aderire alla previdenza complementare può essere effettuata fin dall’inizio del rapporto di lavoro e va comunque effettuata entro 6 mesi dall’assunzione. In caso di rapporto di lavoro superiore a 6 mesi se non viene effettuata la scelta il TFR viene conferito automaticamente al Fondo di previdenza complementare.
Il CCNL della somministrazione:
la retribuzione: xxxxx xxxxxxxx, rol (art.30)
Il lavoratore in somministrazione ha diritto alle ferie, permessi e ore di riduzione di orario di lavoro previsti dai CCNL delle imprese utilizzatrici.
Il CCNL per i lavoratori somministrati prevede la possibilità di usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi, sentite le esigenze dell’utilizzatore.
In caso di missioni inferiori a 3 mesi si ha diritto ad almeno un giorno di ferie.
la retribuzione : festività (art. 30)
Le festività vengono calcolate moltiplicando l'orario lavorativo giornaliero per la paga oraria.
In caso di successione di due contratti, quando il primo termina il giorno precedente una o più festività e il secondo inizi il primo giorno lavorativo successivo alla/e festività, è comunque previsto il pagamento della/e festività stessa.
Ciò vale se si continua a lavorare con la stessa Apl e nella stessa azienda utilizzatrice con le stesse mansioni.
Festività natalizie: in caso di missioni interrotte il 23 o il 24 dicembre e rinnovate tra Natale e Capodanno o comunque entro il 7 gennaio è previsto il pagamento del 50% delle festività nel periodo.
maternità e congedi parentali (artt. 14-15)
Le lavoratrici in somministrazione hanno diritto alla tutela in caso di maternità, così come previsto per le lavoratrici alle dirette dipendenze delle imprese utilizzatrici
Il CCNL prevede un diritto di precedenza alle lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria per nuove missioni di pari contenuto professionale a quelle precedenti la maternità.
Le lavoratrici devono fare richiesta all’agenzia entro 30 giorni dalla fine dell’astensione.
In mancanza di avviamento a nuove missioni, alle stesse lavoratrici saranno proposte misure formative accompagnate da sostegno al reddito.
E’ fondamentale quindi che, non appena è a conoscenza dello stato di gravidanza, la lavoratrice si informi dei suoi diritti presso il Sindacato.
Congedi parentali e riposi per allattamento
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri hanno anche diritto alla fruizione dei congedi parentali (maternità facoltativa) e al riposo per allattamento previsti dalla legge (l. 53/2000, D.Lgs. 151/2001 e l. 228/2012) per l'accudimento del bambino.
avvisare Apl della propria assenza nella giornata in cui si verifica l'evento;
entro il terzo giorno di calendario, consegnare o far pervenire all'Apl il certificato medico (protocollo) attestante la malattia;
se si prolunga la malattia far pervenire all'Apl entro 24 ore la successiva certificazione medica.
Reperibilità, visite di controllo
Bisogna rispettare le fasce orarie per ricevere la visita del medico fiscale presso il proprio domicilio:
- dalle 10 alle 12;
- dalle 17 alle 19.
Ogni mutamento d'indirizzo di reperibilità deve essere comunicato tempestivamente all'Apl.
Se il medico fiscale non trova in casa il lavoratore nelle fasce sopra indicate, o non è in grado di rintracciarlo a causa di un indirizzo incompleto o impreciso, si rischia di perdere il diritto all'indennità.
Al lavoratore non in prova durante il periodo di malattia l'Apl riconosce un'integrazione dell'indennità a carico dell'Inps fino a raggiungere i seguenti importi:
il 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi 3 giorni di malattia (a totale carico agenzia in quanto non indennizzabili dall'Inps);
il 75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno (indennità Inps integrata da agenzia);
il 100% della normale retribuzione giornaliera netta dal 21° giorno in poi (indennità Inps integrata da agenzia);
L'Apl anticipa le quote Inps; anche in caso di pagamento diretto di Xxxx, l'ApL è obbligata a pagare la quota a suo carico fino a cessazione del rapporto.
Periodo di comporto
Durante la malattia e nei limiti di scadenza del contratto, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare
La conservazione del posto può essere prolungata, su richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, considerato come aspettativa senza
retribuzione. 28
I lavoratori somministrati sono assicurati presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Bisogna dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche di lieve entità al proprio datore di lavoro
La giornata in cui avviene l’infortunio è pagata per intero.
A partire dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, e nei limiti di scadenza del contratto, verrà corrisposta dal datore di lavoro un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione.
In caso di infortunio non sono previste fasce di reperibilità.
assegni al nucleo, congedi, permessi studio (art.16)
Assegni al nucleo familiare (ANF)
L'assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
E’ necessario compilare l’apposito modulo e consegnarlo all’Agenzia per il lavoro che pagherà l’assegno direttamente in busta paga.
Permessi per studio
Ai lavoratori somministrati sono applicabili i CCNL di categoria delle imprese utilizzatrici riguardanti il diritto allo studio.
Assunzione a Tempo Determinato
con Monte ore garantito ( MOG )
Cos'è il M.O.G.
È una specifica modalità di Somministrazione a termine prevista sperimentalmente al fine esclusivo di ricondurre alla somministrazione le altre tipologie più precarie (lavoro intermittente, occasionale, voucher, xx.xxx, ecc.)
Caratteristiche generali
Contratto di lavoro a termine della durata minima di tre mesi
Retribuzione minima garantita, pari al 25% della retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo pieno prevista da CCNL utilizzatore
Retribuzione minima corrisposta anche se non viene effettuata prestazione lavorativa
Dove e quando
Settori: turismo, GDO; Logistica, alimentare, agricoltura, tlc, servizi alla persona
Per esigenze di carattere, tecnico, produttivo o organizzativo, finalizzate ad incrementare la forza lavoro in aziende connotate da modulazione flessibile della prestazione.
Modalità di svolgimento della prestazione
La prestazione può essere richiesta al lavoratore entro 4 fasce orarie:
Antimeridiana (6-14)
Postmeridiana (14-22)
Serale-notturna (22-6)
Fascia alternativa massimo 6 ore da specificare sul contratto
La fascia oraria specificata nel contratto può essere modificata con il consenso del lavoratore con preavviso di almeno 1 settimana
L’attività lavorativa va richiesta al lavoratore con un preavviso di 24 h prima dell'inizio
Il lavoratore deve garantire la propria disponibilità all’interno della fascia e del monte ore stabilito:
in caso di rifiuto giustificato nella fascia non vi è obbligo di retribuzione minima;
in caso di rifiuto ingiustificato nella fascia si può incorrere in sanzioni disciplinari.
Nessun obbligo, ma facoltà, di prestazione da parte del lavoratore al di fuori della
fascia oraria prevista 32
Retribuzione, orario, prova e dimissioni
La retribuzione è calcolata su base oraria.
Festività soppresse, rol, ratei di 13a e 14a vanno in busta paga; xxxxx e tfr vanno pagate a fine contratto.
Le ore eccedenti a quelle stabilite nel contratto fino al raggiungimento del normale orario di lavoro a tempo pieno non sono soggette a maggiorazioni.
Le ore che superano il il normale orario di lavoro a tempio pieno sono considerate lavoro straordinario e sono pagate con le maggiorazioni.
Se in 6 mesi con lo stesso utilizzatore si supera il 20% del monte ore si procede ad un incremento fisso del 10% delle ore eccedenti.
È ammesso il periodo di prova nei limiti previsti per i somministrati a tempo pieno, esigibile solo entro il primo mese di missione.
In caso di dimissioni non si applica nessuna penalità.
La legge: trasformazione del contratto
a tempo indeterminato
Il d.lgs. 81/15 prevede la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato se il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, prosegue informalmente:
oltre il 30 giorno per ctr fino a 6 mesi;
oltre il 50 giorno per ctr oltre a 6 mesi.
La durata massima del contratto di lavoro a termine comprensivo di proroghe e rinnovi è fissato dalla legge in 36 mesi. Oltre tale termine il contratto si considera a tempo indeterminato.
La legge 92/12 poi anche il decreto 81/15 prevedono che, per il computo dei 36 mesi, si conteggiano anche i periodi di missione per mansioni equivalenti svolti dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore nell'ambito di somministrazione a tempo determinato.
CCNL: incentivi all'assunzione
a tempo indeterminato (artt.48-49)
Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato
Allo scopo di favorire la trasformazione o l’assunzione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con le Apl, il nuovo CCNL ha stabilito degli incentivi per le Apl (750€ a lavoratore) per un massimo di 36 mesi erogabili ogni 12 mesi.
Obbligo alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro (norma transitoria)
Per i lavoratori che hanno maturato 24 mesi continuativi o 30 mesi cumulativi al 30/9/2012 in via transitoria fino alla vigenza del nuovo Contratto collettivo si applicano le norme del precedente CCNL (VEDI SLIDE SUCCESSIVA).
Regime transitorio: trasformazione
a tempo indeterminato (vecchio CCNL -art. 43)
Hanno diritto all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Apl:
i lavoratori che, con la stessa agenzia, sono in missione presso la stessa azienda e nell'esecuzione di un unico contratto di somministrazione per 36 mesi
i lavoratori che con la stessa agenzia hanno maturato un'attività lavorativa complessiva di 42 mesi anche non consecutivi e presso diverse aziende utilizzatrici:
Nel calcolo dei 42 mesi si tiene conto dei periodi di:
interruzioni tra missioni presso lo stesso utilizzatore con le stesse mansioni;
infortunio oltre la scadenza della missione coperto da Ebitemp;
maternità obbligatoria (anche a contratto scaduto);
formazione propedeutica all'avvio della missione; formazione per aggiornamento professionale, riqualificazione o reinserimento a seguito dell'impossibilità di avviamento alla missione dopo il congedo per maternità.
Il Lavoratore può esercitare il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nell'arco dei 90
giorni successivi alla scadenza dei 36 o 42 mesi. 36
In caso di assunzione a tempo indeterminato viene stipulato un a) contratto di lavoro quadro. Per ogni singola missione viene poi consegnata al lavoratore una b) lettera di assegnazione .
a) Il contratto di lavoro quadro è stipulato in forma scritta e deve contenere:
l’indicazione dell’ApL e autorizzazione ministeriale;
Indicazione di aver adempiuto agli obblighi art.5, co.2, lett.c) d.lgs 276/03 (garanzia dei crediti del lavoratore);
l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
misura dell’indennità di disponibilità;
l’indicazione del gruppo di appartenenza del lavoratore;
il rinvio al CCNL della somministrazione e, per i periodi effettuati in missione, il rinvio a quello degli utilizzatori;
la residenza o il domicilio;
autorizzazione all'ApL ad utilizzare i dati personali per gli obblighi di legge (privacy).
b) la lettera di assegnazione, prevista per ogni singola missione del lavoratore, deve contenere:
i motivi per i quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
l’indicazione della mansione che il lavoratore espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadramento;
il luogo dove si effettuerà la prestazione;
l’orario di lavoro;
il riferimento al Ccnl applicato e al contratto integrativo di secondo livello, ove esistente;
la retribuzione spettante, con indicazioni delle singole voci;
la data di inizio e il termine della missione, ferma restando la possibilità di variare l’assegnazione del lavoratore ad altra missione prima della scadenza del termine;
le misure di sicurezza previste con la consegna di uno specifico modulo.
Tempi indeterminati e disponibilità (art.32)
In caso di assunzione a tempo indeterminato presso l'agenzia il lavoratore, durante i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso l’utilizzatore, resta a disposizione del somministratore ed ha diritto ad una indennità di disponibilità, pari a 750 euro mensili, al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del TFR, pagata dall'Apl:
in caso di missione per l'intero mese con retribuzione lorda inferiore all'indennità di disponibilità, l'Apl integra l'importo fino a concorrenza della stessa indennità;
In caso di lavoro per parte del mese, al lavoratore saranno corrisposti tanti ratei dell'indennità giornaliera quanti sono i giorni di disponibilità residui;
in caso di lavoro part time l'indennità è riparametrata in base all'orario; comunque non può essere inferiore a 375 euro; è comunque commisurata alla disponibilità richiesta dall'Apl.
I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, 13a e 14a mensilità;
Il lavoratore deve reperibile durante il normale orario di lavoro previsto dal contratto ed è tenuto ad iniziare il lavoro trascorse 24 ore successive alla chiamata; deve garantire la propria disponibilità ad eventuali interventi formativi.
Il sindacato ritiene che gli assegni familiari, oggi non riconosciuti dall'Inps, vadano pagati anche ai
somministrati “in disponibilità” 39
Tempi indeterminati e mancanza occasioni di lavoro (art.25)
L'Apl nel caso non possa più mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore per mancanza di occasioni di lavoro può avviare una procedura che punta alla ricollocazione della quale il lavoratore deve essere informato preventivamente.
La procedura prevede che il lavoratore sia sottoposto ad un percorso di riqualificazione professionale attraverso attività formative e a iniziative di ricollocazione presso imprese utilizzatrici.
Durante il periodo è corrisposta un compenso di 850 € lordo erogato dall'Apl per un periodo di 6 mesi (7 se ultracinquantenne);
Se durante la procedura il lavoratore viene ricollocato con missioni di durata:
fino a 12 mesi, la procedura si sospende e riprende, al termine del contratto, per il periodo residuo;
da 12 a 14 mesi si sospende e riprende, al termine del contratto, per un periodo residuo non inferiore a 3 mesi;
superiore a 24 mesi la procedura si esaurisce e dovrà essere attivata una nuova.
Nel caso in cui le attività di riqualificazione previste nell'accordo non abbiano portato alla ricollocazione del lavoratore e permanga l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, l'Apl può procedere alla risoluzione del rapporto per Giustificato Motivo Oggettivo al termine della procedura secondo quanto previsto dalla legge (conciliazione obbligatoria in Dtl).
Tempi indeterminati e preavviso (artt. 34-35)
I termini di preavviso, per i lavoratori a tempo indeterminato, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno sono così articolati:
Fino a 5 anni di servizio compiuto
Gruppo A: 60 giorni di calendario; Gruppo B: 30 giorni di calendario; Gruppo C: 20 giorni di calendario
Oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio Gruppo A: 90 giorni di calendario; Gruppo B: 45 giorni di calendario; Gruppo C: 30 giorni di calendario
Oltre i 10 anni di servizio compiuti Gruppo A: 120 giorni di calendario; Gruppo B: 60 giorni di calendario; Gruppo C: 45 giorni di calendario
In caso di mancato preavviso al lavoratore spetta una indennità che è pari ad un importo giornaliero così calcolato:
somma retribuzioni e indennità disponibilità negli ultimi 12 mesi x 365 giorni giorni preavviso spettanti
Per i lavoratori sottoposti alla procedura in caso di mancanza di occasioni di lavoro di cui all'articolo 25 i termini di preavviso sono pari a 10 giorni di calendario indipendentemente dall'anzianità di servizio e dal gruppo di appartenenza
L’apprendistato in somministrazione è previsto nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato (art.42 c.7 D. Lgs. 81/2015).
Rientra quindi nel computo massimo del 20% di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (contratto commerciale non di lavoro) previsto dal D. Lgs. 81/2015
L'apprendistato in somministrazione è regolato da:
legge (d.lgs. 81/2015);
contratti collettivi delle imprese utilizzatrici;
contratto collettivo della somministrazione (Art. 26 CCNL).
Assunzione a tempo indeterminato del lavoratore dall'ApL con contratto di apprendistato professionalizzante;
La retribuzione, l’inquadramento, l’orario ed il periodo di prova sono determinati dal CCNL dell'utilizzatore.
Piano formativo individuale
É il documento che determina il piano formativo che l'apprendista deve compiere per conseguire la qualifica prevista.
L'agenzia predispone in forma scritta il Piano formativo individuale concordato con l’utilizzatore e lavoratore e sottoposto a verifica da Formatemp.
Prima dell'inizio della missione, vanno nominati due tutor uno dall'agenzia e uno dall'utilizzatore:
il tutor dell'utilizzatore deve avere qualifica e competenze adeguate con inquadramento pari o superiore a quello che conseguirà l'apprendista;
il tutor dell'Apl (TDA) è un consulente o dipendente dell'agenzia e deve essere iscritto in albo presso Formatemp.
Xxxxxxx 50 apprendisti per ciascun tutor.
Formazione
L'ApL è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi con verifiche periodiche.
L'ApL attesta l'acquisizione della qualifica professionale dell'apprendista e la comunica a Formatemp alla fine dell'apprendistato
Non si può recedere dal contratto commerciale a tempo indeterminato prima della scadenza del periodo di apprendistato, tranne che per giusta causa o giustificato motivo.
In caso di interruzione dell'apprendistato fuori dalle ipotesi consentite l'utilizzatore è tenuto a rimborsare in ogni caso l'intera retribuzione piena per il periodo di apprendistato residuo.
In caso di malattia, infortuno o altra causa di sospensione il contratto viene prolungato e l'Apl deve comunicarlo all'apprendista e alla CST almeno 30 gg prima del termine inizialmente fissato nel contratto.
Conferma in servizio
Il d.lgs 81/2015 prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) con almeno 50 dipendenti confermino in servizio almeno il 20% degli apprendisti per poter attivare altri apprendistati. La contrattazione collettiva dell’utilizzatore può prevedere limiti diversi. Per i lavoratori somministrati, tale obbligo è esercitato dalle Apl insieme all'utilizzatore.
L'Apl può recedere, al termine del periodo di apprendistato, con un preavviso di 30 gg secondo l'art. 2118 c.c.
In caso di mancato recesso, il rapporto prosegue alle dipendenze dell'Apl a tempo indeterminato.
In caso di recesso dal contratto commerciale (per giusta causa o giustificato motivo) l'Apl può recedere dal contratto di lavoro solo se le motivazioni (per giusta o giustificato motivo) sono le stesse.
È un proprio diritto, quindi, Aderire al sindacato, Partecipare alle assemblee, Eleggere i propri rappresentanti
Adesione
Nella prima busta paga dei lavoratori somministrati deve essere inserito il modello di delega per aderire al sindacato. La delega di iscrizione a Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp@) prevede una trattenuta in busta paga dello 0,80% sulla retribuzione netta (ai fini del calcolo delle trattenute sindacali si tolgono all’imponibile, se presenti, gli assegni familiari e il Tfr).
Assemblee
I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per trattare di problemi di ordine sindacale; inoltre hanno diritto a partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici, senza avere però diritto di voto.
Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate, per ogni lavoratore, mensilmente secondo la formula: ore lavorate : 1500 x 10
Ad ogni lavoratore spettano comunque minimo 2ore/anno indipenden4t7emente dal numero di ore lavorate.
È possibile durante il rapporto di lavoro eleggere propri Rappresentanti sindacali aziendali nel caso in cui siano impiegati più di 15 lavoratori, anche di diverse ApL, contemporaneamente per più di 2 mesi in una stessa impresa utilizzatrice.
Delegati territoriali: sono nominati dalle singole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL a livello regionale o provinciale.
Rappresentanti regionali di Agenzia: 1 delegato per ognuna delle XX.XX. stipulanti il contratto in tutte le agenzie con almeno 150 lavoratori
Sono a disposizione delle Rappresentanze Sindacali bacheche per l’informazione sindacale, comprese quelle elettroniche, predisposte sui portali internet delle ApL.
I rappresentati sindacali eletti o nominati hanno a disposizione un monte ore pari a 10 ore mensili cumulabili fra loro oltre le ore di permesso per trattative sindacali.
La comunicazione dell’utilizzo del permesso sindacale va fatto, salvo casi di urgenza, 3 giorni prima
I componenti di direttivi a tutti i livelli hanno diritto a permessi e congedi per partecipare alle riunioni
Il Sindacato e, ove presenti, le R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’impresa utilizzatrice) possono aiutare il lavoratore in somministrazione:
a leggere e capire il contratto;
a controllare che sia pagato correttamente e che la busta paga sia giusta;
a verificare che siano rispettati i diritti;
a costruire dove possibile percorsi di inserimento stabile nell’impresa utilizzatrice;
a chiedere l’indennità di disoccupazione;
a seguire le lavoratrici in maternità.
Sulle problematiche relative alla sicurezza è presente presso l'azienda utilizzatrice il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a cui rivolgersi per tutte le questioni inerenti la salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Questa nuova indennità per la disoccupazione può essere richiesta dai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Requisiti:
Essere in “stato di disoccupazione” involontario (non aver cessato il rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale);
Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
Avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
Non è più richiesta dalla legge l’anzianità assicurativa
Durata dell'erogazione: l’indennità viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione possedute negli ultimi 4 anni. Ai fini della durata non sono utilizzabili periodi di contribuzione cha hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione.
Misura dell'indennità nel 2015
Il 75% della retribuzione mensile media ricavata dagli ultimi 4 anni fino al limite retributivo di 1.195 euro.
Per le retribuzioni superiori a 1.195 euro, si somma il 25% dell'eccedenza fino ad un importo massimo complessivo dell'indennità pari per il 2105 a 1.300 euro.
All’indennità mensile, a partire dal primo giorno di fruizione del 4° mese viene applicata una riduzione del 3%.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente che produce un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (nel 2015 poco più di 8000 euro) è prevista la sospensione fino ad un massimo di 6 mesi. Al termine di tale periodo l'indennità verrà ripristinata. Se il contratto invece supera i 6 mesi, si decade dalla prestazione.
In caso di lavoro autonomo o parasubordinato se il reddito è inferiore al limite della conservazione dello stato di disoccupazione (tetti regionali da stabilire) è prevista una
riduzione. 51
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica (anche attraverso gli uffici del Patronato INCA) entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione dal lavoro.
L'indennità decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda se quest'ultima è stata presentata dopo l'8° giorno.
La somministrazione: Enti bilaterali (9-11)
Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro per disposizioni di legge o contrattuali (CCNL)
Sono paritetici perché i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero uguale tra loro.
I loro scopi possono essere di varia natura. Nell’ambito della somministrazione:
•Forma.temp si occupa di formazione ed integrazione del reddito
•Ebitemp di sviluppo e qualificazione produttiva ed occupazionale nonché di altre prestazioni per i lavoratori.
Le prestazioni sono un diritto contrattuale per ogni lavoratore e possono essere richiesti presso gli sportelli sindacali, direttamente all’ente o presso gli sportelli di agenzia abilitati.
Formatemp si occupa di:
• Sostegno al reddito
Spetta ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato, disoccupati da almeno 45 giorni, che abbiano lavorato almeno 5 mesi (almeno 110 giorni lavorativi) negli ultimi 12.
La prestazione contrattuale del sostegno al reddito prevede un contributo una tantum di 750,00€ lordi ai lavoratori in somministrazione che abbiano svolto missioni con le agenzie associate ad FORMA.TEMP.
La domanda va presentata entro 68 giorni dal raggiungimento dei requisiti.
La domanda va inviata a FORMA.TEMP anche attraverso gli sportelli sindacali
presenti sul territorio.
sono previsti per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato in corso:
Fino a 1.000 euro non sarà tenuta in considerazione la motivazione mentre sarà invece necessaria una missione residua di almeno 30 giorni e una compatibilità economica;
Da 1.000 a 2.500 euro sarà valutata la motivazione, sarà comunque richiesta una missione residua di almeno 30 giorni di missione e una compatibilità economica;
da 2.501 a 5.000 sarà valutata la motivazione, sarà inoltre necessario aver i seguenti requisiti : una missione residua di almeno 30 giorni, una compatibilità economica ed aver già estinto un precedente prestito concesso da EBITEMP di almeno 1.000 euro;
Ad oggi l'erogazione della prestazione è sospesa per motivi non riconducibili alla volontà dell' Ente bilaterale, ma a problemi che hanno riguardato il gestore del servizio per conto di EBITEMP. A decorrere dal primo ottobre 2015 la prestazione '' Prestiti Personali '' sarà riattivata.
In caso di infortunio sul lavoro che si protrae oltre la scadenza del contratto viene erogato un importo fino ad un massimo di 6.300€, in caso di inabilità temporanea e assoluta causata da infortunio sul lavoro (solo per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato)
€ 50.000 xxxxx xxx riconosciuta in caso di invalidità permanente pari o > al 60% (la somma viene riproporzionata dal 1% al 59%)
€ 50.000 xxxxx xxx riconosciuta in caso di decesso conseguente ad infortunio.
Requisito
Il rimborso avviene se la prestazione sanitaria si colloca durante i periodi di missione e in caso di lavoratori in somministrazione a tempo determinato, per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, se si sono svolte una o più missioni con durata complessiva di più di 30 giorni nell'arco di 120 giorni di calendario.
Il rimborso per prestazione sia erogata dal SSN oda una struttura privata convenzionata è pari:
•al 100% del ticket del Ssn anche per i figli e il coniuge fiscalmente a carico.
E’ possibile inoltre il rimborso relativo a spese per grandi interventi chirurgici, all’acquisto di protesi e alle cure odontoiatriche a fronte di uno specifico prontuario e di un regolamento.
Le tutele sanitarie sono estese al coniuge e ai figli fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda le spese odontoiatriche: il massimale annuo per nucleo familiare è di € 2.000, inoltre sull’importo rimborsabile da tariffario viene applicata una franchigia fissa pari al 20%. Non sono rimborsabili visite o esami effettuati privatamente (non a carico del SSN).
Assegno (una tantum) di € 2.250,00 per le lavoratrici in somministrazione per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 gg e alle quali non spetti la maternità obbligatoria a carico INPS
Sostegno alle spese per l’asilo nido un contributo di 100 euro mensili (fino al compimento del terzo anno di età del bambino) spetta alle lavoratrici con una missione di almeno una settimana e con un’anzianità di lavoro di almeno tre mesi nell’ultimo anno.
Le domande vanno inviate ad Ebitemp anche attraverso gli sportelli sindacali presenti sul territorio territorio
Formatemp si occupa di:
Qualificazione, riqualificazione e formazione continua dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
Sono previste le seguenti attività di formazione: la formazione di base, la formazione on the job, la formazione professionale, la formazione continua e permanente per i lavoratori a tempo determinato
Inoltre, Formatemp attua:
Misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito per i lavoratori a tempo determinato
Misure di integrazione al reddito per lavoratori a tempo indeterminato in caso di fine lavori
iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati.
I destinatari degli interventi formativi sono: i candidati alla missione, i lavoratori assunti che necessitano interventi specifici per l'inserimento nei luoghi di lavoro, i lavoratori assunti a tempo indeterminato
formazione continua e permanente (art.12)
Il finanziamento avverrà con l’erogazione di un «bonus formativo» per accedere ad un corso a propria scelta. Sarà costituito un catalogo implementato da proposte di enti accreditati e dalle CST. La presentazione è vincolata all’attestazione di almeno una O.S. sulla base di una regolamentazione tra le parti.
I destinatari formazione continua:
Lavoratore a tempo determinato in missione con almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12
Xxxxxxxxxx a tempo determinato in missione che vuole partecipare al corso fuori orario di lavoro ma nell’ambito dell’orario massimo previsto dal CCNL
Destinatari formazione permanente:
Lavoratore a tempo determinato in attesa di missione che ha lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno e disoccupato da almeno 45 giorni
Lavoratore a tempo determinato che ha lavorato almeno 6 mesi ed è disoccupato da almeno 45 giorni
Xxxxxxxxxx a tempo determinato che ha visto ridurre le capacità lavorative per infortunio durante una missione e che necessità, quindi, di formazione riqualificante finalizzata al reinserimento.
Lavoratrice madre che non ha missione attiva alla conclusione dell’a6st0ensione obbligatoria o facoltativa e con almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.
CCNL: previdenza complementare Fon.Te
Il fondo di previdenza per i lavoratori in somministrazione FONTEMP è confluito in Fon.Te, Fondo di previdenza complementare dei lavoratori del Terziario.
Dal 1° luglio 2015 è possibile per tutti i lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato, iscriversi a Fon.Te. La posizione individuale dei lavoratori è sostenuta dalla bilateralità di settore.
Per tutta la vigenza del CCNL di settore, l'adesione a FON.TE comporta soltanto la destinazione del T.F.R. che si matura nel fondo.
Sulla posizione individuale dei lavoratori somministrati aderenti, infatti, viene versato:
il contributo base pari all'1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento (a cui si aggiunge l'1% dell'Agenzia per il lavoro);
un contributo integrativo pari a quanto già versato in termini di contribuzione base (cioè ulteriore 2%), per tutto il periodo lavorato;
Inoltre solo per i lavoratori a tempo determinato un contributo aggiuntivo pari a:
320 euro per missioni di lavoro nell'anno fino a 104 giorni;
160 euro per missioni di lavoro nell'anno comprese tra 105 e 164 giorni;
100 euro per missioni di lavoro nell'anno comprese tra 165 e 334 giorni.
CCNL: previdenza complementare.
Da Fontemp a Fon.Te
CASO 1 | CONTRATTO A T. DET. INFERIORE A SEI MESI | CASO 2 | ||
€ 1.100 | STIPENDIO LORDO MENSILE | € 1.600 | ||
3 MESI | DURATA MISSIONE NELL'ANNO | 4 MESI | ||
€ 228 | TFR MATURATO | € 442 | ||
€ 228 | IL LAVORATORE VERSA | € 442 | ||
€ 66 | 2% per 3 mesi | CONTR. BASE PER MESI LAVORATI | 2% per 4 mesi | € 128 |
€ 66 | 2% per 3 mesi | CONTR. INTEGRATIVA PER MESI LAVORATI | 2% per 4 mesi | € 128 |
€ 320 | CONTR. AGGIUNTIVA | € 160 | ||
€ 452 | TOTALE CONTRIBUTO BILATERALITA' | € 416 | ||
€ 680 | TOTALE VERSATO SU POSIZIONE INDIVIDUALE FON.TE | € 858 |
CASO 1 | CONTRATTO A T. INDETERMINATO | CASO 2 | ||
€ 1.100 | STIPENDIO LORDO MENSILE | € 1.600 | ||
12 MESI | DURATA MISSIONE NELL'ANNO | 10 MESI | ||
- | INDENNITA' DISPONIBILITA' | 2 MESI | ||
€ 912 | TFR MATURATO | 10 MESI | € 1.106 | |
€ 912 | IL LAVORATORE VERSA | € 1.106 | ||
€ 264 | 2% per 12 mesi | CONTR. BASE PER MESI LAVORATI | 2% per 10 mesi | € 320 |
€ 264 | 2% per 12 mesi | CONTR. INTEGRATIVA PER MESI LAVORATI | 2% per 10 mesi | € 320 |
CONTR. INTEGRATIVA A IND. DISPONIBILITA' | 4% per 2 mesi | € 128 | ||
€ 528 | TOTALE CONTRIBUTO BILATERALITA' | € 768 | ||
€ 1.440 | TOTALE VERSATO SU POSIZIONE INDIVIDUALE FON.TE | € 1.874 |
Link Utili
Approfondimenti ed info contrattuali e per scaricare le slides:
xxx.xxxxxx.xx/xxxxx xxx.xxxxx.xxxx.xx
Approfondimenti legali : xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Assistenza pratiche INPS INAIL : xxx.xxxxxx.xx/XXXX Previdenza integrativa contrattuale: xxx.xxxxxxxxxx.xx
Assistenza bilateralità sportelli sindacali:
xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx.xxxx
Assistenza pratiche bilateralità: xxx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx