Capitolato Speciale di Appalto
Capitolato Speciale di Appalto
ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI VERIFICA PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE e SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE
Sommario
1. PREMESSA 3
2. PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI 3
3. LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI 5
4. LINGUA UFFICIALE 6
5. OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI 6
5.1 Disposizioni generali sull’Accordo Quadro 6
5.2 Oggetto dell’Accordo Quadro 7
5.3 Ammontare dell’Accordo Quadro 8
5.4 Durata dell’Accordo 9
5.5 Contratti attuativi 9
6. CONTENUTO DEI SERVIZI 9
6.1 Analisi dei progetti 11
6.2 Aspetti del controllo 11
6.3 Verifiche degli elaborati progettuali 12
6.4 Precisazioni 14
6.5 Fasi di espletamento del servizio 15
6.5.1 Avvio delle attività 15
6.5.2 Verifica intermedia 15
6.5.3 Verifica finale 15
7. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 16
8. ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE 16
9. VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI 16
9.1 Verifica degli elaborati 16
10. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 17
10.1 Generalità e calcolo degli importi alla base del calcolo dei corrispettivi 17
11. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI 17
12. RESPONSABILITÀ, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE 18
12.1 Comportamento del Contraente in fase di dell’Accordo Quadro 18
12.2 Requisiti del Contraente 18
12.3 Struttura del Contraente - gruppo di lavoro 18
12.4 Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente 19
12.5 Rappresentanza del Contraente 20
12.6 Compiti e ruolo del Responsabile Tecnico 20
13. PENALI 21
14. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO 22
15. CAUZIONE DEFINITIVA 22
16. COPERTURE ASSICURATIVE 22
17. PAGAMENTI 24
17.1 Fatturazione e pagamenti 24
17.2 Tracciabilità dei flussi finanziari 25
18. Variazioni 25
19. SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI 25
19.1 Divieto di sospendere o ritardare i Servizi 25
19.2 Sospensioni 26
19.3 Proroga dei termini 26
20. RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 26
21. SUBAPPALTO 28
22. CESSIONE DELL’ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE 28
20. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 30
21. INCOMPATIBILITÀ 30
22. SPESE 30
23. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA 30
24. CONTROVERSIE 31
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31
26. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 32
1. PREMESSA
Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali considerato che, con delibera del Cda n. 37 in data 21 febbraio 2022 è stata approvata l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi accessori, con il presente capitolato si intende disciplinare l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016, con un unico Contraente per lo svolgimento dei servizi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti e supporto al RUP alla validazione del progetto esecutivo.
2. PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI
Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto:
A
“Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura in parola e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, come da art. 54 del Codice; in modo particolare, per l’Accordo di specie, vale il comma 3 dell’articolo citato. L’Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti da aggiudicare, si configura come un vero e proprio “programma di contratti” tra l’Università e il Contraente, presunto e non garantito, che riguarderà una pluralità di prestazioni da effettuarsi nel periodo di tempo di durata dell’Accordo stesso. Nel caso in specie, trattasi di Accordi conclusi tra l’Università l’operatore economico selezionato, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante la durata dell’Accordo.
“Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di assegnazione, diventa affidatario di un Contratto Attuativo. Utilizzato in alternativa a Contraente. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto; “Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di
servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice dei Contratti;
C
“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Università e il Contraente;
“Codice” o “Codice dei Contratti”: è il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
“Contraente”: l’operatore economico, aggiudicatario della procedura in oggetto e che diverrà sottoscrittore dell’Accordo Quadro, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Utilizzato in alternativa ad Appaltatore. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;
“Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro, per affidamenti di attività di verifica e validazione ai sensi dell’art 25 del codice appalti;
“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Università e il Contraente;
D
“Direttore dell’Esecuzione del Contratto” o “DEC”: soggetto dell’Appaltatore o dell’Università incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dell’esecuzione del contratto;
“Direttore Lavori” o “DL”: soggetto dell’Appaltatore o dell’Università incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dei lavori;
“Disposizioni Normative”: leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari, usi e consuetudini;
“Documentazione di Contratto”: la documentazione di procedura e allegata al contratto;
G
“Giorni”: si intendono sempre naturali e consecutivi;
I
“Incarico”: le prestazioni affidate dall’Università (in seguito anche denominate “prestazione” o “servizio” o “affidamento”) così come indicate nell’oggetto;
L
“Lavori”: i lavori di oggetto della progettazione o della Direzione lavori, o comunque oggetto del servizio;
“Legge”: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety), Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore, Sicurezza (Security), Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;
“Lettera d’Ordine” rappresenta un contratto attuativo semplificato dell’Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine del servizio ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione dell’incarico e che si intende accettato con il recapito al Contraente. Equivalente allo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
“Livello di progettazione precedente”: il progetto in oggetto nel grado di sviluppo precedente. Nel caso di progetto esecutivo sarà il progetto definitivo e nel caso di progetto definitivo sarà lo studio di fattibilità tecnico-economica;
O
“Offerta Economica”: l’offerta economica presentata dal Contraente;
P
“Parti”: l’Università e il Contraente;
“Prestazioni”: servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratti Attuativi;
“Professionista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio;
“Progettista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio di progettazione; “Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell’oggetto (individuato tra studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;
R
“Regola dell’arte”: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e di prestazione che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l’uso o la consuetudine);
“Responsabile Tecnico”: Xxxxxxxx nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle
prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all’uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega;
“RUPA”: è il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro. Le funzioni ed i compiti attribuiti al RUPA sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;
“XXXX”: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dall’Università, responsabili dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai XXXX sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;
S
“Servizi”: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti Attuativi;
“Specifiche Tecniche”: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Contraente deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni;
“Stazione Appaltante”: Università;
U
“Università”: Università degli Studi dell’Insubria, Stazione Appaltante, Committente, intesa in senso lato comprensiva delle sue strutture organizzative.
V
“Verifica”: le attività previste dall’art. 26 del Codice dei Contratti.
“Validazione”: l’attività conclusiva del RUP
3. LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI
Tutte le Prestazioni oggetto di Accordi e di Contratto dovranno far riferimento alle disposizioni del presente Capitolato Speciale e alle disposizioni normative vigenti in materia.
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si farà riferimento alle norme applicabili alle attività e prestazioni poste in essere per attuare i Servizi stessi contenuti:
- nei regolamenti, Linee guida, sistema qualità, usi e consuetudini, dell’Università;
- nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto (tra cui in particolare del Codice, D.P.R. 207/2010), siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante lo svolgimento dei servizi.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato da parte del Contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. Il presente appalto è inoltre regolato dalle Norme UNI applicabili in materia, che debbono intendersi conosciute dal Contraente.
In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata dell’Accordo, il Contraente, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP.
È a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale degli Accordi e dei Contratti.
Il Contraente dovrà munirsi, pena la risoluzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività oggetto di ciascun Accordo e di ciascun Contratto Attuativo.
La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà all’Università di risolvere l’Accordo e i Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l’affidamento del servizio ad altro operatore economico.
Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata degli Accordi.
Il Contraente dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.
Al Contraente è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini dell’Accordo e dei Contratti, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.
4. LINGUA UFFICIALE
Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant’altro prodotto dal Contraente dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla Stazione Appaltante.
Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dal Contraente all’Università ed alle Strutture sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.
5. OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI
5.1 Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Il Contraente stipulerà un Accordo Quadro con l’Università disciplinato dalle disposizioni previste dal presente Capitolato.
Il Contraente dovrà dunque mettere a disposizione un team di professionisti che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e sia attivabile all’occorrenza per assistere e collaborare con il RUP del singolo progetto dell’Area Infrastrutture e approvvigionamenti dell’Università e con i progettisti incaricati della progettazione.
L’Università, sottoscrivendo l’Accordo Quadro con il contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della sua capacità organizzativa e gestionale, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.
L’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro avverrà a insindacabile discrezione dell’Università, senza obblighi per quest’ultima, con riguardo al numero dei servizi da affidare. Pertanto
l’affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora il contratto termini prima di 36 mesi a seguito del raggiungimento dell’importo massimo contrattuale, oppure nell’ipotesi in cui l’importo massimo contrattuale non venga raggiunto al termine dei 36 mesi.
L’affidamento delle prestazioni riferite all’Accordo Quadro avverrà, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi, a seguito di Calcolo Onorario d’Incarico emesso dall’Università ai sensi del DM 17.6.2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art 24 comma 8 d.lgs 50/2016”.
L’importo di affidamento del singolo contratto attuativo è determinato applicando il ribasso offerto in sede di procedura di gara.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:
- dell’oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell’Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.
In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per l’Università.
L’Università si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro:
- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento nei limiti del cd “quinto d’obbligo”;
- di aggiungere o variare, fermo restando l’importo dell’affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento.
Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.
Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell’arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l’Università.
Spetta al Contraente il Coordinamento Tecnico e l’organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte delle Strutture dell’Università.
5.2 Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alla verifica preliminare della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, supporto al RUP per la validazione
del progetto esecutivo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile, dall’Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
I servizi ricompresi nell’Accordo Quadro saranno attinenti sia a interventi inseriti nel programma triennale pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx- delle-opere-pubbliche), che a eventuali interventi oggetto di futuri finanziamenti che saranno successivamente inseriti nella programmazione LLPP.
Più in particolare, il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento di uno o più dei seguenti servizi, che possono essere assegnati anche singolarmente:
1. Supporto al RUP per la verifica della progettazione preliminare
2. Supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva
3. Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva
4. Supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo
Ai sensi delle linee Guida ANAC n. 1 qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell’esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo e del presente Capitolato
Nell’eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull’interpretazione dei propri obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.
Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l’Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli.
5.3 Ammontare dell’Accordo Quadro
L’importo complessivo presunto per il triennio 2022/24 per i servizi oggetto del presente contratto è stimato in euro € 200.000.00 oltre IVA e oneri di legge.
Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l’Università, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che il Contraente possa pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo.
L’entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell’Università e pertanto l’importo dell’AQ è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.
Di conseguenza il Contraente sarà tenuto ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico- organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l’entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell’Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivati.
5.4 Durata dell’Accordo
L’Accordo Quadro avrà durata presunta di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o dall’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 /2016, e comunque sino all’esaurimento dell’importo complessivo.
Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l’importo complessivo dell’Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l’Accordo sarà anticipatamente chiuso.
Non è prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto, pertanto, laddove nel termine dei tre anni non si dovesse esaurire la somma sopra indicata, l’accordo quadro sarà da considerarsi comunque concluso.
L’Università si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P. o D.E.C. e stabilite nel successivo Contratto Attuativo o nell’Ordine di servizio.
I singoli Contratti potranno essere Assegnati fino all’ultimo giorno di validità dell’Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti di Assegnazione: conseguentemente, un Intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell’Accordo.
5.5 Contratti attuativi
Il presente Accordo Quadro prevede che al Contraente possano essere assegnati contratti attuativi per un importo massimo, al netto dello sconto, pari ad € 200.000,00. Non è previsto un minimo garantito.
6. CONTENUTO DEI SERVIZI
Ciascun servizio prevedrà l’esecuzione delle prestazioni di seguito indicate.
Dette prestazioni debbono intendersi come attività minime richieste che non esauriscono le attività da porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo (denominato anche “Appaltatore”) sarà sempre tenuto a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire l’incarico affidato secondo le regole dell’arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dall’Università, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalle normative tecniche vigenti, dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
Le attività e la documentazione dovranno essere sviluppate in conformità ai documenti tecnici forniti dall’Università e alle Linee Guida, e coerentemente con le disposizioni di inserimento all’interno dell’anagrafica previste dalla medesima, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi.
La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo dell’affidabilità, alla completezza e all’adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità e alla conformità dei progetti come meglio sotto indicato.
La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali e non “a campione”. Le prestazioni possono essere così sintetizzate:
- Assistenza al XXXX, nelle diverse fasi nelle quali si articola il processo di verifica e validazione;
- Attività di verifica preventiva della unità progettuale, della conformità del progetto esecutivo o definitivo o di fattibilità rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità o al Documento preliminare alla progettazione;
- Assistenza nelle attività da svolgersi prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista;
- Attività di verifica della conformità degli elaborati e loro conformità alla normativa vigente;
- Attività di verifica e accertamento in merito a:
- completezza, coerenza e adeguatezza della documentazione progettuale;
- completezza, coerenza e adeguatezza del contenuto degli elaborati;
- coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- controllo incrociato tra gli elaborati;
- rispondenza del progetto al capitolato di gestione informativa, laddove previsto dalla stazione appaltante;
- affidabilità e funzionalità tecnica dell’intervento, anche in relazione allo stato di fatto;
- verifica dei presupposti per assicurare la qualità e durabilità nel tempo delle opere da realizzare;
- soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell’opera;
- rispetto dei CAM minimi;
- verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere;
- appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- manutenibilità delle opere.
Le modalità di verifica sono definite dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016.
Le verifiche sono condotte, sia in corso di progettazione affiancando i progettisti, sia a progettazione conclusa, sulla documentazione progettuale, da questi ultimi redatta per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
- affidabilità;
- completezza e adeguatezza;
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- compatibilità;
- rispondenza agli eventuali requisiti posti dalla stazione appaltante.
Le verifiche sopra descritte, unitamente a quelle di competenza esclusiva dell’Ateneo inerenti aspetti amministrativi e non tecnici (es. disponibilità delle aree, copertura finanziaria del progetto, conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, etc.) dovranno consentire al RUP di validare il progetto oggetto del singolo contratto attuativo.
I servizi di cui sopra dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.
Le prestazioni fornite dal Professionista devono procedere secondo la logica del controllo di qualità e garantire che si chiuda il cerchio dello “schema della qualità”, con assunzione piena da parte del Professionista delle responsabilità nei confronti del risultato finale.
6.1 Analisi dei progetti
La verifica del progetto è costituita da attività tecniche amministrative, istruttorie e di controllo necessarie per fornire al RUP tutte le informazioni utili alla validazione del progetto.
Le prestazioni devono essere svolte in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO/IEC 17020, dal Regolamento Accredia RT-07, dal Regolamento Sincert RT-10 e dalla “Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 - IAF/ILAC-A4:2004” con “ILAC P15:06/2014 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”.
Nel servizio sono ricomprese verifiche e attività connesse al rilascio di attestazioni, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- l’accessibilità del sito in coerenza con le previsioni del progetto da verificarsi;
- l’assenza di impedimenti rispetto alle approvazioni intervenute rispetto al progetto a livello immediatamente inferiore;
- la realizzabilità del progetto da verificarsi anche in relazione alle caratteristiche del terreno del sottosuolo in genere, dei sottoservizi esistenti, nonché di quant’altro necessario e conseguente all’esecuzione dell’opera nel suo complesso.
6.2 Aspetti del controllo
Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
- affidabilità;
- completezza ed adeguatezza;
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- compatibilità;
- rispondenza ai requisiti posti dalla stazione appaltante.
Per affidabilità s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
Per completezza ed adeguatezza s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; Per leggibilità, coerenza e ripercorribilità s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; Per compatibilità s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel livello precedente di progettazione;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- criteri minimi ambientali;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
6.3 Verifiche degli elaborati progettuali
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati l’Appaltatore dovrà svolgere almeno le seguenti attività:
Relazioni generali: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei contenuti per quanto riguarda la loro coerenza con la descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto definitivo e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla precedente fase progettuale.
Relazioni di calcolo: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli per quanto riguarda la loro coerenza con la destinazione dell’opera e con la corretta
applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame. Verifica che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili, che i risultati dei calcoli siano congruenti con il contenuto delle elaborazioni grafiche e che il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici sia stato correttamente eseguito e che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.
Relazioni specialistiche: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei contenuti presenti al fine di accertarne la coerenza con le specifiche fornite dalla committenza, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale.
Elaborati grafici: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
Capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare, che venga eseguito il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera.
Stima economica dell'opera: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni, che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari indicati nel progetto definitivo dalla stazione appaltante e siano stati regolarmente aggiornati, che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento, che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e che corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi, che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard, che le misure delle opere computate siano corrette, anche alla luce di verifiche a campione eseguite, che i totali calcolati siano corretti, che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di opere di notevole contenuto tecnologico. Verifica al fine di accertare che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.
Piano di sicurezza e di coordinamento: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri e che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera.
Quadro economico: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che l'articolazione del costo complessivo preveda la distinzione tra lavori a misura, a corpo, in economia e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Per quanto riguarda le somme a disposizione della stazione appaltante è necessario accertare la presenza di fondi per lavori da affidare in forma diversa rispetto all’appalto principale, previsti in progetto ed esclusi da quest’ultimo, per rilievi, accertamenti e
indagini, per allacciamenti ai pubblici servizi, per imprevisti, per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, per spese tecniche di natura diversa (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo statico e tecnico amministrativo, ecc.), per attività di supporto al responsabile unico del procedimento, per la remunerazione delle commissioni giudicatrici, per pubblicità, per eventuali accertamenti di laboratorio, per IVA ed altre imposte dovute per legge, per versamenti alle rispettive casse previdenziali – professionisti.
Approvazioni ed autorizzazioni: verifica, al fine di accertare che siano state acquisite tutte le autorizzazioni ed approvazioni previste dalla legge per il livello di progettazione in questione siano state conformemente rilasciate.
Contenuti informativi: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che la definizione, consegna e gestione digitale dei contenuti informativi connessi allo sviluppo del progetto rispondano ai requisiti capitolari posti dalla stazione appaltante e alla normativa vigente.
I suddetti elenchi si intendono indicativi e non esaustivi, in quanto si riferiscono alle sole attività minime di verifica inderogabili, da integrarsi in corso dell’analisi della progettazione /o a seguito di essa, nonché sulla base della metodologia di sviluppo del servizio di verifica dell’affidatario.
6.4 Precisazioni
Si precisa che il RUP procederà in fase di esecuzione delle prestazioni a pianificare l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
Le verifiche, effettuate sul livello di progettazione devono essere eseguite con criteri e modalità minime ed inderogabili che siano adeguate allo stesso livello progettuale.
Il RUP, in relazione alla natura e alla complessità dell’opera, potrà semplificare alcune operazioni di verifica, senza che ciò costituisca deroga a quanto sopra esposto, in casi di presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali che possono essere adottati, ecc.
Parimenti il RUP in relazione alla natura e alla complessità dell’opera, potrà richiedere integrazioni ad alcune operazioni di verifica senza che l’Appaltatore possa eccepire riserve.
L’attività di verifica consta, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e dal punto di vista pratico, nella compilazione di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista ed in rapporti del soggetto preposto alla verifica.
Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta:
- l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
La validazione del progetto è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica.
La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Il Contraente non potrà eccepire durante l’espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.
Con l’offerta formulata l’Appaltatore si assume altresì, esentandone l’Università e le figure di RUP/RUPA, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento delle prestazioni conferite.
Nei casi di somma urgenza non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni secondo le tempistiche fissate nel singolo contratto attuativo.
6.5 Fasi di espletamento del servizio
In particolare, la verifica sarà effettuata nelle seguenti fasi del servizio.
6.5.1 Avvio delle attività
L’attività avrà inizio con una riunione di start-up tenuta alla presenza del RUP, del Professionista / Progettista, al fine di chiarire i rispettivi ruoli e responsabilità, le interfacce funzionali, il sistema di conduzione delle verifiche del progetto, la modulistica utilizzata, lo schema di processo per giungere all’approvazione del progetto entro i termini stabiliti, al fine di garantire la massima trasparenza e la totale disponibilità di informazioni, nella logica della più fattiva e concreta collaborazione tesa al raggiungimento del comune obiettivo.
Il Contraente si rende disponibile ad attuare una modalità di verifica del progetto durante lo sviluppo dello stesso attraverso la cosiddetta verifica in progress: tale modalità permette di far raggiungere al progetto già in fase di sviluppo dei singoli pacchetti un adeguato livello di completezza e così ottimizzare i tempi di verifica del progetto complessivo e di sua approvazione.
6.5.2 Verifica intermedia
A valle delle attività di verifica del progetto, l’Appaltatore emetterà i cosiddetti “Rapporti Qualità Progetto” (RQP), distinti per ambiti e sotto-ambiti specialistici, che contengono i risultati delle analisi svolte.
Al fine di rendere la fase di contraddittorio più efficace, l’Appaltatore inviterà il Progettista a compilare il “Modulo di Trattamento dei Rilievi” con il quale saranno chiamati a rispondere in forma scritta alle osservazioni mosse a seguito dell’attività ispettiva, indicando le azioni correttive ed eventualmente le tempistiche previste per la loro attuazione.
6.5.3 Verifica finale
A seguito delle attività di controllo, del contraddittorio e degli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione da parte del Progettista, con riferimento alla fase di verifica del progetto, l’Appaltatore procederà a una verifica finale della progettazione aggiornata, rendicontandone gli esiti nei “Rapporti Valutazione Trattamenti” ciascuno associato al relativo Rapporto Qualità Progetto, che riporteranno le verifiche del recepimento dei rilievi precedentemente mossi e dell’aggiornamento degli elaborati di progetto.
A conclusione dei controlli e con l’emissione di tutti i Rapporti di Controllo Finale, l’Appaltatore fornirà un parere sintetico relativo all’approvabilità del progetto esaminato mediante la redazione del “Rapporto Conclusivo”.
Per lo svolgimento del servizio il RUP avrà come riferimento operativo il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore, il quale si avvarrà e coordinerà gli ispettori del Professionista e gestirà l’interfaccia tra questi, i progettisti e i tecnici responsabili delle varie componenti del progetto.
7. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nei rispettivi Contratti Attuativi, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi.
In ogni caso il termine di esecuzione delle prestazioni decorrerà dal ricevimento da parte del Contraente dell’atto di formalizzazione del contratto attuativo o di avvio del servizio in caso di urgenza.
La durata dei singoli contratti attuativi sarà da considerare al netto dei tempi necessari per le modiche/integrazioni al progetto da parte dei progettisti incaricati a seguito delle risultanze del procedimento di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del codice.
La consegna del prodotto delle attività da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire mediante comunicazione scritta all’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti nella persona del RUP di ogni contratto attuativo.
Resta comunque inteso che la consegna non costituisce accettazione da parte dell’Università del lavoro svolto, riservandosi comunque quest’ultima ogni diritto di verifica e contestazione in ordine a quanto ricevuto.
Per l’attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel Contratto Attuativo, faranno fede le date di protocollo dell’Università, riferite alla trasmissione dei documenti richiesti.
Le Parti si riservano, di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel Contratto Attuativo in tutto o in parte secondo quanto specificato all’art 20.
8. ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE
Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico l’Amministrazione e il Contraente effettueranno incontri periodici di monitoraggio dell’andamento delle attività.
In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.
In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della “sintesi dei risultati”.
L’Università si impegna a fornire al Contraente, all’inizio del singolo incarico, tutto quanto sia propedeutico all’attività di verifica (nominativo dei progettisti, elaborati già acquisiti, ecc…).
9. VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI
9.1 Verifica degli elaborati
L’attività di verifica e controllo degli elaborati si articolerà in due momenti distinti:
a. una verifica in corso di produzione della progettazione, finalizzata a ridurre il numero di non conformità prima che il progetto sia sviluppato in forma definitiva, e un Controllo di Qualità da condursi da parte del Responsabile Tecnico del Contraente in relazione alle scadenze previste;
b. un’attività di verifica condotta ad elaborati consegnati.
10. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
10.1 Generalità e calcolo degli importi alla base del calcolo dei corrispettivi
Gli incarichi verranno tutti affidati “A CORPO” avendo a riferimento quale valore economico quello presunto delle opere individuabile al momento dell’affidamento del Servizio stesso.
Il corrispettivo dei servizi in parola sarà determinato con le modalità e i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all’art.24 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; applicando all’importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara.
L’importo del compenso si intenderà accettato dal Contraente e, nei limiti di quanto indicato all’art. 18, non potrà comportare revisione di parcella in caso di sua variazione.
L’importo del corrispettivo sarà commisurato alle effettive attività, e sotto attività, commissionate nonché all’importo di lavori posto a base di gara.
11. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Le prestazioni verranno ordinate mediante sottoscrizione di specifici contratti attuativi che riporteranno le informazioni necessarie al compimento della prestazione in particolare:
a) il documento tecnico di riferimento ed elenco degli elaborati per il livello da verificare;
b) la durata del servizio e tempistica per l’esecuzione;
c) l’importo dell’intervento;
d) il dettaglio delle prestazioni ed i relativi compensi;
e) i dettagli delle coperture assicurative;
f) le penali;
g) CIG;
h) l’indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica;
i) le modalità aggiuntive e particolari di svolgimento.
Il Contraente dovrà eseguire solo le prestazioni indicate in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione dell’attività potranno essere impartite dal RUP/DEC.
L’inizio del servizio dovrà aver corso entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dalla data del contratto attuativo o, in alternativa secondo le indicazioni del RUP/ DEC dell’appalto.
Entro il suddetto termine l’aggiudicatario dovrà inviare la composizione del gruppo di verifica unitamente alla dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità ed il documento comprovante la sottoscrizione di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’intervento per cui è richiesta la prestazione.
Antecedentemente all’affidamento di un incarico, l’Università potrà introdurre una fase di confronto con il Contraente, che dovrà in tal senso rendersi disponibile, sulla individuazione delle prestazioni da svolgersi in relazione all’opera o all’esigenza manifestata dall’Università stessa e sulla determinazione del relativo valore economico da prendersi a riferimento per il calcolo della parcella del servizio secondo le modalità stabilite all’art. 10.
Tale valore economico si intenderà accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione di parcella in caso di sua variazione nei limiti di quanto indicato all’art. 18.
In caso di somma urgenza o urgenza si procederà con verbale di avvio del servizio cui seguirà la formalizzazione del contratto attuativo.
Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.
In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l’Università provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso all’esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l’Università si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dovessero derivare dal ritardo e dal provvedimento.
Nell’esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.
Il Contraente dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.
Il Contraente potrà rifiutare un nuovo servizio qualora fossero attivi simultaneamente, nell’ambito dell’Accordo Quadro, almeno 3 contratti attuativi.
12. RESPONSABILITÀ, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE
12.1 Comportamento del Contraente in fase di dell’Accordo Quadro
Il Contraente sarà unico responsabile dell’esecuzione dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni.
Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all’Università eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.
12.2 Requisiti del Contraente
Il Contraente si impegna a garantire il mantenimento per tutta la durata dell’Accordo della struttura operativa minima di seguito richiesta o di quella eventualmente superiore formulata in sede di offerta.
12.3 Struttura del Contraente - gruppo di lavoro
Il Contraente dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.
Tale struttura dovrà essere in grado anche di soddisfare l’eventuale svolgimento contemporaneo di prestazioni tra loro non affidabili al medesimo professionista per incompatibilità dei ruoli.
Il Contraente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata che prevedrà quantomeno n. 9 risorse in possesso delle seguenti professionalità:
🢭 1 Responsabile Tecnico architetto o ingegnere, con iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni e con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata;
🢭 8 Verificatori con iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 anni con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata e/o specifiche abilitazioni professionali, per le seguenti Categorie d’Opera:
▪ 2 architetti (x xxxxxxxxx) con specializzazione Edilizia/Architettura;
▪ 2 ingegneri con specializzazione Strutture/Geotecnica;
▪ 2 ingegneri con specializzazione Impianti meccanici;
▪ 2 ingegneri con specializzazione Impianti elettrici.
Inoltre, dovrà essere garantita, in caso di esigenza, la disponibilità di figure specialistiche quali:
🢭 Geologo;
🢭 Agronomo;
🢭 Archeologo;
🢭 BIM Manager.
Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero maggiore di operatori, tale sarà la struttura che il Contraente dovrà mettere a disposizione per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e per tutta la sua durata.
I curricula di tutto il personale dedicato al presente Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti regolamentanti il rapporto tra le parti, dovranno essere trasmessi all’Università entro la data prevista per la stipula dell’Accordo.
I soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal singolo professionista proposto in Offerta.
In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.
Il Contraente è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall’Università.
12.4 Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente
La qualità delle risorse costitutive la Struttura del Contraente costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.
Il Contraente dovrà garantire per tutta la durata dell’Accordo la composizione della Struttura indicata in offerta.
È ammesso un turn over non superiore al 50% delle risorse impiegate ed indicate all’inizio della gestione, al fine di garantire una continuità nel servizio.
Qualora il Contraente dovesse sostituire alcune figure facenti parte della sua Struttura, potrà farlo esclusivamente con professionisti dotati qualificazioni ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.
I curricula dei professionisti subentranti saranno valutati dall’Università che verificherà qualificazioni ed esperienza ed autorizzerà la sostituzione.
12.5 Rappresentanza del Contraente
All’atto della stipula dell’Accordo, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell’Offerta quale Responsabile Tecnico per l’esecuzione dell’Accordo e dei singoli Contratti.
Durante il corso dell’Accordo potrà esserci un solo Responsabile Tecnico.
Il Contraente dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile Tecnico per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest’ultimo.
Tutti i contatti con il RUP in ordine alla gestione dell’Accordo, dalla sua stipula fino alla conclusione dello stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile Tecnico.
Il Responsabile Tecnico dovrà esibire, all’inizio della propria attività, la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire l’Accordo e i conseguenti Contratti.
In mancanza, il RUP assegnerà al Responsabile Tecnico un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, per esibire il documento di cui sopra o per integrarlo.
La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano la risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 del cc.
12.6 Compiti e ruolo del Responsabile Tecnico
Il Contraente dovrà nominare, all’atto della sottoscrizione degli Accordi, un Responsabile Tecnico delle prestazioni specificatamente dedicato all’Accordo e per tutta la durata di validità dello stesso, quale referente responsabile dell’esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza, il cui curriculum, unitamente a una copia del contratto di lavoro in corso, dovranno essere trasmessi all’Università entro la data prevista per la stipula dell’Accordo.
Il Responsabile Tecnico dovrà essere specificatamente dedicato all’Accordo Quadro e fungerà da Responsabile delle prestazioni per tutta la durata del rapporto.
Il Responsabile Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in quanto sarà il punto di riferimento per il RUP, i suoi collaboratori e i progettisti incaricati del singolo intervento.
Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del coordinamento di tutti i progettisti delle singole aree tematiche nell’espletamento delle varie attività affinché il progetto sia sviluppato in maniera corretta e omogenea in tutte le sue parti.
Egli avrà compiti di interfaccia con i rappresentati dell’Università, i progettisti e le altre figure intervenenti nel progetto.
Il Responsabile Tecnico dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell’Università lo richiedano e dovrà garantire il funzionamento dell’insieme dei servizi.
Al Responsabile Tecnico compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire.
Il Contraente rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del Responsabile Tecnico.
A quest’ultimo il RUP ed i XXXX faranno riferimento per qualsiasi attività oggetto d’appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni e al controllo della qualità delle prestazioni.
Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto Responsabile Tecnico e si intendono fatte al Contraente.
L’Università si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico nominato dal Contraente; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.
13. PENALI
Il Contraente avrà l’obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata entro i periodi stabiliti e con le modalità previste nel singolo contratto attuativo, secondo il più alto standard di qualità.
Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni riferite al singolo contratto attuativo si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del Servizio, l’Università, a prescindere dall’eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le seguenti penali:
Inadempienza | Penale |
Xxxxxxx nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività | € 150,00 per giorno di ritardo |
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi ordinati | € 100,00 per giorno di ritardo |
Xxxxxxx nella consegna del Report intermedio | € 100,00 per giorno di ritardo |
Xxxxxxx nella consegna della Relazione finale | € 150,00 per giorno di ritardo |
Per “predisposizione di documenti” si intende oltre che la realizzazione/ottenimento del documento anche la corrispondenza del contenuto alla normativa, alle disposizioni del presente contratto e alle Linee Guida indicate dall’Università.
Per “esecuzione di prestazioni” si intende il corretto svolgimento delle attività affidate in conformità alla normativa, alle disposizioni del presente contratto, alle Linee Guida e al Sistema qualità interno dell’Università, nonché secondo le regole dell’arte.
Resta inoltre inteso che la presentazione di documenti, come l’esecuzione di prestazioni, parziali, incomplete o non conformi a quanto sopra non interromperà i tempi di esecuzione della prestazione dei contratti attuativi e dunque, in caso di ritardo, i termini di decorrenza delle penali.
Non verrà conteggiato il tempo che l’Università si riserverà per la verifica della completezza di quanto presentato/eseguito.
Ogni ritardo nella esecuzione di una prestazione rispetto al termine indicato nella Lettera d’Ordine o nel Contratto Attuativo costituisce inadempimento grave e comporterà l’applicazione delle suddette penali.
I tempi di svolgimento degli incarichi decorrono dalla data di ricevimento Lettera d’Ordine o dalla stipula del Contratto Attuativo con relativa indicazione dei tempi.
Decorsi i termini indicati, la penale verrà applicata dall’Università, previa contestazione al Contraente del fatto che ne costituisce il presupposto, a semplice comunicazione, con facoltà dell’Università di detrarre il relativo importo dalle somme eventualmente dovute, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso.
Il Contraente avrà 7 giorni naturali e consecutivi per integrare o rispondere pertinentemente alla contestazione per applicazione delle penali, dopodiché l’Università comunicherà la fattiva volontà di applicarle.
Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, l’Università, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere d’ufficio all’esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, anche tramite altri professionisti, addebitandone gli oneri al Contraente, o dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso in cui l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo dello specifico Ordine di Servizio, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.
Saranno inoltre addebitati al Contraente eventuali danni diretti e/o indiretti causati dal suo ritardo o inadempienza.
L’applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell’Università di pretendere il rispetto dei patti contrattuali.
14. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo:
a. Il capitolato speciale - CSA (questo documento);
b. L’offerta tecnica del concorrente;
c. L’offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi;
15. CAUZIONE DEFINITIVA
Il Contraente dovrà presentare, prima della stipula dell’Accordo Quadro, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’esecuzione dello stesso e dei contratti attuativi da questo discendenti, per un importo minimo pari al 10% del valore dell’Accordo Quadro o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione dei certificati di verifica di conformità dei servizi prestati.
L’Università può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Contraente.
16. COPERTURE ASSICURATIVE
Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell’attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica risponde, a titolo di inadempimento, del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
L’aggiudicatario è tenuto ad essere munito per ogni singolo intervento di cui è richiesta l’attività di verifica di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica. La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 20% dell’importo del singolo lavoro con il limite di 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) ed avente le seguenti caratteristiche:
- nel caso di polizza specifica limitata al singolo incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera;
- nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto.
È fatto obbligo di integrazione della polizza qualora nel corso dell’espletamento dell’affidamento l’importo dei lavori aumentasse.
La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Università da parte della Compagnia Assicuratrice.
Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati.
Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti alla Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza R.C.O. - responsabilità civile prestatori di lavoro.
Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Università.
A prescindere dalla concessa autorizzazione, l’Università si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.
Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima del perfezionamento di ciascun contratto attuativo.
La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale, e previa diffida dell’amministrazione ad ottemperare alla consegna entro 10 giorni, comporta la risoluzione del contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cc.
17. PAGAMENTI
17.1 Fatturazione e pagamenti
L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate (inserire Ufficio), devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B (indicare questo codice se l’ufficio che richiede il servizio appartiene all’Area Infrastrutture e approvvigionamenti).
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) (se il codice CUP non è presente, eliminare la dicitura), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
I corrispettivi, calcolati secondo i criteri dettati dall’art. 10, verranno corrisposti di norma ad attività svolta. Il corrispettivo dovuto, è corrisposto entro 30 gg presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell’Aggiudicatario. L’emissione della parcella/fattura potrà avvenire secondo le seguenti scadenze:
a) per la verifica della progettazione preliminare e definitiva alla consegna del “Rapporto conclusivo” previa verifica del rispetto delle tempistiche di incarico e parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento sull’attività svolta;
b) per la verifica della progettazione esecutiva nella misura del 70% alla consegna del rapporto conclusivo, dopo le eventuali integrazioni / modifiche richieste ai progettisti e verifiche delle stesse e del 30% a seguito dell’emissione dell’Atto di validazione del progetto da parte del RUP propedeutico all’avvio della procedura di gara;
c) Supporto al RUP per la validazione del progetto: 100% alla consegna del “Rapporto conclusivo”.
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l’Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento e/o a rifiutare espressamente il documento senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora e a richiedere l’emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
L’Università provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva presso gli organi ed enti competenti (INPS, INAIL, INARCASSA, Cassa Geometri, EPAP, EPPI o altre Casse Previdenziali).
In caso di irregolarità trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.
In presenza di irregolarità l’Università provvederà a versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito del Contraente risultante dal DURC.
Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze contrattuali, ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuto; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.
17.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Professionista assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il Professionista sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Università prima della stipula del contratto. Il Professionista si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. il Professionista che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
18. Variazioni
Il valore delle opere individuato al momento dell’affidamento del Servizio secondo l’art. 10 si intende accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione, salvo che detta variazione non risulti superiore al 20% del valore delle opere stimato inizialmente e non sia imputabile al Contraente. Solo in tale evenienza il corrispettivo sarà rideterminato, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice, sulla base del valore aggiornato delle opere.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, l’Università si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate, con l’obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione.
19. SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI
19.1 Divieto di sospendere o ritardare i Servizi
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Università.
La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Università a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico del Collaudatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
19.2 Sospensioni
Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l’Università avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione.
Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP può altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate: la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna.
La sospensione dei Servizi può essere disposta dall’Università in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC.
Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l’Università sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto.
Nel caso l’Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta.
Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
19.3 Proroga dei termini
Sono ammesse dilazioni dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente art. 19.2, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l’esecuzione.
In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 giorni lavorativi dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.
Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertata la fondatezza della richiesta dell’Appaltatore, l’Università stabilirà l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Università.
20. RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L’Università si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la singola Assegnazione o l’Accordo Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà
sarà esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di
chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
La risoluzione della singola Assegnazione o dell’Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell’Università ad adempiere o a rimuovere l’inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, entro
un termine fissato per l’adempimento. Il termine sarà stabilito dall’Università tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell’obbligazione inadempiuta, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d’urgenza.
Trascorso infruttuosamente tale termine l’Università potrà dichiarare risolta l’Assegnazione o l’Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all’altro dell’inadempimento.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:
- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell’Accordo Quadro;
- il rifiuto a svolgere simultaneamente uno o più servizi fino ad un massimo di tre;
- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell’Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell’offerta tecnica per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività affidata;
- la grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la cessione dell’azienda, dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell’Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
- il caso in cui, per tre volte anche non consecutive, l’applicazione delle penali relative ad un servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara,
- il caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
- la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- motivi di pubblico interesse;
- le ipotesi previste dall’art. 108 del Codice;
- le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l’Università può avvalersi in qualsiasi momento dell’esecuzione.
Al verificarsi della risoluzione, l’Università seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. Al Contraente spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l’Università dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
L’Università procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.
A seguito della risoluzione l’Università avrà facoltà di affidare a terzi l’Appalto.
Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l’Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuto anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara.
In tal caso, l’Università incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
21. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare.
Il Contraente dovrà sottoporre all’Università specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dall’Università.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell’art 105 del Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
22. CESSIONE DELL’ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’Accordo e/o i singoli incarichi. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l’inosservanza di tale divieto comporterà l’immediata risoluzione
dell’Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.
È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Università prima o contestualmente ad ogni richiesta di pagamento.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Università fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
Nei sessanta giorni successivi l’Università potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei confronti dell’Università, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ferma restando l’incedibilità del presente appalto, si precisa che:
a. Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d’azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell’Università finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
▪ l’operazione sia stata notificata all’Università tramite PEC; e
▪ nei sessanta giorni successivi alla notifica l’Università abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. L’Università potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
1. non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
2. non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
3. non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore stesso e dell’Università relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
4. l’appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;
5. la documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso dell’Università la cessione/subentro non produrrà effetti;
b. in caso di affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell’affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto “a”;
c. Ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovrà comunicare all’Università, tramite raccomandata A/R o PEC, tutte le variazioni che dovessero
intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell’impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;
In caso di cessazione dell’attività del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest’ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell’Università di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.
20. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
Il contraente deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
Il contraente dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
21. INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Università che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.
Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.
Ai sensi dell’art 26 comma 7 del D.Lgs 50/2016 lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
22. SPESE
Sono a carico del Contraente le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Saranno inoltre a carico dell’incaricato i diritti richiesti dall’ordine professionale di appartenenza per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall’Amministrazione.
23. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
È fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell’Università.
I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.
Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d’autore prescritti dalla vigente normativa.
24. CONTROVERSIE
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Professionista di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione non conterrà clausola compromissoria.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx 0, nella persona del Magnifico Rettore. L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione
– base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell’Università anche per gestire eventuali contenziosi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara.
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.
26. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell’Ateneo: xxx.xxxxxxxxxx.xx alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xx- prevenzione-della-corruzione-e
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx