Regolamento comunale del
Regolamento comunale del
servizio cimiteriale
(ultima versione approvata con deliberazione C.C. n. 37 d el 21.09.2009)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORI - FERETRI - TRASPORTI
4
CAPO I - Disposizioni generali 4
CAPO II - Sistema informativo di mortalità 5
ART. 5 Dichiarazione di morte e richiesta di visita necroscopica 5
ART. 6 Denuncia delle cause di morte 5
CAPO III - Osservazione della salma e chiusura del feretro 5
ART. 7 Depositi di osservazione, obitori e camera mortuaria 5
ART. 8 Deposizione della salma nel feretro 6
ART. 9 Caratteristiche e chiusura feretri 6
ART. 10 Funerali gratuiti per indigenti 6
ART. 11 Feretri per trasporto da e per altro Comune 6
ART. 12 Piastrina di riconoscimento 7
ART. 13 Modalità servizio trasporti 7
ART. 14 Modalità e orari dei trasporti 7
ART. 15 Norme generali per i trasporti 8
ART. 16 Trasferimento di salme senza funerale 8
ART. 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero 8
ART. 18 Trasporti all’estero o dall’estero 8
ART. 19 Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche 9
9
ART. 21 Disposizioni generali - Vigilanza 9
ART. 22 Reparti speciali nel cimitero 10
CAPO II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale 10
ART. 23 Disposizioni generali 10
ART. 24 Piano regolatore cimiteriale 10
CAPO III - Inumazione e tumulazione 11
ART. 27 Deposito provvisorio 12
CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni 12
ART. 28 Esumazioni ordinarie 12
ART. 29 Esumazione straordinaria 13
ART. 30 Estumulazioni ordinarie 13
ART. 31 Estumulazioni straordinarie 13
ART. 32 Raccolta delle ossa 14
ART. 33 Oggetti da recuperare 14
ART. 34 Disponibilità dei materiali 14
ART. 36 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione 15
CAPO VI - Polizia dei cimiteri 15
ART. 39 Disciplina dell’ingresso 16
ART. 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni 17
ART. 43 Fiori e piante ornamentali 17
ART. 44 Materiali ornamentali 17
17
CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture 18
ART. 46 Durata delle concessioni 18
ART. 47 Modalità di concessione 19
ART. 48 Uso delle sepolture private 19
ART. 50 Costruzione dell’opera - Termini 20
CAPO II - Divisione, subentri, rinunce 20
ART. 51 Divisione e subentri 20
ART. 52 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni 21
ART. 53 Rinuncia a concessione di aree libere 21
ART. 54 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione 21
CAPO III - Revoca, decadenza, estinzione 22
ART. 57 Provvedimenti conseguenti la decadenza 22
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
23
CAPO I - Imprese e lavori privati 23
ART. 59 Accesso al cimitero 23
ART. 60 Responsabilità - Deposito cauzionale 23
ART. 61 Recinzione aree - Materiali di scavo 24
ART. 62 Introduzione e deposito di materiali 24
ART. 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti 24
ART. 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 25
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
25
CAPO I - Disposizioni varie 25
ART. 67 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 25
ART. 69 Registro delle operazioni cimiteriali 26
ART. 70 Schedario dei defunti 26
ART. 71 Scadenzario delle concessioni 26
ART. 72 Informazione alla cittadinanza 27
CAPO II - Norme transitorie disposizioni finali 27
ART. 73 Efficacia delle disposizioni del Regolamento 27
ART. 75 Concessioni pregresse 27
ART. 76 Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio 27
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORI - FERETRI -
TRASPORTI
CAPO I - Disposizioni generali
ART. 1 Oggetto
Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con X.X. 00/0/0000 n. 1265 del, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
ART. 2 Competenze
Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
Il Sindaco individua con proprio atto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
Le Funzioni di Polizia Mortuaria di competenza della Azienda Sanitaria Locale sono esercitate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro.
I servizi inerenti la Polizia Mortuaria di competenza comunale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
ART. 3 Responsabilità
Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Il Comune promuove l’aggiornamento, in materia igienico-sanitaria e quindi in collaborazione con l’A.S.L., del personale addetto, a qualunque titolo, alle operazioni e servizi di Polizia Mortuaria, onde tutelarlo da rischi infettivi connessi a tali attività.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.
ART. 4 Tariffe
Le tariffe per i servizi e prestazioni connessi all’attività di Polizia Mortuaria, dovute al Comune o all’A.S.L., sono determinate con atti deliberativi propri dagli organi competenti.
CAPO II - Sistema informativo di mortalità
ART. 5 Dichiarazione di morte e richiesta di visita necroscopica
La dichiarazione di morte, di cui al DPR 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere conferita, da parte dei familiari o di chi per loro, presso l’Ufficio di Stato Civile, nei giorni lavorativi durante l’orario d’ufficio.
Per i soggetti deceduti sulla pubblica via la dichiarazione viene effettuata dagli agenti pervenuti sul luogo del decesso; copia di tale dichiarazione, oltre che all’Autorità Giudiziaria - perché rilasci l’autorizzazione al trasporto - viene inviata, anche per il tramite dell’incaricato al trasporto, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
Ai fini dell’effettuazione della visita necroscopica il Comune provvede ad inoltrare richiesta al Responsabile del Servizio di Igiene dell’A.S.L. ove è avvenuto il decesso, allegandovi, se già in possesso, la scheda di denuncia delle cause di morte e segnalando la data del funerale, la destinazione e le modalità di trasporto del feretro, la data e l’ora presunta per la chiusura del feretro.
ART. 6 Denuncia delle cause di morte
La denuncia delle cause di morte viene effettuata entro 24 ore dal decesso, da parte del medico che ha assistito il paziente; in caso di irreperibilità dello stesso, provvede il medico necroscopo previo accertamento delle cause di morte.
Il Comune provvede all’invio mensile delle copie di scheda ISTAT pervenute ed inoltre dell’elenco nominativo dei deceduti residenti, indipendentemente dal Comune di decesso, dell’elenco dei nati morti, del numero di residenti all’ultimo giorno del mese.
Agli aventi diritto può essere rilasciato, previa richiesta da inoltrare al Responsabile del Servizio di Igiene, un estratto del Registro, di cui all’art. 1 del D.P.R. 285/90, contenente le cause di morte del parente deceduto per gli usi consentiti dalla Legge.
CAPO III - Osservazione della salma e chiusura del feretro
ART. 7 Depositi di osservazione, obitori e camera mortuaria
Il deposito di osservazione e l’obitorio sono collocati all’interno della struttura ospedaliera dell’A.S.L., in virtù di apposita convenzione, all’uopo stipulata.
Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.
La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 e 65 D.P.R.
285/90.
ART. 8 Deposizione della salma nel feretro
Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e di seppellimento previste.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali; i rivestimenti del feretro devono essere di materiale biodegradabile.
La vestizione della salma, a richiesta dei familiari, può essere eseguita sia da operatori delle imprese incaricate sia da operatori tecnici a ciò delegati dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro.
ART. 9 Caratteristiche e chiusura feretri
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 285/90 circa le caratteristiche delle casse, la cerchiatura di cui all’art. 30 co. 11 del predetto D.P.R. è da ritenersi superflua quando alla cassa sia applicata una valvola o quando la cassa di legno sia racchiusa in quella metallica.
La chiusura del feretro, secondo le modalità previste a seconda della destinazione finale, previa comunicazione della data e ora relative al Responsabile del Servizio di Igiene, viene effettuata dal personale incaricato dal Comune, in relazione alle modalità di gestione del servizio previste.
Analogamente a quanto segnalato in successivo articolo, il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.
Di regola la chiusura del feretro avviene dopo il periodo di osservazione e prima della celebrazione delle esequie e comunque non oltre le 72 ore dal decesso.
Ove il medico necroscopo lo ritenga necessario, per motivi di tipo igienico-sanitario, dispone, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 285/90, la chiusura della cassa.
ART. 10 Funerali gratuiti per indigenti
Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di bisogno è accertato a seguito apposita relazione e informazioni assunte a cura dell'Ufficio Servizi Sociali sulla situazione economica dell'interessato.
In tali casi il Comune provvede gratuitamente anche al trasporto delle salme dal luogo del decesso al Cimitero.
ART. 11 Feretri per trasporto da e per altro Comune
Le salme destinate all’inumazione o alla cremazione, trasportate da Comune a Comune, debbono essere racchiuse in duplice cassa, così come prescritto all’art. 30 del D.P.R. 285/90; la cassa di metallo deve essere preferibilmente, sia che il feretro sia diretto fuori Comune sia che vi provenga, esterna.
E’ altresì consentito, in sostituzione della cassa metallica e ove il feretro sia destinato all’inumazione, l’uso di cofani in materiali impermeabili ed a chiusura stagna, purché in possesso di regolare autorizzazione ministeriale.
ART. 12 Piastrina di riconoscimento
Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
ART. 13 Modalità servizio trasporti
Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato in una delle forme di gestione previste dalla legge.
Le persone fisiche o le ditte incaricate del trasporto sono assoggettati alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio, dall’art. 358 del Codice Penale.
Qualora il servizio di trasporto funebre dovesse essere effettuato sulla base di convenzione con impresa all’uopo designata, per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto regolamentato o fissato con atto deliberativo dalla Giunta Comunale.
Il trasporto di cadaveri destinati alla cremazione dal luogo delle onoranze funebri al luogo di cremazione e da questi al cimitero è a carico del Comune, nel caso di indigenti di cui all’art. 10.
ART. 14 Modalità e orari dei trasporti
Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento sino al cimitero seguendo il percorso più breve.
Il corteo è previsto nella sola fase del trasporto della salma dal luogo di decesso, o deposito di osservazione od obitorio, sino al luogo dove si svolgono le esequie; in tutti gli altri casi, ivi compreso quello di cui al successivo articolo, il corteo è svolto in forma privata.
Ove il corteo, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comportasse prevedibili difficoltà al transito dei veicoli pubblici - autobus, mezzi di soccorso - il Sindaco, previa richiesta ed assenso dei parenti, può stabilire che non venga effettuato il corteo funebre.
Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l’ora dei funerali secondo l’ordine di presentazione delle richieste di trasporto e comunque eccezionalmente oltre le 24 ore dal decesso; ove motivi igienico-sanitari lo richiedano il
trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24 ore dal decesso, grazie all’accertamento della morte tramite registrazione elettrocardiografica da parte del medico necroscopo.
ART. 15 Norme generali per i trasporti
Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dal luogo indicato dall’autorizzazione del Sindaco al trasporto al luogo del seppellimento e, per i trasporti da Comune a Comune, dal luogo e per la destinazione indicate dall’autorizzazione del Sindaco al trasporto.
Chi riceve il feretro compila il verbale di consegna, in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
ART. 16 Trasferimento di salme senza funerale
Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, perché ivi deceduta o perché sottoposta ad espianto di organi, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’ora fissata.
Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.
ART. 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
ART. 18 Trasporti all’estero o dall’estero
Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10-2-1937, approvata con X.X. 0-0-0000, n°1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del
D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del Regolamento precitato.
Per i trasporti per l’Estero di cui all’art. 29 del D.P.R. 285/90, il Responsabile del servizio di Igiene dell’A.S.L. ove avviene la chiusura provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa.
Il trasporto di ceneri o resti ossei per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino necessita della sola autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso in caso di cremazione e del Comune ove erano sepolti i resti, in caso di esumazione/estumulazione, nella quale siano riportate generalità, data di morte, di cremazione o esumazione/estumulazione, destinazione finale. Il trasporto di ceneri o resti ossei non è soggetto alle precauzioni di natura igienico-sanitaria.
ART. 19 Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche
Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; il trasporto di parti anatomiche da un presidio ospedaliero al cimitero del Comune ove ha sede lo stesso per il seppellimento, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Igiene dell’A.S.L.
Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del
D.P.R. 285/90.
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui a successivo articolo.
TITOLO II - CIMITERI
ART. 20 Elenco cimiteri
Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27-7-1934 il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri :
- Cimitero Comunale sito in Via Dante.
ART. 21 Disposizioni generali - Vigilanza
E’ vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.
102 e 105 del D.P.R. 285/90.
L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
Il Comune provvede, anche mediante appalto, ai seguenti servizi di Polizia Mortuaria: custodia, manutenzione dei cimiteri, servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione salme, resti ossei, ceneri, prodotti abortivi, nati morti, parti anatomiche, smaltimento rifiuti cimiteriali.
ART. 22 Reparti speciali nel cimitero
Nell’ interno del cimitero sono individuati dei reparti (campo comune) cosiddetti speciali per l’inumazione, qualora la stessa venga richiesta dagli aventi diritto ed in alternativa alla tumulazione, in caso di :
- reparto destinato al seppellimento di parti anatomiche, inviate da ospedali o Istituti di cura, previo trattamento di disinfezione;
- reparto destinato al seppellimento di prodotti abortivi, ove questo sia richiesto dai genitori;
- reparto destinato all’inumazione di nati morti o al di sotto del 12° anno di vita.
CAPO II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale
ART. 23 Disposizioni generali
Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
Le caratteristiche del suolo per tale campo, la sua ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il
D.P.R. 285/90.
Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali o familiari, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
I viali del cimitero non possono in alcun caso essere invasi né dalle fosse di inumazione, né dai manufatti destinati alle tumulazioni. I vialetti tra le fosse e le sepolture a tumulazione private debbono essere di dimensioni non inferiori a m. 0,50 né, quindi, essere invasi da monumenti o cippi.
Apposito piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc. ), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dalle disposizioni del vigente regolamento.
ART. 24 Piano regolatore cimiteriale
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.
Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’A.S.L. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto :
a) dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio forniti dal Servizio di Igiene dell’A.S.L. e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, prevedendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a :
a) campi di inumazione;
b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
d) tumulazioni individuali (loculi);
e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
f) cellette ossario;
g) xxxxxxx xxxxxxxxx;
h) ossario comune;
i) cinerario comune.
La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi, deve risultare dalla planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90.
Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno determinate dal piano stesso.
Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
CAPO III - Inumazione e tumulazione
ART. 25 Inumazioni e cippo
Le sepolture private a sistema di inumazione in campo comune sono oggetto di concessione temporanea gratuita, della durata di dieci anni. Debbono essere corrisposti unicamente i diritti fissi per lo scavo se gli interessati non provvedono mediante propria impresa.
Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata una sola volta per altri dieci anni se vi è sufficiente disponibilità di posti, altrimenti si deve provvedere ad esumazione e raccolta dei resti secondo il disposto del
D.P.R. 285/90: in tal caso, qualora il deposito non avvenga in ossario comune, bensì in celletta o loculo singoli, deve essere corrisposto il relativo diritto di concessione, mentre l’esumazione è a carico del Comune.
Le casse per le inumazioni, fermo restando quanto previsto al D.P.R. 285/90, non possono risultare, in nessuna parte, di spessore superiore ai 2 cm; è altresì opportuno l’uso di essenze lignee tenere e facilmente degradabili.
Per ogni fossa di inumazione è prevista la collocazione di un cippo o lapide, uguale per forma, materiale, colore, fornito e messo in opera gratuitamente dal Comune. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una
targhetta standard di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. In alternativa, a tali adempimenti possono provvedere gli interessati.
Sulla tomba si possono deporre fiori e corone, nonché coltivare piccole aiuole purché non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulla tomba non sono ammessi arbusti.
E’ vietata qualsiasi opera muraria non espressamente consentita dalla legge o dal presente regolamento. E’ vietata qualsiasi opera che occupi più di un terzo della superficie della tomba, a meno che non consenta l’infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche.
ART. 26 Tumulazione
Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione temporanea, secondo quanto stabilito da articoli seguenti.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, ivi compresa la disponibilità per ogni tomba del vestibolo per l’accesso diretto a tutti i posti.
ART. 27 Deposito provvisorio
A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previa corresponsione del relativo diritto; a tal fine il Comune individua alcuni loculi da destinare a tale scopo.
La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo parere del Responsabile del Servizio di Igiene relativamente agli aspetti igienico-sanitari, nel termine massimo di 12 mesi, oltre i quali si provvederà alla inumazione.
La salma, dopo l’inumazione, potrà essere ritumulata esclusivamente in tomba o loculo definitivo.
CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni
ART. 28 Esumazioni ordinarie
Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del decennio dal seppellimento.
E’ compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di tabulati, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.
L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo pretorio e presso il cimitero, previa informazione ai familiari noti e inviandone copia con congruo anticipo, per conoscenza, al Responsabile del Servizio di Igiene.
ART. 29 Esumazione straordinaria
Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima dello scadere del decennio dal seppellimento, per ordine dell’autorità giudiziaria, o per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
La richiesta di esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura deve essere formulata al Sindaco da parte dei familiari, non prima che la sepoltura di destinazione sia ultimata e disponibile.
Nel caso venga richiesta cremazione dei resti mortali non mineralizzati, deve essere acquisita debita documentazione, come previsto dalla vigente normativa.
Di ogni esumazione straordinaria è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell’effettuazione, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, per l’ottemperanza di quanto previsto all’art. 83 del D.P.R. 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta di pagamento dell’eventuale tariffa dovuta.
ART. 30 Estumulazioni ordinarie
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 (trenta) anni.
Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Qualora non siano reperibili i concessionari o loro eredi, tale elenco sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo. Copia di esso sarà inoltrata per conoscenza al Responsabile del Servizio di Igiene.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l’inumazione, quest’ultima della durata di cinque anni se la concessione scaduta era uguale o superiore ai trenta anni, in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tali casi non è ammesso procedere a ritumulazione della salma, potendosi esclusivamente procedere, non prima dei suddetti cinque anni,
ad esumazione con raccolta dei resti ossei e tumulazione degli stessi.
Qualora le salme siano in condizioni di completa mineralizzazione, si procede ai sensi dell’art. 86 del D.P.R.
285/90.
ART. 31 Estumulazioni straordinarie
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
1. a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede, prima dello scadere della concessione e comunque prima dei trenta anni;
2. su ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Le estumulazioni di cui al punto 1, previo pagamento del relativo diritto, possono essere effettuate solamente al fine di:
-trasferimento del feretro ad altro Comune
- trasferimento del feretro da tomba a loculo in colombario (od ossario) e viceversa oppure da tomba a tomba: sono esclusi i trasferimenti da loculo ad altro loculo in colombario, con le seguenti eccezioni, sempre che la salma sia in condizioni da consentire il trasferimento, il lotto già aperto presenti disponibilità di posti e vi sia l’assenso del contraente iniziale:
i. entro il limite di n. 2 per ogni anno solare, secondo l’ordine cronologico di richiesta (che va ripresentata l’anno successivo, se non accolta per superamento della disponibilità)
ii. sempre, nel caso in cui il coniuge, il figlio o il genitore del defunto (oppure chi richiede il trasferimento, purchè convivente all’atto del decesso) sia residente e abbia un’invalidità
certificata di almeno il 66% o un’età minima di 80 anni.
iii. viene stipulato un nuovo contratto di durata trentennale e non viene scomputato, dal costo del nuovo loculo, l’importo già versato per il precedente loculo lasciato libero.
Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell’effettuazione della stessa, al Responsabile del Servizio di Igiene per l’ottemperanza di quanto previsto all’art. 88 del D.P.R. 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta del pagamento dell’eventuale tariffa dovuta.
Delle operazioni di estumulazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati, viene redatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegato dal Responsabile del Servizio di Igiene.
ART. 32 Raccolta delle ossa
Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia stato richiesto il collocamento in sepoltura privata.
ART. 33 Oggetti da recuperare
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di Polizia Mortuaria.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
ART. 34 Disponibilità dei materiali
I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.
ART. 35 Crematorio
Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
ART. 36 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
L’autorizzazione di cui all’art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10-9-1990 n°285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
ART. 37 Urne cinerarie
Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per altra destinazione, comunque compatibile per legge.
Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all’art. 79 co. 3 del D.P.R. 10-9-1990 n° 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
CAPO VI - Polizia dei cimiteri
ART. 38 Orario
Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario :
- da aprile a settembre: da lunedì a venerdì 13.00 – 18.00; sabato e domenica 9.00 – 18.00
- da ottobre a marzo: da lunedì a venerdì 13.00 – 17.00; sabato e domenica 9.00 – 17.00 L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
ART. 39 Disciplina dell’ingresso
Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E’ vietato l’ingresso :
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell’ingresso;
c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.
ART. 40 Divieti speciali
Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie :
a) fumare, tenere contegno xxxxxxxxx, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
f) accumulare neve sui tumuli;
g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria;
m) per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
n) eseguire lavori, iscrizioni sulla base delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria;
q) qualsiasi attività commerciale.
I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono all’area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.
Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.
ART. 41 Riti funebri
Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.
ART. 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali consueti.
Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria a meno che non contenga esclusivamente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché venga presentato il testo con la traduzione in italiano.
Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
ART. 43 Fiori e piante ornamentali
Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
ART. 44 Materiali ornamentali
Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’Albo pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
TITOLO III - CONCESSIONI
CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture
ART. 45 Sepolture private
Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui a precedente articolo, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
Le concessioni in uso riguardano :
a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
b) tombe o forni o loculi individuali;
c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali
d) xxxxxxx xxxxxxxxx.
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito tariffario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285 del 10-9-1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l’atto di concessione deve indicare :
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, che sono concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
ART. 46 Durata delle concessioni
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10-9- 1990 n° 285.
La durata massima delle concessioni è fissata in 99 (novantanove) anni per aree per tombe di famiglia, monumentali e cappelle ed in 30 (trenta) anni per tombe, loculi in colombari od ossari. La data decorre dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dalla data in cui si verifica/verificano il/i decesso/i.
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente. In caso di tombe con sovrapposizione o affiancamento dei feretri è ammesso un ulteriore rinnovo di durata limitata al raggiungimento del 30° anno di seppellimento, con
pagamento proporzionale dei diritti, al solo fine di consentire il xxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) anni per la tumulazione del feretro sovrastante o affiancato.
ART. 47 Modalità di concessione
L’assegnazione di sepolture, fatto salvo quanto previsto dall’art. 50 del D.P.R. 285/1990, avviene secondo i seguenti criteri:
a) Anteriormente al decesso
1. è possibile richiedere l’assegnazione ai soli cittadini che abbiano compiuto i 75 (settantacinque) anni ed inoltre
- siano nati a Trezzano Rosa,
- oppure vi risiedano
e, contestualmente, anche al relativo coniuge (e fratello/sorella o convivente purché tale stato sia accertato anagraficamente) sebbene non abbia tali requisiti;
2. è inoltre possibile richiedere l’assegnazione al coniuge (e fratello/sorella o convivente purché tale stato sia accertato anagraficamente) ancora in vita, ed al momento del decesso del congiunto (o del fratello/sorella), per l’assegnazione di una tomba o loculo vicino;
b) Posteriormente al decesso
1. nativi: in aggiunta a quanto previsto dall’art. 50 del D.P.R. 285/1990, è possibile l’assegnazione di sepoltura a salma di soggetti nati a Trezzano Rosa, anche se non residenti al momento del decesso e, contestualmente, anche al relativo coniuge sebbene non abbia tale requisito;
2. non nativi: in aggiunta a quanto previsto dall’art. 50 del D.P.R. 285/1990, è possibile l’assegnazione di sepoltura a salma di soggetti non nati a Trezzano Rosa, qualora lo richiedano parenti o affini residenti, anche a seguito di trasferimento di salma.
L’assegnazione dei loculi in colombario avviene da sinistra a destra, e fino al completamento del lotto non si procede ad apertura di nuovo; è consentito aprire nuovo lotto (e limitatamente per tali casi) qualora il coniuge, il figlio o il genitore del defunto (oppure il richiedente, purchè convivente all’atto del decesso) sia residente e abbia un’invalidità certificata di almeno il 66% o un’età minima di 80 anni.
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La costruzione dovrà essere eseguita direttamente da privati. I progetti relativi a cappelle e monumenti saranno assoggettati a concessione edilizia; i progetti relativi alle sole tombe interrate saranno assoggettati ad autorizzazione edilizia.
La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
ART. 48 Uso delle sepolture private
Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Ai fini dell’applicazione sia del 1° che del 2° comma dell’art. 93 del D.P.R. 10-9-1990 n° 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterali, ampliata agli affini, nonché dai conviventi indicati dal concessionario medesimo.
Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
Il diritto d’uso è altresì esteso alle persone ovunque decedute per le quali il Concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
ART. 49 Manutenzione
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
ART. 50 Costruzione dell’opera - Termini
Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi da valutare può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
CAPO II - Divisione, subentri, rinunce
ART. 51 Divisione e subentri
Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata o apposta davanti all’impiegato addetto a riceverla; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé e i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, mediante atto non comportante spese ulteriori oltre all’assolvimento dell’imposta di bollo, e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l’aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’art. 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
ART. 52 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma da almeno 10 (dieci) anni o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, l’eventuale rimborso nella entità e percentuale previsto delle tariffe in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART. 53 Rinuncia a concessione di aree libere
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
1. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
2. l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART. 54 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.
Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, in rapporto ai posti disponibili.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
CAPO III - Revoca, decadenza, estinzione
ART. 55 Revoca
E’ facoltà dell’Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi antecedenti l’operazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
ART. 56 Decadenza
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi :
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’Albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
ART. 57 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Dopodiché verrà disposta la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
ART. 58 Estinzione
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. 10-9.1990 n° 285.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I - Imprese e lavori privati
ART. 59 Accesso al cimitero
Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono richiedere al Comune l’autorizzazione di valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
L’autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa ad eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante il avori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
ART. 60 Responsabilità - Deposito cauzionale
I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
Le autorizzazioni ed i permessi di realizzazione sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni che il Comune si riserva di richiedere.
Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l’esecuzione delle opere stesse.
ART. 61 Recinzione aree - Materiali di scavo
Nella costruzione di tombe di famiglia , l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al luogo indicato dai Servizi di Polizia Mortuaria, secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
ART. 62 Introduzione e deposito di materiali
E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....
ART. 63 Orario di lavoro
L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.
ART. 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.
ART. 65 Vigilanza
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla a che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
L’Ufficio Tecnico Comunale unitamente all’A.S.L. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato.
ART. 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Il personale dei cimiteri dipendente comunale è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
Altresì il personale dei cimiteri dipendente comunale è tenuto :
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto è vietato :
a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Il personale dei cimiteri dipendente comunale è sottoposto alle misure di vaccinoprofilassi obbligatorie o consigliate dall’A.S.L., nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta.
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
ART. 67 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
All’interno del Cimitero del Comune può essere riservato apposita zona della “degli Uomini Illustri” ove il Sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
Per le medesime finalità di cui al comma precedenti l’Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di “cittadini benemeriti”.
ART. 68 Mappa
Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
a) generalità del defunto o dei defunti;
b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
c) gli estremi del titolo costitutivo;
d) la natura e la durata della concessione;
e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
ART. 69 Registro delle operazioni cimiteriali
Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10-9-1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.
ART. 70 Schedario dei defunti
Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui al precedente articolo, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
In ogni scheda saranno riportati :
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura.
ART. 71 Scadenzario delle concessioni
Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l’elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
ART. 72 Informazione alla cittadinanza
Il Comune, entro un biennio dall’esecutività del presente Regolamento, attiva, in collaborazione con l’A.S.L., iniziative di informazione permanente sui servizi di Polizia Mortuaria, e sulle corrette modalità con cui usufruirne, promuovendo inoltre forme di sensibilizzazione sulla cremazione delle salme.
CAPO II - Norme transitorie disposizioni finali
ART. 73 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 76.
Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
ART. 74 Cautele
Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc. ) o l’apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.
Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
ART. 75 Concessioni pregresse
Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.
ART. 76 Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio
Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del X.X. 00 Dicembre 1942 n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.