ALLEGATO A
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
ALLEGATO A
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
(ARTICOLO 1, COMMI 8 E 9, DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
PREMESSA
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (GU n. 309 del 30-12-2021), all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, GU n. 136 del 9-6-2021) per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
In un’apposita sezione del PIAO sono programmate le misure prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021.
Il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021); la scadenza per l’approvazione del d.P.R., prevista per il 31 marzo, con l’intervento del decreto legge "Milleproroghe", varato il 23 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, è stata rinviata al prossimo 30 aprile 2022, allungando la scadenza, per gli enti locali al 31 luglio 2022.
E’ stato approvato, altresì, dal Consiglio dei ministri il Decreto PNRR-2 che prevede diverse misure tra cui la proroga del PIAO per tutte le altre PP.AA. obbligate ad adottarlo dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022.
Nel frattempo, in attesa di indicazioni ulteriori ai fini dell’adozione del PIAO, le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare le scadenze dei Piani ancora non abrogati tra cui la scadenza del PTPCT 2022-2024 fissata al 30.04.2022 come da delibera ANAC del 12 Gennaio 2022 provvedendo, pertanto, ad approvare il PTPCT 2022-2024 documento recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire in futuro nell’apposita sezione del PIAO quando detto piano sarà approvato.
Tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore, ha disposto che il termine annuale indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30 aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si applica. Nulla cambia in merito alle fisiologiche attività di verifica sulle dichiarazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali e/o delle posizioni organizzative. Per cui, in attuazione del D.Lgs. n. 39/2013 il responsabile della prevenzione della corruzione rimane il soggetto cui la legge, secondo l’interpretazione che ne ha dato l’A.N.A.C., riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza delle situazioni di, incompatibilità e/o inconferibilità. In termini di novità si rammenta nuovamente come l’elemento più impattante del Piano è l’Allegato 1 - “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, in cui l’Autorità ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo con un documento che, facendo riferimento ai principali standard internazionali di risk management, sostituisce l’Allegato 5 del P.N.A. 2013.
L’ANAC auspica che venga fornita evidenza specifica di come l’analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla successiva gestione del rischio;
Rispetto alla valutazione del rischio, l’ANAC specifica che “l’allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire” (ma concedendo una certa gradualità per il cambio dell’approccio, in quanto si stabilisce che “laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023”, suggerendo di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.
La valutazione del rischio si basa in ogni caso sulle medesime voci e precisamente:
□ livello di interesse “esterno,
□ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA,
□ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata,
□ grado di attuazione delle misure di trattamento,
In ambito di trattamento del rischio si chiede alle amministrazioni di non “limitarsi a proporre delle
misure astratte o generali, ma progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali; “un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge”.
Interessante lo spazio dato alla fase del monitoraggio (sia dell’attuazione che dell’idoneità/efficacia delle misure di trattamento del
rischio).
Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, viene ribadito, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.
Con specifico riguardo all’attività di monitoraggio propedeutica alla previsione di nuove misure, giova precisare che l’attuale Segretario Generale riveste il ruolo di RPCT dell’ente soltanto a far data dall’08.02.2021 decreto del Sindaco n. 9 del 09.03.2022 non avendo, dunque, potuto approfondire adeguatamente tutti gli aspetti dell’organizzazione, del contesto interno ed esterno necessari ad una stesura del PTCPT perfettamente coerente con le esigenze specifiche dell’ente che saranno evidentemente oggetto di esame e di rilevazione nel corso dell’anno 2022 in sede di attuazione del piano.
PARTE I CONTENUTI GENERALI
PREMESSA GENERALE
In attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, il 6/11/2012 il legislatore ha approvato la L. n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito L. n. 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la L. 3/8/2009, n. 116.
La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba:
- Elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- Adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- Vagliarne periodicamente l’adeguatezza;
- Collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e la diffusione delle relative conoscenze.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza C.d.M.).
IL CONCETTO DI “CORRUZIONE” ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ed ha un’accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo tout court al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma, altresì, ad ogni azione che intercetti fenomeni di mal amministrazione in senso lato.
In sostanza il concetto di corruzione è comprensivo di qualsivoglia situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.), e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, c.p., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Con la L. n. 190/2012 lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, della L. n. 190/2012);
- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, della L. n. 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Non appare superfluo rammentare che il Piano della Prevenzione della corruzione deve indicare gli obiettivi strategici da realizzare quali elementi che costituiscono per altro contenuto necessario di ogni altro documento di programmazione strategico gestionale (quindi certamente del DUP quale strumento strategico centrale e del Piano delle Performance).
In questi termini si esprime testualmente l’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 a tenore del quale “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario di ogni altro documento di programmazione strategico gestionale”.
In buona sostanza la norma prescrive che l’organo di indirizzo assuma un ruolo centrale nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo.
Sempre la L. n. 190/2012 (in dettaglio l’art. 1, comma 8-bis) sottolinea la necessità che l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano anticorruzione rispetto quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Ne consegue che i due documenti sono intimamente connessi poiché da un lato il Piano anticorruzione fissa gli obiettivi strategici, dall’altro gli stessi vanno poi a confluire tra gli obiettivi nel Piano delle performance.
In buona sostanza (vedi anche art. 10, D.Lgs. n. 150/2009) gli obiettivi del Piano anticorruzione confluiscono fisiologicamente in obiettivi di performance organizzativa ed individuale.
Opportuno rammentare inoltre che ai fini della validazione della relazione sulle performance l’OIV verifica che, nella misurazione e valutazione delle performance, si sia tenuto conto degli obiettivi della prevenzione corruzione e trasparenza.
In sintesi:
□ Il Piano anticorruzione rappresenta è il documento per l’individuazione delle misure organizzative che l’ente adotta per prevenire il rischio di corruzione ovvero di mala administration;
□ Il Piano delle performance rappresenta il documento programmatico triennale in cui, coerentemente con le risorse assegnate, sono esplicitati in dettaglio gli obiettivi
strategici, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi; (per altro proprio su quest’ultimi si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell’amministrazione.
Sul punto rilevante sottolineare come l’ANAC nel PNA 20191 ha ribadito il concetto sottolineando che “Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i P.T.P.C.T. siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione”.
Il presente piano sarà, dunque, trasmesso all’OIV e/o NDV e di esso si terrà conto ai fini dell’assegnazione degli obiettivi nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance.
Il presente documento sintetizza, dunque, la Politica di prevenzione della corruzione del Comune di
Frascati fornendo gli indirizzi a cui devono tenersi:
□ i soggetti interni (responsabili titolari di p.o., funzionari, dipendenti e
collaboratori) che, a qualunque titolo, contribuiscono all’erogazione dei servizi e alla gestione dei procedimenti del Comune di Frascati;
□ i soggetti esterni che entrino in relazione, a qualunque titolo, con l’amministrazione.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dei seguenti documenti di programmazione strategico- gestionale:
□ Documento Unico di Programmazione (DUP)
□ Piano della Performance.
Si ritiene che costituiscano principali obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza le seguenti azioni:
INCREMENTO DELLA TRASPARENZA VERSO LA COLLETTIVITÀ
Incremento della trasparenza verso la collettività attraverso una implementazione dei dati e/o provvedimenti da pubblicare in amministrazione trasparente oltre quelli che già sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 10, comma 3, del D.Lgs n. 33/2013 ss.mm.ii. a tenore del quale “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.
Sul punto rilevante richiamare pure l’art. 1, comma 9, lett. f), della L. n. 190 del 2012 a tenore del quale il piano risponde all’esigenza di “individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.
Costituisce quindi fisiologico obiettivo strategico dell’ente quello di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. In ogni caso nella sezione del presente piano dedicata alla trasparenza sono assegnati precisi obblighi di trasparenza ai Responsabili delle singole Sezioni.
A tal fine si suggerisce all’Ammionistrazine l’approvazione di “Piano della comunicazione” che attribuendo alla comunicazione istituzionale un ruolo strategico per l’attuazione di politiche pubbliche sempre più diffuse e partecipate nell’interesse collettivo, mira allo sviluppo di una fattiva collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione, che è il presupposto per rispondere adeguatamente ed efficacemente ai bisogni della collettività.
Il piano di comunicazione è un documento in cui vengono esplicitati obiettivi, valori, strategie, interventi, tempi e costi delle attività di comunicazione e informazione, sia esterna che interna, della pubblica amministrazione.
E’ evidente la stretta correlazione tra obiettivi di trasparenza e comunicazione istituzionale; potranno essere previste azioni finalizzate a:
⇒ integrazione degli uffici addetti alle attività di comunicazione e informazione per potenziarne la sezione Comunicazione e assicurare l’indirizzo e il coordinamento dei processi di comunicazione interna ed esterna posti in essere dall’Ente con l’intento di migliorare e rafforzare i rapporti tra
l’Amministrazione, l’isola e tutte le sue diverse espressioni sociali;
⇒ potenziamento della comunicazione integrata e coordinata, attraverso momenti di incontro con la rete dei referenti di comunicazione. La struttura di coordinamento attraverso il rapporto con i referenti, mantiene una costante conoscenza ed aggiornamento sulle esigenze del Comune e
individua eventuali spazi di collaborazione, in modo da ottimizzare l’attività di comunicazione per
quanto riguarda modalità e tempi di diffusione;
⇒ strutturazione di informazioni che si intendono pubblicare sul sito internet istituzionale (aggiornato alle linee guida Agid) per la fruizione delle basilari esigenze di coerenza e leggibilità dei servizi offerti dagli uffici;
⇒ aggiornamento dell’informazione e della comunicazione istituzionale per l’erogazione diretta dei servizi, corredati della necessaria modulistica e delle relative informazioni costruite in “ottica cittadino” e comprendenti, per ogni singolo servizio, l’informazione di primo livello (chi? dove?
quando?) e di secondo livello (come? perché?);
⇒ registrazione della banca dati per l’app Sindaci in contatto in relazione ai seguenti dati: numero dei contatti telefonici e on-line;
⇒ pianificazione della comunicazione istituzionale a mezzo Stampa e TV, tesa allo sviluppo di positive relazioni fra gli Organi di vertice dell’amministrazione e gli Organi di informazione locali, regionali e nazionali, anche mediante la redazione di testi, riviste, servizi, comunicati e conferenze
stampa riguardanti l’attività dell’Amministrazione e del suo Vertice Istituzionale;
⇒ promozione e valorizzazione dell’attività di comunicazione dell’Ente e potenziamento della sua immagine e identità;
⇒ redazione, pubblicazione e adeguata diffusione delle informazioni territoriali attraverso un sistema informativo accessibile a tutti, flessibile ed aperto anche ai contributi delle realtà associative del territorio ed alle attività della Giunta comunale, del Consiglio comunale e
delle Commissioni consiliari.
IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE
La digitalizzazione dei procedimenti consente evidenti semplificazioni delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi in termini di tempi e costi, nonché il continuo monitoraggio dell’evoluzione del procedimento; in questi termini si aumenta esponenzialmente il controllo dell’intera fase di gestione della procedura. Inoltre, tutto rimane tracciato, diminuendo drasticamente la possibilità di incursioni patologiche nel procedimento.
Peraltro l’art. 12, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”
L’art. 12, comma 1-ter CAD sottolinea che “L’attuazione delle disposizioni del presente Xxxxxx è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti”.
Nelle linee programmatiche dell’azione amministrativa 2020-2025 approvate giusta D.C.C. n.60 del 20.11.2020 tra gli obiettivi prefissati vi è la digitalizzazione e la informatizzazione della macchina comunale e la dematerializzazione, anche attraverso l’accesso telematico ai servizi comunali da parte dei cittadini.
Si suggerisce, dunque, l’inserimento nei documenti di programmazione dei seguenti obiettivi strategici:
1) Implementazione pubblicazione dati nella sezione del sito istituzionale dell’ente denominata Amministrazione Trasparente.
2) Pubblicazione annuale dei redditi e dello stato patrimoniale degli Amministratori;
3) Creazione di una rete di referenti della trasparenza e realizzazione di monitoraggi su quanto pubblicato dai settori.
4) Informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativi.
5) Organizzazione di attività formative sulle tematiche di trasparenza e legalità.
6) Supporto all’organismo di valutazione nell'attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
7) Implementazione di applicativi per l'inserimento nella sezione del sito relativa all'amministrazione trasparente dei dati relativi a contributi, incarichi professionali, provvedimenti, tipologie di procedimento.
8) Adeguamento della sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente" e conseguente pubblicazione dei dati in attuazione di quanto previsto nelle modifiche del D.Lgs. 33/2013, ad opera del D.Lgs. 97/2016 e delle linee guida dell'ANAC.
9) Promozione di maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori.
10) Verifica della introduzione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.n. 97/2016 che ha introdotto l'accesso civico generalizzato (nuovo art. 5) di misure organizzative finalizzate alla gestione del diritto di accesso ed organizzato nell’ambito di specifiche giornate formative.
11) Nomina dei referenti per la prevenzione della corruzione e creazione di una rete di referenti per l'anticorruzione.
12) Creazione di un sistema di segnalazione di condotte illecite, sia interno sia esterno, adeguato all’intervenuta nuova normativa.
13) Acquisizione dichiarazioni su eventuali cause di inconferibilità/incompatibilità.
14) Stesura e diramazione direttive in tema di astensione per conflitto di interesse.
15) Prosecuzione e implementazione del monitoraggio per il contrasto al fenomeno della corruzione e del sistema di segnalazione delle condotte illecite nonché di tutte le altre misure di prevenzione della corruzione eventualmente avviate dal precedente RPCT dell’ente.
PRINCIPALI SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE NEL COMUNE
L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o più brevemente “Foia”).
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.
Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:
1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).
La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle
pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.
Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della disciplina sulla “trasparenza” anche a:
1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.
Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”.
Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere “collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (PNA 2016, pagina 13).
Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, ma limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.
Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione.
Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle
amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”.
Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” a promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese2”.
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.
L’ANAC:
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al D.lgs. 50/2016;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro
gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).
Organi di indirizzo
Nel processo di formazione del PTPCT un ruolo importante è ricoperto dagli organi di indirizzo e dai vertici amministrativi dell'Ente.
Tale processo, con riferimento al Comune di Frascati, inizia già con l'esplicita previsione nelle richiamate linee programmatiche e nel DUP di appositi paragrafi dedicati alla legalità ed alla trasparenza, con le specifiche azioni da mettere in atto nel corso del mandato amministrativo, al fine di rendere accessibile, trasparente e valutabile da parte dei cittadini l’azione dell’amministrazione comunale per lo sviluppo locale sostenibile. Con particolare riguardo alla accessibilità delle informazioni e alla trasparenza si rinvia a quanto già riportato in materia di PIANO della COMUNICAZIONE approvato giusta
D.G.C.n. 165 del 10.12.2020.
La Giunta Comunale è competente all'approvazione del PTPCT la cui proposta è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sulla base delle eventuali sollecitazioni provenienti dagli Stakeholder esterni ed interni.
La Giunta Comunale, che adotta il PTPCT, è pienamente coinvolta dal punto di vista della responsabilità non solo per la mancata approvazione e pubblicazione del piano nei termini previsti dalla norma (31 gennaio di ogni anno, termine quest’anno differito al 31.03.2021) ma anche per l'assenza di elementi minimi del piano medesimo ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett.b), del D.L.90/2014.
Gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPCT, possono chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge i compiti seguenti:
Il cardine dei poteri del RPCT è centrato sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all’amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo.
In dettaglio:
- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla
corruzione;
- verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- d’intesa con il responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro i termini previsti, pubblica sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo, sentiti i responsabili di servizio interessati sul rispetto del piano anticorruzione;
- Interviene nel caso di riesame dell’accesso civico nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine;
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio;
- nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, il responsabile riferisce sull’attività svolta.
Il Sindaco ha ritenuto di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale dell’ente Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il responsabile della trasparenza.
I responsabili, nell’esecuzione delle loro funzioni devono conformarsi ai seguenti principi:
- improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti delle attività oggetto del presente piano;
- informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo;
- raccordarsi periodicamente per verificare la compatibilità dell’azione amministrativa al Piano;
- definire un report entro il 30 ottobre di ogni anno che abbia ad oggetto lo stato di attuazione del piano e della regolare pubblicazione dei dati, informazioni e documenti.
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs.n. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative (art. 41, co. 1 lett. f, D.lgs. 97/2016).
Dal 2017, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza è chiamato a svolgere i compiti seguenti, chiariti inoltre con delibera ANAC n. 840 del 2/10/2018:
1. elabora e propone, in via esclusiva, all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. segnala all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e indichi agli uffici disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano (articolo 1 comma 10 lettera a)
legge 190/2012);
4. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
5. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizza- zione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle pre- scrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
6. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
7. d'intesa con il Direttore Generale, ove presente, e dirigenti (responsabili); competenti, in sede di monitoraggio verifica l'applicazione delle misure di rotazione proposte dai dirigenti negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012);
8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia l’R.P.C. a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
9. entro le scadenze previste dalla norma e dall’ANAC, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;
10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
13. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 33/2013).
14. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV (e/o N.d.V) all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo 33/2013);
15. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC; RASA del Comune di Frascati è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile Settore LL.PP-Reti;
16. In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ha il compito di vigilare, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.39/2013, sul rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all’ANAC.
17. In mancanza di nomina a soggetti diversi, è soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art.6 comma 4 del DM Interno 25 settembre 2015 all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia.
Il X.Xxx. 21.11.2007 n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ridefinisce, ai sensi dell'art.10, come modificato dal Dlgs. n. 90/2017, l’ambito di intervento della PA disponendo che le disposizioni di cui all’articolo in questione si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei i procedimenti o procedure di seguito indicati:
procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o
concessione;
procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici
procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisi- che ed enti pubblici e privati.
Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti in questione, nel quadro dei programmi di formazione del personale adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In attesa di linee guida e istruzioni di cui al comma 4 dell'art.10 del Dlgs.231/2007, occorre far riferimento ai seguenti provvedimenti:
• decreto del Ministero dell’Interno 17.2.2011 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”;
• provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
• Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
• decreto del Ministero dell’interno 25.9.2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”.
L’art. 6, commi 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l’individuazione, con provvedimento forma- lizzato, del soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le comunicazioni all’UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex
L. n. 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e per l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.
Il Comune di Frascati individua il Segretario Generale, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di RPCT, quale “gestore”, a cui gli addetti degli uffici dovranno trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art.6 comma 4 del DM Interno 25 settembre 2015.
REFERENTI E SETTORI DI SUPPORTO
Il RPCT potrà provvedere ad individuare i responsabili ed i “referenti della prevenzione e della trasparenza”, che collaborano con lo stesso nell’azione di monitoraggio e controllo sia delle attività generali messe in campo in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in esecuzione di specifiche disposizioni normative in materia, sia in merito al controllo su- gli atti ed i procedimenti, in sede di verifica di regolarità Tra i soggetti di supporto all’attività del Responsabile della prevenzione della corruzione rientrano il Settore
Segreteria Generale e trasparenza ed il relativo personale per gli adempimenti amministrativi legati al piano ed alle sue sezioni, nonché il Settore di Polizia locale, l’Ufficio procedimenti disciplinari per eventuali attività ispettive e per le procedure di segnalazione di illeciti. Il Responsabile si avvale infine del Settore CED, ove
esistente, per la parte relativa all’informatizzazione dei processi/procedure da pubblicare e l’elaborazione di specifici applicativi che consentano l’attuazione del piano, nonché per la parte relativa alla raccolta di dati, open data, elaborazione dati statistici ai fini dell’eventuale organizzazione della giornata della trasparenza e/o iniziative informative. I componenti del gruppo potranno essere oggetto di rotazione, su specifica indicazione del Responsabile. Tale gruppo sarà operativo fino all’individuazione e costituzione di specifica struttura stabile a supporto del RPCT, come auspicato dal PNA. La creazione di una struttura organizzativa dedicata all’adeguamento e all’attuazione delle misure contenute nel piano, che sia effettivamente di supporto all’RPCT, è quanto mai opportuna.
In ogni caso rientrano tra i doveri comportamentali dei componenti il gruppo di lavoro, con il coordinamento del Segretario Generale/RPCT, quelli di partecipazione alle sedute e alle attività di controllo e monitoraggio delle misure del presente piano e l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa.
Tra i doveri comportamentali anche quello di riferire al RPCT, in caso di riscontro di comportamenti anomali o di comportamenti comunque non aderenti alle misure di cui al presente piano in sede di svolgimento dei controlli/monitoraggio di cui sopra.
DIPENDENTI/COLLABORATORI
I dipendenti e i collaboratori del Comune di Frascati partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio e in sede di definizione delle misure di prevenzione. Il coinvolgimento è assicurato dai responsabili di settore in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi. Osservano le misure contenute nel PTCPT, segnalando le situazioni di illecito al proprio responsabile o all’U.P.D. e segnalando casi di personale conflitto di interessi.
L’articolo 8 del DPR.n. 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.
GRUPPO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il RPCT può istituire il gruppo di lavoro dei controlli interni di regolarità amministrativa, scelto in piena autonomia, che ha anche le funzioni di controllo in materia di prevenzione della corruzione. Tale gruppo supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione nella fase relativa al monitoraggio e controllo ai fini dell’attuazione del piano e collabora nella fase relativa alla rendicontazione. La composizione del gruppo di lavoro avverrà con apposito provvedimento del RPCT e potrà essere modificato con disposizione dello stesso RPCT, anche ai fini delle verifiche di funzionalità amministrativa e per il controllo del raggiungimento obiettivi.
NUCLEO DI VALUTAZIONE E/O OIV
Valida la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propone all’organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza ha trovato conferma nel D.Lgs.n. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). L’organismo di valutazione è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art.
44). L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell’organismo di valutazione, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito del NdV e/o Oiv concernente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.
L’organismo di valutazione, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento ai sensi dell’art. 54, co. 5, D.Lgs. 165/2001.
Le modifiche che il D.Lgs.n. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate al NdV e/o Oiv in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs.n. 33/2013, an- che in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.
In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del D.Lgs.n. 33/2013, detto organismo, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza.
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza Il NdV e/o Oiv verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e tra- smette allo stesso, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co.
14, della l. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica il NdV e/o Oiv ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). Anche l’ANAC, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo può chiedere informazioni tanto al Nucleo quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che tale organismo riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione del PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).
UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.)
L’ U.P.D. svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, provvede, ove non abbia già provveduto il Responsabile competente, alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R.n. 3 del 1957; art.1, comma
3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); propone al RPCT, ove necessario, l'aggiornamento del codice di comportamento adottato dal Comune e sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del Codice che costituisce una sezione del presente piano. Riferisce al RPCT in merito all’attività sanzionatoria ed in merito all’attivazione dei procedimenti disciplinari che hanno comportato la segnalazione all’Autorità giudiziaria, stilando appositi report informativi con cadenza semestrale. Supporta il RPCT in merito all’attuazione del processo di segnalazione di illeciti, con la collaborazione per le attività ispettive da parte della polizia locale.
Comunica i casi in cui è necessario procedere all’applicazione della misura della rotazione straordinaria, anche nel caso di avvio del solo procedimento disciplinare oltre che di quello giudiziario.
Fornisce i dati relativi alla rotazione straordinaria in sede di monitoraggio semestrale del piano.
RESPONSABILE AGGIORNAMENTO DATI STAZIONE APPALTANTE (RASA)
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), è individuato il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati attualmente nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Ogni stazione appaltante è infatti tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nell’
implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del D.Lgs.n. 50/2016). L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
DIRIGENTI DI SETTORE
Mappano i processi; partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato,
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art.1, comma 3, L.20/1994; art. 331 c.p.p.).
Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTCPT. Adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione.
Relazionano sulle attività svolte in merito alla prevenzione della corruzione, in attuazione del presente piano, in materia di trasparenza, di procedimenti ivi compresi quelli disciplinari e di attuazione delle disposizioni di cui al Codice di comportamento, fornendo appositi report, a cadenza semestrale/annuale ai fini della predisposizione della relazione di fine anno. Sono responsabili per la pubblicazione e l’adempimento di tutti gli obblighi in materia di trasparenza in relazione a procedimenti e provvedimenti afferenti l’unità organizzativa di competenza.
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Unitamente al RPCT vi sono poi tutta una serie di ulteriori soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione a livello locale, ovverossia i soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, e che sono:
- GLI STAKEHOLDERS ESTERNI AL COMUNE, che sono i portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti;
- GLI STAKEHOLDERS INTERNI AL COMUNE, che sono i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione anticorruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti;
- I REFERENTI DEL R.P.C. – DIRIGENTI DEI SETTORI, che sono i soggetti direttamente coinvolti nella individuazione della strategia anticorruzione e nel processo di prevenzione;
- L’UFFICIO DI SUPPORTO, che svolge attività di collaborazione per le attività logistiche e di supporto con il RPC;
- TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, che prestano collaborazione e piena attuazione della strategia anticorruzione e delle misure anticorruzione, con facoltà di formulare segnalazioni;
- I COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO, i quali - interagendo con l’amministrazione comunale - sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dal Comune;
- LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO, quali organi di indirizzo politico- amministrativo che approvano il piano, le relative modifiche e gli aggiornamenti;
- GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO AL COMUNE, ossia il Nucleo Interno di valutazione, tenuto alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, dell’organo di indirizzo politico, e degli organi di controllo esterno:
- L’UFFICIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD), deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni nonché a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi;
- L’UFFICIO DEL PERSONALE (UP), chiamato a cooperare all’attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche;
- L’UFFICIO CED (Centro elaborazione dati) del Comune, che è competente per le necessarie misure di carattere informatico e tecnologico;
- I FORNITORI DEI SOFTWARE INFORMATICI DEL COMUNE, che sono i soggetti da cui acquisire le informazioni necessarie agli adeguamenti tecnologici ed informatici strumentali all’attuazione della normativa e a cui affidare tali adeguamenti
- GLI ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO AL COMUNE:
o ANAC, deputata al coordinamento della strategia a livello nazionale, al controllo e alla irrogazione delle sanzioni collegate alla violazione delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione
o LA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI, deputata, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, al controllo sulla violazione delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione, in particolare per quanto concerne la violazione dei doveri d'ufficio cristallizzata nei codici di comportamento
o IL PREFETTO, organo di supporto informativo agli enti locali
o GLI ALTRI EVENTUALI SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RPC (SSE, ossia tutti quegli eventuali soggetti esterni incaricati del supporto alla piena ed integrale attuazione delle funzioni del predetto responsabile, in tema di attuazione della misura di formazione/monitoraggio/vigilanza/progettazione delle misure di prevenzione
o DPO. Anche il Data Protection Officer nei suoi compiti istituzionali può essere di valido ed efficace supporto nella fase di elaborazione del PTPCT nell’individuare le criticità insite nel sistema di gestione dei flussi documentali nonché della corretta applicazione delle misure di trasparenza e nel contemperamento delle esigenze connesse alla stessa e al rispetto dei fondamentali diritti delle persone in tema di riservatezza dei dati.
TRASPARENZA E PRIVACY La trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il “Freedom of Information Act” (D.lgs.n. 97/2016) ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”.
Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Nella versione originale il decreto legislativo n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).
E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:
1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo n. 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.
L’articolo 1 del d.lgs. n. 33/2013, modificato dal d.lgs. n.97/2016 (Foia) prevede:
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.
Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.
La trasparenza rappresenta strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione; la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”.
I commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 hanno delegato il governo ad emanare un “decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.
Il Governo ha adempiuto attraverso il D.Lgs. n. 33/2013 ed il D.Lgs. n. 97/2016.
La trasparenza rappresenta la condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché
dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni così come previsto in dettaglio dal D.Lgs. n. 33/2013.
La pubblicazione consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.
Documenti ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione.
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito.
La presente sezione del Piano dedicata alla trasparenza è volta a garantire:
- un adeguato livello di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
- massima interazione tra cittadini e pubblica amministrazione
- totale conoscibilità dell’azione amministrativa, delle sue finalità e corrispondenza con gli obiettivi di mandato elettorale
Nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile della Trasparenza si avvale dell’ausilio delle posizioni organizzative cui è demandato nello specifico e per competenza, la corretta pubblicazione sul sito dei dati, informazioni e documenti.
In esecuzione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 ciascuna responsabile di Sezione, titolare di posizione organizzativa, in ragione della propria competenza istituzionale, desumibile dal regolamento degli uffici e dei servizi, provvede a pubblicare, aggiornare e trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti così come indicato espressamente nel D.Lgs. n. 33/2013.
In questo Ente, in esecuzione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono le posizioni organizzative. A garanzia della massima trasparenza dell’azione amministrativa, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell’azione amministrativa.
A tutela del principio del buon andamento, di cui la trasparenza si pone in funzione di strumento attuativo, si ritiene di valorizzare al massimo la messa a disposizione di ogni atto amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e di cui un cittadino chiede la conoscenza, evitando quindi, tranne nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, di rallentare o ritardare la messa a disposizione del documento o dei documenti oggetto di accesso civico generalizzato non pubblicati.
Già nel PNA 2016 l’Autorità ricordava che la definizione delle misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.
In conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “appositasezione”.
Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.
L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).
Il decreto legislativo n. 97/2016 persegue tra l’altro “l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”.
Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33/2016:
1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l’ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all’Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte “prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”, nonché per ordini e collegi professionali.
Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli comuni” nella “parte speciale” (da pagina 38) dedicata agli “approfondimenti”. In tali paragrafi del PNA, l’Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: unioni e convenzioni.
A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall’articolo 15 della legge 241/1990 visto l’esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell’articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016:
“I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”.
L’ANAC ha precisato che, con riferimento alle funzioni fondamentali, le attività di anticorruzione “dovrebbero essere considerate all’interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali” (elencate al comma 27 dell’articolo 14, del DL 78/2010).
Quindi ribadisce che “si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi […] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT”.
Semplificazioni per gli enti con popolazione inferiore ai 15000 abitanti derivano dal sistema dei collegamenti ipertestuali; ai sensi dell’art. 9 del D.lgs.n. 33/2013, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili. E’ prevista, altresì, la possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti e la possibilità di valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte dei cittadini.
Si rinvia a quanto indicato precedentemente circa i nuovi indirizzi in materia di trasparenza. Nella PARTE II è presente la sezione dedicata alla trasparenza.
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Xxx.xx UE 2016/679)
A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma
1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.
Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs.
33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, occorre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, bisogna verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs.n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento
Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).
Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD
Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all’Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD, apparendo, dunque, più opportuna la diversificazione tra le due figure. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti; diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all’ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT. Pertanto, con DGC n.99 del 14.06.2018, preso atto che all’interno del personale dipendente dell’Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall’art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39 - per il cui espletamento sono necessarie molteplici attività tra le quali la mappatura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell’impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell’allegato 2 circolare Agid 2/17 - l’Xxx.xx ha formulato atto di indirizzo al Responsabile Servizio Organi istituzionali a provvedere all’individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l’assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation).
E’ già stato ultimato nell’ente il procedimento di nomina del nuovo Responsabile protezione dati del Comune e la individuazione dei singoli Responsabili del trattamento per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel settore di propria competenza, individuati a cura del Sindaco nelle persone dei singoli Responsabili delle unità organizzative, che, pertanto, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, sono anche Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, informazioni e dati afferenti i singoli ambiti di competenza.
La trasparenza delle gare d’appalto
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ss.mm.ii., il Codice dei contratti pubblici, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.
L’articolo 22 del Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
L’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di
pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019)
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa………”.
Il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara
d’appalto l
e stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:
a) la struttura proponente;
b) oggetto del bando;
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l'aggiudicatario;
e) l'importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g) l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
ALTRI ISTITUTI IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla L.n. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs.n- 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi. A tal fine la L.n. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente codice di condotta, che ha riguardato i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità di adozione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascuna amministrazione. L’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:
- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il 16/4/2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con “procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
La Giunta Comunale ha approvato il Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 giusta delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 28/08/2016, documento che, allegato sub C), rappresenta parte integrante e sostanziale del presente piano.
Detto Codice non risulta aggiornato alle Linee Guida ANAC sull’aggiornamento dei Codici di Comportamento di cui alla Delibera ANAC 177 del 19-12-2020 ai sensi dell’art. 54 D. Lgs.n. 165/2001. Le richiamate Linee Guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni e sostituiscono le precedenti emanate dalla stessa ANAC con delibera n° 75 del 24-10-2013; il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di Comportamento nell’interesse pubblico. L’ANAC ha fornito indirizzi volti ad orientare le Amministrazioni comunali nella predisposizione di nuovi Codici di comportamento che integrino i doveri minimi posti dal D.P.R.n. 62/2013 con contenuti che siano utili per una migliore cura dell’interesse pubblico. Il PNA 2019, ribadisce la necessità da parte delle Amministrazioni di provvedere ad effettuare una “mappatura” dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive e organizzative del PTPCT.
Quale obiettivo per l’anno 2022 vi è senz’altro l’aggiornamento del Codice di Comportamento del Comune di Frascati alla luce delle indicazioni di cui alle richiamate Linee Guida; verrà, dunque, predisposto un nuovo schema di Codice di Comportamento, acquisendo preventivamente il parere obbligatorio dell’organismo di valutazione e lo schema del Codice di comportamento sarà, in conformità alle richieste dell’Anac, sottoposto a consultazione pubblica invitando le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazione e in generale tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono servizi prestati dallo stesso a formulare proposte e/o osservazioni. Ai fini dell’aggiornamento del Codice di Comportamento, l’Organismo di valutazione contribuisce alla valutazione dell’impatto dei doveri di comportamento sul raggiungimento degli obiettivi e sulla misurazione della performance, esprimendo un parere obbligatorio sul codice verificandone la conformità alle Linee guida ANAC; L’UPD partecipa alla definizione dei doveri del codice e della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari.
Inoltre, per ogni schema tipo di incarico, contratto, bando, è opportuno inserire la condizione dell’osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici. A tal fine in ogni contratto ed a prescindere dal valore del medesimo, sarà inserita la seguente clausola: “L’appaltatore prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii. si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.”
Per la denuncia delle violazioni del codice di comportamento trova applicazione l’art. 55-bis comma
3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i. in materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento è l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.
Si rinvia a successivo provvedimento della Giunta Comunale l’eventuale aggiornamento e/o modifica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, attualmente vigente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente piano.
CONFLITTO DI INTERESSE ED OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
In esecuzione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo al proprio Responsabile dell’ufficio. La finalità di prevenzione si attua mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell’interesse che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori. In questi termini il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione poi decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell’ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.
Sussiste altresì l’obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c.) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si “astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio”.
Si ha conflitto d’interesse inoltre quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
L’ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.
Il responsabile del Piano anticorruzione cura che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine, laddove riscontrate, il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.
La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.
Inconferibilità
Qualora il Dirigente/Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare di ufficio un procedimento di accertamento.
Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto sia nei confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico sia del soggetto cui l’incarico è stato conferito.
Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.
L’atto di contestazione deve contenere
- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l’invito a presentare memorie a discolpa, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da
consentire, comunque, l’esercizio del diritto di difesa.
Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano Anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l’eventuale nullità della medesima.
Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano Anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell’organo che ha conferito l’incarico, l’applicazione della misura inibitoria di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l’imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima.
Incompatibilità
L’accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D.lgs. n. 39 del 2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.
La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
Ai sensi dall’art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle
disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC.
Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in Enti privati
regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del D.lgs.
n. 39/2013. A tal fine:
- all’atto di nomina il soggetto deve sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico;
- necessario è inoltre provvedere alla pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2013.
Accertamenti del responsabile del Piano anticorruzione
Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 giorni al referente del responsabile del Piano oppure al responsabile del Piano.
DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)
L’art. 1, co. 42, lett. l) della l.n. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). L’Autorità afferma, inoltre, che il rischio di “pantouflage” possa configurarsi, non solo con riferimento a chi abbia poteri autoritativi, ma anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).
Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. Sull’argomento, l’Autorità evidenzia di avere anche funzione consultiva. Al riguardo si rileva una difficoltà oggettiva. Appare difficile e può essere fonte di contenziose, infatti, l’eventuale esclusione di un operatore economico che si trovi nella condizione di avere assunto un ex dipendente che non abbia mai esercitato poteri autoritativi, senza una esplicita previsione normativa, così come appare impossibile applicare, nella stessa ipotesi la misura della nullità del contratto tra quell’operatore e l’ex dipendente. Il potere di accertamento dell’ANAC è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimentale, come tale impugnabile dinanzi al TAR. A tal fine è stata già trasmessa circolare
ad hoc al fine di inserire clausole idonee a contenere il divieto in esame in tutti i contratti dell’Ente. Il divieto di pantouflage si applica, dunque, non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.
A tal fine, si declinano le clausole di divieto di pantouflage:
1) Dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico
Con la presente il sottoscritto (…) dichiara di conoscere l’art. 1, comma 42, lett. l), della L. n.
190/2012 che ha inserito all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter e come tale si impegna al pieno rispetto della medesima.
2) Dichiarazione dell’operatore economico concorrente di rispetto dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell’amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L’operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il Dirigente del settore Personale deve, inoltre, prevedere apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedano specificamente il divieto di pantouflage.
ROTAZIONE DEL PERSONALE
La rotazione è una tra le diverse misure che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC
«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari».
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente /titolare di p.o. competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».
Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria ” è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.
La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che: "l'alternanza tra più
professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione". L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
Rotazione del personale quale criterio organizzativo
La rotazione tuttavia rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire da un lato alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore, elevando il livello di professionalità dello stesso in relazione alle capacità potenziali e future, e dall’altro ad elevare le capacità professionali complessive dell’Amministrazione, senza che ciò determini inefficienze e malfunzionamenti. Con l’attuazione della rotazione, pertanto, si possono determinare effetti positivi sia a favore dell’Amministrazione sia a favore del dipendente al quale si offre l’opportunità di accumulare esperienze in ambiti diversi, perfezionando le proprie capacità e occasioni di progresso nella carriera. Per le considerazioni di cui sopra, la rotazione viene considerata uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane.
Adempimenti preordinati alla rotazione
La misura della rotazione risulta di complessa attuazione e può comportare, se non realizzata in una visione organica dell’azione amministrativa e delle priorità dell’amministrazione, disfunzioni e rallentamenti. Per tale motivo la stessa necessita di adempimenti preliminari. Dopo aver identificato le strutture che svolgono attività nelle aree più esposte a rischio corruzione, è necessario valutare le competenze, espresse dal personale in servizio nell’Ateneo, di cui necessita ciascuna struttura. E’ necessario inoltre verificare se i dipendenti da sottoporre alla misura della rotazione costituiscano “nocciolo duro di professionalità” per lo svolgimento delle attività proprie di ciascuna struttura. È necessario definire i tempi della rotazione.
Rotazione e formazione del personale
Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, occorre garantire adeguata formazione / affiancamento al personale subentrante. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile ed impiegabile in diverse attività. La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze.
Affiancamento
Il presupposto di qualsiasi modalità di rotazione è costituito dallo svolgimento di formazione ad hoc con adeguata attività preparatoria di affiancamento. Formazione e aggiornamento continuo Al fine di creare competenze trasversali e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori, diminuendo in tal modo le problematiche connesse e conseguenti alla rotazione, è necessario assicurare percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche tramite sessioni formative in house, per i dipendenti, al fine di ottenere il massimo della FUNGIBILITA’ tra le risorse umane presenti nelle diverse sezioni.
Azioni previste
Alla luce di quanto sopra, attraverso una serie di misure complementari (valorizzazione della formazione, analisi dei carichi di lavoro), il RPCT intende instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel
lungo periodo, il processo di rotazione. A tal fine, collocando la misura di prevenzione della corruzione della rotazione all’interno di un processo integrato volto a coordinare diversi strumenti gestionali, si prevede di attuare quanto segue:
- avviare, nell’anno 2022, l’attività di censimento delle competenze delle Sezioni e dei diversi Settori, definire in maniera stabile tali competenze al fine di eliminare eventuali sovrapposizioni, colmare eventuali lacune e affidare alle strutture le nuove competenze che il normale progresso della gestione amministrativa rende necessario;
- una volta definite le competenze emergenti è necessario assicurare un’adeguata formazione per il personale afferente alle Sezioni destinatarie di esse. A tal fine nel Piano di formazione del personale vengono costruite iniziative formative mirate allo scopo; in una logica di formazione viene adottata un’organizzazione del lavoro che prevede periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo ed al fine di accrescere la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività e di aumentare le possibilità di impiegare per esse personale diverso, in una logica di garanzia della trasparenza interna e della circolarità delle informazioni, si è previsto che i processi mappati e validati - nell’ambito dell’attività di mappatura dei processi portata avanti dall’Amministrazione - vengano messi a disposizione
di tutto il personale mediante la diffusone degli stessi. In tal modo si mira a realizzare un piano di rotazione a medio termine in cui, nell’ambito di un disegno unitario, nell’ambito dei
criteri di rotazione definiti, si dia applicazione a tali criteri dopo aver formato il personale nella direzione ritenuta ottimale.
Criteri per la rotazione - Contesto normativo
La definizione dei criteri di rotazione tiene conto dell’attuale contesto normativo, rappresentato in primis dal D. Lgs.n.165/2001 ss.mm.ii., e dagli atti organizzativi interni a livello di macrostruttura e di microstruttura organizzativa. Al fine di evitare che la rotazione possa essere impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione, sono individuati i seguenti criteri di rotazione del personale ed è definita la seguente programmazione della rotazione. Al fine di fornire gli indirizzi attuativi del sistema di rotazione del personale si riportano di seguito le linee guida delineate in materia di rotazione del personale.
L’obiettivo che si intende realizzare attraverso la messa a punto del sistema di rotazione del personale è quello di evitare che la gestione diretta delle attività a maggior rischio corruzione sia svolta per lungo tempo dai medesimi dipendenti, al fine di ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti che diano luogo a fenomeni corruttivi. Tale obiettivo va contemperato con la necessità di ottimizzare anche il funzionamento delle strutture ed accogliere le istanze degli interessati che, attraverso gli spostamenti, intendono incrementare le proprie competenze. Come sottolineato dall’ANAC, lo strumento della rotazione non deve essere attuato in maniera acritica e generalizzata a tutte le posizioni organizzative ma solo con riferimento agli ambiti nei quali più elevato è il rischio corruttivo. La rotazione inoltre deve prevedere degli adempimenti preliminari alla stessa e deve essere attuata nel rispetto dei vincoli oggettivi e soggettivi alla stessa.
Criteri generali per l’attuazione della rotazione
Sulla scorta del contesto normativo sopra richiamato vengono indicati i seguenti criteri per l’applicazione della misura della rotazione:
- necessità di coniugare l’attuazione di tale misura di prevenzione della corruzione con l’esigenza di assicurare continuità dell’azione amministrativa, coerenza degli indirizzi e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate
dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta
in fun gib il ità d erivan te d all ’app arten en za a categorie o p rofessi on ali tà sp ecifich e, an ch e tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.
Uffici da sottoporre a rotazione
Le misure di rotazione vengono applicate nelle aree individuate ad alto e a medio rischio corruzione dal presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. A tal fine vengono considerati, innanzitutto, gli uffici maggiormente esposti al rischio di corruzione per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso. Sono suscettibili di essere sottoposti a rotazione tutti i dipendenti di ruolo titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti cui sono conferiti incarichi di responsabilità di servizio e/o di procedimento che possono, con il proprio comportamento illecito, incidere sul risultato dell’azione amministrativa.
Rotazione del personale non titolare di p.o.
La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell’ambito dell’amministrazione. Quale modalità per favorire la rotazione tra i propri funzionari, si prevede una procedura di interpello per individuare candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità.
ROTAZIONE STRAORDINARIA
L’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001 prevede: “I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”; trattasi di misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La rotazione straordinaria consiste nella rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva e non si associa in alcun modo alla rotazione “ordinaria”. Reati presupposto per l’applicazione della misura sono individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge n. 69/2015, (Es. 317, 318,
319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, ecc.). Il momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve eventualmente adottare il provvedimento è individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.; in considerazione del momento scelto dall’ANAC, quale “avvio del procedimento penale”, si ritiene opportuno prevedere il dovere in capo ai dipendenti, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.
IL WHISTLEBLOWING
Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.
Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo
54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano. La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, ed il secondo destinato alle imprese private.
L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.
La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile,“condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.
L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”.
Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell’ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la “buona fede” fosse presunta: nel caso di “una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”.
Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona fede” del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.
L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente. La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.
La riforma dell’articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
La norma, pertanto, in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis; chiarisce, dunque, che la decisione del Xxxxxxx può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che
determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa
grave. Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.
I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.
I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).
La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si applica:
ai dipendenti pubblici;
ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”.
Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.
L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”. La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing; il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
5.000 ad un massimo di 30.000 euro. Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure “ritorsive” contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di xxxxxxxxx. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro. Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Quanto all’individuazione del “responsabile”, passibile di sanzioni, di cui parla la norma, si rileva quanto segue. La prima versione dell’articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire “al proprio superiore gerarchico”. L’ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell’interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione “cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi”. Conseguentemente, l’Autorità aveva ritenuto “altamente auspicabile” che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al “responsabile della prevenzione della corruzione”. La legge di riforma dell’articolo 54-bis ha accolto l’auspicio dell’ANAC, stabilendo che la segnalazione dell’illecito possa essere inoltrata in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti. Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell’ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.
La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminata dall’Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo 54-bis e dalle linee guida dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento. Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Già dall’anno 2020, su impulso del precedente Segretario Comunale e Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ente, è stato messo a disposizione dei dipendenti pubblici un sistema informatico di denuncia anonima direttamente in apposita sezione del sito istituzionale dell’ente.
L’ACCESSO CIVICO
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del “decreto trasparenza” (d.lgs.n. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.
Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, oggi dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”. Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione
1309/2016 (a pagina 28). Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge
241/1990.
Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l’accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”. L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6). Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma
3)”. La deliberazione ANAC n.1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge n. 241/1990.L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato. E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Inoltre, se la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7). Nel caso dell’accesso documentale della legge n. 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività deilimiti) ma piùesteso, avendo presentechel’accessoinquestocasocomporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti einformazioni”.
L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o
pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”.
L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.
La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso generalizzato. Riguardo a quest’ultima sezione, l’ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.
Inoltre, l’Autorità, “al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso” invita le amministrazioni “ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”. Quindi suggerisce “la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti” (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2). Oltre a suggerire l’approvazione di un nuovo regolamento, l’Autorità propone il “registro delle richieste di accesso presentate” da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l’ANAC ha intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblichino sui propri siti”. Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”.
Secondo l’ANAC, “oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazionièstatoconsentitol’accesso inunalogicadisemplificazionedelleattività”.
Questa amministrazione non ha provveduto all’adozione del registro consigliato dall’ANAC, cui si provvederà in breve tempo; il precedente RPCT ha provveduto, invece, a pubblicare un registro degli accessi agli atti presentati ai vari Uffici comunali sulla base della Legge n.
241/90, non, dunque, delle eventuali richieste di accesso civico generalizzato.
I CONTRIBUTI DEL GARANTE DELLA PRIVACY
Il Garante della privacy, che può essere chiamato ad intervenire nel caso l’accesso
generalizzato possa recare pregiudizio a “dati personali”, ha pubblicato il documento n. 6495493 (in xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) con il quale ha confermato la bontà della decisione di respingere la domanda d’accesso, presentata da un cittadino, a documenti relativi ad un procedimento disciplinare svolto nei riguardi di un dipendente pubblico.L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013, consente di rifiutare l’accesso generalizzato allo scopo di evitare pregiudizi concreti alla tutela, tra l’altro, della “protezione dei dati personali”. Qualora l’amministrazione decida di respingere la richiesta di accesso, anche solo parzialmente, l’interessato ha facoltà di proporre la “domanda di riesame” al responsabile anticorruzione il quale, qualora l'accesso sia stato negato per proteggere dati personali altrui, potrà esprimersi solo dopo aver raccolto il parere del Garante della privacy. Le medesime tutele sono riconosciute al “controinteressato”.
Il parere n. 6495493 del Garante della privacy è stato richiesto dal responsabile anticorruzione di un comune in seguito alla domanda di riesame prodotta da un cittadino che si è visto negato l’accesso civico.
La domanda ha riguardato un procedimento disciplinare e la relativa sanzione, ed è stata rigettata per tutelare i dati personali del dipendente censurato.
Tra l’altro, è interessante segnalare che il controinteressato, il dipendente sanzionato titolare dei suddetti dati personali, non aveva prodotto alcuna opposizione all’accesso.
Come già precisato, l’accesso può essere rifiutato per tutelare l’interesse privato alla protezione dei dati personali. Si definisce dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (articolo
4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 196/2003). Le informazioni riferibili a persone giuridiche, enti e associazioni, non rientrano in tale nozione. Ne consegue che, ai fini della tutela dei dati personali, possono essere “controinteressate” esclusivamente le persone fisiche. Nelle Linee guida, l'ANAC ha precisato che “la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato, deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale […]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione”. E’ necessario considerare che secondo l'articolo 3, del decreto legislativo 33/2013, i dati e i documenti forniti al richiedente, in attuazione dell'accesso generalizzato, sono considerati e divengono “pubblici”, sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali. Di conseguenza, il Garante non può che rimarcare che secondo l’ANAC: “Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto”. A titolo d’esempio, tali conseguenze potrebbero consistere in azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare svantaggi personali o sociali. In tale quadro, le linee guida raccomandano di valutare “l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate”.
Per accertare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di
chiunque delle informazioni richieste, l'ente deve far riferimento a diversi parametri tra i quali “anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati”. Inoltre, è precisato che “nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati”.
Come già precisato, il caso sottoposto al Garante ha riguardato il rifiuto di accedere agli atti relativi ad una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente comunale, contro la quale, tra l’altro, pendeva il ricorso del dipendente davanti al Giudice del Lavoro.
Il Garante della privacy ha ritenuto che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti della sanzione, unita al regime di pubblicità dei documenti oggetto d'accesso generalizzato, potesse determinare un reale pregiudizio per la tutela della protezione dei dati personali, anche considerando la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso fosse ancora pendente il contenzioso.
Pertanto, il Garante ha confermato la decisione assunta dal comune di respingere la domanda d’accesso generalizzato precisando, tra l’altro, che “i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/1990 dalla normativa di attuazione adottata da diverse amministrazioni, che dovrebbe consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti”. Il Garante, nel proprio parere, ha sottolineato che il soggetto controinteressato, il detentore dei dati personali, pur avendo ricevuto la comunicazione della domanda di accesso non ha presentato alcuna opposizione. Ciò nonostante, l’amministrazione ha correttamente rigettato la domanda di accesso generalizzato. Nella deliberazione n. 1309/2016 l'ANAC ha precisato che le eventuali motivazioni addotte dal controinteressato costituiscono solo “un indice della sussistenza” del pregiudizio concreto ai dati personali “la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato”. Conseguentemente, l’omessa opposizione del controinteressato non fa venir meno l'obbligo dell’amministrazione di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa all'accesso. In ogni caso, l’opposizione dei controinteressati deve essere motivata e fondarsi sempre su un “pregiudizio concreto” per almeno uno degli interessi privati elencati all’articolo 5-bis. Al contempo, l’amministrazione non può motivare il rifiuto all’accesso riferendosi al generico “mancato consenso del controinteressato” ma deve sempre argomentare la lesione per un interesse privato di cui all’articolo 5-bis. Il comma 6, dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, prevede l’ipotesi di “accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato”. La normativa, quindi, demanda sempre all’amministrazio ne la decisione di accogliere o respingere l’accesso. Il Garante della privacy è tornato ad occuparsi di accesso civico generalizzato con il documento n. 6693221 (pubblicato in xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) relativo al provvedimento del 28 giugno 2017 n.
295. Il documento del Garante ribadisce la necessità di distinguere e separare l’“accesso civico”, normato dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, e l’“accesso agli atti tradizionale” disciplinato ancora oggi dalla legge 241/1990. I professionisti delle pubbliche amministrazioni non devono, e non possono, confondere i due istituti sovrapponendoli. Il Garante della protezione dei dati personali si è espresso con il provvedimento n. 6693221 perché sollecitato dal responsabile anticorruzione di un comune al quale si è rivolto, con domanda di riesame, un controinteressato. Questi, invocando la tutela di dai personali, si è opposto alla decisione del comune di accogliere, seppur parzialmente, l’accesso ai documenti di un procedimento relativo ad
abusi edilizi. La domanda di accesso, come immancabilmente capita, non era qualificata. L’interessato, che tra l’altro corrispondeva alla persona che gli abusi edilizi li aveva segnalati, non aveva specificato se intendeva attivare l’accesso generalizzato del Foia o l’accesso documentale della legge 241/1990 (ma ciò è più che comprensibile: gli istituti vengono confusi dagli addetti ai lavori, figuriamoci dai cittadini…). Il comune inizialmente ha ritenuto si trattasse di accesso documentale e, quindi, ha notificato al controinteressato la copia della domanda facendo riferimento alla legge
241/1990 ed al DPR 184/2006. Il soggetto controinteressato, puntualmente, si è opposto sostenendo che gli atti riguardassero esclusivamente la sua sfera personale e privata. Il comune, a questo punto, ha fatto confusione ed ha sovrapposto accesso civico e accesso di tipo tradizionale. Ha accolto l'accesso, seppur limitatamente ad un unico documento, ritenendo che la richiesta non pregiudicasse “la tutela di interessi privati in quanto gli atti richiesti non [rientravano] tra le fattispecie escluse dall'articolo 24 della legge 241/1990 e dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013”. Il Garante ha rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto “documenti attinenti a un procedimento amministrativo” e che, considerando il contenuto della notifica inviata al controinteressato, il comune ha istruito la procedura come domanda formulata ai sensi della legge 241/1990 cosa che, tra l’altro, hapermesso al controinteressato di invocare l'inesistenza qualificato dell'istante. Successivamente però, il comune ha motivato l’accoglimento della domanda sia con riferimento alla legge 241/1990, sia con riferimento al “decreto trasparenza” e ai limiti dell’accesso civico generalizzato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle Linee guida dell'ANAC, “l'amministrazione destinataria dell'istanza non ha tenuto distinta la disciplina dell'accesso civico (d.lgs. 33/2013) da quella dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1900), confondendo i relativi piani”. Il caso esaminato dal Garante è significativo. Il comune, ricevuta una domanda priva di qualificazione, ha avviato l’iter ritenendo (correttamente) che l’accesso fosse di tipo documentale e che quindi la normativa da applicare fosse la legge 241/1990. A quel punto, ancor prima di avviare il sub- procedimento di notifica ai controinteressati, gli uffici avrebbero dovuto chiedere all’interessato di integrare o ripetere la domanda con la dimostrazione dell’interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso, in assenza del quale la domanda sarebbe stata da rigettare.
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”. Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal D.L.n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012). Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato
rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”. Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.
ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE DAGLI ENTI PUBBLICI
Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio quanto alla pubblicazione dei dati contenuti nell’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97. Con riguardo a detti soggetti l’Autorità ha già avuto modo di svolgere le prime attività di vigilanza, in particolare sulla trasparenza, a fronte di segnalazioni ricevute. Entro il 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei PTPC, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs.
33/2013, erano tenuti ad adottare il documento unitario che individua le misure del “modello 231” e le misure integrative di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza; nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs.
33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.
Analogamente, entro lo scorso 31 gennaio 2018, le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, co. 3, primo periodo, d.lgs. 33/2013, in relazione alle attività di pubblico interesse, svolte erano tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico “semplice” e ad assicurare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti non già pubblicati sul sito della società. Giova ricordare che entro il 31 gennaio
2018 anche le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti dovevano adeguare i propri PTPC alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 alla luce dei compiti di vigilanza e di impulso ad esse attribuiti. Diversi termini per l’attuazione del regime di trasparenza sono stati previsti per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013). Le Linee guida hanno precisato, infatti, che l’adeguamento alle misure di trasparenza disposte per tali soggetti (le medesime applicabili alle società a partecipazione pubblica non di controllo) doveva avvenire entro il 31 luglio 2018, salvo il riallineamento definitivo entro il 31 gennaio 2019.
GESTIONE DEL RISCHIO
Con il coinvolgimento dei Responsabili di sezione si dovrà procedere alla mappatura dei procedimenti presenti nell’ente, operazione resa impossibile dallo scarso lasso di tempo avuto a disposizione dal RPCT nominato a Febbraio 2021; la mappatura dal RPCT realizzata ha, comunque, preso in considerazione tutti i processi e gli uffici associati alle aree di attività, individuate dal Legislatore della L. 190/2012 e dal PNA come particolarmente esposte al rischio
corruzione. Si è proceduto poi ad “una valutazione del rischio”.
Si tratta di un processo (strutturato in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione), finalizzato ad aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, in quanto permette di acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e permeabilità dell’amministrazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all’interno dell’amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.
L’identificazione del rischio è un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio (ISO 3100:2010). L’obiettivo dell’identificazione è generare un elenco degli eventi che possono avere conseguenze negative sull’organizzazione. In questa fase, l’Ente ha individuato le fonti del rischio di corruzione, le aree di impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all’interno dell’Ente, possono fare emergere il rischio di corruzione.
L’identificazione degli eventi di corruzione è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei comportamenti illeciti che potrebbero manifestarsi nei processi del Comune. Successivamente si è proceduto ad effettuare l’analisi del rischio che è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio.
A ciascun fattore, è stato associato un punteggio (Alto o molto alto, medio, basso e molto basso). Si rinvia agli allegati al presente piano:
- xxx.xx A “Mappatura dei processi e catalogo dei rischi”;
- xxx.xx B “Analisi del rischio”;
- xxx.xx C “Individuazione e programmazione misure”
CONTESTO INTERNO ED ESTERNO
Ciascuna amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo in ragione delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca.
E ai fini della redazione del PTCPT è necessario tenere conto del contesto esterno e di quello interno.
Sulla base di queste indicazioni, che pervengono dalla impostazione dell’ANAC, il presente piano prende in considerazione i seguenti fattori, che, coniugati all’analisi del contesto esterno ed interno, fungono da parametro di valutazione e conseguente chiave di lettura per l’attuazione di misure di prevenzione coerenti ed efficaci.
A) Valutazione del livello di interesse “esterno”: ossia la presenza di interessi rilevanti, non
solo di natura economici; nonché di benefici per i destinatari;
B) Valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente;
C) Accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni; in dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’Amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono:
D) le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:
- i reati contro la P.A.;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione
(artt. 640 e 640-bis c.p.);
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
E) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno dell’amministrazione o pervenute in altre modalità.
F) Valutazione dei reclami e/o eventuali risultanze di indagini di customer satisfaction. Preso atto della mappatura dei procedimenti amministrativi che caratterizzano il Comune di
Frascati si procede, utilizzando i parametri di cui sopra, secondo quanto stabilito dal PNA
2019 alla valutazione dell’analisi del contesto interno ed esterno quale presupposto logico in funzione delle successive misure di prevenzione.
Il contesto esterno si riferisce alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera. Come evidenziato da ANAC l’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.
In tema di analisi del contesto esterno, appare quindi rilevante evidenziare che come emerge anche dalle relazioni sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata relative agli anni precedenti non sono presenti sul territorio fenomeni di organizzazione camorristica capaci di inquinare le dinamiche imprenditoriali e/o di svolgere attività di riciclaggio, né vi sono fenomeni diffusi di microcriminalità.
ECONOMIA E TERRITORIO
Il territorio agricolo di Frascati è piantato per la maggior parte a uliveto e vigneto. La produzione di uva è perlopiù finalizzata alla produzione del rinomato vino bianco Frascati DOC. E nella zona di Vermicino è presente una specie di zona industriale. Nel territorio è molto sviluppato anche il settore terziario, vi si trovano infatti numerose banche, sedi di assicurazioni ed esercizi commerciali. Molto importante per l'economia è il turismo, proveniente soprattutto da Germania e Austria.
Frascati sorge lungo importanti strade quali la via Tuscolana, che rappresenta la via d'accesso principale, da Roma, via Gregoriana e via Conti di Tuscolo.
Il territorio del comune di Frascati è attraversato da due linee ferroviarie:
- -Ferrovia Roma-Frascati, sulla quale è presente la stazione di Frascati, che è la stazione principale e si trova vicino alla piazza centrale, collegata con Roma Termini, esattamente in 30 minuti. Serve anche le stazioni di Ciampino (dove termina la corsa delle 10.31) e Capannelle. Il servizio su questa linea è effettuato con mezzi ETR 425 "Jazz".
- Ferrovia Roma-Cassino-Napoli, sulla quale è presente la stazione di Tor Vergata, situata nella zona di Grotte Portella, al confine con il comune di Roma
Il comune è servito dalla rete di autolinee interurbane gestite dalla società COTRAL che lo collegano con Roma (stazione metro A Anagnina), Monte Porzio, Monte Compatri, Rocca Priora, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano, Velletri, Colleferro e Rocca di Papa). Il servizio urbano cittadino è gestito dalla società Xxxxxxxxxx Travel. Alcune zone del comune su via Tuscolana sono servite anche da autolinee ATAC (linee 506 e 506D per la stazione della metro A Anagnina e le stazioni della metro C Torre Xxxxxx, Torre Gaia e Grotte Celoni).
Il contesto interno si riferisce alla propria organizzazione. In dettaglio, l’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano
la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.
Con specifico riferimento al contesto interno si evidenzia che non si sono verificati con riferimento ai dipendenti in servizo casi di sanzioni disciplinari e/o coinvogimento in procedimenti penali.
FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
La formazione è strutturata su due livelli:
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell’Amministrazione.
- La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali (che siano allocati in area rischio almeno medio), ed agli Amministratori comunali, mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale.
- I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente, oltre all’Amministrazione comunale, saranno individuati tra esperti del settore.
- I contenuti della formazione verteranno sulle tematiche dell’etica pubblica, sugli appalti, sul
procedimento amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona amministrazione.
- Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di otto ore annue per ciascun dipendente o amministratore comunale.
Segue la Parte II dedicata alla trasparenza ; si è provveduto ad individuare per ogni obbligo di pubblicazione il relativo responsabile.
Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
A | B | C | D | E | F | G |
Piano | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/201 3 | |||||
triennale per la prevenzion e della | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai | Annuale | Segretario Comunale | ||
corruzione | trasparenza (PTPCT) | sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della | ||||
e della trasparenza | legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto- sezione Altri | |||||
contenuti/Anticorruzione) | ||||||
Disposizioni generali | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Personale | ||
Art. 12, c. | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Personale | |||
1, d.lgs. | Atti | ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli | ||||
Atti generali | n. 33/201 | amministrativi generali | obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme | |||
3 | giuridiche che riguardano o dettano | |||||
disposizioni per l'applicazione di esse |
Documenti di Direttive ministri, documento di Tempestivo
Art. 12, c.
programmazione programmazione, obiettivi strategici in strategico- materia di prevenzione della corruzione e gestionale trasparenza
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
Responsabile
Settore Personale
2,
d.lgs. n.
Statuti e leggi regionali
Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile
Settore Personale
33/201
3
competenza dell'amministrazione
9
9
Art. 55, c. 2, | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e | Responsabile Settore Personale | ||||
d.lgs. n. | Codice disciplinare e | relative sanzioni (pubblicazione on line in | Tempestivo | |||
165/2001 | codice di condotta | alternativa all'affissione in luogo | ||||
Art. 12, | accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) | |||||
c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | |||||
Art. 12, c. 1- | Scadenzario obblighi amministrativi | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | Responsabile Settore Personale | ||
bis, d.lgs. | ||||||
Oneri | n. | |||||
33/2013 |
informativ i
Regolamenti ministeriali o interministeriali,
per cittadini e imprese
Art. 34,
d.lgs. n. 33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle
imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti
Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatori a ai sensi del dlgs 97/2016
Burocraz ia zero
Art. 37, c.
3,
d.l. n. 69/201 3
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di
competenza è sostituito da una
comunicazione dell'interessato
Elenco delle attività delle imprese soggette a
Dati non più soggetti a pubblicazio ne
Organizzazion e
Titolari di incarichi politici, di amministraz i one, di direzione o di
Art. 37, c.
3-
bis, d.l. n.
69/2013
Art. 13, c.
1,
lett. a), d.lgs. n.
33/201
Attività soggette a controllo
controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
obbligatori a ai sensi del dlgs 10/2016
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile
Settore Personale
3 |
1
0
0
governo Art. 00, x.
0,
xxxx. x), x.xxx. x.
00/000
0
Art. 14, c.
1,
lett. b), d.lgs. n.
33/201
3
Art. 14, c.
1,
lett. c), d.lgs. n.
33/201
3
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
mandato).
1
0
1
Art. 14, c.
1,
lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c.
1,
punto 2,
l. n. 441/1982
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
Responsabile Servizio economico- finanziario
Art. 14, c.
1,
lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c.
1,
punto 3,
l. n. 441/1982
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi
5.000 €)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile Servizio economico- finanziario
Art. 14, c. 4) attestazione concernente le variazioni
1,
lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982
Art. 14, c.
della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Annuale Responsabile Servizio economico- finanziario
1, Atto di nomina o di proclamazione, con Xxxxxxxxxx (ex art. 8,
Responsabile
lett. a), d.lgs. n.
33/201
3
Art. 14, c.
1,
lett. b),
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Curriculum vitae
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
Servizio Organi istituzionali
“
d.lgs. n. 33/201 3 | bis, del dlgs n. 33/2013 | 33/2013) | ||
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/201 3 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | “ | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | “ |
1
0
2
“
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | “ | |
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | “ |
Art. 14, c.
1,
lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c.
1,
punto 3,
l. n. 441/1982
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi
5.000 €)
Tempestivo (ex “ art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
1
0
3
“
x. | Xxxxxxx dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | |||
33/201 | ||||
3 | ||||
Art. 14, c. | ||||
1, | Curriculum vitae | Nessuno | “ | |
lett. b), | ||||
d.lgs. | ||||
n. | ||||
33/201 | ||||
3 | ||||
Art. 14, c. 1, lett. c), | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | “ | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | ||||
d.lgs. n. | Nessuno | “ | ||
33/201 | ||||
3 | ||||
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/201 3 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi | Nessuno | “ | |
compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ||||
Art. 14, c. | ||||
1, | Altri eventuali incarichi con oneri a carico | Nessuno | “ | |
lett. e), | della finanza pubblica e indicazione dei | |||
d.lgs. n. | compensi spettanti | |||
33/201 | ||||
3 |
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | “ |
1
0
4
Art. 14, c.
1,
lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c.
1,
punto 3,
l. n. 441/1982
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi
per un importo che nell'anno superi 5.000 €)
Nessuno “
Art. 00, x. 0, xxxx. x), x.xxx. x. 00/0000 Art. 4, l. n. 441/1982 | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico). | “ | ||
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/201 3 | Sanzioni per | Provvedimenti sanzionatori a carico del | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||
Xxxxxxxx | mancata o | responsabile della mancata o incompleta | |||
per mancata | incompleta comunicazione dei | comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale | “ | ||
comunicazi | dati da parte dei | complessiva del titolare dell'incarico al | |||
on e dei | titolari di incarichi | momento dell'assunzione della carica, la | |||
dati | politici, di | titolarità di imprese, le partecipazioni | |||
amministrazione, di direzione o di governo | azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica | ||||
Rendiconti gruppi consiliari regionali/pr o vinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/201 3 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON INTERESS A IL COMUNE |
Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. | NON INTERESS | ||
A IL |
33/2013) COMUNE
Articolazio ne degli uffici
Art. 13, c.
1,
lett. b), d.lgs. n.
33/201
3
Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
1
0
5
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile
Servizio Personale
Art. 13, c.
1,
Organigramma Illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilità e comprensibilità dei
Tempestivo
Responsabile
lett. c),
(da pubblicare sotto
dati, dell'organizzazione (ex art. 8, d.lgs. n.
Servizio
d.lgs. n.
33/201
3
Art. 13, c.
1,
lett. b), d.lgs. n.
33/201
3
forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Personale
Responsabile
Servizio Personale
Telefon o e posta elettroni ca | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/201 3 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio Personale | |
Estremi degli atti di conferimento di | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico- finanziario | ||||
Art. 15, c. | incarichi di collaborazione o di consulenza | |||||
2, | a soggetti esterni a qualsiasi titolo | |||||
d.lgs. | (compresi quelli affidati con contratto di | |||||
n. | collaborazione coordinata e continuativa) | |||||
33/201 | con indicazione dei soggetti percettori, della | |||||
3 | ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | |||||
Titolari di | Consulenti e | Per ciascun titolare di incarico: | ||||
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico- finanziario | |||||
Consulenti e collaborato ri | incarichi di collaborazi on e o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/201 3 | collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | ||
Art. 15, c. | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico- finanziario | |||
1, | o alla titolarità di cariche in enti di diritto | |||||
lett. c), | privato regolati o finanziati dalla pubblica | |||||
d.lgs. | amministrazione o allo svolgimento di | |||||
n. 33/201 | attività professionali | |||||
3 |
1
0
6
Art. 15, c.
1,
lett. d), d.lgs. n.
33/201
3
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili
o legate alla valutazione del risultato
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile Settore Economico- finanziario
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. |
33/201 | Funzione pubblica) | 33/2013) |
3 | ||
Art. 53, |
c.
14, d.lgs. n.
165/200
1
Responsabile Settore Economico- finanziario
Personale
Titolari di incarichi dirigenziali amministrat iv i di vertice
Art. 53,
c.
14, d.lgs. n.
165/200
1
Art. 14, c.
1,
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1,
lett. b) e
c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c.
1,
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Per ciascun titolare di incarico:
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
Responsabile
servizio personale
Responsabile
servizio personale
“
“
“
33/2013)
1
0
7
Art. 14, c.
1,
lett. d) e
c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c.
1,
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo
(ex art. 8, “
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, “
d.lgs. n.
33/2013)
Art. 14, c.
1,
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
1, l. n. 441/1982
Art. 14, c.
1,
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n. 441/1982
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla
elezione, dalla “ nomina o dal
conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
Entro 3 mesi
della nomina o “ dal
conferimento dell'incarico
Art. 14, c.
1,
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
1
0
8
Annuale “
Tempestivo
(art. 20, c. 1, “
d.lgs.
n. 39/2013)
Art. 14, c. 1- ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | “ | |||
Per ciascun titolare di incarico: | ||||||
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
dirigenziali, a qualsiasi titolo | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | “ | ||||
conferiti, ivi inclusi | ||||||
quelli conferiti | ||||||
discrezionalmente | ||||||
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con | |||||
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | “ | |||
funzioni dirigenziali | ||||||
(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti | ||||||
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1- | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore economico- finanziario |
bis, d.lgs. n.
33/2013
individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
1
0
9
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
Responsabile Settore economico- finanziario
Art. 14, c.
1,
lett. d) e c.
1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c.
1,
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile Settore economico- finanziario
Responsabile Settore economico- finanziario
Art. 14, c.
1,
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
1, l. n. 441/1982
Art. 14, c.
1,
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c.
1, punto
2, l. n. 441/1982
Art. 14, c.
1,
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato).
Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
Responsabile Settore economico- finanziario
Responsabile Settore economico- finanziario
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs.
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
Annuale Responsabile Settore economico-
n. secondo grado, ove gli stessi vi consentano finanziario
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982
Art. 20, c.
3,
d.lgs. n.
39/201
3
(NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Responsabile
Servizio personale
1
1
0
Art. 20, c.
3,
d.lgs. n.
39/201
3
Art. 14, c.
1-
xxx, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale (non oltre il 30
marzo)
Responsabile
Servizio personale
Responsabile Servizio economico- finanziario
Art. 15, c.
5,
d.lgs. n.
33/201
3
Art. 19, c.
1-
bis, d.lgs. n.
165/200
1
Art. 1, c.
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali
Posti di funzione disponibili
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta
Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatori a ai sensi
del d.lgs 97/2016
Tempestivo Responsabile Servizio personale
NON PREVISTO
7,
d.p.r. n. 108/2004 Art. 14, c.
Xxxxx dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale PER IL COMUNE
1, Atto di nomina o di proclamazione, con Nessuno Responsabile
Dirigen ti
lett. a), d.lgs. n.
33/201
3
Art. 14, c.
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Servizio personale
cessat i
1,
lett. b),
(documentazione Curriculum vitae Nessuno “ da pubblicare sul
d.lgs. n.
33/201
sito web)
3 | ||||
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/201 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | “ | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | “ | ||
3 | ||||
Art. 14, c. | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |||
1, | Nessuno | “ | ||
lett. d), | ||||
d.lgs. | ||||
n. | ||||
33/201 | ||||
3 |
1
1
1
Art. 14, c.
1,
lett. e), d.lgs. n.
33/201
3
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Nessuno “
Art. 14, c. | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | |||||
1, | ||||||
lett. f), d.lgs. n. | Nessuno | “ | ||||
33/2013 | ||||||
Art. 2, c. | ||||||
1, | ||||||
punto 2, | ||||||
l. n. | ||||||
441/1982 | ||||||
Art. 14, c. | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | ||||
1, lett. f), | “ | |||||
d.lgs. n. | ||||||
33/2013 | ||||||
Art. 4, l. | ||||||
n. | ||||||
441/1982 | ||||||
Sanzioni | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/201 3 | Sanzioni per | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||
per mancata | mancata o incompleta | comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale | “ | |||
comunicazi | comunicazione dei | complessiva del titolare dell'incarico al | ||||
on e dei | dati da parte dei | momento dell'assunzione della carica, la | ||||
dati | titolari di incarichi | titolarità di imprese, le partecipazioni | ||||
dirigenziali | azionarie proprie nonchè |
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica | ||||||
Posizioni organizzati ve | Art. 14, c. 1- quinquie s., d.lgs. n. 33/201 3 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | “ |
1
1
2
Dotazio ne
Art. 16, c.
1,
d.lgs. n.
33/201
Conto annuale del personale
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
Annuale
(art. 16, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
3 personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
33/201 | tabelle) | |||||
3 | ||||||
Incarichi conferiti e | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio personale | |
autorizzati | dipendenti (dirigenti | a ciascun dipendente (dirigente e non | ||||
ai | e non dirigenti) | dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, | ||||
dipendenti | della durata e del compenso spettante per | |||||
(dirigenti e | (da pubblicare in | ogni incarico | ||||
non | tabelle) | |||||
dirigenti) |
1
1
3
Art. 21, c.
1, Riferimenti necessari per la consultazione dei Tempestivo
d.lgs. n. 33/2013 Art. 47,
c. 8, d.lgs. n. 165/20
01
Contrattazione collettiva
contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Responsabile
Servizio personale
OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/201 3 | OIV e/o Nucleo di valutazione (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio personale | |
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/201 3 | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio personale | |||
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio economico- finanziario | |||
Bandi di concors o | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio personale |
1
1
4
Sistema di Sistema di misurazione e valutazione della Responsabile
misurazione e Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo valutazione della
Performance
Settore Personale
Dati relativi ai premi
Art. 20, c.
2,
d.lgs. n.
33/201
3
Dati relativi ai premi
(da pubblicare in tabelle)
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo
(ex art. 8, “
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, “
d.lgs. n.
33/2013)
1
1
5
Benessere organizzativ o | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/201 3 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 |
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/201 3 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio economico- finanziario |
Per ciascuno degli enti: | ||||||
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/201 3 | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | |||
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | ||||
3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | ||||
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | ||||
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ |
(con
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
1
1
6
“
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/201 3 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | ||
Art. 22, c. 1, | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Servizio Economico- finanziario | |
lett. b), | |||||
d.lgs. | |||||
n. | |||||
Società | 33/201 | ||||
partecipate | 3 | ||||
Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | |||
1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | |||
Art. 22, c. 2, | |||||
d.lgs. | |||||
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. | |||||
n. 33/201 | 2) misura dell'eventuale partecipazione | “ | |||
3 | dell'amministrazione |
n. 33/2013)
1
1
7
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | “ | ||
39/201 | |||||
3 | |||||
Art. 20, c. 3, | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | “ | ||
d.lgs. | dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||||
n. | |||||
39/201 | |||||
4 | |||||
Art. 22, c. 3, d.lgs. | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | “ | ||
n. | |||||
33/201 | |||||
3 | |||||
Art. 22, c. 1. lett. d- bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti in materia di costituzione di | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |||
società a partecipazione pubblica, acquisto | |||||
di partecipazioni in società già costituite, | |||||
Provvedimenti | gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, | “ | |||
quotazione di società a controllo pubblico in | |||||
mercati regolamentati e razionalizzazione | |||||
periodica delle partecipazioni pubbliche, | |||||
previsti dal decreto legislativo adottato ai | |||||
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) |
1
1
8
ciascuno di essi spettante | n. 33/2013) | ||||
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1,d.lgs. n. 33/2013) | “ |
1
1
9
Art. 20, c.
3,
d.lgs.
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, “
n. 39/201 | n. 39/2013) | |
3 | ||
Art. 20, c. | Dichiarazione sulla insussistenza di una | Annuale |
3, | delle cause di incompatibilità al | (art. 20, c. 2, |
d.lgs.
d.lgs. conferimento dell'incarico (link al sito
n. dell'ente)
39/201
3
“
d.lgs.
n. 39/2013)
Art. 22, c.
3,
d.lgs. n.
33/201
3
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Attività e
procedimenti Rappresent
az ione grafica
Art. 22, c.
1,
lett. d), d.lgs. n.
33/201
3
Rappresentazi one grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Annuale
(art. 22, c. 1, “
d.lgs.
n. 33/2013)
Dati aggregati attività amministrat iv a
Tipologie di procedime nto
Art. 24, c.
1,
d.lgs. n.
33/201
3
Art. 35, c.
1,
lett. a), d.lgs. n.
33/201
3
Art. 35, c.
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedime nto
(da pubblicare in
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti
Per ciascuna tipologia di procedimento:
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatori a ai sensi del dlgs 97/2016
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
Segretario Comunale
1,
lett. b),
tabelle) 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
(ex art. 8, “
d.lgs. n.
d.lgs. n.
33/201
3
33/2013)
1
2
0
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 |
1
2
1
mediante bollettino postale, nonchè i codici | ||||||
identificativi del pagamento da indicare | ||||||
obbligatoriamente per il versamento | ||||||
Art. 35, c. | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
1, lett. m), | “ | |||||
d.lgs. n. | ||||||
33/2013 | ||||||
Per i procedimenti ad istanza di parte: | ||||||
Art. 35, c. 1, | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore di riferimento | |||
lett. d), | modulistica necessaria, compresi i fac-simile | |||||
d.lgs. | per le autocertificazioni | |||||
n. | ||||||
33/201 | ||||||
3 | ||||||
Art. 35, c. 1, | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore di riferimento | |||
lett. d), | orari e modalità di accesso con indicazione | |||||
d.lgs. n. | degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di | |||||
33/2013 | posta elettronica istituzionale a cui presentare | |||||
e Art. 1, | le istanze | |||||
c. 29, l. |
190/2012 | ||||||
Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | ||||||
Monitorag gio tempi procedime nta li | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. | Monitoraggio tempi procedimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali | |||
28, | ||||||
l. n. | ||||||
190/20 | ||||||
12 |
1
2
2
Recapiti tele elettronica is responsabile garantire e v o l'accesso d | Tempes (ex art. 8, d.lgs. n. | Segretario Comun |
acquisizio ne d'ufficio dei dati
n.
33/201
3
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive
33/2013)
Provvedim
Art. 23, c.
1, Provvedimenti
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per Semestrale Responsabile del
en ti d.lgs. n. organi indirizzo
organi 33/2013 politico
indirizzo /Art. 1,
politico co. 16 della l. n. 190/2012
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre
amministrazioni pubbliche.
(art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
settore di riferimento
Provvediment i
Provvedim en ti organi indirizzo politico
Art. 23, c.
1,
d.lgs. n. 33/2013
/Art. 1,
co. 16
Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.
Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatoria
della l. n. ai sensi del
190/2012 d.lgs.
97/2016
Provvedim en ti dirigenti amministrat
Art. 23, c.
1,
d.lgs. n. 33/2013
/Art. 1,
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto- sezione
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Responsabile del settore di riferimento
iv i | co. 16 della l. n. 190/2012 | "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | ||||
Provvedim | Art. 23, c. 1, | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazio ne obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | ||
en ti | d.lgs. n. | |||||
dirigenti | 33/2013 | |||||
amministrat | /Art. 1, | |||||
iv i | co. 16 | |||||
della l. n. | ||||||
190/2012 |
1
2
3
Controlli sulle | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/201 3 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazio |
imprese | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/201 3 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | ne obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | ||
Bandidigara econtratti | Informazion i sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | Responsabile del settore di riferimento |
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/201 | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | Responsabile del settore di riferimento |
6
1
2
4
Annuale (art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012) Responsabile del
settore di riferimento