Argomento Slide Forme di esercizio 4 Società Semplici 7 Forma del contratto sociale 10 Conferimenti 16 Rappresentanza sociale 18 Responsabilità 24 Creditore particolare del socio 45 Liquidazione della quota del socio 49 Pubblicità 51 Morte, recesso ed...
Le società tra professionisti
A cura di
Xxxxxxxxxx Xxxxx Aggiornata al 20/10/2016
INDICE
Argomento | Slide |
Forme di esercizio | 4 |
Società Semplici | 7 |
Forma del contratto sociale | 10 |
Conferimenti | 16 |
Rappresentanza sociale | 18 |
Responsabilità | 24 |
Creditore particolare del socio | 45 |
Liquidazione della quota del socio | 49 |
Pubblicità | 51 |
Xxxxx, recesso ed esclusione | 61 |
Rendiconto e scritture contabili | 67 |
INDICE
Argomento | Slide |
S.n.c. – S.a.s. | 73 |
S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a | 78 |
S.T.P. | 80 |
Oggetto sociale | 84 |
Atto costitutivo | 86 |
Modelli societari | 94 |
Apporti e conferimenti | 95 |
Iscrizione nel registro delle imprese | 96 |
Requisiti dei soci | 97 |
Responsabilità contrattuale | 104 |
Bilancio | 109 |
Imposte sui redditi | 110 |
Contribuzione | 112 |
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Individuale:
• Trattandosi di attività professionale non è applicabile l’art. 230/bis del C.c.
– Civilisticamente:
• Possono essere assunti i familiari come dipendenti
• Ammessa la fatturazione fra «parenti»
– Fiscalmente:
• Non sono deducibili i compensi del coniuge e dei figli e affiliati minori di età e conviventi
• Sono deducibili le fatture dei «parenti» se riferita ad attività fra loro diverse
Associata (intesa come associazione fra professionisti):
• Con l’art. 10 della L. 183/2011 istitutiva delle S.t.p.
– È stata abrogata la possibilità di costituire associazioni professionali;
– Norma transitoria: le Associazioni professionali
• già esistenti alla data di entrata in vigore della legge,
Societaria:
Previste le seguenti forme societarie:
– Società semplice
– S.n.c. e S.a.s., previste dal DL 4/7/2006, n. 223
– S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., sono previste per gli iscritti agli albi professionali
Analisi
– Cooperative, in attesa di ulteriori specifiche normative
La società semplice
• L’oggetto sociale della società semplice viene individuato dalla legge
–nell’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale (art. 2249 c.c.)
–indipendentemente dalla qualificazione imprenditoriale o dalle dimensioni della stessa
• Tra le attività economiche non commerciali esercitabili (art. 2249 c.c.) dalla società semplice figurano le attività:
–agricole;
–professionali;
–di revisione legale;
–di gestione di beni immobili o di partecipazioni azionarie
Ammissibilità della società semplice agli appalti pubblici
• La partecipazione delle S.s. ad appalti sembrava precluso in quanto l’art. 10 della L. 11.2.94 n. 109, e il successivo art. 34 del DLgs. 12.4.2006
n. 163, consentivano, alle sole società commerciali la partecipazione alle gare d’appalto.
– La Giurisprudenza, invece, ammette la possibilità della S.s. di partecipare agli appalti pubblici:
• Cons. Stato 8.6.2010 n. 3638
• Xxxxx xx Xxxxxxxxx XX, 0.00.0000, C-502/11 che afferma che la norma italiana contrasta con l’art. 6 della Direttiva 93/37/CEE
• Cons. Stato, Sez. VI, 17.7.2013, n. 3891
Forma del contratto sociale
• Ai fini della costituzione di tale società, va tenuto presente che:
– il contratto sociale non è soggetto a formalità particolari, essendo sufficiente l’impegno reciproco dei soci a svolgere in comune un’attività economica lucrativa non commerciale (art. 2251 c.c.);
– detto contratto può, dunque, concludersi anche verbalmente o per fatti concludenti, salve le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.);
– la società è soggetta all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Forma richiesta dalla natura dei beni conferiti
• La libertà di forma per la costituzione della S.s. è soggetta a limiti quando una forma particolare sia richiesta in relazione alla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.).
Beni immobili
• È necessaria la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata), a
pena di nullità, quando (art. 1350 c.c.):
– si conferiscano in proprietà beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
– si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato o, comunque, per un periodo eccedente i 9 anni.
• Giurisprudenza: Tale requisito formale è necessario per il conferimento di immobili in società anche ove la legge non richieda (come nella S.s.) alcuna forma particolare per la costituzione del rapporto sociale (Cass. 25.11.2011 n. 24961;Cass. 25.10.2001 n. 13158; Cass. 14.2.2000 n. 1613)
Forma richiesta dalla natura dei beni conferiti
• La mancata osservanza della forma richiesta per il conferimento, pur comportando la nullità dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 2251 c.c., non inficia, in linea generale, il contratto sociale, che rimane valido per la restante parte, salvo che:
– la società sia costituita da 2 soli soci;
– il conferimento (o la partecipazione) del socio debba considerarsi essenziale per il conseguimento
dell’oggetto sociale (Cass. 25.10.2001 n. 13158)
Forma richiesta dalla natura dei beni conferiti
Attenzione
• In mancanza di atto formale, non è configurabile il conferimento in proprietà di beni immobili, ma solo, eventualmente, il conferimento del valore d’uso degli stessi; pertanto:
– i beni immobili non formalmente conferiti non potranno essere considerati parte del patrimonio dell’impresa collettiva, e dunque ad essi non potrà, in fase di liquidazione ex art. 2289 c.c., essere ragguagliato il valore della quota (Cass. 4.12.2012 n. 21754).
• In caso di conferimento avente ad oggetto beni immobili,
– sarà necessario procedere alla trascrizione del contratto di società - o dell’atto di conferimento - nel registro pubblico immobiliare (art. 2643 c.c.);
• a tal fine, occorrerà che l’atto risulti da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata (art. 2657 c.c.).
Effetto della trascrizione: è richiesta solo al fine di opponibilità ai
Contenuto legale atto costitutivo
• Qualora le parti nulla dispongano in ordine a determinati elementi della società, è dettata una disciplina legale suppletiva, volta a sopperire le mancanze contrattuali
• Se l’atto costitutivo nulla prevede, il C.c. stabilisce che:
– conferimenti, si presume che, in mancanza di determinazione convenzionale degli stessi,
• i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro,
• quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art.
2253 co. 2 c.c.);
– amministrazione e rappresentanza, si stabilisce che, in assenza di diverse pattuizioni, l’amministrazione e la rappresentanza della società spettino a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (artt. 2257 e 2266 co. 2 c.c.);
– partecipazione agli utili e alle perdite, si prevede la ripartizione uguale tra i soci dei guadagni e delle perdite della gestione sociale (art. 2263 c.c.);
– durata, si considera la società contratta a tempo indeterminato
Contenuti per la domanda di iscrizione al Registro
imprese
• Diversi e ulteriori contenuti sono tuttavia richiesti per gli
obblighi pubblicitari presso il Registro delle imprese.
• La domanda di iscrizione della società semplice nella sezione speciale del suddetto Registro deve infatti contenere l’indicazione di (art. 18 co. 4 del DPR 581/95):
– le generalità dei soci (cognome e nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, residenza anagrafica, codice fiscale);
– la ragione sociale e il codice fiscale della società;
– i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
– la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
– l’oggetto sociale;
– i conferimenti di ciascun socio e il relativo valore;
– le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d’opera;
– le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
– la durata della società;
Conferimento
• Il conferimento è il contributo apportato da ciascun socio al patrimonio della società,
– così da dotarla dei mezzi
– necessari per l’esercizio dell’attività economica
– che costituisce l’oggetto sociale.
• Il conferimento (di beni o servizi) rappresenta (art. 2247 c.c.):
– uno degli elementi costitutivi del contratto di società;
– il presupposto essenziale per l’acquisto della qualità di socio.
Conferimento
• Il conferimento può essere effettuato:
1. sia in sede di costituzione, per la predisposizione delle risorse
patrimoniali iniziali,
2. sia durante la vita della società, qualora si decida di aumentare la dotazione dei mezzi a disposizione della società con nuovi apporti
• da parte di soggetti terzi (che acquistano così la qualità di soci, con conseguente ampliamento della compagine sociale),
• o dei soci preesistenti (con aumento della quota di partecipazione).
• Il conferimento effettuato durante la vita della società,
– determinando, quindi, una modifica del contratto sociale,
– richiede, ai fini del perfezionamento dell’operazione,
– l’unanimità dei consensi dei componenti della società,
Rappresentanza sociale
• Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti, vi è anche quella
di rappresentanza della società (cd. “potere di firma”).
• Il potere di rappresentanza è
– il potere di agire nei confronti dei terzi
– in nome e per conto della società,
– dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa (art. 2266, co. 1, c.c.)
Rappresentanza sociale
• C’è una netta distinzione tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza, in quanto:
– L’Amministrazione è il potere di gestire la società, decidendo il compimento degli atti utili e/o necessari al conseguimento dell’oggetto sociale.
• Esso concerne l’attività amministrativa interna, ossia la
fase decisoria delle operazioni sociali;
– La rappresentanza è il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale;
• esso attiene alla sfera dei rapporti che intervengono tra la
Segue
società e i terzi. 20
Rappresentanza sociale
Modello legale
• Anche in ordine al potere di rappresentanza, il legislatore appresta un modello legale,
– destinato ad applicarsi in assenza di una diversa disciplina contrattuale;
• infatti, in mancanza di diversa disposizione del contratto,
– la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore
Segue
– e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266 co. 2 c.c.)
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Modello legale
• Nel modello legale, sussiste, una coincidenza tra potere gestorio e potere di rappresentanza, per cui:
– la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore nella stessa forma, disgiuntiva o congiuntiva, prevista per il regime di amministrazione della società. Ne deriva che:
• in caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun socio amministratore può decidere e stipulare autonomamente atti in nome della società (Cass. 9927/2004);
• in regime di amministrazione congiuntiva, fermo restando che le operazioni sociali possono essere deliberate all’unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto;
sia il potere di gestione che il potere di rappresentanza si estendono “a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”, senza distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass. 2430/1994; 21520/2004).
• Con le medesime modalità, è attribuito ai soci amministratori, anche quello di rappresentanza processuale, ovvero di stare in giudizio in nome della società (art. 2266 c.c.)
Modelli convenzionali
• Analogamente a quanto previsto in tema di attribuzione del potere
gestorio,
– anche con riferimento al potere di rappresentanza
– il contratto sociale può derogare al regime legale.
• È, pertanto, possibile che i soci stabiliscano differenti regole per il potere di gestione e il potere di rappresentanza, in ordine:
– ai soggetti investiti di tali poteri (riservando la rappresentanza soltanto a uno o ad alcuni soci amministratori);
– alle modalità di esercizio degli stessi (prevedendo, ad esempio, un esercizio congiunto della rappresentanza, ancorché l’amministrazione venga esercitata disgiuntamente);
– al loro contenuto ed estensione introducendo limitazioni ai poteri di rappresentanza dei singoli amministratori o richiedendo, ad esempio, la firma congiunta di tutti i soci amministratori per gli atti di straordinaria amministrazione o eccedenti un certo importo; Cass. 13149/2002 e
Rappresentanza sociale
Limitazioni ai poteri di rappresentanza - Opponibilità ai terzi
• La possibilità di introdurre limitazioni convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori solleva il problema dell’opponibilità di tali limitazioni ai terzi che entrino in contatto con la società.
• L’art. 2266 co. 3 c.c. rinvia alla disciplina generale in tema di rappresentanza di cui all’art. 1396 c.c., con conseguente necessità di distinguere tra:
– le limitazioni originarie dei poteri di rappresentanza, sempre opponibili ai terzi, sui quali grava, pertanto, l’onere di accertare la qualità di rappresentante di chi agisce e l’estensione dei suoi poteri;
– le limitazioni successive o la revoca della procura, le quali è previsto
che siano portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei,
• essendo, in mancanza, opponibili ai terzi solo in presenza della prova, da parte della società, che essi ne fossero comunque a conoscenza al momento della conclusione del contratto.
Responsabilità
• Il regime della responsabilità per i debiti contratti dalla
società semplice si articola secondo le seguenti regole:
– per le obbligazioni sociali risponde, innanzitutto, la società con il suo patrimonio;
– per le medesime obbligazioni rispondono altresì, in linea di principio, tutti i soci, personalmente, illimitatamente e solidalmente;
• mediante un patto ad hoc, soggetto a pubblicità, i soci che non abbiano agito in nome e per conto della società possono, tuttavia, assumere la posizione di soci limitatamente responsabili;
– i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili,
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• ma questi possono “paralizzarne” l’azione, provando la sussistenza nel patrimonio sociale di beni idonei a soddisfare agevolmente le pretese creditorie (cd. “beneficium excussionis”)
Responsabilità
1. Responsabilità della società
Per le obbligazioni sociali è responsabile, in primo luogo, la società con il suo intero patrimonio, formato dai conferimenti dei soci e dai suoi successivi incrementi (art. 2267 co. 1 c.c.).
– Detto patrimonio costituisce, dunque, la garanzia “primaria” su cui
possono contare coloro che concedono credito alla società.
2. Responsabilità dei soci
Tale garanzia “primaria” non è tuttavia “esclusiva”, atteso che per le obbligazioni della società rispondono anche i singoli soci:
– illimitatamente, ossia con tutti i loro beni personali, presenti e futuri (art. 2740 co. 1 c.c.);
– in solido tra di loro e con la società; ciò implica che
• il creditore possa, a sua discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi degli obbligati per l’adempimento dell’intera obbligazione (art. 1292 c.c.).
• La responsabilità dei soci verso i terzi
– coinvolge tutte le obbligazioni sociali,
– qualunque ne sia il titolo.
Responsabilità
• Per obbligazioni sociali devono intendersi (2267 c.c.):
– le obbligazioni nascenti da contratto, assunte dalla società, ai sensi dell’art. 2266 c.c., per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza
– le obbligazioni da fatto illecito, dovendosi ritenere che il fatto illecito colposo del socio di società di persone, commesso nell’ambito dell’attività della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisca illecito della società ed impegni solidalmente ed illimitatamente gli altri soci,
• salvo il caso in cui la responsabilità del socio agente - in quanto correlata ad atti dolosamente diretti alla lesione dell’altrui diritto - debba considerarsi ad ogni effetto personale (Cass. 6945/2007; 4768/1999; 10814/91);
– qualsiasi altra obbligazione extracontrattuale, come, ad esempio, il debito d’imposta o i contributi previdenziali all’INPS (Cass. 20447/2011 e 8649/2010)
Attenzione:
Responsabilità
• Con riferimento all’ipotesi della commissione, nell’interesse di una società di persone, di un illecito amministrativo, in applicazione del principio della
personalità della responsabilità amministrativa di cui all’art. 3 della L. 24.11.81 n. 689,
– la pena pecuniaria dovrà essere
• irrogata alla persona fisica autrice dell’illecito,
• fatta salva la responsabilità solidale nel pagamento a carico della società, e non degli altri soci estranei alla commissione della violazione (Cass. 26302/2011);
Salvo che gli altri soci siano chiamati a pagare per infruttuosità escussoria della società o del socio responsabile
Responsabilità
Limitazioni pattizie
• Nella società semplice, il principio secondo cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ha carattere dispositivo e può, pertanto, in taluni casi, essere pattiziamente derogato (art. 2267 co. 1 c.c.). Infatti:
– la responsabilità illimitata e solidale nei confronti dei terzi dei soci che abbiano agito in nome e per conto della società
• è tassativa e inderogabile
• e la stipulazione di un eventuale patto contrario a loro favore può avere efficacia soltanto nei rapporti interni;
– la responsabilità personale per le obbligazioni sociali degli altri soci può, invece, essere limitata o esclusa, con effetto rispetto ai terzi, mediante un apposito patto.
Responsabilità
Soci inderogabilmente responsabili
• Relativamente all’individuazione dei “soci che hanno agito in nome e per conto della società”, si ritiene che siano da considerarsi inderogabilmente responsabili nei confronti dei creditori sociali:
1. tutti i soci dotati di potere di rappresentanza, indipendentemente dal fatto che abbiano, o meno, partecipato personalmente all’affare;
2. tutti i soci che, in qualità di amministratori, partecipino al compimento degli affari sociali,
• e ciò anche qualora essi si siano limitati a deliberarli, senza
agire all’esterno in veste di rappresentanti.
Responsabilità
Soci responsabili salvo deroga
• Secondo tale ricostruzione, pertanto, possono per contro fruire del patto di limitazione della responsabilità,
– i soci NON amministratori di società semplice,
– ossia i soci privi sia del potere di amministrazione, sia del potere di rappresentanza.
• Il “patto contrario” (ex art. 2267 co. 1, 2^ parte c.c.) è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza “con mezzi idonei”.
– In mancanza, la limitazione della responsabilità è opponibile soltanto a coloro che ne abbiano avuto effettiva
conoscenza (art. 2267 co. 2 c.c.).
Registro impres3e1
Responsabilità
Soci responsabili salvo deroga
• Stante l’obbligo di iscrizione della società semplice nella
sezione speciale del Registro delle imprese, si è osservato che,
– se è vero che l’iscrizione nella sezione speciale ha in genere funzione di mera pubblicità notizia, priva di effetti sotto il profilo giuridico,
– è però altrettanto vero che l’iscrizione può costituire - almeno
normalmente - mezzo idoneo per rendere pubblico l’atto,
• con conseguente produzione, ex art. 2267 co. 2 c.c., degli effetti propri della pubblicità dichiarativa in punto di opponibilità ai terzi dei fatti oggetto di iscrizione.
Attenzione
• La modulistica del Registro delle imprese relativa all’iscrizione e delle modifiche della società semplice nella sezione speciale,
– comprende quadri specificamente dedicati alle informazioni
concernenti le eventuali limitazioni o esclusioni di responsabilità dei soci non amministratori
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Responsabilità
Beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale
• L’autonomia patrimoniale, sia pur imperfetta, delle società di persone (snc e sas), fa sì che
la responsabilità dell’ente e la responsabilità dei soci non si pongano sullo stesso piano, ma si trovino in un rapporto di sussidiarietà:
– i soci illimitatamente responsabili possono essere chiamati a rispondere in solido per le obbligazioni sociali
– soltanto in via sussidiaria rispetto alla società,
– essendo loro riconosciuto il beneficio di preventiva
escussione del patrimonio sociale.
Nella S.s. 33
Responsabilità
Beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale
• Nella società semplice, il cd. “beneficium excussionis” opera secondo regole procedimentali parzialmente diverse rispetto a quelle stabilite per le altre società personali, in quanto nella S.s., il socio coinvolto nel pagamento di debiti della società può sì domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, ma solo indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.).
– Nella società semplice , il “beneficium excussionis” opera, in via d’eccezione, ovvero soltanto qualora il socio sia in grado di provare, con indicazione specifica, l’esistenza nel patrimonio sociale di
Quali beni
beni agevolmente aggredibili dall’istante (Cass. 11921/1990 e
198/1983)
Responsabilità
Beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale
• Si ritiene che al socio non basti dimostrare l’esistenza in tale patrimonio di beni di valore sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, essendo altresì necessario che si tratti anche di beni di pronta ed agevole escutibilità, quali denaro, strumenti finanziari, beni mobili o crediti.
– Si tende ad escludere che il socio possa sottrarsi alle pretese creditorie mediante l’indicazione
• di beni immobili - stante la maggiore complessità della loro procedura di esproprio - ovvero di beni controversi o situati all’estero e dispersi in vari luoghi,
• di beni per i quali sia già in corso una procedura esecutiva con la
Responsabilità
Operatività del beneficio solo in sede esecutiva
• Si ritiene che il “beneficium excussionis” operi esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non potrà procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società (Cass. 49/2014 e 28146/2013).
• La previsione del beneficio di cui si tratta non impedisce, quindi, al predetto creditore di agire in sede di cognizione nei confronti del socio (prima di intraprendere l’azione esecutiva nei confronti della società) per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, in modo da:
– iscrivere un’ipoteca giudiziale sugli immobili del socio;
ovvero
– agire prontamente in via esecutiva nei suoi confronti, dopo
Segue
l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale, rivelatosi incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
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Responsabilità
Operatività del beneficio solo in sede esecutiva
• Infine, si ritiene che la preventiva escussione del patrimonio sociale non sia necessaria qualora
– circostanze oggettive dimostrino, con sufficiente e ragionevole grado di certezza,
– l’inutilità della stessa, attesa l’incapienza del patrimonio sociale;
• l’onere della prova è a carico del creditore agente
(Trib. Santa Xxxxx Xxxxx Vetere 22.5.2013).
Responsabilità Efficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto contro la società
• Muovendo dalla considerazione dell’imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, la giurisprudenza è, inoltre, costante
nell’affermare che
– la sentenza di condanna pronunciata in favore del creditore di una società di persone e contro la società
– costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile (Cass. 18.6.2009 n.
Opposizione all’esecuzione
• Il socio illimitatamente responsabile, esecutato sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, può, attraverso l’opposizione all’esecuzione,
– contestare tale qualità di socio
– ovvero eccepire l’inosservanza della preventiva escussione del patrimonio sociale (cfr., sia pur con riferimento specifico alla snc, Cass. 23749/2011);
è, invece, del tutto irrilevante il fatto che il titolo sia stato formato contro la società o contro di lui (Cass. 5884/1999).
Attenzione
• Debiti tributari: non sussiste, in capo all’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica, poiché l’accertamento effettuato nei confronti della società avrebbe effetto anche nei confronti del socio (Xxxx. 28361/2013 n. 28361).
Diritto di regresso del socio che abbia pagato debiti sociali
• Il socio, in qualità di coobbligato solidale, che abbia provveduto integralmente al soddisfacimento di un’obbligazione sociale
– è titolare di un diritto di regresso nei confronti degli altri soci
condebitori solidali,
– secondo la misura della partecipazione alle perdite determinata per ciascuno di essi (Trib. Milano 21.3.2014 n. 3966; Cass. 4380/2013 e 18185/2006; contra, Trib. Milano 7.2.2003).
Azione di rivalsa
• Si discute sulla configurabilità, anche, di un’azione di rivalsa nei confronti della società, per il rimborso di tutto quanto il socio abbia dovuto pagare attingendo al proprio patrimonio personale (in senso favorevole, Trib. Torino 8.11.2011; contra, Cass. 6048/2003 e 12310/199).
Responsabilità del nuovo socio
• Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.).
• Il nuovo socio pertanto,
– assume responsabilità illimitata e solidale
– per tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle
anteriori all’acquisto di tale qualità di socio,
– ponendosi nella stessa posizione dei soci preesistenti. Anche se dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili o,
comunque, dalla documentazione della società (cfr. Cass.
Segue
41
9326/2010)
Limitazioni pattizie
• Si ritiene comunque che, in caso di ingresso in una società semplice,
– il nuovo socio,
– ove non venga investito dell’incarico di amministratore,
– possa limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali (anche per quelle passate),
– mediante un’apposita pattuizione ex art. 2267 c.c.
• Ai fini dell’opponibilità ai terzi,
– tale patto limitativo della responsabilità
– è soggetto al regime pubblicitario previsto dall’art. 2267 co. 2 c.c.,
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– che parrebbe porre una condizione di opponibilità del patto da osservare in ogni caso in cui si deroghi al principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci di società semplice
Responsabilità
Ambito di applicazione
• Si ritiene inoltre che la norma sulla limitazione della responsabilità trovi applicazione anche ai casi in cui:
a) il socio limitatamente responsabile, acquisti la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali:
1. per recesso dei soci illimitatamente responsabili;
2. per modifica dell’atto costitutivo.
b) a seguito della trasformazione della società,
• il socio che godeva di responsabilità limitata nel tipo sociale anteriore alla trasformazione,
• diventi socio a responsabilità illimitata nel tipo sociale derivante dalla stessa (ad esempio, trasformazione di una srl con oggetto non commerciale in una società semplice).
Responsabilità
Responsabilità del socio uscente
• Nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, tale socio continua ad essere responsabile per tutte le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno del recesso (art. 2290 co. 1 c.c.).
• Il recesso dovrà essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396);
– in mancanza non sarà opponibile ai terzi che lo abbiano senza colpa ignorato (art. 2290 co. 2 c.c.) - (Cass. 13.12.2010 n. 25123; Cass. 16.6.2003 n. 11304)
• In caso di morte di un socio, la responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno del decesso
Responsabilità
Obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento
• Il socio uscente non risponde delle obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale,
– a condizione che detto scioglimento sia stato portato a conoscenza dei terzi (ossia sia stato reso opponibile a questi ultimi)
– “con mezzi idonei”
in mancanza, lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo abbiano
“senza colpa ignorato” (art. 2290 co. 2)
• Giurisprudenza: in caso contrario, il socio uscente continuerà a rispondere verso i terzi anche per le obbligazioni sociali sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, a meno che fornisca la prova della loro effettiva conoscenza ovvero della loro colpevole ignoranza dell’evento (Cass. 13838/13838; 4865/2010; 2639/2001)
Creditore particolare del socio
• Un ulteriore aspetto dell’autonomia patrimoniale, sia pur imperfetta, delle società di persone si manifesta
– nel divieto, per i creditori particolari dei singoli soci
– le cui ragioni di credito si ricolleghino ad affari e vicende personali di questi ultimi
– di aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi.
Creditore particolare del socio
Atti conservativi ed esecutivi sulla quota sociale
• Non è ammessa compensazione fra
– il debito che un terzo ha verso la società
– e il credito che lo stesso ha verso un socio (art. 2271
c.c.; cfr. Trib. Milano 7.1.2010).
• Si ritiene esclusa - per orientamento prevalente, seppure non pacifico - la possibilità, per il creditore particolare, di
– assoggettare, durante societate,
– la quota di partecipazione del socio di società semplice
– ad azioni esecutive.
Creditore particolare del socio
Atti conservativi ed esecutivi sulla quota sociale
• La procedura di espropriazione forzata a seguito di sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) terminando con la vendita coattiva o con l’assegnazione della quota,
– determinerebbe la sostituzione forzata di un terzo estraneo o del creditore procedente al socio esecutato,
– con conseguente modificazione della composizione soggettiva della società, in violazione:
• da un lato, della necessità del consenso unanime di cui all’art.
2252 c.c.
• e, dall’altro, del principio di tutela dell’“intuitus personae” (Trib. Padova 7.7.2010; Trib. Trani 23.2.2007; App. Milano 23.3.99).
Altra
giurisprudenza48
Creditore particolare del socio
Atti conservativi ed esecutivi sulla quota sociale
• Altra giurisprudenza - rilevata la stretta correlazione tra libera trasferibilità ed espropriabilità della quota - ha affermato che le quote di partecipazione in una società di persone possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società,
– ove, per disposizione dell’atto costitutivo,
– risultino liberamente trasferibili
NB:
– ovvero trasferibili sulla base del consenso del cedente e del cessionario, previo riconoscimento del diritto di prelazione in favore degli altri soci (Cass. 7.11.2002 n. 15605).
Liquidazione della quota del socio
• Esclusivamente con riferimento alla società semplice l’art. 2270 c.c., al co. 2, consente al creditore particolare del socio
– di chiedere “in ogni tempo” la liquidazione della quota del suo debitore,
– ove gli altri beni di quest’ultimo siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
• Atto non possibile per Snc e Sas (art. 2305 c.c.).
• Anche per la società semplice, resta tuttavia fermo il divieto,
– per i creditori particolari dei singoli soci,
Liquidazione della quota del socio
• Va infine ribadito che il creditore particolare può ottenere “la liquidazione della quota”, pertanto
– a tutela dell’integrità del patrimonio sociale, sotto il profilo
qualitativo,
– la società sarà esclusivamente tenuta a versare al creditore personale del socio una somma di denaro, corrispondente al valore della
quota di quest’ultimo.
• La quota dovrà essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda,
– salvo che sia deliberato lo scioglimento della società (art. 2270 co. 2
c.c.);
• Il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota
– è escluso di diritto dalla società (art. 2288 co. 2 c.c.).
Pubblicità
• In relazione ai fatti e agli atti più significativi della società semplice, risulta normato
un duplice sistema di pubblicità:
– di diritto, mediante l’iscrizione nel Registro delle imprese;
– di fatto, mediante l’utilizzo di “mezzi idonei”.
Pubblicità di diritto
• Il contratto di società semplice è soggetto ad iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Pubblicità
Forma richiesta per il contratto sociale
• contratto sociale concluso verbalmente:
l’iscrizione della società nella sezione speciale
– non obbliga alla redazione del contratto in forma scritta,
– né al deposito dello stesso presso il Registro delle
imprese,
– essendo sufficiente la sottoscrizione da parte di tutti i soci della domanda di iscrizione;
• contratto redatto per iscritto, le parti possono scegliere se:
– ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
– adottare la forma della scrittura privata non autenticata, allegandolo
Effetti
Pubblicità
• La formalità dell’iscrizione della S.s. nella sezione speciale del Registro delle imprese non incide:
– né sull’esistenza della società,
• come avviene per le società di capitali, in relazione alle quali
l’iscrizione ha efficacia costitutiva (art. 2331 c.c.);
– né sulla regolarità della società e sulla disciplina ad essa applicabile, come avviene per le altre società di persone, dove
• la mancata iscrizione comporta la qualificazione delle stesse come società irregolari,
• con conseguente applicazione di una disciplina diversa da quella tipicamente prevista (artt. 2297 e 2317 c.c.).
Infatti non esiste la S.s. irregolare
Pubblicità
Efficacia nei confronti dei terzi
• Nei confronti dei terzi, gli effetti dell’iscrizione si differenziano in base al tipo di attività esercitata dalla società. Infatti:
– nella generalità delle società semplici,
• l’iscrizione nella sezione speciale
• è priva di effetti giuridici ulteriori, oltre a quelli previsti dalla legislazione speciale, (vedi DIA precedente)
• essendo funzionale a mere finalità di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (art. 8 co. 5 della L. 580/93).
– Nella società semplice agricola,
• l’iscrizione nella sezione speciale
• produce eccezionalmente gli effetti propri dell’iscrizione nella
sezione ordinaria:
– ossia l’efficacia dichiarativa della pubblicità legale disciplinata dall’art.
2193 c.c.
Pubblicità
Indicazione negli atti e nella corrispondenza dei dati sociali
• Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese devono essere indicati (art. 2250 co. 1 c.c.):
– la sede della società;
– l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è
iscritta;
– il numero di iscrizione.
Sanzioni
• sanzione amministrativa (art. 2630 c.c.) da € 103,00 a € 1.032,00 per chi omette di fornire negli atti e nella corrispondenza, le informazioni prescritte dall’art. 2250 c.c.
Morte, recesso e esclusione
• Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio potrà avvenire per:
– morte (art. 2284 c.c.),
– recesso (art. 2285 c.c.),
– esclusione facoltativa (artt. 2286 e 2287 c.c.),
– esclusione di diritto (art. 2288 c.c.).
Modello legale
MORTE DEL SOCIO
• Salvo contraria disposizione del contratto sociale,
– in caso di morte di uno dei soci,
– è previsto, in capo ai soci superstiti,
• l’obbligo di liquidare la quota agli eredi,
• a meno che detti soci preferiscano
– sciogliere la società
– ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano (art. 2284 c.c.).
MORTE DEL SOCIO
Il regime legale: continuazione della società tra i soci superstiti e liquidazione agli eredi della quota del socio defunto
• Secondo il regime legale delineato dal codice civile, a
seguito della morte di un socio:
– si verifica l’immediato e definitivo scioglimento del vincolo sociale che legava il de cuius alla società, la quale prosegue con i soli soci superstiti;
– gli eredi non assumono la posizione del defunto nell’ambito della società
e, quindi, non acquistano la qualità di soci, ma hanno esclusivamente
un diritto di credito (la liquidazione della quota), da operarsi entro 6 mesi
dalla morte dello stesso (Cass. 11494/2010; 10802/2009; 6263/2005).
• Da quanto sopra si ricava che:
– a seguito della morte di un socio, non si verifica l’automatico subingresso degli eredi nella compagine sociale;
– nell’ambito delle società di persone, la quota sociale non è normalmente
trasmissibile a causa di morte (Trib. Milano 14.10.2009).
MORTE DEL SOCIO
Il regime legale: continuazione della società tra i soci superstiti e liquidazione agli eredi della quota del socio defunto
• l’ingresso degli eredi in società non si attua in via successoria, ma richiede
– il raggiungimento di uno specifico “accordo di continuazione” tra gli
eredi stessi e i soci superstiti
– ovvero l’inserimento di un’apposita clausola in tal senso nel contratto sociale (Notariato Studio 261-2009/I, approvato il 16.3.2011; Cass.
15395/2013; 24476/2011; 21803/2006).
• l’eventuale mancata liquidazione della quota agli eredi nel
termine previsto,
– rappresenta un inadempimento dei soci superstiti,
– ma non determina, in mancanza di un accordo, il subentro nella
società dell’erede del socio (Cass. 6263/2005)
MORTE DEL SOCIO
Lo scioglimento della società
1. Se entro 6 mesi dalla morte del socio, gli altri soci decidono di sciogliere la società,
– la liquidazione separata della quota del socio defunto viene assorbita in quella dell’intero patrimonio sociale: gli eredi perdono, dunque, il diritto alla liquidazione della quota nei sei mesi ex art. 2289 c.c., dovendo attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della società, per partecipare con i soci superstiti alla divisione dell’attivo che residui dopo l’estinzione dei debiti sociali.
• La quota è liquidata in relazione al risultato effettivo della liquidazione dell’attivo patrimoniale, con i tempi e le modalità previste per la stessa.
2. Trascorsi i 6 mesi dalla morte del socio, il diritto di credito è consolidato ed è pari alla somma corrispondente al valore della quota, determinato in base all’art. 2289 c.c.,
– E non è più possibile determinare il valore della quota agli eredi con il meccanismo della liquidazione della società (App. Bari 20.12.2012 n. 1388
MORTE DEL SOCIO
Valore della quota del socio (2.288 c.c.):
0.Xx base alla situazione patrimoniale della società nel giorno di scioglimento del rapporto
0.Xx vi sono operazioni in corso, spettano gli utili di tali operazioni in proporzione alla quota
MORTE DEL SOCIO
La continuazione della società con gli eredi
• Per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, è necessario che intervenga un accordo tra gli eredi stessi e i soci superstiti, avente natura di atto inter vivos (Cass. 24476/2011; 21803.2006).
• L’ingresso degli eredi nella compagine sociale costituisce una
modificazione dell’atto costitutivo:
– quindi, la decisione dei soci superstiti di continuare la società con gli eredi deve essere presa all’unanimità, ai sensi dell’art. 2252 c.c.(Trib. Lucca 5.11.2007).
• È altresì richiesto il consenso degli eredi: ciò in quanto l’entrare a far parte di una società comporta, tra l’altro, l’assunzione degli obblighi derivanti dal contratto sociale.
• L’accordo tra i soci superstiti e gli eredi
– non è soggetto a particolari requisiti di forma,
– potendo risultare anche da fatti concludenti (cfr. Studio Consiglio Nazionale
MORTE DEL SOCIO
La continuazione della società con gli eredi
Pluralità di eredi
1. In caso di pluralità di eredi, la dottrina ammette che
– la prosecuzione possa avvenire limitatamente ad uno o ad alcuni di essi, per la parte di quota loro spettante,
– con conseguente obbligo di liquidare la partecipazione soltanto agli eredi con cui non sia stato raggiunto l’accordo di continuazione, in proporzione alle rispettive ragioni ereditarie.
2. È discusso invece se, in presenza di più eredi,
– debba procedersi alla divisione della partecipazione del socio defunto tra questi ultimi
– ovvero se la partecipazione resti indivisa e si debba nominare un
rappresentante comune;
– si ritiene comunque che, in assenza di un accordo espresso nel senso della indivisibilità, ciascun erede diventi socio direttamente in proporzione alla misura della sua partecipazione all’eredità: (Cass. 16.12.88 n. 6849).
3. Con un’apposita pattuizione,
MORTE DEL SOCIO – clausole statutarie
• A latere della disciplina legale e delle opzioni
alternative espressamente indicate nell’art. 2284 c.c., è inoltre lasciata ai soci, un’ampia autonomia nel predeterminare convenzionalmente le conseguenze della morte di uno di essi:
a) procedere in ogni caso allo scioglimento della società;
b) liquidare la quota agli eredi del socio defunto;
c) proseguire la società con gli eredi (tutti o alcuni)
del socio deceduto.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
• Il verificarsi di una causa di scioglimento produce l’effetto di porre la società in liquidazione.
• Cause di scioglimento (2.272 C.c.):
1. Decorso del termine;
2. Conseguimento dell’oggetto sociale;
3. Volontà di tutti i soci;
4. Mancata ricostituzione nei 6 mesi della pluralità dei soci;
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
• Durante tale fase,
– permane il vincolo contrattuale tra i soci
– e resta immutata l’autonomia patrimoniale dell’ente,
– ma è modificato lo scopo sociale, che diviene, appunto, quello della liquidazione attraverso la definizione dei rapporti giuridici in corso
(Cass. 29776/2008 ; 18600/2008).
• La società, benché sciolta, permane quale gruppo organizzato, per cui:
– restano consentiti l’adozione di delibere di esclusione dei soci dalla compagine sociale
– e l’esercizio del diritto di recesso
(Cass. 8860/2012; 11185/2001; contra: Trib. Salerno
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
• Nelle società di persone, il procedimento formale di liquidazione è derogabile (Cass. 11494/2010 e 3671/2001),
– ritenendosi sufficiente al fine dell’estinzione,
– anche solo l’accordo dei soci diretto alla cessazione dell’ente sociale, preceduto dalla definizione dei rapporti ad esso inerenti (Cass. 959/1999).
• Non è tuttavia possibile evitare tout court la fase della liquidazione,
– ma solo svolgere tale procedimento in una forma diversa da quella prevista dalla legge (Cass. 11494/2010; App. Xxxxxx 00.0.0000; Cass. 216175/2000).
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Liquidatori
• Il procedimento legale di liquidazione inizia con la
nomina di uno o più liquidatori (art. 2275 co. 1 c.c.).
• Tale nomina avviene:
– con il consenso di tutti i soci; ovvero, in caso di disaccordo,
– da parte del Presidente del Tribunale.
• Il contratto sociale può
– derogare al criterio dell’unanimità dei consensi,
– introducendo un criterio di tipo maggioritario (Trib. Roma 21.6.2005).
RENDICONTO E SCRITTURE CONTABILI
• Grava sugli amministratori l’obbligo della predisposizione del rendiconto e della tenuta delle scritture contabili, ove previste (Cass. 2324/2014)
Rendiconto
• Nella normativa in materia di società semplice, si intende per rendiconto:
– il documento, previsto dall’art. 2261 co. 1 c.c., che deve essere redatto, in presenza di soci non amministratori, quando gli affari sociali siano stati compiuti;
– il documento, di cui all’art. 2261 co. 2 c.c., che deve essere
redatto annualmente qualora vi siano soci non amministratori e il compimento degli affari sociali duri oltre 1 anno, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso;
– il rendiconto (art. 2262 c.c.) deve essere redatto in ogni caso, al
fine di rilevare il risultato dell’esercizio e determinare gli eventuali
RENDICONTO E SCRITTURE CONTABILI
Per quanto attiene le scritture contabili, nulla prevede il Codice civile, quindi si dovrà far riferimento alle norme fiscali:
• art. 19 – DPR 600/1973:
– …. le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento
emesso. 71
RENDICONTO E SCRITTURE CONTABILI
• Nello stesso registro devono essere annotate:
– cronologicamente
• le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione
• delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 54 del Tuir
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione,
• il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di
quote di ammortamento,
– raggruppati in categorie omogenee
– e distinti per anno di acquisizione.
RENDICONTO E SCRITTURE CONTABILI
• Con i DM 15/9/1990 e 20/12/1990
–sono stati approvati appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito,
–e sono state prescritte le modalità per la tenuta meccanografica del registro.
FISCO E SOCIETA’ SEMPLICE
Il reddito professionale prodotto dalla società semplice viene:
– determinato con le regole del reddito professionale (art. 53 e 54 Tuir)
– dichiarato nel quadro RE del modello Unico
– imputato ai soci per trasparenza (art. 5, Tuir)
– le ritenute d’acconto sono imputate assieme al reddito ai soci
• i soci potranno ritornare alla società le ritenute non utilizzate
• Ai fini IRAP, la Cassazione e i Giudici di merito ritengono esiste «organizzazione» e, quindi, il reddito va assoggettato all’IRAP
• Qualche dubbio rimane sulla parte di reddito attinente la
S.n.c. & S.a.s.
Gli altri tipi di società di persone, invece, possono avere ad oggetto l’esercizio:
– sia di un’attività economica commerciale
– che di un’attività economica non commerciale:
• in caso di svolgimento di attività non commerciale attraverso un tipo sociale diverso dalla società semplice,
– si applicheranno le norme del tipo sociale adottato,
– salvo che per le disposizioni che presuppongano lo svolgimento di un’attività commerciale
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.
• Co. 1 - In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
Segue le previsioni 77
Le previsioni:
a) La non obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che:
– l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere
esclusivo,
– che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società
– e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,
• Pertanto, le S.n.c. e le S.a.s. costituite fra professionisti per l’esercizio
dell’attività professionale, in assenza di previsioni specifiche:
– seguono le regole costitutive delle società commerciali
– sono iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
– non possono considerare il reddito prodotto quale reddito professionale
• in quanto nessuna norma lo prevede
Società di capitali
S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a.
Forme di esercizio
Si deve fare la distinzione fra:
1. Società tra professionisti (STP) di cui all’art. 10 L. 12.11.2011, n. 183 - D.M. Giustizia 8.02.2013, n. 34
– in esse possono partecipare non iscritti in albi professionali, ma in misura minoritaria
– sono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese e presso l’ordine professionale
2. Società di servizi (anche professionali) che vengono iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese
– possono offrire anche prestazioni professionali;
– non possono determinare il reddito in forma professionale
S.T.P.
• Per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ci si può avvalere
– a partire dall’1.1.2012, dello strumento della
società tra professionisti (“ STP”),
– costituita nella forma di società di persone, di capitali o cooperativa (art. 10 co. 3-11 L. 183/2011)
• DM 8.2.2013 n. 34: è il regolamento attuativo
S.T.P.
• Il DL 183/2011 si è occupato anche di fissare i principi generali ai quali devono uniformarsi gli ordinamenti professionali, fra cui:
– l’accesso alla professione libero e non discriminatorio;
– la formazione continua permanente;
– l’effettività dello svolgimento del tirocinio;
– l’obbligo di idonea polizza professionale, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;
– la distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, con l’istituzione di appositi organi di disciplina a livello territoriale e nazionale composti da membri diversi dai consiglieri dell’Ordine territoriale o dal Consiglio nazionale;
– la libertà per il professionista di farsi pubblicità informativa.
• L’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione di tali principi è delineato con riferimento:
– alle professioni regolamentate, per tali intendendosi l’attività o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Xxxxxxx, quando l’iscrizione risulta subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità (art. 1 co. 1 lett. a) DPR 137/2012);
– ai relativi professionisti, per tali intendendosi gli esercenti le professioni regolamentate (art. 2 co. 1 lett.
• Un ulteriore intervento riformatore ha introdotto le seguenti modifiche nel regime delle professioni
(art. 9 DL 1/2012, cd. DL liberalizzazioni):
– l’abrogazione delle tariffe professionali;
– l’obbligo di un preventivo di massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento dell’incarico;
– il rinvio a un decreto attuativo per la determinazione dei parametri “guida” ai fini della liquidazione del compenso in sede giudiziale;
– la riduzione del tirocinio e l’anticipazione del suo svolgimento ai fini dell’iscrizione all’Albo.
• L’atto costitutivo deve prevedere quale oggetto sociale l’esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (art. 10 co. 3 e 4 lett. a) L. 183/2011 e, conformemente, art. 1 co. 1 lett. a) DM 34/2013; sull’esclusività dell’oggetto sociale, si veda anche CNDCEC circ. 32/2013/IR § 7 e Cons. Naz. Notariato studio 41-2012/I).
• A ciò consegue che:
– solo i professionisti iscritti in albi (o ruoli) di professioni regolamentate possono partecipare alla STP, apportando l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale;
– sono precluse le attività commerciali o imprenditoriali e le attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti;
– vengono fatte salve le attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni e servizi accessori che consentano o facilitino l’esercizio della professione
(CNDCEC, P.O. 22.7.2013 n. 158).
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Perché la società possa assumere la qualifica di STP, occorre che l’atto
costitutivo preveda (art. 10 co. 4 L. 183/2011):
• l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
• l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ai
rispettivi ordini;
• i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
– La designazione del socio professionista spetta al cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente stesso;
• la stipula di una polizza di assicurazione;
• le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
S.T.P. – ATTO COSTITUTIVO Natura e forma dell’atto costitutivo
• La srl può essere costituita con
– contratto (cd. “srl pluripersonale”)
– o con atto unilaterale (cd. “srl unipersonale”)
• L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ad substantiam a pena di nullità
• Ne deriva che:
– al notaio, quale pubblico ufficiale chiamato a ricevere l’atto pubblico, spetta
• il controllo di legalità formale e sostanziale sugli atti
costitutivi
• e l’adempimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese
S.T.P. – ATTO COSTITUTIVO Contenuto obbligatorio
• È individuato dall’art. 2463 co. 2 c.c. nei seguenti requisiti.
a) Individuazione dei soci
Devono essere indicati cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione, domicilio o sede, e cittadinanza di ciascun socio (art. 2463 co. 2 n. 1).
• Si riconosce così indirettamente la possibilità che soci di una srl siano anche soggetti diversi dalle persone fisiche
b) Indirizzo della sede sociale
Deve essere indicato il Comune ove sono poste:
– la sede della società, ovvero il luogo in cui si trova l’amministrazione, il quale può essere diverso dalla sede dell’azienda sociale;
– le eventuali sedi secondarie, ovvero le filiali o succursali della società nelle quali esista una rappresentanza stabile ex art. 2299 c.c. (art. 2463 co. 2 n. 2 c.c.).
S.T.P. – ATTO COSTITUTIVO Contenuto obbligatorio
c) Denominazione sociale
• Deve contenente necessariamente l’indicazione di “società a responsabilità limitata” (art. 2463 co. 2 n. 2 c.c.) e, nel caso di società con un unico socio, l’indicazione “società unipersonale” o “società con unico socio”
d) Oggetto sociale
• Deve essere indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale (art. 2463 co. 2 n. 3 c.c.), ossia la specie di attività economica che la srl si propone di esercitare.
L’oggetto sociale deve possedere i requisiti che l’art. 1346 c.c. richiede per ogni tipo di contratto, ovvero:
– liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità.
S.T.P. – ATTO COSTITUTIVO Contenuto obbligatorio
e) Ammontare del capitale sottoscritto e versato
Deve essere indicato l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato.
• La valutazione sulla congruità del rapporto tra capitale e attività sociale non è rilevante ai fini della costituzione della società.
f) Valore di crediti e beni conferiti in natura
Devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, oltre al valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (art. 2463 co. 2 n. 5 c.c.).
– Possono costituire oggetto di conferimento anche
le prestazioni d’opera o di servizi (vietati per le spa). Gli obblighi assunti devono essere assistiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, a tutela della società in caso di inadempimento, per un valore corrispondente
g) Quota di partecipazione
Deve essere indicata la quota di partecipazione di ciascun socio
(art. 2463 co. 2 n. 6 c.c.).
• Le quote di partecipazione:
– non possono essere rappresentate da azioni;
– non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti
finanziari;
– possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.
h) Disposizioni relative al funzionamento della società
I soci godono di ampia libertà nell’individuazione delle persone cui affidare l’amministrazione e delle modalità attraverso le quali le medesime dovranno agire; coerentemente, il legislatore richiede che l’atto costitutivo contenga la descrizione della struttura e
del funzionamento dell’organo gestorio e dell’eventuale organo di controllo (art. 2463 co. 2 n. 7-8).
i) Spese per la costituzione della società
Deve essere indicato l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (spese notarili, di iscrizione, imposte e tasse), di cui la società stessa risponderà, una volta venuta ad esistenza (art. 2463 co. 2 n. 9 c.c.).
j) Durata della società
Non deve più essere necessariamente indicata la durata della società. La mancata indicazione implica semplicemente il sorgere di una società a tempo indeterminato. In tal caso, il socio può esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso, con un preavviso di almeno 180 giorni (art. 2473 co. 2 c.c.).
k) Termini o condizioni
Non possono essere previsti termini né condizioni alla cui maturazione o al cui avveramento sia subordinata la costituzione della società (Cons. Naz. Notariato, studio 50/2009/I).
S.T.P. – ATTO COSTITUTIVO Contenuto eventuale dell’atto costitutivo
• I soci possono
– ampliare o restringere il contenuto dell’atto costitutivo
– per meglio adattare la struttura, l’organizzazione e l’attività dell’ente, o più in generale il funzionamento della società,
– alle proprie esigenze.
• A titolo esemplificativo, è possibile prevedere:
– una durata a tempo indeterminato (art. 2473 co. 2 c.c.);
– l’emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.);
– la nomina di un organo di controllo o un revisore (art. 2477 c.c.);
– la clausola di mediazione di cui al DLgs. 28/2010, la quale esplicherà i suoi effetti nel caso di controversie civili e commerciali purché vertenti su diritti disponibili delle parti interessate (studio CNDCEC maggio 2012).
MODELLI SOCIETARI
• La disciplina relativa alla costituzione delle STP è contenuta ai co. 3 - 8 dell’art. 10 L. 183/2011 e relativi regolamenti attuativi.
• Le STP possono essere costituite, indifferentemente, come:
– società di persone;
– società di capitali;
– società cooperative. In questo caso, però, il numero dei soci non può essere inferiore a 3
(art. 10 co. 3 L. 183/2011, che richiama i modelli societari
MODALITÀ DEGLI APPORTI E DEI CONFERIMENTI
• Non è richiesto che il socio professionista assuma l’obbligo di prestare la propria opera a favore della STP a titolo di conferimento d’opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio).
– Si ritiene pertanto che egli possa assumere nei confronti
della STP l’obbligo di eseguire l’incarico professionale conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento, tipiche o atipiche (Notariato, studio n. 224- 2014/I).
• Nel caso di srl e di società di persone
– si può prospettare l’effettuazione della prestazione professionale
– a titolo di conferimento a cui correlare l’assunzione della qualifica di socio
– e l’acquisto delle partecipazioni nella STP (CNDCEC circ.
32/2013/IR § 6).
S.T.P. – ATTO COSTITUTIVO Iscrizione al Registro delle imprese - Iscrizione all’Albo professionale
La STP è assoggettata a un doppio regime di iscrizione:
– nella sezione speciale del Registro delle imprese già istituita ai sensi dell’art. 16 co. 2 D.Lgs. 96/2001, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia e ai fini del riscontro delle condizioni di incompatibilità. La certificazione relativa a tale iscrizione deve riportare la specificazione della qualifica di “ società tra professionisti ” (art. 7 co. 1 e 2 DM 34/2013);
– in una sezione speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
• Per l’iscrizione della società multidisciplinare, rileva l’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo (art. 8 DM 34/2013).
• Solo a seguito del compimento delle operazioni relative all’iscrizione, la STP può iniziare l’esercizio dell’attività professionale.
Iscrizione al Registro delle imprese La STP va iscritta nella apposita sezione speciale ed espressamente destinata alle STP (art. 7 co. 1 DM 34/2013).
• Alla luce delle istruzioni operative delle Camere di Commercio, occorre procedere secondo il seguente iter:
1. iscrizione come società inattiva al Registro delle imprese;
2. successiva iscrizione nell’Albo/registro tenuto dall’Ordine o Collegio
di appartenenza;
3. iscrizione, entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese ad opera del legale rappresentante.
Pertanto,
– l’esercizio dell’attività professionale risulta di fatto condizionato
– all’esito favorevole della verifica effettuata dal consiglio
dell’Ordine competente
– a seguito della quale la società viene iscritta nell’Albo professionale, che assume quindi valenza costitutiva (CNDCEC
SOCI
• Possono entrare a far parte della compagine societaria in qualità di soci (art. 10 co. 4 lett. b) L. 183/2011):
– i professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni;
– i cittadini dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
– i soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (cd. soci di capitale).