DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Versione del 02/03/1999
Regolamento del Senato della Repubblica
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori 1
1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 1. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 2.
Ufficio di Presidenza provvisorio
1. Nella prima seduta dopole elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.
2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.
Art. 3.
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti
1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, xxx xxxxxxx, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei Deputati.
2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.
3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come Segretario il più giovane.
CAPO II
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 4.
Elezione del Presidente
Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza
1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di xxxx xxxxxxxxx.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3.2 Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
4.3 Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.
5.4 Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 4. Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 4, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.
6.5,6 Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.
7.7,8 Sulle richieste formulate ai sensi del comma 6 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 6, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
9. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
9-bis.9 I segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.
Nota 1. Inserimento del comma 2.bis (ora comma 3). Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.
Nota 2. Inserimento del comma 2.ter (ora comma 4). Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.
Nota 3. Inserimento del comma 2.quater (ora comma 5). Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.
Nota 4. Inserimento del comma 2.bis (ora comma 6). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 5. Sostituzione del comma 3 (ora comma 6). Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.
Nota 6. Inserimento del comma 2.ter (ora comma 7). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 7. Sostituzione del comma 4 (ora comma 7). Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.
Nota 8. Inserimento del comma 9.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 6.
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza
1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.
Art. 7.
Consiglio di presidenza
Appena costituito l'Ufficio definitivo di presidenza, che prende il nome di Consiglio di presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.
CAPO III
DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA
Art. 8.
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Senato.
Art. 9.
Attribuzioni dei vice Presidenti
1. I vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.
2. Il Presidente del Senato designa il vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.
Art. 10.
Attribuzioni dei questori
I Xxxxxxxx, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.
Art. 11.
Attribuzioni dei Segretari
1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.
2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretari.
Art. 12.
Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri
1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i regolamenti interni dell'amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.
Art. 13.
Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza 10
I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza11 .
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "dell'Ufficio di Presidenza" è stato sostituito da "del Consiglio di Presidenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "dell'ufficio di Presidenza" è stato sostituito da "del Consiglio di Presidenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
CAPO IV
DEI GRUPPI PARLAMENTARI
Art. 14.
Composizione dei Gruppi parlamentari 12
1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5.13,14 Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.
6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 14. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977. Nota 2. Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 08/10/1983. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 05/10/1983.
Nota 3. Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 11/08/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/08/1992.
Art. 15.
Convocazione e costituzione dei Gruppi
1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più vice Presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.
3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.
Art. 16.
Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari
Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.
CAPO V
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI E DELLA COMMISIONE PER LA BIBLIOTECA
Art. 17.
Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca.
Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.
Art. 18.
Giunta per il Regolamento
1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.
2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.
3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.
Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
1 . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre15 Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
2. 16I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
3. 17Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
5. 18Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
6. 19 Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "ventuno" è stato sostituito da "ventitre". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Inserimento del comma 1.bis (ora comma 2). Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.
Nota 3. Inserimento del comma 1.ter (ora comma 3). Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.
Nota 4. Sostituzione del comma 3 (ora comma 5). Modifica efficace a partire dal 13/06/1989. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 07/06/1989.
Nota 5. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate in data 23/01/1992. Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.
Art. 20.
Commissione per la biblioteca
La Commissione per la biblioteca è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla biblioteca del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni del Regolamento della biblioteca stessa.
CAPO VI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI20
Art. 21.
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi 21
1.22 Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti.
2.23 I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 21. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977. Nota 2. Sostituzione del comma 1. Modifica efficace a partire dal 01/08/1987. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 30/07/1987.
Nota 3. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/08/1987. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 30/07/1987.
Art. 22.
Commissioni permanenti. Competenze 24
Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari costituzionali; affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri, emigrazione;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Xxxxxx, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità;
13) Territorio, ambiente, beni ambientali.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 22. Modifica efficace a partire dal 01/08/1987. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 30/07/1987.
Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità europee 25
1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.
4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonchè esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 23. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 24.
Commissioni speciali
Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.
Art. 25.
Nomina di organi collegiali
1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.
2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.
3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.
Art. 26.
Organi collegiali bicamerali
1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei Deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.
Art. 27.
Elezione dell'ufficio di Presidenza delle Commissioni
1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dello articolo 4.
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
Art. 28.
Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi
Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge26
; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli27 di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale28 ; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "la approvazione di disegni di legge" è stato sostituito da "la deliberazione di disegni di legge". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "l'approvazione dei singoli articoli" è stato sostituito da "la deliberazione dei singoli articoli". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 3. Sostituzione. Il testo: "approvazione finale" è stato sostituito da "votazione finale". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo:
Xxxxxx Xxxxxxx pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 29.
Convocazione delle Commissioni
1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.
2.29 Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.
3. Al termine di ciascuna seduta, di norma il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.
4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quando disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di 24 ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di 48 ore.
5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dello ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dello aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione30 .
6.31
7. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.
8. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.
9. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.
Nota 1. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "dalla data di riunione" è stato sostituito da "della data di riunione". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 3. Abrogazione del comma 6. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione32
1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonchè nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.
2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.
3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.
5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.
Nota 1. Sostituzione dell'articolo 30. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 31.
Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto
1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.
2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.
3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.
Art. 32.
Processo verbale delle sedute delle Commissioni
Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori Xxxxxxxxx.
Art. 33.
Pubblicità dei lavori delle Commissioni
1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
5.33 Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
Nota 1. Inserimento del comma 5. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 17, 22, 23, 24 e 30/11//1988.
Art. 34.
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza
1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.
2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni, per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3. 34Il Presidente del Senato assegna alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144 .
4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.
Nota 1. Inserimento del comma 2.bis (ora comma 3). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 35.
Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante
1 . Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare Trattati Internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.
2.35 Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nella ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40.
Nota 1. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 40 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 36.
Assegnazione alle Commissioni in sede redigente
1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone
comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dello articolo 109.
2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.
3.36 Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione, o quanto si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40.
Nota 1. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 40 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 37.
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente
1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2.37 Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.
Nota 1. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 40 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 38.
Pareri sui disegni di legge e sugli affari
Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.
Art. 39.
Procedura per la espressione dei pareri
1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.
2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.
3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.
4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
Art. 40.
Pareri obbligatori
1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'articolo 23 sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee.
2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
4. 38Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.
5. 39Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
7. 40Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 9, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
8. 41La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.
9. 42I disegni di legge, che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
10. 43Ai fini della espressione del parere da parte della 5ª Commissione permanente, tutti i termini stabiliti nel precedente articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.
11. 44Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.
12. 45Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa
la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.
Nota 1. Inserimento del comma 3.bis (ora comma 4). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione del comma 4 (ora comma 5). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 3. Sostituzione del comma 6 (ora comma 7). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 4. Inserimento del comma 7 (ora comma 8). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 5. Inserimento del comma 8 (ora comma 9). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 6. Inserimento del comma 9 (ora comma 10). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 7. Inserimento del comma 10 (ora comma 11). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 8. Inserimento del comma 11 (ora comma 12). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 41.
Procedura delle Commissioni in sede deliberante
1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo
100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.
2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.
3. Se il Senatore proponente del disegno di legge o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.
4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.
5.46 Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, nonchè quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 40.
Nota 1. Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 42.
Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea
1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Xxxx'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiono contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente;nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.
4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il Relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
Art. 43.
Procedura delle Commissioni in sede referente
1. Nello esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un Relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una sottoCommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
7.47 Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.
Nota 1. Inserimento del comma 7. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 44.
Termini per la presentazione delle relazioni
1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione alla Assemblea.
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con
l'attuazione del programma dei lavori.
4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.
5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.
Art. 45.
Computo dei termini
Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio della Assemblea.
Art. 46.
Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo
1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.48
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.
Nota 1. Integrazione. E' stato inserito il testo: "Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 47.
Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni
In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.
Art. 48.
Indagini conoscitive
1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2.49 Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 4 dello articolo 162 del Regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di
emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.
3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.
4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.
5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.
6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.
7. Se anche alla Camera dei Deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.
Nota 1. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 162 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 48-bis.
Richiesta di procedure informative 50
Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 48.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 49.
Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL
1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44.
2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.
3. Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all'articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.
4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e delle sue Commissioni.
5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del cnel medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.
6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.
Art. 50.
Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni
1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare alla Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.
3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.
Art. 51.
Connessione e concorrenza di iniziative legislative
1 . I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.
3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei Deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.
CAPO VII
DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA
Art. 52.
Convocazione del Senato
1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.
4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.
Art. 53.
Programma dei lavori 51
1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.
2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonchè all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.
3.52 Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.
4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.
6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.
7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 53. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 54.
Schema dei lavori 53,54,55
Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "precedente alla scadenza" è stato sostituito da "precedente la scadenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 54. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977.
Nota 3. Sostituzione dell' articolo 54. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 55.
Calendario dei lavori 56,57
1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.
2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Il calendario, se adottato all'unanimità ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.
5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.
6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del governo o di xxxx Xxxxxxxx, in relazione a situazioni soppravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 55. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 55. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 56.
Ordine del giorno della seduta
1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del presidente della commissione competente o di otto senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta
o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare
soltanto un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la commissione può riferire oralmente.
Art. 57.
Pubblicità delle sedute
Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.
Art. 58.
Posti riservati nell'aula
1. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.
Art. 59.
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni
I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.
Art. 60.
Processo verbale e resoconti della seduta
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.
Art. 61.
Comunicazioni all'Assemblea
Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.
Art. 62.
Congedi
1.58 Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.
Nota 1. Sostituzione del comma 1. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 63.
Facoltà di parlare
Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.
CAPO VIII
DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE
Art. 64.
Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza
1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei Deputati e l'ufficio di Presidenza è quello della Camera.
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.
Art. 65.
Regolamento delle sedute comuni delle due Camere
Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei Deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.
CAPO IX
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE, DELLA POLIZIA DEL SENATO E DELLE TRIBUNE
Art. 66.
Richiamo all'ordine
1. Se un senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
Art. 67.
Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione a partecipare ai lavori
1. Qualora un senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.
2. Se il senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.
3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di presidenza - integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 - di deliberare, nei confronti del senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il senatore può fornire ulteriori spiegazioni al consiglio stesso.
4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di presidenza il quale, sentiti i senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
Art. 68.
Tumulto in aula
Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
Art. 69.
Polizia del Senato 59
1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2. Il Presidente può incaricare i Senatori Xxxxxxxx, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.
3. La Forza Pubblica - compresa la Polizia Giudiziaria - non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, servizi e uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la Forza Pubblica - compresa la Polizia Giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati.
4. La Forza Pubblica non può entrare nelle aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 69. Modifica efficace a partire dal 23/12/1983. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 22/12/1983.
Art. 70.
Divieto di ingresso degli estranei nell'aula - Ammissione alle tribune
1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'aula durante le sedute.
2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei questori.
Art. 71.
Polizia delle tribune
1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. I Commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare60 la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.
3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "fanno sgombrare" è stato sostituito da "fanno sgomberare". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 72.
Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente
In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.
CAPO X
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
Art. 73.
Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge61
1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve62 tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "Presentazione - Stampa e" è stato sostituito da "Presentazione, stampa e". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "nei più breve" è stato sostituito da "nel più breve". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 73-bis.
Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti 63
La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 73.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 74.
Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali 64
1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.
3.65 Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
4.66 I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "Disegni di legge d'iniziativa popolare" è stato sostituito da "Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 3. Inserimento del comma 4. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 75.
Trasmissione al Governo o alla Camera dei Deputati dei disegni di legge approvati
I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei Deputati.
Art. 76.
Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati
Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
Art. 76-bis.
Relazione tecnica sui disegni di legge e sugli emendamenti 67
1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.
3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5ª Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 76.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
CAPO XI
DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI
Art. 77.
Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale
1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
2. Su domanda della commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, l'assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.
Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge 68,69,70
1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.
2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.
3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1ª Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1ª Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei
requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1ª Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.
4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.
6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "dei decreti-legge" è stato sostituito da "di decreti-legge". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 78. Modifica efficace a partire dal 24/03/1982. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 10/03/1982.
Nota 3. Sostituzione dell' articolo 78. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 79.
Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari
1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare alla assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.
Art. 80.
Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione71
Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sulla inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "Iniziative legislative conseguenziali ad un dibattito," è stato sostituito da "Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito,". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 81.
Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura
1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono chiedere72 , entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte73 dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo allo ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.
5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "possono richiedere" è stato sostituito da "possono chiedere". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "per l'approvazione da parte" è stato sostituito da "per la deliberazione da parte". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 82.
Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione
Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei Deputati o al Governo.
CAPO XII
DELLA DISCUSSIONE
Art. 83.
Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.
Art. 84.
Iscrizioni a parlare
1.74 Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo la organizzazione della discussione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dallo inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori apartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
Nota 1. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 55 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 85.
Posto degli oratori
Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.
Art. 86.
Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione
Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.
Art. 87.
Fatto personale
1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.
Art. 88.
Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine
1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento della accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.
Art. 89.
Durata degli interventi 75
1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine sino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.
3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 89. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 90.
Richiami all'argomento o ai limiti della discussione
1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l'oratore non ottempera allo invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.
Art. 91.
Divieto di interruzione dei discorsi
Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.
Art. 92.
Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza
della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.
Art. 93.
Questioni pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo la illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.
Art. 94.
Discussione generale dei disegni di legge
Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.
Art. 95.
Presentazione ed esame degli ordini del giorno
1 . Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3.76 Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Xxxxxxxx che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.
4. Il parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del Relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.
Nota 1. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 55 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 96.
Proposta di non passare all'esame degli articoli
1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.
Art. 97.
Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.
Art. 98.
Richiesta di parere del CNEL
1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.
Art. 99.
Chiusura della discussione generale
1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori77 ed al rappresentante del Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda
nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo e i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori78 e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "al relatore" è stato sostituito da "ai relatori". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "del relatore" è stato sostituito da "dei relatori". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 100.
Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti
1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'assemblea passa all'esame degli articoli.
2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla commissione e dal Governo.
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla commissione.
4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscono ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.79
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla quinta commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a norme della commissione, dal suo Presidente o da altro senatore da lui delegato.
8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'art. 103.
9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano
presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in assemblea.
12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.
13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.
Nota 1. Integrazione. E' stato inserito il testo: "Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 101.
Proposta di stralcio
1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati, quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.
Art. 102.
Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate
1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può80 essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "La richiesta può" è stato sostituito da "La proposta può". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 102-bis.
Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente81,82
1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.
2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5ª Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 102.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione dell'articolo 102.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 103.
Correzioni di forma e coordinamento finale
1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
3. 83Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.
4. 84La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.
5. 85Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
6. 86Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea.
Nota 1. Inserimento del comma 2.bis (ora comma 3). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione del comma 3 (ora comma 4). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 3. Sostituzione del comma 4 (ora comma 5). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 4. Sostituzione del comma 5 (ora comma 6). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei Deputati
Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei Deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati.
Art. 105.
Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione
Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sè stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.
Art. 106.
Applicabilità delle disposizioni sulla discussione
Le disposizioni contenute nel presente capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto alla Assemblea.
CAPO XIII
DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE
Art. 107.
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti
1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
2.87 Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.
Nota 1. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 108.
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.
1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2.88 I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai
Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4.89,90 Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.
Nota 1. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta" è stato sostituito da "qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 3. Sostituzione del comma 4. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Ssenato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 109.
Annunci e dichiarazioni di voto
1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.
2.91 Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo, purchè il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.
Nota 1. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 110.
Interventi nel corso della votazione
Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.
Art. 111.
Proclamazione del risultato delle votazioni
Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «il Senato approva» o «il Senato non
approva».
Art. 112.
Proteste sulle deliberazioni del Senato
Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.
Art. 113.
Modi di votazione 92
1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, comma 2, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorchè il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonchè su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.
7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 113. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 114.
Votazioni per alzata di mano e controprova
1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una
votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'aula.
Art. 115.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.
Art. 116.
Votazione nominale con appello
1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del
«no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 117.
Votazione a scrutinio segreto
1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
Art. 118.
Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.
1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.
Art. 119.
Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico
1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.
Art. 120.
Votazione finale dei disegni di legge
1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.
3.93 Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonchè sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.
Nota 1. Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
CAPO XIV
DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 121.
Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione
1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.
2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.
Art. 122.
Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione
1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.
2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.
Art. 123.
Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione
1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.
2. In assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
Art. 124.
Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione
1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.
3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.
CAPO XV
DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO
Art. 125.
Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica 94,95
Alla 5ª Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 125. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Snato della Rpubblica del 31/07/1985.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 125. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 125-bis.
Esame del documento di programmazione economico-finanziaria 96,97
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 125.bis. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 125.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della del 17, 22, 23, 24 e 30/11/1988.
Art. 126.
Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria 98,99
1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono deferiti alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato è presentato dal Governo al Senato, le Commissioni permanenti, prima che abbia inizio l'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria per le parti di rispettiva competenza, possono procedere all'esame preliminare dei singoli stati di previsione, senza effettuare votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 48 . La 5ª Commissione permanente avvia a sua volta l'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, avvalendosi delle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 .
3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.
5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finananziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto.
7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente.
8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, nè disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.
12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 126. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 126. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 126-bis.
Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 100
1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.
2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126 escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 126.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 127.
Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria 101,102
1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purchè siano sottoscritti da otto Senatori.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "Ordini del giorno sul bilancio" è stato sostituito da "Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione". Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 127. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria 103,104
1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 128. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 128. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 129.
Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria 105,106
1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così modificato.
3. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discute e delibera sugli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In questa fase sono ammissibili solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così eventualmente modificato.
4. Gli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.
5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
6. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 129. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 129. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 130.
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato 107,108
Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito
per l'esame alla 5ª commissione permanente. Alla relazione che la 5ª commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "dopo l'approvazione finale" è stato sostituito da "dopo la votazione finale". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Nota 2. Sostituzione dell' articolo 130. Modifica efficace a partire dal 19/11/1979. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 08/11/1979.
Art. 131.
Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato
1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.
2. Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.
3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.
4. La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale alla assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.
5. La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.
6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'assemblea.
Art. 132.
Decreti registrati con riserva
I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.
Art. 133.
Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti
Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.
Art. 134.
Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza
Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.
CAPO XVI
DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELLA VERIFICA DEI POTERI 109
Art. 135.
Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione 110
1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.
2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.
3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.
5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta la autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.
6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare111 uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei Deputati.
7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.
8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.
10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "Esame delle domande di autorizzazione a procedere" è stato sostituito da "Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione". Modifica efficace a partire dal 13/06/1989. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 07/06/1989.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "la Giunta può indicare" è stato sostituito da "la Giunta può incaricare". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 135-bis.
Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione 112
1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.
5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.
7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
8-bis.113 Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.
11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 135.bis. Modifica efficace a partire dal 13/06/1989. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 07/06/1989. Nota 2. Inserimento del comma 8.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 135-ter.
Verifica dei poteri 114
1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.
2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono formulare
proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 135.ter. Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.
CAPO XVII
DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 136.
Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica
1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una115 nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.
2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "alle Camere con messaggio motivato una" è stato sostituito da "alle Camere, con messaggio motivato, una". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Art. 137.
Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito
1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, richiede alla Commissione per gli affari regionali, di cui allo articolo 126 della Costituzione, di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.
2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.
3. Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei Deputati.
Art. 138.
Esame dei voti delle Regioni
1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.
2. I voti se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.
Art. 139.
Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni conseguenziali delle Commissioni stesse.
1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.
2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.
3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.
4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.
5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei Deputati.
Art. 139-bis.
Pareri delle Commissioni su atti del Governo 116
1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
2. La Commissione, nel termine di 20 giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.
3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.
4.117 Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del comma 1, e la richiesta di convocazione, ai sensi del comma 4, sono effettuate dal Presidente del Senato.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 139.bis. Modifica efficace a partire dal 05/06/1978. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/05/1978.
Nota 2. Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 29 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 140.
Petizioni
1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto alla Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.
Art. 141.
Esame delle petizioni
1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2.118 Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.
Nota 1. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità Europee
1. Su domanda del Governo o di otto senatori119, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee120 , o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro xxxxxx000 , si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2.122 In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, la Giunta può invitare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire, anche mediante l'intervento personale alle sedute, notizie ed elementi atti ad integrare l'informazione sulle questioni in esame. In tal caso può partecipare alle sedute della Giunta non più di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito nel Parlamento europeo, scelto di comune accordo tra i membri italiani di ciascuno dei Gruppi stessi ed il Presidente della Giunta.
3.123 La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.
Nota 1. Abrogazione. E' stato abrogato il testo: "o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione. Il testo: "Consiglio dei Ministri delle Comunità" è stato sostituito da "Consiglio delle Comunità europee". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 3. Integrazione. E' stato inserito il testo: "o alle attività di queste e dei loro organi". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 4. Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 5. Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali
1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo lo annuncio all'assemblea, alle commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.124
2. La commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente nonchè sugli affari relativi125, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª commissione permanente, e 126 alla giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.
3.127 La Giunta per gli affari delle Comunità europee, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonchè sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.
Nota 1. Integrazione. E' stato inserito il testo: "ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Integrazione. E' stato inserito il testo: "nonchè sugli affari relativi". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 3. Abrogazione. E' stato abrogato il testo: "se del caso". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 4. Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 144.
Esame degli atti normativi delle Comunità europee nonchè di altri atti di interesse comunitario
128
1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di detti atti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonchè le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie. La 3ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3. Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni e integrazioni nonchè gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la Giunta per gli affari delle Comunità europee può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. È competenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 la Giunta per gli affari delle Comunità europee può chiedere che
il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonchè alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.
6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività, preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 144. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
CAPO XIX
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
Art. 145.
Interrogazioni - Presentazione
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Un senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.
Art. 146.
Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea
Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio alla assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
Art. 147.
Interrogazioni orali in commissione
Il Presidente, di intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la commissione competente per materia.
Art. 148.
Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea
1 . Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
3. Il Governo ha facoltà di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.
Art. 149.
Replica dell'interrogante
1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
Art. 150.
Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'assemblea
Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.
Art. 151.
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.
Art. 151-bis.
Interrogazioni a risposta immediata129,130
1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.
3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.
4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.
5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 151.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Nota 2. Sostituzione dell'articolo 151.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Art. 152.
Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione
1 . Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.
2. Se l'interrogante non fa parte della commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.
6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
Art. 153.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.
2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
Art. 154.
Interpellanze - Presentazione
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
Art. 155.
Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze
Il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.
Art. 156.
Svolgimento delle interpellanze
1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.
3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.
Art. 156-bis.
Interpellanze con procedimento abbreviato 131
1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.
2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.
3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.
4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.
Nota 1. Inserimento dell'articolo 156.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 157.
Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione
1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio alla Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, xxxxxxxx, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 4 dell'articolo 55.
3.132 Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.
Nota 1. Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 158.
Discussione unica e votazione di più mozioni
1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.
3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.
Art. 159.
Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni
Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.
Art. 160.
Disciplina della discussione delle mozioni
Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.
Art. 161.
Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia 133
1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.
Nota 1. Sostituzione dell' articolo 161. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
CAPO XX
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI
Art. 162.
Inchieste parlamentari
1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. 134Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.
3. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.
4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
5. I poteri della commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.
6. La deliberazione della inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota 1. Inserimento del comma 1.bis (ora comma 2). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Art. 163.
Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione
Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.
CAPO XXI
DELLE DEPUTAZIONI
Art. 164.
Nomina e composizione delle deputazioni
Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.
CAPO XXII
DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO
Art. 165.
Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio
1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai questori e deliberati dal Consiglio di presidenza su relazione dei questori stessi, sono trasmessi al presidente della 5ª commissione permanente, il quale li esamina insieme con i presidenti delle altre commissioni permanenti e ne riferisce all'assemblea.
2. La discussione in assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la
Presidenza del Senato o venti senatori lo richiedano.
3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di presidenza.
CAPO XXIII
DEGLI UFFICI DEL SENATO
Art. 166.
Ordinamento degli uffici del Senato
1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario Generale che ne risponde al Presidente.
2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.
CAPO XXIV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 167.
Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni
1. Il Senato adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ciascun senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla giunta per il regolamento.
3. La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.
4. In assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.
5. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto senatori possono richiedere135 che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.
7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota 1. Sostituzione. Il testo: "possono chiedere" è stato sostituito da "possono richiedere". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Atto modificativo: Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Disposizione finaleEntrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle commissioni permanenti e delle giunte saranno applicate a decorrere dall'1 ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.