CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Comune di Finale Ligure SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Sociali e Attività di Ambito
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SOCIALE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO
EDUCATIVO PER MINORI E DISABILI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 22
(Comuni di Finale Ligure,Calice Ligure,Noli,Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio)
CIG: 6946289305
PARTE I
OGGETTO E TERMINI DELL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 DURATA DELL’APPALTO ART. 3 CORRISPETTIVO
ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 5 SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE E SCIOPERO
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 9 SPESE CONTRATTUALI
PARTE II
SPECIFICHE TECNICHE, QUANTITÀ, QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, CONTROVERSIE
ART. 10 OBIETTIVI
ART. 11 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
ART. 12 PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
ART. 13 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO ART. 14 AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL’APPALTO
ART. 15 REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
ART. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 17 OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ART. 18 COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA
ART. 19 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA
ART. 20 RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA
ART. 21 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL’ ENTE ART. 22 CONTESTAZIONI
ART. 23 PENALI
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 25 RECESSO DAL CONTRATTO ART. 26 CONTROVERSIE
ART. 27 DOMICILIO
PARTE III
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 29 OFFERTE ANOMALE
ART. 30 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
PARTE I
OGGETTO E TERMINI DELL’APPALTO
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:
- Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale anziani, disabili, minori e nuclei familiari in stato di bisogno
- Servizio di assistenza sociale (segretariato sociale e presa in carico con progetto individualizzato di anziani, disabili, minori e nuclei famigliari, adulti in difficoltà);
- Servizio di sostegno socio educativo per minori e disabili;
I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l’impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.
ART. 2
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal 01/03/2017 al 28/02/2019, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente e conforme al progetto tecnico. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta di quest’ultima sia rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
ART. 3 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è fisso ed invariabile per il primo anno di svolgimento del servizio. Alla fine di ogni anno successivo al primo, qualora l’Appaltatore dimostri maggiori oneri strettamente connessi al servizio e derivanti dall’applicazione obbligatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro, lo stesso potrà richiedere l’adeguamento del corrispettivo con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.
La richiesta dovrà essere motivata, documentata e attestante gli aumenti dei costi generali del lavoro. L’incremento del corrispettivo dovrà comunque tenere conto del ribasso percentuale applicato in sede di presentazione dell’offerta.
ART. 4
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’Appaltatore fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto agli Enti. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. La fattura dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento del servizio (distinzione della tipologia del servizio, indicazione delle ore mensile prestate per singolo utente e quant'altro ritenuto utile concordato con il coordinatore di ATS)
Gli Enti provvederanno al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di registrazione della stessa all’Ufficio Protocollo.
Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.
Salvo il caso previsto nel successivo comma del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l’applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.), precisando che l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell’Ente verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l’Appaltatore non potrà richiedere interessi o quanto altro per il ritardato pagamento.
ART. 5
SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI
E’ vietato all’Appaltatore:
• cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Ente, salvo maggiori danni subiti. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con gl’Ente. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall’Ente, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così l’Appaltatore obbligato alla completa esecuzione dell’appalto;
• Subappaltare, totalmente o parzialmente, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Ente, salvo maggiori danni subiti;
• cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto se non vi aderisca formalmente l’Ente.
ART. 6
GARANZIA DEFINITIVA
Anteriormente alla stipula del contratto d’appalto, l’Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.
Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, nell’ammontare sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato.
La cauzione verrà svincolata dall’Ente, dietro richiesta scritta dell’Appaltatore, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese.
In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione della certificazione dalla quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’Appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
1. mediante deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa-San Paolo - Agenzia di Finale Ligure – Via Concezione – Finale Ligure (SV) - in contanti o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo). La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Appaltatore;
2. polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.Lgs. 175/1995 da cui risulti a pena di decadenza:
a) il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta dell’Ente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta;
b) l’esclusione dal beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ.;
c) l’esclusione della decadenza di cui all’art. 1957 Cod. Civ.;
d) di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati;
e) l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
3. fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. b).
ART. 7
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE E SCIOPERO
Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell’Appaltatore. E’ comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.
L’attività oggetto dell’appalto è da considerare quale pubblico servizio pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 146/90 recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, in caso di proclamazione di sciopero, l’Appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con l’Ente, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai fini di cui all’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio.
l’appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
l’appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
l’appaltatore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere.
l’appaltatore si impegna a relazionare annualmente, a richiesta dell’ente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l’ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.
l’appaltatore consente l’accesso dell’ente, o di un suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche.
ART. 9
SPESE CONTRATTUALI
Qualsiasi spesa inerente al contratto (bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc.) sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa.
PARTE II
SPECIFICHE TECNICHE, QUANTITÀ, QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, CONTROVERSIE
ART. 10 OBIETTIVI
1. per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l’abitazione dell’utente.
la finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale ed evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.
pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:
· la permanenza della persona nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, se possibile, il ricovero in strutture residenziali;
· la cura della persona e dell’ambiente domestico;
· la conservazione ed il recupero dell’autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
· il supporto in situazione di emergenze familiari;
· la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.
2. Il servizio di assistenza sociale ha come finalità la presa in carico individualizzata e la stesura di un piano individualizzato di assistenza per le diverse fascie di utenza, interventi di tutela in sinergia con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine del territorio, l'attività di segretariato sociale, il lavoro di rete, la partecipazione e redazione di progetti atti alla prevenzione ed al trattamento del disagio sociale a livello di Ambito Territoriale Sociale
3. il servizio di sostegno socio educativo per minori ha come finalità principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all’evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un’adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli.
La finalità del servizio è quella di garantire al minore ed al nucleo familiare di appartenenza un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da educatori professionali. l’intervento è rivolto sia ai nuclei familiari in difficoltà, nei quali la relazione tra genitori e figli risulta precaria o in cui si rileva una inadeguatezza o fragilità in campo educativo, sia a nuclei familiari con figli in condizione di disabilità. Saranno altresì destinatari le persone adulte con disabilità, con la finalità di realizzare un percorso di sostengo alle autonomie personali, alla socializzazione e al mantenimento di significative relazioni con la comunità.
L’affiancamento pertanto del servizio di sostegno socio educativo, (sia per minori che per disabili), sulla base di un progetto individualizzato avviene nel contesto naturale di vita del nucleo famigliare: all’interno della casa, scuola ed in luoghi ritenuti idonei come gli spazi ricreativi ed educativi presenti nel contesto territoriale in cui vive.
ART. 11
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
1. la cooperativa si impegna ad eseguire il servizio di cui all’art. 1 nel rigoroso rispetto delle figure professionali previste ed indicate dal piano triennale dei servizi sociali della regione liguria e delle esigenze prospettate dal comune, con personale professionalmente qualificato ed idoneo alla migliore realizzazione del servizio consistente in:
– n. 2 assistenti sociali
- n. 1 assistente domiciliare O.S.S.
– Educatori: il numero degli educatori da destinare ai servizi di cui al presente capitolato deve essere determinato tenendo conto del numero ottimale finalizzato a garantire la funzionalità del servizio e la piena realizzazione degli interventi programmati con il coordinatore dell'ATS.
le prestazioni da espletare sono le seguenti:
ASSISTENTE SOCIALE
· effettuare attività di segretariato sociale presso lo sportello di cittadinanza nei comuni dell'ats 22 secondo le indicazioni e le modalità previste dal responsabile dell'ats;
- collaborare fattivamente con l'equipe dell'ats e con istituzioni, servizi, enti, terzo settore, ecc presenti nel territorio per la concreta ed adeguata realizzazione degli interventi e per le progettualità territoriali presenti e future;
· presa in carico e valutazione di ogni singolo utente per l’ammissione ai servizi forniti dall’ambito territoriale sociale n.22.
- attività di servizio sociale professionale : consulenza e supporto ai familiari relativa all’assistenza e alla relazione con l’assistito, predisposizione del piano individualizzato di assistenza, redatto per iscritto e sottoscritto fra le parti, sottoposto a verifiche periodiche ed eventuali aggiornamenti e variazioni in sede di incontri dell'UOM.
il personale preposto a tale servizio, per 72 ore settimanali- in numero di 2 unità- in possesso del
titolo di assistente sociale e abilitazione alla professione (Iscrizione all'Albo regionale di appartenenza) , della patente b e con capacità di utilizzo dei programmi informatici, verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto su 3 turni di 6 e 2 turni di 9 ore giornaliere.
ore annue stimate: 3456 (72 ore sett. x 48 sett.)
EDUCATORI
· sostenere il minore/disabile attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l’apprendimento, l’autonomia, il potenziamento dell’autostima;
consentire la permanenza del minore/disabile in famiglia favorendo condizioni di vita idonee; mantenere il sostegno alla rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l’isolamento del nucleo familiare e/o l’aggravamento della situazione;
sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del minore/disabile, favorendo la sua permanenza all’interno del nucleo stesso;
Collaborare fattivamente con l'equipe dell'ATS e con le Istituzioni, Servizi, Enti, Terzo Settore, ecc presenti nel territorio per la concreta ed adeguata realizzazione degli interventi in base al progetto individualizzato.
Il personale preposto a tale servizio, in possesso della qualifica di Educatore, ai sensi anche della Delibera Quadro di Giunta Regionale n.535/2015 "Sistema socio educativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini ed adolescenti", verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto, a seconda dei casi che l’Assistente Sociale segnalerà di volta in volta.
ORE ANNUE STIMATE:
Interventi educativi individualizzati a favore di soggetti con disabilità:
70 ore settimanali per 48 settimane, si richiedono inoltre sino a 6 ore mensili complessive per riunioni e verifiche.
Totale ore annue: 3.432.
Assistenza specialistica all’interno della scuola dell’obbligo
78 ore settimanali per 34 settimane più 20 ore annuali per riunioni e verifiche.
Totale ore annue: 2672
Attività a favore dei minori affetti da disabilità presso i “centri estivi”
n 118 ore settimanali per i mesi di luglio e agosto (9 settimane).
Totale ore annue: 1062.
Interventi educativi individualizzati e attività a supporto agli affidi educativi
n. 70 ore settimanali per un totale di 48 settimane più sino a 6 ore mensili complessive per riunioni e verifiche.
Totale ore annue: 3432.
ASSISTENTI DOMICILIARI – O.S.S.
Il servizio di assistenza domiciliare comprende le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato, di seguito sinteticamente descritte:
igiene personale semplice, totale o parziale; alzata e vestizione e rimessa a letto;
sostegno nella deambulazione e movimento degli arti invalidi; mobilitazione della persona allettata;
aiuto nella corretta assunzione dei farmaci prescritti e nell’utilizzo degli apparecchi medicali di semplice uso (no iniezioni, flebo o somministrazione diretta di farmaci ecc.);
stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche all’esterno del domicilio o in situazioni di gruppo;
aiuto nell’assunzione di cibo e bevande; acquisto di generi di prima necessità; commissioni varie;
consulenza e supporto ai familiari relativa all’assistenza e alla relazione con l’assistito
aiuto per il governo ordinario della casa, pulizie ordinarie e straordinarie, cambio biancheria, aiuto eventuale nella preparazione del pasto ecc. ecc.;
assistenza e vigilanza a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
prestazioni di emergenza e di assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell’utente, ove quest’ultimo non abbia risorse familiari adeguate;
A.D.I. (dimissioni protette) per la parte di competenza dei servizi sociali. Il servizio di A.D.I. verrà gestito in collaborazione fra i servizi sociali dell’A.T.S. N. 22 e quelli sanitari dell’A.S.L. N 2 Savonese;
ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria afferenti alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall’Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio;
prestazioni di trasporto e/o accompagnamento, per l’adempimento di pratiche amministrative, presso uffici pubblici, per visite mediche, ospedali, luoghi di cura, per piccole commissioni;
Il personale preposto a tale servizio, per QUINDICI ore settimanali, in numero di UNA unità giornaliere, in possesso del titolo di operatore socio sanitario o equipollente.
ORE ANNUE STIMATE: 780 (15 ore x 52 sett.)
ART. 12
PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
L’Appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale capace e fisicamente idoneo alle mansioni richieste, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al loro impiego.
Alla data di inizio del servizio, l’affidatario dovrà produrre al Comune dichiarazione attestante i nominativi dei soggetti che effettueranno le prestazioni e produrre elenco nominativo, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni, con l’indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curriculum dei percorsi formativi e professionali.
Deve impegnarsi all’assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla presente gara.
Gli operatori dell’Appaltatore, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l’obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori, necessari per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Ente, salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di lavoro così come assegnati dal Responsabile dell’Ente al Coordinatore preposto dalla Ditta.
L’Appaltatore ha l’obbligo di far si che tutto il proprio personale:
· sia dotato di patente di guida di tipo “B”;
· gli educatori non prendano direttive se non dal responsabile preposto dalla ditta appaltatrice, il quale curerà l’esecuzione del servizio secondo le direttive dell’Ente;
· operi, nell’assistenza personale, con l’uso di idonei D.I.P. (dispositivi individuali di protezione), da sostituire per ogni ospite o tipologia di attività;
· non chieda o non accetti compensi, regali o donazioni;
· si attenga a quanto previsto dalla normativa in merito ai divieti di fumo;
· rispetti le norme di buona gestione vigenti nell’Ente per il contenimento dei costi;
· instauri i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto della massima correttezza, della dignità e dell’integrità della persona;
· rispetti gli indirizzi dell’Ente, quali programmi, istruzioni operative di attività, procedure e protocolli di servizio;
· rispetti gli orari di servizio predefiniti, sia in fase di pianificazione periodica che modificati per esigenze di servizio.
· garantire la continuità educativa, per quanto possibile, con l'impiego degli stessi operatori
· non utilizzi ne abbia con se, durante l’orario di servizio, telefoni cellulari, apparecchi di riproduzione musicale o quanto altro non sia autorizzato dai responsabili o pertinente al servizio di appartenenza.
Il personale rimane altresì vincolato al segreto professionale, al rispetto della “privacy” ed alle norme sulla trasparenza.
La consistenza numerica e qualitativa del personale dell’impresa deve restare costante come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
Sono a carico dell’Appaltatore le spese relative a:
· dotazione del vestiario del personale adeguato ed a norma con quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori;
· dotazione dei mezzi necessari per gli spostamenti degli operatori ( ad esclusione dell'assistente sociale che potrà disporre del mezzo del Comune e/o il rimborso delle spese sostenute in base alla normativa vigente
L’Appaltatore ha l’obbligo di:
· assicurare che il personale preposto alle attività previste dall’appalto, nei giorni di servizio effettivo presso l’Ente, non venga utilizzato in altra attività esterna né impegnato in doppi turni di lavoro presso l’Ente. I turni di lavoro, negli orari iniziali e finali presentati in sede di gara, potranno essere modificati autonomamente dall’Ente qualora ritenuto necessario per una maggiore funzionalità dei servizi. A tal fine l’Ente provvederà a dare tempestiva e opportuna comunicazione all’Appaltatore.
L’Appaltatore è inoltre obbligato a:
· mettere a disposizione del proprio personale, tramite la figura del responsabile coordinatore preposto dall’impresa appaltatrice, tutti i documenti tecnici del contratto in modo che gli addetti ai servizi possano consultarli ogni qualvolta ritenuto necessario;
· far partecipare il proprio personale ai colloqui individuali e periodici con l’Ente e con la finalità di una verifica complessiva della buona e regolare esecuzione dell’appalto, nel rispetto del vigente sistema di valutazione permanente delle prestazioni;
· far partecipare il proprio personale alle riunioni di lavoro periodicamente convocate dall’Ente;
· il personale dovrà essere regolarmente sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l’Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell’Ente.
Il Comune si riserva la facoltà di operare variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
nel limite del quinto dell’importo contrattuale originario agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
ART. 13
SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell’Ente). La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 7 e 18, Legge 300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti. L’Appaltatore si impegna a fornire di norma lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni, adottando tutte le misure atte a limitare il turn-over del personale, così come indicate nell’offerta tecnica.
Eventuali rotazioni dovranno essere comunicate per iscritto via fax, motivandone le cause all’Ente che comunque ha la facoltà di non accettarle, ove non siano determinate da dimissioni.
Qualora il turnover del personale, senza giustificati motivi, sia annualmente superiore ad 1/5 degli operatori inizialmente inseriti, l’Ente ha facoltà di risolvere il contratto.
L’Appaltatore dovrà:
· adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite entro 6 ore dall’evento;
· garantire l’affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell’Ente. Detto affiancamento dovrà avere una durata di almeno 4 giorni lavorativi quale tirocinio formativo.
ART. 14
AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL’APPALTO
Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, l’impresa è obbligata ad affiancare, per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7 giorni, il personale della nuova impresa subentrante con proprio personale qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l’ Ente.
ART. 15
REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
Il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per ogni tipologia di prestazione oggetto del presente capitolato dovrà, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, essere in possesso del tesserino di idoneità sanitaria (ove richiesto dalla legge) e della qualifica professionale idonea all’esercizio dell’attività richiesta .
Considerata l’attuale situazione del mercato del lavoro degli addetti all’assistenza di base, entro la percentuale massima del 30% del numero totale degli operatori proposti ed esclusivamente nei casi di cessazione dal servizio di personale precedentemente impiegato, sarà ammessa la possibilità di impiegare personale sprovvisto di specifico attestato, nell’intesa comunque dell’obbligo della loro riqualifica nel minor tempo utile.
Tali operatori dovranno, secondo insindacabile giudizio dell’Ente, essere in possesso di: comprovate capacità, professionalità o idoneo addestramento, esperienza di minimo due anni di lavoro prestato con le medesime funzioni, formazione mirata relativamente allo specifico ambito professionale.
Nel caso di utilizzo di personale non qualificato, all’Appaltatore spetterà, relativamente alle prestazioni rese da detto personale, un corrispettivo ridotto del 10% rispetto a quello offerto e aggiudicato.
ART. 16
FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Appaltatore deve altresì garantire a sua cura e spese lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere, nel corso dell’appalto, alle attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura socio-assistenziale, di rilievo sanitario, preventiva alla sicurezza, ecc. dei propri operatori.
In modo particolare il personale dovrà essere munito di specifico attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” ovvero, tale attestato, dovrà essere conseguito nel termine massimo di 12 mesi dall’inizio dell’appalto a cura e spese dell’Appaltatore per il numero di operatori individuati nel piano di sicurezza.
Qualora, decorso tale termine, il personale non sia ancora provvisto di tale idoneità, sarà facoltà dell’Ente applicare all’Appaltatore una penale pari ad €. 100,00 mensili per ogni persona non in possesso dell’attesto di idoneità tecnica.
La penale verrà conteggiata mensilmente, o in frazioni di mese, sino al raggiungimento dell’obiettivo richiesto.
L’attività formativa di cui al precedente secondo capoverso, con esclusione di quella relativa alla sicurezza già normata, dovrà essere effettuata per un minimo di n. 15 ore annue per ogni addetto secondo programmi convalidati dall’Ente.
ART. 17
OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
L’Appaltatore, relativamente al personale assegnato al servizio, solleverà l’Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore dovrà osservare relativamente al proprio personale le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’appalto per la tutela materiale dei lavoratori.
L’Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per le società cooperative i suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell’Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
ART. 18
COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di coordinamento dell’appalto, per almeno DIECI ore mensili.
L’Appaltatore dovrà inoltre individuare prima dell’inizio dell’appalto tale figura, comunicandone il nominativo al Comune di Finale Ligure . A tale figura compete il coordinamento nel migliore dei modi tutti gli interventi , assicurare la corretta gestione del servizio affidato , il rapporto con i vari attori e le diverse agenzie interne ed esterne al progetto e rapportarsi direttamente per ogni problematica subentrata con il responsabile dell'ATS e gli operatori comunali referenti, nonché partecipare alle riunioni di verifica e monitoraggio dell'equipe dell'ATS.
Il responsabile indicato dovrà essere reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e dovrà comunque agire nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai funzionari preposti dall’Ente.
L’Appaltatore dovrà, disporre di una idonea sede operativa funzionante entro 60 km (sessanta percorso stradale più breve) dal Comune di Finale Ligure e documentarne l’esistenza entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’appalto.
Tale sede dovrà essere stabilmente presidiata da un responsabile (con facoltà e con mezzi necessari per poter intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente ai servizi appaltati) per minimo 8 ore giornaliere (sabato ore 4, festivi esclusi) e dotata di telefono, fax e posta elettronica.
ART. 19
OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Appaltatore ha l’obbligo di:
· rispettare il piano di sicurezza dell’Ente di cui al D.Lgs. 81/08;
· attenersi alla normativa vigente in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08);
· fornire all’Ente, a semplice richiesta, tutte le informazioni e comunicazioni attestante il regolare assolvimento degli obblighi di cui al precedente punto 2;
· partecipare agli incontri di verifica con i Responsabili dell’Ente per la buona riuscita dell’appalto, incontri che avranno almeno cadenza quadrimestrale dalla data di inizio dell’appalto;
· fornire, a richiesta dell’Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;
· attivare, a richiesta dell’Ente, controlli a campione sul regolare svolgimento del servizio.
ART. 20 – RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.
L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia dell’Ente sia di terzi durante il periodo di esecuzione dell’appalto.
L’Ente si intende al riguardo sollevato da ogni responsabilità ed onere.
L’Appaltatore si impegna a stipulare, con specifico riferimento al presente appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT nella quale siano compresi in garanzia:
· i danni alle cose ubicate nell’ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente
capitolato;
· tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione;
· venga esplicitamente indicato che l’Ente viene considerato “terzo” a tutti gli effetti;
· venga prevista la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
· sia previsto un massimale annuo unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00.
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata per l’Ente una polizza RCO con un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e ad Euro 500.000,00 per persona.
Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale.
Copia delle polizze dovranno essere consegnate all’Ente prima della data di inizio del servizio. Qualora l’Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
ART. 21
OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL’ ENTE
Sono a carico dell’Ente le spese per:
· l’adeguamento le attrezzature eventualmente necessarie a seguito di norme e direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento;
· la manutenzione delle attrezzature di proprietà;
· la manutenzione delle attrezzature di proprietà fornite in uso all’Appaltatore per l’espletamento dell’appalto;
· l’acquisto dei materiali di consumo e spese di natura diversa per il normale funzionamento del servizio escluse quelle indicate nei precedenti articoli;
· la messa in disponibilità (previa richiesta di autorizzazione) di un locale per riunioni tra l’Appaltatore ed il proprio personale. Gli incontri dovranno comunque avvenire senza interferire con il normale andamento del servizio, fermo restando che il costo degli operatori per le ore destinate agli incontri è a carico dell’impresa appaltatrice.
L’Ente si impegna, nei termini e modi prescritti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l’Appaltatore sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
ART. 22 CONTESTAZIONI
L’Ente farà pervenire per iscritto all’Appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato.
L’Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti,
ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.
ART. 23 PENALI
Il servizio reso dall’Ente riveste carattere di pubblica utilità. Ad esso questa Amministrazione riconosce la più grande rilevanza ed importanza. Pertanto, lo stesso non può per nessuna ragione sopprimerlo, sospenderlo, ridurlo, eseguirlo in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito. A garanzia della sua puntuale esecuzione, a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto e da quanto proposto dall’Appaltatore in sede di gara, sono previste le seguenti penali:
· mancata/carente esecuzione di punti qualificanti del progetto di gestione presentato in sede di gara: penale sino ad € 1.000,00 (mille), per ogni fatto o circostanza;
· mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% del valore aggiudicato relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
· mancata disponibilità di una sede operativa, così come prevista e nei termini di cui al presente all’art. 18 sarà applicata una penale pari al 25% degli importi orari di aggiudicazione sull’intera somma delle prestazioni fatturate fino alla data di attivazione della sede medesima;
· negligenza dei dipendenti dell’Appaltatore nel mantenere il riserbo su notizie apprese nell’esecuzione delle prestazioni: penale di € 100,00 (cento);
· condotta non conforme a principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti: penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni fatto o circostanza;
· negligenza nella conduzione dei locali e delle attrezzature, carente manutenzione ordinaria: penale di € 800,00 (ottocento);
· inosservanza degli obblighi di legge in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene sul lavoro: penale di € 1.000,00 (mille);
· violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro applicabili: salve le diverse sanzioni di legge, penale sino ad € 1.000,00 (mille);
· mancata sostituzione del personale: penale pari a € 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;
· inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei punti precedenti: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
· mancato accredito per detrazioni di canoni o penali entro un mese dalla notifica: penale pari al triplo dell’accredito omesso da applicarsi mediante diretta detrazione sulla liquidazione delle fatture del mese successivo;
· qualunque altra violazione delle disposizioni dettate dal presente: penale sino ad € 1.000,00 (mille).
Nel caso in cui la medesima violazione sia ripetuta per tre volte, la penale prevista viene raddoppiata.
L’Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Appaltatore, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini
prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Ente.
Si provvederà al recupero delle penali poste a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale e’ adottato il provvedimento di irrogazione della penale o rivalendosi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
L’applicazione della penale non pregiudica i diritti spettanti all’Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
· mancato superamento del periodo di prova;
· mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
· abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
· impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore;
· richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
· applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
· inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
· apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio;
· messa in liquidazione dell’Appaltatore, qualoragli Enti, a proprio giudizio ritengano che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
· cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
· cessione del contratto;
· grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
· danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente;
· non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati;
· subappalto totale dei servizi;
· violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
· turnover del personale, senza giustificati motivi, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato;
· il mancato rinnovo della certificazione di qualità;
· qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.
L’Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.
ART. 25
RECESSO DAL CONTRATTO
L’Ente recederà dal contratto qualora:
· l’Appaltatore non provveda, entro il termine fissata dall’Ente, alla stipulazione del contratto;
· l’Appaltatore non presenti, prima della stipula del contratto, le polizze assicurative così come prevista dall’art. 20.
L’Appaltatore non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467). Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l’Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all’Appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dell’appalto ad altra ditta.
Il provvedimento di affidamento della gestione può essere sempre revocato dall’Ente e, così, risolto il contratto al ricorrere gravissimi motivi di pubblica utilità. Al sussistere di qualificate ragioni di tutela dell’interesse pubblico, l’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di ridimensionare, sospendere o concludere anticipatamente la gestione ed il rapporto contrattuale con il semplice preavviso di 60 (sessanta) giorni.
ART. 26 CONTROVERSIE
Ogni controversia derivante dal presente appalto sarà devoluta alla competenza del foro di Savona. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 27 DOMICILIO
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Finale Ligure nella sede di lavoro presso l’Ufficio Servizi Sociali.
PARTE III
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
ART.28
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto verrà aggiudicato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Ditta che otterrà il punteggio complessivo più alto, da determinare secondo i seguenti criteri:
A - PREZZO – massimo punti 40
Si valuterà il prezzo complessivamente offerto. Il massimo punteggio verrà attribuito all’Impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso e riducendolo, col metodo del “rapporto inversamente proporzionale”, per le altre offerte mediante applicazione della seguente formula:
Y = P (2 – X/PB)
P = punteggio massimo da attribuire, X = prezzo offerto.
PB = prezzo più basso offerto
I punti relativi al prezzo offerto verranno attribuiti considerando tre decimali arrotondando l’ultima cifra all’unità superiore ove la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.
B – PROGETTO TECNICO-OPERATIVO – massimo punti 60
Il progetto dovrà essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi in modo che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile
riconduzione ad ogni voce prevista.
Il progetto deve mettere in particolare evidenza:
· Metodologia di lavoro con l’Unità Operativa Multidisciplinare dell’A.T.S. e modalità di relazione e coordinamento con i servizi territoriali, ( Asl, Tribunale, ecc) le scuole e le famiglie;
· articolazione dei compiti, esperienza e formazione del Coordinatore;
· progettazione con particolare attenzione ad offrire agli utenti opportunità educative e di integrazione in collaborazione con le risorse educative, ricreative ed associazionistiche del terzo settore;
· attività di formazione, aggiornamento e supervisione con specificazione della qualità e quantità dei corsi previsti per la durata dell'appalto;
· modalità di contenimento del turn-over e organizzazione dei servizi in caso di sostituzione degli operatori;
· organizzazione e caratteristiche di eventuali attività aggiuntive finalizzate a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio, ivi compresa la messa a disposizione a proprio carico di risorse di personale e metodologia operativa di lavoro.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai seguenti elementi:
PROGETTO TECNICO OPERATIVO
Contenuti tecnici e metodologici riferiti alla coerenza del progetto con gli obiettivi del servizio ed alla flessibilità degli interventi correlati alle esigenze dei soggetti e delle loro famiglie
Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento: progettualità condivise e/o proposte in partenariato con i soggetti presenti nel territorio, rapporti con scuole, servizi ed enti.
Modalità di rapporto con l’equipe dell’ A.T.S.: metodologia di lavoro riferita alla verifica, monitoraggio e pianificazione degli interventi. Relazioni ufficiali periodiche sulle attività svolte
Max 60 punti
Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti
Modalità di controllo Max 10 punti
internodelle prestazioni svolte e dei risultati conseguiti e dei livelli di qualità dei servizi offerti
Coordinatore Max 20 punti
Articolazione dei compiti del 10 coordinatore quale parte attiva con il servizio evidenziandone metodologie tecnico-operative
Valutazione curriculum 10 professionale e specifico
Non saranno ritenute idonee le offerte che nel progetto tecnico operativo non abbiano raggiunto un minimo di 40 punti su 60.
Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità.
A parità di punteggio tra diversi concorrenti la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1) attività svolta sul territorio della Provincia di Savona;
2) offerta più bassa.
In caso di ulteriore parità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti un ribasso sull’offerta economica presentata; ove persista ancora parità l’affidatario sarà individuato mediante sorteggio.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 29
OFFERTE ANOMALE
La valutazione delle offerte anomale sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs. n.50/2016.
ART .30
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la seguente documentazione:
· certificazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara;
· cauzione definitiva come prescritto all’art. 6;
· versamento spese contrattuali.
Ove nel termine prescritto l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipula del contratto l’Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. E’
facoltà dell’Amministrazione non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio.
ART. 31 SUBENTRO
Sarà facoltà dell'ente appaltante provvedere al subentro, in nome e per conto dei Comuni di Finale Ligure e Xxxx Xxxxxxx (che sono membri dell'Ambito e, nel contempo, costituiscono altresì l'Unione dei Comuni del Finalese), nel presente rapporto contrattuale, dell'Unione dei Comuni del Finalese, avente sede in Finale Ligure, via Pertica 29, ciò in conseguenza dell'avvenuto conferimento della funzione fondamentale dei servizi sociali a far tempo dal 1 settembre 2016, e della fase in corso di conferimento delle restanti funzioni alla stessa Unione dei Comuni del Finalese, anche per ciò che concerne l'Ambito Territoriale Sociale n. 22 (limitatamente, come sopra evidenziato, ai Comuni di Finale Ligure e Orco Feglino), senza che l'appaltatore abbia a pretendere nulla.