Contract
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI AL PIANTERRENO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE “PALAZZO BEAUHARNAIS” SITO IN PUSIANO, CON ACCESSO DA PIAZZA PARINI
IL COMUNE DI PUSIANO con sede in via Mazzin 39, Codice Fiscale 00512860131 in persona del responsabile dell’area amministrativa Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx – servizi alla persona nato a Cantù il 19.01.1963 –, domiciliato per la carica in Pusiano, xxx Xxxxxxx 00, di seguito più brevemente denominato “CONCEDENTE”
E
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto di concessione -
Il Concedente, con il presente contratto, concede in uso al Concessionario, che accetta, i locali al pianterreno dell’immobile di proprietà comunale “Palazzo Beauharnais”, con accesso da Piazza Parini (nel seguito: “IMMOBILE”), meglio risultante dalla planimetria allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
Il Concedente si obbliga a garantire per tutta la durata del contratto l’utilizzo dell’Immobile.
Art. 2 - Stato dell’Immobile
L’Immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Art. 3 - Utilizzo dell’Immobile e responsabilità derivante dall’utilizzo del medesimo L’immobile viene consegnato affinché venga utilizzato esclusivamente per l’attività specificata nella deliberazione di giunta comunale n. 66/2013 e nell’avviso pubblico.
L’attività di cui sopra verrà espletata nelle date e negli orari da concordare con l’amministrazione. Ogni responsabilità conseguente alla suddetta utilizzazione del Locale rimane a carico del Concessionario, che risponderà per ogni danno cagionato alle cose o alle persone durante l’espletamento dell’attività.
Art. 4 – Durata
Il presente contratto ha una durata annuale, dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fino al termine massimo del 31.12.2016, salvo che il Concedente non invii preavviso di disdetta al Concessionario entro e non oltre due mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di mutamento della situazione di fatto o per altri motivi di interesse pubblico, il Concedente si riserva la facoltà di limitarne l’utilizzo del Concedente, modificando i giorni o gli orari in cui è possibile l’utilizzo, ovvero revocando il presente contratto qualora l’utilizzo non sia più possibile.
Art. 5 – Ammontare del canone e modalità di pagamento del medesimo
Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente, quale corrispettivo per l’utilizzo dell’Immobile, un canone annuo pari ad € 500,00 (dicasi Euro cinquecento/00), comprensiva delle spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento.
Il canone verrà corrisposto in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno mediante bonifico bancario.
Art. 6 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a conservare l’Immobile e quanto ivi contenuto con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nello statuto.
Nel caso di mancato adempimento a tali obblighi, il Concedente può richiedere al Concessionario l’immediata restituzione.
Salvo quanto previsto nel capoverso precedente, il Concessionario sarà tenuto alla restituzione dell’Immobile e di quanto contenuto alla scadenza del contratto. L’Immobile e i beni ivi contenuti dovranno essere restituiti nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salvo il deterioramento derivante dal normale utilizzo. Diversamente, il Concessionario risponderà di qualsiasi danno cagionato all’Immobile e ai beni ivi contenuti, con obbligo di risarcire il danno, come meglio specificato all’art. 3 del presente contratto.
Art. 7 – Divieto di subconcessione
È fatto divieto al Concessionario di concedere a terzi il godimento dell’Immobile e dei beni ivi contenuti, pena la risoluzione automatica del presente contratto, senza necessità di alcuna formale comunicazione.
Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
Il Concessionario si impegna a provvedere, nel corso della vigenza del presente contratto, ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Le spese di straordinaria manutenzione eventualmente sostenute dal Concessionario e debitamente e preventivamente autorizzate dal comune di Pusiano, invece, saranno rimborsate dal Concedente.
Art. 9 – Migliorie e innovazioni
Il Concessionario non può eseguire, senza preventivo consenso del Concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali seguiranno, alla scadenza del contratto, le sorti previste dall’art. 1592 e 1593 c.c.
Art. 10 – Spese contrattuali
Le spese di registrazione, le imposte di bollo e le eventuali ulteriori spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a totale carico del Concessionario.
Art. 11 – Foro competente
In caso di controversie, foro competente a giudicare sarà quello di Como.
Art. 12 – Norme applicabili
Il Concedente si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio dell’attività per cui l’Immobile è concesso.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, si richiama l’applicazione delle norme del Codice Civile relative alla locazione, applicabili per analogia anche alla concessione in uso di immobili di proprietà comunale.
Pusiano,
Letto, approvato e sottoscritto.
Il comune di Pusiano, in qualità di Concedente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Concessionario