Accordo sperimentale per la sistemazione delle posizioni assicurative in carico al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano e Ambito Territoriale di Monza
Firmato Digitalmente da
DI XXXXXXX XXXXXXXXX
Sottoscritto in data: 13/10/2021
Accordo sperimentale per la sistemazione delle posizioni assicurative in carico al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano e Ambito Territoriale di Monza
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominato INPS, ovvero, congiuntamente al Ministero dell’Istruzione, “Le Parti”, con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore generale
e
il Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di seguito denominato Ministero ovvero, congiuntamente all’INPS, “Le Parti”, con sede in Milano, codice fiscale 80185250588, rappresentato dalla dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Direttore generale dell’USR
Visti
- l’art. 2, comma 3, della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le Amministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti;
- le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - applicazione dell’art. 2 – commi 1 e 2 - della legge 8 agosto 1995, n. 335";
- l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti;
- l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici MI, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c. d. ante subentro”);
- il superamento del periodo transitorio di cui al citato art. 2, comma 3, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge
n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto
convenzionale, all’INPS della suddetta competenza;
- l’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, che prevede testualmente: “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”;
- le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018, n. 77/2018 e l’Ordine di servizio n. 3/2018, con cui l’INPS ha istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici”, assegnando allo stesso specifici compiti relativi alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del MIUR delle tre Aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli e alla conseguente sistemazione delle anomalie e degli errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, costituendo altresì apposita Cabina di regia con compiti di coordinamento, guida e monitoraggio delle attività del Progetto;
- l’art. 1 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla G. U. n. 6 del 9 gennaio 2020, che stabilisce la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca;
- l’opportunità di continuare i contatti già avviati con il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia/Ambito Territoriale di Milano e Ambito Territoriale di Monza e della Brianza, per la collaborazione in oggetto;
- l’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990);
- l’art. 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei
cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
- l’art. 50, comma 2, del D. lgs n. 82/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 0000,
x. 000, (xx xxxxxxx “Xxxxxx”);
- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID nel giugno 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”).
Considerato
- che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione delle campagne pensionamenti degli anni scorsi;
- l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola;
- la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti;
- l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con valutazione annuale degli esiti in attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Ministero;
- i positivi esiti dei contatti e incontri tra le Strutture territoriali di Milano dell'INPS e del Ministero, tesi ad individuare percorsi di collaborazione e di trasmissione dei dati, funzionali ad accelerare le operazioni di consolidamento delle posizioni assicurative a partire dai soggetti più prossimi al pensionamento;
Le Parti concordano quanto segue
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo, INPS e Ministero dell’Istruzione – USR Lombardia – Ambito territoriale di Milano (di seguito anche AT Milano) e Ambito territoriale di Monza e Brianza (di seguito anche AT Monza), avviano una collaborazione istituzionale per il progressivo passaggio all’INPS della competenza a definire una parte delle pratiche c.d. ante subentro di cui in premessa (domande giacenti presentate al Ministero fino al 31.08.2000) dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione – Comparto Scuola dell’Area metropolitana di Milano e della provincia di Monza nei limiti sanciti dal presente accordo.
2. Le suddette pratiche di riscatto, ricongiunzione e computo - trasferite all’INPS in base a tempi, modalità e nei limiti previsti nei successivi articoli - saranno definite dall’Istituto previdenziale.
Art. 2
Predisposizione e consegna dei fascicoli all’INPS
1. L’AT di Milano e l’AT di Monza si impegnano a trasmettere progressivamente, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, rispettivamente un massimo di 400 e 200 fascicoli digitalizzati al cui interno devono esserecontenute le domande di prestazione di cui all’art. 1, comma 2 del presente Accordo ancora giacenti, presentate dai soggetti nati dal 1958 in poi, nonché tutta la documentazione con i dati e le informazioni utili a definire le domande stesse.
2. In attesa della definizione dell’Accordo quadro nazionale tra INPS e Ministero che preveda la definizione di una banca dati dedicata che, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, delle Linee Guida AGID e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, consenta la condivisione tra Ministero e INPS dei fascicoli pensionistici, l’AT di Milano e l’AT di Monza provvedono, ciascuno con un’unica operazione di invio tramite PEC all’Inps, da effettuarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, a trasmettere alla Filiale metropolitana di Milano i file con i fascicoli digitalizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. L’invio dei file con i fascicoli digitalizzati dovrà essere preceduto dall’invio, entro il
31 dicembre 2021, da parte dell’AT di Milano e dell’AT di Monza, di una PEC alla Filiale metropolitana di Milano contenente un elenco in Excel relativo all’insieme dei soggetti interessati dal trasferimento dei fascicoli all’Inps, in cui siano specificati in singole colonne i dati anagrafici e il codice fiscale del dipendente.
4. Per ogni nominativo interessato deve essere inviato un file per ogni tipologia di istanza presentata.
5. L’INPS, per il tramite dell’Ufficio centrale Estratto conto dipendenti pubblici e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano, garantirà la definizione delle domande contenute nei fascicoli digitalizzati messi a sua disposizione, dando precedenza a quelle relative ai prossimi pensionandi.
6. La modalità di trasmissione dei dati tramite PEC all’Inps potrà essere modificata appena sarà disponibile un canale S-FTP_HTTPS, per il quale saranno concordate modalità di attivazione della connettività tra i due Enti, organizzazione del processo di trasmissione dati, regole per la corretta ricezione e frequenza dello scambio, naming convention dei file.
7. Per gli ulteriori anni di rinnovo di tale Accordo, l’AT di Milano e l’AT di Monza potranno rendere disponibili all’INPS, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità indicate nei precedenti commi 2 e 6, salvo ulteriori modalità previste a livello
centrale, da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 fascicoli all’anno, in base alla verifica della sperimentazione e alle disponibilità del Ministero relative all’attività di digitalizzazione.
8. Il Ministero Istruzione – USR Lombardia dà atto che tutta la documentazione messa a disposizione dell’INPS a seguito del presente Accordo è valida e regolare, presentata anorma di legge secondo la disciplina normativa di riferimento e secondo le modalità e itempi definiti nel presente Accordo.
Art. 3
Completezza delle domande trasmesse all’INPS
1. Solo in caso di completezza dei dati acquisiti dall’INPS inerenti alle singole domande ai sensi delle disposizioni seguenti, l’Istituto prenderà in carico le posizioni ai fini della definizione dell’istruttoria, emissione e notifica dei relativi provvedimenti a tutti i soggetti interessati.
2. Le pratiche saranno considerate complete se tra i dati telematici trasferiti o
all’interno dei fascicoli digitalizzati saranno presenti gli elementi minimi di cui all’art. 4.
3. In quanto necessario alla definizione corretta delle domande, le scuole inseriranno progressivamente nell’applicativo “Nuova Passweb” dell’INPS tutti i periodi contributivi “utili ex sé”, relativi ai nominativi il cui fascicolo è stato trasferito all’INPS, dando priorità ai pensionandi oppure, in caso di impossibilità, inviando copia del certificato di servizio.
4. L’INPS si impegna a consultare, prima di trasmettere al Ministero richieste di integrazione dei dati necessari all’istruttoria delle domande, le banche dati esterne disponibili, tra cui “SIDI”.
5. L’INPS, nel caso di completezza delle informazioni messe a disposizione dall’AT di Milano e dell’AT di Monza, effettuerà la sistemazione e validazione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati alle “domande c.d. ante subentro” e la gestione di tali domande fino alla loro definizione, la notifica del provvedimento all’interessato e all’Amministrazione di appartenenza/Istituzione scolastica, nonché i successivi adempimenti gestionali.
6. A richiesta dell’INPS, l’AT di Milano e l’AT di Monza si impegnano, nel termine di
30 giorni e con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’art. 6, a trasmettere all’INPS idati specifici relativi alla retribuzione del richiedente al momento della domanda di prestazione e alla fascia retributiva applicabile.
Art. 4
Contenuto dei fascicoli ai fini della completezza della documentazione
1. Le pratiche saranno considerate complete ai fini della loro presa in carico da parte dell’INPS se nei fascicoli digitalizzati saranno presenti i seguenti elementi minimi per tipologia di domanda:
a) per tutte le tipologie di domande: dati anagrafici del richiedente; tipologia di domanda; data della domanda (protocollo Ufficio scolastico provinciale o scuola); qualifica alla data della domanda; stato matricolare aggiornato per accredito servizio di leva o relativa autocertificazione; eventuali altri provvedimenti già emessi dal Ministero;
b) in aggiunta, per riscatti laurea e titoli universitari: data di iscrizione al 1° anno accademico del corso di studi o relativa autocertificazione; durata legale del corso di studio o relativa autocertificazione; data conseguimento titolo e Università e Facoltà presso cui il titolo è stato conseguito o relativa autocertificazione;
c) in aggiunta, per riscatto titoli, diplomi e corsi di specializzazione in base a sentenze della Corte Costituzionale (conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario): durata legale del corso o relativa autocertificazione; data conseguimento del titolo e istituto presso il quale è stato conseguito il titolo o relativa autocertificazione; dichiarazione attestante che il diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento o relativa autocertificazione;
d) in aggiunta per i riscatti di servizi e periodi: certificato attestante i periodi oggetto di riscatto (dal……. al……);
e) in aggiunta, per ricongiunzioni e computi, eventuale richiesta di modello TRC o CER alla Gestione privata INPS e, per la definizione dei computi, certificato dei servizi pre-ruolo resi.
2. L’INPS comunicherà al Ministero dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, all’Ambito Territoriale di Milano o all’Ambito Territoriale di Monza, quali delle informazioni di cui sopra, necessarie alla definizione della prestazione, non sono presenti nei fascicoli dagli stessi trasmessi.
3. Gli Uffici del Ministero dell’Ambito Territoriale di Milano e dell’Ambito Territoriale di Monza si impegnano, quindi, ciascuno per le pratiche di propria competenza, a integrare i fascicoli entro 30 giorni dalla richiesta dell’INPS con le informazioni richieste.
Art. 5 Gestione contenzioso
1. Spettano all’USR Lombardia - AT di Milano e AT di Monza - la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti propri provvedimenti già emessi prima del trasferimento della competenza all’INPS relativi alla singola domanda.
2. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti i propri provvedimenti emessi in esecuzione del presente accordo.
3. Nel caso di contenzioso giudiziario, l’AT di Milano e l’AT di Monza si impegnano a fornire, ciascuno per i fascicoli di competenza trasmessi all’INPS, ladocumentazione in originale per la costituzione in giudizio, entro 60 giorni dalla richiesta dell’INPS, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’art. 6.
4. Spettano all’AT di Milano e all’AT di Monza la gestione e gli oneri di eventuali controversie relativea ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dagli stessi prima della data di acquisizione della competenza sulla singola pratica da parte dell’INPS.
5. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dall’INPS successivamente alla data di acquisizione della competenza sulla trattazione delle pratiche trasmesse dal Ministero.
Art. 6
Figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile dell’Accordo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti. Per l'USR Lombardia sono individuati quali Responsabili dell’Accordo rispettivamente i Dirigenti pro tempore dell’AT di Milano e dell’AT di Monza;
2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili dell’Accordo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione dell’Accordo in relazione a qualsiasi attività necessaria per la soluzione di problematiche inerenti all’attuazione di quanto disposto dall’Accordo stesso.
3. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo saranno oggetto di comunicazione a mezzo PEC. Eventuali modifiche dei nominativi indicati saranno comunicate sempre tramite PEC.
Art. 7
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.Lgs n. 101/2018 e nel Codice,
con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti,
quali Titolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019, n. 157, con l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Art. 8 Oneri
Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza, restano in capo a ciascuna delle Parti.
Art.9 Durata e recesso
1. L’Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà una durata annuale, rinnovabile, anche con modifiche, previa comunicazione tra le parti prima della scadenza.
2. Sarà possibile il recesso dal presente Accordo previa comunicazione scritta e preavviso di almeno 90 giorni qualora si verifichino condizioni che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di collaborazione.
3. Costituiscono elementi rilevanti per le ipotesi di grave inosservanza il ritardo nei tempi previsti riferito ad almeno il 50% delle posizioni con riferimento ai riscontri per la mancanza delle informazioni relativi ai fascicoli personali.
4. In caso di recesso, le domande di prestazione ed i fascicoli digitalizzati del Ministero Istruzione presi in carico dall’Istituto e non definiti al momento del recesso, saranno restituiti agli Ambiti Territoriali di Milano o di Monza, che resteranno titolari delle competenze inerenti alla definizione delle domande di prestazione.
Art. 10
Informazione al personale interessato
1. A seguito della firma dell’Accordo, il Ministero dell’Istruzione – USR Lombardia - Ambito Territoriale di Milano e Ambito Territoriale di Monza si impegnano a darne comunicazione agli interessati tramite i propri canali di comunicazione interna, informando della progressiva acquisizione di competenza sulle pratiche c.d. ante subentro da parte dell’INPS e che i piani di ammortamento delle prestazioni onerose saranno comunicati in sede di notifica del relativo provvedimento all’utente interessato.
2. L’AT di Milano, l’AT di Monza e l’INPS informeranno altresì tutti i soggetti interessati, compresi gli intermediari autorizzati, che, secondo le disposizioni dell’INPS, il provvedimento, se non rifiutato entro il temine di 90 giorni dalla data di notifica, s’intende tacitamente accettato con il silenzio assenso; tale termine dovrà essere osservato anche nel caso si opti per il pagamento dell’onere in unica soluzione, in mancanza del quale si provvederàalla rateizzazione mensile dell’onere.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno preventivamente concordate per il tramite dei Responsabili di cui all’art. 6.
Art.11
Formazione delle Scuole dell’Ambito Territoriale di Milano
e dell’Ambito Territoriale di Monza
1. Nell’ottica di garantire una corretta gestione delle pensioni scuola e ritenendo strategico consolidare le competenze degli istituti della provincia di Milano e della provincia di Monza e della Brianza nell’utilizzo di “Nuova Passweb”, al fine di implementare le posizioni assicurative del personale della scuola e consentire la definizione delle domande di prestazione ancora giacenti, l’INPS siimpegna a svolgere annualmente attività di formazione a tutti gli istituti scolastici milanesi, senza alcun onere per il Ministero dell’Istruzione.
INPS
Il Direttore generale Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
MI - USR Lombardia Il Direttore generale Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA