CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
1 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze del Committente. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta che costituisce parte integrante del contratto.
Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte del Committente.
Lo stesso si impegna conseguentemente a sollevare il Committente da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio.
Ai sensi dell’art. 4, co. 6 DL 95 del 2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che il Committente non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall’esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dall’osservanza degli obblighi di cui al predetto articolo.
Qualora l’attività oggetto del servizio comporti il trattamento di dati personali di cui Committente risulti Titolare, il Fornitore verrà nominato Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Privacy Regulation GDPR), con separato atto scritto di
nomina .In tal caso il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni ricevute dal Committente e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Eventuali variazioni della prestazione e del corrispettivo saranno consentiti nei termini di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti pubblici
2 – REQUISITI GENERALI
Il fornitore deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; a tal fine, egli provvederà alla compilazione del DGUE o altra dichiarazione equivalente; il possesso dei requisiti sarà verificato dalla stazione appaltante in modo puntuale o mediante controllo a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina specifica dell’Ente/azienda in tale materia.
3 – RISCHI DI INTERFERENZA
Nel rispetto del disposto dell’art. 26 c. 3 del D.lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. In conformità all’art. 26 comma 3bis D.lgs. 81/2008 tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5gg/uomo nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incen- dio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione,...).
4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Esse devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nella richiesta di preventivo. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Per la Camera di Commercio, il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFPK6K.
I pagamenti delle fatture - corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura - sono disposti di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse o dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi se successiva, sempre che queste siano regolari e approvate dal Responsabile del procedimento (RUP) o dal Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC), fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste nelle presenti condizioni contrattuali.
Prima di procedere al pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, la Camera di Commercio o le sue aziende speciali o società partecipate verificano l’insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del Fornitore ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, e l’insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC on line.
Il rispetto del termine di pagamento potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta dalla Camera di Commercio o dalle sue aziende speciali o società partecipate al momento del pagamento e successivamente versata direttamente all'erario.
Qualora il fornitore sia assoggettato a verifica a campione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso sino a quando tali verifiche non abbiano dato esito positivo.
Eventuali penali saranno detratte dall’importo dovuto al fornitore.
5 - GARANZIE
Eventuali garanzie per l’esecuzione del contratto (fideiussione o polizza assicurativa), richieste
dal responsabile del procedimento nell’ambito della richiesta di preventivo o di proposta tecnica ed economica, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto.
Il relativo ammontare sarà determinato ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
6 – PENALI
Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto non vengano eseguite conformemente a quanto pattuito la Committente potrà applicare delle penali fino al 10% del valore complessivo del contratto a seconda della gravità dell’inadempienza e fino ad un massimo dello 0,3% giornaliero in caso di ritardo, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente diversamente stabilito nel contratto.
Nel caso di cui al successivo punto 7 (risoluzione e recesso dal contratto), ultimo paragrafo, la penale sarà applicata nella misura del 10%.
L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all’affidatario inviata tramite fax o posta
elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di max 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.
Qualora gli inadempimenti comportino l’applicazione di penali di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
7 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
In caso di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente.
Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.
Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto né subappaltato, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell’opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificata all’amministrazione debitrice che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
9 - SUBAPPALTO
Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi.
Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall’art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016 s.
m. e i. a cui si fa espresso rinvio. La prestazione può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo del contratto.
In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile in via esclusiva, nei confronti del Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti consensualmente dalle parti.
Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto senza il consenso scritto del Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto.
L’affidatario deve depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari in relazione alla prestazione subappaltata e il DGUE sottoscritto dal subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge n.136 del 2010 il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell’esecuzione del contratto, a pena di nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.
Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.
Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito) - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.
11- TRATTAMENTO DEI DATI
Il committente è Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell’attività. Gli stessi saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in dettaglio nell’informativa privacy contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta.
Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.
Qualora l’attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto. Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell’adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, art. 29 D.lgs n. 50/2016).
Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all’attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Camera di Commercio o delle sue Aziende Speciali o Partecipate saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura oggetto del contratto sottoscritto, salva l’autorizzazione scritta da parte di Camera di commercio e degli eventuali altri soggetto a cui tali informazioni si riferiscono.
Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell’attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
12 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all’esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del d.lgs 50/2016.
In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all’esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro esclusivo competente sarà quello di Milano.
13- MODIFICHE E RINVIO
Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.