ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DELL’AZIENDA ( RCT –RCO )
Direzione Affari Generali, Societari e Legali Settore Assicurazioni
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DELL’AZIENDA ( RCT –RCO )
2013
(in armonia con la normativa dell’Unione Europea)
INDICE | ||
Premessa | pag. | 3 |
Definizioni | pag. | 4 |
Descrizione dell'attività del Contraente/Assicurato | pag. | 5 |
Norme che regolano l’Assicurazione | pag. | 7 |
Condizioni che regolano la RCT - RCO | pag. | 9 |
Condizioni particolari di Assicurazione | pag. | 20 |
Dichiarazioni ai sensi dell’art.1341 c.c. | pag. | 21 |
Dati di andamento sinistrosità | pag. | 22 |
PREMESSA
Il contratto è stipulato a tutela della patrimonialità d’impresa a fronte di rivendicazioni di terzi a qualsiasi titolo e di difficoltà di esercitare le rivalse, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del Contraente:
per quanto riguarda i Componenti il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci in analogia a quanto previsto dall'art.23 della Legge 27/12/85 n. 816, nel rispetto di quanto previsto all’art.3 comma 59 della legge 24.12.2007 n.244;
per quanto riguarda i Dirigenti, in forza di quanto disposto dal C.C.N.L. di categoria in vigore ;
per quanto riguarda i Quadri in esecuzione della legge istitutiva dei quadri e legge 190 del 13/05/1985;
per quanto riguarda Funzionari e Dipendenti in forza di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs.209/05 e del D.Lgs.163/06 di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano presenti nella legge Finanziaria afferente l’esercizio.
Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nel Capitolato, significano :
CONTRAENTE O ASSICURATO
AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI – GENOVA SpA.
CAPITOLATO
Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente, sottoscritto e parte integrante del contratto
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest’ultimo coincidente.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA’
L’impresa assicuratrice.
BROKER
Ital Brokers S.p.A. –Genova
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA
La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espresso in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espresso in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SUBAPPALTATORE/DITTA SUBAPPALTATRICE
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI SPA GENOVA
La Contraente/Assicurata ha per oggetto l’organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto, di beni ed infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone nelle aree urbane ed extraurbane, nonché lo svolgimento di servizi afferenti alla mobilità delle persone.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge i seguenti servizi o funzioni o attività:
a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di veicoli e fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. anche per conto terzi, su strada, su rotaia (Ferrovia Genova Casella), marittimi (navebus), con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, di trasporto in aree private, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
c) l’acquisto e l’alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
d) la gestione di raccordi ferroviari;
e) la gestione di servizi coordinati all’assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, l’installazione e la manutenzione di sale d’attesa, di paline di fermata intelligenti collegate a sistema S.I.MON, totem informativi ed emettitrici titoli di viaggio, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il monitoraggio delle corsie riservate;
f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l’attività di agenzia di viaggio;
j) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
k) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella;
l) ogni altra attività relativa alla mobilità delle persone o delle cose;
m) gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
n) servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
o) pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
p) progettazione, realizzazione, e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
q) predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto;
r) studio, pianificazione, progettazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del “car sharing”, “bike sharing” e del “car pooling”, nonché quelli per l’attuazione dei piani di spostamento dei lavoratori di una stessa azienda, società o ente da casa al posto di lavoro e viceversa;
s) pianificazione, progettazione, realizzazione manutenzione e gestione di servizi relativi alla viabilità, quali rimozione auto, gestione semafori, sistemi “intelligenti” di trasporto, ecc.;
t) studio, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta, nonché di parcheggi;
u) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi anche la sosta e i parcheggi, accessi e ZTL e road pricing;
v) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, Ferrovia Genova Casella ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
w) valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra;
x) gestione del servizio di vigilanza delle corsie, di ausiliari del traffico e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d’intralcio;
y) consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
z) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l’applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle attività di cui sopra.
Tali attività potranno essere svolte dalla Società sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici o privati.
La Contraente/Assicurata potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell’interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
Eventuali successive trasformazioni societarie di AMT Spa verranno recepite nelle polizze in vigore con apposite appendici.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa e gestisce i contratti per conto dell’assicurato.
Art.2 - Durata del Contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12 2012 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2013.
Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.
In alternativa Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere e la Compagnia di accettare, entro il 30.06.2013, la proroga del contratto per un anno, alle condizioni normative e di premio in essere, fatto salvo quanto riferibile alla movimentazione delle partite contrattuali, sempre che il rapporto sinistri premi non abbia subito rilevanti scostamenti rispetto ai parametri di gara.
.
Art.3 - Pagamento frazionato del premio annuo - Decorrenza della garanzia
La contraente è tenuta a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze. L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.
Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.
La Contraente provvederà al pagamento della rata di premio per il periodo dal 01.01.2013 al 30.04.2013. entro il 21.12.2012, mentre le successive rate avranno cadenza quadrimestrale, esclusi aumenti relativi ai diritti di frazionamento.
Art.4 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti
La Società si impegna a concordare con il Broker e con l’Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporsi, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall’atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.
Art.5 - Aggravamento del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.
Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898, c.c., decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso purché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
L’eventuale aggravamento del rischio riveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.
Art.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897, c.c., e rinuncia al relativo diritto di regresso.
Art.7 - Cessazione del rischio
La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.
Art.8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente
La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente. L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che la Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1892, c.c.
Art. 9 - Altre Assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.Per quanto attiene invece, le polizze stipulate da soggetti diversi dal contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio ed opererà in differenza di limiti e di condizioni rispetto alla altre coperture.
Art.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.
Art.11 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art.12 - Rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti attuativi
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ed evoluzione regolamentare attuativa.
Eventuali modifiche di legge e Regolamenti Attuativi che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto o in sede di proroga.
Art.13 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers SpA -, xxx XX Xxxxxxxxx 0/0 - Xxxxxx, in qualità di broker di assicurazione dell’ AMT, Azienda Mobilità e Trasporti – Genova SpA
La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker.
Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso del broker è, come da prassi di mercato, a carico della/e Società aggiudicataria/e.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT - RCO
Art.14- Oggetto dell'assicurazione
A) ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta per la quale è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art.2049, c.c.
B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL’ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI – INAIL (R.C.O) CON ESTENSIONE AI DANNI BIOLOGICI E CON ESCLUSIONE DELLA FRANCHIGIA.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11, D.P.R. 30/6/65 n.1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n.38 per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art.5 del D. Lgs. n. 38/2000, dai lavoratori di cui al
D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e dagli stagisti.
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30/6/65 n.1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5, D. Lgs. n. 38/2000, ai lavoratori di cui al D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e agli stagisti per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. Lgs. n. 38/2000.
3) Ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La Società si obbliga a rifondere al contraente le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.
La garanzia non vale per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 legge 12/6/84 n.222.
C) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. OGGETTO
L'assicurazione di cui all’Art.15 lettera B) delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione inerente alla Responsabilità Civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 è estesa alle malattie professionali.
INIZIO E TERMINE
L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
ESCLUSIONI
La garanzia non vale:
per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV e per i casi conseguenti ad elettrosmog;
per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
per le malattie professionali conseguenti:
a)alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
b)alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
DENUNCIA DEI SINISTRI
Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società - o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.
D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, QUADRI, FUNZIONARI E DIPENDENTI.
L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale:
1) degli Amministratori, dei Direttori Generale Tecnico e di Esercizio, dei Dirigenti, Quadri Funzionari e Dipendenti lavoratori parasubordinati (così come definiti all’art.5 D.Lgs.38/2000), dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e degli stagisti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
2) degli Amministratori, dei Direttori Generale Tecnico e di Esercizio, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività indicate nel D. Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
3) di Presidente di Commissione di gara d’appalto di opere e di forniture di beni o servizi, di Ingegnere capo,
di Progettista/Direttore/Collaudatore sia di lavori sia di forniture,
di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui alla legge n.494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.
4) Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro, e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.
5) L’impresa rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei suddetti soggetti a fronte del pagamento di risarcimenti effettuati a terzi per conto del contraente, eccezion fatta per il caso di dolo.
E) RISCHI INCLUSI NELL’ASSICURAZIONE RCT OLTRE A QUELLI INSITI NELL’ATTIVITA’ PRINCIPALE, ESCLUSA LA RCA
1 - Danni a cose di dipendenti
L’Assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato trovantisi nell’ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l’attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.
Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.
La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro; con il limite di indennizzo di €. 5.000,00 per sinistro, con il limite di xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro e per anno di
€. 50.000,00.
2 - Terzi dipendenti di altre Imprese Fornitori, Consulenti, Liberi Professionisti
Di comune accordo fra le Parti si conviene che sono considerati Terzi tutti coloro i quali non hanno con la Contraente/Assicurata rapporto di lavoro dipendente e non sono iscritti nei registri del personale dell’Azienda in forza del patto di assunzione.
3 - Persone non dipendenti dell’Assicurato, partecipanti ad attività complementari
Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di imprese che, in via occasionale, partecipano ai lavori complementari o all’attività formante oggetto dell’Assicurazione.
La garanzia è operante purché dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità in conseguenza di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p.
4 - Lavoratori di cui al D.Lgs.276/03 e successive modifiche e stagisti
a) La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, da lavoratori di cui al D.Lgs.276/03 e successive modifiche e da stagisti, per l’espletamento delle attività descritte a pag.5.
b) La garanzia RCO di cui al presente art. 15 lettera B) si intende operante anche nei confronti dei lavoratori di cui al D.Lgs.276/03 e successive modifiche e degli stagisti. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione surrogatoria ex art.1916, c.c., a parziale deroga dell’art.17 A – Soggetti non considerati terzi, i lavoratori a rapporto interinale verranno considerati terzi ai soli fini dell’azione surrogatoria.
5 - Danni causati dai non dipendenti che partecipano personalmente ai lavori
L’Assicurazione copre i danni a terzi causati da persone della cui opera l’Assicurato si avvalga occasionalmente, pur non essendo in rapporto di dipendenza.
La garanzia è operante a condizione che dal fatto discenda all’Assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049, c.c.
La presente garanzia viene prestata entro i limiti e massimali convenuti in polizza per la garanzia della Responsabilità Civile verso terzi; detti massimali restano ad ogni effetto unici, anche in caso di corresponsabilità di queste persone tra di loro o con dipendenti dell’Assicurato.
6 - Responsabilità dell’Assicurato e degli Appaltatori e dei Subappaltatori
Premesso che l’Assicurato può subappaltare parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.
Il massimale indicato in polizza deve intendersi prestato in eccesso rispetto ad eventuali polizze stipulate dagli Appaltatori e dai Subappaltatori per lo stesso rischio e lo stesso massimale resta, per ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità dell’Assicurato con le ditte subappaltatrici, o fra le stesse ditte.
7- Infortuni subiti da Appaltatori, Subappaltatori e loro Dipendenti nonché per lavori in economia
Si conviene che sono considerati terzi anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse malattie professionali) i titolari delle ditte dei lavori stessi nonché i loro dipendenti: quest’ultimi sempre che dall’evento derivino la morte, lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583, c.p.
8 - Proprietà e/o conduzione dei Fabbricati
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di:
a) proprietario e/o conduttore di fabbricati;
b) proprietario e/o conduttore di impianti sia propri sia in uso;
c) proprietario e/o conduttore di impianti fissi, compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, ascensori e montacarichi, sale d’attesa, paline intelligenti, macchinette emettitrici, totem informativi, impianti di controllo corsie, ponti radio, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: alberi di alto fusto, recinzioni cancelli anche comandati elettricamente.
Relativamente agli impianti, l’Assicurazione vale anche per la copertura dei rischi non causati dalla funzionalità degli stessi quali ad esempio: caduta di fili trasversali della rete aerea, sopraelevazione e slabbramenti di rotaie, sollevamento di masselli, caduta di persone o veicoli negli scavi per la manutenzione di binari ed altri impianti, cadute di scintille o folgorazioni a seguito di dispersione di corrente, caduta degli apparecchi automatici sopra le portiere ecc.
La garanzia si intende altresì estesa all’eventuale responsabilità che possa incombere all’Assicurato - in qualità di proprietario di impianti in via di smantellamento o demolizione - nel caso in cui ignoti utilizzando rottami di detti impianti abbiano a procurare danni a terzi.
9 - Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
L’Assicurazione copre i danni causati a terzi durante l’esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l’attività assicurata, inclusi tra questi l’ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori anche ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.
10 - Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione copre i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che per volume o peso non possono essere rimosse. Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €.2.000,00 per ogni sinistro e con il limite di massimo indennizzo per sinistro e per anno di €. 50.000,00.
11 - Danni a mezzi sotto carico e scarico
L’assicurazione copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, eseguite sia con mezzi meccanici che manualmente dai dipendenti, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 2.000,00 per ogni mezzo danneggiato, con il limite di xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro e per anno di €. 50.000,00.
12 – Danni da vibrazione
L’Assicurazione copre i danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €. 5.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale fino a €.100.000,00 per sinistro e per anno.
13 – Danni da scavi e reinterri
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da rottura e scavo di suolo pubblico, eseguiti da AMT direttamente o in economia, per installazione di paline di fermata, subiti da persone e da cose, inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici di sottosuolo, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l’esclusione per danni da sospensione di servizio e mancato uso per i danni derivanti da cedimento o franamento del terreno.
La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica del cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di €. 5.000,00 e con il massimo risarcimento di €.100.000,00 per sinistro e per anno.
14 - Danni a veicoli nell’ambito di esecuzione lavori
L’Assicurazione copre i danni diretti e materiali a veicoli di terzi compresi i dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori, anche se gli stessi veicoli siano in consegna o custodia dell’Assicurato. Tale estensione della garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 2.000,00 e fino alla concorrenza di €.100.000,00 per sinistro e per anno.
15 - Attività Complementare
L’Assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esercizio di attività esterne a carattere complementare e accessorio, a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegne e prelievo di materiali e/o merci.
Resta fermo che sono in ogni caso esclusi i rischi derivanti conseguenti all’uso e alla circolazione dei veicoli a motore in genere.
16 - Servizio di Vigilanza
L'assicurazione copre la Responsabilità Civile derivante all'assicurato quale esercente il servizio di vigilanza diurna e/o notturna, non compreso l'uso di cani.
Nel caso in cui tale servizio fosse affidato a persone non aventi qualifica di dipendente, si conviene che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato nella sua qualità di "Committente".
17 - Servizio di Pulizia Impianti e automezzi Aziendali
L’Assicurazione copre la Responsabilità Civile quale esercente l’attività di pulizia impianti e automezzi aziendali diurna e notturna.
Nel caso in cui tale servizio fosse affidato a persone non aventi qualifica di dipendente, si conviene che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato nella sua qualità di "Committente".
18 - Xxxxx a cose in consegna o custodia
La garanzia comprende i danni cagionati alle cose in consegna o custodia che si trovino all’interno degli stabilimenti dell’Assicurato, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate.
Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.
Questa garanzia viene prestata con la franchigia assoluta di €. 2.000,00 e fino alla concorrenza di
€.100.000,00 per sinistro e per anno., fatto salvo quanto previsto al punto 29 art. 15..
19 – Carrelli e macchine operatrici
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall’uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge sull’assicurazione obbligatoria.
20 - Parcheggio di competenza dell’Assicurato
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dalla manutenzione di strade private e dalla gestione di aree fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini, adibite a parcheggi dei veicoli di dipendenti, a tal fine considerati terzi, di terzi visitatori o fornitori, debitamente delimitate e gestite con servizio di custodia.
21 - Manutenzioni di ascensori, montacarichi, scale mobili
La garanzia copre i danni che si verifichino durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi quelli imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.
22 - Proprietà ed esercizio di depositi di carburante dello stesso
L’Assicurazione si estende al rischio relativo alla proprietà ed esercizio di depositi di carburante. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 2.000,00 e fino alla concorrenza di €.200.000,00 per sinistro e per anno, ferma restando l’esclusione dei danni da furto e da incendio.
23 - Impianti di autolavaggio
L’Assicurazione copre il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti. L’Assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’Assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.
La garanzia viene prestata con la franchigia assoluta di €. 2.000,00 e fino alla concorrenza di
€.200.000,00 per sinistro e per anno, ferma restando l’esclusione dei danni da furto o da incendio dei veicoli.
24 – Partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, iniziative di marketing, giocabus e utilizzo del veicolo speciale quale ufficio itinerante
La garanzia comprende i rischi derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, iniziative di marketing, giocabus e utilizzo del veicolo speciale n. soc. E205, targato BV246PD (o altri adibiti a veicolo speciale, previa tempestiva comunicazione) quale ufficio itinerante per mostre pubblicitarie, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand.
25 – Mense aziendali
La garanzia comprende i rischi derivanti dall’esistenza delle mense aziendali e dei bar interni restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’Assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i dipendenti rientrano nel novero dei “Terzi”. Si dà atto che delle mense e dei bar possono usufruire occasionalmente anche estranei.
26 - R.C. dei committenti per l’utilizzo di veicoli a motore
L’Assicurazione copre anche la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049, c.c., per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, eventuali lavoratori parasubordinati, lavoratori di cui al D.Lgs.276/03 e successive modifiche e stagisti, in relazione alla guida di autovetture, biciclette, ciclomotori, motocicli, o altri veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
27 - Servizi Pubblici di locomozione e trasporti
La garanzia è efficace a condizione che gli impianti:
siano assoggettati alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all’uopo istituita;
sia stato conseguentemente autorizzato l’esercizio;
siano state adempite eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.
Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone l’assicurazione copre i danni agli indumenti ed oggetti che per loro naturale destinazione sono portati o indossati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi denaro, preziosi, titoli.
Tale garanzia opera previa detrazione di un importo di €. 150,00 per persona danneggiata, fino alla concorrenza di €.50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
00 - Xxxxxxxx Xxxxxx Casella
L’Assicurazione copre anche la Responsabilità Civile derivante dall’esercizio e dalla gestione dei beni della Ferrovia “Genova – Casella” a trazione elettrica con percorso in sede propria di m. 24.600 e di m. 400 in sede stradale, compresa linea elettrica ad alta tensione della lunghezza di m.
25.000 circa ad uso della predetta ferrovia.
Esercente la manutenzione ordinaria e straordinaria della ferrovia , della rete elettrica e delle intere strutture, eseguite in proprio e/o in appalto compreso il rischio della committenza.
L’assicurazione si estende anche alla responsabilità civile dell’Assicurato derivante dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.
La società rinuncia alla rivalsa nei confronti della Regione Liguria.
Qualora la Compagnia Assicuratrice ritenga per motivi assicurativi e riassicurativi garantire il rischio oggetto di estensione del presente articolo in apposita polizza RCVT Ferroviario, ciò sarà consentito, fermo restando che tale polizza dovrà recepire e comprendere le condizioni e i massimali del presente Capitolato.
29 – Lavorazioni su veicoli di Terzi
La garanzia si estende anche ai danni fisici e materiali cagionati a terzi o a cose di terzi in conseguenza di errate operazioni di riparazione o di manutenzione eseguite dall’Assicurato su veicoli di terzi.
La presente garanzia si intende operativa per i soli danni cagionati dai detti veicoli dopo la loro consegna a terzi, purché tale consegna sia avvenuta durante il periodo di validità della polizza e purché i danni si siano verificati entro 90 giorni dalla consegna stessa.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza massima complessiva di €. 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con sottolimite massimo di €.15.000,00 per danni ai veicoli diversi da quelli oggetto dei lavori di riparazione/manutenzione.
Per i danni ai veicoli oggetto della riparazione e manutenzione, la presente garanzia è prestata:
a) con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.000,00
b) con il massimo di €.10.000,00 per veicolo e di €.25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Sono comunque esclusi dalla copertura:
le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei veicoli risultati difettosi o presunti tali;
le spese non autorizzate preventivamente dalla Società assicuratrice da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno;
i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei veicoli all’uso ed alle necessità cui sono destinati; sono però compresi in garanzia i danni materiali o fisici che derivano dagli effetti pregiudizievoli di tale mancata rispondenza (purché tale mancata rispondenza sia imputabile alle errate operazioni di manutenzione o riparazione);
i danni imputabili a responsabilità del costruttore.
30 - Estensioni Diverse
La garanzia comprende i rischi derivanti:
dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all’interno delle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno;
dall’esistenza, nell’ambito dell’Azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
dalla proprietà e/o dalla conduzione, a qualsiasi titolo, di aree di manovra, sosta e parcheggio, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e colonnine di distribuzione, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell’Azienda;
dall’esistenza di una squadra antincendio;
dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività dichiarata in polizza;
dall’organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze o sedi diverse.
Art.15 – Precisazioni sulla qualifica di “terzo”
Sono considerati terzi anche:
a) gli enti e/o le imprese proprietarie o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente, fatti salvi i limiti specifici previsti nel capitolato di polizza;
b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente, unitamente alle società medesime;
c) i Componenti del Consiglio di Amministrazione del Contraente e i Dirigenti.
Art.16 – Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'INAIL, esclusi i Dirigenti, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Quanto sopra limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'art.15. L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute, fatta eccezione per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi;
c) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 24;
e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 24;
f) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate e rimorchiate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 punto 29;
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, compreso l'inquinamento acustico, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all’art. 25;
h) derivanti da detenzione e impiego di esplosivi;
i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
j) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
l) conseguenti ad atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) derivanti dall’esercizio delle linee metropolitane, eccezion fatta, limitatamente alla garanzia RCO, per le lesioni subite dai dipendenti iscritti all’INAIL e dai lavoratori parasubordinati di cui all’art.5, D. Lgs. n. 38/2000, dai lavoratori di cui al D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e dagli stagisti che devono intendersi assicurati nei limiti ed alle condizioni tutte che disciplinano la stessa garanzia RCO di cui al presente capitolato.
Art.17 – Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei. L'assicurazione R.C.O vale per il mondo intero.
Art.18 - Xxxxxxxxx e franchigie
I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, fermi i sottolimiti ove previsti, sono i sotto indicati:
a) Responsabilità Civile verso Terzi
€.10.000.000,00 per sinistro
€ 2.500.000,00 per persona
€. 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro
€. 2.500.000,00 per sinistro
€. 1.000.000,00 per persona
c) Massimale che interessa le garanzie a + b €. 10.000.000,00 per sinistro
d) Franchigia fissa di €. 1.000,00 per i soli danni a cose, fatto salvo quanto diversamente previsto nei precedenti articoli.
Art.19- Divieto di cumulo massimali RCT RCO e RC Metropolitana
Qualora un unico sinistro attivi l’operatività di entrambe le polizze, la Società concorrerà solo per il massimale più elevato previsto dalla specifica garanzia operante per l’evento che ha causato il sinistro, senza possibilità di cumulo dei massimali previsti in ogni singolo capitolato.
Art.20 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio di polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi riportati qui di seguito e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dal Contraente al perfezionamento del contratto:
a) Retribuzioni LORDE ANNUE ai i fini della RCT RCO
b) Base per l’anticipazione provvisoria del Premio:
retribuzioni lorde annue corrisposte da AMT 31/12/2011: circa €. 86 000.000,00
CALCOLO DEL PREMIO
Elemento variabile | Preventivo annuo 2012 |
Retribuzioni erogate | 85.000.000,00 |
Art.21 - Regolazione e conguaglio del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:
le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:
1. l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
2. l’importo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati;
3. i compensi erogati all’Agenzia di somministrazione di lavoro;
gli altri elementi variabili se previsti in Polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell’appendice di regolazione.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
A partire dalla prima scadenza annuale, il premio anticipato in via provvisoria dovrà essere corrisposto in misura non inferiore al 75% del premio consuntivo dell’anno precedente e così successivamente ad ogni scadenza annuale.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli nei confronti dell'Assicurato per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.22 - Denuncia dei sinistri
Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Tale denuncia deve essere fatta entro 8 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta.
Inoltre, se per l’infortunio viene instaurato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124 e del D.L.23/2/2000 n.38, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini della validità delle garanzie prestate si considera giorno del sinistro il giorno in cui viene fatto valere per la prima volta per iscritto un diritto di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, oppure il giorno in cui l’Assicurato viene a conoscenza, per la prima volta, di circostanze che possano ragionevolmente dar luogo ad una richiesta di risarcimento, avanzata contro di Lui oppure contro un altro Assicurato.
Art.23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società riconosce le spese sostenute per l’intervento di un legale e un tecnico designati dall’Assicurato purché i nominativi siano preventivamente comunicati alla Società e questa abbia dato consenso scritto. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio in corso al momento dell’avvenuta transazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art.24 – Estensione della garanzia a fatti da circolazione di autoveicoli
La Società, a parziale deroga di quanto disposto dall'art.16 e - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto egli debba rimborsare all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, per le rivalse che questa possa esperire relativamente alla guida di veicoli all'insaputa e contro la volontà del Contraente.
Art.25 – Inquinamento accidentale
La garanzia si estende, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 16 g , ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture di stabilimenti o veicoli di proprietà del Contraente.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €.1.000,00 ed il massimo di €.5.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €.500.000,00. L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.
Art.26 – Danni da spargimento di acqua o fognature
L'Assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fognature.
Tale estensione della garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 2.000,00 e fino alla concorrenza di €.100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art.27 - Obbligo dell’Impresa di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio
Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all’aggiornamento di quelli precedenti, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs.209/05.
Art.28 - Coassicurazione
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911, c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).
La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all’atto dell’offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell’istituto dell’avvalimento.
Art. 29 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
A- La Compagnia delegataria fornitrice dei servizi assicurativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche
B- La Compagnia delegataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART.1341 C.C.
Agli effetti dell'art. 1341, c.c., il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle norme e delle condizioni che regolano l'assicurazione:
Art. 2 Durata del contratto
Art. 3 Pagamento frazionato del premio annuale Art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente
Art. 23 Gestione delle vertenze di danno – spese legali
Art. 24 Estensione della garanzia a fatti da circolazione di autoveicoli Art. 25 Inquinamento accidentale
Art. 27 Obbligo dell’Impresa di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio Art. 28 Coassicurazione
Genova, lì
IL CONTRAENTE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DATI DI ANDAMENTO SINISTROSITA’ 2010 –2012
RCT - RCO
Dati sinistrosità 2010 | |||||
Polizza | Data Sx | Numero Sx | Stato Sx | Importo Liq. | Importo Ris. |
0100072359263 | 04/01/2010 | 2010501050011 | C | 320,20 | - |
0100072359263 | 09/02/2010 | 2010501050012 | C | 6.433,44 | - |
0100072359263 | 29/01/2010 | 2010501050013 | C | 14.964,40 | - |
0100072359263 | 24/02/2010 | 2010501050016 | C | 750,00 | - |
0100072359263 | 07/01/2010 | 2010501050019 | S | 434,39 | - |
0100072359263 | 03/02/2010 | 2010501050026 | C | 610,00 | - |
0100072359263 | 24/03/2010 | 2010501050033 | S | - | - |
0100072359263 | 30/03/2010 | 2010501050037 | C | 539,60 | - |
0100072359263 | 12/03/2010 | 2010501050038 | C | 2.404,40 | - |
0100072359263 | 08/03/2010 | 2010501050039 | S | - | - |
0100072359263 | 23/06/2010 | 2010501050045 | S | - | - |
0100072359263 | 22/06/2010 | 2010501050047 | S | - | - |
0100072359263 | 13/07/2010 | 2010501050049 | C | 15.704,06 | - |
0100072359263 | 13/07/2010 | 2010501050051 | A | 92,40 | 6.000,00 |
0100072359263 | 24/07/2010 | 2010501050052 | C | 1.139,20 | - |
0100072359263 | 19/08/2010 | 2010501050054 | C | 4.569,20 | - |
0100072359263 | 06/10/2010 | 2010501050058 | S | - | - |
0100072359263 | 13/12/2010 | 2011010050118 | C | 150,00 | - |
0100072359263 | 27/12/2010 | 2011010050126 | S | - | - |
0100072359263 | 05/11/2010 | 2011010050129 | S | - | - |
0100072359263 | 02/11/2010 | 2011010050130 | A | - | 2.000,00 |
0100072359263 | 02/11/2010 | 2011010050130 | A | - | 2.000,00 |
0100072359263 | 12/10/2010 | 2011010051663 | C | 308,02 | - |
0100072359263 | 25/04/2010 | 2011010051069 | C | 15.000,00 | - |
0100072359263 | 28/03/2010 | 2012010050001 | S | - | - |
0100072359263 | 30/10/2010 | 2012010050769 | A | - | 1.000,00 |
0100072359263 | 07/01/2010 | 2012010050837 | A | 500,00 | |
TOTALI | |||||
numero sinistri 26 | s.s. 10 | chiusi 12 | aperti 4 | liq. 63.419,49 | ris. 11.500,00 |
Dati sinistrosità 2011 | |||||
Polizza | Data Sx | Numero Sx | Stato Sx | Importo Liq. | Importo Ris. |
0100072359263 | 21/03/2011 | 2011010051905 | A | 77,44 | 3.000,00 |
0100072359263 | 26/05/2011 | 2011010051067 | S | 77,44 | - |
0100072359263 | 13/05/2011 | 2011010051303 | S | 77,44 | - |
0100072359263 | 09/11/2011 | 2011010051906 | C | 4.180,71 | - |
0100072359263 | 28/08/2011 | 2011010051948 | S | 174,24 | - |
0100072359263 | 27/10/2011 | 2011010051949 | S | 77,44 | - |
0100072359263 | 08/04/2011 | 2012010050840 | A | - | 3.000,00 |
0100072359263 | 24/12/2011 | 2012010050097 | C | 477,44 | - |
0100072359263 | 05/06/2011 | 2012010050995 | A | - | 1.000,00 |
0100072359263 | 04/09/2011 | 2012010051009 | A | - | 1.500,00 |
0100072359263 | 08/08/2011 | 2012010050838 | A | - | 1.500,00 |
0100072359263 | 15/07/2011 | 2012010050839 | A | - | 3.000,00 |
0100072359263 | 05/11/2011 | 2012010050967 | A | - | 3.000,00 |
0100072359263 | 18/01/2011 | 2011010050128 | S | - | - |
0100072359263 | 19/01/2011 | 2011010050250 | C | 450,00 | - |
0100072359263 | 29/01/2011 | 2011010050258 | C | 1.326,80 | - |
0100072359263 | 03/05/2011 | 2011010050943 | C | 76,80 | - |
0100072359263 | 05/01/2011 | 2011010050950 | C | 665,44 | - |
0100072359263 | 13/04/2011 | 2011010050987 | C | 1.150,00 | - |
0100072359263 | 04/11/2011 | 2012010051430 | A | 50.000,00 | |
TOTALI | |||||
numero sinistri 19 | s.s. 5 | chiusi 7 | aperti 7 | liq. 8.811,19 | ris. 66.000,00 |
Dati sinistrosità 1° sem. 2012 | |||||
Polizza | Data Sx | Numero Sx | Stato Sx | Importo Liq. | Importo Ris. |
0100510037992 | 05/05/2012 | 2012010050892 | A | - | 3.000,00 |
0100510037992 | 26/05/2012 | 2012010050965 | A | - | 500,00 |
0100510037992 | 26/05/2012 | 2012010050966 | S | - | - |
0100510037992 | 26/02/2012 | 2012010050994 | A | - | 2.000,00 |
0100510037992 | 05/06/2012 | 2012010051054 | A | - | 1.500,00 |
0100510037992 | 01/05/2012 | 2012010051148 | A | - | 10.000,00 |
TOTALI | |||||
numero sinistri 6 | s.s. 1 | chiusi 0 | aperti 5 | liq. 0,00 | ris. 17.000,00 |