PROCEDIMENTO ARBITRALE
PROCEDIMENTO ARBITRALE
REGOLAMENTO
(Provv.n.47,del 29/3/05)
TITOLO I : ATTI COMUNI
Art.1 – Accordo arbitrale
La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regolamento o contenga espressioni analoghe.
Tutte le controversie cui l’accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art.825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione dell’arbitro avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, solo quando la volontà delle stesse sia espressa chiaramente in tal senso. L’Arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto salvo che le parti pattuiscano concordemente che decida secondo equità.
Le controversie di valore fino a € 5.000,00, invece, vengono decise da un Arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. Le controversie fino a € 5.000,00 decise secondo diritto vengono considerate di valore immediatamente superiore.
Qualora sorgano contestazioni sull’esistenza o sulla validità dell’accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro, il Consiglio direttivo della Camera Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento.
Nel caso in cui si avanzino contestazioni successivamente alla nomina dell’arbitro, sarà quest’ultimo a decidere.
Ove manchi l’accordo arbitrale ovvero esso non contenga il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento può farne richiesta attraverso una domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale secondo quanto disposto dal successivo art.2; se la controparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l’istanza l’impossibilità di dar luogo alla procedura.
Art.2 – Domanda arbitrale
La parte che intende ricorrere al procedimento arbitrale deve proporre domanda scritta alla Camera Arbitrale, inviandone all’altra parte copia con lettera raccomandata.
La domanda deve indicare:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
c) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;
d) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all’interno dell’Albo, del terzo arbitro o dell’arbitro unico (in casi particolari, su richiesta e accordo delle parti, le stesse potranno nominare persone non iscritte nell'Albo degli arbitri, purché idonee per qualificazione professionale, probità, imparzialità, competenza ed esperienza);
e) il compromesso o la clausola compromissoria (da allegare);
f) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell’accordo compromissorio;
g) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del difensore in caso di nomina e l’eventuale elezione di domicilio;
h) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
i) l’accettazione espressa del presente Regolamento;
j) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare.
Al momento della presentazione della domanda la parte versa all’Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia, secondo lo schema allegato. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l’esito della procedura.
Nell’ipotesi contemplata dall’ultimo comma dell’art.1 il versamento del diritto di segreteria sarà richiesto solo in caso di adesione della controparte alla domanda di arbitrato.
Art.3 – Risposta ed eventuale domanda della parte convenuta
La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d’ordine per anno ed annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda.
Successivamente comunica, con lettera raccomandata, alla controparte o alle controparti, notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, la risposta sottoscritta contenente:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
c) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;
d) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all’interno dell’Albo, del terzo arbitro o dell’arbitro unico (in casi particolari, su richiesta e accordo delle parti, le stesse potranno nominare persone non iscritte nell'Albo degli arbitri, purché idonee per qualificazione professionale, probità, imparzialità, competenza ed esperienza);
e) il compromesso o la clausola compromissoria (da allegare);
f) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell’accordo compromissorio;
g) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del difensore in caso di nomina e l’eventuale elezione di domicilio;
h) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
i) l’accettazione espressa del presente Regolamento;
j) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare.
La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l’atto di risposta della parte convenuta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è facoltà della parte originariamente attrice depositare una replica, nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale domanda, in un esemplare originale per la Camera Arbitrale ed in uno per ciascuna controparte e per ciascun arbitro.
La parte originariamente convenuta versa, al momento del deposito della risposta, un diritto per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe allegate, in relazione al valore della controversia. Tale somma non è comunque ripetibile, quale che sia l’esito della procedura.
Art.4 – Nomina dell’arbitro
Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono risolte da un Arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, necessariamente in numero dispari.
In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti circa il numero degli arbitri, la controversia è affidata ad un Arbitro unico nominato dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non stimi opportuno, per le caratteristiche della controversia, che la stessa sia deferita ad un Collegio arbitrale.
Art.5 - Arbitro unico
Se non è altrimenti stabilito, l’Arbitro unico è nominato dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, nell’ambito dell’Albo degli arbitri dallo stesso tenuto.
Qualora le parti abbiano deciso di nominare l’arbitro di comune accordo, ne danno comunicazione alla Segreteria entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il deposito della risposta della parte convenuta. In difetto di nomina nel termine suindicato, sarà il Consiglio direttivo a procedere alla nomina.
Art.6 - Collegio arbitrale
Se non è diversamente stabilito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:
a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro; se una o entrambe le parti non provvedono a fornire indicazioni sul nominativo, la scelta è effettuata dal Consiglio direttivo;
b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del collegio, è nominato di comune accordo dalle parti con comunicazione alla Segreteria entro la scadenza del termine previsto dal precedente punto 1; in difetto di nomina nel termine suddetto, il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo.
Art.7 - Pluralità di parti
Nel caso si instauri una controversia tra più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche contenute nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio direttivo nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio.
In presenza, invece, di espressa previsione della clausola arbitrale ovvero di situazioni di fatto che determinino l’opportunità di un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio direttivo procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.
Art.8 - Dichiarazioni di indipendenza
Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.
Egli deve, contestualmente all’accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:
a) l’assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
b) l’assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
c) l’assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.
Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.
Art.9 – Accettazione della nomina
Effettuata la nomina dell’arbitro la Segreteria della Camera Arbitrale informa le parti e l’arbitro stesso, il quale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà inviare alla Segreteria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’accettazione dell’incarico nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art. 5.
L’accettazione e la dichiarazione dell’arbitro sono comunicate dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti ed agli eventuali altri arbitri.
Art.10 – Decadenza e rinunzia all’incarico
L’accettazione della nomina inviata alla Camera Arbitrale oltre il termine di 10 giorni di cui all’articolo 6, è irricevibile e dà luogo alla decadenza dall’incarico di arbitro.
L’eventuale rinunzia all’incarico deve essere inviata alla Segreteria entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera di incarico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere adeguatamente motivata.
L’arbitro può rinunciare all’incarico anche successivamente all’accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.
L’accettazione della nomina deve essere annotata, a cura della Segretaria della Camera Arbitrale, nel registro di cui all’art.3, comma 1, del presente Regolamento.
La rinunzia all’incarico nonché l’eventuale inammissibilità per presentazione dell’accettazione fuori termine sono dichiarate dal Presidente del Consiglio direttivo entro 5 giorni dalla notizia delle stesse.
Il relativo provvedimento, non impugnabile, viene annotato nel registro previsto dal precedente comma. Dello stesso viene data comunicazione a cura della Segreteria della Camera Arbitrale alle parti ed agli altri arbitri (se previsti), entro 5 giorni dalla data dell’emanazione.
Art.11 – Sostituzione dell’arbitro
La sostituzione dell’arbitro unico o di un arbitro, componente del Collegio arbitrale, può avvenire:
a) per morte;
b) per incapacità naturale documentata;
c) per decadenza, ai sensi del comma 1 dell’art.7 del presente Regolamento;
d) per rinuncia, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.7 del presente Regolamento;
e) per astensione o ricusazione;
f) per negligenza, omissioni o ritardo nell’espletamento dell’attività arbitrale.
Per “incapacità naturale documentata” si intende una situazione patologica, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria, persistente o comunque menomativa, incidente sulla sfera fisica e/o psichica e tale da non consentire all’Arbitro di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.
Lo stato di incapacità naturale è dichiarato, se trattasi di Arbitro unico, dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale con deliberazione motivata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui la comunicazione della predetta incapacità perviene alla Segreteria ad opera di una delle parti; se trattasi di arbitro facente parte di un Collegio arbitrale è dichiarato dal Presidente del Collegio stesso.
In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell’espletamento dell’attività arbitrale si procede alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del Presidente del Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una pluralità di arbitri, dal Presidente del Collegio arbitrale.
La Segreteria della suddetta Camera comunica, entro 5 giorni dall’accertamento dell’esistenza delle condizioni che legittimano la sostituzione, il provvedimento alle parti che hanno indicato l’Arbitro unico ovvero alla parte che ha nominato l’arbitro componente del Collegio arbitrale.
La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui le parti, nel caso di arbitro unico, o la parte, nell’ipotesi di componente di Collegio arbitrale, che hanno proceduto alla nomina, hanno avuto notizia della morte dell’arbitro od hanno ricevuto la comunicazione della dichiarazione della “incapacità naturale documentata” ovvero del provvedimento che dispone la decadenza, o della ricusazione, oppure del provvedimento di presa d’atto dell’astensione, o della rinuncia, oppure del richiamo rimasto senza esito ai sensi del comma 4 del presente articolo.
In caso di mancata sostituzione dell’Arbitro unico o di un arbitro appartenente al Collegio arbitrale entro il termine stabilito nel comma precedente, il Consiglio direttivo della Camera Arbitrale provvede alla sostituzione, entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte della Segreteria, della mancata nomina.
L’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito è determinato, nel provvedimento stesso di sostituzione, dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale tenendo conto dell’attività da lui effettivamente prestata prima della sostituzione.
Art.12 – Ricusazione degli arbitri
In ipotesi di arbitrato rituale, la disciplina della ricusazione degli arbitri o dell’arbitro unico è quella prevista dall’art. 815 c.p.c.
Relativamente agli altri tipi di procedimento arbitrale previsti dall’art.1 dello Statuto della Camera Arbitrale la ricusazione è regolata come segue:
a) la parte non può ricusare l’arbitro da lei nominato, salvo che abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l’istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza;
b) le parti hanno facoltà di ricusare gli arbitri od alcuni di essi o l’arbitro unico, oltre che per i motivi specificati nell’art.51, comma 1, c.p.c., anche per uno dei motivi indicati nell’art. 5 del presente Regolamento.
La ricusazione si propone con comunicazione scritta depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla data della comunicazione della nomina dell’arbitro o degli arbitri, ai quali si riferisce la ricusazione, oppure entro 10 giorni dalla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione ancorché preesistente alla nomina stessa, motivando adeguatamente la richiesta. Su quest’ultima decide in via definitiva il Consiglio direttivo, il quale, ove ritenuto opportuno, può sentire l’arbitro ricusato.
Il Consiglio direttivo emette un provvedimento di sostituzione dell’arbitro ricusato oppure di inammissibilità dell’istanza di ricusazione. Il provvedimento di sostituzione è adottato quando:
a) l’arbitro è ricusato da tutte le parti;
b) si ritiene fondata l’istanza avanzata da una di esse.
In caso di sostituzione, la parte o le parti che in precedenza avevano scelto l’arbitro, poi ricusato, sono tenute a comunicare la nomina del nuovo arbitro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ricusazione. In mancanza provvederà il Consiglio direttivo.
La parte che ha proposto la ricusazione poi dichiarata inammissibile, è obbligata a versare alla Camera di Commercio di Latina, una somma di danaro, il cui ammontare viene determinato nel relativo provvedimento emesso dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale. Tale somma viene immediatamente prelevata da quella che la parte deve versare anticipatamente ai sensi degli artt.2 o 3 del presente Regolamento.
Il provvedimento che accoglie la proposta di ricusazione, è comunicato all’arbitro od agli arbitri ricusati, alle parti che lo avevano designato se trattasi di arbitro unico, o alla parte che lo aveva designato se trattasi di componente un Collegio arbitrale, nonché al Presidente di quest’ultimo.
Art.13 – Procedura ed istruttoria
Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal codice di procedura civile, dalle parti prima della costituzione dell’organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall’arbitro.
L’arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.
L’arbitro può procedere all’assunzione dei mezzi di prova sia d’ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
L’arbitro può ascoltare direttamente le parti nonché ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l’audizione. L’assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l’arbitro lo consenta.
L’arbitro può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, scelti tra gli iscritti negli elenchi degli arbitri di cui al presente Regolamento e Statuto, salvo per le professionalità non previste, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d’ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell’arbitro, dal Consiglio direttivo della Camera
Arbitrale. Al consulente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell’arbitro. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, sentiti l’Arbitro ed eventualmente il Consulente, liquida il compenso, l’onorario e le spese del Consulente secondo le tariffe stabilite dal Ministero di Grazia e Giustizia per le operazioni peritali esperite su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di Collegio Arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
L’arbitro, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
L’arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica e per l’udienza di discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest’ultima.
Art.14 – Arbitrato rituale
Al procedimento dell’arbitrato rituale si applicano le norme contenute negli artt.816 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.15 –Arbitrato irrituale
Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio arbitrale deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della prima udienza di costituzione dell’organo arbitrale.
Qualora si tratti di questioni particolarmente complesse e che richiedano particolari indagini, o quando sia necessario assumere ulteriori mezzi istruttori, ovvero nel caso di giustificato impedimento del Collegio, tale termine potrà essere prorogato a richiesta del Collegio, dal Presidente del Consiglio direttivo.
La proroga non può superare i novanta giorni e non può essere concessa più di una volta. Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di sessanta giorni.
Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei voti; la decisione è redatta per iscritto ed in essa deve risultare che è stata deliberata in conferenza personale dell’intero collegio.
Ove un arbitro si rifiutasse di firmare, di ciò deve essere dato atto nel corpo della decisione.
La decisione è depositata, entro dieci giorni dalla pronuncia, presso la segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti, più uno che resta ivi depositato. La segreteria provvede quindi a dare comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito invitandole a ritirare l’originale a ciascuna spettante e i documenti inizialmente depositati, previo versamento integrale delle spese e competenze.
Art.16 – Sede dell’arbitrato
La sede dell’arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Latina. L’arbitro o il Collegio arbitrale possono comunque decidere se tenere altrove le riunioni.
Art.17 – Spese del procedimento
Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendono:
a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’attore e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto del deposito della domanda e della memoria di risposta; gli onorari dell’arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato;
b) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato;
c) il rimborso delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente d’ufficio eventualmente nominato.
Le spese per onorari sono sottoposte ad approvazione vincolante del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento.
L’Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella che segue. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma.
Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore.
Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale.
Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente.
Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda.
Se il procedimento si conclude prima dell’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta.
Il Consiglio arbitrale, in casi di particolare complessità della controversia o del procedimento, può determinare le spese di procedimento in misura eccedente la tariffa allegata.
TITOLO II : ATTI SOCIETARI
Art.18 - Accordo Arbitrale
La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica qualora, per effetto di clausola compromissoria contenuta nei patti sociali, sia fatto riferimento alla Camera di Commercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regolamento arbitrale societario o contenga espressioni equivalenti e non equivoche sulla volontà.
Tutte le controversie cui l’accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell’art.825 c.p.c. Salvo quanto previsto dall’art.36 D.Lgs. n.5/2003, si procede invece per
arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione avente valore esclusivamente contrattuale, solo quando la volontà delle parti sia inequivocabilmente espressa in tal senso, prevalendo, in difetto, la qualificazione dell’arbitrato come arbitrato rituale.
L’arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto a meno che le parti pattuiscano che decida secondo equità, salve comunque le materie vincolate dalla legge alla decisione secondo diritto.
Le controversie di valore sino a € 5.000,00, invece, sono decise da un arbitro unico secondo equità, salvo che le parti non chiedano o abbiano previsto il giudizio secondo diritto, fatte sempre salve le materie comunque vincolate alla decisione secondo diritto a norma di legge.
Qualora sorgano contestazioni sull’esistenza o sulla validità della clausola compromissoria in rapporto al contenuto del presente Regolamento il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale valuta se dare corso al procedimento. In tutti gli altri casi sono riservate all’arbitro (o al Collegio) le decisioni del caso.
Ove nella clausola compromissoria manchi il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento può farne richiesta attraverso una domanda da depositare presso la Camera Arbitrale secondo quanto previsto dal successivo art.19; se la controparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l’istanza l’impossibilità di dar corso alla procedura.
Art.19 – Domanda arbitrale
La parte che intende ricorrere al procedimento arbitrale deve proporre domanda scritta alla Camera Arbitrale, inviandone all’altra parte una copia con lettera raccomandata.
La domanda deve indicare:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la natura giuridica, la sede ed il nome del o dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’indicazione del valore della controversia;
c) l’atto (statuto o atto costitutivo) che contiene la clausola compromissoria (da allegare);
d) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nella clausola compromissoria;
e) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del difensore, qualora nominato, e l’eventuale elezione del domicilio;
f) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
g) l’accettazione del presente Regolamento e delle tariffe, anche nelle eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso di procedimento;
h) ogni altro documento che la parte intenda allegare.
Al momento della presentazione della domanda la parte versa all’Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia, secondo lo schema allegato. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l’esito della procedura.
Nell’ipotesi contemplata dall’ultimo comma dell’art.18 il versamento della tariffa sarà richiesto solo in caso di adesione della controparte alla domanda di arbitrato.
Nell’ipotesi di domanda arbitrale proposta dalla società o in suo confronto, la parte richiedente l’arbitrato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda stessa alla Camera Arbitrale, dovrà depositare copia della medesima al Registro delle Imprese.
Art.20 – Risposta ed eventuale domanda riconvenzionale
La segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d’ordine per anno ed annota, in apposito registro cronologico dei procedimenti, la data del ricevimento della domanda.
Successivamente comunica, con lettera raccomandata, alla controparte o alle controparti, notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, la risposta sottoscritta contenente:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la natura giuridica, la sede ed il nome del o dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’indicazione del valore della controversia;
c)l’atto (statuto o atto costitutivo) che contiene la clausola compromissoria (da allegare);
d) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nella clausola compromissoria;
e) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del difensore, qualora nominato, e l’eventuale elezione di domicilio;
f) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
g) l’accettazione del presente Regolamento e delle tariffe, anche nelle eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso di procedimento;
h) ogni altro documento che la parte intenda allegare.
La segreteria provvede a trasmettere alla controparte l’atto di risposta della parte convenuta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, è facoltà della parte originariamente attrice depositare una replica, nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale domanda, in un esemplare originale per la Camera Arbitrale ed in uno per ciascuna controparte o per ciascun arbitro.
La parte originariamente convenuta versa all’Ente camerale, al momento del deposito della risposta una tariffa per i servizi camerali arbitrali in relazione al valore della controparte. Tale somma non è comunque ripetibile quale che sia l’esito della procedura.
Art.21 – Nomina dell’arbitro
Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono risolte da un Arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri necessariamente in numero dispari.
Art.22 - Arbitro unico
Qualora ciò sia previsto nella clausola compromissoria, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell’ambito dell’albo degli arbitri dallo stesso tenuto.
Qualora nella clausola compromissoria fosse indicato (quale soggetto estraneo) una diversa persona fisica o giuridica o associazione di categoria, la parte che intende promuovere l’arbitrato deve, preventivamente al deposito della domanda, munirsi della designazione dell’arbitro da parte di tali soggetti, depositando la nomina contestualmente alla domanda di arbitrato.
Nell’inerzia della parte richiedente, la stessa facoltà è concessa al convenuto.
Art.23 - Collegio arbitrale
Qualora ciò sia previsto nella clausola compromissoria, il Collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell’ambito dell’albo degli arbitri dallo stesso tenuto.
Qualora nella clausola compromissoria fosse indicata (quale soggetto estraneo) una diversa persona fisica o giuridica o associazione di categoria, la parte che intende promuovere l’arbitrato deve, preventivamente al deposito della domanda, munirsi della designazione degli arbitri da parte di tali soggetti, depositando la nomina contestualmente alla domanda di arbitrato.
Nell’inerzia della parte richiedente, la stessa facoltà è concessa al convenuto.
Art.24 – Intervento di terzi
E’ ammesso l’intervento di terzi ai sensi del’art.105 c.p.c.
L’atto di intervento, completo degli elementi di cui all’art.19 (nelle parti di applicazione all’intervento) dovrà essere depositato presso la segreteria della Camera Arbitrale che provvederà a comunicarlo entro giorni 15 alle parti originarie con lettera raccomandata.
Le parti originarie, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno replicare con memoria da depositarsi in segreteria la quale, nelle stesse forme e tempi anzidetti, provvederà a comunicarla all’interventore.
L’intervento ex art.105 c.p.c. non è più ammissibile dopo la prima riunione degli arbitri successiva a quella della loro costituzione.
E’ ammesso l’intervento di terzi ai sensi dell’art. 106 c.p.c.
In tal caso, la parte che intende provocare l’intervento dovrà farne menzione nel primo scritto difensivo successivo alla prima udienza specificandone le ragioni in fatto ed in diritto ed offrendo le relative prove.
Gli arbitri, deliberata la domanda, si pronunceranno sulla stessa e, nel caso positivo, la parte che ne fa richiesta, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione degli arbitri, se pronunciata fuori dall’udienza, dovrà comunicare al terzo una memoria riproducente le ragioni in fatto ed in diritto e le prove già formulate nelle proprie difese a corredo dell’istanza di intervento.
Nel termine di giorni 15 dalla ricezione, il terzo potrà intervenire depositando una memoria completa dei requisiti di cui all’art.16 (nelle parti di applicazione all’intervento). La segreteria provvederà alla comunicazione della stessa mediante raccomandata alle parti originarie le quali, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno depositare una replica, a sua volta da comunicarsi dalla segreteria al terzo.
E’ ammesso l’intervento ex art.107 c.p.c. In tale caso gli arbitri disporranno a quale delle parti porre a carico il relativo onere. La chiamata del terzo avverrà nelle forme e nei termini di cui ai commi che precedono.
Il terzo, a qualsiasi titolo intervenga, dovrà accettare il procedimento arbitrale nello stato in cui si trova.
Art.25 – Dichiarazioni di indipendenza
Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.
Egli deve, contestualmente all’accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:
a) l’assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
b) l’assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
c) l’assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.
Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.
Art.26 – Accettazione della nomina
Effettuata la nomina dell’arbitro (ovvero acquisita la nomina, se proveniente da soggetto estraneo alla Camera Arbitrale) la segreteria della Camera Arbitrale informa le parti e l’arbitro, il quale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà inviare alla segreteria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’accettazione dell’incarico, nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art.25.
L’accettazione e la dichiarazione dell’arbitro sono comunicate dalla segreteria della Camera Arbitrale alle parti ed agli eventuali altri arbitri.
Art.27 – Decadenza e rinunzia all’incarico
L’accettazione della nomina inviata alla Camera Arbitrale oltre il termine di dieci giorni di cui all’art.26 è irricevibile e dà luogo alla decadenza dall’incarico di arbitro.
L’eventuale rinunzia all’incarico deve essere inviata alla segreteria entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera di incarico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere adeguatamente motivata.
L’arbitro può rinunciare all’incarico anche successivamente all’accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.
L’accettazione della nomina deve essere annotata, a cura della segreteria della Camera Arbitrale nel registro di cui all’art.20 del presente Regolamento.
La rinunzia all’incarico nonché l’eventuale inammissibilità per presentazione dell’accettazione fuori termine sono dichiarate dal Presidente del Consiglio Direttivo entro 5 giorni dalla notizia delle stesse. Il relativo provvedimento, non reclamabile, viene annotato nel registro di cui al precedente comma.
Xxxxx stesso provvedimento viene data comunicazione a cura della segreteria alle parti ed agli altri arbitri (se previsti), entro 5 giorni dalla data della sua emanazione.
Art.28 – Sostituzione dell’arbitro
La sostituzione dell’arbitro unico o di un arbitro, componente il collegio arbitrale, può avvenire:
a) per morte;
b) per incapacità naturale documentata;
c) per decadenza ai sensi dell’art. 27 del presente Regolamento;
d) per rinunzia ai sensi dell’art. 27 del presente Regolamento;
e) per astensione o ricusazione;
f) per negligenza, omissioni o ritardo nell’espletamento dell’attività arbitrale.
Per “incapacità naturale documentata” si intende una situazione patologica, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria, persistente o comunque menomativa, incidente sulla sfera fisica e/o psichica e tale da non consentire all’arbitro di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. Lo stato di incapacità naturale è dichiarato, se trattasi di arbitro unico, dal consiglio direttivo della Camera Arbitrale con deliberazione motivata nel termine di 20 giorni dalla data in cui la comunicazione della predetta incapacità perviene alla segreteria ad opera di una delle parti; se trattasi di un arbitro facente parte di un collegio, è dichiarato dal Presidente del collegio stesso.
In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell’espletamento dell’attività arbitrale si procede
alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del presidente del consiglio direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti di arbitro unico ovvero, in presenza di collegio arbitrale, dal Presidente del collegio stesso.
La segreteria della Camera Arbitrale comunica, entro 5 giorni dall’accertamento dell’esistenza delle condizioni che legittimano la sostituzione il provvedimento alle parti che hanno indicato l’Arbitro unico ovvero alla parte che ha nominato l’arbitro componente del Collegio.
La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui le parti ricevano dalla segreteria la comunicazione della dichiarazione di uno dei motivi per i quali opera la sostituzione.
Alla sostituzione dovrà provvedere:
a) ove l’arbitro o gli arbitri del collegio possano essere nominati dal consiglio direttivo della Camera Arbitrale, lo stesso consiglio direttivo previa istanza della parte interessata;
b) ove l’arbitro o gli arbitri del collegio possano essere nominati da altro soggetto fisico o giuridico, detti soggetti previa istanza della parte interessata.
La mancata sostituzione dell’arbitro unico o di un arbitro appartenente al collegio entro il termine stabilito, determina la sospensione del procedimento arbitrale.
L’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito è determinato nel provvedimento stesso di sostituzione (ove di competenza del Consiglio Direttivo) ovvero al momento della presa d’atto, da parte dello stesso Consiglio, della nomina proveniente da diverso soggetto, tenuto conto dell’attività effettivamente prestata prima della sostituzione.
Art.29 – Ricusazione degli arbitri
In tutti i tipi di arbitrato la disciplina della ricusazione è quella prevista dall’art.815 c.p.c. e la ricusazione è ammessa anche nei casi di cui all’art. 25 del presente Regolamento.
La ricusazione si propone mediante comunicazione scritta motivata depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale entro giorni 10 anteriori alla data fissata dall’arbitro unico o dal collegio per la prima comparizione delle parti, ovvero entro 10 giorni dalla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione ancorché preesistente alla nomina stessa.
Sull’istanza di ricusazione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo il quale, ove ritenuto opportuno, può sentire l’arbitro ricusato.
Il Consiglio Direttivo, ove ammetta la ricusazione e nel caso non possa provvedere per clausola compromissoria alla sostituzione, invita le parti a dare corso alla sostituzione dell’arbitro ricusato entro giorni 15 dalla comunicazione del proprio provvedimento di ammissione della ricusazione.
Negli altri casi provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo.
Nell’ipotesi in cui non si ravvisassero i motivi a fondamento della ricusazione, la relativa istanza sarà dichiarata inammissibile. In tal caso la parte che ha proposto la ricusazione è obbligata a versare alla Camera di Commercio di Latina una somma di denaro il cui ammontare viene determinato nel relativo provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Tale somma viene immediatamente prelevata da quella che la parte deve versare ai sensi degli artt.19 o 20 del presente Regolamento.
Art.30 – Procedura ed istruttoria
Il procedimento è disciplinato dal presente Regolamento, dal codice di rito civile, dal D.Lgs. n.5/2003 e dalla clausola compromissoria.
L’arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti alla prima udienza.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.
L’arbitro può procedere alla assunzione dei mezzi di prova sia d’ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
L’arbitro può ascoltare direttamente le parti, nonché ammettere prove testimoniali anche per iscritto.
In caso di ammissione di prove testimoniali, è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l’audizione.
L’assenza del teste senza giustificato motivo, comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che su richiesta della parte interessata l’arbitro lo consenta.
L’arbitro può nominare uno o più consulenti di ufficio, scelti tra gli iscritti negli elenchi degli arbitri, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici delle parti.
La nomina del consulente tecnico di ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell’arbitro, dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
Al consulente tecnico di ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell’arbitro.
Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, sentiti l’Arbitro ed eventualmente il Consulente, liquida il compenso, l’onorario e le spese del Consulente secondo le tariffe stabilite dal Ministero di Grazia e Giustizia per le operazioni peritali esperite su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di collegio arbitrale, lo stesso può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
L’arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica. Con lo stesso provvedimento fissa l’udienza per la discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest’ultima.
Il lodo, salvo diverso accordo delle parti in clausola compromissoria, deve essere pronunciato entro 90 giorni dall’udienza di costituzione dell’organo arbitrale.
Può essere concessa una sola proroga, non superiore a 90 giorni, nei casi stabiliti dal codice di rito civile e dal D.Lgs. n.5/2003.
Nel caso di morte di una delle parti il termine è comunque prorogato di 60 giorni dalla presa d’atto dell’evento.
Il lodo è deliberato a maggioranza in conferenza personale degli arbitri e deve essere redatto per iscritto.
Nel caso di rifiuto di un arbitro alla sottoscrizione dovrà farsi menzione nel lodo delle ragioni del rifiuto.
La decisione è depositata, entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione, presso la segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno che resta ivi depositato. La segreteria provvede quindi a dare comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito invitandole a ritirare l’originale a ciascuna spettante, nonché i fascicoli di propria spettanza. Ciò, previo versamento integrale delle spese e delle competenze.
Art.31 - Sede dell’arbitrato
La sede dell’arbitrato è fissata presso la sede della Camera di Commercio di Latina, fatto salvo il potere dell’arbitro o del collegio di tenere le riunioni altrove.
Art.32 - Spese del procedimento
Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendono:
a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’attore e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto del deposito della domanda e della memoria di risposta;
b) gli onorari dell’arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato;
c) gli onorari del consulente tecnico di ufficio eventualmente nominato;
d) il rimborso delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato.
Le spese per onorari sono sottoposte all’approvazione vincolante del Consiglio Direttivo il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento.
L’arbitro unico o il collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari sulla base del valore della controversia secondo la tabella che segue. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma.
Salvo quanto previsto dall’art. 15 del presente Regolamento, le controversie di valore fino ad € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità. Laddove sia decisa secondo diritto la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore.
Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore ad € 100.000,00, salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento potrà essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente.
Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il 60° giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio Direttivo può proporre all’arbitro di dichiarare la non procedibilità della domanda.
Se il procedimento si conclude prima dell’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso lo stesso ed alla attività svolta.
L’arbitro in caso di particolare complessità della controversia o del procedimento, sentito il consiglio direttivo, può determinare le spese e gli onorari di procedimento in misura eccedente le tariffe camerali allegate.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO RITUALE (valida per tutti i
contratti tranne quelli societari)
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità alle norme del Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di accettare, da n. arbitro/i nominato/i secondo le modalità contenute nel detto Regolamento.
L’arbitro/gli arbitri deciderà/decideranno secondo equità/diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e di quelle contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Latina.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA -TIPO PER CONTRATTI SOCIETARI
(Ipotesi di Arbitro Unico)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina e come pubblicato sul sito internet della C.C.I.A.A. di Latina.
(Ipotesi di Collegio arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di n. (numero dispari) arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A di Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se non designato direttamente dal Consiglio Direttivo.
La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A.
L’arbitro o il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.
L’arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale, o dell’arbitro, vincoleranno le parti.
L’arbitro, o il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina
ovvero
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro, o del collegio arbitrale, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale.