Contract
1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito
Finanziatore | Avvera SpA - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) |
Intermediario del credito |
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2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito | Finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto dello stipendio. | ||
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | € _ Da tale importo il consumatore autorizza a trattenere, senza necessità di ulteriori conferme, eventuali liquidazioni provvisorie già erogate dal Finanziatore, nonché quanto necessario all'estinzione di prestiti o altri finanziamenti di qualunque natura in corso di ammortamento con il Finanziatore o con altri enti eroganti. | ||
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | Al rilascio dell'atto di benestare definitivo, o analoga dichiarazione, da parte dell'Amministrazione terza ceduta, previa estinzione delle altre cessioni/delegazioni in corso e/o liquidazioni provvisorie già erogate sul finanziamento in richiesta, il cui ammontare sarà trattenuto dall'lmporto totale del credito, tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Il consumatore, previa opportuna valutazione del Finanziatore, può ottenere una o più liquidazioni provvisorie sul finanziamento fino alla concorrenza massima del 80% dell'importo da erogare al consumatore medesimo calcolato al netto degli impegni da estinguere per altri finanziamenti in corso di ammortamento. Le liquidazioni provvisorie saranno restituite in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il Finanziamento non dovesse essere erogato, il consumatore sarà tenuto a rimborsare immediatamente, senza costi aggiuntivi, le somme ricevute in via anticipata. | ||
Durata del contratto di credito | _ | mesi | |
Rate da pagare: | |||
Importo rata: € | |||
Rate ed, eventualmente, | Numero rate: | ||
loro ordine di imputazione | Periodicità della rata: mensile posticipata | ||
Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento “alla francese”, ossia a rate costanti con interessi decrescenti | |||
e quota capitale crescente. | |||
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | € | _ | |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito | Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il credito è richiesto il vincolo, ove consentito, del trattamento di fine rapporto maturato e maturando, anche presso Fondi Pensione, nonché delle altre competenze di fine servizio. |
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3. Costi del credito
Tasso di interesse che si applica al contratto di credito | Tasso fisso annuo nominale (TAN) pari al: % |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | • % ESEMPIO RAPPRESENTATIVO: ll TAEG, calcolato sull'lmporto totale del credito e per la durata del contratto indicati nella sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di Credito”, comprende le seguenti voci: • Tasso fisso annuo nominale (TAN): _% pari a è il tasso d’interesse applicato dall’intermediario calcolato su base annua. • Commissioni di intermediazione: pari a € _ sono addebitate al consumatore al momento dell’erogazione del Finanziamento e costituiscono la remunerazione dell’Intermediario del credito intervenuto nel contratto di credito per le seguenti attività preliminari alla concessione del credito e che si esauriscono con la concessione medesima: 1) ricercare la soluzione finanziaria di interesse del consumatore 2) raccogliere e verificare preventivamente il corredo documentale 3) provvedere al caricamento della richiesta di Finanziamento 4) assistere il consumatore negli adempimenti necessari fino alla ricezione del credito. In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. • Commissioni di attivazione pratica: € sono addebitate al consumatore al momento dell’erogazione del Finanziamento per attività concernenti la fase di formazione e perfezionamento del credito a titolo di: 1) verifica della documentazione precontrattuale; 2) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e controllo anti-frode; 3) delibera del Finanziamento; 4) notifica ed eventuale registrazione del contratto. In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. • Imposta di bollo sul contratto (trattenuto in sede di liquidazione dall’importo erogato al cliente): € _ ln caso di estinzione anticipata l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge, non sarà restituita al cliente. • Spese invio comunicazioni periodiche: € = (€ _ per num. _ comunicazioni) • Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche: € = (€ per num. _ comunicazioni). |
segue 3. Costi del credito
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un’assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | NO Per la cessione di quote dell’emolumento sono richieste coperture assicurative che garantiscano l’ammontare complessivo delle quote cedute per l’intera durata del Finanziamento 1) contro il rischio di premorienza del consumatore e 2) contro i rischi di impiego o perdite patrimoniali derivanti dal mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del consumatore medesimo. l contratti assicurativi che forniscono dette garanzie sono stipulati a proprio beneficio dal Finanziatore, che ne sostiene integralmente i relativi costi. In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dal Finanziatore. NO |
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3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | • Commissioni di intermediazione: € • Commissioni di attivazione pratica: € _ • Spese invio comunicazioni periodiche annuali: € in modalità cartacea; sempre gratuite in caso di modalità elettronica. • Imposta di bollo sul contratto (trattenuto in sede di liquidazione dall’importo erogato al cliente) di € _ e sulle singole comunicazioni periodiche annuali di € _ |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Avvera SpA, in presenza di giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole al consumatore, le condizioni economiche applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il consumatore non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | ln caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute il Finanziatore può addebitare al consumatore i seguenti oneri e spese: • costi per le attività extragiudiziali esperite dal Finanziatore, o da terzi da questo appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto; • costi sopportati dal Finanziatore per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto. |
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. ll finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Previsto, anche in forma parziale, con diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non maturati. In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento; non verrà invece restituita l’imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge. In caso di rimborso anticipato sarà dovuto al Finanziatore un indennizzo pari a: 1) 1% dell’importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno. 2) 0,5% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. ln ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Se l'importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a Euro 10.000,00 non è dovuto alcun indennizzo. Procedura di rimborso: ll consumatore potrà richiedere l'estinzione anticipata del proprio finanziamento rivolgendosi ad Avvera attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Finanziaria (via posta, fax, email, PEC) allegando una copia del proprio documento d’identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria provvederà, entro 10 giorni di calendario, ad inviare al cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il consumatore provveda a pagare l’importo indicato nel conteggio entro la data ivi riportata, il finanziamento si intenderà estinto anticipatamente. |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato imme- diatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. ll consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | Se Avvera XxX rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore viene informato immediatamente del rifiuto. |
Diritto a ricevere una copia del contratto ll consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. ll consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare gratuitamente al consumatore copia del contratto idonea per la stipula. |
Io richiedente dichiaro di aver ricevuto il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” relativo alla pratica sopraindicata e di accettare le condizioni e le informazioni ivi riportate.
Data | Luogo | Firmato dal Cliente |
Dati Cedente
Cognome e nome | Codice fiscale | Luogo (provincia o Stato estero) e data di nascita | |
Estremi documento (tipo, n°, ente e luogo di rilascio, data scadenza) | |||
Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia) | |||
Recapito per invio corrispondenza (se diverso dalla residenza) | |||
Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente) | Cellulare | Telefono fisso | |
Dipendente dal | Qualifica | Emolumento mensile netto € | Datore di lavoro ceduto |
ll Cliente sottoscrittore del Contratto (di seguito anche solo, “Cliente”, o “Cedente”), valendosi della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, chiede a Avvera SpA (di seguito anche solo “Avvera”, “Finanziaria” o “Cessionaria”) l'erogazione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione salvo buon fine (o pro-solvendo) di quote di tale retribuzione mensile (di seguito anche solo “Finanziamento”, “Contratto” o “Cessione”) alle condizioni economiche previste dal documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori” e contrattuali stabilite dalle Norme e Condizioni Generali del Contratto qui allegate.
ll Cedente dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati sul presente modulo di richiesta di Finanziamento sono completi e veritieri e che, per tutto quanto non espressamente indicato, fa riferimento alla documentazione prodotta ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del Contratto.
Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza prescelta dal Cliente
“modalità elettronica” (gratuita) tramite e-mail “modalità cartacea”: invio all'indirizzo soprariportato
Dati relativi alla Cessionaria
AVVERA SpA - Codice Fiscale e Registro lmprese di Reggio Xxxxxx n° 02279230359 - REA n° 267592 - P. l.V.A. 02823390352 Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - Tel: x00 000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | |
lBAN conto corrente bancario | Intestato a |
lBAN conto corrente postale | Intestato a |
Il Cedente, inoltre, dichiara:
lmposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Reggio Xxxxxx dell'Agenzia delle Entrate n.128/E del 19/06/2019
• di rivestire la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per “consumatore” s'intende la “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”);
• che il Finanziamento non è destinato all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Data | Luogo | Firmato dal Cliente |
Informativa precontrattuale (ai sensi del Titolo VI, capo II del DLgs. 1/9/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia)
Con riferimento al diritto a ricevere - prima della conclusione del contratto - una copia del contratto di credito idonea per la stipula, il Cedente, dichiara di essere stato informato di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto di credito e di aver ricevuto per tale motivo una copia completa del nuovo contratto di credito idonea per la stipula.
Data | Luogo | Firmato dal Cliente |
Il Cedente dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Norme e Condizioni Generali: art. 8 (Facoltà di rifiutare il finanziamento - Esenzione di responsabilità a favore della Finanziaria); art. 10 (Impegno del Cedente a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti e/o altre posizioni debitorie; pagamento immediato alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto anticipato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti); art. 12 quater (Prefinanziamento
- Mandato irrevocabile a trattenere il TFR); art. 12 quinquies (Prefinanziamento - Clausola risolutiva espressa); art. 17 (Ritardo nel pagamento della rata - Modalità addebito costi per le attività extragiudiziali); art. 18 (Mancato pagamento della rata - Costi e penali); art. 19 (Costi e penali - Condizioni per la modifica); art. 20 (Clausola risolutiva espressa); art. 23 (Cessazione rapporto di lavoro - Estensione sul TFR o trattamento di quiescenza e/o altre indennità; Rinuncia a richiedere anticipazioni sul TFR); art. 25 (Polizza perdita impiego; Diritti dell'Assicuratore); art. 26 (Decadenza dal beneficio del termine); art. 28 (Rinuncia del Cedente a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia; Manleva a favore della Finanziaria per le spese legali sostenute); art. 30 (Facoltà della Finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali - Modalità e diritto di recesso del Cedente); art. 34 (Reclami - Mediazione - Foro competente); art. 35 (Comunicazioni al Cliente).
Data | Luogo | Firmato dal Cliente |
Attestazione di avvenuta consegna di un esemplare del contratto
ll Cedente dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto di credito, comprensivo del documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Data | Luogo | Firmato dal Cliente |
Firma per accettazione di Avvera SpA - L’Amministratore Delegato (Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Dati e firma del soggetto incaricato alla vendita
L’incaricato per l’identificazione ai sensi del d. lgs. 231/07 e s.i.m., dichiara sotto la propria responsabilità che la firma apposta sulla presente richiesta è vera ed autentica ed è stata apposta personalmente dal cliente le cui generalità sono state perfettamente riportate sulla stessa richiesta.
Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio, salario, compenso
1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto un finanziamento, erogato dalla Finanziaria al Cedente, rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (di seguito anche solo “Cessione”) di quote della retribuzione mensile del medesimo Cedente (di seguito anche solo “Finanziamento”, “Contratto” o “Cessione”) regolato dalle condizioni economiche specificate nel documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori” e discipli- nato dalle seguenti norme e condizioni generali e, in ogni caso, per quanto non espressamente qui previsto, dalle norme del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, (d'ora in poi anche solo “TUB”) e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'ltalia, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed inte- grazioni e relativo regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dalla normativa collegata (il TUB, le disposizioni di attuazione, entrambi i citati D.P.R. e la normativa comunque collegata al Finanziamento sono di seguito definiti anche “Normativa di Riferimento”).
2. ll documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori” è parte integrante e sostanziale del Contratto e riporta le condizioni econo- miche ad esso applicabili.
3. ll Finanziamento è rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (con gli effetti previsti dagli articoli 1198 e 1260 del codice civile) di quote della retribuzione mensile dovuta al Cedente dal Datore di lavoro ceduto (per “Datore di lavoro ceduto” s'intende il datore di lavoro del Cedente e qualsiasi altra Ammi- nistrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od lstituto di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza) per il lavoro svolto. A questo fine il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo, previsto dal documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
4. ll Finanziamento s'intende valido e concluso nel momento in cui il Cedente ha conoscenza dell'ac- cettazione della richiesta da parte della Cessionaria mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.
5. ll Cedente conferma che tutti i dati dichiarati nel Contratto sono veri e s'impegna a comunicare alla Finanziaria ogni variazione dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio e qualsiasi altra modifica che dovesse eventualmente verificarsi in merito a quanto dichiarato, restando tale impegno valido fino a quando perduri qualsiasi ragione di credito della Finanziaria.
6. ll Cedente dichiara e riconosce di aver ricevuto, prima di essere vincolato dal Contratto:
a) le informazioni pre-contrattuali contenute all'interno del documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori” che gli è stato conse- gnato per presa visione;
b) i chiarimenti adeguati che gli hanno consentito di valutare il contratto di credito proposto come adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, le caratteristiche essenziali del prodotto nonché le conse- guenze che potrebbero derivargli nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento. ll Cedente dichiara inoltre che gli sono stati messi a disposizione il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex L.108/96, la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sul Credito ai consumatori.
7. ll Contratto sarà notificato al Datore di lavoro ceduto, il quale, per effetto della relativa Cessione, è obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare men- silmente dalla retribuzione percepita dal Cedente ed al netto delle ritenute fiscali l'importo della “Rata” prevista dal documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori”, a decorrere dal mese successivo alla notifica ai sensi di legge del presente atto, e così ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta del Finanzia- mento. È facoltà della Cessionaria modificare unilate- ralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente ove dovrà affluire la quota di retribuzione ceduta. La nuova modalità di ver- samento delle quote mensili sarà efficace nei confronti del Datore di lavoro ceduto dal giorno della sua noti- fica. ll Cliente è reso edotto, ed accetta senza riserva
alcuna, che il Contratto potrà essere notificato, in origi- nale ovvero in copia autenticata dalla Cessionaria, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. ln caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà del Datore di lavoro ceduto, nonché del Cliente, richiedere l'esibizione del contratto originale. xx Xxxxxxx dichiara di essere stato altresì informato ed accetta fin d'ora che è facoltà della Cessionaria variare le decorrenze delle rate del piano di ammortamento in ragione delle variazioni effettuate, a vario titolo, da parte del Datore di lavoro ceduto sulle quote trattenute.
8. L'erogazione del Finanziamento avverrà soltanto dopo il compimento di tutti gli adempimenti all'uopo pro- pedeutici e necessari, quali la verifica della documen- tazione prodotta dal Cedente, la regolare notifica della suddetta Cessione al Datore di lavoro ceduto (ivi com- preso il rilascio del benestare di cui all'art. 11 che segue) e, comunque, tutti gli adempimenti di legge eventual- mente connessi al rapporto di lavoro tra il Cedente e il Datore di lavoro ceduto, nonché alla natura giuridica di quest'ultimo. ll Cedente autorizza la Finanziaria a non procedere all'erogazione del Finanziamento a fronte di eventuali opposizioni/contestazioni a qualsiasi titolo presentate dal Datore di lavoro ceduto (anche suc- cessivamente al rilascio del benestare di cui all'art. 11 purché prima dell'erogazione del Finanziamento), a tal fine mallevando la Finanziaria da ogni responsabilità, anche nell'eventualità che la notifica della Cessione risulti regolare e che la Cessione medesima, pertanto, risulti conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.P.R. n. 180/1950.
9. ll Cedente prende atto che l'importo erogato - relativo alla somma richiesta, decurtata dei costi e delle com- missioni a vario titolo dovuti alla Finanziaria ed espres- samente indicati nel documento denominato “lnforma- zioni europee di base sul credito ai consumatori” - sarà pari alla somma indicata alla voce «lMPORTO TOTALE DEL CREDlTO» riportata nel documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consu- matori”, al lordo di eventuali Prefinanziamenti nonché estinzioni di precedenti prestiti o finanziamenti in corso di ammortamento.
10. ll Cedente autorizza, in modo espresso e senza necessità di ulteriore comunicazione, la Cessionaria a trattenere, in sede di liquidazione del Finanziamento ed in un'unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, all'imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così come indicate nel documento denominato “lnfor- mazioni europee di base sul credito ai consumatori”. ll Cedente, inoltre, autorizza espressamente la Ces- sionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c. e senza ulteriore conferma di incarico, a destinare direttamente parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili contro cessione del quinto o deleghe di pagamento già in corso di ammortamento indicati nel modulo all'uopo messo a disposizione dalla Finanziaria e comprovati nella busta paga/ certificazione stipendiale rilasciata dal Datore di lavoro ceduto o documentazione similare. Analoga autorizzazione deve intendersi conferita per il rimborso di prestiti erogati non a fronte di cessione di quote della retribuzione. Resta fermo che, in ogni caso di mancato perfezionamento del Contratto, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto erogato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili anche contro cessione del quinto/pensione o deleghe di pagamento.
ll Cedente si impegna, fin d'ora, a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posi- zioni debitorie intestate allo stesso Cedente presso la Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predi- sposta dalla Finanziaria.
xx Xxxxxxx prende infine atto che nessun compenso, commissione o remunerazione devono essere diretta- mente corrisposti dal Cedente stesso a soggetti che a vario titolo possano comporre la rete distributiva. Ogni eventuale richiesta in tal senso da parte di questi ultimi verrà segnalata dal Cedente alla Finanziaria mediante formale comunicazione scritta.
11. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine al momento della conclusione del Contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento dell'«lMPORTO TOTALE DEL CREDlTO» se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare defini- tivo, o atto ad esso equipollente, da parte del Datore di lavoro ceduto dalla quale il Cedente dipende e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adem- pimento delle altre condizioni previste e l'assenza di
elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico del Datore di lavoro ceduto.
12. ll Cliente, quale servizio accessorio al Finanzia- mento e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può ottenere una liquidazione provvisoria sul Finanzia- mento (c.d. “Prefinanziamento”), alle regole di seguito riportate.
12 bis. ll Cliente si dichiara debitore nei confronti della Finanziaria dell'importo eventualmente richiesto a titolo di Prefinanziamento che si obbliga a restituire mediante rata unica, trattenuta dall'erogato del Finanziamento, imputandolo a diretta estinzione del Prefinanziamento. A tal fine il Cliente autorizza irrevocabilmente sin d'ora la Finanziaria a trattenere dal netto erogato dell'”lM- PORTO TOTALE DEL CREDlTO” - di cui il Prefinan- ziamento costituisce un'anticipazione in attesa che si definiscano le condizioni per la formalizzazione defini- tiva del Finanziamento - l'ammontare erogato a titolo di Prefinanziamento. L'estinzione del debito derivante dal Prefinanziamento avverrà comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del Prefinanziamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziamento non dovesse essere erogato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare entro 10 (dieci) giorni - dalla richiesta della Finanziaria - le somme ricevute a titolo di Prefinanziamento. ll Prefinanziamento si intende con- cesso all'interesse nominale annuo dello 0,00% pari a complessivi euro 0,00 per l'intera sua durata.
12 ter. ll Prefinanziamento si intende valido e concluso nel momento in cui viene erogata al Cliente la somma a titolo di Prefinanziamento.
12 quater. ll Cliente si impegna a dare specifica comu- nicazione dell'esistenza di vincoli sulla retribuzione, indi- cando altresì se ha già ottenuto anticipazioni sul TFR o su indennità equipollenti. A tale fine il Cliente, con la richiesta di Prefinanziamento, garantisce che:
i) non ha aderito ad alcun Fondo Pensione che non consenta il riscatto a semplice richiesta dell'aderente e/o del beneficiario;
ii) il credito per emolumenti o trattamento di fine rap- porto/indennità di anzianità, in relazione a cui si impegna a non richiedere alcun anticipo salvo nei casi previsti dalla legge, è in sua piena titolarità e disponibi- lità. ll Cliente autorizza sin d'ora la Finanziaria a comu- nicare per iscritto al Datore di lavoro ceduto l'avvenuta concessione del Prefinanziamento, conferendo altresì a quest'ultimo mandato irrevocabile, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti c.c., affinché provveda a trattenere dal TFR, nonché da ogni altro emolumento ed indennità dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro con la sola eccezione dei rimborsi spese, l'importo necessario ad estinguere il debito derivante dal contratto di Prefi- nanziamento ed a versare tale importo alla Finanziaria.
12 quinquies. Qualora il Finanziamento non dovesse perfezionarsi o il Cliente si rendesse per qualsiasi motivo inadempiente, fosse oggetto di procedure ese- cutive o conservative o, per sua colpa, determinasse una diminuzione delle garanzie, la Finanziaria potrà richiedere la risoluzione immediata del Prefinanzia- mento ex art. 1456 c.c.. ll rimborso dell'importo erogato dovrà avvenire, in unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della relativa comunica- zione ex art. 1456 c.c.. La Finanziaria, in caso di reite- rata inadempienza, sarà anche autorizzata ad attivare, senza necessità di ulteriore intimazione, il mandato di cui all'art. 00 xxxxxx. xx ogni caso, decorsi 60 giorni dalla erogazione del Prefinanziamento, la Finanziaria avrà facoltà di esigere la restituzione dell'importo erogato.
12 sexies. Al Prefinanziamento si applicano anche le regole che disciplinano il Finanziamento, in quanto non incompatibili e comunque non in contrasto con gli articoli da 12 bis a 12 quinquies.
13. ll Cedente può recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso. La comunicazione con la quale il Cedente dichiara di avvalersi del diritto di recesso dovrà essere inviata, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Avvera SpA - Ufficio AVVDCQ - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX). Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo indi- cato, di posta elettronica: cessionedelquinto@avvera- xxxxxxxxxxxxx.xx, o fax al numero: x00 0000 000000 a condizione che sia confermata mediante lettera racco- mandata, con avviso di ricevimento, entro le 48 (quaran- totto) ore successive; la lettera raccomandata s'intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini per esercitare il recesso. Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cedente che recede ai sensi del presente arti- colo, deve restituire, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori”. lnoltre, il Cedente deve rimborsare alla Finanziaria le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso esercitato dal Cedente si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al Contratto eventualmente sottoscritti dal Cliente.
14. xx Xxxxxxx che abbia estinto anticipatamente il Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15 che segue, potrà successivamente contrarre un nuovo finanziamento rimborsabile contro cessione di quote dello stipendio, xxxxxxx, compenso purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
15. ll Cedente ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria il Finanziamento, anche prima della scadenza natu- rale del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. ln questo caso, il Cedente ha diritto a una ridu- zione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti (incluse le Commissioni di intermediazione e Commissioni di attivazione pratica) proporzionale alla durata residua del Finanziamento, e ad eccezione dell'lmposta di bollo sul contratto prevista ai sensi di legge, così come dettagliato all'interno del documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori”, recante anche la relativa procedura di rimborso. La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo che non potrà superare l'1 (uno) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è pari o inferiore ad un anno. ln ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto di credito. Ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 3, del TUB, l'in- dennizzo non è dovuto dal Cedente se:
• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una per- centuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'in- tero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
16. ll Cedente che intenda rimborsare anticipatamente il Finanziamento contraendone uno nuovo della mede- sima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare un'operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.
17. ln caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa esso sia attri- buibile, saranno addebitati al Cedente i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività extragiu- diziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso.
18. ln caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa esso sia attribuibile (ivi compreso l'inadempimento del Datore di lavoro ceduto), la Finanziaria ha il diritto di richiedere le penali ed i costi, nei limiti di quanto effettivamente soste- nuto, per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo il diritto di invocare la risoluzione ex art. 1456 c.c., è facoltà della Finanziaria concedere al Cedente una dilazione di pagamento per le rate parzialmente o totalmente insolute, consentendone la restituzione oltre il termine della durata contrattuale inizialmente conve- nuta, senza applicazione di interessi, spese o penali.
19. Le penali ed i costi di cui agli articoli 17 e 18 pre- cedenti, nonché le condizioni in presenza delle quali queste potranno essere modificate, sono riportate all'in- terno del documento denominato “lnformazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
20. La Finanziaria ha il diritto di procedere alla risolu- zione immediata del Contratto, ex art. 1456 del codice civile, nel caso d'inadempimento del Cedente ad uno
segue Xxxxx e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio, xxxxxxx, compenso
degli obblighi di cui agli artt. 5, 10, 12 quater, 12 quin-
quies, 17, 18, 22, 23, 26 e 36 (ultimo capoverso) delle presenti Norme e Condizioni Generali.
21. Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa di cui agli artt. 24 e 25 - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, così come previsto dalla Normativa di Riferimento.
22. Ferme restando le previsioni di cui al successivo articolo, nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di un Datore di lavoro diverso da quello inizialmente ceduto, il Cliente dà facoltà ed autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare la Cessione al nuovo Datore di lavoro perché questi operi, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo corrisponderà al Cedente, la ritenuta della quota mensile suddetta. Agli effetti di cui sopra, il Cedente si obbliga a comunicare alla Cessionaria ed al Datore di lavoro da cui si allontana, con la massima tem- pestività, tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro (ivi compreso il suo trasferimento a nuovo datore di lavoro); ciò affinché il Datore di lavoro da cui il Cedente si allon- tana possa inviare al Datore di lavoro ove il Cedente assumerà servizio (anche se non compreso tra quelli indicati all'art. 1 del D.P.R. n. 180/1950), il conto della Cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferi- mento saranno a carico del Cedente.
23. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro la Cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005 (e suc- cessive modifiche e integrazioni) e sulle somme dovute al Cliente a qualunque titolo e sotto qualsiasi denomi- nazione, ivi compreso sul trattamento di quiescenza, se previsto, qualora l'Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute, ricono- scendo, il Cliente medesimo, che tutte le competenze di fine servizio dovranno essere corrisposte come credito ceduto (pro-solvendo) in un'unica soluzione alla Ces- sionaria fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, fatto salvo il caso in cui il Cedente proceda all'estinzione anticipata del Finanziamento così come prevista dai precedenti artt. 13 e 15. ll Cedente acconsente quindi a che la Cessione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rap- porto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscri- zione del presente Contratto. Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il Datore di lavoro ceduto e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Cedente fin d’ora si riconosce obbligato all’immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della Cessione.
A tal fine il Cedente consente che il Debitore ceduto
trattenga da tali somme l’importo necessario per l’e- stinzione della Cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente o Cassa Pensioni, Fondo od lstituto di Previdenza o di Assicurazione anche privato ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. ll Cliente si impegna pertanto a sottoscrivere qualunque dichiarazione successiva atta a consentire ed agevolare il riscatto, da parte della Finanziaria, della sua posizione previdenziale integrativa, impegnandosi altresì, salvo nei casi previsti dalla legge, a non richiedere anticipa- zioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammorta- mento del Finanziamento, riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore della Xxxxxx- naria per l'integrale rimborso del Finanziamento. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione, dal Datore di lavoro ceduto o dagli Enti di Previdenza per l'effettua- zione delle trattenute saranno a carico del Cedente. Nel caso del diritto del Cliente a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensio- xxxxxxx od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, la Cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione o sull'assegno vitalizio.
24. A maggior garanzia della Cessionaria e per qua- lunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premorienza del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R.
n. 180/50, all'atto della conclusione del Contratto la
Finanziaria stipula, con costi a proprio carico ed a pro- prio esclusivo beneficio, una polizza di assicurazione vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento. Per effetto di tale polizza la premorienza del Cedente determina a favore della Finanziaria la corresponsione da parte dell'Assicu- ratore di un importo pari al debito residuo, in linea capi- tale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del Finanziamento scadute prima del decesso del Cliente. A ricezione del residuo importo da parte della Finanziaria il debito si considera estinto.
25. A maggior garanzia della Cessionaria e per qua- lunque eventualità si interrompesse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute a causa della cessa- zione definitiva del diritto alla retribuzione vantato dal Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50, all'atto della conclusione del contratto di Finan- ziamento viene inoltre stipulata dalla Finanziaria, con costi a proprio carico ed a proprio esclusivo beneficio, una polizza di assicurazione per l'ammontare comples- sivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanzia- mento. Per effetto di tale polizza la perdita dell'impiego del Cedente determina a favore della Finanziaria la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del verificarsi dell'evento, con esclusione di even- tuali rate insolute del Finanziamento scadute prima della perdita dell’impiego. Il premio è pagato dalla Finanziaria ed il Cedente prende atto che per le somme corrisposte a tale titolo alla Cessionaria dall’Assicura- tore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, pri- vilegio ed azione della Finanziaria verso il Cedente ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, lstituto di Previdenza Obbligatoria.
26. Ai sensi dell'art. 1186 codice civile il Cedente incor- rerà nella decadenza del beneficio del termine qualora sia divenuto insolvente, abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse, ed inoltre, nel caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'emolumento od assegno, di ritardato o mancato versamento da parte del Datore di lavoro ceduto anche di una sola delle rate pattuite.
27. ll presente contratto di finanziamento soggiace all'imposta di registro dovuta per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 tariffa parte ll e ad imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, tariffa parte l allegato A, articolo 2. L'imposta di bollo sul contratto nonché quella eventual- mente dovuta su estratti di conto, note, conti e simili documenti, lettere ed altri documenti recanti addebita- menti o accreditamenti, è a carico del Cedente. L'onere relativo alle spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, il Datore di lavoro ceduto a trattenere dagli emolumenti a lui spet- tanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 180/1950.
28. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta ammi- nistrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico del Datore di lavoro ceduto, la Finanziaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore della Ces- sionaria e sino a completa estinzione della Cessione, fatta salva l'adesione alle forme di tutela derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale, azien- dale, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge n. 297/1982. xx Xxxxxxx si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
29. ll Cliente consente fin d'ora che la Finanziaria ceda a terzi il Contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente. In caso di cessione del credito o del Con- tratto, il Cliente ceduto può sempre opporre al nuovo Cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Finanziaria, ivi inclusa la compensa- zione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile. ll Cliente è informato, ai sensi di legge, della cessione del credito, a meno che la Finanziaria, in accordo con il nuovo Cessionario, continui a gestire il credito nei con- fronti del Cliente.
30. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del TUB, la Finanziaria, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le condizioni economiche e normative previste dal Contratto, ad esclusione dei tassi di inte- resse. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Finanziaria in forma scritta, mediante lettera semplice o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del con- tratto” con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. ln tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cedente non abbia comunicato alla Finanziaria il pro- prio recesso, le modifiche si intenderanno approvate dal Cedente stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
31. Il Cedente riconosce espressamente che le scritture contabili ed i relativi estratti della Finanziaria avranno valore di piena prova legale nei confronti del Cedente e degli eventuali garanti anche in giudizio per stabilire l'esatto ammontare del credito vantato dalla Finanziaria, ogni contraria eccezione rinunciata o rimossa.
32. ll Contratto, la documentazione collegata e le comu- nicazioni al Cedente sono redatte in lingua italiana.
33. ll Cedente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese:
• copia completa del Contratto aggiornato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; tale diritto non sussiste se la Finanziaria, al momento della richiesta, ha già comunicato al Cedente la propria intenzione di rifiutare la richiesta di Xxxxxxxxxxxxx;
• una tabella di ammortamento relativa al Finanzia- mento che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
34. Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clien- tela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx
x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) o per via telematica alla casella e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx oppure reclami@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, o attraverso il sito internet (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'a- zione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbli- gato a esperire il procedimento di mediazione o il proce- dimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale fine, le parti concordano di sottoporre le contro- versie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:
• all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conci- liatori diffusa sul territorio nazionale. ll citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preven- tivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. ll Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo rego- lamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario. it.
Le parti restano comunque libere, anche dopo la sot- toscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
• all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finan- ziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto
solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere infor- mazioni presso le Filiali della Banca d'ltalia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.
Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di pre- sentare esposti alla Filiale della Banca d'ltalia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per chiedere l'intervento dell'lstituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipen- denza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cedente.
35. La Finanziaria fornisce al Cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara infor- mazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. ln man- canza di opposizione scritta da parte del Cliente mede- simo, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comu- nicazione. Tale comunicazione periodica sarà resa in forma cartacea o mediante altro supporto durevole elettronico preventivamente accettato dal Cliente, così come previsto all'art. 36 che segue; in tal caso, in ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. ll Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni può ottenere a pro- prie spese copia di documenti inerenti singole opera- zioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cliente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Finanziaria ha sostenuto per la relativa produzione.
36. L'invio di comunicazioni al Cedente - quali lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Finanziaria - viene effettuata dalla Finanziaria medesima, nel rispetto della normativa di riferimento, all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza. ln tal senso, il Cedente rico- nosce e accetta che costituisce recapito ai sensi del pre- sente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione).
ll Cliente, pertanto, ha la facoltà di scegliere che l'invio delle comunicazioni venga effettuato dalla Finanziaria:
a) mediante forma cartacea all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del presente Contratto; b) mediante forma elettronica gratuita con le modalità sopra riportate.
Le condizioni economiche applicate alle diverse moda- lità di comunicazione messe a disposizione dalla Finan- ziaria sono riportate nel documento denominato “lnfor- mazioni europee di base sul credito ai consumatori”, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego di sistemi informa- tici, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di documento elettronico.
Qualora il Cedente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi con- trattuali con la Finanziaria, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell’ultimo recapito eletto.
Le comunicazioni di cui sopra, in mancanza di speciali accordi, saranno effettuate dalla Finanziaria a mezzo posta cartacea, all'indirizzo di residenza del medesimo o altro indirizzo all'uopo comunicato per iscritto dal Cliente alla Finanziaria.
È fatto espresso divieto al Cedente, salvo i casi espres- samente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso gli agenti in attività finanziaria e i promotori finan- ziari della Finanziaria (di seguito “promotori finanziari”) o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al col- locamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al Cedente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: promotori finanziari, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Ser- vizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Finanziaria, che non siano legati al Cedente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, se ciò non è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.