TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Ex art. 6 co 1 e art. 10 e ss Legge 27 Gennaio 2012 n.3 s.m.i. ex art. 4-ter della legge 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020
*****
formulata da
XXXXXXX XXXXX
Xxxx.xx Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Gestore della Crisi (OCC Forense di Roma) Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 XXXX
PEC. xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
Sommario
Premessa 3
1) Situazione familiare, economica e patrimoniale 9
2) Requisiti soggettivi e oggettivi 10
3) Contenuto dell’accordo ex art. 8 legge 3/2012 11
4) Tribunale competente ex art. 9 co 1 legge 3/2012 11
5) Elenco creditori 12
6) Elenco beni del debitore 12
7) Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio 13
8) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni 13
9) Elenco spese familiari correnti 14
10) Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata nell’assunzione delle obbligazioni
15
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
11) Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte 18
12) Atti impugnati dai creditori 19
13) Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria 19
14) Costi della procedura 22
15) Proposta di accordo con i creditori 22
16) Mancata valutazione del merito creditizio nella fase genetica dei rapporti 29
17) Conclusioni 36
Allegati: 39
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Premessa
Il sig. Xxxxx Xxxxxxx0, nato a Roma il 14/03/1968, c.f. PRNMRC68C14H501Q, è ivi residente in xxx X. Xx Xxxxxxxxx x.000 (XX), è separato legalmente3 dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx con omologa del Tribunale di Roma del 19 ottobre 2015. I due figli maggiorenni Xxxxx (Cl. 1997) e Xxxxx (Cl. 1999) sono affidati al Pierini e l’ex coniuge contribuisce alle spese personali del figlio Xxxxx, studente universitario, con un assegno di mantenimento mensile di €. 250,00 cad. xxxxxx non sia anch’egli economicamente indipendente. Il proponente è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l’ATAC di Roma con la qualifica di operaio dal 10 marzo 2000 con una retribuzione mensile media nell’anno 2020 di circa €.2.000,00.
Il proponente è stato assistito4 nella predisposizione della odierna proposta di accordo con i creditori dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxx (CF: BNGLGU68E12A512B) pec.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, che lo rappresenta e difende
nell’instaurando giudizio, presso il cui studio in Aversa (CE) alla via
X. Xxxx n. 112 ha eletto domicilio. L’Avv. Xxxxxxx dichiara di voler ricevere, ai sensi del DPR 11/02/05, art. 2, le comunicazioni presso il seguente numero di telefax: 0818111557 e/o all’indirizzo pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Il proponente ha collaborato alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale e, coadiuvato dal legale, ha
1 Copia documento identità e codice fiscale
2 Allegato Certificato storico di residenza
3 Omologa separazione coniugi
4 Mandato
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predisposto il piano di accordo con i creditori che intende sottoporre al Gestore della Crisi Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx del Foro di Roma, nominato dall’Occ presso l’Organismo Forense di Roma.
Il proponente ha proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria formulando la presente proposta di accordo con i creditori ex art.8 della Legge n.3/2012.
Il proponente, ai sensi dell’art. 7, legge n. 3/2012 e successive
modificazioni:
• dichiara di versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge; si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari ad
€. 152.341,86 ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente e per la stessa ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all’art.7 comma 2° della legge 3/2012;
a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
d-bis) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
d-quater) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Ai fini della proposta è qualificabile “consumatore” nell’accezione di cui all’art. 6, comma 2, L. 3/2012, essendo derivato l’indebitamento da crediti che, per loro natura e finalità, sono ascrivibili esclusivamente alla sfera personale e familiare;
Il proponente intende, quindi, accedere alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi secondo le previsioni richiamate dalla Legge.
La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei crediti futuri derivanti dal suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ATAC SPA sede di MONTE SACRO, dal 10/03/2000, posizione Inps n. 7042250633.
La proposta di accordo prevede una moratoria di 10 mesi dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale, non essendo comunque prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. I creditori privilegiati saranno pagati nei 4 mesi successivi al pagamento dei prededucibili.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo sarà depositata presso il tribunale di Roma, nel cui circondario risiede il debitore5.
Unitamente alla proposta sono depositati l'elenco6 di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni7 del debitore e l’autocertificazione in merito all’assenza di atti di disposizione8 del patrimonio negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei
5 Certificato di residenza
6 Elenco creditori
7 Inventario beni
8 Atti di disposizione
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redditi9 degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese10 correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato11 dello stato di famiglia.
Alla proposta di accordo di composizione della crisi sarà allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che conterrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co 3-bis 1),
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura di cui si allegano i preventivi dell’Occ12 e dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxx00 sottoscritti per accettazione;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
9 Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni
10 Elenco spese mensili
11 Certificato di stato di famiglia
12 Preventivo Occ
13 Preventivo Avv. Xxxxx Xxxxxxx
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g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, previste dalla proposta.
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, dovrà indicare anche se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione di ciascun finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.
L'organismo di composizione della crisi ha comunicato gli esiti della circolarizzazione dei crediti/debiti, compresi quelli tributari, opportunamente inseriti nella proposta.
Qualora il tribunale ritenga necessario che siano apportate modifiche e/o integrazioni alla proposta, si chiede sin d’ora di concedere allo scopo il termine ex art. 9 co 3-ter della legge 3/2012.
Nella proposta che segue, nella consapevolezza che per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi che oggettivi sia superare positivamente un giudizio di “meritevolezza” e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di “diligenza” ed uno di “convenienza economica” si rappresenteranno compiutamente gli elementi che potranno condurre ad un giudizio complessivamente positivo.
Consapevole che per “meritevolezza” s’intende nella procedura di accordo l’assenza di “atti in frode” verso le ragioni dei creditori, il proponente dichiara di non aver posto volontariamente in essere atti (anche omissivi) che abbiano potuto cagionare un danno ai creditori, come si dirà in seguito trattando delle cause del sovraindebitamento.
In merito alla “diligenza” impiegata, il proponente ha esposto compiutamente gli elementi che manifestano la mancanza di “colpa” nelle cause del sovraindebitamento poiché egli ha effettuato una
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corretta valutazione, al momento dell’assunzione del debito, circa le proprie capacità finanziarie di fare successivamente fronte al rimborso, quindi ha fatto ricorso al credito con la consapevolezza di poter adempiere al pagamento della rata mensile, valutazione del merito creditizio condivisa dagli istituti eroganti.
Il proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, L.3/2012, come da allegazione a parte, non ha posto in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni per cui l’xxx.xx Giudicante a cui sarà sottoposta l’odierna proposta potrà accertare l’assenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre tutti gli effetti protettivi, in linea con la procedura che, ai fini della sospensione di eventuali procedure esecutive in corso nonché dell’inibizione all’avvio di eventuali procedure esecutive.
Nella proposta sarà anche sviluppata una disamina circa la “convenienza economica” cioè l’utilità per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 14-ter e ss della legge 3/2012, compreso l’esito di una eventuale esecuzione forzata dell’immobile in cui vive il proponente con la sua famiglia, al solo fine di rappresentare ai creditori chiamati al voto la convenienza della proposta rispetto a qualsiasi altra ipotesi liquidatoria.
La proposta, per quanto di competenza, sarà sottoposta al Tribunale Civile di Roma, Sez. Fallimentare per il giudizio ex art. 7 co 2 lett. a).
Il giudizio sulla convenienza economica sarà, invece, rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è previsto che vi sia, come nel piano del consumatore, il giudizio dell’O.C.C. sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria proprio perché sono i diretti interessati a valutare tale aspetto, benchè egli sia chiamato a
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fornire gli elementi informativi in base ai quali i creditori possano esprimere un giudizio consapevole sul punto.
1) Situazione familiare, economica e patrimoniale
a) composizione nucleo familiare: oltre al proponente esso è composto dai due figli maggiorenni Xxxxx (Cl. 1997) e Xxxxx (Cl. 1999), di cui Xxxxx xxxxxx alle dipendenze della ITA INNOVAZIONI SRL, con sede legale in Roma alla via Nomentana
n. 761, dal 01/04/2021 con la qualifica di operaio di 1° livello e con la mansione di installatore di impianti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con una paga oraria di €. 7,783 (sette/78) euro lordi orari comprensivi delle indennità proprie del livello, con una retribuzione media mensile di €.1.100,00 circa; nello stato di famiglia è presente anche l’ex coniuge Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente presso I.C.CR.E.A. Bancaimpresa spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla quale il proponente è separato legalmente, ma che per le ragioni che si dirà in seguito assiste l’ex coniuge in quanto affetto da ludopatia;
b) il proponente, come già detto, è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l’ATAC di Roma, potendo disporre attualmente di un’entrata media mensile di €. 2.000,00 con cui deve provvedere alle spese personali, familiari e della casa; l’ex coniuge, come convenuto nelle condizioni della separazione, omologata dal Tribunale, contribuisce al mantenimento del figlio non percettore di reddito con un assegno mensile di €. 250,00;
c) Il proponente dichiara che le spese mensili ricorrenti e necessarie per il sostentamento suo, della casa e della sua famiglia ammontano ad
€.1.340,00, circa in considerazione del fatto che le esigenze del figlio percettore di reddito sono soddisfatte con la propria retribuzione.
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2) Requisiti soggettivi e oggettivi
Stato di sovraindebitamento (Art. 6 co 2 lett. a)
Il proponente versa in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art. 6 co 2 lett. a) della legge 3/2012, inteso quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; invero, le obbligazioni a carico del proponente ammontano ad €. 152.286,60 circa che non potranno giammai essere adempiute con i suoi redditi, in quanto, peraltro, alcune di esse sono scadute ed immediatamente esigibili, né con la liquidazione dei suoi beni, consistenti nell’abitazione in cui vive la sua famiglia il cui valore, come da perizia di stima14 dell’Arch. Del Corona, è di €. 107.000,00 per l’appartamento e di €. 24.000,00 per la quota di 1/3 del box/cantina. Una eventuale liquidazione dell’abitazione familiare costringerebbe il proponente a locare un immobile il cui canone di locazione andrebbe ad aggiungersi alle spese mensili minando la stessa possibilità di mantenimento di sè stesso e della sua famiglia, non potendo destinare alcuna quota della retribuzione al pagamento dei creditori.
Presupposti soggettivi (Art. 7 co 2 lett. a), b), c), d), d-bis) e d- quater):
Ai fini della presente procedura il debitore è qualificabile “consumatore” benchè ad essa possono farvi accesso anche debitori non rientranti in tale categoria.
14 Perizia di stima
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3) Contenuto dell’accordo ex art. 8 legge 3/2012
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei crediti futuri, detratto quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato articolo il G.D. potrà limitare al debitore l'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, almeno fino alla conclusione della procedura.
Ai sensi e per gli effetti del comma 4, la proposta di accordo prevede una moratoria di 10 mesi dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale, non essendo comunque prevista la liquidazione dei beni su cui insiste il privilegio generale ex art. 2740 c.c. Essi saranno integralmente pagati nei 4 mesi successivi al pagamento dei crediti prededucibili.
4) Tribunale competente ex art. 9 co 1 legge 3/2012
La proposta di accordo sarà depositata presso il Tribunale di Roma, in quanto il debitore è residente a Roma.
La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, sarà presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base del domicilio fiscale del proponente e contiene la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
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5) Elenco creditori
Unitamente alla proposta è depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, che comunque si indicano anche nel corpo della proposta stessa, nella tabella riepilogativa seguente:
CREDITORE | CAUSALE | GRADO | IMPORTO DEB. RESIDUO |
Unicredit spa /DOVALUE | Prestito personale | Chirografario | 48.331,01 |
Unicredit spa/ROVES | Prestito personale cointestato con Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 45.553,00 |
Unicredit spa | Fido cc n. 400993829 | Chirografario | 3.982,39 |
Unicredit spa | Prestito personale | Chirografario | 2.983,00 |
Compass Banca/Futuro spa | Cqs | Chirografario | 13.564,90 |
Compass Banca/Futuro spa | Delegazione | Chirografario | 17.133,47 |
FINDOMESTIC BANCA/ IFIS NPL INVESTING S.P.A. 1. contratto 20175799132402 - € 5.706,50 2. contratto 10070038249361 - € 5.792,91 | Chirografario | 11.499,41 | |
FINDOMESTIC BANCA | Contratto n. contratto 20175799132414 | Chirografario | 4.837,09 |
AEQUA COMUNE DI ROMA | avviso di accert. Es. TARI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 | Privilegiato | 1.558,55 |
Chirografario | 1.237,82 | ||
REGIONE LAZIO | tasse auto veicolo targato CP733GK 2019-2020 | Privilegiato | 411,34 |
A.E.R. | Tasse auto 2016-2017-2018 + CDS | Privilegiato | 505,81 |
Chirografario | 688,81 | ||
Totale creditori ante procedura | 152.286,60 |
6) Elenco beni del debitore
Con autocertificazione allegata alla proposta si produce l’elenco di
tutti i beni del debitore suscettibili di una valorizzazione economica
e gli stessi beni si riportano nella tabella seguente con l’indicazione
del loro presumibile valore:
Descrizione | Possessore e % | Valore | |||
Abitazione via F. Da Barberino n. 83 XXXX X. 0 XXX. 0 | at1 | 100,00% | 107.000,00 | ||
Box auto 1/6 | at2 | 33,33% | 24.000,00 | ||
131.000,00 |
Si producono l’atto di provenienza15, la visura catastale16 e l’ispezione ipotecaria17 dell’immobile, oltre alla visura al PRA, con il certificato di rottamazione18 dell’autovettura.
7) Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio
Il debitore con autocertificazione allegata dichiara di non aver posto in essere atti di disposizione del patrimonio nel corso degli ultimi cinque anni, come si evince anche dalla visura ipocatastale, dalla visura al pubblico registro automobilistico19 nonché dall’estratto conto bancario20.
8) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni
Al fine di offrire una ricostruzione completa delle vicende economiche e patrimoniali che hanno caratterizzato il percorso del proponente si indicheranno i redditi dell’ultima decade21, sulla base dei quali il Gestore della Crisi nominato potrà verificare l’inosservanza della preventiva valutazione del merito creditizio, disattesa da alcuni Enti finanziatori prima dell’erogazione del credito:
15 Atto di provenienza
16 Visura catastale
17 Ispezione ipotecaria
18 Certificato di rottamazione autovettura
19 Visura PRA
20 Estratto conto
21 Dichiarazione dei redditi dal 2009 al 2020
XXXXXXX XXXXX | ||||||||||||
Redditi | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
YEAR | € 26.541,00 | € 27.201,00 | € 29.232,00 | € 28.479,00 | € 27.321,00 | € 24.214,00 | € 22.819,00 | € 24.004,00 | € 22.355,00 | € 20.691,00 | € 23.153,00 | € 21.656,00 |
MONTH | € 2.041,62 | € 2.092,38 | € 2.248,62 | € 2.190,69 | € 2.101,62 | € 1.862,62 | € 1.755,31 | € 1.846,46 | € 1.719,62 | € 1.591,62 | € 1.781,00 | € 1.665,85 |
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anno/Net - Mese
€ 1.665,85
€ 1.781,00
€ 1.591,62
€ 1.719,62
€ 1.846,46
€ 1.755,31
€ 1.862,62
€ 2.101,62
€ 2.190,69
€ 2.248,62
€ 2.092,38
€ 2.041,62
0 500 1000 1500 2000 2500
9) Elenco spese familiari correnti
Il proponente indica le spese mensili necessarie al suo sostentamento nonché a quello dei suoi familiari con lui conviventi che, in aggiunta alle spese che egli sostiene, uno fruisce dell’assegno di mantenimento della mamma, di €. 250,00 e l’altro da qualche mese percepisce il reddito da lavoro dipendente. Alcune spese per il sostentamento del figlio studente universitario sono state imputate al debitore al 50% in virtù del contributo della mamma al suo mantenimento:
SPESE (MENSILIZZATE) | IMPORTO |
ALIMENTI E BEVANDE | 450,00 |
ABBIGLIAMENTO CALZATURE | 200,00 |
ENERGIA ELETTRICA | 120,00 |
GAS | 100,00 |
TELEFONO E INTERNET | 39,90 |
TASSA RIFIUTI | 50,00 |
CANONE IDRICO | 100,00 |
SPESE SCOLASTICHE | 80,00 |
ANIMALI DOMESTICI | 100,00 |
TEMPO LIBERO | 100,00 |
TOTALE | 1.339,90 |
La soglia di povertà assoluta calcolata sul sito dell’Istat per una famiglia composta di due adulti di età compresa tra 18 e 59 anni che vivono in centro Italia in una città Metropolitana è di €. 1.100,00 circa per l’anno 2020 (ultimo disponibile). xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx- analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
10)Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata nell’assunzione delle
obbligazioni
Al fine di consentire all’OCC di redigere la relazione particolareggiata che ex art. 9 co 3-bis.1 comprenda l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, di seguito sono esposte le cause e la diligenza da egli impiegata.
Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili alle iniziali spese comuni necessarie al sostentamento della famiglia in costanza di matrimonio nonché a quelle impiegate per alcuni lavori urgenti alla propria abitazione in seguito alla donazione delle quote dell’abitazione in cui attualmente risiede con i suoi figli, all’origine di proprietà dei suoi genitori e di cui, dopo il decesso del padre Xxxxx, egli gli succedeva per successione legittima in ragione della quota di 2/18, in pari misura di ciascuno dei suoi germani Xxxxxxx Xxxxxxxx (Cl. 1960) e Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Cl. 1972), di cui la complessiva quota di possesso di 12/18 veniva riunita nella persona della mamma Chilelli Xxxx Xxxxxxx. Con atto22 del notaio Massimo De Santis in Roma rep. 22402 e racc. 14088, registrato a Roma il 17/06/2013 la
22 Atto di donazione
mamma, la sorella ed il fratello del proponente xxxxxxxx a lui i diritti per la quota di 16/18 dell’immobile in questione, di cui egli era già titolare di diritti per la quota di 2/18, divenendo così proprietario esclusivo del fabbricato sito in Roma alla Via F. da Barberino n. 83 e precisamente un appartamento posto al piano primo distinto con int. 2 e composto da quattro camere e accessori, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al fg. 140 p.lle 952 e 953, sub. 5, piano 1, int. 2, z.c. 6, Cat. A2, Cl. 6, Vani 6,5. Il valore della donazione è dichiarato in atti per l’importo di €. 108.600,00.
Il proponente aveva contratto matrimonio con la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx il 29/07/1995. Entrambi erano percettori di reddito. Dopo la separazione23 del 2015 il proponente, preso da uno stato di smarrimento e di ansia comincia a giocare d’azzardo, quindi il suo reddito non è più sufficiente a sostenere sé stesso e i suoi due figli, oltre alle spese di gestione dell’abitazione, per cui comincia a fare ricorso al credito al consumo. Tale sua dipendenza si evince ed è stata certificata24 dal sevizio dipendenze dell’Asl di Roma.
Cronologicamente i finanziamenti da egli contratti, così come si evince anche dalla centrale rischi di Banca d’Italia25, da Crif26, Ctc27 ed Experian28, sono riassunti nella tabella seguente:
Merito creditizio | Rate | Data |
Unicredit spa /DOVALUE | 573,00 | 04/09/2017 |
Unicredit spa/ROVES | 460,00 | 20/06/2018 |
Unicredit spa | 0,00 | 15/07/2019 |
23 Sentenza di omologa separazione
24 Certificati ASL Roma
25 Centrale rischi Banca d’Italia
26 Crif
27 Ctc
28 Experian
Unicredit spa | 37,00 | 04/09/2017 |
Compass Banca/Futuro spa | 208,00 | 01/10/2018 |
Compass Banca/Futuro spa | 339,00 | 26/01/2017 |
Unicredit estinto 04/09/2017 | 693,00 | 24/07/2015 |
Unicredit estinto 15/06/2018 | 307,00 | 21/10/2016 |
Unicredit estinto 15/06/2018 | 164,00 | 11/05/2017 |
Findomestic banca estinto 18/09/2019 | 81,00 | 06/07/2017 |
Egli richiede e ottiene diversi finanziamenti e rifinanziamenti estinguendo i finanziamenti contratti per ottenere nuova liquidità da utilizzare per il gioco d’azzardo compulsivo, gravando sui rifinanziamenti il costo degli oneri accessori di quelli estinti, che venivano conteggiati e rifinanziati, oltre al costo degli oneri accessori dei nuovi finanziamenti. Dagli estratti conto della carta ricaricabile29 si evince che il proponente ha fatto uso della stessa per giocare on line e per giocare presso alcuni punti vendita. Quindi le cause del sovraindebitamento, con la partecipazione degli enti finanziatori, che spesso hanno erogato senza la preventiva valutazione del merito creditizio, sono ascrivibili esclusivamente alla dipendenza patologica dal gioco di azzardo; il proponente è stato preso in carico dall’ASL di Roma servizio dipendenze30, per le cure del caso.
In merito alla “diligenza”, intesa quale mancanza di colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni l’Occ è chiamato a verificare, sulla base di quanto esposto dal debitore nonché sulla base delle verifiche documentali, anche mediante diretta acquisizione presso le banche dati pubbliche e private, oltre alla disamina e valutazione della documentazione ufficiale prodotta, che il debitore sia scevro da “colpa grave, malafede o frode” nella causazione del
29 Estratto conto carta ricaricabile
30 Certificato ASL Roma
sovraindebitamento poiché esso è da attribuirsi alle minorate condizioni psichiche del debitore in quanto affetto da dipendenza compulsiva dal gioco d’azzardo, come da certificazione dell’Asl di Roma. Il sovraindebitamento è ascrivibile causalmente alla dipendenza del debitore da gioco d’azzardo con le conseguenze di una comune capacità d’intendere e di una incapacità o comunque di una minorata capacità di volere.
La ludopatia, che di per sé giustifica chi è malato, come tale capace di intendere, ma non di volere, porta a ritenere Xxxxxxx Xxxxx meritevole di ottenere l’esdebitazione, anche perché dalla ricostruzione della sua situazione economico/patrimoniale non emergono condotte connotate da colpevolezza cosciente nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto per assecondare la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo; nessuna colpa grave sembra ascrivibile al debitore per le ragioni suddette, che ha comunque intrapreso un percorso di riabilitazione dalla dipendenza presso l’Asl di Roma, presupposto necessario di presa d’atto e della volontà di sottoporsi ad un percorso sanitario di cura e riabilitazione.
11) Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte
Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono facilmente intuibili; la dipendenza compulsiva dal gioco d’azzardo ha costituito per qualche anno la priorità da soddisfare impiegando in alcuni mesi l’intero stipendio, per cui giocoforza il proponente ha disatteso il pagamento delle rate.
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
12)Atti impugnati dai creditori
Allo stato non si evincono atti del proponente impugnati dai creditori
13)Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
In merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, occorre fare riferimento alla valutazione dell’attivo in capo al debitore, tenendo comunque presente che, in caso di liquidazione dei suoi beni, consistenti nell’abitazione familiare e del locale box per la quota di 1/3, egli sarebbe costretto a prendere in locazione un immobile senza poter destinare alcuna quota del suo reddito alla soddisfazione dei creditori. Inoltre, tutti i creditori sono inseriti nella classe dei chirografi ad eccezione del Comune di Roma, i cui crediti per la Tari godono di privilegio generale grado 28 mobiliare ex art. 2752 xx 0 x.x. x xxxxx Xxxxxxx Xxxxx per tasse automobilistiche, che gode di privilegio speciale di grado 15 mobiliare ex art. 2758 co 1 c.c.
Fatta questa premessa, il valore dell’immobile in cui risiede la famiglia del proponente si aggira all’incirca sui €.107.000,00, oltre al box pertinenziale di cui egli è titolare per 1/3 con un valore della sua quota di €. 24.000,00 per un totale di €. 131.000,00, come da perizia tecnica di stima31 redatta dall’arch. Del Corona.
Il debitore pone a disposizione dei creditori nella odierna proposta
l’importo complessivo di €. 88.885,54.
Dall’Occasion Papers32 di Banca d’Italia sulle procedure esecutive immobiliari, datato 2018, si evince che la durata media delle
31 Perizia tecnica di stima
32 Occasional Papers di Banca d’Italia
procedure esecutive immobiliari, parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili, è per le regioni del centro Italia pari mesi 68 (5,66 anni) con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché dei ribassi del prezzo posto a base d’asta oppure posto a base della vendita competitiva.
Il numero medio degli esperimenti di vendita nelle regioni del centro Italia prima della vendita è di 2,73, per cui si potrebbe avere l’aggiudicazione non prima del terzo tentativo di vendita oppure un’offerta di prezzo nella vendita competitiva analogo a quello posto a base d’asta del terzo esperimento.
Posto il valore di partenza dell’immobile e della quota del box di
€.131.000,00, esso dopo i primi due ribassi del 25% ciascuno, esporrebbe l’immobile alla vendita all’asta o alla vendita competitiva per l’importo di €. 73.687,50, con cui sarebbero pagati i creditori prededucibili, poi i privilegiati, quindi i chirografi, e da tale importo dovrebbero essere dedotti i costi della procedura esecutiva o della vendita competitiva, nonché di quelli tecnici e dei professionisti, quantificabili nella procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss della legge 3/2012 in €. 18.300,00, con un residuo a favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari di €. 55.387,50, nettamente inferiore all’importo proposto di €.63.898,17 a favore dei creditori, oltre all’apporto di finanza esterna di €. 13.665,90. Quindi, l’importo offerto appare ictu oculi più conveniente di quello ritraibile dalla liquidazione del patrimonio e da una eventuale procedura esecutiva individuale.
Nella procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 – ter della legge 3/2012, pur volendo considerare il presumibile valore di
realizzo di €. 73.687,50, ad esso bisognerebbe sottrarre i compensi degli organi della procedura, quantificabili in €. 18.300,00 circa, oltre alle spese di pubblicità, alla trascrizione nei pubblici registri, etc. Nessuna disponibilità residuerebbe dai redditi futuri in quanto il debitore dovrebbe sostenere un canone di locazione.
CREDITORE | TIPOLOGIA | PRIVILEGI | IMPORTO |
OCC | Oneri e compenso | Prededuzione | 7.005,47 |
Avvocato | Oneri e compenso | Prededuzione | 4.316,00 |
Liquidatore | Oneri e compenso | Prededuzione | 7.005,47 |
TOTALE | 18.326,94 | ||
Per cui l’importo presumibilmente disponibile per i creditori privilegiati e chirografari sarebbe all’incirca pari ad €. 55.387,50 rispetto a €.63.898,17, oltre all’apporto di finanza esterna di €. 13.665,90, per un totale di €. 77.564,07.
14)Costi della procedura
I costi della procedura si riferiscono al compenso per la prestazione
legale nonché a quello dell’Occ.
L’Avv. Xxxxxxx ha sottoposto al proponente il preventivo, da egli sottoscritto per accettazione, per l’importo complessivo di €. 4.316,00.
Il compenso dell’Occ è stato calcolato sulla base delle tabelle contenute nel D.M. 202/2014 ed ha totalizzato l’importo di €. 7.005,47.
Il tutto, oltre spese per contributo unificato e diritti di cancelleria.
15)Proposta di accordo con i creditori
Nella proposta di accordo sono indicati la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; sono previste due classi in cui sono inseriti i creditori muniti di privilegio speciale e generale in una e nell’altra i chirografari.
I crediti prededucibili saranno pagati, al netto degli acconti già corrisposti, in 10 rate mensili costanti di €. 651,98 complessivi, di cui una rata di €. 420,38 all’Occ ed una rata di €. 231,60 all’Avv. Benigno:
Creditore | Tipologia | Privilegi | Importo | FONTE | acconto al deposito | debito post stralcio | Importo rata | A partire dal mese post omologa n. | |
OCC | Oneri e compenso | Prededuzione | 7.005,47 | preventivo | 1.801,64 | 4.203,83 | 10 | 420,38 | 1 |
Avvocato | Oneri e compenso | Prededuzione | 4.316,00 | preventivo | 2.000,00 | 2.316,00 | 10 | 231,600 | 1 |
Totale | 651,98 | ||||||||
Nel budget rata/reddito |
Tutti gli altri crediti sono stati opportunamente suddivisi in due classi, una per i crediti muniti di privilegio speciale e generale ed una per i crediti chirografari.
I crediti muniti di privilegio saranno pagati in 4 rate mensili dopo la moratoria ex art. 8 l. 3/2012 per il pagamento dei crediti prededucibili.
Dalla 5^ rata saranno pagati i crediti chirografari in 68 rate mensili costanti in una percentuale di soddisfazione del 41% rispetto ai crediti vantati:
CREDITORE | CAUSALE | GRADO | IMPORTO DEB. RESIDUO | % VOTO | % FALCIDIA | DEBITO POST STRALCIO | N. RATE | IMPORTO RATA | DECORRENZA PAGAMENTI |
CLASSE PRIVILEGIATI | |||||||||
AEQUA COMUNE DI ROMA | avviso di accert. Es. TARI 2016 - 2017 | Privilegiato | 1.558,55 | 0,00% | 0,00% | 1.558,55 | 4 | 389,64 | 11 |
REGIONE LAZIO | tasse auto veicolo targato CP733GK 2019-2020 | Privilegiato | 411,34 | 0,00% | 0,00% | 411,34 | 4 | 102,84 | 11 |
A.E.R. | Tasse auto 2016- 2017-2018 + CDS | Privilegiato | 505,81 | 0,00% | 0,00% | 617,31 | 4 | 126,45 | 11 |
CLASSE PRIVILEGIATI | 618,93 |
CREDITORE | CAUSALE | GRADO | IMPORTO DEB. RESIDUO | % FALCIDIA | DEBITO POST STRALCIO | % VOTO | N. RATE | IMPORTO RATA | DECORREN ZA PAGAMENTI |
CHIROGRAFARI | |||||||||
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. residuo | % falcidia | debito post stralcio | % Voto | N. rate | Importo rata | Decorrenz a pagamenti |
Unicredit spa /DOVALUE | Prestito personale | Chirografario | 48.331,01 | 59,00% | 19.815,71 | 32,26% | 68 | 291,41 | 15 |
Unicredit spa/ROVES | Prestito personale conintestato con Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 45.553,00 | 59,00% | 18.676,73 | 30,41% | 68 | 274,66 | 15 |
Unicredit spa | Fido cc n. 400993829 | Chirografario | 3.982,39 | 59,00% | 1.632,78 | 2,66% | 68 | 24,01 | 15 |
Unicredit spa | Prestito personale | Chirografario | 2.983,00 | 59,00% | 1.223,03 | 1,99% | 68 | 17,99 | 15 |
Compass Banca/Futuro spa | Cqs | Chirografario | 13.564,90 | 59,00% | 5.561,61 | 9,05% | 68 | 81,79 | 15 |
Compass Banca/Futuro spa | Delegazione | Chirografario | 17.133,47 | 59,00% | 7.024,72 | 11,44% | 68 | 103,30 | 15 |
FINDOMESTIC BANCA/ IFIS NPL INVESTING S.P.A. 1. contratto 20175799132402 - € 5.706,50 2. contratto 10070038249361 - € 5.792,91 | Chirografario | 11.499,41 | 59,00% | 4.714,76 | 7,68% | 68 | 69,33 | 15 | |
FINDOMESTIC BANCA | Contratto n. contratto 2017579913241 4 | Chirografario | 4.837,09 | 59,00% | 1.983,21 | 3,23% | 68 | 29,16 | 15 |
AEQUA COMUNE DI ROMA | avviso di accert. Es. TARI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 | Privilegiato | 1.558,55 | 0,00% | 1.558,55 | 0,00% | 4 | 389,64 | 11 |
Chirografario | 1.237,82 | 59,00% | 507,51 | 0,83% | 68 | 7,46 | 15 | ||
REGIONE LAZIO | tasse auto veicolo targato CP733GK 2019-2020 | Privilegiato | 411,34 | 0,00% | 411,34 | 0,00% | 4 | 102,84 | 11 |
A.E.R. | Tasse auto 2016-2017- 2018 + CDS | Privilegiato | 505,81 | 0,00% | 505,81 | 0,00% | 4 | 126,45 | 11 |
Chirografario | 688,81 | 59,00% | 282,41 | 0,46% | 68 | 4,15 | 15 | ||
Totale creditori ante procedura | 152.286,60 | Totale | 63.898,17 | 1 | 702,30 | € 702 |
Successivamente al pagamento dei crediti prededucibili nonché di quelli prelazionari, saranno pagati tutti gli altri chirografari nella percentuale del 41% e in 68 mesi (anni 5,66); fa eccezione il credito di Unicredit/Roves derivante dal prestito cointestato con l’ex coniuge Xxxxxxx; esso viene proposto in pagamento in una percentuale complessiva del 71,00% di cui il 41% pagato con la quota di reddito del proponente, in virtù del rispetto della par condicio
creditorum, e l’ulteriore 30,00% pagato nel piano con apporto di finanza esterna della Sig.ra Xxxxxxx per €. 200,97 mensile e per la durata di 68 mesi, decorrenti dopo il pagamento dei privilegiati, quindi dal 15° mese dall’omologazione, a condizione che il creditore dichiari di accettare la proposta del proponente e del terzo, che sottoscrive la proposta, e che il piano sia omologato, senza avere null’altro a pretendere da entrambi, anche con il meccanismo del silenzio assenso.
Nell’odierna proposta la finanza esterna, (cfr. Xxxx, 8 giugno 2012, n.9373), si fonda sulla neutralità dell’apporto del terzo rispetto al patrimonio del debitore; le risorse del terzo non comportano né un incremento dell’attivo né un aggravio del passivo. In tal caso la proposta di accordo può derogare le regole del concorso dei creditori e il principio del divieto di alterazione delle cause di prelazione.
Quindi l’importo totale proposto in procedura, al netto dei crediti prededucibili, è di €. 77.564,07, di cui €. 63.898,17 derivante dalla quota della retribuzione del proponente detratto quanto necessario alla sussistenza della dignitosa della sua famiglia, e l’importo di €. 13.665,90 sarà pagato dal terzo Xxxxxxx Xxxxxxxxx quale apporto di finanza esterna, in quanto tale non assoggettabile al rispetto della par condicio.
Il G.D., accertata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa con decreto l'udienza senza indugio, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
Con il decreto di apertura della procedura il G.D. stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto; dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
Il decreto di apertura della procedura deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
I creditori ammessi al voto, il cui credito non sia pagato integralmente, faranno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 3/2012. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
I creditori muniti di privilegio, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Creditori ammessi al voto e relative percentuali:
Creditore | Grado | Importo deb. residuo | % Voto |
Unicredit spa /DOVALUE | Chirografario | 48.331,01 | 32,26% |
Unicredit spa/ROVES | Chirografario | 45.553,00 | 30,41% |
Unicredit spa | Chirografario | 3.982,39 | 2,66% |
Unicredit spa | Chirografario | 2.983,00 | 1,99% |
Compass Banca/Futuro spa | Chirografario | 13.564,90 | 9,05% |
Compass Banca/Futuro spa | Chirografario | 17.133,47 | 11,44% |
FINDOMESTIC BANCA/ IFIS NPL INVESTING S.P.A. 1. contratto 20175799132402 - € 5.706,50 2. contratto 10070038249361 - € 5.792,91 | Chirografario | 11.499,41 | 7,68% |
FINDOMESTIC BANCA | Chirografario | 4.837,09 | 3,23% |
AEQUA COMUNE DI ROMA | Privilegiato | 1.558,55 | 0,00% |
Chirografario | 1.237,82 | 0,83% | |
REGIONE LAZIO | Privilegiato | 411,34 | 0,00% |
A.E.R. | Privilegiato | 505,81 | 0,00% |
Chirografario | 688,81 | 0,46% | |
Totale creditori ante procedura | 152.286,60 | 100,00% |
La percentuale di voto attribuita a ciascun creditore ammesso è stata calcolata sulla somma dei crediti, detratti quelli privilegiati il cui
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
pagamento è proposto integralmente; tutti gli altri crediti sottoposti a falcidia sono ammessi al voto.
Non è stata calcolata la percentuale di voto con l’inclusione dell’apporto di finanza esterna a favore del solo creditore Unicredit. Al raggiungimento dell'accordo con la percentuale minima del 60% dei crediti ammessi al voto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sull’esito del voto e sulla fattibilità del piano.
Il G.D. procederà all’omologa dell'accordo disponendone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili.
Qualora uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.
Nel concordato fallimentare la valutazione dell'interesse di cui all'art. 129 legge fall., necessario ai fini della legittimazione
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
all'opposizione, implica un accertamento in concreto e suppone che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare; l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve, infatti, avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, dovendo egli quantomeno allegare uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento. Essendo tale procedura assimilabile al concordato preventivo e fallimentare, si ritiene ad essa applicabile la stessa regola in merito all’eventuale opposizione dei creditori.
L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Ai sensi dell’art. 12 co 3-bis della legge 3/2012 l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
16)Mancata valutazione del merito creditizio nella fase genetica dei rapporti
L’art. 12 co 3-bis.2 prevede che “L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”.
Riscontrata tale grave violazione, l’Occ ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 co 3-ter della legge 3/2012 relazionerà al G.D. nella relazione particolareggiata.
A carico dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, sono previste delle preclusioni processuali per cui ad essi è inibito presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Dalla ricostruzione effettuata, riportata nella tabella seguente, si evincono i creditori che hanno disatteso la prescritta preventiva verifica del merito creditizio prima dell’erogazione del relativo credito, per i quali si ritengono applicabili le sanzioni processuali di cui sopra, per cui il G.D. in caso di contestazioni, è chiamato a non tenerne conto.
Tabella merito creditizio:
Merito creditizio | Rate | Data | Nucleo familiare | Netto mensile | reddito/rate | Merito si/no | Rata compl. | Rata max sost. |
Unicredit spa /DOVALUE | 573,00 | 04/09/2017 | 3 | 2.190,69 | 68,52% | NO | € 1.501,00 | € 957,75 |
Unicredit spa/ROVES | 460,00 | 20/06/2018 | 3 | 2.248,62 | 75,51% | NO | € 1.698,00 | € 1.002,12 |
Unicredit spa | 0,00 | 15/07/2019 | 3 | 2.092,38 | 81,15% | NO | € 1.698,00 | € 832,14 |
Unicredit spa | 37,00 | 04/09/2017 | 3 | 2.190,69 | 68,52% | NO | € 1.501,00 | € 957,75 |
Compass Banca/Futuro spa | 208,00 | 01/10/2018 | 3 | 2.248,62 | 75,51% | NO | € 1.698,00 | € 1.002,12 |
Compass Banca/Futuro spa | 339,00 | 26/01/2017 | 3 | 2.190,69 | 61,12% | NO | € 1.339,00 | € 957,75 |
Unicredit estinto 04/09/2017 | 693,00 | 24/07/2015 | 4 | 1.862,62 | 37,21% | #N/D | ||
Unicredit estinto 15/06/2018 | 307,00 | 21/10/2016 | 3 | 2.101,62 | 14,61% | #N/D | ||
Unicredit estinto 15/06/2018 | 164,00 | 11/05/2017 | 3 | 2.190,69 | 68,61% | #N/D | ||
Findomestic banca estinto 18/09/2019 | 81,00 | 06/07/2017 | 3 | 2.190,69 | 72,31% | #N/D |
Ai sensi dell’art. 12 co 3-ter, in caso necessitino integrazioni alla proposta si chiede al G.D. di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Ex art. 12 co 3-quater dal deposito della proposta di accordo si intendono sospesi, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, non essendo i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
In merito ai crediti prededucibili l’attuale art. 8 l. 3/2012 prevede una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca, durante il quale vengono pagati in prededuzione gli organi della procedura.
Si tratta di crediti sorti in funzione della procedura concorsuale.
La sentenza n. 18922/14 della sesta sez. civile della Corte suprema di Cassazione del 24.6.2014 depositata il 9 settembre 2014 ha riconosciuto come credito prededucibile ai sensi dell’art. 111 L.F. il compenso spettante al professionista che ha assistito il debitore nella presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, quindi applicabile per analogia anche alla procedura de qua.
In merito alla durata dell’accordo proposto
In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, quindi della individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l’ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento è opportuno svolgere una ponderata valutazione della fattispecie in esame. In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, bilanciamento che verrebbe
Debitore: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l’ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del sovraindebitato, riconoscendo per lui una seconda “chance”. Nel caso di specie, dunque, il Giudice delegato è chiamato a valutare la proposta tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione, dopo i dodici mesi di moratoria per il pagamento dei compensi degli organi della procedura, accordando ai creditori una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite la vendita dei beni del debitore (considerato il valore dello stesso e il suo prevedibile ribasso d’asta o di vendita competitiva).
Come noto, infatti, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio e l’esdebitazione del debitore incapiente) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono solamente contestare la convenienza del piano, contestazione che tuttavia non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano qualora lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello
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elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., 28 maggio 2012, n. 8468 e Cass., 12 ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano. Si registrano pronunce di alcuni tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei 5-7 anni adottato dalle corti sopracitate. Tra i tribunali che hanno aderito a questo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (Tribunale di Napoli, decr. 28 ottobre 2015, e decreto del 23 luglio 2019 RG 1866/2018, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, che hanno omologato
piani rispettivamente di 18, 22, 20 e 30 anni). Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero 120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell’aspettativa di vita del debitore, calcolata in base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). (Così Tribunale di Napoli, decr. 18 febbraio 2017, Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio 2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016; x. Xxxxxxxxxx, Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni
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e prima casa salva, in xxxxxx.xx, 7 novembre 2016). In merito alla odierna procedura si chiede che l’xxx.xx Giudicante vagli l’ammissibilità della proposta senza una rigida verifica del rispetto da parte della stessa di un dato limite di durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso concreto, che la proposta di accordo costituisca, tanto per il debitore quanto per i creditori, la soluzione migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012. Nel caso di specie , infatti, non è da escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati con un accordo che prevede una dilazione di 6,83 anni, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, tenendo conto che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati, mentre il patrimonio del debitore, aggredito tramite esecuzione forzata o mediante vendita competitiva, non è in grado di soddisfare integralmente in misura maggiormente favorevole le ragioni dei creditori prelazionari e chirografari, in quanto costituito da un unico bene, l’immobile adibito ad abitazione, il cui valore realizzabile è presumibilmente inferiore all’ammontare della proposta di pagamento, per cui tutti i creditori chirografari otterrebbero una somma molto inferiore rispetto alla proposta. Se pertanto la ratio dell’applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nel caso de quo è senz’altro opportuno derogare a tale limite, concedendo l’omologa alla proposta di accordo con i creditori, anche se di durata settennale, termine, peraltro previsto inferiore a quello previsto per le transazioni fiscali. Tale soluzione trova conforto anche in adesione al principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della c.d second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr.
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“considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. L’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale delle stesse, rischia di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto sulla spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”). Si chiede, pertanto, che l’xxx.xx Giudicante, nell’operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e dell’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, tenga conto delle finalità sociali e dei principi ispiratori della procedura in esame. (cfr. Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Xxxxxxx X. Xxxxxxxx). Inoltre il proponente, sin d’ora esprime formale rinuncia all’impugnazione ai sensi della L. 89/2001 per la durata del piano (ultraquinquennale).
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17)Conclusioni
Sulla base di quanto in premessa e della documentazione allegata alla presente proposta e delle informazioni in essa esplicitate Voglia il Gestore della Crisi accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura nonché la fattibilità economico finanziaria della proposta di accordo con i creditori verificando in particolare che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni, come per legge.
Il tribunale di Roma, in persona del G.D. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ha recentemente (5/11/21) omologato un piano del consumatore R.G. 20/2021, di un ricorrente affetto da ludopatia, riconoscendo la meritevolezza ai fini dell’accessibilità al piano.
L’accordo con i creditori sarà presentato in uno con il ricorso a cura dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxx con l’attivazione delle misure protettive previste dalla normativa.
L’importo proposto dal proponente, è certamente superiore all’attuale alternativa liquidatoria. Inoltre, la procedura di liquidazione del patrimonio genererebbe delle spese ulteriori che, in caso di vendita, andrebbero dedotte dal prezzo. La Proposta di Accordo per come formulata, dilazionata in un periodo complessivo di 82 mesi (anni 6,83) garantirebbe al proponente ed alla sua famiglia il minimo vitale e, in caso contrario, non soltanto non sarebbe possibile rimborsare i debiti in una percentuale migliorativa rispetto alla proposta di accordo ma il proponente non riuscirebbe neanche a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza a causa della mancanza di ulteriori risorse finanziarie e dell’ulteriore onere a suo carico derivante dal canone di locazione di un immobile da destinare a residenza della famiglia.
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Il Proponente, assistito dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxx,
Chiede
che con il deposito della Proposta di Accordo il Gestore incaricato proceda, come per legge, alle verifiche di competenza indi consentire di presentare il ricorso per il deposito congiunto presso il Tribunale di Roma, potendo attivare ex officio le misure protettive con la sospensione di eventuali procedimenti esecutivi che dovessero essere intrapresi nelle more della convocazione dei creditori, nonché al fine di inibire l’avvio di procedure esecutive mobiliari e immobiliari.
L'accordo in esame è una convenzione tra debitore proponente ed i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza l'intervento decisivo dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad omologarlo. Si tratta, dunque, di un atto complesso a formazione progressiva che necessita, ai fini dell'efficacia, del giudizio positivo del Tribunale. Trattasi, quindi, di un contratto vero e proprio anche se contestualizzato in una procedura in cui l'omologa si configurerebbe come mera condizione di efficacia. Il Tribunale, quindi, diviene garante della legalità del procedimento ma i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore ed anche il controllo del Giudice Delegato assumerebbe natura formale e non dovrebbe incidere direttamente sul Piano di Rateazione. Particolare rilievo, invece, acquista la valutazione dell'Organismo di Composizione della Crisi sulla fattibilità del piano.
• per quanto al punto precedente ne consegue che, se i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi al voto aderisce alla proposta, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, in assenza di contestazioni promosse dai creditori o da altri interessati, il Giudice Delegato deve omologare l'accordo disponendone
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l'immediata pubblicazione; quanto detto senza porre, preventivamente, alcun limite temporale.
• nel caso che ci riguarda, infine, la previsione di un piano di rimborso di 6,83 anni (82 mesi) è stata determinata dalla necessità di garantire al nucleo familiare del sovraindebitato il minimo vitale;
Una proposta di Accordo modificata accorciando i tempi di rimborso sarebbe difficilmente fattibile e sostenibile;
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, si richiede che il Gestore della Crisi nominato confermi i giudizi di fattibilità e di sostenibilità della Proposta di Accordo contenuti nella relazione particolareggiata la cui redazione è ad egli demandata, dandone notizia per il deposito del ricorso, rimanendo a sua disposizione per qualsiasi informazione o integrazione documentale.
Aversa (CE) 20/04/2021-23/12/2021
In fede
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxx
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Allegati:
1) Copia documento identità e codice fiscale
2) Allegato Certificato storico di residenza
3) Omologa separazione coniugi
4) Mandato
5) Certificato di residenza
6) Elenco creditori
7) Inventario beni
8) Atti di disposizione
9) Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni 10)Elenco spese mensili
11)Certificato di stato di famiglia 12)Preventivo Occ
13)Preventivo Avv. Xxxxx Xxxxxxx 14)Perizia di stima
15)Atto di provenienza 16)Visura catastale 17)Ispezione ipotecaria
18)Certificato di rottamazione autovettura 19)Visura PRA
20)Estratto conto
21)Dichiarazione dei redditi dal 2009 al 2020 22)Atto di donazione
23)Sentenza di omologa separazione 24)Certificati ASL Roma
25)Altri certificati medici 26)Centrale rischi Banca d’Italia 27)Crif
28)Ctc 29)Experian
30)Estratto conto carta ricaricabile 31)Certificato ASL Roma 32)Perizia tecnica di stima
33)Occasional Papers di Banca d’Italia 34)Estratto conto carta ricaricabile 35)Certificato ASL Roma