CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO (LEGALAPP)
REP. 107/21
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO (LEGALAPP)
XX.XX.XX S.P.A.
~ SANTEC S.P.A.
CONTRATTO
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEL
CONTENZIOSO (LEGALAPP)
CIG 8780619C03
L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Settembre, presso la sede della Xx.Xx.Xx SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale € 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F e dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2021
E
SANTEC S.p.A., con sede legale in Avellino alla via Xxxxxxx Xx Conciliis n. 76, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino al numero REA 153477, P.IVA/C.F. 02372750642, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato ad Uznach (SVIZZERA) il 23/02/1972, C.F. SLVGPP72B23Z133Q (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
- che con Provvedimento del Direttore Acquisti n. 34 del 21/07/2021 la Xx.Xx.Xx. Spa ha disposto l’acquisizione di «PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO (LEGALAPP)»;
- che la Ditta affidataria della fornitura è la SANTEC SPA per il periodo di 24 mesi per l’importo complessivo di euro 134.000,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui all’allegato “disciplinare di gara” che forma parte integrante del presente contratto;
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO (LEGALAPP)”;
Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto
La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle Condizioni particolari di fornitura e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dal fornitore in sede di gara, che si allega a questo atto
Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura
La durata del servizio è di 24 (ventiquattro) mesi con la possibilità di esercitare un’opzione al rinnovo per ulteriori 12 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta € 134.000,00 al netto dell'I.V.A.
Articolo 4 - Modalità di pagamento
La ditta SANTEC Spa emetterà fattura intestata a Xx.Xx.Xx. Spa che provvederà al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 6 - Penali
Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, Xx.Xx.Xx. SpA si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:
(a) In caso di mancato rispetto della data di consegna come indicato nel presente capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
(b) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito nell’allegato Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare economico relativo ai beni contestati, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
(c) In caso di non conformità degli obblighi contrattuali assunti non ricompresi nei punti precedenti, verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Xx.Xx.Xx. SpA. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Xx.Xx.Xx. SpA (anche a seguito di segnalazione da parte degli utilizzatori dei beni), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Xx.Xx.Xx. SpA medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Xx.Xx.Xx. SpA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Xx.Xx.Xx. SpA a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Xx.Xx.Xx. SpA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla presente procedura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Xx.Xx.Xx. SpA ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 7 – Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs.
50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, Xx.Xx.Xx. ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nella documentazione di gara, ovvero quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la fornitura di beni e/o servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalla documentazione di gara o dall’Offerta Tecnica presentata;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di integrità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma
2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.ReSa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 8 – Recesso
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di un mese e in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 9 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n.
50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 10- Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza della somma di € 6.700,00.
Xx.Xx.Xx.:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che Xx.Xx.Xx. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Articolo 11 – Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi
- nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal GDPR.
Articolo 12- Responsabili del Contratto
La Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto l’Xxx. Xxxx Xxxxx con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il
Responsabile dell’esecuzione di cui sopra l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
L’impresa dichiara altresì che l’indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto è il seguente: xxxxxx@xxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite il predetto canale comunicativo.
Articolo 13- Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105,
co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 14- Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate
– Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10
del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.
Articolo 15- Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 16- Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e dal GDPR, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 18- Obblighi a carico dell’Impresa
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto menzionato:
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni
interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono
l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f. (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) X.xx digitalmente
SANTEC S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) X.xx digitalmente
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
SANTEC S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) X.xx digitalmente
Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 - Regolamento Ue 2016/679)
In applicazione dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge tra:
Xx.Xx.Xx. S.p.A., P.IVA 04786681215 con sede legale in Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 80143, Napoli, nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale f.f., Titolare del trattamento
di seguito “Titolare del trattamento” o “Titolare”
e
Santec S.p.A., P.IVA 02372750642, con sede legale in Avellino alla xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, in persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Legale Rappresentante della mandataria di seguito “Il Responsabile del trattamento” o “Responsabile” o “AZIENDA”
Premesso che
▪ Xx.Xx.Xx. S.p.A. è una società strumentale costituita dalla Regione Campania (con DGRC n. 361 del 27/02/2004, in attuazione della L.R. n. 28 del 6/12/2003) per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale e, il socio unico Regione Campania ha affidato, con L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, a Xx.Xx.Xx. il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale;
▪ Xx.Xx.Xx. S.p.A. è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
▪ Xx.Xx.Xx. S.p.A. e la Santec S.p.A hanno sottoscritto in data 08/09/2021 un contratto per la fornitura del “Servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma software di monitoraggio del contenzioso (LEGALAPP)”;
▪ nell’ambito dell’esecuzione del contratto alcune attività comportano il trattamento di dati anche particolari ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento 2016/679 (individuati come dati sensibili nella normativa previgente Direttiva 95/46/CE) di cui Xx.Xx.Xx. è titolare e di cui l’AZIENDA non è contitolare;
▪ Xx.Xx.Xx. è a conoscenza che l’AZIENDA è in possesso di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa in materia dei dati personali;
▪ il Titolare intende nominare l’AZIENDA, quale Responsabile esterno esclusivamente per
le operazioni di trattamento effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali;
▪ le parti intendono regolare con la presente nomina i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, che dovrà, quindi avvenire nel rispetto delle istruzioni di cui alla presente nomina.
Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue.
1. Oggetto.
Oggetto delle presenti condizioni è la definizione delle modalità con le quali il Responsabile del Trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati, di seguito specificate.
▪ consultazione, organizzazione e strutturazione dei dati nell’ambito delle attività di sviluppo e manutenzione del software utilizzato per gestire il contezioso legale degli enti del SSR attraverso l’inserimento di diffide, atti giudiziari, udienze e sentenze.
Le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati “.
2. Descrizione delle prestazioni del Responsabile del Trattamento
I dati personali trattati e le categorie di persone interessate sono:
- Personale e consulenti Xx.Xx.Xx. S.p.A. e degli enti del SSR, partecipanti allo sviluppo ed alimentazione del software.
Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie.
Il Titolare dichiara che i dati da lui trasmessi al Responsabile:
- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa vigente.
3. Durata del trattamento/contratto
Il presente contratto entra in vigore dalla sottoscrizione dello stesso. La durata del trattamento è condizionata dai provvedimenti regionali di riferimento e/o alla durata del contratto cui in premessa.
4. Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento si impegna a:
a. Trattare i dati solo per la finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
b. Trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento, contenute nella presente nomina, e in osservanza delle disposizioni vigenti. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
c. Garantire la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del presente contratto.
d. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
• si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza.
• ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale
e. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
5. Ulteriore Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “l’ulteriore Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche. In questo caso, informa per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili. Questa informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l’identità e gli indirizzi dell’ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto di esternalizzazione.
L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.
6. Diritto di informazione delle persone interessate
Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa di cui agli artt. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
7. Esercizio dei diritti delle persone
Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).
Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica a xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx e xxx@xxx.xxxxxx.xx, senza indebito ritardo.
8. Notifica della violazione di dati a carattere personale.
Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 12 ore dopo esserne venuto a conoscenza a mezzo pec agli indirizzi xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx e xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’Autorità di controllo competente.
La notifica deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.
La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:
a. ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell’attuazione degli obblighi del
Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di
analisi d’impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35.
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione
preventiva dell’autorità di controllo, prevista dall’articolo 36.
10. Misure di sicurezza
Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera, previa valutazione con il titolare, le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito, adottando tra le altre, se del caso, tutte le misure di cui all’art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali inerenti i trattamenti svolti dal Responsabile.
Il Responsabile del trattamento s’impegna inoltre a verificare e valutare regolarmente
l’efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.
11. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni
Nel caso di termine delle prestazioni inerenti il presente accordo, il Responsabile del
trattamento s’impegna alla:
- restituzione di tutti i dati al Titolare del trattamento.
Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.
Qualora sussista un obbligo di Legge per la conservazione o qualora la conservazione sia stata pattuita nel contratto principale, il responsabile predispone tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare accessi non autorizzati. In tal caso il Responsabile dovrà indicare il luogo di conservazione dei dati al Titolare e consentire l’accesso, durante il periodo di conservazione dei dati, unicamente: a) al Titolare medesimo, b) alle Autorità titolate all’esecuzione di controlli ed ai soggetti interessati. Le finalità del trattamento sono costituite unicamente da: i) obbligo di legge o obbligo contrattuale; ii) esercizio del diritto di difesa. Resta inteso che tale obbligo di conservazione dei dati dovrà essere osservato unicamente in relazione ai dati strettamente necessari per adempiere all’obbligo legale di conservazione e per il tempo necessario al conseguimento delle suddette finalità.
12. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.
13. Registro delle categorie di attività di trattamento
Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:
- Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l’esistenza di opportune garanzie;
- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
- La pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;
- I mezzi che permettono di garantire la segretezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e
l’accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.
14. Documentazione
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento e del RPD la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento, del RPD o di un altro revisore incaricato, e contribuire a queste revisioni.
15. Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento s’impegna a:
1. Fornire al Responsabile del trattamento i dati previsti al punto 1 delle presenti clausole
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.
16. Modifiche alle clausole contrattuali.
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
17. Elezione di domicilio per comunicazioni.
Per le finalità di cui al punto 1 e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
Il Responsabile del trattamento presso la sede legale della Santec spa, in Avellino, alla xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00;
Il Titolare del trattamento presso la sede legale della Xx.Xx.Xx. Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 - 80143, Napoli.
Con il presente contratto si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Data, 08/09/2021
Il Titolare del trattamento Il Responsabile del trattamento Il Direttore Generale f.f. Il Legale Rappresentante
PROCEDURA
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO (LEGALAPP)
CIG 8780619C03
CAPITOLATO TECNICO
1 Premesse
Xx.Xx.Xx. SpA (di seguito anche “l’Amministrazione”), su indicazione del Sub Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario, ha acquisito in riuso dall’AOU Ruggi d’Xxxxxxx, nel settembre del 2015, la piattaforma informatica per il monitoraggio del contenzioso, denominata “LegalApp” (di seguito anche solo “sistema”). Successivamente, Xx.Xx.Xx. ha dapprima acquisito i servizi connessi al riuso, ovvero installazione e configurazione dell’applicativo in esame per il suo utilizzo a livello regionale, sui server messi a disposizione da Xx.Xx.Xx. e, successivamente, acquisito servizi di assistenza sistemistica e applicativa e di sviluppo software.
In estrema sintesi, l’applicativo LegalApp è un sistema che consente, tra l’altro, di:
• gestire il contenzioso aziendale attraverso l’inserimento di xxxxxxx, atti giudiziari, udienze e sentenze e seguirne il percorso giudiziario;
• attribuire agli atti giudiziari inseriti la valutazione della soccombenza, stimata dal settore affari legali;
• associare, a ciascun procedimento, la valutazione contabile gestita dal settore economico
– finanziario con definizione di quota contabilizzata, accantonamenti, etc.;
• consultare uno scadenzario per le diffide ed i procedimenti;
• stampare sia i dettagli dei singoli procedimenti inseriti, sia gli elenchi di diffide e di procedimenti riferiti ad un determinato periodo;
• raccolta e trasmissione automatica dei dati SIMES con possibilità di aggancio di un fascicolo a partire dagli eventi sentinella.
Nel luglio 2017, con determinazione n. 170, Xx.Xx.Xx. ha concesso in riuso gratuito la piattaforma LegalApp alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, sottoscrivendo un protocollo di intesa per lo spostamento dell’applicazione nel datacenter regionale.
Al momento il sistema è pienamente utilizzato da tutti gli enti del Servizio Sanitario Regionale e tuttora in sperimentazione in Regione Campania, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e Ufficio Speciale Avvocatura Regionale.
1.1 Architettura
La soluzione software è composta da due entità separate concettualmente: l’applicazione web LegalApp e la BI.
I moduli che compongono il Sistema sono un application server (IIS di Microsoft), un motore di BI e un DBMS (MySql). I moduli sono installati su due server (fisici o virtuali) in modo da distribuire il carico, in termini computazionali e di occupazione di spazio disco.
L’application server archivia su filesystem documenti, tipicamente in formato pdf e/o p7m, e necessita di un accesso al DB server con una connessione di rete privata a più di un Gbits.
Il motore di BI include sotto moduli di ETL e reportistica. I report sono presentati con un web server locale (tipicamente TomCat).
I due server dovranno avere il sistema operativo Windows Server 2012 R2.
1.2 Volumi attuali del servizio
Si distinguono due tipologie di utenze: gestori del sistema e utenti finali.
Per quanto riguarda gli utenti gestori del sistema sono nell’ordine della decina e, tipicamente, non si connettono mai contemporaneamente all’applicazione Web.
Gli utenti finali sono nell’ordine delle 230 unità con prospettiva di un aumento annuale nell’ordine delle decine. Le connessioni simultanee, tuttavia, non registrano mai picchi superiori alle 70 unità.
Il volume di dati attuale è composto per la maggior parte dai documenti allegati dagli utenti dell’applicazione web, che attualmente occupano circa 220GB e che crescono di circa 50GB anno.
Per quanto riguarda il database, attualmente occupa 80GB e cresce di una quota di circa 1GB anno.
Le macchine server sono quindi configurate con 4 vCPU con a disposizione 16 GB Ram e 400GB di spazio storage locale.
È disponibile una risorsa di rete sulla quale effettuare i backup dei DB e del repository documentale su filesystem.
I software che sono installati sui server sono MySql, Penthao Data Integration, JasperServer, Java e iReport.
2 OGGETTO, DIMENSIONI E DURATA DELLA FORNITURA
Il presente capitolato ha come oggetto la fornitura di un servizio di assistenza sistemistica e applicativa e di sviluppo software per la piattaforma di monitoraggio del contenzioso (LegalApp). Il servizio dovrà mettere a disposizione un punto di raccolta delle richieste di assistenza e di gestione unico e centralizzato, accessibile attraverso l’utilizzo di più canali (almeno telefono ed e-mail).
Il servizio dovrà essere erogato a tutti gli utenti fruitori del software LegalApp, ovvero al personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Campania, della Direzione Generale per la Tutela della Salute e della Giunta Regionale della Campania.
Il servizio riguarda:
1. Assistenza funzionale e tecnica per il corretto e buon utilizzo del sistema LegalApp (1° livello);
2. Assistenza tecnica relativa alla soluzione di errori o malfunzionamenti SW dell’applicativo (2° livello);
3. Manutenzione correttiva, preventiva, normativa;
4. Manutenzione evolutiva (di seguito MEV), da attivare a richiesta, con i massimali e le modalità specificate successivamente.
I servizi oggetto della fornitura si riferiscono a tutti i moduli di LegalApp, così come descritti nella documentazione utente reperibile al seguente link del portale Soresa:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx.xxxx, oltre che agli eventuali moduli aggiuntivi che potranno essere realizzati nel corso della fornitura.
I servizi di cui al punto 1 e 2 (assistenza funzionale e tecnica) dovranno essere erogati senza alcuna limitazione sul numero di richieste dal lunedì al venerdì (giornate lavorative) dalle ore 9 alle ore 17. In particolare, dovrà essere governato l’intero processo di gestione delle segnalazioni, ovvero:
• Definizione dell’evento che genera la registrazione di un ticket;
• Risoluzione del ticket attraverso l’assistenza di 1° livello, ovvero comunicando direttamente con l’utente;
• Passaggio della segnalazione ai servizi di assistenza di 2° livello per interventi necessari su applicazioni e sistemi allo scopo della risoluzione del ticket.
Tutte le richieste dovranno essere tracciate.
Nessuna limitazione deve essere altresì prevista per i servizi di cui al punto 3 di cui sopra (manutenzione correttiva, preventiva e normativa).
La durata della fornitura è pari a due anni (più un eventuale altro anno di opzione al rinnovo).
Il servizio di manutenzione evolutiva (punto 4) è relativo a possibili personalizzazioni ed estensioni da realizzarsi durante il corso della fornitura e comprendono attività di analisi delle esigenze e definizione dei requisiti, oltre che di sviluppo software vero e proprio. Nell’ambito della fornitura, sulla base di elementi storici, si stima un fabbisogno complessivo pari a:
Attività Evolutiva SW | gg/uomo complessive | Gg/uomo per l’opzione al rinnovo |
Analisi e definizione di requisiti | 50 | 25 |
Sviluppo software | 150 | 75 |
Tali servizi, intesi come servizi di sviluppo e personalizzazione del sistema, saranno richiesti ed erogati a consumo, esclusivamente a fronte di una formale richiesta da parte di utenti qualificati e di successiva convalida da parte di Xx.Xx.Xx. SpA e/o dei referenti regionali, e comunque fino al massimale previsto e sopra quantificato. Per le modalità di attivazione di tali servizi si rimanda al Paragrafo 3.5 “Manutenzione Evolutiva (MEV)”.
Per l’esecuzione dei servizi di manutenzione saranno resi disponibili all’IA (Impresa Aggiudicatrice) i codici sorgente nonché le specifiche di dettaglio dell’architettura dei sistemi.
A semplice richiesta dell’amministrazione, le giornate uomo di analisi e sviluppo potranno essere convertite in giornate di formazione.
3 Attività ed organizzazione dei servizi di assistenza e manutenzione
Per l’erogazione dei servizi di assistenza è necessaria l’attivazione di un apposito presidio tecnico presso la sede dell’IA, cui parteciperanno risorse professionali che dovranno possedere una perfetta padronanza del dominio applicativo e degli strumenti tecnici disponibili, oltre che possedere i requisiti minimi fissati con i profili descritti al paragrafo 3.7.
L’erogazione dei servizi di assistenza dovrà essere assicurata nell’arco temporale dalle ore 9:00 alle 17:00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì.
Occasionalmente potranno essere richieste prestazioni al di fuori del normale orario di servizio senza alcun aggravio di costi per Xx.Xx.Xx., in misura complessiva non superiore al 5% delle prestazioni.
Gli orari di collegamento per attività interattive e/o congiunte coincidono con quelli indicati in precedenza. Il collegamento VPN potrà essere comunque disponibile al di fuori di tali orari ma senza garanzia di presidio.
Così come descritto al paragrafo di reportistica 3.6 il presidio tecnico dovrà consegnare mensilmente un report attestante tutti i servizi resi.
Di seguito vengono dettagliate tutte le attività connesse all’oggetto della fornitura divise tra il servizio di assistenza e le manutenzioni.
3.1 Assistenza funzionale e tecnica
L’attività prevede il supporto e l’assistenza applicativa per gli utenti fruitori del software LegalApp per mezzo di un presidio tecnico per l’utilizzo di tutti i moduli messi a disposizione dalla procedura.
Deve essere altresì garantita l’assistenza funzionale, ovvero il supporto consulenziale che potrebbe essere richiesto per dubbi, quesiti e problematiche inerenti alla gestione dei processi collegati al contenzioso, sia dal punto di vista legale che dei loro impatti contabili, di concerto con l’attività dell’organismo regionale per il governo e il monitoraggio dello stato dei rischi del SSR (DCA 148/2014 e DCA 15/2016).
Informazioni dettagliate sulle funzionalità messe a disposizione dal Sistema, sulle normative di riferimento e la manualistica utente possono essere reperite al seguente link del portale Soresa:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx.xxxx
3.2 Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi; tale attività è innescata da impedimenti all’esecuzione dell’applicazione o da differenze riscontrate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell’utente. Il servizio di manutenzione correttiva è pertanto teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio.
L’attività di manutenzione correttiva dovrà essere erogata relativamente al software in esercizio, ivi compreso il software che l’IA nel corso del periodo contrattuale avrà preso in carico, modificato o realizzato ex-novo.
3.3 Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva riguarda le possibili non conformità o decadimento delle performance che, pur non essendosi ancora manifestate, potrebbero manifestarsi. Per esempio, rientrano in questa categoria i criteri di robustezza e monitoraggio dell’evoluzione dei volumi dei dati (reazione ai possibili fault provocati da manovre utente o da eventi tecnologici o quelli che riguardano il mantenimento dell’integrità dei dati).
3.4 Manutenzione normativa
Il servizio di Manutenzione normativa consiste nell’adeguamento delle funzionalità già presenti nei programmi, alle nuove normative comunitarie, nazionali e/o regionali suffragate da delibere ufficiali emesse dall’organismo legislativo competente, effettuato su segnalazione/richiesta della Committente. Rientrano in tale casistica le norme nazionali opportunamente recepite e modulate dagli organi regionali.
L’IA si impegna, nel caso di mutamento di disposizioni di legge, nazionali o regionali che risultano essere vincolanti, la cui entrata in vigore ricada nel periodo contrattuale, ad apportare le modifiche necessarie alle funzionalità già presenti nei programmi entro le scadenze concordate con il committente e comunque entro eventuali scadenze previste dalle norme stesse (per modifiche alla funzionalità si intendono sviluppi di software applicativo finalizzati ad adattare i programmi esistenti alle suddette disposizioni).
3.5 Manutenzione Evolutiva (MEV)
Lo scopo del servizio è garantire la MEV del Sistema e dei moduli applicativi adeguandoli a eventuali nuove esigenze o a modifiche del contesto organizzativo, a livello regionale o di ente del SSR.
Le singole richieste di MEV potranno essere lavorate esclusivamente a seguito di approvazione finale da parte di Xx.Xx.Xx. della soluzione tecnica e della quantificazione delle attività.
A fronte di una richiesta di MEV l’IA presenterà, entro cinque giorni dalla richiesta, una proposta tecnica in cui saranno indicate:
• la soluzione tecnica del problema;
• la quantificazione delle attività – espressa in giorni/persona;
• la calendarizzazione delle attività.
La calendarizzazione dovrà prevedere l’inizio delle attività entro un tempo massimo di 10 giorni successivi all’accettazione del preventivo e l’impegno continuativo delle risorse impiegate.
Per progetti di sviluppo di particolare complessità, che richiedono un tempo di conclusione delle attività superiore a 10 giorni solari, i referenti Xx.Xx.Xx. e l’IA potranno concordare modalità specifiche di esecuzione ed inizio delle attività e di monitoraggio.
L’attività di MEV include le fasi di analisi, sviluppo, test, collaudo, formazione e avvio in produzione. Le attività di analisi e sviluppo, fatti salvi gli incontri con tecnici e utenti, possono essere svolte dall’IA in proprie sedi utilizzando un apposito ambiente di test. La formazione sarà erogata senza generare ulteriori voci di spesa, così come il controllo e i test delle modifiche prima del passaggio in produzione. Al termine di ciascuna fase dovranno essere prodotti i relativi deliverables.
Le fasi sono descritte nella tabella seguente:
FASE | DESCRIZIONE | DELIVERABLE | Obbligatorietà |
Analisi | Individuazione, attraverso interviste con i referenti stakeholders delle attività di dettaglio da svolgere per l’implementazione delle modifiche | Specifiche di Analisi | O |
Sviluppo | Realizzazione e implementazione delle funzionalità concordate nella precedente fase di studio e analisi | Codice sorgente Specifiche di test Documentazione tecnica Documentazione utente (manuali d’uso) Manuale dell’Amm. di Sistema | O |
FASE | DESCRIZIONE | DELIVERABLE | Obbligatorietà |
Test | Test di funzionamento delle funzionalità implementate | Piano di Test | F |
Collaudo | Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle funzionalità implementate con il Personale dell’Amministrazione | Verbale di Collaudo | F |
Formazione | Formazione degli utenti di Sistema | Corsi e incontri di formazione | F |
Avvio in Produzione | Rilascio | Pubblicazione su ambiente di Produzione | O |
La produzione dei deliverable F può essere omessa per attività inferiori a 10 giorni solari.
Al termine dell’attività l’IA installerà il prodotto sui server di test e a collaudo positivamente effettuato, Xx.Xx.Xx. ne autorizzerà la messa in esercizio in ambiente di produzione.
La proprietà di quanto realizzato, inclusa la documentazione, è, in ogni caso, sia nel periodo di vigenza del contratto sia dopo il suo termine, unicamente della Xx.Xx.Xx.
Non rientrano nelle attività di MEV quelle relative a modifiche del contesto normativo, che deve essere garantito come adeguamento del Sistema ai nuovi contesti nell’ambito della Manutenzione normativa.
3.6 Reportistica
L’IA dovrà consegnare trimestralmente report attestanti i servizi resi. Per i servizi di cui ai paragrafi precedenti la documentazione includerà quadri sintetici riepilogativi e report analitici di dettaglio. Le elaborazioni effettuate dovranno essere messe a disposizione in formato elettronico e trasmesse, via e-mail, al referente Xx.Xx.Xx. Gli elaborati saranno utilizzati dall’Amministrazione nei riscontri e nelle verifiche sul servizio.
3.7 Figure Professionali
Le figure professionali da utilizzare per la prestazione dei servizi di assistenza funzionale e applicativa oggetto della fornitura dovranno fare riferimento al profilo di seguito descritto. In particolare, le figure professionali impiegate nello specifico servizio dovranno possedere, al
momento dell’inizio delle attività contrattuali, l’ottima conoscenza del sistema applicativo LegalApp, nonché la robusta ed approfondita padronanza dell’intero dominio applicativo.
Di conseguenza, i requisiti minimi richiesti per il profilo sono:
1. Ottima conoscenza delle problematiche connesse al monitoraggio del contenzioso in ambito sanitario, per gli aspetti strettamente legali, sulle valutazioni della soccombenza, sulle valutazioni economiche;
2. Capacità di problem solving e di raccordo tra l’IA e gli utenti;
3. Minimo un anno di esperienza (documentabile) in attività di assistenza agli utenti sull’utilizzo di programmi applicativi informatici;
4. Almeno una esperienza di durata non inferiore a tre mesi in attività di assistenza e/o analisi e/o progettazione su applicativi informatici per la gestione del contenzioso legale.
Xx.Xx.Xx. si riserva il diritto di ricusare eventuali risorse ritenute non idonee, fornendone comunicazione in forma scritta.
Per i servizi di manutenzione, inoltre, l’IA dovrà assicurare la presenza in organico di analisti programmatori con esperienza almeno biennale nell’ambiente tecnologico in cui è realizzato ed è in produzione il software LegalApp. In particolare, sono richieste le seguenti competenze:
1. Tecnologia Microsoft XXX.Xxx
2. Linguaggio di programmazione XX.Xxx
3. Conoscenza di ORM, in particolare NHibernate
4. T-SQL e/o PL-SQL, preferibilmente in ambiente MySQL
5. Conoscenze di HTML 5, bootstrap, Ajax, Css
3.8 Presa in carico del servizio
L’IA dovrà prendere in carico tutti i servizi oggetto della fornitura e descritti nel presente capitolato entro un mese solare dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori (da effettuarsi entro massimo 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto), nel corso del quale verrà perfezionata la consegna di tutta la documentazione tecnica disponibile. Al momento della presa in carico del servizio, inoltre, l’IA dovrà aver predisposto ambienti di test autonomi.
Qualora, all’avvio del servizio, il presidio tecnico non si dimostrasse in grado di risolvere le problematiche connesse all’utilizzo, alla gestione e all’evoluzione del sistema LegalApp ed elencate nel presente capitolato la committente si riserva di avviare un procedimento di risoluzione contrattuale immediato e l’applicazione delle relative penali così come indicato al paragrafo 4.
Non sono previste attività di affiancamento al subentro, e saranno a disposizione dell’IA per la presa in carico delle attività:
1. Manuali Utente
2. Codice sorgente degli applicativi
3. Tracciati di importazione dati: Tabelle Anagrafiche
4. Tracciati di importazione dati: Info procedimenti e valutazioni soccombenze
5. Caratteristiche tecniche del sistema LegalApp e dei servizi correlati
6. Struttura database
La documentazione relativa al punto 1 è disponibile sul portale Xx.Xx.Xx. al link già riportato in precedenza. La restante documentazione, se ritenuta necessaria ai fini della predisposizione dell’offerta, potrà essere visionata nel corso di sopralluogo.
3.9 Livelli di servizio (SLA)
Salvo offerta migliorativa, per i servizi di assistenza e manutenzione dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:
Servizi Assistenza applicativa | ||
Rif. | Indicatori | Livelli di servizio |
A1 | Tempestività di risposta alle richieste di assistenza | Presa in carico della richiesta entro 1 ora lavorativa nel 98% dei casi |
A2 | Chiusura della richiesta entro 4 ore lavorative nel 95% dei casi | |
A3 | Qualità ed efficacia del servizio | % delle richieste di assistenza chiuse alla prima risposta > 95% |
B1 | Presa in carico del Servizio | Presa in carico entro un mese solare dal verbale di inizio lavori |
Manutenzione correttiva | ||
Rif. | Indicatori | Livelli di servizio |
M1 | Tempestività di risoluzione anomalie bloccanti | Presa in carico della segnalazione entro 1 ora lavorativa nel 98% dei casi |
M2 | Risoluzione dell'anomalia entro 6 ore lavorative nel 100% dei casi | |
M3 | Tempestività di risoluzione anomalie non bloccanti | Presa in carico della segnalazione entro 1 ora lavorativa nel 95% dei casi |
M4 | Risoluzione dell'anomalia entro 3 giorni lavorativi nel 100% dei casi | |
M5 | Qualità ed efficacia del servizio | % delle segnalazioni senza rework > 98% |
Servizi MEV e manutenzione normativa | ||
Rif. | Indicatori | Livelli di servizio |
S1 | Tempestività di presa in carico della richiesta di MEV | Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta nel 98% dei casi |
S2 | Tempestività di produzione del documento di analisi | Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta nel 100% dei casi |
S3 | Rispetto delle pianificazioni | Consegna e collaudo dei prodotti dopo la data concordata ed entro 5 giorni lavorativi successivi |
S4 | Consegna e collaudo dei prodotti dopo la data concordata e i 5 giorni lavorativi successivi |
Le percentuali indicate verranno determinate sul totale degli interventi richiesti con periodi di osservazione consecutivi della durata di 3 mesi solari a decorrere dalla data di avvio dei servizi.
4 PENALI
Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche di cui al presente capitolato e, ove migliorativi, dell'offerta tecnica, Xx.Xx.Xx. potrà applicare all'IA le penali di seguito indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Sono previste le seguenti penali, relative al mancato rispetto degli SLA previsti al precedente paragrafo 3.9:
▪ A1: € 2.000,00 per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima;
▪ A2: € 2.000,00 per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima;
▪ A3: € 2.000,00 per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima;
▪ B1: € 1.000,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo, dal 1° al 5° giorno; 3.000,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo, dal 6° al 10° giorno; oltre il 10° giorno si applicherà la risoluzione;
▪ M1: € 5.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
▪ M2: € 1.000,00= per ogni ora lavorativa di ritardo nella risoluzione dell’anomalia
▪ M3: € 2.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
▪ M4: € 1.000,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione dell’anomalia
▪ M5: € 5.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
▪ S1: € 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima;
▪ S2: € 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima;
▪ S3: € 1.000,00= per ogni giorno di ritardo;
▪ S4: € 2.000,00= per ogni giorno di ritardo.
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-09-09 07:34:37 (UTC)
File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\CONTRATTI SORESA SPA\CONTRATTO LEGAL APP\2021\contratto SANTEC SPA.pdf.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: XXXXXXXXX XXXXXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 09/09/2021 07:30:59)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 09/09/2021 07:30:59
Dati del certificato del firmatario XXXXXXXXX XXXXXXXX: Nome, Cognome: XXXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx: INGEGNERE
Numero identificativo:
01388037
Data di scadenza: 04/02/2024 13:33:53
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, Poste Italiane S.p.A.,
VATIT-01114601006, IT,
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/XXXxxx/xx-XXXXxxx.xxx OID 1.3.76.16.5
OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.16.6
OID 1.3.76.48.1.2.3.1
OID 0.4.0.2042.1.2
Firmatario 2: XXXXXXX XXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 09/09/2021 07:30:59)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 09/09/2021 07:30:59
Dati del certificato del firmatario XXXXXXX XXXXX:
Nome, CognomeD: ike GoFSEiRgRnA-REAsMitAoUvReOrifica firma digitale
Numero identificativo:
SIG0000004227498
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Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007,
IT,
xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.14.1.1.30
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
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