L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA , CHIAVARI, IMPERIA, LA SPEZIA, SANREMO E SAVONA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia,
Sanremo e Savona
Accordo
tra
L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA , CHIAVARI, IMPERIA, LA SPEZIA, SANREMO E SAVONA
e
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
visto
- l’articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l’articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione
considerato
- che la convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
• l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
• l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;
stipulano
il seguente accordo.
Articolo 1. Finalità dell’accordo
1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione, di correlare gli studi all’attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.
2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all’esercizio di tale attività,
al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività della revisione legale dei conti, all’esito dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:
a) le condizioni e i requisiti del corso di laurea in Economia aziendale della classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18) di cui all’allegato 2 del DM 26 luglio2007;
b) le condizioni e i requisiti del corso di laurea in Amministrazione, finanza e controllo della classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali (LM-77) di cui all’allegato 2 del DM 26 luglio2007;
c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.
Articolo 2. Condizioni e requisiti del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
0. Al fine di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire l’acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l’Università si impegna a mantenere nella propria offerta formativa il corso di laurea in Economia aziendale della classe delle Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18) di cui all’allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 24 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 15 crediti |
2. Si dà atto che il corso di laurea in Economia aziendale della classe delle Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18) da un lato già prevede e dall’altro garantisce la possibilità di inserire nel percorso formativo insegnamenti che contengono argomenti dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti, garantendo così una specifica formazione nelle materie previste dall’art.4 del D.Lgs 39 del 2010.
3. I corsi di laurea attivati dall’Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l’accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di cui al X.Xxx. 27 gennaio 2010, n. 39.
4. L'Università si assume l’impegno di informare gli studenti interessati delle scelte di piano di studi utili per l’accesso alla professione di esperto contabile, oltre all’impegno di
verificare la carriera universitaria di coloro che chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di esperto contabile, in funzione di quanto previsto al comma 2.
Articolo 3. Condizioni e requisiti dei corsi di laurea specialistica/magistrale
1. Al fine di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), l’Università si impegna a mantenere nella propria offerta formativa il corso di laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo della classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali (LM- 77) di cui all’allegato 2 del DM 26 luglio2007 in modo da garantire almeno l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 18 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 9 crediti |
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell’economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale | Almeno 21 crediti |
2. Si dà atto che il corso di laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo della classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali (LM-77) da un lato già prevede e dall’altro garantisce la possibilità di inserire nel percorso formativo insegnamenti che contengono argomenti dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti, garantendo così una specifica formazione nelle materie previste dall’art.4 del D.Lgs 39 del 2010.
3. I corsi di laurea attivati dall’Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l’accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di cui al X.Xxx. 27 gennaio 2010, n. 39.
4. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel comma 1 del presente articolo, può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1.
5. Qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.
6. Nei tre anni accademici successivi all’entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell’articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.
7. L'Università si assume l’impegno di informare gli studenti interessati delle scelte di piano di studi utili per l’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, oltre all’impegno di verificare la carriera universitaria di coloro che chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, in funzione di quanto previsto al comma 2.
Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale/specialistica
1. Coloro che sono iscritti al corso di laurea magistrale/specialistica, di cui all’art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:
a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche); o
b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all’articolo 3 del presente accordo.
2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell’articolo 3, comma 1 del presente accordo può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1.
3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.
4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
5. Nei tre anni accademici successivi all’entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell’articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.
Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.
1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all’art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all’articolo 5 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).
2. Il tirocinio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall’Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all’approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l’Ordine territoriale indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. L’Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
5. La valutazione dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine stesso. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea specialistica/magistrale, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui al successivo punto 9, il tirocinante acquisisce dal professionista e trasmette alla Facoltà di Economia la comunicazione dell’attivazione e poi della conclusione dell’attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea specialistica/magistrale, nonché la relazione ed il giudizio di cui al punto precedente.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell’Albo.
9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall’Università nel rispetto dell’art.
3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi
dell’art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari.
Art. 6 – Progetto formativo individuale
Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente accordo, l’interessato, anche con l’ausilio del professionista/ente presso il quale il tirocinio stesso si svolgerà, predispone un Progetto formativo contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del professionista/ente presso il quale si svolgerà;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il professionista/ente coordinati con il corso universitario;
- gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi dell’art. 2 della Convenzione Quadro;
- le strutture del professionista/ente ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all’approfondimento delle tematiche oggetto della professione;
Condizione per l’effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell’Ordine e del Professionista/ente ospitante, oltre che del tirocinante stesso.
Art. 7 – Obblighi del professionista/ente ospitante.
Il professionista/ente ospitante si impegna:
- a consentire la concreta attuazione del progetto formativo di cui all'articolo 6;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria e, nel caso il soggetto ospitante fosse un ente, per il tramite di un tutore appositamente individuato;
- a trasmettere all'Ordine, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal professionista/tutore, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi
raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università e all’Ordine qualsiasi evento inerente il tirocinante che risulti rilevante ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.
Tali impegni dovranno risultare per iscritto nel progetto formativo.
Articolo 8 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo
1. In base alla convenzione quadro l’accordo tra Ordine territoriale ed Università per l’attuazione dei corsi di laurea per l’accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale un’articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell’UE.
2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio
che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea.
Articolo 9 – Norma transitoria
Il presente accordo ha validità anche per i corsi di studio già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso che soddisfino comunque i requisiti ivi presenti.
Qualora i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale di cui al presente accordo dovessero perdere le caratteristiche di cui agli articoli 2 e 3, l’Università si impegna a comunicarlo tempestivamente all’Ordine per valutarne congiuntamente le implicazioni e le decisioni da adottare di conseguenza.
La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati cesserà di avere ogni effetto dal momento in cui intervenissero disposizioni di legge che ne rendessero nulla l’efficacia. Eventuali modifiche sono disposte di comune accordo tra le parti.
Genova,
Il Rettore
della Università degli Studi di Genova Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Presidente
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chiavari
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
Il Presidente
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Il Presidente
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sanremo
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx