ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDI DI NOVARA E VERCELLI
ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDI DI NOVARA E VERCELLI
ANNI ACCADEMICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 TRA
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Xxxx Xxxxx XXXXXX, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo n. 6,
E
L‘Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro di Novara, in prosieguo d’atto denominato “INAIL”, con sede in Torino, corso Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1, in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX, nato a Trapani il 16 febbraio 1959, per la carica domiciliato a Torino, corso Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1,
PREMESSO CHE
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale Rep. n. 154 del 19/04/2010 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto MIUR 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per
assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
Le strutture di rete si distinguono in:
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria
Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto MIUR n. 2485 del 25/09/2017 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23/3/2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l’art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l’Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell’Inail sono state individuate dall’Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR n. 2485/2017 di cui in premessa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
La modificazione o integrazione relative agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potrà avvenire con scambio di note e non comporta modificazioni al presente Accordo.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo
L’INAIL si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso le proprie strutture, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa.
Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’INAIL garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.
L’INAIL dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.
Art. 3
Organizzazione dell’attività formativa ed assistenziale
I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.
All’inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva comunicano al Legale Rappresentante dell’INAIL, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’INAIL presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell’INIAL.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.
L’accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.
Art. 4 Attività didattica
L’INAIL mette inoltre a disposizione della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l’eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l’ordinamento dell’Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
Art. 5 Tutor
Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell’orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.
Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l’attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.
Art. 6 Copertura assicurativa
Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica.
In ogni caso, l’INAIL deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.
L’INAIL si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica
Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara effettua per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università del Piemonte Orientale gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.
Dei giudizi di idoneità effettuati dovrà essere data comunicazione all’Università.
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall’INAIL di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all’art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008,
n. 81 s.m.i.
Art. 8 Sicurezza
L’INAIL si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.
L’INAIL garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.
Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell’INAIL lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.
L’INAIL si impegna a dare comunicazione all’Università degli accertamenti sanitari effettuati.
Art. 9 Trattamento dei dati e privacy
Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti riconoscono che, in relazione ai trattamenti dei dati personali derivanti dalla piena esecuzione della convenzione, le stesse rivestono la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e sono soggette in via autonoma al rispetto dei requisiti e degli obblighi di cui alle Leggi in materia di protezione dei dati personali (intendendosi con tale termine intendendosi con tale termine
(i) il Regolamento EU 2016/679 “GDPR” (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.lgs 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (“EDPB”, ex Gruppo di lavoro Art. 29)
L’INAIL effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall’INAIL, è altresì, tenuto:
- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
L’INAIL dovrà tenere indenne e manlevare l’Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di 6
trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.
Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.
Art. 10 Oneri
Resta inteso che l’attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per l’INAIL, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.
Art. 11 Validità
Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall’a.a. 2021/2022 e comunque fino all’approvazione del nuovo Accordo Attuativo.
Art. 12 Recesso
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.
Art. 13
Spese di bollo e registrazione
Il presente Accordo sarà soggetto all’imposta di bollo a cura ed a spese dell’INAIL, salvo che la stessa goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Il Rettore
Prof. Xxxx Xxxxx Xxxxxx (Documento firmato digitalmente)
Per l’INAIL
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
(Documento firmato digitalmente)
ALLEGATO DELL’ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
ANNI ACCADEMICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Scuola | Struttura | Tipo di accordo |
Igiene e medicina preventiva | Istituto Nazionale Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro SEDI DI NOVARA E VERCELLI | Struttura complementare |