CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE GIUDIZIARIA DEL TRIBUNALE CIVILE – XXX XXXXXXXX 00 - XXXXX
Xxxx I - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
Art. 1 - OGGETTO
1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata fissa e mobile, riconducibile all'allegato IX del D.lgs. 50/2016, Servizi investigativi e di sicurezza - CPV 79714000- 2, da eseguirsi presso la sede del Tribunale Civile in Xxx Xxxxxxxx 00 a Siena con le modalità descritte dall'art. 2.
Art. 2 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO
1. Le specifiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono le seguenti:
A) Piantonamento fisso al Palazzo del Tribunale di Siena – Polo Civile – Via Camollia 85
Lo svolgimento del servizio di piantonamento fisso deve avvenire dalle ore 7,30 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle ore 14,45 del sabato escluso i festivi, con n. 1 unità di personale, salvo che nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì nella quale dovrà essere garantita la presenza di n. 2 unità di personale. Nelle rimanenti ore, in caso di necessità, l'appaltatore dovrà comunque garantire tempestivamente la piena accessibilità all'edificio.
Nel servizio, oltre alla vigilanza armata, sono compresi le seguenti prestazioni:
1) controllo dell'ingresso-portineria con identificazione delle persone che accedono agli uffici e verifica delle ragioni di accesso;
2) controllo delle emergenze;
3) accoglienza, informazioni, assistenza al pubblico e centralino in caso di bisogno;
4) controllo e gestione di eventuali sistemi ed apparecchiature allocate presso i locali della portineria inerenti gli impianti tecnologici di cui dispone il Palazzo di Giustizia, compresi i sistemi di videosorveglianza.
In particolare l'affidatario dovrà provvedere al momento della cessazione del servizio (ore 19.00/14.45 sab):
- al controllo di tutti i locali all'interno del palazzo, compresi gli archivi, onde individuare la presenza di eventuali fonti di rischio (principi di incendio o di allagamenti, presenza di soggetti estranei ai servizi);
- allo spegnimento delle luci all'interno degli uffici e delle aule di udienza ove non sia ancora presente personale in servizio;
- alla chiusura e conservazione delle chiavi delle aule di udienza libere, con l'obbligo di riaprirle la mattina alla ripresa del servizio;
- ove, in ora notturna scatti l'allarme, all'accertamento delle ragioni, con successiva redazione di apposito rapporto, da consegnare al competente ufficio dell'Amministrazione giudiziaria;
• Nel corso della giornata (durante l'orario del servizio):
- all'assidua sorveglianza dell'accesso alla porta carraia che deve essere sempre chiusa e aperta solo per l'ingresso di auto di servizio, previamente riconosciute (con i tempi tecnici necessari di attesa), ed eccezionalmente (per carico-scarico fascicoli) delle auto dei magistrati, con esclusione del passaggio di pedoni;
- al controllo dell'afflusso del pubblico, con richiesta dei motivi per cui si accede al Palazzo, e respingimento di chi vuole entrare per ragioni estranee all'Amministrazione della giustizia (ad es., uso dei bagni ), osservando scrupolosamente le istruzioni impartite specificamente in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili;
- alla tenuta delle chiavi del bagno , da consegnare solo a persone presenti nel palazzo per ragioni di giustizia;
- fuori dell'orario di ufficio, a richiedere a chi voglia accedere nel palazzo l'ufficio o la persona che intende raggiungere e, prima di consentire l'accesso, a contattare telefonicamente l'ufficio o la persona indicata per avere conferma sulla legittimità dell'accesso medesimo;
- alla tenuta del registro presenze del personale addetto al servizio.
Lo svolgimento del servizio di vigilanza mobile, pronto intervento e controllo e verifica della chiusura di cui al presente punto deve avvenire tutti i giorni, compresi i festivi, con un passaggio, in orario concordato con l'ufficio competente.
In particolare viene richiesto per il Tribunale Civile, in orari diversi da quelli previsti per il piantonamento fisso, due passaggi con controllo della chiusura degli accessi e verifica degli accessi degli uffici interni. L'affidatario dovrà provvedere allo spegnimento delle luci degli uffici e delle aule di udienza eventualmente rimaste accese dopo la cessazione del servizio di piantonamento fisso, nonché alla chiusura e conservazione delle chiavi delle aule di udienza eventualmente rimaste aperte.
Nell'espletamento del servizio il personale preposto dovrà assicurare in ogni caso che tutti gli accessi esterni siano chiusi e che sia impedita l'intrusione di persone e/o cose, dovrà trascriverà su apposito registro le eventuali anomalie e guasti riscontrati ed inoltrare apposita e tempestiva segnalazione agli Uffici competenti.
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO
1. Il servizio decorrerà dalla data della stipula del relativo contratto e si concluderà il 31/05/2018: il contratto conterrà la clausola risolutiva la cui efficacia si produrrà al momento dell’attivazione del medesimo servizio in ambito di Convenzione Consip dove è in corso l’espletamento di gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – ID 1628.
2. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.
3. L'aggiudicatario è tenuto a garantire, previa formale richiesta, l'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento per un periodo non inferiore a tre mesi a far data dalla scadenza del contratto d'appalto.
Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO
1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato presuntivamente in € 125.400,00 oltre a oneri per la sicurezza pari a €. 1.000,00 non soggetti a ribasso ed IVA al 22%.
2. Il suddetto importo complessivo è stato calcolato facendo riferimento al costo medio orario ( € 20,00) del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata di cui alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate con decreto ministeriale n. 194/2016 per il numero di ore stimato (6.270,00) come necessario per l'espletamento del servizio dal 01/01/2017 al 31/05/2018. Tale costo del lavoro sarà preso a riferimento ai fini della verifica della congruità dell'offerta economica rimessa dai partecipanti alla gara per l'appalto del servizio, come previsto dall'articolo 97 del Decreto Legislativo 50/2016. Si precisa che sarà utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quanto previsto all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo per quanto attiene le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'importo effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario formulata come previsto all'art. 7.
4. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
5. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal successivo art. 20.
6. L'importo contrattuale è assoggettato a revisione annuale, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che, in linea generale, prevede la possibilità per tutte le tipologie di appalto (forniture, servizi e lavori) di inserire nei contratti clausole di revisione prezzi che siano:
• chiare
• precise
• inequivocabili
Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Le clausole non possono alterare la natura generale del contratto.
Inoltre, relativamente ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal dirigente responsabile del servizio, il quale si potrà avvalere della sezione regionale dell’Autorità per l'acquisizione delle informazioni necessarie. L'appaltatore accetta pertanto gli eventuali effetti economici negativi derivanti dalla revisione stessa.
Capo II - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO
Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, purché in possesso:
• della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, così come disciplinata dal T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e dal regolamento di attuazione X.X. 000/0000 come modificato dal D.P.R. 153/08 e di aver trasmesso nei termini l'istanza di estensione ex art. 8 del D.M. n. 269/2010, il provvedimento conclusivo favorevole di estensione della licenza, rilasciato dalla Prefettura competente, deve essere posseduto al momento della stipula del contratto;
• di adeguata capacità economica e finanziaria;
• adeguata capacità tecnico professionali.
Si considerano in possesso di adeguata capacità economica - finanziaria e tecnico - professionali le imprese che:
1) abbiano un fatturato minimo annuo pari o superiore il valore stimato dell’appalto ovvero entro il doppio dello stesso; tale fatturato minimo annuo viene richiesto a garanzia della serietà, solidità e/o solvibilità dell’impresa anche alla luce delle caratteristiche particolari del servizio che richiede continuità nonché al contesto, presidio di sicurezza pubblico strategico, in cui viene prestato;
2) forniscano informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività tramite idonee dichiarazioni bancarie;
3) siano in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
4) abbiano svolto negli ultimi tre anni almeno un pari o analogo servizio a quello del presente avviso per un ammontare corrispondente o superiore a quello in appalto;
5) siano in possesso di adeguate risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
6) abbiano effettuato nell'ultimo triennio almeno un pari o analogo servizio a quello del presente disciplinare per un ammontare corrispondente a quello in appalto o superiore;
7) siano in possesso della certificazione ISO 9001/2008 inerente l'oggetto dell'affidamento; In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto a) del comma precedente deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima prevista dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 ovvero del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti da ciascuno dei concorrenti raggruppati.
2. Ai fini della partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso visione dei locali in cui si svolgerà il servizio, con le modalità previste all'art. 7. La certificazione del sopralluogo dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
3. La ditta dovrà altresì prestare cauzione provvisoria pari al 2% del corrispettivo complessivo stimato netto dell'appalto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 6 - MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE
1. Si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto a mezzo di procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016.
Art. 7 - CONTENUTO DELL'OFFERTA
1. Al fine di partecipare alla gara, il concorrente dovrà rimettere:
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara di cui al precedente art. 5, da redigere secondo le modalità previste nel bando di gara.
Al fine della presentazione dell'offerta l'Istituto di Vigilanza dovrà prendere visione dei locali in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza delle caratteristiche dell’immobile, comunque di prestigio e di valore, nonchè di tutte le circostanze che possano influire sullo svolgimento del servizio. L'avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dal R.U.P, che rilascerà apposita dichiarazione da inserire nel plico rimesso dal concorrente.
- Offerta economica che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (€ 125.400,00 IVA esclusa) ed il conseguente importo complessivo offerto espresso sia in cifre che in lettere, inteso come unico prezzo da applicare all'intero appalto per tutto il periodo di durata.
Ai fini delle verifica dell'eventuale anomalia e dell'applicazione di quanto disposto all'art. 20, ciascun concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta:
- la composizione del prezzo complessivo offerto, con riferimento specifico al costo complessivo del personale impiegato nel servizio (calcolato sulla base dei livelli di inquadramento dello stesso e del CCNL applicato), ai costi generali, all'utile d'impresa e a quant'altro compone il suddetto prezzo;
Nella formulazione dell'offerta, con riferimento all'importo complessivo, il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare negli importi offerti l'utile e i costi d'impresa.
Per quanto concerne la disciplina generale del prezzo da applicare sarà tenuto in considerazione quanto disciplinato dal D.M. n. 269 del 01/12/2010 nonché dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso, l'Amministrazione applicherà il procedimento di verifica previsto dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.
L'offerta economica dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante all'esterno la dicitura "Offerta economica".
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.) essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno, in ipotesi di raggruppamenti temporanei da costituire, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti.
Capo III - CONTRATTO D'APPALTO
Art. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto nei termini e con le modalità stabilite dal competente ufficio giudiziario.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio arrechi grave danno all’Amministrazione Giudiziaria, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lettera dddd), del D.lgs n. 50 del 2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla quantità delle ore effettivamente lavorate dal personale addetto.
5. Il contratto conterrà la clausola risolutiva la cui efficacia si produrrà al momento dell’attivazione del medesimo servizio in ambito di Convenzione Consip dove è in corso l’espletamento di gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – XX 0000.
Art. 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente capitolato;
- l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione;
- il DUVRI.
Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’Amministrazione Giudiziaria trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, dello stesso decreto. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Giudiziaria e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La garanzia fideiussoria è mantenuta, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente Capitolato.
4. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell'80% con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D. lgs. 50/2016. Il residuo
20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Art. 12 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e del successivo articolo 20, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 8 e 10.
Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, da impartire dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione del direttore dell'esecuzione, l'avvio dell'esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti sulla capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della cauzione di cui all'art 11.
3. La consegna del servizio avverrà con le modalità previste dagli artt. 32, comma 13, e 101 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 14 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio al quale è destinato. Nel
servizio deve essere impegnato un nucleo di persone il più possibile stabile ed omogeneo. L'Istituto di vigilanza, per l'adempimento del servizio utilizzerà personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza e qualificazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'istituto dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione potrà in particolare chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, manifestino imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni con un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni del Tribunale Civile.
4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'istituto assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
5. Il personale addetto dovrà altresì possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro per attività a rischio medio di incendio con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28.11.1996 N. 609.
6. L'istituto comunicherà mensilmente per iscritto i nominativi delle persone impiegate ed il numero di ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto stesso. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione. La ditta dovrà altresì comunicare il personale addetto, gli orari che verranno preventivamente concordati e le specifiche modalità organizzative del servizio esterno di cui all'art. 2, nonché le eventuali variazioni del medesimo.
7. Le presenze giornaliere delle unità lavorative che svolgono attività di piantonamento fisso saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto
dall'Amministrazione presso ogni edificio, nel quale dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.
8. L'istituto dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio ed una sede operativa nel territorio comunale. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e fax, da comunicare al direttore dell'esecuzione prima della data di inizio del servizio.
9. L'istituto, fermo quanto previsto al comma 6 ed in attuazione di quanto stabilito al comma precedente, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione:
- gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con l'indicazione, per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria e quant'altro previsto al comma 3 dell'articolo seguente, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni; il mancato invio dell'elenco nei termini comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 e, nell'ipotesi in cui l'inadempienza persista, potrà essere motivo di risoluzione del contratto;
- il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione;
- il piano di formazione del personale indicante:
- i metodi di formazione ed addestramento
- le ore annue previste per singolo addetto
10. L'Istituto di Vigilanza è tenuto a comunicare per iscritto all’ufficio giudiziario ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'istituto è obbligato al rispetto della Legge 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratto, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero.
11. Nel caso che l'Istituto sospenda arbitrariamente il servizio, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.
12. Nell’eventuale applicazione della clausola rescissoria di cui all’art. 8 punto 5, l’Istituto si impegna a garantire il servizio fino al subentro della ditta convenzionata.
Art. 15 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:
a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs.
81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutte le procedure previste a tutela della salvaguardia dell'occupazione nell'ipotesi di cessazione di appalto dal "CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata".
3. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto, contestualmente ed ad integrazione della dichiarazione prevista al comma 9 dell'articolo precedente, e,periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.
5. Nel caso di irregolarità contributive il Committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
6. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
7. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
8. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
9. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione giudiziaria, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.
Art. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Nuovo Codice degli Appalti fornite dall’ANAC ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'istituto dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, prima dell'inizio dell'appalto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
- l'Istituto quale contraente;
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività appaltata;
- la copertura per responsabilità danni;
- un massimale adeguato al rischio conseguente all'esecuzione dell'appalto.
3. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Art. 17 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione del Presidente del Tribunale, in ordine alla sorveglianza di cui all'art. 2 lett. a).
2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.
Art. 18 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 19 - SUBAPPALTO
1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 20 - AUMENTI E DIMINUZIONI
1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016, sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dall’Amministrazione e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
Capo V - PENALITA'
Art. 21 - PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI
1. In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e le altre ipotesi di penalità previste nel presente capitolato, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:
- Per mancata esecuzione del servizio in ciascuno degli immobili di cui all'art. 2: €. 2.000,00 per ogni giorno;
- Per espletamento di servizio non conforme: €. 500,00;
- Per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un'ora: € 200,00
/giorno.
2. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno dell'appaltatore.
Art. 22 - PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'istituto dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 11.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l’Amministrazione, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'istituto nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell’Amministrazione.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
Capo VI - PAGAMENTI ALL'IMPRESA
Art. 23 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall'appaltatore sulla base delle prestazioni a corpo effettuate ed accertate dal direttore dell'esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali- quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Il pagamento dell'ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all'art. 4 all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all'acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 25, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. Ai sensi della normativa vigente e dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
4. Con riferimento ai pagamenti ricevuti l'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.
5. Nell’eventuale applicazione della clausola rescissoria di cui all’art. 8 punto 5, i pagamenti saranno rapportati e liquidati all’ultimo giorno di effettivo di servizio, il soggetto aggiudicatario non potrà vantare altre prestazioni.
Art. 24 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'istituto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Capo VII - VERIFICA DI CONFORMITA'
Art. 25 - CERTIFICATO DI CONFORMITA'
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica è eseguita in corso d'esecuzione dal direttore dell'esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l'appaltatore e le operazioni effettuate devono risultare da appositi verbali.
4. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo 24.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
Capo VIII - CESSIONI - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Art. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti dell’Amministrazione, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 27 - CESSIONE DEL CREDITO
1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicatario verso l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e con le modalità stabilite dalla predetta normativa.
Art. 28 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all’Amministrazione.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
Capo IX - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 29 - RISOLUZIONE E RECESSO
1. Si può procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) attivazione del medesimo servizio in ambito di Convenzione Consip dove è in corso l’espletamento di gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – ID 1628; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) quando l’Amministrazione e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
d) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
e) fallimento dell'Istituto, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa;
f) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione che incamera la cauzione definitiva;
g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall’Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l’Amministrazione incamera la parte restante della cauzione;
h) revoca dell'autorizzazione Prefettizia, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 22 comma 6; l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. l’Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse. l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
3. In caso di recesso unilaterale dell'Istituto, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Art. 30 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Art. 31 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), g) ed h) dell'articolo 29 l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
CAPO X - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 32 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra l’Amministrazione e l'Istituto, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, saranno applicate le disposizioni dell’art. 209 del X.xx 50/2016.
CAPO XI - NORME FINALI