ALLEGATO 7 al Disciplinare di Gara n. 105/MP del 15/04/2021
ALLEGATO 7 al Disciplinare di Gara n. 105/MP del 15/04/2021
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI UNA
SPAZZATRICE MECCANICO ASPIRANTE E FILTRANTE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO NEI COMUNI SOCI DI
S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
CIG: 8713079440
SOMMARIO
ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
ARTICOLO 7: FORMA DELL’APPALTO
ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA
ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
ARTICOLO 12: GARANZIE, ASSISTENZA TECNICA E PENALI PER XXXXX XXXXXXXX
ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA ARTICOLO 14: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
ARTICOLO 15: VARIAZIONE DEL PREZZO ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ARTICOLO 17: CONDIZIONI DELL’APPALTO ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 19: FORO COMPETENTE
ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DEI DATI ARTICOLO 21: DISPOSIZIONI FINALI
Tel: 0000 000000
Fax: 0000 000000
P.IVA/C.F.: 02460240357 Codice SDI: USAL8PV
Xxxxxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxxx (XX)
xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx
ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nei Comuni soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – CIG: 8713079440, CPV: 34921100-0 Spazzatrici stradali, NUTS ITD53 – Reggio nell’Emilia
Nel presente Capitolato viene definito:
A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. - xxx Xxxxxx 00, 00000 - Xxxxxxxxx (XX);
B) FORNITORE: colui che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato Speciale
C) FORNITURA: n° 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nei Comuni soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto della fornitura è n° 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nei Comuni soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l., conforme a tutte le vigenti normative antinfortunistiche e CE, (dichiarazione di conformità CE), aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate all’art. 3.
La fornitura oggetto della presente gara di appalto include:
a) optional di cui al successivo art. 3.1 punto “ee”
b) abbonamento software 5 anni di cui all’oggetto di cui all’art. 3.2
c) la garanzia di 3 (tre) anni ovvero 3.900 (tremilanovecento) ore/lavoro;
d) le prestazioni di assistenza tecnica, manutenzione programmata (tagliandi) di cui al successivo art. 12;
e) la messa a disposizione di macchina sostitutiva di cui al successivo art. 12;
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE
3.1. I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”. La spazzatrice meccanico aspirante, oggetto della presente fornitura, dovrà essere nuova di fabbrica, completa degli accessori d’uso, dotata degli standard di fornitura previsti e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione della presente gara di appalto:
a) MOTORE con potenza non inferiore a 70 Kw
b) ALIMENTAZIONE diesel con emissioni di scarico non inferiore a Euro 6
c) VOLUME contenitore rifiuti utile almeno 3 mc
d) IMPIANTO idrico spazzole laterali destra e sinistra ed estensione impianto idrico sulla terza spazzola brandeggiante
e) SERBATOIO acqua almeno 400 lt
f) ALTEZZA scarico materiali almeno 1500 mm
g) CABINA pressurizzata a due posti con guida lato destro, filtraggio polveri, riscaldamento e cinture di sicurezza
h) ALMENO 2 RUOTE sterzanti e servosterzo idraulico
i) IMPIANTO DI INGRASSAGGIO automatizzato centralizzato
j) N. 2 SPAZZOLE LATERALI
k) N 1. SPAZZOLA CENTRALE (rullo)
l) TERZA spazzola anteriore brandeggiante a destra e sinistra 180° completa di specchio
m) N. 2 CINGHIE dentate predisposte per il sostegno delle apposite palette in ferro e gomma telata antiolio
n) PORTELLO posteriore con apertura idraulica
o) N. 2 LAMPEGGIANTI (uno posteriore e uno anteriore) posti sopra la macchina
p) GRUPPO aspira detriti completo di tubo diametro da almeno 140 mm con lunghezza almeno 4 m
q) SISTEMA DI FILTRAGGIO aspirazione polvere con filtro lavabile a sacche con sistema di scuotimento
r) PISTA di pulizia almeno 2,70 metri
s) TRASMISSIONE idraulica
t) SEDILE pneumatico riscaldato
u) ARIA CONDIZIONATA
v) N. 1 TELECAMERA a colori in visione posteriore
w) N. 2 LUCI A LED su tutte le spazzole
x) GRUPPO convogliatore a palette
y) POMPE bassa pressione per nebulizzazione
z) PORTELLO POSTERIORE ad apertura idraulica con comandi in cabina aa) SPORTELLO ispezione contenitore
bb) DIMENSIONI MASSIME della spazzatrice:
• lunghezza (misurata dalle estremità della macchina, slitta scarico laterale, comprendendo la terza spazzola anteriore brandeggiante) max 5300 mm;
• larghezza (valutata rispetto gli assi delle ruote del mezzo) max 1700 mm;
• altezza (dal suolo al punto più alto comprendendo eventuale lampeggiante) max 2700 mm; cc) VELOCITA’ max 42 km/h (patente B)
dd) GARANZIA MINIMA 3 anni e/o 3.900 ore di funzionamento
ee) OPTIONAL (COMPRESO nella fornitura in oggetto): N° 6 KIT di SPAZZOLE (OGNI KIT DEVE COMPRENDERE N. 2 SPAZZOLE LATERALI in PPL E ACCIAIO, N. 1 SPAZZOLA ANTERIORE PER TERZO BRACCIO in PPL e ACCIAIO E N. 1 SPAZZOLA CENTRALE in PPL)
3.2 PREDISPOSIZIONE INDUSTRIA 4.0 al fine di usufruire dell’iper-ammortamento comprensivo di canone e software (compresa nella fornitura viene richiesto un abbonamento software di 5 anni compreso nella fornitura di cui all’oggetto) e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018 e s.m.i., come di seguito specificato:
a) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller). La macchina deve essere dotata di sistemi di centralina intelligenti, ovvero apparati a logica programmabile, che comandino e controllino il funzionamento della stessa.
Si richiede il dettaglio della presenza di tali apparati di comando e controllo a logica programmabile.
b) Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ed integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica. Si ricorda che tutta la strumentazione e tecnologia utilizzata per soddisfare tali requisiti deve necessariamente essere parte integrante della macchina (essere cioè comprese nella dichiarazione conformità CE del bene fornito ad es.: il sistema di guida semi-automatica dovrà essere parte integrante, così come il sistema che funge da punto di accesso per lo scambio bidirezionale delle informazioni con il sistema di fabbrica).
In particolare, richiediamo che sia presente nella spazzatrice un sistema di comunicazione bidirezionale.
c) Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva.
La macchina deve essere dotata di display o control panel con interfacce semplici ed intuitive. Si richiede il dettaglio di tale requisito.
d) La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore (es. dichiarazione conformità CE e ulteriori a seconda delle singole casistiche).
e) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
La caratteristica “Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto” specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
− Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);
− Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;
− Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.
La fornitura deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.
f) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante). La macchina deve avere una rete di sensori interni che monitorino in maniera continua le condizioni di lavoro ed i parametri di riferimento, adattando il processo di funzionamento alle suddette condizioni monitorate ed effettuando allarmi o stop della macchina nel caso in cui la deriva del processo si renda non più controllabile in maniera automatica.
Si richiede il dettaglio di tale requisito.
Si richiede pertanto un elenco dei principali sensori presenti nel macchinario con la specifica del parametro analizzato e la modalità di intervento in caso di deriva dal normale funzionamento.
Si precisa che il sistema di controllo e gestione sopra riportato dovrà essere incluso, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE nel certificato CE della Spazzatrice oggetto del presente Capitolato Speciale come richiesto dalla Legge 145/2018.
Da ultimo, in merito ai predetti requisiti di cui al punto 3.2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, richiesti a pena di esclusione, si precisa che il Concorrente, con la partecipazione alla gara di appalto, espressamente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la fornitura offerta risponde pienamente ai requisiti richiamati dalla normativa vigente in tema di Industria 4.0.
Per tale motivo, qualora l’Agenzia delle Entrate e/o l’Ente governativo preposto al controllo per il Piano Nazionale 4.0, non dovesse accettare la perizia presentata per l’ottenimento del beneficio fiscale, l’Aggiudicatario sarà tenuto a farsi carico di tutte le spese necessarie per sopperire alle mancanze della fornitura offerta alla Committente.
ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente in materia.
ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di informazione/formazione presso la sede della Committente da personale specializzato del Fornitore con rilascio dell’attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti (tecnici e operatori/manutentori) senza spese a carico della Committente.
ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
L’importo a base di gara per la fornitura in oggetto, così come descritto all’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, è pari ad Euro 168.890,00 (IVA di legge esclusa).
Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, trasporto, formazione ecc.).
Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 7: FORMA DELL’APPALTO
L’appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; l’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il contratto sarà stipulato a “corpo”.
Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.
Si procederà all’esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.
ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
A pena d’esclusione, dovrà essere consegnata dal Concorrente la seguente documentazione:
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
✓ di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto;
✓ di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato negli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019, non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)
✓ di avere effettuato, nel triennio 2018-2019-2020 almeno n. 6 forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto
✓ di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001-2015 compatibile con la tipologia di fornitura in oggetto, rilasciata da organismo notificato, alla Società concorrente in corso di validità
Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l’impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.
ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA
Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è a carico dei Concorrenti, pena l’esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/1993, da soggetto terzo rispetto al concorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal M.E.F.; potrà essere utilizzata la scheda tecnica ex DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93.
La garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.;
• l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
• la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
• a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di aggiudicazione).
A tal proposito, si precisa che, fermo restando l’obbligo del versamento della cauzione provvisoria, il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo all’IMPEGNO al versamento di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione al quale ci si rimanda, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto di appalto.
In caso di esclusione dell’Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la Committente procederà all’escussione della cauzione provvisoria.
I concorrenti:
a) in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo del 50%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall’Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole espressamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).
Parimenti, l’Impresa potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50% NON CUMULABILE, con quella anzidetta, qualora rientri nella categoria di micro, piccole e medie imprese o quando partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definiti all’art. 3 lett. aa) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tale caso, l’Impresa dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l’appartenenza a tale condizione;
b) in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%: oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 – rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto – potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall’Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese
- citandole espressamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);
c) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento dei valori dei beni o servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%;
d) abbiano sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b) e c) del 15%.
In ALTERNATIVA alle riduzioni di cui sopra alle lettere a), b), c) e d), i concorrenti:
e) in possesso del rating di legalità e rating di impresa oppure dell’attestazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 oppure di certificazione, in corso di validità, in accordo alla norma SA 8000:2014, rilasciata da
un Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS, oppure qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001 o la norma ISO 45001 (a far data dal 12/03/2021 saranno validi solo i certificati conformi alla norma ISO 45001), rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato, riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA, e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) – potrà prestare la cauzione con una riduzione di un importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b) c) e d), del 30%.
Per fruire di tali benefici, si precisa che i partecipanti dovranno allegare copia scannerizzata delle rispettive certificazioni in corso di validità ovvero altra documentazione da cui si riscontri il possesso del requisito che da titolo alla riduzione. Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo della cauzione provvisoria da prestare, si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ex art. 48, c. 2 secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se tutti gli Operatori Economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle relative certificazioni la previste.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, c. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se le relative certificazioni ivi previste siano possedute dal consorzio.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, la cauzione provvisoria dovrà essere contratta da tutti gli Operatori costituenti il raggruppamento. In alternativa, è ammesso l’intestazione al Capogruppo a condizione che nel testo della garanzia vi sia l’esplicita indicazione della copertura del rischio nell’interesse di tutti gli Operatori Economici del costituendo o costituito raggruppamento che devono essere singolarmente identificati ed espressamente indicati. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata esclusivamente al consorzio.
ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA
A norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo del contratto per la durata dell’intera fornitura oggetto dell’appalto (anni 3 ovvero 3.900 ore/lavoro). In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque fino al termine di copertura della garanzia. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, e per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto dalla Committente.
ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C., delle verifiche previste dal Decreto M.E.F. n. 40/2008 e s.m.i. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.
ARTICOLO 12: GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA (TAGLIANDI), MACCHINA SOSTITUTIVA E PENALI PER FERMO MACCHINA
La Spazzatrice oggetto di fornitura del presente Capitolato Speciale d’Appalto, deve godere di un periodo di garanzia totale pari a 3 (tre) anni ovvero 3.900 (tremilanovecento) ore di lavoro dalla data di consegna della macchina.
Per l’intero periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza tecnica, compresi gli interventi di manutenzione programmata (tagliandi) senza spese per la Committente.
Il Fornitore pertanto dovrà produrre dettagliato Piano di manutenzione programmata, il quale dovrà essere preventivamente accettato dalla Committente, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell’arco del tempo. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o officine specializzate.
In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti nella copertura della garanzia, e per tutto il periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà:
1. garantire l’intervento di un tecnico entro le 24 (ventiquattrore) ore lavorative successive dalla chiamata della Committente tramite e-mail
2. garantire l’esecuzione della riparazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al giorno della segnalazione del guasto e/o del malfunzionamento
3. in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta della Committente, una macchina sostitutiva similare a quella oggetto della presente gara di appalto, previa conferma di accettazione, da parte della Committente, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. In caso di mancata consegna di suddetta macchina sostitutiva, la Committente applicherà nei confronti del Fornitore una penale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione nei termini indicati ai punto1 e 2). Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico del Fornitore. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo nella consegna della predetta macchina sostitutiva, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione, nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.
La Committente tratterrà la polizza costituita per la cauzione definitiva (di cui all’art. 10 del presente Capitolato Speciale d’Appalto) per tutto il periodo di copertura della garanzia (3 anni ovvero 3.900 ore/lavoro). Qualora la Committente provvedesse all’escussione della cauzione definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all’immediata integrazione dell’importo della predetta cauzione.
ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto.
In caso di mancata consegna tempestiva della fornitura saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:
✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 350,00 (trecentocinquanta/00 al giorno)
✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.
L’eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l’utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).
Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.
Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.
Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.
Il Fornitore assicura l’esecuzione dell’oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente; in questo caso il termine di 30 (trenta) giorni (naturali e consecutivi previsti per la consegna della fornitura) decorrerà dalla predetta richiesta.
ARTICOLO 14: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.
La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto sarà sottoposta ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.
Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.
Il “collaudo in accettazione” è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata da S.A.BA.R. Servizi S.r.l., si verificano le seguenti condizioni:
- la Spazzatrice è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista;
- la Spazzatrice è completa in ogni sua parte;
- la Spazzatrice è funzionante in ogni sua parte.
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro,
non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.
Resta convenuto che, successivamente al “collaudo in accettazione” decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a 60 giorni decorrenti dalla consegna della fornitura, per verificarne il regolare funzionamento al termine del quale verrà predisposto il “collaudo definitivo”. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.
Detto periodo si protrarrà per un periodo corrispondente a 30 giorni nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l’eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.
In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.
Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l’intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l’intervenuto rifiuto.
ARTICOLO 15: VARIAZIONE DEL PREZZO
La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto, i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna della macchina, nonché delle prestazioni accessorie alla garanzia totale prevista, e più precisamente: l’assistenza tecnica, la manutenzione programmata (tagliandi) e la macchina sostitutiva, e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore, comunque, ed in ogni caso, remunerativi.
ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Il Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.
La mancata produzione dei documenti richiesti, nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell’assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.
ARTICOLO 17: CONDIZIONI DELL’APPALTO
La fornitura, oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l’esclusione.
La fornitura dovrà essere regolarmente omologata e dovrà essere consegnata completa e pronta per l’immissione in servizio.
L’immatricolazione della macchina presso il P.R.A. sarà fatta a cura e spese del Fornitore del medesimo.
ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) Ipotesi di cui al precedente art. 13
b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 14
c) Mancata corrispondenza prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3
d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
e) Accertato subappalto non autorizzato da parte del Fornitore aggiudicatario
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia ex D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all’art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.
i) In caso di ritardo (oltre il ventesimo giorno lavorativo) nella consegna della macchina sostitutiva, come meglio specificato al precedente art. 12, punto 3.
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell’intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.
ARTICOLO 19: FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Xxxxxx (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.
ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx alla sezione “Privacy”, alla quale ci si riporta integralmente.
ARTICOLO 21: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento (x.xx geom. Xxxxx Xxxxxxxxx)