CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DEL REDDITO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DEL REDDITO
Mod. 1771 ed. 04.02.2021
Questo contratto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" del Tavolo tecnico ANIA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
xxx.xxxxxxx.xx
Presentazione della Polizza
BluReddito, per la protezione del tuo reddito
XxxXxxxxxx è la polizza che consente all’Assicurato di proteggersi da imprevisti che possono ridurre la sua capacità di produrre reddito, e quindi il tenore di vita personale e familiare, grazie ad entrate economiche diverse da quelle derivanti dal reddito da lavoro.
XxxXxxxxxx dà la possibilità all'Assicurato di scegliere tra 3 differenti linee di copertura e, a fronte di un premio versato anticipatamente in un’unica soluzione, garantisce la copertura per 5 anni.
Le coperture offerte per la protezione del reddito:
1. Valida per i lavoratori dipendenti privati a tempo indeterminato
2. Valida per i lavoratori autonomi, non lavoratori e lavoratori dipendenti pubblici a tempo indetermi- nato
Perdita di impiego per giustificato motivo
Inabilità temporanea totale per Infortunio e Malattia
Si viene licenziati dall’Azienda che dichiara fallimen- to…
Una caduta dalle scale di casa, una improvvisa ma- lattia, una grave caduta dalla bicicletta… possono impedire di andare a lavorare o costringere a rima- nere immobile
Cargeas interviene, dopo il periodo di franchigia previsto dalla polizza, con un importo fisso mensile
Sono alcuni esempi di casi in cui interviene la garanzia
La copertura offerta per la protezione del capitale:
Invalidità Permanente da Infortunio
Un grave incidente sul lavoro, un importante infortunio subito durante una vacanza… possono impedirti di an- dare a lavorare
Sono alcuni esempi di casi in cui interviene la garanzia
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell'Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
Vuoi parlare con uno Specialista Assicurativo di UBI Banca?
Chiama il numero 800.500.200, oppure rivolgiti alla tua filiale UBI Banca, troveremo insieme la soluzione adatta per proteggere tutto ciò che è importante per te
Hai bisogno di informazioni o assistenza sulla tua polizza BLUREDDITO?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:30 - 17:30
Xxxx denunciare un sinistro?
Per denunciare un sinistro è possibile inviare una email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Devi richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (indicando nell’oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:00 - 19:30
Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?
Area Riservata Cargeas
Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'Area Riservata sul sito xxx.xxxxxxx.xx con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati
Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare
Legenda
I simboli descritti di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:
Che cosa è assicurato
Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel Modulo di Polizza
Che cosa non è assicurato
Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse
Ci sono limiti di copertura
Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, rivalse, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia
Che obblighi ho?
Qui trovi indicato cosa fare in caso di Xxxxxxxx e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell’Assicurato/Contraente che dell’impresa
Quando incontri un box con il simbolo della lampadina leggi il contenuto con attenzione: troverai informazioni utili per capire meglio le caratteristiche della tua Xxxxxxx!
Qui sotto trovi il primo messaggio utile per te:
XxxXxxxxxx è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:
• nell’indice sono indicati tutti gli argomenti trattati
• gli argomenti trattati sono contraddistinti da simboli guida
• le parti evidenziate in grigio indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti In conclusione si trovano inoltre:
• il Glossario, che permette di approfondire il significato dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
• i principali articoli del codice civile in materia di Assicurazione
Indice
1. INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO 6
Che cosa è assicurato 6
Che cosa non è assicurato 6
Limiti della copertura 7
Obblighi in caso di Sinistro 8
2. PERDITA D’IMPIEGO INVOLONTARIA 9
Che cosa è assicurato 9
Che cosa non è assicurato 9
Limiti della copertura 10
Obblighi in caso di Sinistro 11
3. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA 13
Che cosa è assicurato 13
Che cosa non è assicurato 13
Limiti della copertura 14
Obblighi in caso di Sinistro 15
NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE 17
GLOSSARIO 20
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 23
Oggetto dell’Assicurazione
Le coperture assicurative previste dalla presente Assicurazione potranno essere sottoscritte dal Contraente se- condo le combinazioni di seguito indicate:
Status lavorativo dell’Assicurato | Coperture sottoscrivibili | |
Soluzione 1 | Sottoscrivibile solo da: • Lavoratore Dipendente Privato | • Invalidità Permanente Totale da Infortunio • Perdita d’Impiego Involontaria |
Soluzione 2 | Sottoscrivibile solo da: • Lavoratore Dipendente Pubblico • Lavoratore Autonomo • Non Lavoratore | • Invalidità Permanente Totale da Infortunio • Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia |
1. Invalidità Permanente Totale da Infortunio
Che cosa è assicurato
Art. 1 INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO
L’Impresa assicura il rischio della perdita totale, definitiva ed irrimediabile di attendere a qualsiasi lavoro pro- ficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio purché indipen- denti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.
Ai fini dell’accertamento del diritto alla relativa prestazione la data del sinistro è la data di accadimento dell’In- fortunio.
L’Invalidità Permanente Totale da Infortunio sarà riconosciuta ai fini dell’Assicurazione quando il grado percen- tuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia superiore al 59%, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, denominato “Tabella delle valutazioni del grado percentua- le di invalidità permanente – Industria”, e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL etc.). In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla menzionata tabella INAIL sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
In caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale da Infortunio, l’Impresa corrisponde una somma pari al Capitale Assicurato, nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 4.
Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa ha validità in tutti i paesi del mondo.
Che cosa non è assicurato
Art. 3 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le seguenti tipologie di lavoratori:
1. lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;
2. lavoratori assunti con contratto di collaborazione (ancorché a tempo indeterminato), di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, stagionale, di lavoro domesti- co, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana), assunti da imprese familiari.
Non sono altresì assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:
3. vigile del fuoco;
4. carabiniere;
5. agente della polizia di stato;
6. militare dell’esercito italiano;
7. militare della marina militare;
8. agente della polizia penitenziaria;
9. agente della guardia di finanza;
10. pilota civile;
11. pilota militare;
12. assistente di volo;
13. Sportivo Professionista.
Limiti della copertura
Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO
L’ammontare del Capitale Assicurato è diverso a seconda della linea di prodotto scelta (Silver, Gold, Plati- num) ed è soggetto ai seguenti limiti:
Massimali
Linea Silver | Linea Gold | Linea Platinum |
€ 25.000 | € 50.000 | € 100.000 |
Art. 5 ESCLUSIONI
La copertura non opera in caso di Sinistro causato da:
1. dolo dell’Assicurato;
2. atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
3. pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
4. uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
5. pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive:
a. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kitesurfing;
b. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, para- cadutismo, parapendio;
6. abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
7. esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
8. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
9. effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
10. guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popo- lari;
11. atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
12. conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsi- asi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Obblighi in caso di Sinistro
Art. 6 DENUNCIA DEL SINISTRO – DOCUMENTAZIONE
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Intermediario o all’Impresa, producendo copia della seguente documentazione:
1. documento di identità dell’Assicurato in corso di validità e codice fiscale;
2. relazione medico-legale, attestante l'invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti);
3. verbale rilasciato dalle autorità intervenute (polizia, carabinieri etc.), attestante le dinamiche del Sinistro (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richiesti dalle autorità; in mancanza, altra docu- mentazione attestante le dinamiche del Sinistro occorso, al fine di chiarirne le circostanze di accadimento.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. L’Assicurato dovrà inviare, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
Le denunce di Sinistro devono essere inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via posta (raccomandata a/r) | CARGEAS Assicurazioni Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
Via fax | 00 00000000 |
Via e-mail e/o PEC (se il cliente ne è in possesso) |
Art. 7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
L’Indennizzo è pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa Sinistro.
2. Perdita d’Impiego Involontaria
La copertura è sottoscrivibile solo dai Lavoratori Dipendenti Privati
Che cosa è assicurato
Art. 8 PERDITA D’IMPIEGO INVOLONTARIA
L’Impresa assicura il rischio della perdita del lavoro causata da un licenziamento per giustificato motivo og- gettivo, indipendente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, da cui deriva lo stato di Disoccupazio- ne.
AI fini della delimitazione del rischio assicurato, si precisa che non sono coperti gli stati di messa integrazioni guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Casa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta)
Ai fini dell’accertamento del diritto alla relativa prestazione la data del sinistro è la data di effetto del licenziamen- to o il primo giorno di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
In caso di Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, l’Impresa corrisponde per ogni periodo di Disoccupazio- ne di 30 (trenta) giorni consecutivi:
1. una Indennità Mensile di importo fisso, il cui ammontare varia a seconda della linea di prodotto scelta (Silver, Gold, Platinum), nei limiti di cui all’Art. 14; e
2. una somma pari all’ammontare delle Utenze domestiche intestate all’Assicurato, con termine di paga- mento nel mese in cui si è verificato il Sinistro e, in caso di continuazione di quest’ultimo, con termine di pagamento nei mesi successivi, nei limiti di cui all’Art. 14.
Art. 9 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura vale in tutti i Paesi del mondo, a condizione che il contratto di lavoro dell’Assicurato sia regolato dalla legge italiana.
Che cosa non è assicurato
Art. 10 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le seguenti tipologie di lavoratori:
1. lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;
2. lavoratori assunti con contratto di collaborazione (ancorché a tempo indeterminato), di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, stagionale, di lavoro domesti- co, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana), assunti da imprese familiari.
Non sono altresì assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:
3. vigile del fuoco;
4. carabiniere
5. agente della polizia di stato;
6. militare dell’esercito italiano;
7. militare della marina militare;
8. agente della polizia penitenziaria;
9. agente della guardia di finanza;
10. pilota civile;
11. pilota militare;
12. assistente di volo;
13. Sportivo Professionista.
Limiti della copertura
Art. 11 CARENZA
La copertura è soggetta a un periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni.
Art. 12 FRANCHIGIA
La copertura è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 30 (trenta) giorni.
Art. 13 LIMITE DELLA COPERTURA
La copertura non opera per i periodi di Disoccupazione inferiori ai 30 (trenta) giorni consecutivi.
Art. 14 LIMITI DI INDENNIZZO
L’ammontare dell’Indennizzo è diverso a seconda della linea di prodotto scelta (Silver, Gold, Platinum) e soggetto ai seguenti limiti:
Massimali
Linea Silver | Linea Gold | Linea Platinum |
• € 300 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoc- cupazione • con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e • massimo 36 Indennità Mensili per l’intera durata dell'Assicurazione + • massimo € 200 di rimborso Utenze | • € 500 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoc- cupazione • con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e • massimo 36 Indennità Mensili per l’inte- ra durata dell'Assicurazione + • massimo € 200 di rimborso Utenze | • € 800 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoc- cupazione • con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e • massimo 36 Indennità Mensili per l’inte- ra durata dell'Assicurazione + • massimo € 200 di rimborso Utenze |
Art. 15 ESCLUSIONI
La copertura non opera nei seguenti casi:
1. dimissioni volontarie dell’Assicurato;
2. pensionamento o prepensionamento o dimissioni concordate e/o incentivate dal datore di lavoro;
3. quando alla data di decorrenza dell’assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Per- dita d’Impiego Involontaria, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano pre- vedere che tale evento si sarebbe verificato;
4. licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o disciplinare;
5. recesso durante il periodo di prova;
6. il licenziamento tra congiunti, ascendenti, discendenti e collaterali, salvo il caso di liquidazione dell’a- zienda.
Obblighi in caso di Sinistro
Art. 16 DENUNCIA DEL SINISTRO – DOCUMENTAZIONE
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Intermediario o all’Impresa, producendo copia della seguente documentazione:
1. documento di identità dell’Assicurato in corso di validità e codice fiscale;
2. scheda professionale aggiornata, rilasciata dal Centro per l'Impiego, contenente le seguenti informazioni:
a. data di inizio e fine di tutti i lavori svolti;
b. tipologia di contratto e numero di ore lavorative settimanali;
3. lettera di licenziamento o della messa in cassa integrazione straordinaria inviata dal datore di lavoro all’As- sicurato;
4. copia delle Utenze oggetto di richiesta di rimborso.
Per ogni periodo mensile indennizzabile ai termini di polizza, l’Assicurato dovrà inviare all’ Impresa - al fine di comprovare il permanere dello stato di Disoccupazione - la scheda professionale aggiornata o in alternativa lo status occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego.
L’Impresa, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione relativa al Sinistro.
Le denunce di Sinistro devono essere inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via posta (raccomandata a/r) | CARGEAS Assicurazioni Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
Via fax | 00 00000000 |
Via e-mail e/o PEC (se il cliente ne è in possesso) |
Art.17 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Indennizzo è pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa Si- nistro.
Art. 18 DENUNCE SUCCESSIVE DI SINISTRI – PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
È possibile denunciare, nel corso della durata dell’Assicurazione, più Sinistri per Perdita d’Impiego Involontaria. Tuttavia, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualifica- zione di almeno 90 (novanta) giorni consecutivi. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di Disoccupazione). Ogni evento è considerato un Sinistro autonomo.
3. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
La copertura non è sottoscrivibile dai Lavoratori Dipendenti Privati
Che cosa è assicurato
Art.19 INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
L’Impresa assicura:
1. per i Lavoratori Autonomi, il rischio della perdita totale, in via temporanea, della capacità di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia;
2. per i Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori, il rischio della perdita totale, in via temporanea, di compiere almeno 2 delle seguenti attività basilari della vita umana: nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi.
Ai fini dell’accertamento del diritto alla relativa prestazione la data del sinistro coincide con il giorno in cui l’Assi- curato cessa di svolgere la propria attività lavorativa a causa dell’Inabilità Totale Temporanea, come risultante da certificazione medica.
L’Impresa corrisponde per ogni periodo di inabilità di 30 (trenta) giorni consecutivi:
a. una Indennità Mensile di importo fisso, il cui ammontare varia a seconda della linea di prodotto scelta (Silver, Gold, Platinum), nei limiti di cui all’Art. 25, e
b. una somma pari all’ammontare delle Utenze domestiche intestate all’Assicurato, con termine di paga- mento nel mese in cui si è verificato il Sinistro e, in caso di continuazione di quest’ultimo, con termine di pagamento nei mesi successivi, nei limiti di cui all’Art. 25.
Art.20 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura vale in tutti i Paesi del mondo.
Che cosa non è assicurato
Art.21 RISCHI NON ASSICURABILI
Non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non siano comprovati da esami radiologici o clinici, gli stati di inabilità causati da radicolopatie, lombalgie, dolori alle spalle e al collo, sciatiche, neuropatie femorali, neuralgie cervicobrachiali, protrusioni del disco, ernie del disco, coccigodinie.
Art.22 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le seguenti tipologie di lavoratori:
1. lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;
2. lavoratori assunti con contratto di collaborazione (ancorché a tempo indeterminato), di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, stagionale, di lavoro domesti- co, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana), assunti da imprese familiari.
Non sono altresì assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:
3. vigile del fuoco;
4. carabiniere
5. agente della polizia di stato;
6. militare dell’esercito italiano;
7. militare della marina militare;
8. agente della polizia penitenziaria;
9. agente della guardia di finanza;
10. pilota civile;
11. pilota militare;
12. assistente di volo;
13. Sportivo Professionista.
Limiti della copertura
Art.23 CARENZA
La copertura è soggetta, limitatamente al caso di Malattia, ad un periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
Art.24 LIMITI DELLA COPERTURA
La copertura non opera per i periodi di inabilità inferiori ai 30 (trenta) giorni consecutivi.
Art.25 LIMITI DI INDENNIZZO
L’ammontare dell’Indennizzo è diverso a seconda della linea di prodotto scelta (Silver, Gold, Platinum) e soggetto ai seguenti limiti:
Massimali
Linea Silver | Linea Gold | Linea Platinum |
• € 300 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoc- cupazione • con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e • massimo 36 Indennità Mensili per l’intera durata dell'Assicurazione + • massimo € 200 di rimborso Utenze | • € 500 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoc- cupazione • con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e • massimo 36 Indennità Mensili per l’inte- ra durata dell'Assicurazione + • massimo € 200 di rimborso Utenze | • € 800 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoc- cupazione • con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e • massimo 36 Indennità Mensili per l’inte- ra durata dell'Assicurazione + • massimo € 200 di rimborso Utenze |
Art.26 ESCLUSIONI
La copertura non opera in caso di Sinistro causato da:
1. atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
2. pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
3. uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
4. pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive:
a. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kitesurfing;
b. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, para- cadutismo, parapendio;
5. abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
6. esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
7. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
8. effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
9. guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popo- lari;
10. atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
11. conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsi- asi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Obblighi in caso di Sinistro
Art.27 DENUNCIA DEL SINISTRO – DOCUMENTAZIONE
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Intermediario o all’Impresa, producendo copia della seguente documentazione:
1. documento di identità dell’Assicurato in corso di validità e codice fiscale;
2. certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) aggiornato, attestante la causa, la data di inizio e la data dell'eventuale fine del periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro;
3. copia delle Utenze oggetto di richiesta di rimborso.
Inoltre, per i casi di inabilità da Infortunio (anche derivante da incidente stradale):
4. verbale rilasciato dalle autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche del Sinistro (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richiesti dalle autorità; in mancanza, altra docu- mentazione attestante le dinamiche del Sinistro occorso, al fine di chiarirne le circostanze di accadimento.
Per ogni periodo mensile indennizzabile ai termini di polizza, l’Assicurato dovrà inviare all’ Impresa - al fine di comprovare il permanere dello stato di inabilità - un certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la continuazione del periodo di inabilità.
L’Impresa, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richie- dere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro; l’Assicurato dovrà inviare, sino a guari- gione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
Le denunce di Sinistro devono essere inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via posta (raccomandata a/r) | CARGEAS Assicurazioni Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
Via fax | 00 00000000 |
Via e-mail e/o PEC (se il cliente ne è in possesso) |
Art.28 DENUNCE SUCCESSIVE DI SINISTRI – PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
È possibile denunciare, nel corso della durata dell’Assicurazione, più Sinistri per Inabilità Temporanea Totale. Tuttavia, in caso di Malattia, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia tra- scorso un Periodo di Riqualificazione:
1. di almeno 90 (novanta) giorni consecutivi, se il nuovo Sinistro è causato dalla stessa Malattia del pre- cedente; o
2. di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, se il nuovo Sinistro è causato da una diversa Malattia del precedente).
Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di Inabilità).
Cosa significa Periodo di Riqualificazione nel caso d'Inabilità Temporanea Totale dovu- ta a Malattia?
Nel corso della durata del contratto e' possibile che si verifichino più Sinistri. Per poter aprire un nuovo Sinistro e avere diritto a un ulteriore Indennizzo:
- per la stessa Malattia dovranno trascorrere 90 giorni consecutivi dal termine del primo pe- riodo di Inabilità Temporanea Totale;
- per una differente Malattia dovranno decorrere 30 giorni consecutivi dal termine del primo periodo di Inabilità Temporanea Totale.
Art. 29 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Le prestazioni previste dal presente contratto di Assicurazione sono liquidate dall’Impresa all’Assicurato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa al Sinistro.
Norme comuni a tutte
le coperture assicurative:
1. Invalidità Permanente Totale da Infortunio
2. Perdita d'Impiego Involontaria
3. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Art. 30 QUALI SONO I REQUISITI DI ASSICURABILITÀ NECESSARI PER SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA?
Per poter sottoscrivere la Polizza, l’Assicurato, al momento dell’adesione, deve trovarsi nelle seguenti condizio- ni di assicurabilità:
1. essere residente in Italia;
2. essere intestatario o cointestatario di un conto corrente intrattenuto presso UBI Banca S.p.A.;
3. avere un’età compresa tra i 18 (diciotto) anni compiuti ed i 63 (sessantatré) anni non compiuti e avere un’età tale per cui, alla data di scadenza quinquennale dell’Assicurazione, non abbia compiuto i 68 (ses- santotto) anni di età;
4. essere Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, assunto da almeno 6 (sei) mesi presso lo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un orario di lavoro non inferiore a 16 (sedici) ore setti- manali (requisito di assicurabilità valido solo per la Soluzione 1 );
5. essere Lavoratore Autonomo / Lavoratore Dipendente Pubblico / Non Lavoratore (requisito di assicurabilità valido solo per la Soluzione 2 ).
La persona fisica assicurata indicata nel Modulo di Polizza coincide sempre con il Contraente.
Art. 31 COME PAGO IL PREMIO?
Le coperture sono offerte a fronte del pagamento di un Premio unico anticipato, non frazionabile, per l’intera durata quinquennale dell’Assicurazione. L’ammontare del Premio è indicato nel Modulo di Polizza.
In caso di mancato pagamento del Premio unico anticipato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Polizza, l’Assicurazione si intende come mai perfezionata, e si risolve di diritto se l’Impresa non agisce per la riscossione nel termine di 6 (sei) mesi.
Il Premio è pagato mediante addebito sul conto corrente acceso presso UBI Banca S.p.A., che agisce come Intermediario.
Art. 32 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL’IMPRESA LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?
Le dichiarazioni dell’Assicurato costituiscono la base sulla quale l’Impresa ha deciso di stipulare l’Assicurazio- ne e di determinare il Premio e i limiti di Indennità indicati nella Polizza.
Pertanto, le dichiarazioni errate o incomplete possono determinare per l’Assicurato la perdita del diritto all'In- dennità o, nei casi più gravi, la cessazione dell’Assicurazione, a norma degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 33 QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE ASSICURATIVE E QUANDO FINISCONO?
Fatti salvi i periodi di Carenza, le coperture assicurative hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.
L’Assicurazione dura 5 (cinque) anni. Alla scadenza, non è previsto alcun tacito rinnovo.
Le coperture assicurative cessano alle ore 24 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
1. Recesso dell’Assicurato;
2. liquidazione del Capitale Assicurato per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio;
3. decesso dell’Assicurato;
Art. 34 COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI CAMBI LA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL CORSO DELLA VALIDITÀ DELLA POLIZ- ZA?
In caso di cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato, questi è tenuto a comunicarlo all’Intermediario
- utilizzando l’apposito modulo presente in Filiale - o all’Impresa mediante invio di lettera raccomandata a/r. Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di validità dell’Assicurazione:
a. cambi la propria attività lavorativa, perdendo lo status lavorativo di Lavoratore Dipendente Privato, e/o
b. pur mantenendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato, divenga un lavoratore non assicurabile ai sensi del precedente Art. 3; e/o
c. perda lo status di Lavoratore Dipendente Pubblico, Lavoratore Autonomo o Non Lavoratore e acquisti lo
status di Lavoratore Dipendente Privato
la copertura “Invalidità Permanente Totale” continua, non essendo pregiudicato il diritto al pagamento dell’In- dennizzo; invece, cessa il rischio relativo alle coperture “Perdita d’Impiego Involontaria” e “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia”. Si applica pertanto l’articolo 1896 del codice civile.
L’Impresa ha diritto a trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento della co- municazione, inteso come annualità, e rimborserà pertanto all’Assicurato, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione, le restanti annualità di Premio pagate e non godute relative alle coperture “Perdita d’Impiego Involontaria” e “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia”, al netto delle imposte.
Art. 35 È POSSIBILE MODIFICARE L'ASSICURAZIONE?
Qualsiasi modifica all’Assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 36 È POSSIBILE RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE?
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, compilando l’apposito modulo presso la filiale dell’Intermediario oppure inviando comunicazione scritta all’Im- presa a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il Recesso del Contraente determina la cessazione delle coperture assicurative dalla data di emissione della Polizza.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Recesso, l’Impresa rimborserà al Contraente l’importo di Premio pagato, al netto delle imposte.
Il Contraente potrà, inoltre, recedere dall’Assicurazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispet- to a ciascun anniversario dell’Assicurazione, compilando l’apposito modulo presso la filiale dell’Intermediario oppure mediante comunicazione scritta inviata all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata a/r. Il Recesso ha sempre effetto dalle ore 24:00 della data di anniversario dell’Assicurazione. L’Impresa, entro 45 (quaranta- cinque) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborserà al Contraente le annualità di Premio pagate e non godute, al netto delle imposte.
Art. 37 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art. 38 COSA SUCCEDE SE ESTINGUO IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CON UBI BANCA?
In caso di interruzione del rapporto di conto corrente intestato al Contraente con UBI Banca, l’Assicurazione resta operante senza subire modifiche.
Art. 39 QUANDO SI PRESCRIVONO I DIRITTI DERIVANTI DALL’ASSICURAZIONE?
I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni ai sensi dell’articolo 2952 del co- dice civile.
Art. 40 È POSSIBILE RISOLVERE EVENTUALI CONTROVERSIE RICORRENDO ALL’ARBITRATO?
L’Assicurato e l’Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di Invalidità Per- manente oggetto della copertura assicurativa prestata con la presente Polizza. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.
L’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, con- tribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti.
Art. 41 IN QUALI ALTRI MODI POSSONO ESSERE RISOLTE EVENTUALI CONTROVERSIE?
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione alla Polizza, esse devono, ai sensi del decreto Legislativo 4 marzo 2010,
n. 28 e successive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di mediazione rivolgendosi ad un Organi- smo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia. In tal caso, la parte che propone la mediazione deve trasmettere all’altra parte la richiesta di mediazione, de- positata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di residenza o domicilio del Contraente.
Art. 42 QUALE LEGGE DISCIPLINA L’ASSICURAZIONE?
L’Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Glossario
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa, ove il contesto lo richieda.
Assicurato la persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, e che coincide sempre con il Contraente.
Capitale Assicurato la somma che l’Impresa si impegna a liquidare in caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale da Infortunio.
Carenza il periodo di tempo che intercorre tra la data di efficacia della Polizza e l’inizio delle coperture assicurative, durante il quale queste ultime non sono operanti.
Contraente il soggetto, persona fisica, che stipula l’Assicurazione e paga il Premio.
Assicurazione accordo con il quale l’Impresa a fronte del pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.
Dissoccupazione è considerato in disoccupazione l’Assicurato che:
– abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 (sedici) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
– sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un tratta- mento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Non sono coperti gli stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Franchigia (periodo di) periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
Inabilità Temporanea Totale
s’intende:
– per i Lavoratori Autonomi, la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia;
– per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e per i Non Lavoratori, la perdita temporanea ed in misura totale, medicalmente accertata, di compiere almeno 2 delle seguenti attività basilari della vita umana: nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi.
Indennità Mensile la somma che l’Impresa si impegna a liquidare mensilmente in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego Involontaria.
Indennizzo la somma liquidabile dall’Impresa a termini di Polizza.
Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Intermediario UBI Banca S.p.A.
Invalidità Permanente Totale da Infortunio
l’Impresa assicura il rischio della perdita totale, definitiva ed irrimediabile di attendere a qualsiasi la- voro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di infortunio purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.
L’invalidità Permanente Totale da Infortunio sarà riconosciuta ai fini dell’Assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia superiore al 59%, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL di cui all’Allegato 1 alD.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, denominato “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – Industria”, e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL etc.). In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla menzionata tabella INAIL sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
Lavoratore Autonomo la persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavo- ro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, e che deve presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito di lavoro dipendente o pensione.
Lavoratore Dipendente Privato
la persona fisica che presta il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro subor- dinato a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana, con un orario di lavoro settimanale non inferiore a sedici ore settimanali.
Lavoratore Dipendente Pubblico
la persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. S’intende per Pubblica Amministrazione: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commer- cio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici na- zionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Malattia l'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Polizza documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell’Assicurato, le coperture as- sicurative acquistate e la relativa durata, il Premio pagato che unitamente al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni e alle condizioni di assicurazione, costituisce l’Assicurazione.
Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo, inclusi i pensionati.
Perdita d’Impiego involontaria
la perdita, per l’Assicurato, dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e da cui deriva lo stato di Disoccupazione.
Periodo di Riqualificazione
in relazione alle sole coperture “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia” e “Perdita d’Impiego Involontaria”, il periodo di tempo che deve intercorrere tra un Sinistro ed un succes- sivo Xxxxxxxx affinché quest’ultimo sia indennizzabile.
Premio la somma in denaro, comprensiva di imposte, dovuta all’Impresa dal Contraente quale corri- spettivo per l’Assicurazione
Recesso diritto dell’Assicurato di liberarsi dagli obblighi contrattuali, sciogliendo l’Assicurazione.
Sinistro il verificarsi dell’evento per il quale sono prestate le coperture assicurative.
Sportivo Professionista persona fisica che svolge attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’am- bito di discipline regolamentate dal CONI.
Utenze le bollette delle utenze domestiche relative ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento, tv satellitare o via cavo, Internet, nonché delle Utenze Telefoniche, intestate all’Assicurato. Per Utenze Telefoniche si intendono quelle relative al contratto di telefonia rete fis- sa, al contratto di telefonia mobile e al contratto per linea ADSL, con espressa esclusione delle ricariche prepagate.
Articoli del codice civile richiamati nelle condizioni di Assicurazione
Art. 1892.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avreb- be dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichia- razioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1896.
CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE.
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altri- menti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del con- tratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 2952.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta so- spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il paga- mento dell’Indennità.