SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemilaventi, il giorno .. del mese di , tra i sottoscritti:
tra
- Palermo società sportiva dilettantistica a r.l., p. iva 06804260823, società a socio unico, con sede legale in Palermo, Viale del Fante n. 11, in persona dell’Amministratore Delegato, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (c.f. SGRRLD54H20H501D)
e
- ………………………….. r.l., con sede legale in Palermo, , P.
IVA …………………. P.e.c in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, ………………………….., c.f.
……………………………(d’ora in poi anche solo la <società aderente>)
P r e m e s s o c h e
A) La Palermo società sportiva dilettantistica a r.l. (di seguito anche solo Palermo s.s.d.), società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, è iscritta al campionato nazionale di Serie D ed è titolare del titolo sportivo della prima squadra di calcio della città di Palermo anche a seguito della procedura selettiva indetta dall’Amministrazione comunale con apposito avviso pubblico pubblicato il 12.7.19.
B) La Palermo s.s.d., nel fermo convincimento che la riferibilità territoriale alla città di Palermo possa divenire un valore aggiunto per lo sviluppo del marchio di una società sportiva e delle attività commerciali di merchandising ad esso connesso, ha avviato una serie di interlocuzioni con altre società sportive (operanti in distinte discipline rispetto al calcio a 11) volte a immaginare forme di collaborazione e/o di sinergie imprenditoriali.
C) Nella città di Palermo esistono altre società che militano in diverse serie delle rispettive discipline e che hanno il maggior numero di tesserati rispetto ad altre realtà operanti nel territorio.
D) La Palermo s.s.d., forte delle capacità comunicative e pubblicitarie proprie del gioco del calcio, nonché del rilevante numero di tifosi sparsi nel mondo, ha immaginato di creare una forma di collegamento (a valere, ad esempio, nel merchandising e nelle eventuali sponsorizzazioni) tra le società che operano nelle varie discipline sportive nel territorio cittadino, sì da fungere quale supporto anche per le altre società sportive che riterranno di aderire al modello negoziale predisposto.
E) La ……. che disputa il campionato di …………… ha manifestato il proprio interesse ad instaurare una forma di collaborazione con la Palermo s.s.d., aderendo al progetto da quest’ultima predisposto.
F) La società aderente è consapevole del fatto che la Palermo s.s.d. sottoporrà identico modulo contrattuale ad altre società sportive di diverse discipline, inibito essendo il coinvolgimento di più società che svolgono la medesima disciplina potendo astrattamente risultare tra loro in competizione in una medesima manifestazione.
G) Le parti, a seguito delle trattative intercorse, intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto.
Tanto premesso
tra i xxxxxxxx comparenti ed a mezzo della presente privata scrittura da valersi, ove occorra, quale pubblico strumento, si conviene e stipula quanto appresso:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
Con la sottoscrizione del presente contratto la Palermo s.s.d. s.r.l. e la si
impegnano a collaborare al fine di creare un collegamento che le identifichi nell’ambito del mercato come soggetti riferibili alla città di Palermo. Il tutto avendo cura di coordinarsi con la normativa delle singole Federazioni di appartenenza.
In particolare, e a tal fine, la Palermo s.s.d. si impegna a concedere alla società aderente l’uso del proprio marchio e dei propri colori sociali affinché quest’ultima li utilizzi per la propria attività.
La società aderente, dal canto suo, si impegna ad anteporre il nome <Palermo> alla propria denominazione e ad utilizzare i colori rosa e nero ed il marchio della Palermo
s.s.d. nelle proprie divise da gara ufficiali. Tale ultima previsione, potrà essere oggetto di diversa disciplina (con facoltà rimessa comunque alla discrezionalità della Palermo s.s.d.) in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive.
La Palermo s.s.d., inoltre, si impegna ad ideare una linea di prodotti di merchandising unificato che procederà a distribuire secondo i canali di vendita ritenuti più congrui. In tal senso con la sottoscrizione del presente accordo la società
aderente concede il diritto di esclusiva alla Palermo s.s.d. rinunciando a creare e commercializzare ogni e qualsiasi prodotto di merchandising.
Resta inteso, infine, che il presente contratto non comprende in alcun modo gli accordi che ciascuna delle parti formalizzerà, in piena autonomia, con i rispettivi
<sponsor tecnici> (intesi come fornitori dell’abbigliamento utilizzato per le gare ufficiali e le amichevoli).
Art. 3 – Modalità di creazione e vendita dei prodotti
Le parti concordano che alla Palermo s.s.d. è riservato il diritto di procedere, in piena autonomia e discrezionalità, alla creazione dei prodotti delle varie linee di merchandising, nonché il diritto di scegliere i canali di vendita e i relativi prezzi da praticare al pubblico.
Art. 4 – Corrispettivi
La Palermo s.s.d. si impegna a destinare un importo pari al 10% del ricavato dalla vendita della linea di merchandising elaborata (con esclusione, dunque, di quella realizzata dagli sponsor tecnici) a tutte le società che aderiranno all’iniziativa (e, dunque, anche di quelli non facenti parte della disciplina dell’aderente).
Successivamente la Palermo s.s.d. procederà a ripartire detto importo tra tutte le società aderenti sulla base di un criterio di ripartizione che tenga conto: a) del numero dei tesserati (nella misura del 40%), b) del numero di abbonati paganti, spettatori paganti e fruitori degli accounts social ufficiali -facebook; instagram; twitter; youtube, ecc.- (nella misura del 40%); c) della categoria in cui milita ciascuna società e/o il numero o il livello delle manifestazioni a cui partecipa l’aderente (nella misura del 20%).
Il tutto è meglio esplicitato nella tabella esemplificativa che viene allegata al presente atto in modo da farne parte integrante.
Per i fini di cui ai precedenti capoversi la società aderente dovrà inviare apposita autodichiarazione contenente le indicazioni numeriche (di tesserati, abbonati, spettatori, ecc.) atte a consentire di procedere alla relativa quantificazione.
Resta inteso, infine, che ove la società aderente non possa esibire (in ragione della peculiarità della propria disciplina) l’autodichiarazione la Palermo s.s.d. elaborerà
apposito criterio di ripartizione sostitutivo e che la Palermo ssd potrà verificare in ogni tempo la veridicità di quanto dichiarato dall’aderente.
Art. 5 – Durata del Contratto
Il contratto avrà decorrenza dalla data odierna e si intenderà valido ed efficace fino al 30 giugno 2021.
Lo stesso si intenderà automaticamente rinnovato per una ulteriore stagione sportiva (e così per i successivi periodi), salvo disdetta che dovrà essere ricevuta a mezzo raccomandata a/r (anche a mezzo p.e.c.) entro il termine di trenta giorni prima della scadenza.
Art. 6 - Adesione di nuovi partecipanti
La Palermo s.s.d. si riserva la facoltà di consentire, in qualunque momento, ad altre società (si intende che operano in discipline sportive diverse da quella della società aderente) di aderire all’iniziativa oggetto del presente accordo sì da allargare la base di potenziali fruitori dei prodotti commercializzati.
Art. 7 – Modifiche Contrattuali
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
La Palermo ssd, tuttavia, potrà apportare modifiche al testo pubblicandole sul proprio sito e comunicandole agli aderenti con raccomandata a/r (anche a mezzo p.e.c.) agli indirizzi qui dall’aderente indicati. Dette ultime modifiche produrranno effetti dall’anno sportivo successivo di ciascuna disciplina e, ove non condivise, consentiranno il recesso dell’aderente a partire dall’anno in cui esse saranno efficaci. Art. 8 – Risoluzione del Contratto
Costituisce evento risolutivo del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.: a) il fallimento di una delle due società sottoscrittrici; b) la condanna dei soci (anche di maggioranza relativa) e/o degli Amministratori di una delle società sottoscrittrici, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 80 del D. L.vo n. 50 del 2016 (con l’intesa che limitatamente ai reati di cui agli art. 416 e 416 bis del codice penale sarà ritenuto sufficiente, al fine di
integrare il verificarsi della causa di scioglimento del rapporto negoziale, il semplice rinvio a giudizio); c) l’applicazione di una misura di prevenzione personale e/o patrimoniale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1-34 del D. L.vo 159 del 2011 in capo agli amministratori e/o ai soci di maggioranza (anche relativa) delle società sottoscrittrici; d) il mancato o non conforme utilizzo da parte della società aderente del marchio e dei colori sociali della Palermo s.s.d., ovvero e comunque l’adozione di ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all’immagine della concedente.
In particolare, per i fini di cui al precedente punto d), la società aderente dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Codice Etico approvato dalla Palermo s.s.d. con particolare riferimento, tra le altre, alla previsione secondo cui “è vietato alle società̀ pubblicizzare o concedere benefit promo–pubblicitari a movimenti o associazioni di natura politica o confessionale così come a marchi, società̀ o prodotti che siano attivi nei settori della pornografia, del tabacco e del gaming”.
Art. 9 – Foro competente
Tutte le controversie che derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità, modificazione ed estinzione, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Palermo.
Art. 10 – Cessione del Contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salva espressa autorizzazione unanime delle altre parti.
Art. 11 – Elezione di Xxxxxxxxx
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. (anche a mezzo p.e.c.) o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione.
Art. 12 – Forme di sottoscrizione e pubblicità
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, ove realmente sostenute, saranno poste a carico delle parti in misura pari al 50% per ciascuna.
Art. 13– Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal Regolamento UE 679 del 2016 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
Palermo s.s.d. a r.l.
…………. s.r.l.
Approvazione specifica
La società aderente dichiara di approvare espressamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 codice civile i patti e le condizioni di cui ai seguenti articoli del presente contratto:
art. 2 (esclusiva per creazione e commercializzazione prodotti); art. 3 (modalità di vendita dei prodotti); art. 4 (modalità di determinazione del corrispettivo); art. 5 (modalità di rinnovo dell’accordo); art. 8 (clausola risolutiva espressa); art. 9 (foro competente).
…………. s.r.l.