ALLEGATO N. 1 - SCHEMA TIPO CONVENZIONE_APS
ALLEGATO N. 1 - SCHEMA TIPO CONVENZIONE_APS
Prot. n. Rep.
OGGETTO: Convenzione con l’Associazione Temporanea di Scopo “ ”
per il servizio di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza per l’ASUITS nell’ambito del Sistema di emergenza/urgenza sanitaria.
Premesso che
• Il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell’allora AAS1 “Triestina” è stato svolto a partire dal 1992 prima dalle Associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana (CRI) Comitato di Trieste e SOGIT, trasformatesi poi, nel corso degli ultimi anni, rispettivamente in: CRI – Comitato di Trieste A.P.S. O.N.L.U.S. e X.X.X.XX. Croce di X. Xxxxxxxx – Sez. Trieste O.N.L.U.S. A.P.S.
• il 31/01/2019 viene a scadere la convenzione con l'Associazione Temporanea di Scopo fra l’Associazione “Opera di Soccorso dell’Ordine di S. Xxxxxxxx in Italia – I Giovanniti”
a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste (d’ora innanzi X.X.X.XX) e l’Associazione “Croce Rossa Italiana - Comitato di Trieste” a.p.s. ONLUS (d’ora innanzi C.R.I.) avente ad oggetto il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'ASUITS, come stabilito con decreto n. 666 dd. 23/08/2018;
• vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” e, in particolare:
- l’articolo 48, comma 1, che prevede che “con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura”;
- l’articolo 49, comma 1, che prevede che “con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012”;
• richiamata la D.P.Reg. n. 2039 dd. 16/10/2015 con cui è stato approvato il Piano dell’Emergenza Urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia (PEU) di cui all’art. 37 della
L.R. 17/2014 e atteso che, conseguentemente, è divenuta operativa la centrale operativa regionale SORES FVG a far data dal 4 aprile 2017;
• visto il D.P.Reg. n. 19/2017 con cui è stato emanato il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto sanitario, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 20/02/1995, n. 12”;
• richiamato quindi, l’art. 16, comma 1 bis della L.R. 20.02.1995, n. 12, così come modificato dalla L.R. 6.08.2015, n. 20 e da ultimo dalla L.R. 29/12/2015, n. 33, che prevede che “Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012”;
• visti gli artt. 57 e 101 del D. Lgs. 117 dd. 3/07/2017, “Codice del Terzo settore”;
• visto l’Atto di indirizzo, riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, previsto dall’art. 35, comma 5, della L.R. n. 6/2006, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1032/2011, all’art. 4.3, prevede - per le associazioni di promozione sociale - che “a fronte delle loro attività, l’ente pubblico può concedere finanziamenti sotto forma di contributi o può procedere alla stipula di convenzioni, come previsto dall’art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”;
• la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, all’art. 25 rubricato “Convenzioni” prevede che, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, i soggetti pubblici possano stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi che, ai sensi dell’art. 14, c. 5:
a) operino principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;
b) abbiano sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione;
• con decreto n. 640 dd. 10/08/2018, si è deliberato, fra l’altro, di dare avvio ad un’indagine conoscitiva rivolta esclusivamente ad organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L.R. 23/2012, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1 bis della L.R. 20.02.1995, n. 12, così come modificato dalla L.R. 6.08.2015, n. 20 e da ultimo dalla L.R. 29/12/2015, n. 33 per l’eventuale affidamento del servizio di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza per l’ASUITS nell’ambito del Sistema di emergenza/urgenza sanitaria, secondo l’Avviso prot. gen. 43768/P dd. 13/08/2018, unito al medesimo provvedimento 640/2018 cit. e contestualmente approvato;
• l’Associazione CRI – Comitato di Trieste A.P.S. O.N.L.U.S. risulta iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 20 della L.R. 23/2012, al numero 452, giusto decreto n. 1479/SV/PROM dd. 20.04.2015;
• l’Associazione X.X.X.XX. Opera di Soccorso Ordine di S. Xxxxxxxx – Sez. Trieste
O.N.L.U.S. A.P.S. risulta iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 20 della L.R. 23/2012, al numero 557, giusto decreto n. 4515/CULT dd. 30.11.2015;
• con provvedimento n. …. dd. …, l’ASUITS ha deliberato, fra l’altro, di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Associazione “……………………………”, al fine di garantire e supportare le attività istituzionali relative al servizio di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza per l’ASUITS nell’ambito del Sistema di emergenza/urgenza sanitaria, che non può avere soluzione di continuità, disciplinandone i connessi aspetti, mediante la sottoscrizione dell’atto convenzionale, secondo il testo unito al predetto provvedimento n. ….. quale parte integrante e sostanziale, e contestualmente approvato;
• con atto dd. …………..è stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo fra l’Associazione “Opera di Soccorso dell’Ordine di S. Xxxxxxxx in Italia – I Giovanniti”
a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste (mandatario) e l’Associazione “Croce Rossa Italiana - Comitato di Trieste” a.p.s. ONLUS (mandante);
• entrambe le Associazioni dell’A.T.S. possiedono le garanzie di imprenditorialità e professionalità necessarie ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione;
• il coinvolgimento attivo delle associazioni presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell’organizzazione di iniziative, attività e servizi rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;
tutto ciò premesso tra
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, di seguito denominata ASUITS, con sede legale in Trieste, via Sai n. 1-3, in persona del dott. ……………….………., Commissario Straordinario e legale rappresentante della medesima
e
l’Associazione Temporanea di Scopo fra l’Associazione “Opera di Soccorso dell’Ordine di S. Xxxxxxxx in Italia – I Giovanniti” a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste (mandatario) e
l’Associazione “Croce Rossa Italiana - Comitato di Trieste” a.p.s. ONLUS (mandante), di seguito denominata “Associazione”, con sede legale in , in persona del sig.
…………………….., legale rappresentante della medesima
si stipula la seguente convenzione definita dai seguenti articoli.
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto della presente convenzione è il servizio di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza per l’ASUITS nell’ambito del Sistema di emergenza/urgenza sanitaria ed il servizio di Posto Medico Avanzato di I livello (PMA) ordinario, in occasione di grandi eventi, in base alle indicazioni fornite dalla centrale operativa regionale SORES FVG ed alle esigenze dell’organizzazione della S.S.D. del Sistema 118 dell’ASUITs e dei criteri meglio specificati nei successivi articoli e nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 3 - Descrizione del servizio
Il servizio di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza è costituito da interventi di soccorso e trasporto in situazioni considerate di emergenza e viene svolto ad integrazione dello stesso servizio svolto dalla S.S.D. del Sistema 118 dell’ASUITS, nell’ambito dell’attività di soccorso territoriale coordinata dalla centrale operativa regionale SORES FVG.
Tale servizio consiste di:
• interventi di soccorso base (c.d. codici bianchi e verdi) con primo intervento di soccorso e successivo trasporto della persona al Pronto Soccorso ospedaliero secondo le procedure e istruzioni operative definite dalla Centrale Operativa 118;
• interventi di soccorso su situazioni urgenti o di emergenza (c.d. codici gialli e xxxxx) in supporto o con supporto del personale sanitario del 118.
Le modalità degli interventi possono essere:
• soccorso di base e trasporto da luogo dell'intervento al Pronto Soccorso o presidio ospedaliero più idoneo, in base ai protocolli operativi dettati dalla Centrale Operativa 118;
• trasporti tra strutture sanitarie (con sede in ambito sia provinciale, che extraprovinciale, compreso estero).
Il servizio comprende:
• 2 ambulanze di soccorso con 3 operatori H24, in servizio 7 giorni su 7;
• 1 ambulanza di soccorso con 3 operatori H12, in servizio 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 20:00;
• 1 ambulanza di soccorso con 3 operatori H11, in servizio 7 giorni su 7, dalle 20:00 alle 7:00;
• P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario (in previsione di grandi eventi), inclusa la possibilità di avvalersi di tende mobili e di automezzi di supporto (automobile, furgone) con n. 4 (quattro) operatori per un presunto impegno indicativo di massimo 4 (quattro) interventi all’anno;
• l’equipaggio e l’equipaggiamento dei mezzi come previsto per le ambulanze di soccorso primario e come dettagliatamente specificati nell’allegato tecnico;
• il servizio viene svolto a supporto delle attività del Sistema di emergenza/urgenza sanitaria, in base alle indicazioni fornite dalla centrale operativa regionale SORES FVG;
• assistenza grandi eventi per un presunto impegno indicativo di massimo 4 (quattro) interventi all’anno, così articolata in base alle indicazioni fornite dalla centrale operativa della SSD 118 dell’ASUITS:
- 1 ambulanza di soccorso base con 2 operatori;
- squadra a piedi con 4 operatori.
L’attività e le diverse iniziative andranno programmate di concerto con il referente aziendale dell’ASUITS, indicato all’art. 4, al fine di garantire l’integrazione necessaria allo sviluppo della progettualità, il monitoraggio e la valutazione congiunta dell’andamento.
L’Associazione si impegna, inoltre, a garantire l’esecuzione dei servizi con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione e a garantire, altresì, il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo.
Viene prevista, inoltre, la possibilità di richiesta, in caso di disponibilità dell’Associazione, di attivare ulteriori autoambulanze.
Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla modifica o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità della convenzione, potranno essere autorizzate dall'Amministrazione con ordine scritto, purché rientranti nel limite massimo del 20% del volume di attività previsto.
L'Amministrazione, con preavviso di 30 gg., potrà ridurre oltre tale limite i servizi di cui trattasi fino all'eventuale esclusione di uno o più dei servizi sopradescritti ovvero alla risoluzione della convenzione, a seguito delle eventuali modifiche degli obiettivi e/o dell'organizzazione dell’ASUITS, nonché delle possibili modifiche relative all’attuazione del Piano Regionale di Emergenza Urgenza.
In tale caso l’Associazione non potrà accampare alcuna pretesa in merito, salvo quanto dovuto per i servizi già prestati.
Art. 4 - Referente aziendale
Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Responsabile della S.S.D. Sistema 118 dell’ASUITS, o suo delegato, cui è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l’individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell’Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.
Art. 5 - Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione
L'Associazione, in relazione all’attività di cui al precedente art. 2, s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari o collaboratori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Associazione stessa, da destinare alle attività previste, conferendo la propria esperienza specifica maturata nell’ambito.
L’Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti e di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUITS, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUITS.
L'utilizzo del personale volontario dovrà avvenire con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In particolare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 117 dd. 3/07/2017 (Codice del Terzo settore) agli artt. 32 e 33 per le organizzazioni di volontariato e artt. 35 e 36, per le associazioni di promozione sociale, l’associazione per lo svolgimento della propria attività, deve avvalersi “in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati “ (art. 35) e, pur avendo la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, “In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” (parimenti ex artt. 32 e 36 d. lgs. 117/17) “o al cinque per cento del numero degli associati” (ex art. 36 per le sole a.p.s.).
L’Associazione s’impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, quelle sanitarie e di prevenzione e sicurezza applicabili nei confronti delle persone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo.
In particolare, l’Associazione s’impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 53, c. 16- ter del D. Lgs. 165/01, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, ai sensi del quale:
“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Inoltre, L’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013, ha ampliato la platea dei destinatari del divieto, disponendo che, “ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.
Il personale messo a disposizione deve essere in grado di svolgere l’attività allo stesso affidata, in relazione al tipo di intervento ed all’intensità assistenziale richiesta ed avere i requisiti minimi di formazione prevista.
L’Associazione s’impegna a fornire all’inizio dell’esecuzione del servizio e, successivamente, ogniqualvolta si verificassero delle modifiche, al Referente aziendale di cui al precedente art. 4 ed, in ogni caso, alla S.S.D. Sistema 118, l’elenco nominativo delle persone impiegate nelle attività oggetto della presente Convenzione (dipendenti e/o operatori con altre tipologie di rapporti contrattuali e/o volontari) con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, nonché del CCNL applicato, specificando la tipologia dell’intervento, con l’indicazione delle mansioni e documentazione relativa al possesso di certificazioni relative alla formazione ed aggiornamento professionale (con data di scadenza delle certificazioni) e quant’altro indicato nella proposta progettuale.
In particolare, dovranno sussistere i seguenti requisiti minimi:
• AUTISTA, in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge. In particolare è richiesto il possesso di idonea patente di guida come previsto dalla normativa vigente (“KB” o patenti superiori – consequenziale al tipo di immatricolazione necessario per i mezzi impiegati) e di attestato BLS-D;
• SOCCORRITORE, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di legge, di attestato BLS-D e avere seguito almeno un corso di primo soccorso.
Tutto il personale, oltre a possedere i titoli richiesti, dovrà:
• essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell'I.N.P.S. e non inferiore ai 18 anni;
• essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
• aver maturato già esperienze lavorative in ambito sanitario, e, in particolare nei servizi di trasporto e soccorso sanitario (tale esperienza pregressa dovrà essere comprovata allegando i curricula vitae del personale che si intende impiegare nell’erogazione del servizio);
• essere adeguatamente formato e addestrato per le specifiche attività di cui all’art. 6;
• avere buona conoscenza della lingua italiana;
• essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dall’Associazione aggiudicataria, da indossare in modo ben visibile, contenente il nome dell’Associazione stessa ed una fotografia ed il nominativo dell’operatore.
Tutto il personale che effettua il servizio in ambulanza deve possedere, come requisito minimo indispensabile, la certificazione BLDS (validata dal Responsabile del Sistema 118).
Si precisa, quindi, che dovranno essere rispettati i requisiti di formazione per il personale di cui all’ALLEGATO TECNICO.
Su richiesta dell’Amministrazione ed in relazione alla posizione di singole unità di personale l’Associazione dovrà fornire la relativa documentazione dimostrativa.
L'ASUITS avrà comunque facoltà di:
- acquisire ogni notizia o documentazione in merito;
- richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici;
- trasmettere copia della convenzione ed ogni altra documentazione all'Intendenza di Xxxxxxx, all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
L’Associazione dovrà, altresì, sottoscrivere e trasmettere una dichiarazione che attesti per tutto il proprio personale (dipendente e non) afferente al Sistema 118 ed in relazione alle effettive mansioni svolte da ciascuno:
- l’idoneità fisica;
- l’insussistenza di impedimenti di legge, avuto riguardo alle risultanze del certificato del Casellario Giudiziario, non ostative;
- il possesso di idonea patente di guida (per il personale con mansioni d'autista);
- le formazioni professionali adeguate per le specifiche attività;
- il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (escluso il personale volontario);
- la gratuità di tutte le prestazioni effettuate dal personale volontario.
Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e ben addestrato sulle diverse problematiche legate al trasporto sanitario, oltre che sulla corretta condotta da tenere in ogni situazione, in particolare in autoambulanza, nonché informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (D. Lgs 81/08 e successive modificazioni).
Gli operatori impiegati nei servizi dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.
L’Associazione si impegna a svolgere le necessarie attività di informazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori, predisponendo appositi programmi di formazione, ed è fatto altresì obbligo di formare in materia di sicurezza il personale impiegato per l’erogazione dei servizi del presente appalto, come previsto dal T.U. 81/2008.
In particolare, il personale impiegato dovrà essere in possesso, prima dell'esecuzione del servizio, della formazione minima obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regione 21/12/2011.
L’Associazione si impegna a garantire la presenza del personale su ogni mezzo, come indicato nel presente articolo, nonché ad ospitare sugli stessi personale sanitario del S.S.R. per esigenze di servizio, secondo le disposizioni della Centrale Operativa.
Nello svolgimento della propria attività gli autisti o soccorritori si impegnano a rispettare la dignità e le convinzioni etiche di ogni persona assistita e ad eseguire il servizio con discrezione e riservatezza.
L’Associazione dovrà corrispondere al personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione, lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.
L’Associazione è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato per l’erogazione dei servizi di cui trattasi, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, e normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro, ed, in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
In caso di scioperi del personale dell’Associazione o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, malattie, ecc..), il servizio dovrà essere comunque garantito.
L’Associazione è obbligata a far osservare ai suoi dipendenti le Istruzioni Operative ricevute dal Responsabile di servizio ed è tenuta ad allontanare coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà.
L’Associazione è, altresì, obbligata a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell’A.S.U.I.TS e del Patto di Integrità adottato da A.S.U.I.TS e ricevute dal Responsabile di servizio, nonché le Specifiche IT ASUITS. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale di ASUITS.
Sono estese, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 62/13, ”Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nei predetti codici e protocolli, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto convenzionale.
Per quanto riguarda i lavoratori che già erano adibiti all’espletamento del servizio quale soci lavoratori o dipendenti del precedente fornitore, l’associazione s’impegna ad assorbirli ed utilizzarli in via prioritaria, qualora disponibili e nel caso in cui ciò sia coerente con la propria organizzazione.
Dalla presente convenzione nessun rapporto di lavoro o comunque di dipendenza viene ad istituirsi fra ASUITS ed il personale volontario dell’Associazione che effettua le prestazioni previste.
Art. 6 – Aggiornamento e professionalità del personale
Nell'intento di migliorare l'operatività del personale impegnato nel Sistema 118, l’Associazione si impegna a favorirne la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, ecc. organizzati dalla Centrale Operativa ed aventi come obiettivo la standardizzazione delle metodiche di intervento, di soccorso e trasporto assistito degli infermi e del linguaggio radio - telefonico.
La Centrale Operativa s’impegna ad effettuare, per quanto possibile, corsi di formazione ed aggiornamento richiesti dall’associazione con modalità da concordare, di volta in volta, e con oneri a carico dell’associazione stessa.
L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l’effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell’associazione aggiudicatario del servizio anche mediante verifiche e colloqui durante l’orario di servizio.
Art. 7 – Responsabile del servizio
L’Associazione sarà tenuta ad indicare all’ASUITS nome e recapito telefonico del Responsabile di servizio e del suo sostituto in caso di assenza. Il Responsabile, nonché il suo sostituto, da individuare tra persone con adeguato curriculum di comprovata competenza ed esperienza nel settore oggetto della convenzione, avrà il compito di interloquire per tutte le attività oggetto della presente convenzione con il Direttore dell’Esecuzione nominato dall’ASUITS oppure con un suo delegato.
Il Responsabile di servizio è il referente dell’Associazione nei confronti dell’Amministrazione per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione; egli dovrà segnalare tempestivamente all’Amministrazione appaltante qualsiasi problema inerente il servizio ed avrà mansioni di interfaccia con l'ASUITS e si rapporterà con il personale addetto alla verifica dell’attività stessa. Sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dalla presente convenzione e sarà, altresì, responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutti i servizi previsti.
Il Responsabile di servizio o un suo sostituto, dovrà essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 16.00; allo stesso si farà riferimento per ogni problema o per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.
Tutte le contestazioni riguardanti l’esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile di cui al presente articolo, si intendono fatte direttamente all’Associazione.
Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio
Per l’esecuzione del servizio descritto all’art. 3, è richiesto:
1) la disponibilità di due autoambulanze di soccorso di base con equipaggio formato da tre operatori tutti i giorni H24 con cambio turno per ambulanza A alle 7:00 e alle 19:00; per ambulanza B alle 7:30 e alle 19:30;
2) la disponibilità di una autoambulanza di soccorso di base con equipaggio formato da tre operatori tutti i giorni H12 dalle ore 8.°° alle ore 20.°°;
3) la disponibilità di una autoambulanza di soccorso di base con equipaggio formato da tre operatori tutti i giorni H11 dalle ore 20.°° alle ore 7.°°;
4) tutte le autoambulanze dovranno essere dotate di defibrillatore semiautomatico;
5) per le ambulanze di soccorso di base, qualora al momento del cambio turno, l’equipaggio in servizio dovesse trovarsi impegnato in una missione di soccorso, l’equipaggio che deve prendere servizio, in caso di necessità per interventi urgenti, deve garantire la risposta alla chiamata di soccorso, utilizzando un mezzo aggiuntivo, presente nella sede dell’associazione;
6) la disponibilità ad allestire un P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario (in previsione di grandi eventi), inclusa la possibilità di avvalersi di tende mobili e di automezzi di supporto (automobile, furgone) con n. 4 (quattro) operatori per un presunto impegno indicativo di massimo 4 (quattro) interventi all’anno;
7) la disponibilità a fornire assistenza grandi eventi per un presunto impegno indicativo di massimo 4 (quattro) interventi all’anno, così articolata in base alle indicazioni fornite dalla centrale operativa della SSD 118 dell’ASUITS:
- 1 ambulanza di soccorso base con 2 operatori;
- squadra a piedi con 4 operatori.
Durante il periodo di servizio le unità dell’Associazione sono tenute ad operare esclusivamente per conto della Centrale Operativa.
Inoltre, in caso di una missione di soccorso, le unità dell’Associazione, devono comunicare alla Centrale Operativa la situazione e i parametri vitali del paziente e attendere, quindi, l’attribuzione del codice di gravità e le indicazioni relative alla destinazione.
L’Associazione si impegna a garantire, oltre a quanto previsto dal presente articolo, adeguate unità di rinforzo in caso di situazioni di emergenza su richiesta della Centrale Operativa, in base alle effettive disponibilità di personale e mezzi. In caso di necessità, su richiesta della Centrale Operativa, un equipaggio potrebbe essere anche impiegato sui mezzi dell’ASUITS,
Il personale, in caso di emergenza, dovrà essere disponibile a svolgere il servizio anche su ambulanze non di proprietà dell’affidatario. L’equipaggio dovrà poter essere integrato, su richiesta, con personale sanitario del S.S.R.
La Centrale Operativa potrà richiedere l’attivazione di ulteriori autoambulanze da remunerare secondo le tariffe previste, purché siano richieste con congruo anticipo.
L’Associazione s’impegna a garantire eventuali richieste “a chiamata” in appoggio alla Centrale Operativa del 118, qualora ne sorgesse la necessità, in base alle effettive disponibilità di personale e mezzi.
La Centrale Operativa e l’Associazione potranno concordare la partecipazione all'attività ordinaria di istituto di personale e di autoambulanze, senza che ne consegua alcun onere aggiuntivo.
Ai sensi del D.P.R. 27.03.92, l’Associazione si impegna a non ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso, così come a non pubblicizzare a tal fine il proprio recapito telefonico.
L’Associazione si impegna a notificare preventivamente alla Centrale Operativa i servizi di assistenza a gare sportive e pubbliche manifestazioni richiesti direttamente all’associazione stessa e che quest’ultima intende assicurare con proprio personale e mezzi nel territorio della provincia di Trieste.
L’Associazione si impegna a trasmettere alla Centrale Operativa i turni di servizio indicanti le sigle dei mezzi prima di ogni turno di servizio.
Si precisa inoltre che:
a) Al fine della realizzazione degli obiettivi del Sistema 118, l’associazione dovrà, per tutto il periodo di validità della presente convenzione, mettere a disposizione della Centrale Operativa i mezzi operativi e le relative dotazioni materiali, secondo le indicazioni previste dalle procedure specifiche della Centrale Operativa e l’equipaggio come previsto in base alla tipologia del mezzo.
b) L’Associazione si impegna a garantire la presenza del personale su ogni mezzo, come indicato nel presente articolo, nonché ad ospitare sugli stessi personale sanitario del S.S.R. per esigenze di servizio, secondo le disposizioni della Centrale Operativa.
c) Durante il turno di servizio l'equipaggio, su disposizione della Centrale Operativa, è tenuto ad eseguire i servizi di soccorso, di trasporto infermi e di trasporto sanitario in genere, di
norma entro il territorio della provincia di Trieste, ma se necessario anche al di fuori dell'ambito provinciale, nonché ogni altro servizio assegnato dalla Centrale stessa.
d) L’Associazione deve attenersi alle prescrizioni previste in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale nonché alle disposizioni contenute nelle procedure specifiche della Centrale Operativa concernenti le caratteristiche e l'equipaggiamento dei mezzi di soccorso e trasporto, i requisiti ed il numero degli operatori addetti al servizio, le modalità di effettuazione degli interventi.
e) L’Associazione si impegna ad avvalersi per tale servizio esclusivamente di personale adeguatamente formato e addestrato per la specifica attività, come indicato nell’allegato tecnico.
f) Il personale in servizio dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento, indicante nominativo e qualifica e dovrà indossare l’apposita uniforme di riconoscimento, espressamente fornita dall’associazione.
g) L’Associazione si impegna ad assicurare la compilazione, sulle apposite schede, dei dati relativi ai servizi secondo quanto stabilito dalle specifiche procedure della Centrale Operativa.
h) L’Associazione si impegna a mantenere la segretezza riguardo ai servizi eseguiti, in particolar modo relativamente alla tutela della privacy degli utenti del servizio di trasporti e delle loro patologie (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e s.m. e i. – cd. Testo Unico sulla privacy - con riferimento ai dati personali e/o sensibili). Dovrà essere inoltre indicato il Responsabile per la tutela dell’utenza ai sensi della Legge sopra citata.
i) L’Associazione si impegna a rispettare l'assoluto divieto di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie, medici o altro. A tale proposito si fa inoltre specifico divieto, in qualsiasi circostanza, di utilizzare, registrare, riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare e proiettare con qualsiasi mezzo (anche tramite social network) notizie e immagini relative agli interventi di trasporto o soccorso realizzati.
j) In caso di servizi di assistenza a gare sportive e pubbliche manifestazioni e di trasporti di infermi in ambito intra ed extra provinciale richiesti direttamente alla Centrale Operativa e da questa gestiti, con onere a carico della parte richiedente, la Centrale Operativa potrà concordare con l’Associazione medesima l'utilizzo di mezzi e personale dell’Associazione medesima per svolgere i servizi suddetti.
Con riferimento a quanto sopra, si precisa che potranno essere effettuati controlli da parte dell’ASUITS allo scopo di riscontrare le procedure utilizzate dagli operatori dell’Associazione, al fine di rispettare la qualità del servizio fornito agli utenti.
Art. 9 – Autoambulanze ed altre dotazioni
Il servizio dovrà essere svolto tramite autoambulanze di soccorso di base “classe A”.
Le dotazioni materiali di tutte le autoambulanze dovranno essere conformi a quanto previsto nel prosieguo, fermo restando che la Direzione Medica potrà, in qualsiasi momento, modificarne i contenuti.
L’associazione dovrà mettere a disposizione
• automezzi “classe A” completi di tutte le dotazioni previste dal presente allegato;
• inverter ad onda sinusoidale da 1500 W
Qualora il sistema informatico della Centrale Operativa 118 venga adeguato con un sistema di geolocalizzazione dei mezzi, sarà a carico dell’aggiudicataria attrezzare le ambulanze con il sistema di geolocalizzazione compatibile con quello in dotazione al Sistema 118.
Le caratteristiche tecniche minime delle ambulanze sono quelle indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario (ambulanze di tipo A - DM 533/1987).
Le autoambulanze destinate al servizio di primo soccorso non dovranno avere superato i 5 anni di vita dalla data di immatricolazione e/o i 150 mila chilometri di percorrenza, così come indicato nell’ “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza”, DPR 27 marzo 1992. Il limite di età sopra indicato si intende riferito all’intera durata del servizio in argomento; ne deriva che le ambulanze che nel corso della convenzione superassero tale limite dovranno essere escluse dal servizio e sostituite con altre idonee.
I mezzi dovranno essere sempre in perfette condizioni di efficienza e pulizia, in regola con quanto previsto dalla vigente normativa, anche con le norme sulla circolazione e con le revisioni previste per legge.
L’Associazione dovrà, con oneri a proprio carico, effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria delle autoambulanze, assicurando contemporaneamente la continuità operativa del servizio.
I mezzi per l’effettuazione dei servizi devono essere di proprietà dell’Associazione o presi in locazione con facoltà di acquisto (leasing) o in comodato d’uso, immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni, in perfetto stato di efficienza e dotate delle attrezzature previste dalle normative applicabili vigenti.
L’Associazione dovrà trasmettere alla Centrale Operativa 118 all’inizio dell’appalto, l'elenco degli automezzi destinati al Servizio 118. Dovrà, inoltre, comunicare successivamente ogni variazione intervenuta in tale elenco, prima dell’immissione in servizio di mezzi non inizialmente dichiarati.
Durante il periodo di servizio le unità dell’aggiudicatario sono tenute ad operare esclusivamente per conto della Centrale Operativa.
L’Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, procedere alla verifica degli automezzi e delle relative dotazioni.
L'Amministrazione si riserva di fornire in dotazione all’Associazione un congruo numero di apparecchi ricetrasmittenti della rete di radiocollegamenti del Sistema 118, che rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione.
Tali apparecchi ricetrasmittenti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del servizio di cui al presente contratto.
All’Associazione competono gli oneri derivanti dagli eventuali trasferimenti degli apparati veicolari da mezzo a mezzo, nonché da eventuali danni o perdite degli stessi.
L’Associazione dovrà, qualora richiesto, esporre sugli automezzi destinati al Servizio 118 i contrassegni del Sistema 118, unitamente ai propri contrassegni, con esclusione dei mezzi ad uso saltuario.
Art. 10 – Responsabilità ed assicurazioni.
L’Associazione è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi anche nei confronti dei propri dipendenti/lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e che il personale sia in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’ASUITS o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’ASUITS anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
L’Associazione dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose, con un massimale adeguato in rapporto all’attività da svolgere, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUITS è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, così come previsto dall’art. 30 della Legge 383/2000, richiamato dall’art. 35 della L.R. 23/2012, in modo tale che tutti i soci partecipanti all’attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa.
L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUITS per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’ASUITS da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E’ onere dell’Associazione produrre all’ASUITS copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
L’ASUITS. è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione.
Eventuali inosservanze ed inottemperanze alle norme di legge comporteranno la responsabilità dell’Associazione ed il risarcimento degli eventuali danni. Ai sensi del combinato disposto dall’art. 30, comma 3 e comma 5 della L. 383 dd. 07/12/2000, l’ASUITS rimborserà, all’Associazione, il costo della polizza assicurativa, in favore dei propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.
L’Associazione deve osservare e far osservare ai propri lavoratori, tutte le norme di legge o di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
L’Associazione adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a terzi e a beni pubblici e privati.
L’Associazione pone la massima attenzione agli obblighi di cui ai commi precedenti, in relazione alle particolari caratteristiche del personale utilizzato nella prestazione. A tale scopo l’Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, a partecipare a tutte le riunioni della Commissione per il coordinamento alla sicurezza costituita nell'ambito dell'ASUITS ed a rispettare il piano di coordinamento alla sicurezza.
L’Associazione, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, dovrà corrispondere ai lavoratori dipendenti/con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.
L’Associazione dovrà comunicare al RSPP aziendale, prima dell’inizio del servizio e ogni qualvolta questi dovesse essere variato, il nominativo e il recapito telefonico del soggetto responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire qualora richiesta la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione aziendale e l’Associazione, qualora richiesto e se necessario, procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Nel merito, il personale dell’Associazione, oltre ad essere in possesso della formazione minima obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come già richiesto all'art. 5 della presente Convenzione, dovrà essere sottoposto a formazione aggiuntiva per aggiornamenti specifici (procedure aziendali di sicurezza adottate dall'ASUITS) che verranno concordati previo accordi tra le parti, con oneri a carico dell’Associazione.
Il personale dell’Associazione dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d’idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell’associazione stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese dell’Associazione, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto della convenzione, individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell’ASUITS e dal medico competente dell’Associazione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
In ogni momento l’ASUITS potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro, da parte dell’Associazione nei confronti dei lavoratori della stessa, risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.
L’ASUITS ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
In caso di irregolarità e mancanze relativamente a quanto sopra indicato, i rimborsi spese saranno sospesi fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti.
Art. 11 - Durata della convenzione
La presente convenzione decorrerà presuntivamente dal ……………… e avrà durata per i successivi 36 mesi. Potrà essere rinnovata per ulteriori 36 mesi, a discrezione dell’ASUITS e a fronte di una valutazione di merito da parte del Referente aziendale di cui al precedente art. 4, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni contrattuali.
Ciascun contraente potrà darne disdetta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l’ASUITS provvederà ad erogare il contributo pattuito proporzionalmente al periodo delle attività svolte.
Eventuali variazioni saranno comunicate all’Associazione con congruo preavviso, mediante idonea comunicazione scritta da parte dell’ASUITS
L’ASUITS si riserva, inoltre, la facoltà, allo scadere della presente, in attesa della definizione di una eventuale nuova convenzione, di prorogare l’attività alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, per il periodo necessario a garantire l’efficiente continuità del servizio in oggetto, dandone preventiva comunicazione all’Associazione.
Art. 12 - Rimborso Spese
L’accordo comprende il rimborso degli oneri relativi alle spese sostenute per l’attività prestata, ai sensi della vigente normativa. Il valore massimo rimborsabile per le attività previste nella presente convenzione, per il periodo di 36 mesi a partire dal ………….………, è di Euro 5.070.040,00- (IVA esclusa, se e in quanto dovuta), comprensivo dei previsti 4 interventi annui di P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario e di assistenza a grandi eventi e manifestazioni, salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisti ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa Regionale SORES FVG e dalla S.S.D. del Sistema 118 dell’ASUITS.
Ai sensi della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, il rimborso deve necessariamente avere ad oggetto “ i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili”
“Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento”)
Il rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza mensile, come di seguito indicato:
sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del mese successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel mese di riferimento e dell’indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi.
Il rimborso avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale.
È ammessa la fatturazione separata da parte delle due associazioni costituenti l’Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà, in ogni caso, essere corredata del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione richiesta.
L'Associazione, pertanto, s’impegna a trasmettere mensilmente ai Referenti aziendali il rendiconto delle spese sostenute nel mese di riferimento, con dettaglio dei servizi resi da ogni mezzo impiegato nonché delle giornate di presenza degli operatori.
Il Referente aziendale – o suo delegato – provvederà alla verifica della rendicontazione mensile e alla sottoscrizione per conferma del servizio eseguito al fine della liquidazione.
Nel caso in cui l’Associazione non avesse a disposizione entro il 15 del mese successivo tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e puntualmente rendicontate, questi saranno inviati con cadenza trimestrale al Referente aziendale per la verifica.
L’erogazione del rimborso sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal referente aziendale dell’ASUITS o suo delegato. (indicato all’art. 4).
Al termine del presente rapporto convenzionale e al fine dell’erogazione del saldo finale, l’Associazione si impegna a produrre al Responsabile della S.S.D. Sistema 118 dell’ASUITS, oltre alla documentazione mensile prevista, una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.
Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall’Associazione in relazione all’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al contributo pubblico:
• spese inerenti l’acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc…), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
• spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
• scontrini e/o rimborsi spese forfetari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
• iniziative esclusivamente pro soci;
• interventi strutturali;
• le spese per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l’attività convenzionata.
L’Associazione si impegna a fornire un elenco analitico della documentazione giustificativa presentata a scopo di rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, con chiara evidenza del periodo e della tipologia di spesa sostenuta.
Nell’ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall’Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l’ASUITS procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all’eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.
Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.
Tutta la documentazione inviata dall’Associazione verrà conservata presso gli uffici del Responsabile della S.S. Sistema 118 dell’ASUITS.
L’Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell’ASUITS.
L’ASUITS, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d’ufficio attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.
I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione. L’ASUITS si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.
L’ASUITS, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell’Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell’Associazione.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Associazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge, l’ASUITS procederà alla risoluzione della convenzione in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, così come previsto dall’ art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e nelle indicazione operative fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di cui alla determina n. 1 29.07.2014, GU Serie Generale
n. 188 dd 14.08.14), l’Associazione, entro il termine indicato nella comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva la riduzione del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie EN ISO/IEC 17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, secondo quanto previsto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i..
L’ASUITS potrà in qualunque momento trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l’applicazione di eventuali penalità. In tali ipotesi l’Associazione dovrà provvedere alla ricostituzione dell’ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione. In caso di risoluzione del rapporto convenzionale per inadempimento dell’Associazione, come specificato nella presente convenzione, l’ASUITS incamererà, con atto amministrativo, a titolo di penale, detto deposito cauzionale, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni.
Lo svincolo del suddetto deposito, verrà accordato, previa richiesta da parte dell’Associazione, dall’Amministrazione a seguito di accertamenti sulla regolarità contributiva, come previsto dall’art. 16bis, comma 10, L. 2/2009.
Art. 15 – Inadempienze e cause di risoluzione
Nel caso di eventuali inadempienze alla presente convenzione, l'Amministrazione contesterà per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora l’Associazione non abbia provveduto a sanare le inadempienze contestate, l'Amministrazione potrà dichiarare risolta la convenzione.
In caso di ingiustificata e grave inosservanza di disposizioni di servizio impartite dalla Centrale Operativa o per gravi omissioni o negligenze nell'esecuzione del soccorso e trasporto del paziente da parte degli operatori dell’Associazione, l’Amministrazione provvederà a contestare le medesime con le stesse modalità di cui al capoverso precedente. L’Associazione dovrà, quindi, precedere immediatamente all’accertamento delle relative cause e dell’eventuale responsabile a cui l’inosservanza e/o omissione e/o negligenza siano ascrivibili sulla base di concreti riscontri oggettivi, adottando i necessari provvedimenti e dando comunicazione degli stessi all’Amministrazione.
In caso di reiterazione dei comportamenti di cui al precedente capoverso da parte del medesimo operatore o in caso di particolare gravità e/o inescusabilità degli stessi, l’Associazione dovrà sostituire tempestivamente detto operatore dal servizio afferente al 118 con altra unità idonea.
L’Azienda, in seguito a contestazione formale delle eventuali inadempienze contrattuali, avrà facoltà di applicare una penale, come segue:
1. non effettuazione di un trasporto richiesto, per motivi dipendenti dalla ditta stessa: € 200,00;
2. ritardo non giustificabile rispetto ad una chiamata o mancato rispetto degli orari: € 200,00;
3. mancato rispetto della composizione quali/quantitativa dell’equipaggio: € 300,00;
4. mancato rispetto degli obblighi in termini di sicurezza o del codice della strada: € 1.000,00;
5. mancato rispetto della composizione quali/quantitativa dell’equipaggio o degli obblighi relativi alla formazione del personale: € 1.000,00 oltre all’esclusione dal servizio del dipendente fuori norma;
6. mancato rispetto delle dotazioni previste per gli automezzi: € 500,00 ad ispezione con contestazione;
7. comportamento inappropriato nei confronti dei pazienti/accompagnatori trasportati: € 1.000,00.
L’Associazione è tenuta comunque, in ogni caso, a risarcire l’Amministrazione per ogni eventuale danno derivante da inadempienze ascrivibili all’Associazione medesima.
Pertanto, qualora l’Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze nell’esecuzione del servizio, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea della collaborazione, sarà facoltà dell’ASUITS di risolvere, in qualsiasi momento, la convenzione, restando a carico dell’Associazione il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'ASUITS a questo riguardo. Inoltre sarà facoltà dell’ASUITS, a seguito di risoluzione, di non invitare a future trattative l’Associazione inadempiente per un periodo di cinque anni.
L’ASUITS avrà facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente Convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:
1. inefficienza nell’attività oggetto della presente convenzione;
2. mancato rispetto dei termini di cui al presente atto, impregiudicata restando l’azione rivalsa per eventuali danni;
3. inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell’A.S.U.I.TS, nel Patto di Integrità adottato da A.S.U.I.TS e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
4. in relazione agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L.136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
In caso di risoluzione, l’Associazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto di pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l’azione di rivalsa dell’ASUITS per eventuali danni cagionati dall’Associazione stessa.
Sarà ancora facoltà dell'Amministrazione appaltante di affidare a terzi i servizi oggetto della presente convenzione nel caso in cui l’Associazione risultasse inadempiente e /o non avesse eseguito correttamente il relativo servizio ovvero si fosse rifiutata di eseguire in tutto od in parte il servizio stesso, o nel caso di mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro nonché del piano di coordinamento alla sicurezza, ponendo a carico della stessa le spese relative.
L’Associazione avrà facoltà di richiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi e fondati motivi, da comunicare all’ASUITS, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata A/R. L’ASUITS si riserva, comunque, di valutare la gravità e/o la fondatezza dei motivi addotti, comunicando all’Associazione la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, mediante lettera raccomandata A/R.
Art. 16 - Standard tecnici, norme e piano di sicurezza
L’attività convenzionata dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
Il personale messo a disposizione dall’Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. In ottemperanza all’art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nell’ambito dello svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, il personale fornito dall’associazione dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro.
L’Associazione dovrà rispettare tutte le norme di legge e di prudenza assumendo inoltre, di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Adotterà, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e porrà la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche degli operatori utilizzati nella prestazione. A tale scopo, l’Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.
L’Associazione è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D. Lgs. 81/2008, comunicando, tra l’altro, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del Soggetto Responsabile in materia di Prevenzione
e Protezione (R.S.P.P.).
L’Associazione dovrà inoltre contattare il responsabile del coordinamento interaziendale per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico dei rischi interferenziali), ai sensi all’art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, D. Lgs. 81/2008, ove previsto.
In ogni caso le parti si impegnano a dare informazioni sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento delle eventuali attività reputate pericolose, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., anche in assenza di interferenze lavorative.
Art. 17 - Normativa sulla privacy
L’Associazione si impegna a trattare tutti i dati, di cui verrà a conoscenza durante la vigenza della presente convenzione, nella rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo all’obbligo di riservatezza ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii. su fatti e circostanze concernenti gli utenti verso cui vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione e alle loro patologie.
Ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, l’ASUITS in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi all’utenza delle attività in parola, designa l’Associazione quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività convenzionate.
Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi reciprocamente le informative di cui all’articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii.
Art. 18 - Spese della convenzione
Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a completo carico dell’Associazione Convenzionata.
Art. 19 - Cessione della Convenzione
E’ fatto divieto all’Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ASUITS. a pena di risoluzione della stessa, nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.
Art. 20 - Controversie
Per tutte le controversie è competente il Foro di Trieste.
Art. 21 – Smaltimento rifiuti speciali
E’ vietato lasciare o abbandonare anche temporaneamente attrezzature, materiali e rifiuti di qualunque natura. L’Associazione, essendo produttore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, dovrà adempiere alla loro gestione in modo autonomo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003 ss. mm. ii.). Non vi dovrà essere nessuna interferenza con i rifiuti sanitari prodotti dall’Azienda Sanitaria.
Al fine di una corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo si richiede la designazione di un referente.
Art. 22 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché le norme del codice civile.
In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle contenute in qualsiasi atto contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole all’ASUITS.
Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza della medesima derivante, le parti eleggono domicilio legale rispettivamente:
- l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste a ;
- l’Associazione Temporanea di Scopo “ ”,
a ……… ., via ……………..
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Codice fiscale e partita I.V.A.
Per l’Associazione Temporanea di Scopo IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Codice fiscale e partita I.V.A.
All.: ALLEGATO TECNICO
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 31/01/2019 15:55:40
IMPRONTA: 693836D98CF2BF164ABD305BDB8AC9FCE4B7AAABE271FE8F669C631EDF058139 E4B7AAABE271FE8F669C631EDF058139249A45A3436B90B36BCAE33792A2A352 249A45A3436B90B36BCAE33792A2A352228366CBA33908BD16401794B752076C
228366CBA33908BD16401794B752076C06B32FD3726A391E57CDDF6460C5C80A
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 01/02/2019 08:25:34
IMPRONTA: 42982E758B814B4203AA3004FB3DC18C6B6616E9A0C1CB5A0B4F2D3BF0E95A82 6B6616E9A0C1CB5A0B4F2D3BF0E95A82DC264BB9D1444DBB39E1254D7897508B DC264BB9D1444DBB39E1254D7897508B599A3018064690EE350A35CB354CF5B4 599A3018064690EE350A35CB354CF5B4B9FFADA19DF0A0879DB865BA491BCEFE
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/02/2019 14:18:34
IMPRONTA: A4671DA8EF468BAE98AE245E269AF6D8BCC1CE86BBC8DF6835183D73552095EC XXX0XX00XXX0XX0000000X00000000XXX0000X00X00X0000X000X0X0X00000X0 X0000X00X00X0000X000X0X0X00000X0X000XXXX0XX00000X000000000X00XX0 X000XXXX0XX00000X000000000X00XX0X000X0X0X0XX0X0X00X0XX0X00X00000
Atto n. 79 del 31/01/2019