Delibera del Direttore Generale n. 432 del 27-09-2018
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 432 del 27-09-2018
Proposta n. 2243 del 2018
Oggetto: CONVENZIONE FRA L’AOU XXXXX E L’ASSOCIAZIONE ‘ANNULLIAMO LA DISTANZA’ ONLUS PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SALUTE GLOBALE
Dirigente: XXXXXX XXXXX XXXX
Struttura Dirigente: CENTRO SALUTE GLOBALE
Delibera del Direttore Generale n. 432 firmata digitalmente il 27-09-2018
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | CONVENZIONE FRA L’AOU XXXXX E L’ASSOCIAZIONE ‘ANNULLIAMO LA DISTANZA’ ONLUS PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SALUTE GLOBALE |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICA AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico | XXXX XXXXX |
Struttura | CENTRO SALUTE GLOBALE |
Direttore della | XXXXXX XXXXX XXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXX XXXXX |
Immediatamente | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice | Anno |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice | Anno |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 2 | Convenzione con Associazione Annulliamo la distanza |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.2.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale.
Premesso:
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, unitamente ai propri compiti istituzionali di assistenza sanitaria a pazienti pediatrici, favorisce il perseguimento di finalità di cooperazione sanitaria internazionale con azioni mirate ad implementare i servizi sanitari offerti nelle strutture ospedaliere e territoriali dei paesi che necessitano di tali interventi;
- che con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 909 del 15.10.2012, recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 7.11.2012, viene istituito il Centro di Salute Globale presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx quale struttura di coordinamento delle iniziative in ambito di salute globale, a cui afferiscono le attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale, anche con l'obiettivo di accrescere, diffondere ed applicare la conoscenza attorno alle priorità tematiche Politiche Sanitarie, Migrazione e Salute, Malattie Tropicali Neglette;
- che ai sensi dell’articolo 7 bis della L.R.T. 40/2005 avente per oggetto ‘Salute globale e lotta alle disuguaglianze’ la Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute e rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale, in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. Per tali tipologie di interventi la Regione Toscana si avvale del Centro Salute Globale, istituito presso l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti;
- che Annulliamo la Distanza (AnlaDi) è un'Associazione di volontariato ONLUS, impegnata soprattutto in Eritrea, Cambogia, Kenya, Albania e Nepal che da anni collabora alla realizzazione di progetti socio sanitari in Paesi in via di sviluppo, rivolgendo prioritariamente la sua azione verso bambini e nuove generazioni;
- che da più di 20 anni AnlaDi svolge la sua azione di solidarietà in Eritrea in campo sociale e più specificamente socio-sanitario, in accordo con il MOH di Asmara e in collaborazione con alcune delle più prestigiose istituzioni sanitarie delle Regioni Toscana, Xxxxxx-Romagna e Lombardia e con altri Enti e Associazioni italiani;
Considerato, pertanto, di stipulare una Convenzione con “Annulliamo la distanza” Xxxxx, al fine di condividere con il Centro di Salute Globale dell’AOU Xxxxx strategie inerenti le iniziative di ricerca, consultazioni e formazione negli ambiti tematici di comune interesse, tra cui: salute globale, diritto alla salute per i migranti, cooperazione sanitaria internazionale;
Vista la Convenzione quale allegato n.1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenziano le modalità e gli aspetti di collaborazione che con tale Accordo si intendono regolamentare;
Considerato che tale accordo non comporta per L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx oneri finanziari e pertanto i costi effettivi correlati a voci di viaggio, assicurazioni, vitto, alloggio, trasporto materiali, saranno esaminati nell'ambito di ogni singolo progetto e potranno avere copertura o da fondi di AnIaDi o da fondi esterni alle due amministrazioni su progetti finalizzati;
Ritenuto pertanto di approvare la Convenzione con “Annulliamo la distanza” Onlus di cui sopra;
Su proposta del Responsabile della X.X.X.X Centro Salute Globale, Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa, che espressamente si richiama:
1. di approvare lo schema della Convenzione quale allegato n. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di regolamentare le attività tra il Centro Salute Globale, afferente all'Azienda Ospedaliero - Universitaria Xxxxx, e “Annulliamo la distanza” Onlus al fine di condividere le strategie inerenti le iniziative di ricerca, consultazione e formazione negli ambiti tematici di comune interesse, tra cui: salute globale, diritto alla salute per i migranti, cooperazione sanitaria internazionale.
2. di procedere alla stipula della sopracitata Convenzione.
3. di dare atto che tale Convenzione non comporta oneri sul Bilancio dell’AOU Meyer.
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Dr. Xxxx Xxxxx)
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA XXXXX E “ANNULLIAMO LA DISTANZA” ONLUS PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI SALUTE GLOBALE
Tra
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx (di seguito denominata Azienda), con sede in Firenze, viale Pieraccini, 24 P.I. 02175680483, in persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Montevarchi, il 26.9.1965, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda in Firenze – X.xx X. Xxxxxxxxxx x. 00;
e
Annulliamo la Distanza Onlus, di seguito indicata come "AnlaDi", con sede legale a Firenze, in xxx xx Xxxxxx x. 000/X, CF 94066750483, nella persona del proprio legale rappresentante, Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Firenze, il 08.08.1967 domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione in Firenze – Xxx xx Xxxxxx 000/x;
PREMESSO CHE
- che ai sensi dell’articolo 7 bis della L.R.T. 40/2005 avente per oggetto ‘Salute globale e lotta alle disuguaglianze’ la Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute e rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale, in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. Per tali tipologie di interventi la Regione Toscana si avvale del Centro Salute Globale, istituito presso l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx, con DGR n. 909 del 15 ottobre 2012, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti;
- il Centro Salute Globale partecipa allo sviluppo di attività informative e formative sulle proprie aree tematiche ed intende, attraverso la collaborazione con reti di esperti in diverse discipline, stimolare il dibattito, la riflessione e l'analisi nel campo della salute globale con specifico riferimento ad alcune aree di interesse tra le quali quella della salute dei migranti;
- AnlaDi è un'Associazione di volontariato ONLUS, impegnata soprattutto in Eritrea, Cambogia, Kenya, Albania e Nepal che da anni collabora alla realizzazione di progetti socio sanitari in Paesi in via di sviluppo, rivolgendo prioritariamente la sua azione verso bambini e nuove generazioni;
- da più di 20 anni XxxxXx svolge la sua azione di solidarietà in Eritrea in campo sociale e più specificamente socio-sanitario, in accordo con il MOH di Asmara e in collaborazione con alcune delle più prestigiose istituzioni sanitarie delle Regioni Toscana, Xxxxxx- Romagna e Lombardia e con altri Enti e Associazioni italiani;
- è dimostrato, da esperienze maturate in altri paesi dell'U.E. che i sistemi sanitari che hanno avviato forme di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo presentano strutture locali con migliori capacità innovative;
TUTTO CIÒ PREMESSO
convengono quanto segue:
Le modalità per lo sviluppo delle attività di cooperazione tra i due Enti potranno comprendere:
- realizzazione di progetti comuni di ricerca, secondo protocolli da definire;
- trasferimento di conoscenze, per realizzare ricerche, consultazioni e programmi formativi, secondo rapporti di collaborazione tra Paesi.
Gli ambiti di intervento principali saranno relativi all'implementazione delle attività di relazioni internazionali finalizzate alla realizzazione di attività di Cooperazione Internazionale in ambito sanitario e socio sanitario, formazione e scambio di buone prassi con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
• Area pediatrica: sviluppo e gestione di progetti in ambito organizzativo, clinico, assistenziale e socio sanitario
• Salute Pubblica: con specifico orientamento ai programmi di prevenzione e promozione della salute con priorità a quelli in ambito materno infantile.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, attraverso i competenti uffici, e AnIaDi collaboreranno sul piano tecnico (analisi dei bisogni, valutazioni di fattibilità, stesura del progetto definitivo) alla definizione e studio di fattibilità dei singoli progetti.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, sulla base dei progetti congiuntamente approvati, metterà a disposizione attraverso i suoi professionisti il proprio know-how per lo sviluppo di interventi e azioni volti al miglioramento dei servizi socio sanitari dei Paesi interessati.
Tale accordo non comporta per L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx oneri finanziari. Pertanto i costi effettivi correlati a voci di viaggio, assicurazioni, vitto, alloggio, trasporto materiali, saranno esaminati nell'ambito di ogni singolo progetto e potranno avere copertura o da fondi di AnIaDi o da fondi esterni alle due amministrazioni.
AnlaDi, sulla base dei progetti approvati, avrà cura che i professionisti italiani dispongano nei Paesi interessati del supporto adeguato per lo svolgimento delle attività progettuali.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx e AnIaDi si impegnano a rendere pubbliche le attività svolte in cooperazione attraverso pubblicazioni, seminari e i media.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx e AnIaDi attiveranno un sistema di verifiche annuali per il monitoraggio delle attività discendenti dal presente Accordo.
Ciascun Ente ha individuato al proprio interno un referente responsabile dell'Accordo di cooperazione:
- per L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, la direttrice del Centro: Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
- per AnIaDi, il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx XxxxXx.
Il presente Accordo avrà la durata di tre anni dalla data della stipula, fatto salvo in ogni caso il potere di risoluzione e/o di recesso anticipato da parte di ciascun Ente che dovrà essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno 60 giorni.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda a norme e disposizioni regolamentari vigenti in materia.
Luogo e data
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer Annulliamo la Distanza Onlus Direttore Generale Legale rappresentante
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxx Xxxxx)