OPERAZIONI DI GARANZIA DI CREDITI COMMERCIALI
OPERAZIONI DI GARANZIA DI CREDITI COMMERCIALI
FOGLIO INFORMATIVO
(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)
Condizioni in vigore dal 1° aprile 2017 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il “TUB”).
Denominazione: MBFACTA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Xxx Xxxxx 0, 00000, Xxxxxx
Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: 02/28999140
Indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx, indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx
Società con socio unico MEDIOBANCA S.p.A.
Capitale Sociale interamente versato: euro 85.500.000
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04706200153, REA: 1032193
Società iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d’Italia 31019.3
Società aderente all’Associazione Italiana per il Factoring ASSIFACT
(di seguito “MBFACTA” o l’”Intermediario” o il “Factor”)
INFORMAZIONI SULL’ INTERMEDIARIO
Nome, cognome, qualifica del soggetto: Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): Indirizzo: Telefono Email (se esistente)
DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
⮚ Che cos’è il factoring
È un contratto diretto a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l’incasso dei Crediti, generalmente di natura commerciale, vantati da un fornitore verso debitori preventivamente valutati dal Factor.
⮚ Caratteristiche delle operazioni di garanzia di crediti commerciali
Il Factor Acquista i Crediti commerciali vantati da un fornitore (di seguito il ”Cliente”) verso un insieme predefinito di Debitori preventivamente valutati, con assunzione, da parte del Factor, del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori Ceduti, nei limiti del Plafond definito per ciascun Debitore. La Cessione dei Crediti non è da comunicarsi ai Debitori se non in caso di inadempimento di questi ultimi. Pertanto il Cliente non ha la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione. Il prodotto è finalizzato a permettere la valutazione preventiva del rischio di credito commerciale ed il suo trasferimento ad un operatore specializzato. L’obiettivo è quello di rendere prevedibile il costo del rischio di credito commerciale, attraverso il suo trasferimento al Factor a fronte del pagamento di un compenso determinato.
⮚ Rischi a carico del Cliente
Il Cliente garantisce l’esistenza dei Crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. L’eventuale inadempimento di tali obbligazioni da parte del Cliente comporta il venir meno della garanzia Pro Soluto prestata dal Factor.
GARANZIA DI CREDITI COMMERCIALI
DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI | |||
Voci | Costi | ||
Scoperti per valuta per le | Tasso nominale annuo posticipato | 7,237% (in misura fissa o ancorato al parametro di indicizzazione). | |
operazioni in Euro (divisore | |||
anno civile 365/366 ) | |||
Scoperti per valuta per le operazioni in valuta diversa | Tasso nominale annuo posticipato | LIBOR della medesima divisa del finanziamento + 5,000%. | |
dall'Euro (divisore anno | |||
commerciale 360) | |||
Interessi di Xxxx | Xxxxx interessi moratori | Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, | |
come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del | |||
D.Lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge. | |||
Commissioni | Commissione di “Gestione Mensile” | 2% mensile sull’importo nominale dei Crediti ceduti per i quali il | |
Factor si è assunto il rischio di insolvenza dei Debitori (in relazione al | |||
pagamento dei Crediti stessi), al lordo delle note di credito oppure | |||
sull’ammontare del Corrispettivo della Cessione anticipato; | |||
0,50% mensile sull’importo nominale dei Crediti ceduti per i quali il | |||
Cliente mantiene il rischio di insolvenza dei Debitori (in relazione al | |||
pagamento dei Crediti stessi) al lordo delle note di credito oppure | |||
sull’ammontare del Corrispettivo della Cessione anticipato; | |||
0,20% mensile sull’ammontare dei Plafond concessi; | |||
0,40% mensile sull’ammontare dei Plafond non utilizzati. | |||
Spese | Spese per l’istruttoria della pratica e | € 750,00 “una tantum”. | |
per l’eventuale registrazione | |||
contrattuale | |||
Spese di rinnovo pratica | € 350,00 annuali. | ||
Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica | € 100,00 per ogni Debitore Ceduto. | ||
Spese di tenuta conto | € 40,00 mensili. | ||
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario | Al costo. | ||
Spese “Handling”, per ciascun | €10,00 per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti | ||
documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura) | (es. Fattura). | ||
Costo copia singolo documento | € 1,00 se reperibile on line. | ||
€ 10,00 se in formato cartaceo. | |||
Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili | € 150,00 per ciascuna dichiarazione. | ||
Spese per preavviso di bonifico | 0,10% sull’importo del bonifico, con un minimo di € 8,00 per ciascun preavviso. | ||
Spese per incasso tramite documenti | € 12,00 per ciascun documento. | ||
Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d’incasso di tipo cartaceo | € 6,00 per ogni effetto e/o altri mezzi d’incasso di tipo cartaceo. | ||
Spese per incasso a mezzo | € 4,00 per ogni incasso. | ||
procedure elettroniche (RIBA, SDD, | |||
MAV) | |||
Spese per richiamo effetti, | € 8,00 per ciascun effetto e/o documento richiamato o prorogato. | ||
documenti e/o altri mezzi d’incasso | |||
sia cartacei sia elettronici | |||
Spese per insoluti a fronte di effetti, | € 8,00 per ciascun effetto e/o documento insoluto, salvo il maggior | ||
e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei | onere che venisse addebitato al Factor per effetti domiciliati presso | ||
che elettronici | gli uffici postali ovvero per la levata del protesto. | ||
Spese per richieste d’esito a fronte di effetti, documenti | € 8,00 per ciascuna richiesta d’esito. | ||
Canone del servizio “Home Factoring” annuale | € 150,00. | ||
Spese legali | Al costo. | ||
Spese notarili | Al costo. | ||
Spese invio comunicazioni non | € 10,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi dal | ||
obbligatorie alla clientela | servizio “Home Factoring” (le comunicazioni operate con tale mezzo sono gratuite). |
Valute | Valute d’incasso e d’accredito in conto | 15 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti, ricevute bancarie) od altri mezzi d’incasso “salvo buon fine”; | |||||||||
5 giorni | lavorativi | per | gli | incassi | pervenuti | a | mezzo | bonifico | |||
bancario; | |||||||||||
5 giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari | |||||||||||
o circolari; | |||||||||||
9 giorni lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo versamento in | |||||||||||
c/c postale. | |||||||||||
Valute applicate alle erogazioni | 4 giorni lavorativi rispetto alla valuta di addebito sul c/c del Factor. | ||||||||||
⮚ Altre spese. Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Factor gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. ⮚ Parametri indicizzati e Floor Clause. Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell’andamento del parametro. Parametri di Indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1,3,6 mesi lettera, rilevazione giornaliera, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore. Qualunque parametro di indicizzazione previsto nel contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0. ⮚ Xxxxxxxx di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il “TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la “Legge Antiusura”), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell’apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d’Italia xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx/Xxxxx/Xxxx. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il “TEG”) - determinato ai sensi delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” di Banca d’Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell’art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest’ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello erroneamente pattuito. ⮚ Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi. Il conteggio, la contabilizzazione e l’esigibilità degli interessi avverrà secondo la periodicità espressamente scelta dal Cliente, di cui il Factor si limita a prendere atto. |
RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI
⮚ Recesso e norme di trasparenza del rapporto (cd. ius variandi): ciascuna parte, purché adempiente, può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 118 del TUB, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro il termine di 60 (sessanta) Giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal Contratto, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l’applicazione delle precedenti condizioni.
⮚ Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto: in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) Giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla parte destinataria o dal verificarsi dell’effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle Cessioni già perfezionate, ivi comprese le Cessioni di Crediti futuri, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
⮚ Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie: in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito xxx.xxxxxxx.xx, il Cliente potrà presentare Reclamo all’Ufficio Reclami dell’Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx o, per via telematica, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o all’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. MBFACTA darà risposta entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora l’Intermediario non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o non risponda, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l’Autorità Giudiziaria, potrà presentare ricorso all’apposito organo costituito presso Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - “ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o sul sito xxx.xxxxxxx.xx oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d’Italia o al Factor. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e l’Intermediario dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l’elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). L’organismo di mediazione prescelto dal Factor è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito xxx.xxxxxxx.xx), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all’ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione “Trasparenza” sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo) | |||
MBFACTA o Intermediario o Factor | indica MBFACTA S.p.A., come sopra identificata, nonché il soggetto estero in possesso delle idonee autorizzazioni per esercitare l’attività di factoring o quella bancaria, di cui la stessa si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. | ||
Cliente | indica il soggetto che stipula il Contratto con MBFACTA. | ||
Contratto | indica il contratto stipulato tra il Cliente e l’Intermediario. | ||
Debitore | indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, specificamente accettata dal Factor, tenuta ad effettuare al Cliente il pagamento di uno o più Crediti da quest’ultimo vantati nei suoi confronti. | ||
Debitore Ceduto | indica il Debitore tenuto ad effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore del Factor per effetto della Cessione. | ||
Credito | indica: a) il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell’esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a). | ||
Cessione | indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce al Factor i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) ove applicabile. | ||
Pro Soluto | indica l’assunzione, da parte del Factor, del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti ceduti. | ||
Corrispettivo della Cessione | indica il valore nominale dei Crediti oggetto di Cessione, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore Ceduto, dovuto dal Factor al Cliente al momento dell'effettivo incasso (factoring Pro Solvendo) oppure alla scadenza convenzionalmente determinata dei Crediti ceduti (factoring Maturity), ovvero, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto, alla data pattuita con il Cliente medesimo (factoring Pro Soluto). Il pagamento del Corrispettivo della Cessione può avvenire in via anticipata, su richiesta del Cliente ed a discrezione del Factor. | ||
Commissione | indica il valore percentuale che viene addebitato al Cliente per la gestione dei Crediti ceduti e/o per l’assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori Ceduti di proroghe di pagamento delle scadenze originarie dei Crediti ceduti. Nello specifico: • la commissione di “Gestione Flat”: è la percentuale che viene calcolata “una tantum”, normalmente all’atto della Cessione, sull’importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito o sull’ammontare del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione; • la commissione di “Gestione Mensile”: è la percentuale che viene addebitata per mese, o frazione di mese, sull’ammontare dei Crediti ceduti, per tutta la durata dei Crediti stessi, o sull’ammontare del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione; • la commissione di “Rilascio Garanzia”: è la percentuale calcolata, per ciascun mese di durata dell’impegno, sull’ammontare della garanzia, d’ordine e/o pagamento, rilasciata dal Factor nell’interesse del Cliente e a favore di terzi creditori; • la commissione di gestione “Plusfactoring”: è la percentuale che viene calcolata sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza originaria. | ||
Parametro di Indicizzazione | indice di riferimento del mercato monetario (es. EURIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”. | ||
Valuta | data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi. | ||
Interessi | corrispettivo periodico dovuto dal Cliente o dal Debitore Ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione operata dal Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione di pagamento al Debitore Ceduto. Il conteggio, la contabilizzazione e l’esigibilità degli Interessi avviene secondo la periodicità pattuita con il Cliente, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. | ||
Interessi di Mora | importo dovuto dal Cliente al Factor per il ritardato pagamento di una somma di denaro. | ||
Spese Handling | spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). | ||
Reclamo | ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) al Factor un suo comportamento o un’omissione. Il Reclamo deve essere sempre sottoscritto dal Cliente, fatta salva l’ipotesi in cui il Reclamo sia presentato per conto del Cliente da un'associazione di categoria alla quale quest’ultimo aderisca o da altro rappresentante autorizzato munito di procura rilasciata dal Cliente |