Condizioni generali della Hermann Otto GmbH
Condizioni generali della Xxxxxxx Xxxx GmbH
I. Generalità
1. Tutte le offerte, le forniture e gli accordi sono regolati esclusivamente dai nostri termini e dalle nostre condizioni di fornitura.
2. Le nostre offerte non sono vincolanti. I contratti e gli accordi, in particolari quelli che modificano i presenti termini e condizioni, saranno per noi vincolanti esclusivamente dopo nostra esplicita conferma scritta. Gli accordi stipulati dai nostri rappresentanti commerciali esterni saranno validi esclusivamente previa nostra conferma scritta.
3. Escludiamo esplicitamente l’applicabilità dei termini e delle condizioni generali di acquisto dell’acquirente. Questi non saranno per noi vincolanti anche in assenza di nostra esplicita opposizione al momento della sottoscrizione di eventuale contratto.
4. È esclusa qualsiasi domanda riconvenzionale da parte dell’acquirente, a meno che tale richiesta rimanga incontestata oppure sia considerata legalmente vincolante. All’acquirente non spetta alcun diritto di ritenzione della proprietà. Ciò non vale nei rapporti con operatori non commerciali (consumatori) nella misura in cui il diritto di ritenzione sia fondato sullo stesso rapporto contrattuale. Nei rapporti con gli operatori commerciali, è escluso qualsiasi diritto dell’acquirente di rifiutare la prestazione.
5. Nell'esecuzione di una commessa, il nostro committente è responsabile, nell’ambito delle ricette e/o delle attrezzature da questi indicate per eseguire la produzione, affinché non vengano violati i diritti di brevetto appartenenti a terzi. All’occorrenza, il nostro committente è tenuto a sollevarci alla prima richiesta da qualsiasi reclamo o pretesa da parte di terzi.
II. Spedizione
1. Salvo differenti accordi, la spedizione viene effettuata a spese e a rischio dell'acquirente. Con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, o comunque al più tardi non appena la merce lascia gli stabilimenti o il magazzino, il rischio viene trasferito all’acquirente. Nel caso in cui la merce venga danneggiata durante il trasporto o nel caso in cui la merce elencata nella polizza di carico non venga consegnata integralmente, il destinatario della merce è tenuto a richiedere all’incaricato della consegna (in caso di trasporto tramite spedizioniere = autista del camion; in caso di trasporto ferroviario= stazione ferroviaria merci ricevente) l’annotazione dettagliata del danno subìto sulla distinta di trasporto con firma di conferma. La distinta di trasporto con l’avviso del danno dovrà essere fatta pervenire a noi allo scopo di effettuare la richiesta di risarcimento danni per conto dell’acquirente. Noi non sottostiamo ad alcun obbligo di far valere tali richieste ai fini legali, tuttavia ci impegniamo ad adottare le misure necessarie che consentano all’acquirente di presentare la corrispondente denuncia. Anche nel caso in cui la resa della spedizione concordata fosse franco l’indirizzo dell’acquirente, questi sosterrà comunque il rischio di spedizione. In tali casi, tuttavia, per i danni subìti dalla merce effettueremo il rimborso se e nella stessa misura in cui il danno sarà a noi rimborsato. Il rimborso del danno consisterà a nostra discrezione in una fornitura sostitutiva gratuita o in un accredito dell'importo di risarcimento ottenuto.
2. Per la spedizione della merce avremo facoltà di scegliere le modalità di trasporto e il percorso della spedizione senza per questo incorrere in alcuna responsabilità. Tale esclusione di responsabilità non è applicabile nel caso in cui nei rapporti con operatori commerciali il direttore esecutivo o uno dei nostri responsabili, nei rapporti con operatori non commerciali il direttore esecutivo o uno dei nostri dipendenti, abbia agito almeno con grave negligenza. L’obbligo da parte nostra a sottoscrivere un’assicurazione sul trasporto sussiste soltanto dietro esplicita richiesta. Tali costi saranno a carico dell’acquirente.
III. Tempi di consegna
1. I tempi di consegna iniziano con la ricezione della conferma dell'ordine, tenendo in considerazione la possibilità della fornitura e i termini e le condizioni contrattuali altrimenti concordati.
2. Il termine concordato sarà prolungato fatto salvo i nostri diritti a seguito di inadempienza dell’acquirente per un periodo di tempo pari a quello in cui l’acquirente non rispetta i propri obblighi derivanti dal presente o da un altro contratto. Ciò si applica in tutti i casi in cui è stato concordato un termine di consegna.
3. In caso di ritardo da parte nostra, l’acquirente è tenuto a fissare un adeguato termine di proroga. Allo scadere di tale termine di proroga, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui non abbia ancora ricevuto comunicazione di merce pronta per la spedizione.
4. Eventuali pretese di risarcimento derivanti dal mancato rispetto dei tempi o dei termini di consegna sono limitate al valore dell'ordine nella misura in cui il direttore esecutivo o uno dei nostri dipendenti si sia reso responsabile di tale ritardo per propria negligenza.
5. Cause di forza maggiore ci autorizzano a ritardare la spedizione per un periodo di tempo pari alla durata dell’impedimento o necessario per il riavvio delle attività, oppure a rescindere il contratto per quelle parti di esso non ancora eseguite. Come causa si forza maggiore si intendono scioperi, serrate, disordini o altre circostanze che sostanzialmente impediscono o rendono impossibile la consegna, indipendentemente dal fatto che vengano subiti da noi o da uno dei nostri fornitori. L’acquirente può richiederci una dichiarazione in cui confermiamo l’intenzione di rescindere il contratto oppure di effettuare la consegna entro un ragionevole periodo di tempo. In caso di mancata redazione di tale dichiarazione da parte nostra, l'acquirente è autorizzato a rescindere il contratto.
IV. Condizioni di pagamento
1. Le nostre fatture devono essere evase entro 30 giorni dalla rispettiva data di emissione senza sconti.
2. In caso di superamento dei termini ultimi di pagamento, addebiteremo i relativi interessi di mora in base ai tassi di interesse correnti per i crediti bancari a breve termine, e comunque in misura non inferiore al 5% annuo oltre il tasso di base corrente, per negozi giuridici dove non sia coinvolto un consumatore, non inferiore all’8% annuo oltre il tasso di base corrente.
V. Riservato dominio
1. Nei rapporti con operatori commerciali, tutta la merce fornita rimane di nostra proprietà (riservato dominio) sino all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla relazione commerciale con il rispettivo acquirente, anche nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti per crediti particolari. Nei rapporti con operatori non commerciali (consumatori), il riservato dominio sulla merce fornita sarà da noi mantenuto fino all’avvenuto pagamento del rispettivo prezzo d'acquisto.
2. L’acquirente è autorizzato ad utilizzare e a vendere la merce soggetta a riservato dominio nel normale ambito commerciale a condizione che non sussistano inadempienze nei nostri confronti. L’acquirente è autorizzato a rivendere o ad utilizzare la merce soggetta a riservato dominio soltanto a condizione che i crediti derivanti dalla rivendita o, rispettivamente, dall'utilizzo vengano ceduti a noi ai sensi dei punti 3 - 5. L’acquirente non è autorizzato a disporre in nessun altro modo della merce soggetta a riservato dominio.
3. L’acquirente cederà a noi da subito i crediti derivanti dalla rivendita e/o dall’utilizzo della merce soggetta a riservato dominio, indipendentemente dal fatto che tale merce sia stata venduta a uno o a più clienti oppure venga utilizzata per uno o per più committenti.
4. L’acquirente è autorizzato ad incassare i crediti a noi ceduti derivanti dalla rivendita o rispettivamente dall'utilizzo della merce fino a nostra revoca, da noi esercitabile in qualsiasi momento. Alla scadenza dei crediti nei nostri confronti, l’acquirente avrà l’obbligo di trasferirci immediatamente gli importi incassati. L’acquirente non avrà in nessun caso il diritto di cedere tali crediti a terzi.
5. Su nostra richiesta, l’acquirente avrà l’obbligo, nel caso in cui non lo facessimo noi personalmente, di notificare immediatamente al cliente la cessione del suo credito a noi e a confermarci tale notifica, nonché a inoltrarci le informazioni e i documenti necessari per incassare tali crediti ceduti con la corrispondente notifica.
6. L’acquirente ha l’obbligo di notificarci immediatamente eventuali pignoramenti o qualunque altro caso in cui i nostri diritti venissero colpiti dalle azioni di terzi.
7. Nel caso in cui la garanzia derivante dal riservato dominio superi di oltre il 20% il credito da garantire, saremo obbligati a sbloccare la garanzia a nostra discrezione su richiesta dell’acquirente.
8. L’autorizzazione all’incasso da parte dell’acquirente sarà revocata se i termini di pagamento non saranno rispettati, se l’acquirente viola i termini o le condizioni contrattuali, in caso di cessazione dei pagamenti da parte dell’acquirente o di inizio di procedura di concordato preventivo o di procedura fallimentare.
VI. Istruzioni di utilizzo
1. Poiché le condizioni di lavoro e i campi di applicazione dei nostri prodotti sono molto vari, attraverso le nostre istruzioni di utilizzo possiamo soltanto fornire delle direttive generali. In caso di requisiti speciali che esulano dai campi di applicazione e dalle condizioni di lavoro contemplati nelle nostre istruzioni di utilizzo, siamo disponibili a fornire il nostro supporto e la nostra consulenza. Ciò non comporterà comunque obblighi legali di alcun genere a nostro carico. Data la molteplicità dei casi applicativi e delle condizioni d’impiego dei nostri prodotti, è comunque necessario che le caratteristiche del prodotto considerate rilevanti ai fini della destinazione d’uso vengano testate in via preliminare dall’utilizzatore stesso e vengano verificate nell’applicazione pratica. A tale scopo, è indispensabile osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche aggiornate dei rispettivi prodotti.
2. Le informazioni riguardanti le quantità di consumo riportate nelle nostre istruzioni di utilizzo corrispondono a valori medi empirici.
VII. Reclami per merce difettosa, responsabilità
1. Tutti i dettagli forniti in relazione all’idoneità, all’utilizzo e all’applicazione dei nostri prodotti, i consigli e la consulenza tecnica, e altre informazioni vengono forniti secondo la nostra conoscenza più avanzata, ma non esimono gli acquirenti dall’eseguire propri test e verifiche. Accordi su caratteristiche qualitative e assunzioni di eventuali garanzie saranno per noi vincolanti soltanto se espressamente riportati per iscritto nel contratto. Per eventuali reclami relativi alla qualità e/o all’impiego del prodotto, fa fede la rispettiva scheda tecnica nell’ultima versione aggiornata e nella forma disponibile sulla nostra home page di internet o che può essere fornita in qualunque momento se ne viene fatta richiesta a tale scopo. Nel caso in cui l’acquirente si sia discostato da quanto ivi riportato, saranno esclusi reclami relativi a difetti o qualsiasi altra responsabilità a nostro carico.
2. Gli acquirenti-operatori commerciali dovranno esaminare subito la merce fornita per escludere eventuali difetti, e, nel caso in cui venga riscontrato un difetto, dovranno informarci immediatamente di ciò per iscritto Se ciò non avviene, la merce è da considerarsi accettata. Per gli acquirenti che non sono consumatori, ciò vale sia per i difetti palesi sia per i difetti non palesi. Se l’acquirente è un consumatore, in caso di difetti palesi ed esternamente riconoscibili è tenuto ad inoltrare reclamo entro 14 giorni dall’acquisto.
3. In caso di responsabilità per difetti riscontrati sulla merce da noi fornita, in caso di notifica del difetto da parte dell’acquirente a tempo debito, provvederemo alla sostituzione gratuita della merce difettosa, purché il difetto sia in essere al momento della cessione del rischio. Nel caso in cui sia impossibile un adempimento a posteriori, l’acquirente avrà diritto, a propria discrezione, ad una riduzione del pagamento o alla rescissione del contratto. Per qualsiasi richiesta di risarcimento danni o di rimborso spese, trova applicazione il punto 5.
4. In caso di reclamo, l’acquirente ha l’obbligo, su nostra richiesta, di concederci la possibilità di effettuare una verifica, fornendoci immediatamente dei campioni di materiale. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, l’acquirente non avrà diritto di presentare alcun reclamo contro di noi, a meno che la violazione del suddetto obbligo da parte dell’acquirente non impedisca o non ostacoli la nostra possibilità di eseguire una verifica sulle cause del difetto. Le spese sostenute per l'invio dei campioni di materiale nonché per il relativo prelievo saranno a nostro carico se sarà dimostrato che il materiale fornito era difettoso. Restano garantiti i diritti di revoca o di restituzione derivanti dai diritti di tutela dei consumatori.
5. Rispondiamo nei confronti dell’acquirente in termini di risarcimento dei danni - indipendentemente dai fondamenti legali, derivanti da contratto o da illecito - soltanto in caso di dolo o grave negligenza, rischio mortale, lesioni corporee o danni alla salute, oppure in caso di mancanza di una caratteristica qualitativa concordata, nella misura in cui l’accordo era destinato ad evitare il verificarsi di tale danno, oppure in caso di violazione di importanti obblighi contrattuali (obblighi fondamentali), oppure di altre clausole obbligatorie di legge. Il risarcimento dei danni per violazione di obblighi contrattuali fondamentali è limitato ai danni tipici prevedibili da contratto e in questo caso ad un importo massimo di 500.000,00 Euro, purché in assenza di dolo o di grave negligenza da parte del nostro rappresentante legale o dei nostri agenti indiretti oppure di rischio mortale, lesioni corporee o danni alla salute. Alle presenti clausole non è associata alcuna modifica dell'onere di prova a sfavore dell'acquirente. Le precedenti clausole valgono di conseguenza per il rimborso delle spese sostenute.
6. Il periodo di prescrizione per reclami di merce difettosa è pari ad un anno a partire dalla data di consegna della merce, purché non riguardi l’acquisto di merci di consumo, o purché la legge non specifichi obbligatoriamente un periodo di prescrizione più lungo.
VIII. Responsabilità per risarcimento danni per colpevolezza, rimborso spese
1. Nel caso in cui la colpevolezza sia un presupposto di responsabilità, la nostra responsabilità per il risarcimento danni, per qualsiasi motivo giuridico, se per contratto o per delitto, è limitata secondo le seguenti disposizioni. Una modifica dell'onere di prova a sfavore dell'acquirente non è correlata in tal senso.
2. In caso di una semplice negligenza non ci assumiamo alcuna responsabilità purché non si tratti di una violazione degli obblighi contrattuali. Vincolanti dal punto di vista contrattuale sono in particolare l'obbligo in tempi utili di una fornitura priva di vizi, nonché obblighi di tutela a favore dell'acquirente, in particolare per la propria incolumità.
3. Nel caso di una nostra disponibilità al risarcimento danni, questa responsabilità è limitata per i danni da noi previsti nel contratto come possibile conseguenza di una violazione contrattuale o che avremmo dovuto prevedere per accuratezza contrattuale. Il nostro impegno di risarcimento per danni materiali e per i conseguenti danni patrimoniali è limitato ad un importo massimo di € 500.000 per ogni caso di danno. In caso di danni dovuti al ritardo, nel rapporto commerciale con l'azienda, la responsabilità è limitata al valore dell'ordine.
4. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono anche per il risarcimento di eventuali oneri da parte dell'acquirente.
5. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono allo stesso modo per i nostri organi, rappresentanti legali, impiegati ed altri addetti ausiliari.
6. Nel caso in cui forniamo delle informazioni tecniche o consulenze e queste informazioni o consulenze non fanno parte di quanto da noi previsto da contratto, ciò avviene senza alcun vincolo e ad esclusione di qualsiasi responsabilità.
7. Le limitazioni suddette non valgono per una responsabilità per un comportamento intenzionale, per caratteristiche garantite, per lesioni mortali, lesioni semplici e la salute o secondo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità sui prodotti.
IX. Luogo di adempimento e Foro competente
1. Il luogo di adempimento del presente contratto valido per entrambe le parti contraenti è Fridolfing D-83413, se l'acquirente è un operatore commerciale. Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti commerciali con i commercianti, inclusi i processi cambiari e per assegni, Foro competente è il Tribunale di Traunstein D-83278.
X. Disposizioni finali
1. Per i rapporti commerciali con i nostri clienti, vige in ogni caso il Diritto Tedesco, con esclusione di qualsiasi giurisprudenza straniera. In tale ambito si esclude tuttavia l'applicazione del Diritto di acquisto europeo UN/CISG.
2. In caso di esportazione delle nostre merci tramite i nostri acquirenti in territori esterni alla Repubblica Federale Tedesca, decliniamo qualsiasi responsabilità qualora attraverso i nostri prodotti venissero violati diritti protettivi di terzi. L’acquirente ha l’obbligo di risarcire il danno da noi arrecato mediante l’esportazione di merci che non erano state da noi espressamente fornite a scopo di esportazione.
Xxxxxxx Xxxx XxxX · Xxxxxxxxxxxxxx. 00 · 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx · Tel.: x00-00 00-0 08-0 · Fax: x00-00 00-00 60
E-Mail: xxxx@xxxx-xxxxxx.xx · Internet: xxx.xxxx-xxxxxx.xx Index: 01.01.2013 IT