Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015
Art. 4 Contratto di sviluppo
Articolo 4 -β
Art. 4 Contratto di sviluppo
In vigore dal 07/02/2018
Modificato da: Decreto del 07/12/2017 Articolo 1
1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell'art. 5;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell'art. 6;
c) programma di sviluppo di attivita' turistiche, come individuato nell'art. 7.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalita' dei programmi di sviluppo stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura puo' essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3-bis. Il programma di sviluppo deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8. In caso di concessione della proroga, prevista dall'art. 9 comma 8, il termine di 6 mesi si intende parimenti prorogato.
4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8, ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
5. Il programma di sviluppo puo' essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano
alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
6. Specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall'Agenzia, dalle imprese interessati, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.
7. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata "soggetto proponente", e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate "aderenti". In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
8. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
9. I soggetti di cui al comma 7, alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;
g) limitatamente alla realizzazione dei progetti di investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.