Contract
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CCNL PER GLI ADDETTI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO, PRODUZIONE E FABBRICAZIONE DI BENI
FOR.ITALY – FAMAR CONFAMAR 9/2/2017 – 31/12/2019
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CCNL PER GLI ADDETTI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO, PRODUZIONE E FABBRICAZIONE DI BENI
FOR.ITALY – FAMAR CONFAMAR 9/2/2017 – 31/12/2019
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SFERA DI APPLICAZIONE
1. Nello specifico il presente CCNL trova applicazione nelle seguenti aree riconducibili al settore del manifatturiero:
▪ Area tessile, abbigliamento, pelle, cuoio, calzature, scope – spazzole, articoli per la sicurezza, ombrelli - bottoni – parrucche, cancelleria e altro.
▪ Area legno e affini, carta, stampa, mobili.
▪ Area derivati petrolio, chimica, farmaceutica, gomma, plastica, vetro, refrattari, abrasivi, prodotti minerali non metalliferi.
▪ Area metalmeccanico, metallurgia, orafo e argentiero, prodotti in metallo
MODELLO CONTRATTUALE
• CONTRATTAZIONE DI I° LIVELLO – nazionale di categoria. La contrattazione collettiva di I° livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
• CONTRATTAZIONE DI II° LIVELLO – alternativamente aziendale, territoriale o di altra natura. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale e si adatta alle esigenze proprie delle aziende
FIGURE PROFESSIONALI NORMATE
• LAVORATORE DIPENDENTE
• QUADRO SUPERIORE
• LAVORATORE AUTONOMO SOCIO E NON
• SOCIO COIMPRENDITORE (si rimanda alle norme statutarie e patti fra i soci)
TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO
• CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
• CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
• CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO
• CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
• CONTRATTO DI APPRENDISTATO
• TELELAVORO
• TIROCINIO
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
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L’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
TUTELE
• TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
• SOSTEGNO AI LAVORATORI IMMIGRATI
• SOSTEGNO AI LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI
• PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’
• TUTELA DELLA MATERNITA’
• CONGEDO PER MATRIMONIO
• DIRITTO ALLO STUDIO
• CONTRASTO AL MOBBING
BILATERALITA’ E STRUMENTI PARITETICI DI SERVIZIO
• FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA
• ORGANISMO BILATERALE ITALIANO LAVORO – OBIL
• ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE – OPAN
• PREVIDENZA COMPLEMENTARE
• ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
• PATRONATI
• CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
• ACCESSO AL CREDITO
• SVILUPPO DEI SERVIZI PER I LAVORATORI E PER LE IMPRESE
IL SISTEMA DELLA BILATERALITA’ OBIL
Le Parti convengono che l'ente bilaterale di riferimento è l'OBIL ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003.
Per il finanziamento delle attività e dei servizi previsti dall'OBIL in relazione al CCNL è fissato un versamento nella misura complessiva di 120,00 euro annui, di cui 96,00 euro annui a carico dell'Azienda e 24,00 euro annui a carico dei lavoratori da versare mensilmente (10,00 euro mensili per 12 mensilità) tramite Modello di Pagamento Unificato F24 riportando la causale “OBIL” da apporre nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”. Nel dettaglio i Fondi istituiti presso l’OBIL sono i seguenti:
a) Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza – alla cui gestione è deputato l’OPAN operante presso l’OBIL.
b) Fondo Welfare e Sostegno al reddito
c) Fondo Osservatorio e Servizi Reali (commissione di conciliazione, commissione di certificazione dei contratti, commissione di validazione dei modelli org. vi ex D.Lgs. n. 231/2001)
d) Fondo Sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale
e) Fondo Gestione Bilateralità
f) Fondo A.E.C. per i lavoratori autonomi a gestione separata
Adesione all’ente bilaterale OBIL
Ai sensi dell’Art. 10 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle parti.
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Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.
Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del presente CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
SALUTE E SICUREZZA – OPAN
• TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO
• CONTRASTO ALLO STRESS DA LAVORO CORRELATO
• TUTELA DELLA PRIVACY SUI LUOGHI DI LAVORO
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
In caso di prima applicazione del presente CCNL alle lavoratrici e ai lavoratori precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali ulteriori trattamenti:
- inquadramento contrattuale
- inquadramento retributivo
- inquadramento normativo
Per la illustrazione puntuale delle modalità di intervento per la trasmigrazione contrattuale si fa specifico riferimento all’allegato “A.1” al CCNL che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
IL CONTRATTO IN PILLOLE – APPROFONDIMENTI
TABELLE ECONOMICHE
Livello | Quota montante | Quota OBIL (8,00€ mensili a carico azienda per 12 mensilità) | Paga base conglobata |
QS/Q (*) | € 1.892,00 | € 8,00 | € 1.900,00 |
1° | € 1.751,00 | € 8,00 | € 1.759,00 |
2° | € 1.632,00 | € 8,00 | € 1.640,00 |
3° | € 1.492,00 | € 8,00 | € 1.500,00 |
4° | € 1.380,00 | € 8,00 | € 1.388,00 |
5° | € 1.323,00 | € 8,00 | € 1.331,00 |
6° | € 1.267,00 | € 8,00 | € 1.275,00 |
7° | € 1.194,00 | € 8,00 | € 1.202,00 |
AREA TESSILE E SETTORI ACCORPATI
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AREA LEGNO E SETTORI ACCORPATI
Livello | Quota montante | Quota OBIL (8,00€ mensili a carico azienda per 12 mensilità) | Paga base conglobata |
QS/Q (*) | € 1.872,00 | € 8,00 | € 1.880,00 |
1° | € 1.726,00 | € 8,00 | € 1.734,00 |
2° | € 1.577,00 | € 8,00 | € 1.585,00 |
3° | € 1.508,00 | € 8,00 | € 1.516,00 |
4° | € 1.438,00 | € 8,00 | € 1.446,00 |
5° | € 1.359,00 | € 8,00 | € 1.367,00 |
6° | € 1.287,00 | € 8,00 | € 1.295,00 |
7° | € 1.209,00 | € 8,00 | € 1.217,00 |
Livello | Quota montante | Quota OBIL (8,00€ mensili a carico azienda per 12 mensilità) | Paga base conglobata |
QS/Q (*) | € 1.924,00 | € 8,00 | € 1.932,00 |
1° | € 1.748,00 | € 8,00 | € 1.756,00 |
2° | € 1.652,00 | € 8,00 | € 1.660,00 |
3° | € 1.573,00 | € 8,00 | € 1.581,00 |
4° | € 1.490,00 | € 8,00 | € 1.498,00 |
5° | € 1.407,00 | € 8,00 | € 1.415,00 |
6° | € 1.344,00 | € 8,00 | € 1.352,00 |
7° | € 1.256,00 | € 8,00 | € 1.264,00 |
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AREA METALMECCANICA E SETTORI ACCORPATI
Livello | Quota montante | Quota OBIL (8,00€ mensili a carico azienda per 12 mensilità) | Paga base conglobata |
QS/Q (*) | € 1.900,00 | € 8,00 | € 1.908,00 |
1° | € 1.715,00 | € 8,00 | € 1.723,00 |
2° | € 1.592,00 | € 8,00 | € 1.600,00 |
3° | € 1.532,00 | € 8,00 | € 1.540,00 |
4° | € 1.462,00 | € 8,00 | € 1.470,00 |
5° | € 1.380,00 | € 8,00 | € 1.388,00 |
6° | € 1.292,00 | € 8,00 | € 1.300,00 |
7° | € 1.230,00 | € 8,00 | € 1.238,00 |
1. L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mentre quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio.
2. Alla lavoratrice e al lavoratore dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50% della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
Tredicesima | 1 mensilità |
Quattordicesima | Ricondotta alla contrattazione di II liv. nell’ambito del tema della produttività |
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ORARIO DI LAVORO ORDINARIO
• ore 173
• giorni 26
• ore settimanali 40
• ore giornaliere 8
MAGGIORAZIONI
lavoro straordinario
• diurno 15%
• notturno 30%
• diurno festivo 30%
• notturno festivo 50% lavoro supplementare
• lavoro a turni 10%
n. ore massime contrattuali di straordinario:
• aziende fino a 100 dipendenti 250 ore
• aziende oltre 100 dipendenti 250 ore lavoro notturno
• in turni 30%
• non a turni 40%
• notturno festivo 50% lavoro festivo
• lavoro domenicale 50%
• lavoro festivo 50%
FERIE:
• Settimana ordinaria (26 giorni) 173 ore
• Settimana corta (22 giorni) 173 ore
ROL/EX FESTIVITA'
• EX FESTIVITA': 32 ore annue
PERMESSI ANNUI RETRIBUITI E NON
• ore annue 24
• nascita figlio/adozione 2 gg
• decesso famigliare stretto (nucleo) 3 gg
• decesso suocero/a - nonno/a 2 gg
• eventi straordinari max 5 giorni 8
• xxxxxxxx non retribuiti 48 ore annue
PREAVVISO
FINO A 4 ANNI DI SERVIZIO
• QS – Q – 1° preavviso 60 giorni di calendario
• 2°- 3° – 4° preavviso 30 giorni di calendario
• 5° - 6°- 7° preavviso 20 giorni di calendario
OLTRE I 4 ANNI E FINO A 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI
• QS – Q – 1° preavviso 90 giorni di calendario
• 2°- 3° – 4° preavviso 45 giorni di calendario
• 5° - 6°- 7° preavviso 30 giorni di calendario
OLTRE 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI
• QS – Q – 1° preavviso 120 giorni di calendario
• 2°- 3° – 4° preavviso 90 giorni di calendario
• 5° - 6°- 7° preavviso 45 giorni di calendario
EX FESTIVITA SOPPRESSE
• ore annue 32
CONGEDO MATRIMONIALE
• trattamento 15 gg
MATERNITA’
• Integrazione obbligatoria 100%
PERIODO DI PROVA
• QS – Q – 1° 6 mesi
• 2° - 3° – 4° 4 mesi
• 5° - 6° 2 mesi
• 7° 1 mese
MALATTIA
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conservazione del posto
• conservazione posto 9 mesi
• aspettativa 12 mesi
• aspettativa 24 mesi ulteriori
trattamento economico
• primi tre giorni 100%
• dal 4° al 20° 75%
• Dal 21° in poi 100%
INFORTUNIO
conservazione del posto
• conservazione posto fino a guarigione
trattamento economico periodo integrazione
• 1° giorno 100%
• 2° e 3° giorno 60%
• dal 4° fino a guarigione 100%
BILATERALITA’ VERSAMENTO OBIL GENERALE CAUSALE CONTRIBUTO “OBIL”
quota di adesione 120,00 € annui (10,00 euro al mese per 12 mesi)
• | 96,00 € | a carico dell'azienda |
• | 24,00 € | a carico del dipendente |
di cui Fondo sviluppo salute e sicurezza quota di adesione 18,00 € annui
• | 12,00 € | a carico dell'azienda |
• | 6,00 € | a carico del dipendente |
di cui Fondo welfare e sostegno al reddito quota di adesione 36,00 € annui
• | 30,00 € | a carico dell'azienda |
• | 6,00 € | a carico del dipendente |
di cui Fondo osservatorio e servizi reali quota di adesione 24,00 € annui
• 24,00 € a carico dell'azienda
• - a carico del dipendente
di cui Fondo sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale quota di adesione 24,00 € annui
• 12,00 € a carico dell'azienda
• 12,00 € a carico del dipendente
di cui Fondo gestione bilateralità quota di adesione 18,00 € annui
• 18,00 € a carico dell'azienda
• - a carico del dipendente
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