Contract
CONVENZIONE LOCALE-TIPO A PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN VETRO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
COREVE, Consorzio Recupero Vetro, P.Iva 05648781002, con sede a Xxxxxx X.xxx X.X. Xxxxx
Xxxx, 0, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura
, C.F. nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “COREVE”
-da una parte-
E1
❒ , in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente,
❒ il Comune di
❒ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del
servizio Rifiuti
❒ ,
❒ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta
delega ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e dell’art.
dell’Allegato Tecnico
❒ giusta delega ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e
dell’art. dell’Allegato Tecnico
con sede a , in , X.Xxx in persona del legale rappresentante , C.F. nel proseguo anche solo “Convenzionato”;
-dall’altra parte-
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
1 Barrare l’opzione di riferimento
- il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l’ Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, pubblicato sui xxxx XXXX, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- previa intesa con Xxxxx, in data 1 settembre 2020 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREVE relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (Allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclaggio e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella Sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, Testo Unico
Ambientale “T.U.A.”).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e2
□ per tutta la durata del vigente Allegato Tecnico Vetro ed eventuali sue proroghe. oppure
□ fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico Vetro ed eventuali sue proroghe;
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024” i seguenti dati3:
□ “dati standard” (Allegato “B”);
2 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’Allegato Tecnico Vetro oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 5 Accordo Quadro sulla facoltà di recesso)
3 Barrare l’opzione desiderata.
□ “dati aggiuntivi” (Allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’Allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclaggio, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via PEC, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la
causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del punto 5.4 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’articolo 5.5 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari all’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dall’Accordo Quadro in tema di corrispettivi.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO
Indirizzo:
Via ,
Tel: ;
e-mail: Pec: CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: Indirizzo:
Via ,
Ruolo:
Tel: ;
e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 7 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR.
3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
SEZIONE II
Articolo 13 - Dichiarazione del Convenzionato in merito alle modalità di raccolta e al luogo di consegna del materiale
1. Il Convenzionato, all’atto della presentazione della richiesta formale di sottoscrizione della presente Convenzione, deve consegnare il “Modulo per la dichiarazione a CoReVe dei dati e delle informazioni previste dall’Allegato Tecnico (Allegato A) (nel seguito “MODULO”), debitamente compilato in tutte le sue parti, che viene qui accluso quale allegato (Allegato “E”)
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate nel MODULO consegnato a CoReVe.
3. Dal Modulo si rileva che il Convenzionato si impegna a mettere a disposizione del CoReVe i rifiuti di imballaggio in vetro derivanti dalla raccolta differenziata, se del caso preventivamente sottoposti a preselezione, effettuata nei Comuni indicati nel MODULO, aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato Tecnico (Allegato A), per un quantitativo indicativamente pari alle tonnellate riportate nel MODULO nel primo anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al quantitativo conferito nell’anno precedente.
E che [barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta]:
□ conformemente all’art. 6.1 dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”), i suddetti rifiuti di imballaggio saranno resi caricati a cura del Convenzionato sugli autotreni inviati dal Mandatario presso la
seguente piattaforma individuata dal Convenzionato: (Indirizzo). Il Convenzionato è consapevole che la messa in atto delle raccomandazioni operative descritte all’art.7 dell’Allegato Tecnico (Allegato A) concorre nel limitare la formazione della frazione fine; conseguentemente ogni disattenzione del Convenzionato rispetto ai suggerimenti lì indicati concorre al superamento del valore di franchigia indicato nell’Allegato 1 dell’Allegato Tecnico (Allegato A)con conseguente riduzione dei corrispettivi fino al loro annullamento. Comunque, nella piattaforma sopra indicata, il deposito dei rifiuti di imballaggio in vetro dovrà avvenire in una spazio dedicato, con pavimentazione in cemento dotata di trattamento antiusura, e dovrà avere dimensioni tali da poter stoccare il materiale raccolto per una durata di almeno dieci giorni di calendario e comunque non inferiori a contenere almeno 50 t di rottame; il deposito deve inoltre permettere l’agevole accesso ed il carico dei mezzi pesanti (autotreni: Lunghezza mt.18,75, Larghezza mt. 2,45; autoarticolati: Lunghezza mt. 16,50, Larghezza mt. 2,45)) così da consentire che tutte le manovre avvengano in totale assenza di rischi per le persone e le cose.
[Oppure]
□ conformemente all’art. 6.2 dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”), i suddetti rifiuti di imballaggio saranno consegnati a cura del Convenzionato presso l’impianto di trattamento
………………………….. come indicato nella comunicazione inviata da CoReVe al Convenzionato stesso di cui al successivo articolo 15.
Articolo 14 - Mandatari di CoReVe
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il CoReVe potrà adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dalla presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritiro del materiale e il pagamento del Corrispettivo) e, in generale, dare esecuzione alla presente Convenzione direttamente ovvero attraverso uno o più soggetti terzi (in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge) cui verrà attribuito un apposito mandato (nel seguito Mandatario). In tal caso, il CoReVe nella comunicazione prevista al seguente articolo 15 indicherà al Convenzionato le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato, con espressa riserva di poter – a propria discrezione – sostituire tale soggetto ovvero affiancargli altro soggetto anch’esso titolare di apposito mandato dandone, in tal caso, apposita comunicazione al Convenzionato.
2. Le Parti convengono inoltre che per l’attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio, il CoReVe o il Mandatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
Articolo 15 - Comunicazione del Coreve al Convenzionato dei nominativi del mandatario e della
società di analisi e del luogo di trattamento dei rifiuti di imballaggio conferiti dal Convenzionato
1. All’avvio della Convenzione, e successivamente nel caso di variazioni nel frattempo intervenute, CoReVe comunica al Convenzionato, tra l’altro:
a. le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato;
b. i recapiti delle aziende di trattamento destinatarie del materiale presso le quali saranno inoltre effettuate le analisi a sorpresa per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza;
c. il nominativo delle Società di Analisi (nel seguito SA) incaricate dell’effettuazione dell’analisi, scelte da CoReVe sulla base di quanto stabilito nell’accordo Quadro e nell’Allegato Tecnico;
d. il corrispettivo che il Convenzionato dovrà riconoscere a CoReVe per le controanalisi richieste dal Convenzionato stesso in applicazione di quanto previsto all’articolo 8.6 dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”).
Articolo 16 - Fatturazione dei corrispettivi
1. Il CoReVe, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmette al Convenzionato, tramite Posta Elettronica (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati dal CoReVe nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell’Allegato Tecnico Vetro.
2. Eventuali correzioni da apportare alla predetta bozza di fattura devono essere comunicate dal Convenzionato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la bozza di fattura stessa.
3. Il Convenzionato procederà all’emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria carta intestata, con cadenza mensile.
4. La fattura avrà scadenza 90 gg. data fattura fine mese, con pagamento a mezzo bonifico bancario.
5. Il pagamento sarà effettuato dal CoReVe nei termini sopra previsti.
Articolo 17 - Fatturazione eventuale contributo ai costi di trasporto qualora questo sia effettuato a cura e spese del Convenzionato
1. Qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal Convenzionato (come previsto ai sensi dell’art.
6.2 dell’Allegato Tecnico (Allegato A), il Convenzionato provvederà a fatturare, con cadenza mensile, direttamente al Mandatario di CoReVe il contributo ai costi di trasporto per le prestazioni di consegna diretta dei rifiuti di imballaggio presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il Mandatario stesso, sulla base degli importi riportati all’art. 6.2 dell’Allegato Tecnico (Allegato A). La fattura avrà scadenza 90 gg. d.f. fine mese con pagamento a mezzo bonifico bancario. Il pagamento sarà effettuato dal Mandatario nei termini sopra previsti.
Articolo 18 - Penali a carico del Convenzionato previste dall’Allegato tecnico
1. Per l’attuazione, qualora ricorra il caso, di quanto previsto all’art. 5.8 dell’Allegato Tecnico (Allegato A) (ovvero conferimento di materiale non proveniente dalla raccolta differenziata urbana o riveniente da territori di cui il convenzionato non è in possesso di delega conforme oppure ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti) e di quanto previsto all’Allegato 1 parte A dell’Allegato Tecnico (Allegato A) (ovvero costi di trasporto e smaltimento della quota eccedente il limite del 25% della frazione fine), il CoReVe o il Mandatario di CoReVe procederà all’emissione della fattura con cadenza mensile e pagamento 90 gg. data fattura fine mese.
2. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da CoReVe lo stesso potrà rivalersi sugli importi dovuti al Convenzionato.
Articolo 19 - Penali a carico del Convenzionante:
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di CoReVe, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. In caso di ritardato ritiro del materiale si applica quanto espressamente previsto nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
Articolo 20 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
Allegato E - Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del convenzionato ai sensi dell’art 5.2 dell’Allegato Tecnico Vetro all’A.Q. Anci-Conai | Mod. 19 Rev. 3 Data: 01/09/2020 Pag. 16 / 16 |