DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2283 18/06/2019
XXXXXXXXXXX XXXXXXX
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Settore SS0203 Servizio liquidazione contributi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2283 18/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SU EDIFICI PRIVATI CHE BENEFICIANO DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA E NELLE RELATIVE FRAZIONI; CRITERI OPERATIVI PER I CONTROLLI RIGUARDANTI LA REGOLARITÀ DEI CONTRATTI D’APPALTO - APPROVAZIONE NUOVE "LINEE GUIDA SUI CONTROLLI" E "SCHEDA DI CONTROLLO"
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Il territorio del Comune di L’Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e dai successivi movimenti tellurici, a seguito dei quali è stata emessa una copiosa normativa;
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, viene dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011;
Con D.L. n. 39/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/09, vengono stabiliti “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
Ai sensi dell’art. 2 comma 12 bis della Legge 77/2009, i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile “…predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socioeconomica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo …”;
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 77/2009, alle lett. a), e), e-bis), f), i), “per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 …” è disposta” … la concessione di contributi a fondo perduto, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale … distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, … di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati” … “di immobili condominiali”, “la concessione di indennizzi a favore delle attività
produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici … per i danni alle strutture adibite ad
attività sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e religiose”;
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 77/2009, sono definiti gli indirizzi di tutte le attività finalizzate alla “Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo … nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture…” con “controlli antimafia sui contratti pubblici ((e sui successivi subappalti e subcontratti)) aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture … effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252”;
Con D.L. n. 83/12 (c.d. Decreto Barca o decreto “Sviluppo” del 6 agosto 2012) convertito in L. 134/12 sono state adottate le misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies), in particolare l’art. 67 quater (Criteri e modalità della ricostruzione), comma 8, vengono dettate disposizioni circa la redazione dei “contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione, stabilendo che essi devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i princìpi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e dell’impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell’esecuzione dell’opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e
l’identità del subappaltatore.”
Con D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito dalla L. n. 125 del 06.08.2015, sono state dettate le disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009, in particolare l’art. 11 (Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009) co. 1 del citato D.L 78/15 stabilisce:
- al comma 1, che “i contratti tra privati stipulati ai sensi dell’art. 67-quater, comma 8, del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d)
e) ed f) del medesimo comma 8, l’attestazione SOA per le categorie e classiche corrispondenti all’assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all’art. 67-quater, comma 8, lettera b), del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12, è consentito il ricorso all’autocertificazione ai sensi dell’art. 89 del codice di cui al D.Lgs. n. 159/11. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. Si applica l’art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/00”;
- al comma 3, che “i contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto”.
Considerato che:
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L’Aquila, con Avviso del 02/03/2016 “Aggiornamento documentazione Regolarità formale dei contratti”, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1 e comma 3, della Legge n. 125/2015, di conversione del D.L. 78/2015 (Decreto Enti Locali), ha attivato una casella di posta elettronica pec per consentire al committente, in ordine alla regolarità formale dei contratti, di trasmettere copia dell’autocertificazione e dei contratti richiesti;
All’atto dell’emissione del parere di istruttoria delle pratiche, viene inoltrato dall’USRA al committente il modello di autocertificazione, che deve essere ritrasmesso adeguatamente compilato nell’arco di 30 giorni in formato digitale, insieme alla copia dei contratti e alle schede di sintesi, debitamente compilate e che l’USRA trasmette la documentazione, così come previsto da Xxxxx, al Comune dell’Aquila nel tempo massimo di 15 giorni per i successivi controlli.
Viste:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 18.05.2018, che ha inteso fornire gli “Indirizzi per i controlli riguardanti la regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009 ricadenti nel territorio del Comune di L’Aquila e nelle relative frazioni”, dando mandato ai competenti uffici interessati dall’attività di ricostruzione post-sisma per la predisposizione degli atti necessari, delle direttive, e degli adempimenti consequenziali, affinché predispongano delle linee guida sui controlli riguardanti le regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati;
- la Determina Dirigenziale n. 1578 del 23.05.2018, con cui sono stati stabiliti i “Criteri operativi per i controlli riguardanti la regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009 ricadenti nel territorio del comune di l’aquila e nelle relative frazioni” e approvati i documenti ““Linea Guida sui controlli riguardanti le regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009” e “Scheda di controllo”.
Considerato che:
è necessario implementare le azioni organizzative atte a garantire il rispetto della normativa.
Ritenuto necessario:
fornire ai soggetti coinvolti nei procedimenti di ricostruzione, i contenuti essenziali e la documentazione minima obbligatoria al fine della corretta predisposizione dei contratti, in conformità alla normativa di riferimento, ovvero al D.L. n. 83/12 convertito in L. 134/12 art. 67-quater comma 8 e al D.L. n. 78/15, coordinato con la Legge di conversione n. 125/15 art. 11;
aggiornare le “Linea Guida sui controlli riguardanti le regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009” e la “Scheda di controllo”, approvati con precedente Determina Dirigenziale n. 1578 del 23.05.2018;
fornire ulteriori indirizzi per la definizione delle modalità di controllo dei contratti da parte del Comune
in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 78/15 convertito in L. 125/15.
Xxxxxx che lo scrivente Xxxxxxx ha predisposto i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
- “Schema di contratto per lavori” (Allegato “1”);
- “Linea Guida sui controlli riguardanti le regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su
edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009 - aggiornamento 2019” (Allegato “2”);
- “Scheda di controllo - aggiornamento 2019” (Allegato “3”).
Inteso che:
si ritiene necessario effettuare il controllo non a campione, bensì a tutti i contratti presentati, in ossequio al disposto dell’art. 11 co. 1 del D.L. n. 78/15 convertito in L. n. 125/15 secondo cui “… Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli …”, e dunque annullare il calendario dei sorteggi 2019 reso pubblico con avviso prot. n. 5537 del 16.01.2019.
Visti:
La L. n. 241/90
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 Il D.P.R. n. 445/00
Il T.U.E.L., approvato con X.Xxx. n. 267 del 18.8.2000 e, ritenuta la propria competenza a provvedere; Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 aprile 2009 Il D.L. n. 39/09
La Legge n.77/2009;
Il D.P.C.M. 17 dicembre 2010 Il D.Lgs. n. 159/11
Il D.P.C.M. 4 dicembre 2011 Il D.L. n. 83/12
La L. 134/12
Il d. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28.04.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai
sensi dell’art. 174 del TUEL, il Bilancio 2018-2020 ed i relativi allegati;
La Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 28/04/2017, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Il D.L. n. 78/15; La L. n. 125/15;
Visti gli allegati:
- “Schema di contratto per lavori” (Allegato “1”);
- “Linea Guida sui controlli riguardanti le regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su
edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009 – aggiornamento 2019” (Allegato “2”);
- “Scheda di controllo - aggiornamento 2019” (Allegato “3”).
Considerato altresì che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000, la presente determinazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000 non necessita del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente competente.
Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Acclarata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
Verificato infine il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente condivise e richiamate quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
1) di approvare i documenti allegati alla presente per formarne parte integrale e sostanziale:
- “Schema di contratto per lavori” (Allegato “1”);
- “Linea Guida sui controlli riguardanti le regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009- aggiornamento 2019” (Allegato “2”);
- “Scheda di controllo - aggiornamento 2019” (Allegato “3”);
2) di dare mandato ai competenti uffici interessati dall’attività di ricostruzione post-sisma per
l’attuazione delle direttive riportate nei suddetti atti e i relativi adempimenti consequenziali;
3) di annullare il calendario dei sorteggi 2019 reso pubblico con avviso prot. n. 5537 del 16.01.2019;
4) di dare atto che la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del
D. Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii., non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per l’Amministrazione Comunale o riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
5) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 33/13 s.m.i. rubricato “Decreto Trasparenza”, il presente
documento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune di L’Aquila;
6) di inviare copia della presente determinazione alla Segreteria Generale, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila ed ai Settori Bilancio e Razionalizzazione, Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, per quanto di propria competenza.
Successivamente, determina di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile del Procedimento
Xxxxxxxxx Xxxxx
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)
Allegato “1” – Schema di contratto per lavori
Capitolo I. Disposizioni generali
Tra le seguenti parti 1:
a) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………PEC…………………………………………….
(di seguito: “Committente” 2)
b) ……………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………PEC…………………………………………….
Iscritto e/o domanda di iscrizione c/o gli elenchi degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009:
N. Iscrizione
Domanda di iscrizione presentata il …………………
N. protocollo risposta:
(di seguito: “Appaltatore”)
PREMESSO
- che, ai fini del presente contratto, il Committente ha la giuridica disponibilità, essendone
…………..3, dell’immobile (in appresso, anche soltanto “l’Immobile”) ……………. sito in
…………… meglio censito al NCEU di ……………, al foglio ….., particella……, sub……;
- che il suindicato Immobile, essendo stato danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 occorsi nella regione Abruzzo, è stato classificato inagibile come immobile di tipo “.….”, ed è pertanto stata prodotta domanda di contributo ai sensi dell’O.P.C.M. n del
…………, acquisita al protocollo di ………… al numero ……… in data ,
CUP…………………….., Protocollo normalizzato ;
- che, nella predetta domanda, è stata indicata quale impresa affidataria dei lavori la
………………….…....4;
1 Dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di residenza, luogo e data di nascita, cod ice fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione al Registro delle imprese, capitale sociale versato , codice fiscale e partita IVA, generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche.
2 Va sottolineato che, nell’ipotesi in cui il Committente sia un consumatore, la dichiarazione di residenza e domicilio verrà utilizzata per individuare la competenza dell’Autorità giudiziaria in caso di controversia ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 2, lett. u) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”).
3 Va specificato se si tratta di proprietà o altro titolo idoneo (usufruttuario, superficiario, locatario con facoltà di effett uare opere edilizie, amministratore di condominio etc.etc. In tale ultima ipotesi allegare copia di delibera assembleare, validamente assunta, di approvazione dei lavori).
4 Per il Comune di L’Aquila e frazioni l’indicazione dell’impresa affidataria può essere comunicata dopo l’approvazione del Pro getto. Per i restanti Comuni del cratere il nominativo dell’impresa affidataria potrà essere comunicato in fase di presentazione del Progetto. I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esec utiva. L’iscrizione negli Elenchi degli Operatori Economici interessati alla ricostruzione è obbligatoria per appaltatori e subappaltatori per poter eseguire i lavori. Si segnala che l’art. 2 comma 4 del DPCM 4 febbraio 2013 ha previsto che la domanda per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata debba essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di Operatori Economici approvato e reso disponibile presso le Prefetture di L’Aquila, Teramo e Pescara o presso i Comuni del cratere e gli Uffici Speciali ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 78 /2015. l’iscrizione nei predetti Xxxxxxx costituisce presupposto per l’approvazione della richiesta di contributo e di stipula del contratto (alternativo alla certificazione antimafia). Si precisa, inoltre, che l’iscrizione al predetto Elenco è subordinata al possesso dei requisiti elencati all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 (“vecchio Codice degli appalti”), abrogato e sostituito dal D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti), che troverà applicazione per tutti i contratti stipulati nel quadro del provvedimento di approvazione della richies ta di contributo emanato prima del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore della nuovo codice.
che il progetto degli interventi di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione è stato redatto da ……………………………. Iscritto e/o domanda di iscrizione c/o gli elenchi degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009
N. Iscrizione
Domanda di iscrizione presentata il …………………
N. protocollo risposta
- che il Comune di …………….……., in relazione alla proposta domanda di contributo, ha rilasciato il provvedimento di concessione del contributo n.…………… per l’importo complessivo di euro di cui, segnatamente:
quanto ad euro , per lavori;
quanto ad euro , per indagini;
quanto ad euro …………..…., per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo/regolare esecuzione);
quanto ad euro , per oneri quale amministratore di condominio;
…………………………….., tutto quanto innanzi premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. OGGETTO E GARANZIE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e con esso un unico inscindibile contesto pattizio.
2. Il Committente, previa verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’Appaltatore, in conformità a quanto prescritto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e come riportato tra gli obblighi previsti dal successivo articolo 2 del presente contratto, affida all’Appaltatore che accetta l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:
• ………………………..
• ………………………..
• ………………………..
• ………………………..
3. Il Committente dichiara di avere la piena disponibilità (giuridica o di fatto) dell’immobile descritto in premessa, delle aree su cui esso insiste e di disporre di tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi edilizi comunque denominati necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge, per eseguire i lavori di cui al presente contratto5, e pertanto lo mette a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati. In particolare, l’immobile oggetto di intervento è costituito (breve descrizione dell’immobile e dell’intervento previsto)
………………………………………………………….
5 Indicare gli estremi dei titoli abilitativi connessi allo specifico intervento: permesso di costruire, SCIA, autorizzazione paesaggistica, richiesta rimozione contatori, richiesta messa fuori esercizio o richiesta di rimozione della rete, etc. etc..
4. Il Committente dichiara che il progetto è stato redatto in conformità alla normativa urbanistico- edilizia e tecnica nonché sulla base delle specifiche disposizioni previste per gli interventi relativi al Sisma Abruzzo 2009.
5. Il Committente garantisce la regolarità formale del contratto ed a tal fine si impegna a trasmettere, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai Comuni interessati per i previsti controlli6, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge n. 125/2015.
6. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale dell’Immobile, di averne preso visione e di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa ed economica allegata al presente contratto7, di possedere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie previste dalla regolamentazione di natura tecnica di settore necessarie per eseguire i lavori e nel rispetto della vigente normativa.
7. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, conformemente alle previsioni progettuali, con l’impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto.
Art. 2. PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l’Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
3. L’Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente
contratto:
le dichiarazioni sostitutive della certificazione antimafia;
le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 80 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.);
le dichiarazioni sostitutive attestanti espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni;
tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;
il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l'iscrizione all’Anagrafe antimafia;
6 Tale adempimento discende dall’articolo 11 comma 1 del D.L. n. 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015. Gli uffici speciali per la ricostruzione hanno a tal fine predisposto una scheda di sintesi del contratto di appalto che andrà compilata in ogni sua parte e inoltrata all’indirizzo PEC fornito.
7 Nell’ambito della documentazione tecnica rientrano, ove ne sia previsto l’obbligo dal D.Lgs. 81/2008, anche il piano di sicurezza e coordinamento o il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, essendo tali documenti parte integrante del contratto di appalto. La documentazione amministrativa è formata a titolo esemplificativo: dalle copie dei titoli abilitativi, permessi, autorizzazioni, nulla osta, pareri rilasciati dalle competenti autorità necessari per eseguire i lavori appaltati, in caso di lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e di assegnazione dell’appalto, etc.etc..
la dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”;
4. L’Appaltatore è tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.
5. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
• I.N.P.S. ;
• I.N.A.I.L ;
• CASSA EDILE ;
• R.C.T. / R.C.O n° ........................... Compagnia ;
• Contratto Collettivo applicato: ......................................................................................
Art. 3. DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’APPALTO
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico- amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle Parti8:
• l’offerta dell’Appaltatore;
• il computo metrico dei lavori adeguato al progetto approvato dalla struttura competente;
• gli elaborati grafici progettuali, esecutivi e illustrativi, architettonico;
• la relazione geologica, la relazione geotecnica, gli esiti delle indagini eventualmente eseguite;
• gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali e impiantistici (salvo integrazioni che il Committente si impegna a fornire entro la data di consegna dei lavori);
• il programma dei lavori;
• copia delle denunce di inizio attività e/o permessi di costruire e ogni altra autorizzazione necessaria per l’esecuzione dei lavori;
• il Piano di sicurezza e coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
• la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori
oggetto dell’appalto;
• il Capitolato speciale d’appalto;
• il Piano operativo di sicurezza;
• …………………………………
Art. 4. FORMA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
1. L’appalto si intende affidato e accettato a 9
2. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
8 L’elenco indica la documentazione maggiormente utilizzata nella prassi, che potrà essere integrata o circoscritta a seconda dei casi (potranno essere selezionate le voci che interessano).
9 Va specificato se l’affidamento sia a corpo o a misura.
3. Per le prestazioni a misura l’importo derivante dalle quantità previste nel computo metrico convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, nell’ambito del buono contributo concesso, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
Art. 5. CESSIONE E SUBAPPALTO
1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009.
9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e
assicurativi, acquisendo il DURC.
10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.
10 Ai sensi del parere ANAC prot. 0068390 del 29.04.2016. Secondo la Circolare emanata dal Comune di L’Aquila del 9 febbraio 2017, prot. n. 14804, non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo infe riore al 2% dell’importo del contratto principale, o inferiore ad euro 100.000,00 e incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell’importo del contratto principale.
11. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione o al conferimento di azienda o di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità dell’atto di cessione o conferimento11.
12. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
13. Ai sensi dell’dall’art. 11 co. 11 bis legge 99 del 9 agosto 2013 l’Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti ivi previsti (fatture scadute) verso subappaltatori e fornitori nel tempo massimo di 30 giorni dal pagamento ricevuto per il SAL presentato, fatti salvi accordi di natura commerciale debitamente dimostrati.
14. L’Appaltatore nel SAL successivo dovrà consegnare la quietanza liberatoria dei subappaltatori, le fatture scadute quietanzate e la documentazione bancaria di riscontro, fatti salvi accordi di natura commerciale debitamente dimostrati.
15. L’Appaltatore consegnerà inoltre copia degli accordi di natura commerciale sottoscritti con gli appaltatori ed i fornitori al fine di verificare i pagamenti verso i subappaltatori ed i fornitori con cadenze diverse rispetto alle previsioni dei commi precedenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Comune dell’Aquila del 11/01/2016 per l’applicazione delle norme di cui all’art. 11 comma 11Bis della legge 99/2013 e per il pagamento diretto dei subappaltatori, è previsto il pagamento diretto al subappaltatore e/o fornitore nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa circolare.
17. In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore ai sensi dei commi precedenti (assenza e/o carenza delle dichiarazioni e della documentazione o mancato pagamento dei subappaltatori o fornitori) non si darà luogo al pagamento del SAL presentato fino a regolazione da parte dell’Appaltatore.
18. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del
presente articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
a. lavori di …………………………….…………………….
b. lavori di …………………………….…………………….
c. lavori di …………………………….…………………….
19. L’Appaltatore consegnerà il contratto di subappalto delle opere autorizzate prima della data di inizio delle relative prestazioni. Al momento della consegna l’Appaltatore allegherà al contratto tutte le certificazioni necessarie attestanti il possesso dei requisiti necessari e la dichiarazione del subappaltatore stesso attestante l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs50/2016 e s.m.i..
Capitolo II. Rappresentanza delle Parti
Art. 6. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILI IN MATERIA DI
SICUREZZA12
1. Il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore in caso di più professionisti indicati, è nominato ed incaricato dal Committente.
2. Il Committente dichiara di avere affidato la Direzione dei Lavori a ,
con domicilio in ................................. (tel. ................, fax ....................., e-mail/Pec
…………..........), iscritto nell’Albo dei/degli ................................................... di , al n.
11 Il divieto discende da quanto previsto all’art. 11, comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito nella Legge 125/2015.
12 Ai sensi dell’articolo 67-quater, comma 11, del DL 83/2012 le cariche elettive e politiche dei Comuni, delle Province e della Regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del D.L. n. 39/2009 sono incompatibili con quella di progettista, di Direttore dei Lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi.
................................ e di aver ricevuto dallo stesso apposita autocertificazione con cui quest’ultimo attesta di non aver in corso né di aver avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione anche in subappalto né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa 13.
3. Il Committente dichiara altresì di avere incaricato a svolgere le funzioni di 14:
.........................................;
……................................. .
4. Il Committente riconosce e accetta l’operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e per quant’altro previsto nel presente contratto 15.
5. Il Committente riconosce altresì, nei limiti delle rispettive competenze, l’operato delle altre
figure indicate al comma 2 del presente articolo.
6. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi 1 e 2, che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell’Appaltatore solo se comunicate tempestivamente a quest’ultimo in forma scritta tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.
Art. 7. POTERI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito di:
a) verificare la conformità dei lavori via via al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b) verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi, in funzione dei progetti approvati dai competenti uffici, tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c) provvedere all’aggiornamento degli elaborati progettuali se impartisce direttive che si discostino dal progetto approvato dai competenti uffici, contabilizzando gli importi aggiuntivi;
d) provvedere a ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione delle opere comprese anche le eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera.
2. L’Appaltatore dovrà sempre ottenere che gli ordini e le istruzioni impartiti dal Direttore dei Lavori vengano comunicati in forma scritta, anche nei casi in cui la stessa non sia prevista come necessaria dal presente contratto.
13 L’autocertificazione è richiesta ai sensi del dell’art. 11, comma 2, D.L. 78/2015 convertito nella Legge 125/2015. Copia della autocertificazione deve essere trasmessa ai Comuni interessati per gli idonei controlli. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del Direttore dei Lavori, il Committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a c xxxxx del Committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal citato decreto.
14 Dovranno essere inserite tutte le figure professionali che possono ricorrere nella realizzazione del l’appalto; a mero titolo
esemplificativo si ricordano:
il responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, qualora incaricato dal Committente;
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 qualora sia prevista la presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici);
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 qualora sia prevista la presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici);
il Direttore Lavori per le strutture;
il Direttore Lavori per gli impianti;
il Collaudatore ai sensi del D.P.R. 380/2001.
15 E' possibile prevedere che il Committente possa individuare in modo specifico i compiti del Direttore dei Lavori, delimitando compiutamente i poteri dello stesso anche in relazione alle diverse fasi dei lavori e al suo potere di rappresentanza del Com mittente.
3. L’Appaltatore è tenuto a osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori 16.
4. L’Appaltatore ha facoltà di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste, rispetto agli
ordini di lavoro e/o servizio.
5. L’incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest’ultimo.
Art. 8. RESPONSABILE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere al Sig. ……… dipendente dell’impresa affidataria e/o libero professionista, che svolgerà le funzioni di responsabile di tutto il cantiere, quale capo cantiere responsabile dello stesso e in grado di coordinare costantemente il lavoro per conto dell’affidataria delle proprie maestranza e di quelle di subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi, nonché di interloquire anche formalmente a mezzo di eventuali verbalizzazioni con la direzione dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza. Ogni impresa presente in cantiere è tenuta a relazionarsi col capo cantiere attraverso un proprio responsabile presente in cantiere e comunque a rispettare quanto richiesto dal capo cantiere della ditta affidataria. Il capo cantiere dell’Appaltatore dovrà essere costantemente presente in cantiere, salva la possibilità di essere motivatamente sostituito, e può essere designato anche tra uno dei propri operai cui l’Appaltatore riconosca le richieste capacità. L’onere per la presenza del Capo cantiere resta a carico dell’Appaltatore e quello per i responsabili di cantiere di ciascuna imprese presente resta a carico delle stesse, ritenendolo compreso nel prezzo dell’appalto e nelle condizioni contrattuali fatte con i contratti di subappalto. Il capo cantiere su menzionato è domiciliato per la funzione presso la sede dell’Appaltatore ubicata in …………..
2. L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del sunnominato
Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere, che dovrà essere sempre presente durante l’esecuzione delle opere, competono:
a. l’organizzazione e il controllo del cantiere;
b. la cura dell’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dal Piano operativo di sicurezza;
c. la organizzazione della esecuzione dei lavori in base al progetto approvato.
Capitolo III. Obblighi e oneri delle parti
Art 9. OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE 17
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, che sarà richiesto dal Committente al Comune competente ai fini della relativa autorizzazione.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi che
questo ultimo non abbia rimosso ai sensi del comma 1 che precede.
16 “È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei lavori e di iscrivere riserve nella contabilità dei lavori nei modi e tempi previsti dal successivo articolo”; quest’ultima c lausola troverà applicazione nella sola ipotesi in cui le Parti intendano inserire nel presente accordo clausole relative alle riserve.
17 Il rapporto tra Committente e Appaltatore è regolato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale retributiva e contributiva.
4. Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto o nella normativa specifica (compresi avvisi, circolari ecc.) relativa al Sisma Abruzzo 2009:
a) l’integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, con un grado di affinamento tale da consentire all’Appaltatore l’immediata lettura degli elaborati e la cantierabilità dell’opera, con particolare riferimento alla tipologia, forma, qualità e dimensione di ogni elemento progettuale;
b) l’imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi d’appalto, applicata con l’aliquota di legge
stabilita a seconda della tipologia di intervento;
c) tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell’ottenimento di permessi e autorizzazioni 18 , necessari per la realizzazione dei lavori. Resta fermo che l’Appaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente al Committente la necessità di ottenere ulteriori/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori 19;
d) gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., tra cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’Allegato XVII 20.
Art. 10.OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE 21
1. L’Appaltatore a cui sono affidati i lavori di
………………………………………………………………………..……. (rafforzamento locale, miglioramento e/o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione) dichiara di possedere l’attestazione SOA (per importo di lavori superiore a 150.000 euro), corrispondente a quella necessaria per l’esecuzione dei predetti lavori. L’Appaltatore attesta altresì di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.
3. In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto sono inoltre a carico
dell’Appaltatore i seguenti adempimenti e oneri22:
a) l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, come specificati nel Capitolato speciale d’appalto, e l’adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant’altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori, inclusi gli oneri di personale e mezzi d’opera per i necessari tracciamenti e misurazioni;
c) provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati al
18Le parti possono prevedere che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dei provvedimenti amministrativi nonché alla decorrenza dei termini previsti per legge.
19 In alternativa è possibile prevedere che sia l’Appaltatore a farsi carico di richiedere le autorizzazioni necessarie per dare inizio ai lavori.
In tal caso i relativi oneri economici saranno rimborsati dal Committente all’atto del pagamento del primo S.A.L..
20 Documenti da esibire ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professional e: Iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss .mm.ii.. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazio ne da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
21 Vedi nota 26.
22 L’elenco degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore è meramente indicativo e non esaustivo.
trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge. Sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici, incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti , mentre restano a carico del Committente
gli oneri economici e le spese per il trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti
………………………..23;
d) rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
e) predisporre le opere provvisionali comunemente occorrenti per la costruzione quali ponteggi, steccati, baracche per il deposito di materiali, spogliatoi, servizi igienici;
f) rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
g) corrispondere alle imprese subappaltatrici i relativi oneri di sicurezza 24;
h) far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
i) provvedere ad ogni onere e assistenza per i collaudi e le prove sia in corso d’opera che
conclusive;
j) consegnare al Committente/Direttore dei lavori, anche ai fini del rilascio del certificato di agibilità e/o della dichiarazione di conclusione dei lavori, tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali, i componenti usati e gli impianti installati nella costruzione nonché gli eventuali collaudi previsti per legge al massimo entro 50 giorni dalla comunicazione di fine lavori, inviata al D.L e per conoscenza al Comune competente;
k) l’elaborazione della contabilità in contraddittorio col Direttore lavori;
l) l’assistenza al Collaudatore;
m) la predisposizione del progetto per l’elevazione dei ponteggi, se richiesto dalle norme di legge; l’elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio e asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema d’allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l’utilizzo dei ponteggi stessi o ancora mediante 25;
n) l’astensione dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere;
o) gli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica, sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’ente proprietario della strada.
4. L’Appaltatore dichiara di aver consegnato al Committente, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, tra cui il DURC in corso di validità. Nel caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto, l’Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 del/dei subappaltatore/i 26.
23 Le Parti decideranno come disciplinare gli oneri economici per il trasporto e lo smaltimento e trattamento delle varie tipolo gie di rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
24 Inoltre, in caso di subappalto, l’Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del presente contratto di appalto, alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi; vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; coordina gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; verifica tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio; trasmette i suddetti POS al coordinator e per l'esecuzione.
25 Le Parti potranno prevedere a loro discrezione il tipo di sistema volto a scoraggiare i furti, anche indicando modalità alternative rispetto a quelle suggerite.
26 L’Appaltatore dichiara inoltre di aver consegnato al Committente una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'I stituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nel caso d i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e
5. L’Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando il Committente da ogni responsabilità; vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e, quindi, soggette a tracciamento, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l’attività di smaltimento dei detriti.
6. A tal fine l’Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto, avvalendosi di banche o di Poste Italiane S.p.a. utilizzando il bonifico bancario o postale; all’uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN ……... L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel bonifico il CUP ……….. AQ-BCE ……………..
7. Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto indicato nel comma 4, da parte dell’Appaltatore determina inadempimento grave dell’Appaltatore. Pertanto se a seguito dell’assegnazione di un congruo termine (15 giorni) da parte del Committente l’Appaltatore non fornisce riscontri sul corretto utilizzo del bonifico, l’inadempienza sarà causa del mancato riconoscimento delle somme oggetto di pagamento fino al momento della formale regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.
8. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro di riferimento.
9. L’Appaltatore si obbliga altresì a:
a) rispettare le condizioni di cui al Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art.
100 del D.Lgs. 81/2008;
b) redigere e fornire il Piano operativo di sicurezza (POS) in concomitanza con il verbale di
consegna dei lavori di cui all’art. 23, comma 4, del presente contratto;
c) predisporre e mettere a disposizione il Giornale dei lavori aggiornato ove saranno riportati dati, elementi ed eventi significativi inerenti ai lavori in corso e utili per la gestione del contratto d’appalto. Detto Giornale sarà sottoposto al Direttore dei lavori a ogni visita in cantiere per presa visione e sottoscrizione con eventuali annotazioni;
d) fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
e) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
f) provvedere al servizio di guardiania del cantiere;
g) provvedere a ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera sia conclusivi (certificazioni,
prove etc. etc.);
h) procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
i) provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
Capitolo IV. Corrispettivo e pagamenti
Art. 11.DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a euro……………… (euro ) IVA
esclusa, di cui euro costituiscono oneri per la sicurezza27. Sono escluse le seguenti
spese < >.
ss.mm.ii., tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del documento unico di regola xxxx contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
27 Gli oneri per la sicurezza devono essere specificatamente indicati anche nel caso di redazione del DUVRI da parte del datore di lavoro Committente a pena di nullità del presente contratto (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
Art. 12.VARIANTI
1. Ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 4 febbraio 2013:
• Sono consentite varianti in corso d’opera, opportunamente motivate e rendicontate alla stato finale, purché non venga superato i limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari.
• Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante che comporti modifica dell’intervento strutturale, riguardo al modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima procedura prevista per l’approvazione del progetto parte seconda.
Art. 13. MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. L’Appaltatore indica i seguenti istituti di credito a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari e provvederà, in occasione di ogni SAL, a comunicare al Committente il conto su cui versare il relativo importo
Banca ………………………………………. Conto…………………………………
2. Salvo diversa regolamentazione disposta dal provvedimento di concessione dell’indennizzo di cui in premessa, il pagamento del corrispettivo avverrà in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti28.
3. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare ai beneficiari dei contributi un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente S.A.L. (stato avanzamenti lavori).
4. La liquidazione del SAL intermedio e/o finale anche in caso di ottenimento da parte del competente ufficio comunale del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, sarà sospesa per i soli inadempienti ai sensi di quanto previsto dall’avviso pubblico del Comune dell’Aquila del 26/03/2014 Prot. n. 28064 “Istruzioni operative per la liquidazione dei contributi per la ricostruzione privata in base agli esiti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori.” , nel punto 2) “Liquidazione dei contributi per la ricostruzione privata”.
5. Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale del comune dell’Aquila n. 89/2019, la Ditta appaltatrice, in occasione della presentazione del SAL Finale, può scegliere tra le due seguenti alternative:
a. Presentare, all’atto dello svincolo dei pagamenti relativi ai lavori del SAL Finale e per il tramite del beneficiario del SAL apposita dichiarazione, ex DPR n° 445/2000, a firma del Legale rappresentante indicante tutti i subappaltatori e i fornitori impiegati nell’esecuzione del contratto di appalto. Per ogni singolo soggetto intervenuto, il beneficiario dovrà consegnare apposita liberatoria per lo specifico cantiere in cui il subappaltatore e/o fornitore dichiara ex D.P.R. 445/2000, di non avere più nulla a che pretendere, fatto salvo ogni riscontro in capo al beneficiario.
b. Presentare, all’atto dello svincolo dei pagamenti relativi ai lavori del SAL Finale, Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore del Comune dell’Aquila, che garantisca per un importo dei lavori pari al 10% oltre IVA di quanto contabilizzato nello Stato Avanzamento Lavori finale. La polizza è stipulata al fine di garantire il versamento eventuali importi non liquidati dalla ditta appaltatrice a favore di subappaltatori e fornitori durante l’appalto, per i lavori finanziati dallo Stato e riferiti a quel cantiere e deve avere i seguenti requisiti:
• deve essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art.127 del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
28 Vedi nota precedente.
• deve avere durata di almeno 6 mesi oltre la data di pagamento del SAL Finale;
• deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2;
• deve prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.
La suddetta polizza dovrà essere valida ed efficace fino a presentazione da parte delle Ditta e per il tramite del beneficiario, dell’autodichiarazione corredata delle opportune liberatorie, così come previsto alla precedente lettera a).
Capitolo V. Durata dei lavori
Art. 14.TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il
……………………. di conseguenza avranno una durata di giorni ……….… naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il , .
2. Il Committente si impegna a garantire la consegna del cantiere all’Appaltatore, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
3. La consegna del cantiere, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici
verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori29.
4. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, a seguito di riscontro in contraddittorio, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo, che sarà richiesto dal Committente al Comune competente ai fini della relativa autorizzazione, per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
5. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a giorni,
imputabili all’Appaltatore, e comunque qualora l’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell’importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
6. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.
7. Per i giorni di anticipo sulle stesse date di ultimazione l’Appaltatore non avrà diritto a premi o compensi di sorta.
29 Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, iniz ia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante.
8. In conformità a quanto previsto all’articolo 11, della Legge 125/2015 di conversione del D.L.
78/2015:
c. le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino dell'agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20 per cento sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50 per cento per i mesi successivi 30.
d. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del S.A.L. consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive 31.
e. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi (luce, acqua, gas, etc.etc.). Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500,00 al giorno, da versare al Comune 32. Le richieste devono essere presenti tra i documenti di cantiere.
f. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni 33.
9. I lavori possono essere sospesi, su iniziativa del Direttore dei Lavori, compilando con l’intervento dell’Appaltatore il verbale di sospensione per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo, autorizzato dal Comune competente, per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione. Per cause di forza maggiore s’intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori. Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, terremoti, frane, ritrovamenti archeologici, scioperi con esclusione di quelli a carattere aziendale.
10. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
11. Nei casi di cui ai commi 1, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il …. per cento del tempo contrattuale o complessivamente i mesi, l’Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno.
12. Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa.
30 Come previsto all’articolo 11, comma 5 della Legge 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015.
31 Ai sensi dell’articolo 11, comma 5-bis della Legge 125/2015 di conversione del DL 78/2015 le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I Comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzar e il pagamento del S.A.L., ad eccezione degli ultimi S.A.L. estratti per verifica amministrativa.
32 Come previsto all’articolo 11, comma 5-bis della Legge 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015 e come precisato dalla circolare prot. n. 0054969 del 25 maggio 2016 del Comune di L’Aquila.
33 Come previsto all’articolo 11, comma 5-bis della Legge 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015.
13. Qualora la sospensione non sia totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l’Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
14. Cessate le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori; sia il verbale di sospensione sia quello di ripresa devono essere firmati sia dal Direttore Lavori che dall’Appaltatore.
15. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
16. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga è subordinata all’accoglimento da parte dei competenti uffici del comune.
Capitolo VI. Esecuzione dei lavori
Art. 15.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Committente e/o il Responsabile dei lavori verificano l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della progettazione e sul Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e provvedono alle altre attività in materia di sicurezza imposte loro dalla legge.
2. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sulla base del Piano di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvede a:
a. verificare l’applicazione, da parte dell’Appaltatore, dei Subappaltatori e di ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Appaltatore e dei propri subappaltatori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che gli anzidetti soggetti adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
d. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e. segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore e ai Subappaltatori, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento, e in conseguenza proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
f. sospendere le singole lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 16.CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti
documenti:
a. • Giornale dei lavori;
b. • Libretto delle misure con le percentuali di lavorazioni eseguite in caso di lavori a corpo;
c. • Registro di contabilità;
d. • Stati avanzamento lavori.
Art. 17.CRITERI DI MISURAZIONE
1. La misurazione delle singole categorie di lavori eseguiti avverrà con i criteri stabiliti, nel Capitolato speciale d’appalto.
Capitolo VII. Verifica dei lavori
Art. 18.ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
1. L’Appaltatore è sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato,
sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
Art. 19.VERIFICA FINALE 34
1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori.
3. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o tramite PEC che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle
operazioni che, in caso di assenza dell’Appaltatore, previo accertamento dell’effettiva osservanza del termine di preavviso, dovranno svolgersi in presenza di almeno due testimoni.
4. Entro ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell’opera.
5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
34 Si precisa che è opportuno che la verifica finale dell’opera venga comunque effettuata prima della comunicazione al Comune di
ultimazione lavori in relazione al titolo abilitativo rilasciato.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, decorso il quale potrà sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.
9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.
Capitolo VIII. Capitolo XIII - Disposizioni finali
Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco dell’Anagrafe Antimafia Sezione de L’Aquila a seguito dell’emissione da parte della Prefettura competente del Provvedimento di cancellazione ovvero di un’informativa antimafia interdittiva, determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo l’eventuale maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all’Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui al comma 1 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, dei materiali a piè d’opera presenti in cantiere per l’esecuzione dei lavori e degli elementi specifici ordinati per il cantiere stesso (infissi, controtelai, porte, ascensori ecc..), senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Art. 21.RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
Art. 22. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le stesse in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione alla Camera di Commercio di
………………………..…….., che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla
stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente
competente è sin da ora identificato nel Tribunale di (indicare il tribunale
della provincia in cui sono eseguiti i lavori).
Art. 23. REGISTRAZIONE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione
graveranno sulla Parte che se ne avvalga.
Art. 24. PRIVACY
1. L’Appaltatore tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento
dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi35.
2. I dati personali anagrafici e fiscali del Cliente acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’Impresa, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio l’attività oggetto del contratto (art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 196/2003 e s.m.i)36.
3. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è l’Appaltatore, al quale il
Committente potrà indirizzare (indicare modalità) presso la sede ………………………………
ogni richiesta37.
4. L’Appaltatore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal Cliente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
5. I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
6. L’interessato, in relazione all’attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs.. 196/2003 e s.m.i., tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, contattando direttamente l’Appaltatore.
7. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.
8. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) dell’Appaltatore (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali, ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso non potrà essere attribuita all’Impresa responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
35 Prescrizioni del Garante della privacy – art. 154, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003 Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili del 19 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152.
36 Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali Guida pratica di misure di semplificazione per le piccole e medie imprese del 24 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
37 “Salvo che non sia stato nominato dall’Impresa un responsabile nella persona del Sig ”.
Art. 25. RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice civile e alle altre disposizioni di legge in particolari quelle che disciplinano l’attività di ricostruzione post sisma.
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
Firma del Direttore Lavori (per presa visione) Firma del Progettista (per presa visione)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti
clausole…………………………………………………………………………………
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
Luogo,……..data……………….
Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni
Allegato “2”
Linee Guida sui controlli riguardanti la regolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009 Aggiornamento 2019
Art. 1 – I controlli sulla regolarità dei contratti d’appalto
1.1. Le presenti linee guida illustrano la procedura da utilizzare per il controllo dei contratti d’appalto stipulati per gli interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione post sisma 2009 e ricadenti nel territorio del Comune dell’Aquila e nelle relative frazioni;
1.2. L’attività di controllo ha per oggetto la verifica della regolarità formale dei contratti così come stabilito dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 78/15, convertito dalla L. n. 125/15;
1.3. Il principale quadro normativo di riferimento:
- D.L. n. 78/15 art. 11, comma 1, convertito in L. 125/15
- D.L. n. 83/2012 art. 67- quater, convertito in L. 134/12
- D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. art. 71 e 72
- L. n. 241/90 e s.m.i.
Art. 2 – Modalità di trasmissione della documentazione
2.1 A seguito dell’emissione del parere di istruttoria delle pratiche, il committente trasmetterà il/i contratto/i per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione, e i relativi allegati, adeguatamente compilati, nell’arco di 30 giorni dal rilascio del contributo definitivo. L’elenco della documentazione obbligatoria da trasmettere, in applicazione dell’art. 11, comma 1 e comma 3 del D.L. n. 78/15 (Decreto Enti Locali), coordinato con la Legge di conversione n. 125/15, è reperibile sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione dell’Aquila e sul sito istituzionale del Comune di L’Aquila.
2.2. La trasmissione della documentazione deve avvenire a mezzo PEC all’indirizzo:
xxxx_xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, ovvero tramite il “Portale di Interscambio ad Accesso Riservato tra USRC, UTR,
Comuni e soggetti attuatori” – Aveianet, applicativo che a far data dalla sua attivazione sostituirà qualsiasi precedente modalità di acquisizione.
2.3. L’USRA trasmetterà la documentazione, così come previsto da Xxxxx, al Comune dell’Aquila nel
tempo massimo di 15 giorni per i successivi controlli.
Art. 3 – Disciplina dei controlli
3.1 I controlli dei contratti sono svolti su tutti i contratti, senza procedere a sorteggio, dal personale del Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni – Ufficio Commissariamenti e Consorzi Obbligatori, assegnati ad un Responsabile del Procedimento ed alla relativa squadra di istruttori per la verifica della regolarità formale degli stessi.
3.2 Saranno sottoposti a controllo tutti i contratti relativi a pratiche di ricostruzione post sisma il cui contributo definitivo sia stato pubblicato in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 78/15 del 19.06.2015 e s.m.i., ancora in essere, che non hanno partecipato ai sorteggi precedenti.
3.3 Prima del controllo, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di L’Aquila, nonché sull’Albo Pretorio dell’Ente, dal Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni - Ufficio Commissariamenti e Consorzi Obbligatori, a cadenza mensile l’elenco dei contratti sottoposti a controllo in quanto relativi a pratiche di ricostruzione post sisma il cui contributo definitivo risulti nel frattempo pubblicato.
Art. 4 – Istruttoria amministrativa
4.1. All’atto di presa in carico della pratica da controllare verrà fatta, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione dell’avvio al procedimento agli interessati e verificata, dal personale dell’Ufficio Commissariamenti e Consorzi Obbligatori, la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 comma 1 e 3 del D.L. n. 78/15 e s.m.i..
4.2. A supporto dell’attività istruttoria è stata predisposta una “Scheda di controllo – aggiornamento 2019”
(Allegato “3”), allegata alle presenti Linee Guida per costituirne parte integrante e sostanziale.
4.3. .In una fase successiva, verrà verificata la regolarità formale del contratto d’appalto e dei relativi allegati, cosi come richiesto dall’art. 11, comma 1, della L. 125/15 che stabilisce “i contratti tra privati stipulati ai sensi dell’art. 67-quater, comma 8, del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del medesimo
comma 8, l’attestazione SOA per le categorie e classiche corrispondenti all’assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti…omissis…”.
4.4. In caso di irregolarità formali e/o sostanziali della documentazione il Responsabile del Procedimento emetterà gli atti consequenziali ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..
4.5. Nel caso di regolarità formale della documentazione, invero, verrà comunicata agli interessati la fine
positiva dell’avvio al procedimento.
Allegato "3" - SCHEDA DI CONTROLLO (Decreto Legge n. 78 del 19/06/2015 convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015 - ART.11 comma 1 e 3) - aggiornamento 2019 | |||
1 | AUTOCERTIFICAZIONE in merito alla regolarità formale dei contratti (come da modello "Allegato A") | ||
CONTRATTO D'APPALTO per la realizzazione dei lavori di ricostruzione, contenente in maniera chiara e comprensibile, le seguenti informazioni: | |||
a) | Identità impresa/e | ||
b) | 1) Requisiti di ordine generale e di qualificazione | ||
2) Esperienze pregresse | |||
3) Fatturato ultimi 5 anni | |||
4) Certificazione di regolarità del DURC tramite dichiarazione resa ai sensi del'art 47 del DPR 445/2000 attestante la regolarità contributiva e fiscale | |||
5) Attestazione di iscrizione all'Elenco degli operatori economici/Anagrafe antimafia tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 accompagnata da un documento di identità | |||
2 | |||
c) | Oggetto e caratteristiche essenziali dei lavori commissionati | ||
d) | Determinazione modalità di pagamento del corrispettivo pattuito | ||
e) | Modalità e tempi di consegna | ||
f) in caso di previsione di subappalto | 1) Dichiarazione di voler procedere al subappalto | ||
2) Autorizzazione del committente al subappalto | |||
3) Misura del subappalto in % | |||
4) Identità del subappaltatore (nel caso in cui il/i subappaltatore/i non sia/siano individuao/ti al momento di sottoscrizione del contratto d'appalto principale, l'identità del/i subappaltatore/i va trasmessa comunque prima della data di inizio delle relative prestazioni ) | |||
g) | Attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto | ||
h) | Sanzioni e penali (ivi compresa la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei tempi e per ulteriori inadempimenti) | ||
3 | in presenza di ATI (Associazione temporanea di imprese) COPIA ATTO COSTITUTIVO ATI | ||
in presenza di subappalto (nel caso in cui il/i subappaltatore/i non sia/siano individuati al momento di sottoscrizione del contratto d'appalto principale il/i contratto/i di subappalto va/vanno trasmesso/i comunque prima della data di inizio delle relative prestazioni) CONTRATTO/I DI SUBAPPALTO contenente/i, in maniera chiara e comprensibile, le seguenti informazioni: | |||
a) | Identità subappaltatore/i | ||
b) | 1) Requisiti di ordine generale e di qualificazione | ||
2) Esperienze pregresse | |||
3) Fatturato ultimi 5 anni | |||
4) Certificazione di regolarità del DURC tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la regolarità contributiva e fiscale | |||
4 | |||
5) Attestazione di iscrizione all'Elenco degli operatori economici/Anagrafe antimafia tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 accompagnata da un documento di identità | |||
c) | Oggetto e caratteristiche essenziali dei lavori commissionati | ||
d) | Determinazione modalità di pagamento del corrispettivo pattuito | ||
e) | Modalità e tempi di cosegna | ||
f) | Misura del subappalto in % | ||
g) | Attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto | ||
h) | Sanzioni e penali (ivi compresa la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei tempi e per ulteriori inadempimenti) |
5 | SCHEDA DI SINTESI CONTRATTO (come da modello USRA-USRC) | ||||
CONFERIMENTI DI INCARICO PROFESSIONALE (da schema di convenzione sottoscritti da ogni singolo professionista) contenenti in maniera chiara e comprensibile le seguenti informazioni: | |||||
6 | a) | Identità professionisti | |||
b) | 1) Requisiti di ordine generale e di qualificazione | ||||
2) Esperienze pregresse | |||||
3) Fatturato ultimi 5 anni | |||||
4) Certificazione di regolarità contributiva e fiscale tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 | |||||
5) | alternativamente | Certificazione e/o Autocertificazione antimafia (ai sensi dell’articolo 89 di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.), datata e sottoscritta e accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità | |||
Attestazione di iscrizione all'Elenco degli operatori economici sez. Progettisti tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, datata e sottoscritta e accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità | |||||
c) | Oggetto e caratteristiche essenziali del progetto | ||||
d) | Determinazione modalità di pagamento del corrispettivo pattuito | ||||
e) | Modalità e tempi di consegna | ||||
f) | Sanzioni e penali (ivi compresa la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei tempi e per ulteriori inadempimenti) | ||||
7 | in presenza di RTP (Riunione temporanea di professionisti) COPIA ATTO COSTITUTIVO RTP |