COMUNE DI GARDA
COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO
E PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI GARDA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2016.
TITOLO PRIMO CONTRATI DI APPALTO
CAPO PRIMO PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina le procedure di affidamento volte alla stipulazione dei contratti di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture da stipularsi con gli Operatori economici operanti nel mercato.
2. Gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra il Comune e un Operatore economico, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, ovvero la prestazione di servizi come definiti dalla Direttiva 18/2004.
3. Con il termine Operatore economico si intende una persona fisica o giuridica o un Ente Pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o Enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi di utilità economica per l’Ente.
4. Il presente Regolamento si conforma, altresì, alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
6. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l’alienazione di beni di proprietà del Comune e in genere l’affidamento di ogni contratto attivo.
ART. 2 - DURATA DEI CONTRATTI, TERMINE INIZIALE E FINALE E VALORE DEL CONTRATTO
1. Tutti i contratti di appalto devono avere durata certa.
- Nei contratti di durata deve sempre essere indicata in modo chiaro e preciso la durata del contratto.
- Nei contratti ad efficacia istantanea deve sempre essere indicata la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti di appalto del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli per violazione di norma imperativa.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni che possano oggettivamente essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato del contratto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
7. La stima del valore del contratto deve essere valida al momento della pubblicazione del Bando di gara, o, nei casi in cui siffatto Xxxxx non è richiesto, al momento in cui la Stazione appaltante avvia la procedura di affidamento per la scelta del contraente.
ART. 3 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI E DI FORNITURE
1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'Ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai..
2. Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
3. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
4. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il Responsabile del servizio, provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
5. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti di appalto di servizi e di forniture conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e della facoltà di rinnovo, ne deve essere dato atto nel Bando di gara.
6. Il contratto di appalto può essere rinnovato una sola volta.
CAPO SECONDO
FASE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO
ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
1. E’ competenza del Responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della determinazione a contrarre, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di affidamento e contenere la motivazione relativa alla scelta della procedura con la quale provvedere all’affidamento.
ART. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA
Le procedure di affidamento a seguito di procedura a aperta, ristretta e negoziata, sono sempre presiedute dal Responsabile di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile del servizio fosse assente, la presidenza viene assunta da altro Responsabile di Area. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio che ha presieduto la procedura di gara.
ART. 6 - LA COMMISSIONE DI GARA
La Commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C1.
Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero alternativamente per carenza oggettiva di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il Responsabile di Area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre Stazioni appaltanti omogenee, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità secondo la procedura prevista dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006.
Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
Tutte le operazioni di affidamento sono pubbliche con eccezione della mera valutazione delle offerte c.d. tecniche, dopo comunque aver aperto in seduta pubblica la busta contenente le medesime offerte.
CAPO TERZO
SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ART. 7 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE MEDIATE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Le modalità di scelta del contraente sono quelle disciplinate dalla normativa nazionale alla quale si rinvia dinamicamente per la disciplina delle procedure aperte e ristrette.
ART. 8 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA RELATIVE A FORNITURE E SERVIZI
Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’Ente, è tenuto ad osservare quanto stabilito dall’art. 9 del presente Regolamento.
CAPO QUARTO AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
ART. 9 - LE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA
1. Le acquisizioni in economia di forniture e servizi fino a € 1.000,00, fatto salvo il principio del divieto di artificioso frazionamento, possono prescindere dal mercato elettronico.
Le acquisizioni in economia di forniture e servizi fino a € 40.000,00, sono affidate per il tramite del mercato elettronico direttamente e in modalità autonoma da ciascuna Stazione appaltante senza l’ausilio della Centrale di committenza. Si fa salva ogni disposizione nazionale che disciplini l’acquisizione di specifiche categorie di beni e servizi.
2. Per ogni acquisizione in economia le Stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del procedimento.
3. L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Nessuna prestazione di servizi e forniture ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
5. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate da ciascun Responsabile di Area con atto amministrativo generale che ricomprenda tutte le ipotesi acquisibili in economia e rientranti nelle categorie merceologiche indicate nel Bando di accreditamento al mercato elettronico della Stazione appaltante.
6. Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto in economia deve essere posta in essere sempre la determinazione a contrarre nella quale va indicata con chiarezza la motivazione della scelta della procedura in fatto e in diritto (art. 3, Legge 241 del 1990). Nella determinazione va dato atto che l’oggetto è ricompreso nell’Elenco delle forniture o dei servizi che si possono affidare in economia.
ART. 10 - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA
1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 100.000,00.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
2. Si considerano lavori eseguibili in economia esclusivamente:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
ART. 11 - AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006
1. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione mediante invito a presentare offerta ad una pluralità di Operatori economici secondo quanto disposto dal seguente articolo.
2. Gli affidamenti devono transitare da un numero di Operatori economici che siano in numero almeno equivalente a quello sotto indicato come valore a base d’asta:
▪ fino a € 50.000,00 - almeno 3 Operatori economici;
▪ da € 50.001,00 a 300.000,00 - almeno 5 Operatori economici;
▪ oltre € 300.000,00 - almeno 10 Operatori economici.
3. Nella determinazione di indizione della procedura di affidamento si dovrà dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione.
4. La disciplina del comma 3 del presente articolo si applica a tutti gli Operatori economici che sono stati inviati a presentare offerta, a prescindere dalla circostanza che poi l’offerta non sia pervenuta o siano stati esclusi dalla procedura medesima.
5. Il numero degli Operatori da invitare di cui al presente articolo si intende applicabile in via sussidiaria rispetto le eventuali diverse e più restrittive indicazioni presenti nel Piano Anticorruzione che ogni funzionario è tenuto a conoscere, seguire e applicare.
ART. 12 - AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE
Laddove ritenuto opportuno, è ammesso il procedimento di acquisizione di beni e servizi tramite Convenzioni poste in essere ai sensi dell'art. 30 della Legge 07.12.2000 n. 383, dell'art. 7 della Legge 11.08.1991 n. 266, dell'art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, e dell'art. 5 della Legge
08.11.1991 n. 381.
Il Responsabile del procedimento, prima di provvedere all’affidamento, in ossequio al principio dell’economicità, motiva puntualmente e congruamente le ragioni di ordine economico, giuridico e di pubblico interesse che giustificano l’affidamento mediante Convenzione.
CAPO QUINTO
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE E PRINCIPI APPLICABILI
ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
Tutte le procedure sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel Bando ovvero nella lettera di invito che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART. 14 - PRINCIPI INERENTI IL BANDO E LA LETTERA D'INVITO
Nel caso in cui accada che il Bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
ART. 15 - RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la procedura.
ART. 16 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal Bando ovvero dalla lettera di invito inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal Bando ovvero dalla lettera di invito per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la Ditta offerente.
In ogni caso il Bando di gara ovvero la lettera di invito devono prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le Ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
ART. 17 - IL VERBALE DI GARA
Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico;
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
▪ la data, l’ora e il luogo di svolgimento della procedura;
▪ i principi che regolano il procedimento di procedura;
▪ l’elenco delle Ditte partecipanti e di quelle ammesse alla procedura;
▪ la presenza di rappresentanti alla procedura e le dichiarazioni che vengono eventualmente presentate dai rappresentanti delle Ditte partecipanti;
▪ la formulazione della graduatoria;
▪ la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione giudicatrice e del verbalizzante.
ART. 18 - I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE
Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
I rappresentanti delle Ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
Rispetto a coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle Ditte partecipanti, il Segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della Ditta partecipante e ne spenda la contemplatio domini.
ART. 19 - L'INTERPRETAZIONE DELL'OFFERTA
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, e a prescindere da un’espressa previsione del Bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare e una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
ART. 20 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giudico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta l’atto amministrativo con il quale la Stazione appaltante individua l’offerta migliore con cui l’Ente stipulerà il successivo contratto; rimane salvo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’Ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione provvisoria.
3. Dopo aver verificato che l’affidatario provvisorio abbia effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura, e dopo aver posto in essere le verifiche di legge, l’Ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l’aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione. Il procedimento di affidamento si chiude con l’aggiudicazione definitiva.
5. La Stazione appaltante comunica d’ufficio l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
▪ all'aggiudicatario,
▪ al concorrente che segue nella graduatoria,
▪ a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
▪ a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni;
▪ nonché a coloro che hanno impugnato il Bando o la lettera di xxxxxx, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con:
▪ lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
▪ mediante notificazione,
▪ mediante posta elettronica certificata,
▪ ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Negli atti di affidamento dovrà essere presente un modulo ove l’Operatore economico autorizza le comunicazioni via fax.
7. Le comunicazioni di cui al comma 5 contengono:
▪ La motivazione sulla cui base è stato aggiudicato l’appalto. Le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto ovvero può essere allegato il verbale ove si evincono le ragioni sulla cui base l’appalto è stato giudicato. Ovvero infine l’indirizzo del sito ove è agevole reperire il testo pubblicato del verbale di gara.
▪ La data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ossia che il contratto non sarà stipulato prima che siano decorsi almeno 35 giorni da quello di invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
ART. 21 - DIRITTI DI ACCESSO
Titolari del diritto di accesso:
▪ Procedure aperte e ristrette: il diritto di accesso è consentito agli Operatori economici che hanno partecipato alla procedura di affidamento ovvero a coloro che non hanno partecipato ma che hanno impugnato il Bando di gara.
▪ Procedure negoziate: il diritto di accesso è consentito agli Operatori economici che sono stati invitati alla procedura di affidamento e anche a coloro che non sono stati inviati alla procedura.
Motivazione del diritto di accesso: L’Operatore economico deve adeguatamente motivare l’istanza di accesso evidenziando le ragioni sulla cui base l’istanza viene presentata e che devono attenere esclusivamente al diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto il diritto di accesso è strumentale al diritto di difesa.
Oggetto del diritto di accesso: ogni Operatore economico titolare del diritto di accesso può ottenere visione e copia degli atti di gara generati dalla Stazione appaltante che sono strumentali al suo diritto di difesa.
Accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario:
▪ L’Operatore economico titolare di un interesse diretto all’impugnazione che mira ad ottenere l’aggiudicazione ha titolo per accedere all’offerta dell’aggiudicatario nei limiti in cui richieda l’accesso espressamente per tutelare la sua situazione giuridica; in questo caso il suo diritto ad accedere all’offerta prevale sulla riservatezza eventualmente eccepita dall’aggiudicatario in quanto l’accesso all’offerta è strumentale al diritto di difesa.
▪ L’Operatore economico titolare di un mero interesse strumentale al ricorso non ha titolo per accedere all’offerta presentata dall’aggiudicatario.
CAPO SESTO
IL CONTRATTO DI APPALTO
ART. 22 - FORMA DEI CONTRATTI
1. I contratti di appalto ovvero i contratti riconducibili al D.Lgs. 163/2006, sono stipulati nelle seguenti forme:
1. per atto pubblico notarile informatico con intervento del Notaio;
2. in modalità elettronica:
▪ per atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
▪ a mezzo di scrittura privata;
▪ a mezzo di scrittura privata, autenticata del Segretario Comunale;
2. Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti di appalto il cui valore sia uguale o superiore a € 40.000,00 vengono sempre stipulati in forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Segretario Generale. I contratti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà dar luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
6. Le concessioni cimiteriali sono sempre stipulate in forma pubblica se hanno ad oggetto una tomba ovvero una superficie da attribuire in concessione ove costruire un capitello funerario e in forma di scrittura privata semplice se hanno ad oggetto un loculo.
7. Per i contratti di appalto di servizi e di forniture di valore inferiore a € 40.000,00, il vincolo giuridico sorge, a seguito di scambio di corrispondenza commerciale senza altre formalità.
8. Ogni negozio giuridico di valore superiore a € 40.000,00 necessita dell’autentica del Segretario Generale anche ai fini della sua repertoriazione e conservazione presso la raccolta degli atti del Comune.
9. Fino a quando non sarà definitivamente risolta la questione interpretativa dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 mediante atti interpretativi ufficiali, è facoltà della Stazione appaltante stipulare i contratti in modalità cartacea a prescindere dalla forma.
ART. 23 - TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di appalto non può mai essere stipulato prima che siano decorsi almeno trentacinque giorni dal giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario deve presentarsi alla data di stipula comunicata per iscritto dal Comune, il quale deve dare all’Operatore economico un preavviso di almeno sette giorni.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale.
3. Nel caso in cui il Comune non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1, l’affidatario, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
ART. 24 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
1. Al contratto viene data esecuzione solo dopo la stipulazione dello stesso previa determinazione di avvio dell’esecuzione del contratto.
2. Le parti possono prevedere espressamente nel contratto che al medesimo venga data esecuzione già a seguito della stipula senza necessità di un provvedimento di avvio della esecuzione.
3. Può essere ordinata l’esecuzione del contratto in pendenza della stipulazione e previa adozione dell’aggiudicazione definitiva, solo quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati, eseguiti, ovvero in casi di comprovata urgenza il cui fatto costitutivo non sia addebitabile ad un comportamento della Stazione appaltante.
ART. 25 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto sottoscritto dalle parti viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile di Area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
3. La prestazione non può essere ordinata se non dopo la stipula del contratto.
4. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite, se nominato, al direttore dell’esecuzione.
ART. 26 - PAGAMENTI ED ANTICIPI
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto e nel testo del medesimo devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle Ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
TITOLO SECONDO ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ART. 27 - ALIENAZIONE IMMOBILIARE
1 - Il presente titolo del Regolamento dei contratti disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge 15.05.1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908 n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel Regolamento approvato con Regio Decreto 17.06.1909 n. 454 e successive modificazioni.
ART. 28 - COMPETENZE DEGLI ORGANI
1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale, sono di competenza del Consiglio Comunale medesimo.
2. L'adozione delle procedure esecutive di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica o del diverso Responsabile individuato con il provvedimento di indirizzo medesimo.
ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI VENDITA
1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato, con apposita perizia estimativa resa dall'Ufficio Tecnico, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
a) i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
b) la quantificazione della consistenza dei miglioramenti apportati all'immobile e delle opere di straordinaria manutenzione realizzate a spese dell'eventuale detentore, delle quali questi debba essere rimborsato, ove presenti;
c) il grado di appetibilità del bene e il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica.
ART. 30 - BENI VINCOLATI E VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTI DI PRELAZIONE
1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo ovvero alla preventiva autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela del bene.
2. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o provvedimenti relativi all'esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere notificati nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
ART. 31 - PROCEDURE DI VENDITA
1. Alla vendita dei beni immobili si procede sempre ed esclusivamente mediante asta pubblica a prescindere dal valore del bene da alienare.
2. Il principio dell’asta pubblica si applica a qualsiasi altra fattispecie negoziale che comporti per l’Ente un’entrata.
ART. 32 - ASTA PUBBLICA
1. Per l’alienazione di beni immobili viene adottato il sistema dell'asta pubblica
2. La gara deve essere esperita mediante offerte per schede segrete.
3. Dell’alienazione deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nelle seguenti forme:
- se il valore stimato è inferiore o uguale a € 100.000,00, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e inoltre sul sito web dell’Ente per un periodo di pubblicazione non inferiore a quindici giorni consecutivi;
- se il valore stimato è superore a € 100.000,00, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web dell’Ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un periodo di pubblicazione non inferiore a quindici giorni consecutivi.
4. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall'avviso d'asta.
5. Per partecipare all’asta dovrà essere prodotta insieme alla offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita mediante versamento della somma in contanti presso la Tesoreria comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria, ovvero tramite polizza assicurativa.
6. Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l'offerta pervenuta ovvero del protocollo laddove venga consegnato a mano o in altra forma.
7. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal Bando di gara ed è fatta dalla stessa Commissione comunale avente competenza in ordine all’espletamento delle ordinarie procedure d’appalto. L'aggiudicazione è disposta con riferimento all'offerta di valore economico più elevato (valore economico maggiore). In caso di parità si procede ad una nuova gara tra i soggetti che hanno presentato offerte di pari importo, assumendo a base l’importo delle stesse offerte. L’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che abbia presentato l’offerta di valore economico più elevato.
8. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
9. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto.
10. Il contratto è stipulato decorsi almeno 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione pubblicata sul sito web del Comune.
11. Il contratto viene stipulato previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. In caso di mancata stipulazione per causa imputabile all’aggiudicatario, il Comune, previa diffida ad adempiere entro i successivi 15 giorni, provvederà ad introitare l’intero importo della cauzione.
TITOLO TERZO DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
2. La Ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno nei due giorni precedenti la stipula del contratto.
ART. 34 - I DIRITTI DI SEGRETERIA
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla "Tabella D" della Legge 08.06.1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
ART. 35 - ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fatta eccezione per le procedure e i contratti in corso, è abrogato il precedente Regolamento dei contratti del Comune di Garda, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo regolamentare.