AVVISO PUBBLICO
Allegato A
Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART ENERGY FUND
AVVISO PUBBLICO
Sommario
Art. 1 – Premessa 1
Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso 2
Art. 3 – Dotazione finanziaria 2
Art. 4 – Definizioni 2
Art. 5 – Requisiti di ammissibilità 5
Art. 6 – Settori ammissibili 7
Art. 7– Investimenti e spese ammissibili 7
Art. 8– Natura e misura dell’agevolazione 9
Art. 9 – Caratteristiche del Prestito Agevolato 9
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda 10
Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell’agevolazione 12
Art. 12 – Modalità di erogazione del finanziamento 13
Art. 13 – Modalità di rendicontazione dell’investimento effettuato 14
Art. 14 –Decadenze e recuperi 15
Art. 15 –Controllo e Monitoraggio 16
Art. 16 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali 16
Art. 1 – Premessa
1. Il presente avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 Lazio (nel testo anche solo “POR”), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed a valere sulle risorse dell’Attività II.1 “Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” che hanno contribuito a costituire il Fondo di Partecipazione a favore delle PMI disciplinato dalla D.G.R n. 360 del 8 agosto 2011 e ss. mm. e ii., gestito da Lazio Innova S.p.A..
2. Nell’ambito del Fondo di partecipazione a favore delle PMI è costituito lo Smart Energy Fund (nel testo anche solo “Fondo”) che è dedicato a sostenere gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico delle PMI, mediante l’erogazione di prestiti a tasso agevolato.
Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso
1. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende promuovere la riduzione delle emissioni climalteranti dovute alle attività svolte in ambito regionale, ma al contempo intende aumentare la competitività delle PMI operanti nel territorio regionale tramite una riduzione dei loro costi energetici. Lo strumento finanziario intende favorire l’accesso al credito delle PMI necessario per effettuare investimenti per il risparmio energetico nei processi produttivi esistenti e negli edifici a Destinazione d’uso non abitativa esistenti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche considerando la presenza di misure dello Stato aventi le medesime finalità ma che riconoscono incentivi diluiti nel tempo e, pertanto, richiedono alle PMI di anticipare il capitale necessario. In particolare l’intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di detti investimenti mediante l’erogazione di Prestiti Agevolati – concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, direttamente alle PMI Beneficiarie che realizzano l’investimento, ovvero in forma indiretta, per il tramite di FTT Provider, che ottengono il Prestito Agevolato e realizzano detti investimenti, trasferendo all’Impresa Beneficiaria il beneficio dell’agevolazione ottenuta.
2. L’Avviso definisce le caratteristiche degli investimenti agevolabili, le spese ammissibili, i soggetti che possono ottenere i benefici, le caratteristiche dei prestiti, la misura degli aiuti, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell’agevolazione, le cause di decadenza e i recuperi.
Art. 3 – Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria del Fondo ammonta a Euro 15.000.000,00 e potrà essere progressivamente incrementata delle disponibilità derivanti dalle economie rilevate sull’avviso pubblico relativo al “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”, approvato con D.D. B03146 del 22.07.2013 pubblicato sul BURL n. 60 del 25.07.2013 e dotato inizialmente di 50 milioni di Euro.
Art. 4 – Definizioni
1. I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:
a. «De Minimis»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di ESL, non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
b. «PMI» o «Piccole e Medie imprese»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «Piccola Impresa» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «Media Impresa» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non
definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate.
c. «Impresa Unica»: l’insieme di imprese come definito all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
d. «Richiedente»: il soggetto che presenta la richiesta di Prestito Agevolato. Di norma coincide con l’Impresa Beneficiaria, tranne nei casi in cui la richiesta di Prestito Agevolato sia presentata da un FTT Provider. In tal caso per Richiedente si intende il FTT Provider, che deve trasferire il beneficio rappresentato dal minor costo sostenuto per interessi alla/e Impresa Beneficiaria/e con cui ha stipulato apposito contratto.
e. «Impresa Beneficiaria»: la PMI che beneficia dell’agevolazione. La stessa può beneficiare dell’agevolazione direttamente, sotto forma di minor costo sostenuto per interessi, ovvero indirettamente, qualora la richiesta di agevolazione sia stata presentata da un FTT Provider, sotto forma di miglioramento delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto fra quest’ultimo e la stessa Impresa Beneficiaria. A tal fine Lazio Innova può verificare preliminarmente le tipologie di contratto e le modalità con cui è dimostrato che l’agevolazione viene trasferita alla/e Impresa Beneficiaria/e.
f. «Impresa Mutuataria»: l’impresa che sottoscrive il contratto di prestito con Lazio Innova. Di norma coincide con l’Impresa Beneficiaria, tranne nei casi in cui la richiesta di Prestito Agevolato sia presentata da un FTT Provider. In tali casi l’Impresa Mutuataria è il FTT Provider, che deve trasferire il beneficio rappresentato dal minor costo sostenuto per interessi alla/e Impresa Beneficiaria/e con cui ha stipulato apposito contratto.
g. «FTT» o «Contratto di Finanziamento Tramite Terzi»: il contratto con cui una o più PMI affidano ad un terzo la realizzazione e il relativo finanziamento di un investimento e con cui i pagamenti a fronte degli investimenti sono almeno in parte funzione del risparmio energetico, dell’energia prodotta o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti da contratto e rilevati durante la sua durata, in conformità alle previsioni di cui all’allegato II al D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115.
h. «FTT Provider»: l’impresa fornitrice in un Contratto di Finanziamento Tramite Terzi.
i. «Prestito Agevolato»: il finanziamento a tasso zero o a tasso agevolato erogato all’Impresa Mutuataria ai sensi del presente Avviso. Può caratterizzarsi secondo le modalità previste per la linea Prestiti non Cofinanziati o per la linea Prestiti Cofinanziati.
j. «Prestiti non Cofinanziati»: i Prestiti Agevolati erogati all’Impresa Mutuataria ai sensi ai sensi del comma 3 lett. a) dell’articolo 9 del presente Avviso.
k. «Prestiti Cofinanziati»: i Prestiti Agevolati erogati all’Impresa Mutuataria ai sensi del comma 3 lett.
b) dell’articolo 9 del presente Avviso.
l. «Disciplina Antiriciclaggio»: X.Xxx. 21 novembre 2007, n. 231.
m. «Normativa Antimafia»: X.Xxx. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
n. «Disposizioni Operative»: la disciplina, tempo per tempo vigente al momento della presentazione della domanda, che regola l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; sono reperibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con particolare riferimento alla parte VI “criteri di valutazione economico- finanziaria delle imprese per l’ammissione delle operazioni”.
o. «Equivalente Sovvenzione Lordo» o «ESL»: il valore attualizzato della differenza tra gli interessi calcolati al «tasso di interesse prevalente» al momento della concessione e gli interessi sul Prestito Agevolato concesso a valere sul Fondo (pari a zero o al minimo consentito). I tassi di attualizzazione e il «tasso di interesse prevalente» sono calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e relativi tassi di riferimento pubblicati dalla Commissione Europea all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx.
p. «Fonti di Energia Rinnovabile» o «FER»: le fonti non fossili come definite alla lettera a), comma 1, art. 2 del D. Lgs 3 marzo 2011 n. 28, ovvero eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
q. «Impianti FER a Scala Ridotta»: ai sensi degli artt. 41 e 43 del RGE, gli impianti di produzione FER con capacità istallata inferiore a 500 kW ed a tal fine gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
r. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell’Allegato I al RGE.
s. «Imprese Associate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
t. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:
- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
u. «Impresa in Difficoltà»: in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
v. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 187/1 del 26.06.2014.
w. «Soggetti Terzi ed Indipendenti»: i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti. Non sono comunque tali, ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci siano:
- l’amministratore, il titolare o un socio del Richiedente;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del titolare o amministratore o socio controllante del Richiedente.
x. «Zone Assistite»: zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 – 31.12.2020 (Dec. C (2014) 6424 del 16.9.2014). Nel Lazio sono i seguenti comuni: Accumoli, Acquapendente, Amatrice, Anagni, Bolsena, Borbona, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia; Cassino, Castelforte, Castel Sant'Elia, Ceccano, Cittaducale, Cittareale, Civita Castellana, Collevecchio, Corchiano, Fabrica di Roma, Ferentino, Forano, Frosinone, Gallese, Greccio, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Minturno, Montasola, Montebuono, Montefiascone, Monte Romano, Nepi, Orte, Piedimonte San Germano, Poggio Catino, Ponza, Posta, Rieti, Roccantica, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Xxxxxx del Garigliano, Sant'Apollinare, San Xxxxxxx Nuovo, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx, San Vittore del Lazio, Selci, Stimigliano, Tarano, Tarquinia, Torri in Sabina, Vacone, Ventotene, Villa Santa Lucia e Viterbo.
y. «Destinazione d’uso non abitativo»: la destinazione non abitativa riscontrabile come categoria catastale. Ai fini del presente Avviso sono definite come uso abitativo le categorie catastali del gruppo A ad eccezione della categoria A/10 “Uffici e studi privati” e, ove autorizzati all’esercizio di attività imprenditoriali turistiche, A/11 “Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi”.
z. «Comitato Garanzie»: organo collegiale istituito presso Lazio Innova con proprio regolamento, in conformità con la DGR 442/2014.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2007-2013, alle disposizioni settoriali inerenti la materia energetica, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.
Art. 5 – Requisiti di ammissibilità
1. Le Imprese Beneficiarie possono accedere all’agevolazione direttamente, presentando domanda per la concessione di un Prestito Agevolato per la realizzazione dell’investimento, ovvero indirettamente, nel caso in cui la domanda per la concessione di un Prestito Agevolato sia presentata da un FTT Provider.
2. In ogni caso, l’Impresa Beneficiaria al momento della presentazione della domanda, anche qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a. avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati per la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta, previsti dalle norme vigenti; per quanto riguarda gli investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita si applica
quanto previsto alla successiva lettera b. Qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, il requisito di cui al presente punto a. può essere posseduto in alternativa dallo stesso FTT Provider;
b. avere la disponibilità dell’edificio esistente a Destinazione d’uso non abitativa ove realizzare l’investimento per il risparmio energetico dell’edificio o dei processi produttivi ivi insistenti, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell’impianto FER destinato prevalentemente all’autoconsumo. Tale edificio deve essere ubicato nel territorio regionale e, in caso di investimenti per il risparmio energetico, essere strumentale allo svolgimento dell’attività di impresa. Detto edificio deve risultare da idoneo titolo di disponibilità ed essere censito nel registro delle imprese come unità locale. A titolo esemplificativo sono considerati titoli idonei: la proprietà, la locazione e il comodato irrevocabile, quest’ultimo per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento, il preliminare di vendita con immissione immediata del possesso in capo al promissario acquirente. Tali titoli dovranno risultare da contratto regolarmente registrato a norma di legge. Per quanto riguarda gli investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, questi devono essere ubicati nel territorio regionale ed avere presentato domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 al momento di presentazione della domanda di Prestito Agevolato e risultare iscritti a detto registro al momento della stipula del contratto di Prestito Agevolato; in tal caso, la disponibilità dell’immobile o dell’area, la sua strumentalità e la sua idonea registrazione al registro delle imprese si intende verificata nell’ambito delle procedure di iscrizione al Registro di cui agli artt. 9 e ss. del D.M. 6/7/2012. Qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, il requisito di cui al presente punto b. può essere alternativamente posseduto dallo stesso FTT Provider;
c. essere una PMI come definite al comma 1 lett. a) dell’art. 4 del presente Avviso;
d. essere iscritta al Registro delle imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea;
e. nel caso di imprese non residenti nel territorio italiano, avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;
f. non risultare Impresa in Difficoltà come definita alla lett. u) del comma 1 dell’art. 4 del presente Avviso;
g. non essere sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
h. operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 e dall’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27;
i. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
j. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
k. aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;
l. non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa.
3. Qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, al momento della presentazione della stessa, questo deve, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da d) a j), nonché eventualmente, in alternativa all’Impresa Beneficiaria, in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b). Inoltre alla data di presentazione della domanda deve essere sottoscritto fra la/e Impresa/e Beneficiaria/e e il FTT Provider un accordo, anche con efficacia condizionata all’ottenimento dell’agevolazione, dal quale risulti il trasferimento alla/e Impresa/e Beneficiaria/e del beneficio derivante dall’eventuale ottenimento dell’agevolazione.
4. I requisiti di cui alle lettere da d) a j) del comma 2 del presente articolo devono essere mantenuti fino alla completa realizzazione dell’investimento.
5. La regolarità contributiva, attestata tramite DURC, è verificata da Lazio Innova al momento della sottoscrizione del contratto di prestito e dell’erogazione del Prestito Agevolato. Tale verifica determina l’accertamento presso le amministrazioni competenti.
Art. 6 – Settori ammissibili
1. Sono ammissibili all’agevolazione le PMI operanti in tutti i settori economici, ad eccezione dei seguenti:
a) pesca e acquicoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013
b) produzione primaria dei prodotti agricoli (sezione A della classificazione ATECO 2007 tranne la pesca ed acquicoltura come sopra definita); in caso di investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, si fa riferimento al codice ATECO relativo all’unità locale in cui è realizzato l’investimento ovvero al codice ATECO che risulterà prevalente a seguito della realizzazione dell’investimento stesso;
c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
d) pornografia, gioco d’azzardo;
e) ricerca sulla clonazione umana;
f) attività di puro sviluppo immobiliare;
g) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
2. Gli investimenti di cui al successivo art. 7 del presente Avviso devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della domanda, rivolti all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e xx.xx. e i.i.
Art. 7– Investimenti e spese ammissibili
1. Il Fondo sostiene la progettazione e realizzazione dei seguenti investimenti:
a) uno o più investimenti semplici tra quelli individuati nelle Linee Guida allegate al presente Avviso;
b) investimenti per la riduzione dei consumi di energia primaria nella misura minima del 10% annuo rispetto alla media degli ultimi due anni, a parità di condizioni di esercizio industriale/aziendale (invarianza quantità prodotte, periodo di riscaldamento/raffrescamento, giorni di lavoro, etc.), compresi gli interventi riguardanti la produzione combinata di elettricità, calore o energia meccanica a partire da impianti di produzione di energia già esistenti;
c) investimenti che migliorino di almeno una classe energetica la prestazione energetica generale dell’edificio o unità immobiliare oggetto dell’intervento;
d) Impianti FER a Scala Ridotta per la produzione di energia elettrica destinata prevalentemente alla vendita;
e) impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento come definita all’art. 2 (34) della Direttiva 2012/27/UE.
2. Gli investimenti di cui ai punti b) e c) possono comprendere anche impianti FER che producono energia elettrica finalizzati principalmente all’autoconsumo, compresi gli impianti fotovoltaici, ed a tal fine la producibilità annua degli impianti deve essere inferiore alla somma dei consumi elettrici degli ultimi due anni solari della/e Impresa/e Beneficiaria/e. Gli investimenti di cui ai punti d) ed e) sono ammissibili solo se hanno accesso agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012. Il tutto come esposto più nel dettaglio nelle Linee Guida.
3. L’investimento deve essere realizzato entro 6 mesi, se di importo inferiore ai 100.000 Euro, o entro 9 mesi se di importo superiore, dalla data di erogazione del Prestito Agevolato e deve essere rendicontato a Lazio Innova con le modalità e nei termini indicati al successivo art.13 del presente Avviso.
4. Gli investimenti devono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 10.000 Euro ed essere realizzati nel territorio regionale del Lazio.
5. Qualora, a seguito delle valutazioni effettuate da Lazio Innova in sede istruttoria e di valutazione, l’investimento ritenuto ammissibile risulti inferiore alla soglia minima di cui al comma precedente, la domanda sarà valutata “non ammissibile”.
6. Le spese ammissibili sono le seguenti:
i. spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto, trasporto ed installazione di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e strumenti necessari alla realizzazione del programma (compresi sistemi di telecontrollo, misura e monitoraggio energetico), realizzazione d’infrastrutture di rete, lavori edilizi per la riqualificazione energetica dell’edificio e strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. E’ compresa l’eventuale assistenza post vendita offerta dai medesimi fornitori, se compresa in un “pacchetto chiavi in mano”, secondo gli usi di mercato, e da pagarsi anticipatamente insieme all’investimento;
ii. spese accessorie, nel limite del 20% delle spese ammissibili complessive, per servizi di consulenza, studi e progetti, quali audit energetici, servizi di certificazione energetica o di redazione dell’attestato energetico, spese di progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo. Sono espressamente comprese le spese relative alla produzione dei documenti previsti dal presente Avviso. Sono altresì compresi i premi assicurativi pagati anticipatamente a protezione dei benefici attesi dagli investimenti di cui al precedente punto i) (es. rischi rottura inverter, mancata produzione impianti FER, etc.). Tali spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al precedente punto i) e in nessun caso sono ammesse spese per servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa.
7. Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse, devono essere congrue e fare riferimento a prestazioni e lavori eseguiti o beni forniti da Soggetti Terzi ed Indipendenti. Anche i professionisti che producono e sottoscrivono la documentazione tecnica prevista dal presente Xxxxxx (diagnosi energetica, progetto tecnico, relazione sul realizzato o i documenti sostitutivi previsti dalle Linee guida) devono essere Soggetti Terzi ed Indipendenti, ancorché le relative spese non siano comprese nell’ investimento oggetto di richiesta.
8. Sono ammissibili solo le spese relative a investimenti la cui data di inizio sia successiva alla data di compilazione del Formulario on-line. A tal fine, ai sensi degli artt. 2 (23) e 6 (2) del RGE, si considera come data di inizio dell’investimento quella di inizio dei lavori oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Fanno eccezione i lavori preparatori quali l’acquisto del terreno, la progettazione, la richiesta di permessi, la diagnosi energetica e l’attestato di
prestazione energetica che possono essere effettuati anche in data precedente la data di compilazione del formulario on-line, purché successiva al 31 dicembre 2006.
9. Le spese devono essere sostenute a prezzi di mercato.
10. Le tipologie di investimenti e le relative spese ammissibili devono essere conformi alle norme di dettaglio riportate nelle Linee Guida.
Art. 8– Natura e misura dell’agevolazione
1. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato erogato a valere sulle risorse del Fondo (Prestito Agevolato).
2. Il tasso di interesse applicato al Prestito Agevolato è pari a zero ovvero è determinato in sede di concessione del Prestito Agevolato nella misura più favorevole per l’Impresa Beneficiaria, qualora l’ESL calcolato applicando il tasso zero risulti eccedente i limiti di aiuto concedibile ai sensi del “De Minimis” o dalle pertinenti categorie di aiuto previste dal RGE ovvero:
- “aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica” di cui all’art. 38;
- “aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento” di cui all’art. 40 del RGE;
- “aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” di cui all’art. 41 del RGE.
3. L’ESL concedibile è calcolato tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese ammissibili.
Art. 9 – Caratteristiche del Prestito Agevolato
1. Il Prestito Agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento, salvo quanto indicato al successivo comma 3 lettera b); qualora il Richiedente presenti domanda per l’ottenimento di un Prestito Agevolato a parziale copertura dell’investimento presentato, per propria scelta o in conformità con quanto previsto alla lettera b) del successivo comma 3, la rendicontazione di cui al successivo art. 13 dovrà riferirsi comunque all’intero investimento ammesso.
2. L’importo del Prestito Agevolato deve essere non inferiore a 10.000 Euro e non superiore a 1.000.000 di Euro, e comunque nella misura massima delle spese ritenute ammissibili, al netto della parte di investimenti ammissibili cofinanziata dalla banca nei casi di cui alla lettera b) del successivo comma 3.
3. I Prestiti Agevolati rientrano nella fattispecie di mutuo chirografario e possono essere erogati secondo una delle seguenti modalità:
a) “Prestiti Non Cofinanziati”: Prestiti Agevolati concessi ed erogati a valere sulle risorse del Fondo per importi inferiori ai 500.000 Euro; non rientrano in tale categoria i Prestiti Agevolati che, con riferimento al medesimo Richiedente, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, determinano il superamento di tale soglia. Il rimborso avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate da pagarsi il 31 marzo ed il 30 settembre. La prima rata di ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione. La durata è pari a 5 anni, ad eccezione degli investimenti che prevedano prevalentemente interventi sull’involucro dell’edificio ed impianti fotovoltaici o solare termico, per i quali la durata è pari a 10 anni;
b) “Prestiti Cofinanziati”: Prestiti Agevolati concessi ed erogati a valere sulle risorse del Fondo, solo in presenza di un contestuale cofinanziamento dell’investimento da parte di una banca scelta dal Richiedente, nella misura minima di un terzo del Prestito Agevolato. La delibera bancaria deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di agevolazione, deve essere vincolante e può essere eventualmente condizionata alla concessione del Prestito Agevolato e agli
altri casi previsti dalle prassi bancarie (quale ad esempio il manifestarsi di elementi pregiudizievoli). Il Prestito Agevolato avrà la stessa durata e periodicità di rimborso del prestito erogato dalla banca. Nel caso in cui la banca richieda sul proprio finanziamento garanzie all’Impresa Mutuataria, la stessa sarà tenuta a presentare garanzie equivalenti sul Prestito Agevolato. La delibera bancaria deve indicare chiaramente che il finanziamento bancario si riferisce ad un investimento per il quale si intende richiedere un Prestito Agevolato a valere sul Fondo “Smart Energy Fund”, con il relativo importo. Lazio Innova è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere delle controversie tra la banca e l’Impresa Mutuataria. Qualora in sede di istruttoria l’investimento ritenuto ammissibile sia ridotto al punto che l’importo massimo del Prestito Agevolato concedibile risulti inferiore 500.000 Euro, il Prestito Agevolato potrà essere regolato dalla disciplina prevista per i Prestiti Non Cofinanziati, di cui alla lettera a) del presente comma solo nel caso in cui l’applicazione delle procedure di valutazione di cui al comma 2 del successivo art.11 dia esito positivo. Possono essere richiesti esclusivamente come “Prestiti Cofinanziati”:
− i Prestiti Agevolati di importo pari o superiore a 500.000 Euro o, nel caso in cui lo stesso Richiedente presenti più richieste, i prestiti che, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, determinano il superamento di tale soglia in capo al medesimo Richiedente;
− I Prestiti Agevolati richiesti da soggetti che non hanno almeno due bilanci depositati (o due dichiarazioni dei redditi).
4. È inoltre comunque fatta salva la facoltà dell’Impresa di richiedere che il Prestito Agevolato sia concesso ed erogato secondo la modalità “Prestito Cofinanziato”, presentando in sede di domanda la necessaria delibera bancaria.
5. In ogni caso il tasso applicato al Prestito Agevolato è pari a zero, ovvero rideterminato per rispetto dei limiti di cui all’art. 8 del presente Avviso.
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda
1. Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nella pagina dedicata al “Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI – Smart Energy Fund” e seguendo la procedura di seguito indicata.
2. Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire dalle ore 9.00 del 10 dicembre 2015 e sarà chiuso con specifico provvedimento amministrativo regionale pubblicato sul BURL tenendo conto dei tempi necessari alla chiusura del POR FESR Lazio 2007-2013. Lazio Innova darà pronta comunicazione dell’avvenuta chiusura dello sportello sui seguenti siti: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Saranno comunque acquisite domande fino a copertura di un ulteriore 50% dello stanziamento complessivo quale riserva di futuro finanziamento in caso di rinuncia, inammissibilità o decadenza delle domande utilmente collocate o di ulteriori disponibilità.
3. Al termine della compilazione del Formulario on-line è assegnato un numero di protocollo automatico e generato dal sistema un file contenente la Domanda ed un file per ognuna delle Dichiarazioni previste e riportate in allegato al presente Avviso.
4. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda, le Dichiarazioni e la documentazione di cui al successivo comma 9, deve essere inviato a Lazio Innova entro 10 giorni dalla data di assegnazione del protocollo conseguente alla compilazione del Formulario on-line seguendo la procedura di seguito descritta. In caso di domanda presentata da FTT Provider, il Dossier di Richiesta comprende anche le Dichiarazioni rese dalla/e Impresa/e Beneficiaria/e.
5. La Domanda, bollata come indicato nel comma successivo, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Richiedente o da persona con poteri equipollenti e corredata da copia fotostatica del documento del firmatario in corso di validità, anch’essa firmata digitalmente.
6. Alla Domanda deve essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00 con le modalità di seguito descritte a dimostrazione dell’avvenuta apposizione della stessa:
a) indicare sul modulo il numero identificativo riportato sulla marca da bollo utilizzata;
b) stampare il modulo compilato;
c) incollare la marca sul modulo stampato, in corrispondenza dell’immagine presente sul fac simile;
d) annullare la marca da bollo;
e) effettuare la scansione in PDF del modulo con marca da bollo;
f) firmare il PDF ottenuto con firma digitale ed inviarlo a mezzo PEC.
7. Il Richiedente deve conservare l’originale del modulo a dimostrazione dell’avvenuto utilizzo ed annullamento della marca da bollo.
8. Le Dichiarazioni devono essere anch’esse firmate digitalmente dal legale rappresentante del Richiedente o da persona con poteri equipollenti e corredate ove richiesto da copia fotostatica del documento del firmatario in corso di validità, anch’essa firmata digitalmente.
9. Il Dossier di Richiesta, deve essere completato, a pena di inammissibilità, con la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico:
a) idoneo titolo di disponibilità corredato di documentazione attestante la Destinazione d’uso non abitativa dell’edificio esistente ove realizzare l’investimento per il risparmio energetico dell’edificio o dei processi produttivi ivi insistenti, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell’impianto FER destinato prevalentemente all’autoconsumo; nel caso di investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, la documentazione relativa al titolo di disponibilità si intende inclusa nella documentazione attestante la presentazione della domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012;
b) copia degli ultimi due bilanci depositati presso il registro delle imprese o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;
c) gli allegati tecnici previsti, a seconda dei casi, dalle Linee Guida;
d) copia della delibera bancaria relativa al cofinanziamento in misura almeno pari ad un terzo del Prestito Agevolato richiesto, nel caso di richiesta con modalità “Prestiti Cofinanziati”;
e) Contratto di Finanziamento Tramite Terzi, condizionato esclusivamente alla concessione del Prestito Agevolato ed altrimenti vincolante tra le parti, nel caso di domanda presentata da FTT Provider.
10. Il Richiedente deve inviare a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e le Dichiarazioni predisposte e corredate come indicato nei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo e la documentazione di cui al precedente comma 9 del presente articolo, indicando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura “POR FESR Lazio 2007- 2013 Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI – Smart Energy Fund – Domanda prot. n. ”,
riportando il numero di protocollo assegnato automaticamente.
11. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti, comporta automaticamente la inammissibilità della Domanda presentata per via telematica.
12. Non sono ammissibili le richieste presentate in modo difforme, prive di firma o firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita delega, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti, inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dal presente Avviso, che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente la Domanda e/o la documentazione presentata a corredo della stessa costituisce motivo di esclusione.
13. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo art. 11 del presente Avviso.
14. Xxxxx restando i requisiti di ammissibilità, presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Xxxxxx.
15. Con la presentazione delle Domande non si costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo alla Regione Lazio e a Lazio Innova.
16. Il Richiedente, pena la decadenza, assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art.11 del presente Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell’agevolazione
1. La procedura di valutazione a sportello è svolta da Lazio Innova secondo i seguenti termini e modalità:
a) Lazio Innova provvede alla istruttoria formale e del merito agevolativo mediante la verifica:
- della conformità della documentazione prodotta alle previsioni dell’art. 10 del presente Avviso,
- della presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Avviso in capo al Richiedente e, se diversa, all’Impresa Beneficiaria;
- della pertinenza e congruità degli investimenti da sostenere mediante il Prestito Agevolato richiesto e relative spese ammissibili, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee Guida;
- della cantierabilità e della concreta possibilità che gli investimenti siano realizzati entro i termini previsti dal presente Avviso.
b) Le domande sono quindi classificate in “potenzialmente ammissibili all’agevolazione” o “non ammissibili”, queste ultime sono oggetto di una specifica comunicazione del Responsabile del Procedimento al Richiedente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, all’esito della quale Lazio Innova provvede, tempo per tempo, ad inviare alla Regione Lazio per l’assunzione degli atti di conclusione del procedimento amministrativo, l’elenco delle richieste risultanti “non ammissibili” con indicazione delle relative motivazioni. Le domande classificate come “potenzialmente ammissibili all’agevolazione” sono valutate secondo quanto indicato nei successivi commi 2 e 3.
2. Con riferimento ai Prestiti Agevolati richiesti secondo la modalità “Prestiti Non Cofinanziati”, Lazio Innova accerta la presenza o meno di elementi pregiudizievoli, quali ad esempio protesti e pignoramenti, a carico del Richiedente e, ove sia una società di persone, dei soci amministratori, come rilevabili da pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie; qualora risultino elementi pregiudizievoli o sia nota la presenza di crediti scaduti da più di 180 giorni, ne valuta la portata e l’effettivo impatto sulla possibilità di rimborso del Prestito Agevolato. Lazio Innova quindi provvede a valutare il merito di credito ed a quantificare il Prestito Agevolato concedibile in conformità alle Disposizioni Operative. Di seguito si riassumono a mero titolo esemplificativo le modalità che saranno adottate con riferimento alle Disposizioni Operative pubblicate con circolare
n. 8 del 2015 ed in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso.
a. Per le richieste di Prestiti Agevolati di importo inferiore a 100.000 Euro, escluse quelle che con riferimento al medesimo Richiedente determinano il superamento di tale soglia, si applica la procedura c.d. “importo ridotto” al fine di valutare l’ammissibilità della richiesta e definire l’ammontare massimo del Prestito Agevolato concedibile. Solo ai fini del presente Avviso, sempre che il prestito concedibile risulti inferiore alla soglia di 100.000 Euro, l’ammontare massimo risultante dall’applicazione di tale procedura è incrementato di un importo pari a 2,5 volte il valore del “beneficio economico annuo” attribuibile al programma di investimento presentato; nel caso di investimenti che prevedano prevalentemente interventi sull’involucro dell’edificio, impianti fotovoltaici o solari termici, l’incremento applicato è pari a 5 volte tale valore, ferma restando la soglia di 100.00 Euro;
b. Per le richieste di Prestiti Agevolati di importo pari o superiore a 100.000 Euro ed inferiore a
500.000 Euro, escluse quelle che con riferimento al medesimo Richiedente determinano il superamento di tale soglia, si applica la procedura “ordinaria”, ritenendo ammissibili solo le
imprese risultanti “Fascia 1”. L’entità del credito concedibile è determinata dalla capacità di rimborso, determinata nella misura in cui il cash flow annuo consente di rimborsare le rate del Prestito Agevolato. Solo ai fini del presente Avviso il valore del cash flow annuo è rettificato in positivo nella misura del 50% del “beneficio economico annuo” attribuibile al programma di investimento presentato.
3. Con riferimento ai Prestiti Agevolati richiesti secondo la modalità “Prestiti Cofinanziati”, Lazio Innova si attiene alle valutazioni di merito di credito effettuate dalla banca che ha deliberato il cofinanziamento, ritenendo pertanto meritevoli di credito le imprese che hanno presentato la delibera bancaria richiesta in sede di presentazione della domanda.
4. A seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comitato Xxxxxxxx definisce gli elenchi delle Imprese che sono risultate "ammissibili all’agevolazione” e di quelle che eventualmente, a seguito di tali verifiche sono risultate “non ammissibili”.
5. Lazio Innova invia, tempo per tempo, detti elenchi alla Regione Lazio per l’assunzione degli opportuni atti amministrativi. Successivamente Lazio Innova invia il contratto di prestito all’Impresa Mutuataria, dando un termine perentorio di 20 gg. lavorativi per la sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza.
6 Avverso i provvedimenti di non ammissibilità al Prestito Agevolato è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).
Art. 12 – Modalità di erogazione del finanziamento
1. L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione, dopo la stipula del contratto di prestito e successivamente alla presentazione da parte dell’Impresa Mutuataria della richiesta di erogazione, corredata dalla documentazione eventualmente prevista dalle Linee Guida per specifici investimenti e di quella di seguito indicata:
(a) uno o più contratti di lavori e di fornitura di beni e servizi che rappresentino nel complesso almeno l’80% dell’investimento ammesso;
(b) una o più fatture di acconto o anticipo, che rappresentino nel complesso almeno il 20% dell’investimento ammesso;
(c) documentazione attestante l’erogazione del cofinanziamento bancario, solo nel caso di Prestiti Agevolati concessi secondo la modalità “Prestiti Cofinanziati”.
2. Lazio Innova, effettuate le necessarie verifiche sulla documentazione sopra indicata ed esperiti i controlli e gli adempimenti previsti, eroga il Prestito Agevolato mediante bonifico bancario, con una delle seguenti modalità alternative:
• direttamente ed integralmente all’Impresa Mutuataria, qualora le fatture di cui alla lettera (b) del precedente comma risultino già interamente pagate;
• in parte direttamente all’Impresa Mutuataria ed in parte ai fornitori, su mandato irrevocabile dell’Impresa Mutuataria, nel caso in cui le fatture di cui alla lettera (b) del precedente comma non risultino già interamente pagate; a tal fine è necessario che l’Impresa Mutuataria dimostri di aver pagato l’IVA su tali fatture e che presenti i mandati irrevocabili dell’Impresa mutuataria a Lazio Innova ad eseguire detti pagamenti, accettati da parte dei fornitori.
3. La richiesta di erogazione può essere presentata anche contestualmente alla stipula del contratto di mutuo e deve essere presentata non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione dello stesso; la data ultima per la presentazione della richiesta di erogazione è il 30 novembre 2016, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione.
Art. 13 – Modalità di rendicontazione dell’investimento effettuato
1. L’Impresa Mutuataria ha l’obbligo di rendicontare l’investimento effettuato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato, entro 2 mesi dalla data di completamento dell’investimento stesso, entro i termini indicati al comma 3 dell’art. 7 del presente Avviso, pena la revoca del beneficio del termine e la decadenza dell’agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del Prestito Agevolato residuo e dell’agevolazione eventualmente già goduta.
2. La rendicontazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Lazio Innova e così articolata:
a. prospetto riepilogativo delle spese, con valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa Mutuataria;
b. copia conforme all’originale delle fatture o documenti fiscalmente equivalenti, della documentazione attestante i pagamenti mediante bonifici bancari o equivalenti, del contratto o equivalenti;
c. documentazione tecnica indicata nelle Linee Guida;
3. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo, tutte le spese ed i costi devono:
a. essere espressamente e strettamente attinenti all’investimento ammesso ai sensi del presente Avviso;
b. essere riconducibili ad immobili ed impianti localizzati nel Lazio;
c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
d. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
e. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
f. essere registrate o con adeguata codifica contabile (contenente data dell’operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
g. essere pagate mediante:
- Bonifico bancario;
- Ricevuta bancaria (RiBa);
- Assegno circolare non trasferibile;
- Bollettino postale (tramite conto corrente postale);
- Vaglia postale (tramite conto corrente postale).
Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.
4. I documenti originali relativi alla realizzazione dell’investimento devono essere comunque tenuti a disposizione di Lazio Innova per tutta la durata del Prestito Agevolato o comunque per i 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa dell’investimento presentato, da parte dell’incaricato di Lazio Innova.
5. Nel caso di documentazione incompleta Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dall’Impresa Mutuataria nei 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora l’impresa non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, Lazio Innova prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.
6. L’importo massimo ammissibile in sede di rendicontazione per ciascuna voce di costo è rappresentato dall’importo approvato in sede di concessione del Prestito Agevolato. Sono ammesse piccole variazioni
compensative, nel limite del 15% dell’importo complessivamente ammesso a contributo, tra le singole voci di costo approvate, fermi restando i limiti indicati al comma 4 dell’art. 7 del presente Avviso. Eventuali variazioni compensative superiori al limite sopra indicato, potranno essere considerate ammissibili solo se l’investimento risulti comunque organico e funzionale.
7. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati da Lazio Innova l’investimento risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, Lazio Innova provvede a rideterminare l’aiuto spettante ed a comunicarlo all’Impresa Mutuataria ed alla Regione Lazio per l’assunzione dei necessari atti amministrativi; in occasione della prima rata in scadenza successivamente alla pubblicazione di tali atti, Lazio Innova addebita all’Impresa Mutuataria l’ESL differenziale legato al minor investimento agevolabile. Il contratto di prestito resta pertanto valido ed invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per l’Impresa Mutuataria dallo stesso contratto e dal presente Xxxxxx.
8. Qualora l’Impresa Mutuataria non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede a comunicare via PEC all’Impresa Mutuataria un preavviso di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall’agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine si applica quanto previsto dal successivo art. 14.
9. Qualora l’Impresa Mutuataria non abbia realizzato l’investimento o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l’organicità e la funzionalità e il risultato atteso in termini di efficientamento energetico/produzione di energia da fonti rinnovabili, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, Lazio Innova provvede a comunicare all’Impresa Mutuataria l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall’agevolazione. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 14.
10. Le Imprese Mutuatarie sono tenute a comunicare tempestivamente a Lazio Innova l’eventuale rinuncia alla realizzazione dell’investimento. In tal caso si applica quanto previsto al precedente comma 9.
11. In caso di investimenti realizzati tramite FTT Provider, Lazio Innova invia tutte le comunicazioni di cui al presente articolo anche alla/e Impresa/e Beneficiaria/e.
Art. 14 –Decadenze e recuperi
1. L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con restituzione di una somma pari all’importo del finanziamento eventualmente già erogato, in uno o più casi di seguito indicati:
a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa Antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.);
c) mancata sottoscrizione del contratto di prestito nei termini indicati all’art. 11, comma 5;
d) venir meno dei requisiti previsti dell’articolo 5 entro i termini ivi indicati al comma 4 ;
e) mancata presentazione della richiesta di erogazione nei termini indicati all’art. 12 comma 3;
f) cessazione dell’attività dell’Impresa Mutuataria a causa di un fallimento fraudolento;
g) qualora la realizzazione dell’investimento presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto all’investimento ritenuto ammissibile;
h) gravi inadempimenti dell’Impresa Mutuataria rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di prestito ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla Domanda;
i) mancato pagamento di due rate del Prestito Agevolato erogato o, se precedente, in caso di Prestiti Cofinanziati, al momento della comunicazione della revoca del beneficio del termine da parte della banca cofinanziatrice;
j) mancato rispetto dell’obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall’art. 15;
k) in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione Lazio, su proposta di Lazio Innova, procede con determinazione dirigenziale alla dichiarazione di decadenza totale dall’agevolazione, con conseguente revoca del beneficio del termine.
3. In caso di dichiarazione di decadenza dall’agevolazione l’Impresa Mutuataria deve rimborsare anticipatamente il Prestito Agevolato residuo e l’Impresa Beneficiaria deve restituire l’intero importo dell’ESL fruito.
4. Tuttavia se i motivi della dichiarazione di decadenza sono imputabili alla sola Impresa Beneficiaria e l’Impresa Mutuataria è un FTT Provider, quest’ultimo non deve rimborsare anticipatamente il Prestito Agevolato residuo; viceversa, se i motivi di decadenza sono imputabili al FTT Provider, quest’ultimo deve rimborsare anticipatamente il Prestito Agevolato, ma l’Impresa Beneficiaria non è tenuta a restituire l’ESL fruito.
5. Al verificarsi di una o più cause di decadenza, Lazio Innova procede alla richiesta di restituzione delle somme erogate all’Impresa Mutuataria e ad esperire le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, concedendo 60 gg per il pagamento di quanto dovuto. Decorso tale termine l’importo da restituire è maggiorato degli interessi di mora pari agli interessi legali maggiorati di 100 punti base. Entro tale termine l’Impresa Mutuataria può presentare un piano di rientro che è valutato dal “Comitato Garanzie”. La procedura di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui, ai sensi del precedente comma 4, l’Impresa Beneficiaria debba restituire solo l’ESL fruito.
6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.
7. Lazio Xxxxxx provvede a comunicare alla Regione Lazio il verificarsi di cause di decadenza o rinuncia.
Art. 15 –Controllo e Monitoraggio
1. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
2. Lazio Xxxxxx può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che deve essere conservata obbligatoriamente dall’Impresa Beneficiaria per 5 anni dalla conclusione dell’investimento, pena la decadenza.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione Lazio e Lazio Innova possono predisporre una valutazione d’impatto sull’utilizzo dei contributi erogati.
Art. 16 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali
1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova all’indirizzo PEC di cui al comma 10 dell’art. 10 del presente Avviso.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
5. I Richiedenti, nel presentare la richiesta di prestito accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi i (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), degli importi concessi ed erogati a titolo di prestito ed aiuto di Stato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
6. I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano, inoltre, la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dal Reg. (U.E.) 1083/06 e dal Reg. (U.E.) 1828/06 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari e, nel caso gli aiuti di Stato concessi di importo superiore ad Euro 500.000, dall’art. 9 (1) (c) del RGE e relativo allegato III.
7 I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano, inoltre, di indicare in modo visibile al pubblico, negli edifici o sugli impianti oggetto degli investimenti, la presenza di un sostegno pubblico.
8. La descrizione sintetica del progetto sovvenzionato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013, è effettuata mediante un link all’indirizzo internet fornito dal mutuatario in sede di richiesta di erogazione. La descrizione sintetica del progetto, in ogni caso, può essere riportata direttamente nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx insieme ai dati di cui al comma 5.
9. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Lazio Innova, presso la sede legale di xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00/x in Roma.
Allegato A1 – Linee Guida
Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART ENERGY FUND
Linee Guida
1. Risparmiare energia rende competitivi 2
2. Panoramica degli incentivi statali e della normativa tecnica 3
Incentivi statali 3
Normativa tecnica 5
3. Schede investimenti semplici 7
Scheda 1: Installazione apparecchi a LED 8
Scheda 2: Fotovoltaico 9
Scheda 3: Pannelli solari termici 11
Scheda 4: Sostituzione serramenti e infissi 14
Scheda 5: Pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria 16
Scheda 6: Pompa di calore elettrica per il condizionamento con potenza superiore ai 12 kW 18
Scheda 7: Pompa di calore elettrica per climatizzazione con potenza inferiore ai 12 kW 21
Scheda 8: Condizionatori ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW 23
Scheda 9: Impianti a biomassa legnosa 24
Scheda 10: Caldaia a condensazione 27
4. Investimenti complessi 30
Riduzione dei consumi di energia primaria 30
Miglioramento di almeno una classe energetica di un edificio o immobile 33
Impianti FER a scala ridotta ed impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento destinati prevalentemente alla vendita dell’energia elettrica prodotta 34
5. Esempi di cofinanziamento bancario 35
1. Risparmiare energia rende competitivi
Risparmiare energia (o produrne da fonti rinnovabili) rende l’ambiente più pulito, contiene le importazioni e riduce la dipendenza dell’Italia da altri Stati. Alle imprese però interessa soprattutto ridurre i costi della bolletta energetica e diventare così più competitive.
Gli investimenti in efficienza energetica sono spesso redditizi, anche grazie agli incentivi statali, ma le imprese possono perdere questa occasione:
• per problemi finanziari, visto che per realizzare gli investimenti occorre anticipare le risorse finanziarie;
• per la difficoltà di valutare la convenienza degli investimenti, tanto maggiori per chi non è del settore.
La Regione Lazio, tramite Lazio Innova, ha messo a disposizione questo Fondo per fornire prestiti a medio lungo termine, di norma a tasso zero, per aiutare le imprese sotto il profilo finanziario.
Attraverso le seguenti Linee Guida si intendono orientare gli imprenditori del Lazio anche nella valutazione della convenienza degli investimenti e semplificare, ove possibile, gli adempimenti.
In particolare le Linee Guida sono articolate in:
• una prima parte che affronta in generale il tema degli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia, con una panoramica degli incentivi statali e della normativa tecnica;
• una seconda parte che presenta nove tipologie di investimento più frequenti e che soddisfano le esigenze più comuni (riscaldamento e raffreddamento, acqua calda, illuminazione, fotovoltaico, etc.). L’impresa che prevede solo uno o più di questi “investimenti semplici” può presentare solo gli allegati tecnici previsti nelle relative schede, di solito la stessa documentazione che è comunque da produrre per accedere agli incentivi statali e che tecnici ed istallatori già conoscono e sono abituati a fornire;
• una terza parte dedicata agli investimenti complessi, soprattutto quelli progettati su misura per le esigenze di una determinata impresa, tenendo conto del suo specifico ciclo produttivo. Anche in questo caso sono indicati gli allegati tecnici da produrre a seconda delle tipologie di investimento e, in particolare, le caratteristiche minime che deve avere la Diagnosi Energetica Semplificata. Sono illustrati anche degli esempi di cofinanziamento bancario.
Nella valutazione di redditività di un investimento in efficienza energetica è utile, e spesso indispensabile, farsi aiutare da dei tecnici specializzati, ma è sempre meglio che l’imprenditore abbia comunque una certa consapevolezza degli aspetti tecnici che determinano la riduzione dei costi.
Le Linee Guida non intendono, né possono, sostituirsi alla normativa tecnica ed alla letteratura tecnologica ed economica ma, ove possibile, cercano di fornire un primo orientamento, anche rimandando alla documentazione che consente maggiori approfondimenti, e qualche suggerimento pratico.
La prima considerazione è che gli investimenti in efficienza energetica sono spesso redditizi, anche molto redditizi, quando si interviene su edifici o impianti vecchi. Solo negli ultimi decenni, infatti, è cresciuta l’attenzione ai risparmi energetici ed alcune tecnologie hanno fatto progressi importanti.
La seconda è che un singolo impianto o componente (caldaia, lampada, finestra, etc.) può essere molto più efficiente di quello che si va a sostituire ma l’effettivo risparmio economico dipende da quanto e come lo si utilizza. Un lampada a led consuma molta meno energia elettrica di una lampada ad incandescenza ma … solo quando è accesa! Anche i migliori professionisti ed impiantisti, per potere proporre l’investimento più conveniente, hanno quindi bisogno di un po’ di attenzione e di tempo dell’imprenditore, perché è lui l’unica persona che può spiegare come funziona quella azienda in particolare, quanta energia consuma, come e perché.
2. Panoramica degli incentivi statali e della normativa tecnica
Detrazioni fiscali
Incentivi statali
Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente sono state istituite con la Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007). Nel tempo si sono susseguite proroghe o modifiche ed al momento le detrazioni sono previste nella misura del 65% degli investimenti, da godere in 10 anni fiscali, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
Anche quest’anno, come ogni anno da quando sono state introdotte nel 2007, il disegno di Xxxxx di stabilità per il 2016 presentato dal Governo (l’ex finanziaria), e quindi ancora non approvato al momento di redazione di queste linee guida, prevede di estendere le detrazioni fiscali a tutto il 2016. Ove questa estensione non fosse approvata dal Parlamento, dal 1 gennaio 2016 il beneficio scenderà al 36%.
Il vantaggio delle detrazioni fiscali al 65%, riportando il tutto al valore di oggi considerando un tasso di sconto del 5%, equivale a circa il 50% dell'investimento, quello delle detrazioni fiscali al 36% è circa la metà (28%). Ovviamente sempre che ci sia, ora ed in futuro, capienza di reddito imponibile e quindi imposte da pagare.
La caratteristica principale del meccanismo di detrazione fiscale consiste nel fatto che le procedure di accesso sono relativamente semplici, ma gli investimenti detraibili sono di entità limitata. Informazioni di maggiore dettaglio si trovano nell’apposito sito dell’ENEA1; la principale fonte normativa è il D.M. 19 febbraio 2007 come modificato ed integrato dai D.M. 26 ottobre 2007, D.M. 7 aprile 2008 e D.M. 6 agosto
2009.
Conto termico
Il c.d. decreto “Conto Termico” è il D.M. del 28 dicembre 2012 che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi di più piccole dimensioni (ma di maggiore entità rispetto le detrazioni fiscali) per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il GSE SpA è il soggetto responsabile dell’attuazione dello strumento ed ha allestito un apposito sito2. Gli incentivi sono erogati in 5 anni o, per talune tipologie di investimento, in 2.
Produzione di elettricità da Fonti di Energia Rinnovabile (FER elettriche)
Il D.M. del 6 luglio 2012 stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, oggi non più incentivata, con potenza non inferiore a 1 kW.
Gli interventi incentivabili possono riguardare impianti alimentati da fonti rinnovabili nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di potenziamento, oppure oggetto di rifacimento.
L’energia elettrica incentivata è quella prodotta dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, idraulica, oceanica, geotermica, biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili, gas di discarica, gas di residuati da processi di depurazione. L’incentivo ha la forma di una tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta, riconosciuto per un periodo che varia a seconda della vita utile degli impianti (prevalentemente 20 anni, ma talvolta 15 o 25 anni, come riportato nell’allegato A al D.M.).
Anche in questo caso il soggetto responsabile dell’attuazione dello strumento è il GSE SpA che ha allestito un apposito sito3.
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati bianchi
1 xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx/
2 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/Xxxxx%00Xxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxx.xxxx
3 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxxxx%00x%00xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx_XX_00_00_0000/Xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
I TEE sono regolati dal D.M. del 28 dicembre 2012 (diverso da quello sulle FER elettriche nonostante la medesima data) e non sono, di norma, accessibili direttamente alle PMI. Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi, infatti, le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici (X.X.Xx.), le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001 (di solito imprese di più grandi dimensioni).
Nell’ambito del presente avviso l’accessibilità ai TEE è quindi sostanzialmente limitata agli interventi effettuati tramite FTT Provider che rientrino in una delle categorie sopraindicate. Questi, potendo cumulare TEE e altri incentivi, potrebbero offrire condizioni economiche più favorevoli rispetto l’investimento diretto da parte di una PMI.
Anche in questo caso il soggetto responsabile dell’attuazione dello strumento è il GSE SpA che ha allestito un apposito sito4.
Cumulo
Gli incentivi sopra elencati non sono cumulabili tra loro, salvo qualche eccezione per i TEE, e la loro convenienza cambia a seconda della tipologia di investimento, della sua dimensione, etc. Vari studi, tra cui citiamo l'Energy Efficiency Report dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano5, indagano come cambia il tempo di rientro dell'investimento a seconda dell'incentivo ed analizzano punti di forza e di debolezza dei diversi incentivi.
Tutti sono tuttavia cumulabili con incentivi sotto forma di fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse6, come quelli previsti dallo SMART ENERGY FUND. Nella seguente tabella, si sintetizza la cumulabilità di massima del Prestito agevolato con gli incentivi statali, considerando la tipologia di investimento che va comunque verificata per il singolo caso.
Tabella cumulabilità con incentivi statali | Detr. fiscali 65% | Conto termico | Incent. FER elettr. | TEE |
Investimenti semplici come da schede previste nelle Linee Guida: | ||||
Scheda 1: Installazione apparecchi a LED | No | No | No | |
Scheda 2: Fotovoltaico | No | No | No | < 20kW |
Scheda 3: Pannelli solari termici | Si | Si | Si | |
Scheda 4: Sostituzione serramenti e infissi | Si | No | Si | |
Scheda 5: Pompa di calore elettrica per la produzione di ACS | Si | Si | Si | |
Scheda 6: Pompa di calore elettrica per il condizionamento con potenza superiore ai 12 kW | Si | <1.000 kW | Si | |
Scheda 7: Pompa di calore elettrica per climatizzazione con potenza inferiore ai 12 kW | Si | Si | Si |
4 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/XxxxxxxxxxxXxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxx.xxxx
5 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx.-xxxxxxxxxx.xxxx
6 Tale cumulabilità è esplicitata all’art. 10 del D.M. 19 febbraio 2007 (detrazioni fiscali), all’art. 12 del DM 28/12/12 (conto termico), all’art. 10 del DM 28/12/12 (TEE) e all’art. 29 del DM 6 luglio 2012 (FER elettriche, che richiama l’articolo 26 del D.Lgs. n. 28 del 2011, che prevede tale cumulabilità al comma 2 lettera a). Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, però, una norma introdotta nel 2008 (commi 3 e 4 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008) aveva introdotto un divieto di cumulo generalizzato e questa è la situazione “fotografata” dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 3/E del 26/1/2010. Una successiva norma (comma 5 dell’art. 28 del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011) ha però abrogato detto divieto generalizzato e disposto la cumulabilità “con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in c/interesse” fino all’entrata in vigore del “decreto attuativo del comma 2, lettera f” dell’art 28 del medesimo D. Lgs. n. 28 del 2011. Questo Decreto attuativo non è altro che il DM 28/12/12 (conto termico) che come si è detto all’art. 12, comma 1 prevede la cumulabilità con “i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in c/interesse”. Tutti gli incentivi statali sono ora su questo punto allineati.
Scheda 8: Condizionatori ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW | No | No | Si | |
Scheda 9: Impianti a biomassa legnosa | Si | No | <=35kW | |
Scheda 10: Caldaia a condensazione | Si | No | Si | |
Misure di risparmio energetico con riduzione di almeno il 10% dei consumi di energia primaria | Si | No* | No* | Si |
Misure di risparmio energetico con incremento della classe energetica dell’edificio | Si | No** | No** | Si |
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a scala ridotta | No | No | Si | Si |
Impianti di cogenerazione ad alto rendimento | No | No | Si | Si |
* L’eventuale accesso al conto termico o agli incentivi per la produzione di energia elettrica da Fonti rinnovabili potrebbe, tuttavia, riguardare quella parte degli investimenti dedicati alla produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili.
Anche se cumulabili in via teorica esiste il divieto di non superare determinate intensità di aiuto (rapporto tra aiuti di Stato e spese ammissibili), per cui vanno indicati gli altri aiuti di Stato ottenuti, richiesti o da richiedere sulle medesime spese ammissibili.
Normativa tecnica
Certificazione energetica degli edifici
Per consentire di valutare anche i costi energetici quando si compra o si affitta un immobile è oggi obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che deve “classificare” gli edifici in ragione della loro efficienza energetica e cioè attribuire a ciascun edificio una determinata “classe energetica”. Le classi sono contraddistinte con una lettera dell’alfabeto: dalla “A+” che individua gli immobili a maggior efficienza energetica, alla lettera “G” che individua gli immobili dalle più scadenti prestazioni energetiche.
L’ APE deve contenere tutti i dati che consentano ai “cittadini di valutare e confrontare edifici diversi” e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare o da locare anche in base alla sua prestazione energetica ed al suo grado di efficienza energetica. Inoltre deve fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti.
L'attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito, dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica (ACE), ed è disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n.192 con le modifiche apportate dai D.L. 63 del 6 giugno 2013 e 145 del 23 dicembre 2013.
L’attestato di prestazione energetica APE è obbligatorio nei seguenti casi:
• nuove costruzioni, sia che si tratti di edifici che di singole unità immobiliari;
• interventi di ristrutturazione edilizia come il rifacimento delle pareti esterne e interne, impermeabilizzazione delle coperture, lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio (cd. APE lavori edili su nuova costruzione e interventi immobile esistente);
• quando si vende o si affitta un edificio o un’unità immobiliare. Il proprietario ha l’obbligo di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti e locatari l’APE. Tutti gli annunci di vendita e di locazione pubblicati e diffusi tramite internet, giornali, affissioni o televisione, devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati: Indice di Prestazione Energetica (IPE), la classe energetica (A, B, G, etc.) e l’Indice di Prestazione Energetica Globale (IPEG) che esprime il valore tra il consumo per riscaldamento invernale e produzione di acqua calda. L’APE deve essere messo a disposizione dei potenziali acquirenti o locatari già in sede di trattativa e poi consegnato al termine della stessa. Nei contratti di vendita o di nuova locazione è oggi obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’APE.
• quando si operano interventi di sostituzione di impianti termici o si rinnovano o si stipulano nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.
Cenni sulle autorizzazioni relative agli interventi su impianti termici ed elettrici
La Legge 10 del 9 gennaio 1991 prevede che i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, devono rispettare determinati requisiti per contenere i consumi di energia. Con “Relazione Tecnica Impianti” si intende la Relazione ai sensi della L. 10/91 contenente tutte le informazioni per accertare il rispetto di questi requisiti.
E’ obbligatorio predisporre e consegnare la relazione per tutti i casi in cui la legge indica una prescrizione da rispettare in funzione degli interventi da realizzare.
Il DM 26 giugno 2015 pubblica i modelli della relazione differenziati in funzione dell’ambito di intervento:
• Allegato 1 per le nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;
• Allegato 2 per la riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, per le costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici;
• Allegato 3 per la riqualificazione degli impianti tecnici.
La medesima L.10/91 prevede che gli interventi in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica essendo assimilati alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della L 457 del 5 agosto 1978. Sono esenti da autorizzazione specifica anche gli interventi riguardanti l'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, considerati estensioni dell'impianto idricosanitario già in opera.
La “Dichiarazione di conformità di un impianto” è il documento, rilasciato dal tecnico installatore dello stesso, con il quale si attesta la sua conformità alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste, prevista dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008, modificato dal Decreto Direttoriale del 19 maggio 2010. L'impresa installatrice è tenuta alla consegna del certificato di conformità, al termine dei lavori di installazione di un impianto di qualsiasi tipo o del suo integrale rifacimento. La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i tipi di immobili e per tutti i tipi di impianti tra i quali gli impianti elettrici e gli impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione.
Il D. Lgs. 3 marzo 2011 n.28, che recepisce la Direttiva 2009/28/CE sull’impiego delle fonti rinnovabili, all’articolo 15 fornisce indicazioni per la qualifica professionale dell’attività di installazione di impianti di fonti rinnovabili di energia di piccola e media taglia quali: solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, pompe di calore, biomasse, geotermia.
Autorizzazioni specifiche su impianti FER
Le autorizzazioni per la realizzazione e per l’entrata in esercizio degli impianti di energia sono articolati e dipendono dalle tecnologie e dalla dimensione degli impianti stessi. Per gli impianti più piccoli la normativa è più semplice e, soprattutto per quelli destinati all’autoconsumo, i meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto risultano importanti per valutare la convenienza dei relativi investimenti. Oltre alla normativa nazionale esistono poi normative regionali, una rassegna di tale normativa è stata realizzata dal GSE7.
Cenni generali sulle autorizzazioni edilizie
Normalmente non è necessario avviare una procedura edilizia quando si interviene solo sugli impianti senza intervenire sulle cubature o sulla sagoma degli edifici. Talvolta, specialmente nei centri storici e dove ci sono dei vincoli paesaggistici (zone naturali protette, etc.) anche la sola sostituzione degli infissi deve
7 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/XxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
rispettare determinate regole disciplinate dai relativi regolamenti comunali. Questi spesso possono prevedere delle procedure più semplici per gli interventi riguardanti l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili a certe condizioni (piccoli volumi, etc.).
Tranne alcuni casi, specificati nelle schede degli “investimenti semplici”, è difficile predefinire se un intervento necessita di autorizzazioni edilizie e di che natura, è pertanto di norma necessario che un tecnico abilitato esamini il caso specifico e produca un apposita relazione (“Relazione Tecnica Edilizia”). Secondo il D.M. 19 febbraio 2007 è un tecnico abilitato:
• un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale;
• un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale
Secondo la Circolare 31 maggio 2007 sono tecnici abilitati anche i dottori agronomi, i dottori forestali ed i periti agrari iscritti al proprio collegio professionale.
Ovviamente quando si richiede un documento sottoscritto da un tecnico abilitato, da un istallatore qualificato o da un esperto in gestione dell’energia, è necessario che mediante un timbro o sistemi equivalenti, Lazio Innova possa verificare questa abilitazioni, qualifiche o accreditamenti.
X.X.XX, contratti di rendimento energetico e FTT
L’Europa sottolinea da tempo l’utilità di soggetti dotati di capacità professionale e finanziaria che realizzino investimenti per il risparmio energetico per conto degli utenti consumatori e vengano remunerati con una parte dei risparmi conseguiti (contratti di rendimento energetico). Questi soggetti sono denominati Energy Service Companies (X.X.Xx.) e non sono così diffusi in Italia come lo sono, ad esempio, nel nord Europa.
Quando la X.X.Xx. si fa carico anche di finanziare l’investimento si ha un Finanziamento Tramite Terzi (FTT) con l’ulteriore vantaggio che l’impresa, utilizzatrice dell’investimento effettuato dalla X.X.Xx., non deve anticipare i capitali. La X.X.Xx. sarà quindi remunerata nel tempo, anche del capitale anticipato, con una parte dei risparmi dovuti ai minori acquisti di energia (o perché si sono ridotti i consumi o perché si autoproduce).
Così come le X.X.Xx. anche i contratti di rendimento energetico (performance contract) e di FTT non sono particolarmente diffusi in Italia, sono regolati da norme di natura generale di derivazione europea. L’allegato II al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici …” reca i contenuti di massima di un contratto di rendimento energetico).
3. Schede investimenti semplici
L’impresa che prevede solo uno o più “investimenti semplici” può presentare solo la documentazione prevista nelle schede allegate in luogo della Diagnosi energetica e della altra documentazione tecnica prevista in sede di presentazione della domanda (lettera c), comma 9 dell’art. 10), in sede di rendicontazione finale (lettera c), comma 2 art. 13) e da conservare (comma 4 dell’art. 13).
Se si realizzano investimenti semplici previsti in più schede, alcuni documenti, come ad esempio i preventivi o le Relazioni tecniche, possono essere accorpati purchè contengano tutte le informazioni previste nelle schede pertinenti, separate tra loro.
Alla domanda si deve sempre allegare il calcolo della stima dei benefici energetici ed economici effettuato mediante gli appositi fogli di calcolo (excel) disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella pagina dedicata allo SMART ENERGY FUND. I dati di input e di output andranno riportati nel formulario.
Tali dati saranno usati per stimare in misura abbastanza precisa i benefici ambientali prodotti dallo SMART ENERGY FUND e saranno considerati per valutare il miglioramento nella capacità di rimborso attesa per effetto dei risparmi energetici ma Lazio Innova S.p.A. non è responsabile che tali stime corrispondano ai risparmi effettivi.
Ove sono indicati dei valori di mercato delle spese ammissibili, questi saranno applicati per determinare anche la congruità degli investimenti complessi che prevedano interventi assimilabili, salva la possibilità da parte di Lazio Innova di considerare situazioni particolari ove ben motivate negli allegati tecnici.
Scheda 1: Installazione apparecchi a LED
Diverse sono le utenze che richiedono illuminazione artificiale, caratterizzate da differenti tipi di apparecchi, di intensità luminose richieste e di durata di accensione. In ambienti comuni quali uffici o officine industriali l’intervento che migliora l’efficienza energetica è la sostituzione delle lampade esistenti con sistemi di illuminazione a LED.
Si tratta di sostituire vecchi apparecchi con lampade fluorescenti, i tubi neon, azionati da reattori ferromagnetici, o lampade per capannoni industriali a ioduri metallici, i cosiddetti cappelloni o fari esterni a vapori di sodio o ioduri metallici con le moderne lampade a LED, caratterizzate da una durata molto più lunga ed un’efficienza luminosa molto più elevata.
Si suggerisce la sostituzione dell’intero apparecchio illuminante e non della singola lampada in quanto, in questo modo, ottenendo un’efficienza luminosa superiore, si possono ridurre il numero complessivo di apparecchi, mantenendo lo stesso livello di illuminamento. E’ necessario orientarsi in un mercato in rapida trasformazione con un eccesso di offerta di prodotti non sempre di qualità.
Quando si ipotizza un intervento di vasta portata si consiglia uno studio illuminotecnico preliminare al fine di stabilire il numero esatto di apparecchi da installare, la potenza relativa e il corretto posizionamento per garantire i livelli di luminosità richiesti per legge negli ambienti di lavoro.
La sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED deve garantire lo stesso livello di illuminazione. A tal fine si considera soddisfatto tale requisito se la sostituzione degli apparecchi illuminanti avviene, ad un confronto punto a punto, con apparecchi a LED aventi le seguenti caratteristiche:
LED
Fluorescenti T8 | 2x58W | 54W |
Fluorescenti T8 | 4x18W | 51W |
Ioduri Metallici | 250W | 150W |
SAP sodio alta pressione | 250w | 150W |
Per gli apparecchi non compresi nell'elenco, in caso di investimenti superiori a 8.000 Euro lo studio illuminotecnico dovrà dimostrare che:
• l'efficienza luminosa garantita dalle lampade LED sia proporzionale a quella riportata per le tipologie sopra elencate;
• venga assicurato un livello di illuminamento sul piano di lavoro ed una distribuzione del flusso luminoso compatibili con gli standard previsti in funzione dell’attività lavorativa svolta.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo del LED è soggetto ad una estrema variabilità. Ciò è dovuto allo sviluppo della tecnologia, ancora relativamente giovane. L'efficienza data oggi può essere superata già tra sei mesi. Ed anche il costo subisce una notevole fluttuazione. Si potrebbe indicare un costo di 0,10€ per lumen per sostituzione di tutto l'apparecchio illuminante. Ma per forniture più ingenti il costo potrebbe scendere a 0,05€ per lumen.
I costi di montaggio degli apparecchi sono stimabili in circa 20 € per apparecchi interni, 30 € per apparecchi fino a 10m di altezza, 70 € per altezze superiori.
Beneficio economico ed energetico
Come in tutti gli interventi di efficientamento anche in questo caso la tecnologia più efficiente necessita di una spesa iniziale, per la sostituzione dell’intero apparecchio illuminante che si ripagherà nel corso
dell’esercizio, attraverso il risparmio di energia ottenuto. Quindi i parametri che fanno variare la valutazione dell’investimento sono il costo dell’energia e le ore di funzionamento.
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende dalle lampade sostituite e dalle ore di funzionamento.
Se si ipotizzano 4000 ore di funzionamento all’anno, l’investimento si ripaga molto velocemente, al di sotto dei 3 anni.
Caratteristiche tecniche
1. Ciascun sistema a led (lampada, ottica e ausiliari) deve avere efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W;
2. i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE
3. gli apparecchi illuminanti devono essere conformi alla seguente normativa:
UNI 11356/10 "Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED"
UNI EN 12464 – 1/2011 " Illuminazione dei posti di lavoro: posti di lavoro in interni" UNI EN 12464 – 2/2014 " Illuminazione dei posti di lavoro: posti di lavoro in esterno"
4. rispetto delle norme tecniche relative all'illuminazione sui luoghi di lavoro.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, le caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
3. dichiarazione del titolare dell’impresa richiedente che l'intervento sarà eseguito nel rispetto delle norme tecniche relative all'illuminazione sui luoghi di lavoro o, in caso di investimenti superiori a
8.000 Euro, studio illuminotecnico che comprenda anche detta attestazione.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesti le caratteristiche tecniche di cui sopra (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento dei vecchi apparecchi, ove sostituiti.
Scheda 2: Fotovoltaico
Gli incentivi statali cd. “conto energia” per anni hanno sostenuto il mercato della produzione di energia elettrica fotovoltaica. Attualmente non esistono incentivi statali per le imprese, le detrazioni fiscali (50% delle spese, ridotta al 36% dal 2016) per l’installazione di piccoli impianti (con potenza inferiore ai 20kW), sono riservati solo alle utenze non commerciali e quindi non sono compatibili con l’intervento dello SMART ENERGY FUND.
D’altra parte i costi degli impianti si sono notevolmente ridotti rispetto a qualche anno fa. Per un’azienda, in questa nuova situazione, la soluzione fotovoltaica risulta conveniente se l’energia prodotta dall’impianto viene totalmente auto consumata. L’impianto va quindi dimensionato con attenzione sui consumi per evitare una possibile produzione eccedente.
E’ inoltre opportuno cercare di bilanciare anche temporalmente la produzione di energia tramite il fotovoltaico, che ovviamente dipende dall’irradiazione solare, con il funzionamento delle apparecchiature elettriche durante le ore del giorno e le stagioni.
E’ infatti previsto un meccanismo, cd. “scambio sul posto” che consente di compensare la produzione temporaneamente eccedente immessa in rete con l’energia elettrica prelevata dalla rete (tramite due contatori). La compensazione però non avviene sulla quantità di energia ma sul suo valore economico con una differenza di qualche centesimo di euro per kWh a svantaggio dell’utente. L’energia prelevata dalla rete, infatti, si paga ad un prezzo che comprende tutte le componenti e le tasse mentre sull’energia immessa nella rete viene riconosciuto un prezzo inferiore, senza alcune componenti e senza le tasse.
Ultimamente si stanno diffondendo sistemi di accumulo dell’energia integrati all’impianto fotovoltaico per sincronizzare i prelievi dell’energia elettrica ai consumi e limitare la cessione in rete dell’energia eccedente tramite il meccanismo dello scambio sul posto. Il costo dell’investimento però si incrementa di circa un quarto.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
I costi sono attualmente pari a circa 1.500 € per kW di potenza installato; la presenza di sistemi di accumulo di energia, come si è detto, può far salire detto costo di circa un quarto. In caso di impianti inferiori ai 5 kW di potenza installata, il costo può essere leggermente superiore.
Beneficio economico ed energetico
Si ipotizzi l’installazione di un impianto da 20kW con una spesa che si aggira sui 30.000€. Il risparmio consente di ripagare l’investimento in poco meno di 8 anni, se non consideriamo gli interessi come nel caso di prestito a tasso zero.
Flussi di cassa cumulati €
20000
15000
10000
5000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
con prestito tasso zero
Considerando che lo SMART ENERGY FUND per gli impianti fotovoltaici prevede prestiti della durata di 10 anni, nel caso di prestito agevolato per l’intero importo si inizierebbe a guadagnare fin dal primo momento. Alla fine della vita utile dell’impianto, considerata prudenzialmente pari a 20 anni (durata di norma garantita ma la tecnologia fotovoltaica dura anche più a lungo), si maturerebbero circa 19.000 Euro di guadagni, al valore attualizzato. In ogni caso, a titolo di riferimento, si faccia conto che il risparmio, al netto dei costi di manutenzione, è stato stimato sui 4.000 Euro in media all’anno a cui si deve sottrarre la spesa di sostituzione dell’inverter da sostenere verso il 10° anno di vita dell’impianto.
I parametri che mutano la valutazione sull’investimento sono il costo iniziale d’installazione e il costo dell’energia. Un costo superiore ai 1500 € per kW di potenza installato e un prezzo medio dell’energia, al netto dell’IVA, inferiore ai 0,20€/kWh peggiorerebbero la convenienza economica dell’investimento.
Caratteristiche tecniche
Si rammenta che lo SMART ENERGY FUND finanzia solo impianti destinati prevalentemente all’autoconsumo e più precisamente quelli che saranno a servizio dell’utenza elettrica dell’impresa
beneficiaria e che hanno una producibilità media annua non superiore al doppio dei consumi elettrici registrati negli ultimi due anni solari.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le stesse già previste per fruire del c/energia e previste dall’allegato 2 al D. Lgsl. 28/2011, sono le seguenti:
1. possesso della certificazione CEI EN 61215 se policristallino;
2. possesso della certificazione XXX XX 00000 se film sottile;
3. possesso della certificazione XXX XX 00000 se a moduli a concentrazione;
4. norme sicurezza per inverter EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3- 12.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. copia delle bollette relative ai consumi elettrici degli anni solari 2013 e 2014 (o 2014 e 2015 quando saranno disponibili per quest’ultimo anno solare);
2. preventivo dettagliato che riporti tipologia, superfice, potenza, marca e modello dei pannelli. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche;
3. Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
2. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Scheda 3: Pannelli solari termici
Il pannello solare termico o collettore produce acqua calda utilizzando l’energia solare. Può ridurre, anche di molto, i consumi ma non può sostituire una caldaia o una pompa di calore se l’acqua calda serve, come nella maggior parte dei casi, anche quando il sole non c’è o è debole. Si può quindi ben associare con un intervento di messa in efficienza degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento.
Se l’intervento prevede l’integrazione con gli impianti esistenti, occorre verificare se il serbatoio di accumulo dell’acqua calda esistente prevede uno scambiatore supplementare per il solare.
Pressoché tutte le imprese hanno bisogno dell’acqua calda per riscaldamento e per usi sanitari, per alcune può essere un costo di un certo rilievo (es. ristoranti, case di ricovero e cura). L’uso di acqua calda può essere importante per alcuni processi industriali ma anche per gli stabilimenti balneari e le strutture sportive (docce, etc.), in particolare per le piscine.
E’ necessario dimensionare l’impianto rispetto alle reali necessità, considerando che la produzione di acqua calda dei pannelli solari è variabile in ragione dell’intensità dell’irradiazione solare.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo dell’impianto varia in funzione del tipo di impianto che si realizza. Il sistema tradizionale prevede l’installazione di pannelli solari piani a circolazione forzata con accumulo, con un costo che si aggira sui
1.000 Euro/m2.
Beneficio economico ed energetico
Per il calcolo dell’energia primaria risparmiata si è utilizzata la seguente tabella in funzione della fascia solare legata alla località, del tipo di collettore e del combustibile sostituito:
Il risparmio è espresso in kWh di energia primaria annua per m2 di superficie utile installata. Tale risparmio deve intendersi lordo. Per trasformarsi in un effettivo beneficio economico occorre, come si è detto, un corretto dimensionamento, in modo che tutto il calore prodotto dal sistema venga effettivamente utilizzato.
L’impianto necessita di intervento annuale di manutenzione per la sostituzione del glicole.
L’impianto beneficia delle detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2015. In alternativa si può ricorrere agli incentivi offerti dal conto termico che offre un rimborso dell’investimento più immediato ma di importo minore. Tale rimborso per gli impianti solari viene calcolato con un importo fisso di 170€ al m2 installato erogato per due annualità.
Si mostra l’esempio di un impianto da 10m2 per il quale è stato compiuto un raffronto tra le due forme di incentivazione, considerando, grazie all’intervento dello SMART ENERGY FUND, tassi di interesse pari a zero.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
1
2
3
4 5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Detrazioni fiscali 65% Conto termico
E’ stato considerato un prestito a totale copertura dell’investimento, a tasso zero, restituibile in 10 rate annuali.
Il beneficio economico ed i tempi di ritorno di questo esempio presumono che il combustibile utilizzato in origine sia GPL, che presenta un costo sensibilmente maggiore rispetto al gas naturale, quasi del doppio. In questo caso l’investimento genera un flusso di cassa di oltre 1.100 Euro a cui si aggiungono nei primi dieci anni le rate annue di 650 Euro di rimborso fiscale o le due annualità di incentivo previste dal conto termico.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione ex novo di un impianto solare termico e la sua sostituzione ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le stesse previste per fruire delle detrazioni fiscali (Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011) e sono le seguenti:
1. i collettori solari installati devono avere, ad una temperatura di lavoro dell'acqua di 40°, le seguenti efficienze minime:
• collettore sottovuoto una efficienza non inferiore al 50%;
• collettore solare piano una efficienza non inferiore al 40%;
2. i collettori solari installati devono avere la certificazione UNI EN 12975- 1/22 o UNI EN 12976-1/2 o in alternativa le norme EN 12975-1/2 o EN 12976-1/2, e la certificazione Solar Keymark;
3. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
4. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che riporti tipologia, superfice netta captante, marca e modello del collettore. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegatadevono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche;
2. Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare
la stretta necessità dei lavori edili limitati alla sola integrazione idraulica ed impiantistica, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
2. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento del vecchio collettore, ove sostituito;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Scheda 4: Sostituzione serramenti e infissi
Gli edifici costituiscono un rilevante terminale dei consumi energetici. Il sistema edifici è costituito dall’involucro, il manufatto edilizio, all’interno del quale vogliamo mantenere delle condizioni di comfort e cioè stare caldi in inverno e possibilmente freschi in estate. A permettere questo, a dispetto delle variabili condizioni climatiche, provvede il sistema di impianti adibiti al condizionamento.
Occorre dire che anche l’impianto più efficiente può fare ben poco di fronte ad una situazione di forti dispersioni termiche presenti in un edificio. Per questo motivo la scelta più razionale è quella di intervenire in primo luogo per ridurre le dispersioni, ovvero il fabbisogno di energia richiesto agli impianti per mantenere a temperatura l’interno dell’edificio.
Queste dispersioni di calore avvengono nella conchiglia dell’edificio, l’involucro, che è costituito da una parte opaca, le pareti, le coperture, i pavimenti, e una parte trasparente, le finestre, che consentono l’ingresso della luce naturale.
A partire dalla fine degli anni’70 sono state emanate leggi per imporre dei miglioramenti, dal punto di vista energetico, nella realizzazione dei nuovi edifici. Ma gran parte del parco immobiliare esistente è stato realizzato nella prima metà del secolo scorso e, soprattutto, nei tre decenni successivi all’ultima guerra. Ed è quest’ultima un’edilizia che si preoccupava di costruire case e non guardava a contenere i consumi di energia. Sono costruzioni con forti dispersioni termiche, fredde d’inverno e calde d’estate.
Uno dei possibili interventi per migliorare la tenuta dell’involucro è rappresentato dalla sostituzione dei vecchi serramenti con vetro singolo con nuovi serramenti con vetrocamera e vetro basso emissivo. I benefici ottenibili riguardano un aumento del livello d’isolamento. Inoltre, i nuovi serramenti offrono ulteriori benefici grazie all’eliminazione delle infiltrazioni d’aria fredda e all’innalzamento della temperatura superficiale del vetro, che determina un miglioramento nel comfort grazie alla riduzione del cosiddetto fenomeno di “irraggiamento freddo” (talvolta ben evidenti e noti come “spifferi”).
Per orientarsi nella scelta dei vari tipi di infissi occorre distinguere l’aspetto estetico da quello funzionale. Il telaio può essere di vari tipi di essenze legno, metallo come l’alluminio o di plastica in PVC. Mettendo da parte le valutazioni estetiche, si consideri che il legno disperde meno calore rispetto al metallo. Quest’ultimo, per limitare la trasmissione di calore è fondamentale che abbia il taglio termico all’interno del telaio. Un buon telaio ci permette di evitare quel fastidioso fenomeno di condensa sulla superficie dovuto appunto alle forti dispersioni di calore.
La parte trasparente della finestra una volta era costituita da una semplice lastra di vetro. Oggi è indispensabile che si adotti una vetrocamera, una doppia lastra di vetro al cui interno c’è un’intercapedine. In climi più rigidi si arriva ad avere finestre anche con tre vetri. La vetrocamera può avere diversi spessori
identificati da una sequenza in millimetri come 4-8-4, 4-12-4. Il numero al centro è lo spessore di aria, mentre i due numeri esterni sono lo spessore del vetro. Maggiore è lo spessore dell’intercapedine, maggiore sarà il grado di isolamento. L’intercapedine può essere riempita dall’aria o, meglio ancora, dal gas argon. I vetri possono avere un trattamento per la bassa emissività, che anch’essa riduce la fuga di calore verso l’esterno. Tutte queste caratteristiche vengono condensate in un indice di trasmittanza, ovvero quanta energia disperde un metro quadro di finestra. Ad esempio sostituendo vecchi infissi con infissi nuovi si può agevolmente passare da una trasmittanza di 5W/m2 K a valori attorno a 2W/m2 K. Ma scegliendo infissi con caratteristiche più performanti si può scendere ulteriormente anche attorno a valori pari a 1W/m2 K.
La trasmittanza del serramento deve essere certificata. Si controlli anche il rispetto delle norme antinfortunistiche.
Altre possibilità di migliorare l’efficienza sono legate a tipologie di infissi che consentono il controllo dell’ingresso della radiazione solare per contenere il surriscaldamento estivo.
Il componente non è tutto. Si faccia molta attenzione all’aspetto della corretta posa in opera. Anche il miglior serramento se fissato da personale poco esperto vanificherà il suo potenziale di efficienza. Si consiglia pertanto di affidarsi a personale competente, che sappia installare i componenti finestrati nel modo corretto. I problemi che sorgono molto frequentemente sono dovuti alla mancanza di materiale di riempimento, di schiume isolanti, di sigillatura nel punto di contatto tra infisso e muratura. Si generano in questo modo infiltrazioni di aria e discontinuità termica, fenomeni questi che, dando origine ai ponti termici, provocano vistosi effetti, visibili come macchie, puntiformi, dovuti alla condensazione superficiale.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo dell’intervento è elevato, anche se la durata dell’investimento è considerata pari a 20 anni. Per interventi di una certa entità, il costo della fornitura in opera, comprensiva di fornitura, consegna e montaggio del nuovo infisso, può aggirarsi sui 250€/m2, un pò meno per il PVC un po’ di più per il legno. Sono escluse le spese per lo smaltimento dei vecchi infissi.
Sono ammissibili anche le spese per scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi i valori limite riportati nelle caratteristiche tecniche.
Beneficio economico ed energetico
Il risparmio di energia può aggirarsi attorno ai 10€ per m2 di infisso sostituito. Come si vede siamo con tempi di ritorno molto lunghi. Ovviamente la convenienza economica è maggiore se gli infissi vanno comunque sostituiti e quindi si considera solo l’investimento incrementale dovuto alle caratteristiche più performanti in termini di trasmittanza del nuovo.
Caratteristiche tecniche
Le condizioni per fruire del prestito agevolato sono le stesse previste per le detrazioni fiscali (Tab. 2 D.M. 26/1/2010) e sono le seguenti:
1. l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento come definito dall'art. 2 D.Lgs. 192/05;
2. l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione). Ciascuna finestra deve avere una trasmittanza totale (vetro più infisso) Uw inferiore a:
• 2,1 W/m2K se in zona climatica C
• 2,0 W/m2K se in zona climatica D
• 1,8 W/m2K se in zona climatica E
• 1,6 W/m2K se in zona climatica F
3. il nuovo infisso deve avere trasmittanza migliorativa se in sostituzione di un vecchio infisso.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
2. Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
3. la suddetta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare la corrispondenza delle forniture al preventivo);
2. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento dei vecchi infissi, ove sostituiti;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Scheda 5: Pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria
Per il funzionamento di una pompa di calore elettrica per riscaldamento e raffreddamento, si rimanda alla scheda di lettura della Pompa di calore (PdC) superiore ai 12 kW.
Le PdC in un primo momento sono state pensate per la climatizzazione. Il principio di funzionamento di valorizzazione dei flussi di calore a bassa entalpia (a bassa temperatura) prefigurava l’impiego nella climatizzazione dove è richiesto calore negli ambienti a 20°C.
Per la produzione di acqua calda abbiamo invece bisogno di calore a 50°C. Occorre quindi una PdC. Ed ora sono presenti sul mercato PdC progettate per lavorare con una temperatura del fluido in uscita superiore a 50°C ed adibite espressamente per la produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria), proposte in sostituzione dei tradizionali sistemi quali lo scaldabagno elettrico o a gas.
Per lavorare in efficienza hanno bisogno di un serbatoio di accumulo. Per il resto la macchina è la stessa di quella utilizzata per il riscaldamento.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Una pompa di calore aria-acqua da 12kW richiede un investimento iniziale pari a circa 12.000 Euro per acquistare ed installare la macchina.
Beneficio economico ed energetico
Si ipotizza un impianto che preveda l’installazione di una pompa di calore aria-acqua da 12 kW per la produzione di acqua calda, con un fabbisogno giornaliero di 5.000 litri/giorno.
Calcolato sull’intero anno la macchina raggiunge un SPF (Seasonal Performance Factor) superiore a 3.
In termini economici, a fronte di un risparmio di circa 7.000 Euro all’anno, si deve affrontare una spesa iniziale pari a 12.000 Euro per acquistare ed installare la macchina. Il risparmio economico è ottenuto dalla PdC rispetto alla situazione esistente che, in questo caso, vede l’acqua calda prodotta con tre boiler elettrici.
L’investimento presenta degli ottimi indici economici. Il grafico mette a confronto le tre possibilità di incentivazione offerte che, sostanzialmente, si equivalgono.
Flussi di cassa cumulati attualizzati al netto rata prestito [€]
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno
Detrazioni Fiscali 65%
Conto Termico
Certificati Bianchi
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico, che dipende molto dall’impianto sostituito.
Caratteristiche tecniche
È ammessa sia l’installazione di una pompa di calore in ambiente prima non climatizzato, o climatizzato con altro sistema, sia l'installazione di una pompa di calore in sostituzione di una esistente ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le medesime previste per fruire delle detrazioni fiscali, ovvero:
1. pompe di calore raffreddate ad aria, che hanno valori di COP (indice di efficienza energetica) superiori a 2,6, di potenza pari o inferiore a 12 kW termici;
2. la pompa di calore deve essere etichettata secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 14511/ 2011.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente scheda le macchine raffreddate ad acqua o del tipo aria-acqua e acqua-acqua.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
3. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento delle macchine sostituite (o documento equivalente), in caso di sostituzione.
Scheda 6: Pompa di calore elettrica per il condizionamento con potenza superiore ai 12 kW
La Pompa di calore (PdC) è una macchina che attua un ciclo frigorifero ad alimentazione elettrica. Un fluido scorre nel circuito e compie un ciclo di compressione ed evaporazione. Il fine è quello di trasferire calore da un serbatoio più freddo (l’ambiente esterno) ad un serbatoio più caldo (l’ambiente interno a 20°C). In natura la probabilità che questo avvenga è nulla. Il calore va da un corpo caldo ad uno più freddo. Quindi è necessario “forzare” il processo e renderlo possibile grazie al lavoro meccanico di un compressore azionato da un motore elettrico. Questo ciclo termodinamico può essere compiuto da una PdC attraverso un altro principio tecnologico che attua dei cicli di assorbimento e separazione di due componenti il fluido, ciclo azionato dal calore fornito alla macchina. Si ha in questo caso una pompa di calore ad assorbimento alimentata con gas naturale.
Proprio grazie al principio di “recuperare” il calore presente nell’ambiente la pompa di calore viene considerata una tecnologia assimilata alle altre alimentate da fonti rinnovabili come il solare termico e fotovoltaico.
I serbatoi dove attingere o versare il calore possono essere costituiti dall’aria esterna, da un corso d’acqua, da un pozzo oppure dal terreno. Nel primo caso si parlerà di una PdC aria-aria o aria-acqua, intendendo così una macchina che scambia con l’aria esterna e veicola il calore all’interno dell’edificio tramite lo scambio con l’aria interna (aria-aria) o con un circuito idraulico (aria-acqua). Una PdC acqua-acqua attua invece uno scambio tra il circuito idraulico di distribuzione interna e una sorgente di calore costituita da un pozzo, un corso d’acqua. Una tecnologia particolare è la PdC geotermica dove lo scambio avviene con una sorgente di calore posta nel terreno. Si posano delle sonde, dei tubi contenenti acqua, nel terreno con uno sviluppo che può essere orizzontale o verticale.
C’è la possibilità, su alcuni modelli detti reversibili, che in estate la macchina possa invertire i circuiti e lavorare per ottenere l’effetto, non più di pompare, ma quello di sottrarre calore all’abitazione, in modo da mantenere la temperatura interna inferiore alle condizioni esterne. In questo caso abbiamo la pompa di calore reversibile che funziona come una macchina frigorifero (condizionatore).
La PdC è pensata per lavorare con uno scambio termico tra esterno e interno quanto più stretto possibile (meno gradi di differenza). Quindi si accoppia bene con sistemi di emissione del calore che lavorano a bassa temperatura come i pavimenti riscaldati (sistema a pannelli radianti) o i ventilconvettori (fan coil). Non è escluso che possa lavorare in accoppiamento con i classici radiatori ma è necessario che la PdC sia progettata per lavorare ad una temperatura di 50-55°C. Si consideri che il COP (Coefficient Of Performance) risulta penalizzato. Oltretutto a quella temperatura di lavoro si riduce non di poco la potenza termica emessa dal radiatore. E’ necessario che un tecnico competente verifichi le condizioni per valutare le problematiche presenti e proporre la soluzione più efficace.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Una PdC da 35kW installata costa circa 12.000 Euro.
Beneficio economico ed energetico
Il modello più semplice aria-acqua ha un costo decisamente superiore rispetto alle caldaie a combustione. E’ una macchina che comporta un notevole assorbimento elettrico. Anche se alimentata elettricamente, è una macchina che consente risparmi in termini generali. Analizzando un bilancio ristretto ai confini dell’utilizzo finale, il consumo di energia e il costo dell’energia assorbita sono entrambe circa la metà rispetto ad una caldaia a condensazione.
Un parametro da considerare è il COP che indica il livello di efficienza di una macchina. Un COP (Coefficient Of Performance) pari a 3 ci dice che, in determinate condizioni, la macchina assorbe un kWh di energia elettrica e ne fornisce tre sotto forma di calore all’edificio. Questo parametro diventa lo SCOP o SPF (Seasonal Coefficient Of Performance/ Seasonal Performance Factor ) se lo calcoliamo lungo l’intera stagione di riscaldamento.
Si presenta un impianto a servizio di una piccola struttura ricettiva con annesso ristorante. L’impianto che prevede l’installazione di una pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento, di 35kW di potenza termica. Il funzionamento della macchina assicura un alto livello di efficienza (SPF – Seasonal Performance Factor - superiore a 3,4). L’investimento dovrebbe aggirarsi sui 12.000€ per l’installazione di una macchina con serbatoio integrato, compreso il montaggio e il costo delle tubazioni. Ad affiancare la pompa di calore per il riscaldamento si prevede l’installazione di due pompe di calore per la produzione di acqua calda da 4kW di potenza termica ciascuna. In questo modo si fa lavorare la macchina più grande al massimo carico, ottenendo delle performance migliori. In estate lavorerebbero soltanto le due macchine più piccole per soddisfare le esigenze della cucina del ristorante. Calcolato sull’intero anno le due macchine raggiungono un SPF superiore a 3. In termini economici, a fronte di un risparmio di circa 1000€ all’anno si deve affrontare una spesa iniziale pari a 6000€ per acquistare ed installare le due macchine. Complessivamente, considerando la macchina per il riscaldamento e le due per l’acqua calda, si ottiene un risparmio economico del 60%.
L’impianto beneficia delle detrazioni fiscali del 65%. In alternativa si può ricorrere agli incentivi offerti dal conto termico. L’incentivo annuale viene calcolato sulla base di una formula e viene erogato, per pompe di calore con potenza superiore ai 35kW, per cinque anni, mentre per le pompe di calore per la produzione di acqua calda viene erogato in un’unica soluzione. Una terza possibilità di richiedere incentivi è offerta dai certificati bianchi. La procedura è più complessa: occorre avvalersi di una società di servizi energetici, una ESCo, per predisporre la richiesta attraverso la presentazione di una proposta di progetto e di un programma di misura per il calcolo del risparmio di energia presso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). I titoli di efficienza energetica rilasciati, erogati in 5 anni, hanno un valore di mercato il cui ammontare va suddiviso tra le parti. Nel grafico il ricavo dei titoli di efficienza energetica, detratti i costi per le attività di misura, è stato spartito al 50% tra l’azienda e la ESCo.
E’ stato considerato un prestito a totale copertura dell’investimento, a tasso zero, restituibile in 5 rate annuali.
60000 Flussi di cassa cumulati attualizzati al netto rata prestito [€]
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno Detrazioni Fiscali 65% Conto Termico Certificati Bianchi
L’investimento presenta degli ottimi indici economici. Il grafico mette a confronto le tre possibilità di incentivazione offerte che, sostanzialmente, si equivalgono. Se si considera l’intero flusso di cassa generato dall’investimento nel corso della vita utile, si vede come le detrazioni fiscali generino un flusso di cassa maggiore.
Va detto che è questo un caso particolare dove il combustibile di partenza è il GPL che presenta un costo quasi doppio rispetto al gas naturale. Se la situazione di partenza fosse una caldaia a gas, occorre considerare dei margini di convenienza dimezzati.
Il seguente grafico mostra il flusso di cassa per un intervento di sostituzione di 4 aerotermi a gasolio per il riscaldamento di un’officina con una PdC da 30kW. Anche qui è stato considerato un prestito a totale copertura dell’investimento, a tasso zero, restituibile in 5 rate annuali.
Flussi di cassa cumulati attualizzati al netto rata prestito [€]
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 ann
-10000
-15000
Detrazioni Fiscali 65%
Conto Termico
Certificati Bianchi
o 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno
o 6 ann
Come si può vedere i flussi di cassa sono diminuiti in ragione di un utilizzo minore nel corso dell’anno. In particolare si mostra come l’incentivo offerto dai TEE sia sensibilmente minore rispetto agli altri in quanto viene riconosciuto un contributo non sulla spesa ma sul risparmio di energia ottenuto, che in questo caso è minore per il solo utilizzo invernale. Per tale motivo la PdC trova una convenienza maggiore nell’utilizzo a ciclo annuale, in inverno per riscaldare e in estate per raffrescare.
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che, come si è detto, dipende molto dall’impianto sostituito e dal sistema di distribuzione (radiatori, o altro).
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione ex novo di PdC e la sua sostituzione ma a condizione che non siano presenti altri mezzi di riscaldamento e sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le stesse previste per fruire delle detrazioni fiscali (D.M. 6 agosto 2009) e sono le norme tecniche contenute nel DPR n. 660 del 15 novembre 1996.
La presente scheda si applica anche alle macchine di potenza inferiore a 12 kW se raffreddate ad acqua o del tipo aria-acqua e acqua-acqua.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, l’esistenza delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
3. nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, la Relazione tecnica di progetto secondo quanto previsto all'articolo 2.2 del D.M. 26/6/15.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o, per potenze nominali pari o superiori a 35 kW, la Relazione Tecnica Impianti, che attesti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.3 dell'Allegato 1 del DM 26 giugno 2015;
2. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento;
3. nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, l’Attestato di Prestazione Energetica ex post.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• schede tecniche apparecchiature, libretto di centrale/d’impianto come da legislazione vigente;
• test report secondo la norma UNI EN 14511 per le pompe di calore elettriche o secondo la norma UNI EN 12309-2 per le pompe di calore a gas;
• schema di posizionamento delle sonde, in caso di impianto geotermico di potenza inferiore a 35 kW;
• certificato del corretto smaltimento del generatore o delle macchine sostituite (o documento equivalente), nel caso di sostituzione;
• titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto.
Scheda 7: Pompa di calore elettrica per climatizzazione con potenza inferiore ai 12 kW
Per la parte descrittiva della tecnologia si rimanda alla Scheda 6 - Pompa di calore elettrica con potenza superiore ai 12 kW. La differenza sostanziale è che le macchine inferiori ai 12 kW sono trattate come
elettrodomestici per cui le caratteristiche tecniche sono condensate in una classe (A, etc.) e la documentazione da produrre è più semplice.
Sono macchine che assolvono alla funzione di condizionare piccoli ambienti, di norma una o due stanze. Sono di facile installazione. Prevedono una unità esterna e una o più unità interne, collegate tra loro mediante tubazioni ove scorre fluido refrigerante. La distribuzione avviene mediante split, apparecchi montati a parete o a soffitto, che scambiano calore tra il fluido e l’aria interna, mossa da un ventilatore. All’esterno le macchine provvedono a cedere calore, nella funzione estiva, o a sottrarre calore, nella funzione invernale, attraverso scambiatori tra il fluido e l’aria esterna.
La PdC, nella versione reversibile, può assolvere ai compiti di climatizzazione sia in estate che in inverno. Il condizionatore ha soltanto la funzione estiva.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo di una macchina da 9000BTU/h si aggira sui 400-500 Euro a cui si aggiungono circa 50 Euro per il montaggio.
Beneficio economico ed energetico
Giova ricordare che il costo calcolato sull’intera vita degli apparecchi utilizzatori di energia vede una piccola parte costituita dal costo d’acquisto e la parte preponderante dei costi costituiti dall’esercizio, ovvero al costo dell’energia elettrica utilizzata per il loro funzionamento.
Una macchina più efficiente costa un poco di più ma permette di risparmiare nell’esercizio una cifra che, in relazione all’uso che ne facciamo, ci permette di ripagare gli extra-costi iniziali, sostenuti per l’acquisto di una macchina più efficiente, in un tempo più o meno rapido.
Dal 1/1/2014 possono essere messi in commercio condizionatori che raggiungano almeno una classe energetica a cavallo tra la B e la C per il funzionamento estivo e tra la A e la A+ per il funzionamento invernale.
Per essere ammessi al prestito agevolato previsto dal presente Avviso si devono acquistare macchine che abbiano almeno una classe A per il funzionamento estivo ed almeno una classe A++ in funzione riscaldamento.
Sono macchine dotate di inverter, che consentono un risparmio di circa il 30% rispetto al limite minimo ammesso in commercio. PdC reversibili (caldo/freddo), consentono tempi di ritorno più rapidi in quanto il beneficio si estende anche alla stagione invernale.
L’intervento non beneficia di nessuna agevolazione a parte il meccanismo di certificati bianchi (i titoli di Efficienza Energetica) che però acquista senso se l’intervento riguarda la sostituzione di un consistente numero di apparecchi.
Caratteristiche tecniche
È ammessa sia l’installazione di una pompa di calore in ambiente prima non climatizzato, o climatizzato con altro sistema, sia l'installazione di una pompa di calore in sostituzione di una esistente ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono:
1. pompe di calore raffreddate ad aria, che hanno valori di COP/SCOP (indice di efficienza energetica) corrispondenti alla classe A++ per il funzionamento invernale, di potenza pari o inferiore a 12 kW termici. In caso di installazione di macchine ad uso invernale ed estivo la Pompa di calore deve avere una classe energetica minima A per il funzionamento estivo;
2. la pompa di calore deve essere etichettata secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 14511/2011.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente scheda le macchine raffreddate ad acqua o del tipo aria-acqua e acqua-acqua.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. una planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
3. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento delle macchine sostituite o documento equivalente, in caso di sostituzione.
Scheda 8: Condizionatori ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW
Ove il sistema di riscaldamento sia già efficiente può essere opportuno un intervento di efficientamento del solo impianto di raffrescamento istallando dei condizionatori ad alta efficienza energetica.
Il funzionamento è sostanzialmente lo stesso di una pompa di calore che però non produce aria calda.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo di una macchina da 9000BTU/h si aggira sui 400-500 Euro a cui si aggiungono circa 50 Euro per il montaggio.
Beneficio economico ed energetico
Negli ultimi anni l’esigenza di soddisfare condizioni di benessere anche d’estate si è andata sempre più diffondendo. Molto spesso la soluzione a portata di mano è stata quella dell’acquisto di macchine singole, del tipo monosplit per il raffrescamento di singoli ambienti. Nel mercato giovane di questi anni il condizionatore si acquistava anche al supermercato senza badare troppo alle prestazioni energetiche.
Giova ricordare che il costo calcolato sull’intera vita degli apparecchi utilizzatori di energia vede una piccola parte costituita dal costo d’acquisto e la parte preponderante dei costi costituiti dall’esercizio, ovvero al costo dell’energia elettrica utilizzata per il loro funzionamento.
Una macchina più efficiente costa un poco di più ma permette di risparmiare nell’esercizio una cifra che, in relazione all’uso che ne facciamo, ci permette di ripagare gli extra-costi iniziali, sostenuti per l’acquisto di una macchina più efficiente, in un tempo più o meno rapido.
Dal 1/1/2014 possono essere messi in commercio condizionatori che raggiungano almeno una classe energetica a cavallo tra la B e la C. Per essere ammessi al prestito agevolato previsto dal presente Avviso si devono acquistare macchine che abbiano almeno una classe A. Sono macchine dotate di inverter, che consentono un risparmio di circa il 30% rispetto al limite minimo ammesso in commercio, con tempi di ritorno che si aggirano attorno agli 8 anni.
Questo a causa del numero esiguo di ore di funzionamento che vengono generalmente calcolate in queste valutazioni (500 ore di funzionamento all’anno).
Altro discorso è se ci troviamo a dover sostituire una macchina che non funziona o modelli di classe energetica inferiore rispetto quelle che oggi possono essere messe in commercio. In questo caso prendere in considerazione l’acquisto di macchine efficienti è sicuramente un investimento che si ripaga in termini molto rapidi.
L’intervento non beneficia di nessuna agevolazione a parte il meccanismo di certificati bianchi (i titoli di Efficienza Energetica) che però acquista senso se l’intervento riguarda la sostituzione di un consistente numero di apparecchi.
Caratteristiche tecniche
È ammessa l’installazione di condizionatori ad alta efficienza anche in ambienti prima non dotati di impianti di raffrescamento ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono:
1. condizionatori raffreddati ad aria, che hanno valori di EER/SEER (indice di efficienza energetica) corrispondenti alla classe A, di potenza pari o inferiore a 12 kW frigoriferi;
2. il condizionatore deve essere etichettato secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 14511- 2: 2011 (EER) o norma UNI EN 14825:2012 rif. Reg. UE 626/2011 (SEER).
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente misura le macchine raffreddate ad acqua e del tipo aria-acqua e acqua-acqua
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. una planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
3. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
4. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
5. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
6. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento delle macchine sostituite o documento equivalente, in caso di sostituzione.
Scheda 9: Impianti a biomassa legnosa
Per la produzione di calore per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda esiste come combustibile l’alternativa della biomassa.
Gli apparecchi alimentati a biomassa legnosa (in ciocchi, bricchette, cippato e pellet) utilizzati per il riscaldamento degli ambienti comprendono caminetti, termo-camini, stufe, termo-stufe e caldaie. Essi possono essere utilizzati per riscaldare uno o più ambienti, collegati o meno ad un impianto di riscaldamento idronico, e per la produzione o meno di acqua per usi igienico-sanitari. Si possono sostituire le attuali caldaie alimentate con gas naturale o GPL con una caldaia alimentata con pellet.
Il pellet è un materiale di scarto proveniente da lavorazioni dell’industria del legno. Le caldaie a pellet non hanno efficienze superiori a quelle tradizionali. Però il pellet, costituito al 100% da legno, in quanto biomassa è considerato assimilabile ad una fonte rinnovabile. Pertanto questi sistemi accedono a tutte le forme di incentivazione previste.
Si deve fare una precisazione: per quanto riguarda l’efficienza energetica il ricorso ad una caldaia a biomassa può non essere evidente che sia più efficiente delle tecnologie diffuse sul mercato alimentate con combustibili fossili. In ogni caso l’utilizzo di biomassa induce il risparmio di energia del 100% dei combustibili fossili, come viene attualmente indicato nella scheda semplificata per l’ottenimento dei cosiddetti certificati bianchi. Per questo motivo permette una riduzione delle emissioni di CO2. Nelle nostre valutazioni si è considerato che sia il risparmio energetico che la riduzione di emissioni di CO2 debba essere calcolata sulla base del 100% di biomassa utilizzata.
Quindi, non si ha un risparmio in termini di energia, si ha un risparmio in termini di energia primaria utilizzata (energia rinnovabile in luogo dell’energia di provenienza fossile), e un risparmio economico in quanto, mettendo a confronto la stessa energia fornita, il pellet costa all’incirca un 10% in meno del metano, circa la metà del GPL ed un terzo rispetto all’energia elettrica.
La tecnologia dei generatori di calore a biomassa è in forte evoluzione su tutti gli aspetti della regolazione (accumuli, elettronica di controllo) e della riduzione della formazione di incombusti e di particolato (aria secondaria, fiamma rovescia, sonda ad ossigeno). Le caldaie hanno raggiunto oramai un livello di maturità tecnologica che le porta ad equipararsi con il rendimento alle caldaie ad alta efficienza (rendimenti di combustione fino al 98%). Anche le emissioni in atmosfera sono estremamente limitate, grazie ad un processo di combustione avanzato.
La gestione della caldaia avviene in automatico, sia per quanto riguarda l’accensione e le relative regolazioni, sia per quanto riguarda l’alimentazione del combustibile. Riguardo quest’ultimo aspetto, con la dotazione di serbatoi di stoccaggio del pellet, è possibile provvedere allo scarico automatico da automezzi adattati al trasporto del pellet e all’alimentazione automatica della caldaia, raggiungendo autonomie di durata mensile o stagionale.
E’ necessaria una semplice rimozione delle ceneri prodotte, mediante lo svuotamento del contenitore carrellato, operazione che deve essere svolta ogni due-tre settimane. Quindi, a tutti gli effetti, la caldaia a biomassa deve essere considerata come una caldaia normale. Riguardo alla fornitura del combustibile, il pellet è soggetto ad una maggiore fluttuazione rispetto ai combustibili tradizionali. In particolare, seguendo le dinamiche di mercato, si ha un aumento del costo in prossimità dei primi mesi invernali e un abbassamento del costo in coincidenza dei mesi estivi, caratterizzati da una minore richiesta. Ponendo attenzione a questa dinamica, l’azienda potrebbe rifornirsi nel periodo maggio-luglio, riuscendo a spuntare in tal modo un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di fornitura offerto a partire da settembre.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Per quanto riguarda i costi di investimento si possono considerare:
• per il costo di fornitura della caldaia dai 8.000 Euro per una dalla potenza di 36 kW a circa 11.000 Euro per una potenza di 50kW;
• per gli accessori (puffer, pompa, regolazioni, vaso espansione, ecc): dai 2.500 ai 3.500 Euro;
• per i serbatoi pellets con alimentazione automatica: dai 2.000 ai 3.000 Euro;
• per l’istallazione ed il collaudo: dai 2.500 ai 3.000 Euro.
Beneficio economico ed energetico
Di seguito viene presentato un caso di una situazione con caldaia alimentata a GPL. Il passaggio dal costoso GPL al pellet permette un’economia notevole. Si è considerata una caldaia da 36kW di potenza termica con le necessarie dotazioni impiantistiche e il serbatoio di raccolta per un’autonomia mensile. Il costo iniziale è di 13.400€ (un serbatoio per un’autonomia stagionale ha un costo aggiuntivo di circa 1000€). Il risparmio si stima in 6.735€ all’anno. La caldaia a biomassa accede alle forme di incentivazione. Le detrazioni fiscali ammontano al 65% della spesa sostenuta, ripartite su dieci anni. Il Conto Termico riconosce un incentivo in ragione della potenza installata, della zona climatica e di un coefficiente premiante rispetto alle emissioni di polveri della caldaia. Infine, i certificati bianchi riconoscono il risparmio di energia primaria ottenuto e valorizzano l’energia risparmiata attraverso l’emissione di titoli di efficienza energetica (TEE). Tali titoli hanno un valore di mercato e possono essere scambiati. La procedura per la loro richiesta è complessa e va presentata da una ESCo, con la quale si dovrà ripartire il valore economico generato dai titoli riconosciuti.
Nel caso in esame il ricavo dei titoli di efficienza energetica, detratti i costi per le attività di misura, è stato spartito al 50% tra l’azienda e la ESCo.
Flussi di cassa incrementali attualizzati al netto della rata prestito
[€]
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno
Detrazioni Fiscali 65%
Conto Termico
Certificati Bianchi
Si è in presenza di indici economici riferiti all’analisi dell’investimento ottimi: tempo di ritorno rapidissimo, attorno ai due anni e tasso interno di rendimento che sfiora il 50%. Il grafico mette a confronto le tre possibilità di incentivazione offerte che, sostanzialmente, si equivalgono.
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende molto dall’impianto sostituito. Si consiglia di effettuare il calcolo del fabbisogno termico per determinare con precisione il dimensionamento della macchina da installare.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione ex novo di una caldaia a biomassa e la sua sostituzione ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le condizioni per fruire del prestito agevolato sono quelle previste all’art. 5.3 dell’allegato 1 del D.M. 26/6/2015 che consentono l’accesso alle detrazioni fiscali, e sono le seguenti:
1. l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento come definito dall'art. 2 D.Lgs. 192/05;
2. la nuova caldaia deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
Tipologia | Norma di riferimento |
Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 |
Caldaie con potenza < 50 kW | UNI EN 12809 |
Stufe a combustibile solido | UNI EN 13240 |
Apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a pellet di legno | UNI EN 14787 |
Termocucine | UNI EN 12815 |
Inserti a combustibile solido | UNI EN 13229 |
Apparecchi a lento rilascio | UNI EN 15250 |
Bruciatori a pellet | UNI EN 15270 |
3. l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11 marzo 2008 ed inoltre la nuova caldaia deve avere i seguenti requisiti (D. lgsl. 28/2011):
• un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%;
• conformità alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012;
• rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006;
• conformità alle classi di qualità A1 /A2 della norma UNI EN 14961-2 per i pellets, classi A1/A2 e B UNI EN 14961-3 per le bricchette, classi A1/A2 e B UNI EN 14961-4 per il cippato e classi A1/A2 e B UNI EN 11961-5 per i ciocchi;
4. per potenze nominali pari o superiori a 35 kW, chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C al D. Lgs. N°192 del 2005;
5. rispetto per il generatore e per la biomassa delle normative locali.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. ove l’intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia, Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
3. nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, la diagnosi energetica prevista dall’art. 4, co. 5 del DPR 59/09.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o, per potenze nominali pari o superiori a 35 kW, la Relazione Tecnica Impianti, che attesti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.3 dell'Allegato 1 del DM 26 giugno 2015;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente;
• titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto.
Scheda 10: Caldaia a condensazione
I sistemi tradizionali per la produzione di calore per riscaldamento, le caldaie, hanno migliorato nel tempo le prestazioni arrivando ad ottenere rendimenti di generazione superiori al 90%. Sono queste le cosiddette caldaie ad alto rendimento. Una tecnologia più recente permette di ottenere, attraverso la combustione di combustibili fossili, un rendimento ancora più elevato: la caldaia a condensazione.
Il principio è quello di sfruttare al massimo il calore prodotto dalla combustione presente nei fumi. Attraverso tecnologie di scambio termico ancora più efficienti si arriva ad abbassare la temperature dei fumi a valori molto bassi. Ma facendo questo si ottiene un beneficio in più: si sottrae anche il calore latente attraverso la condensazione del vapore acqueo presente nei fumi. Da qui il nome. E’ per tale motivo che si trova scritto che queste caldaie permettono rendimenti superiori al 100%.
Occorre precisare che per ottenere la completa efficienza la caldaia deve essere inserita in un impianto termico regolato in modo che l’acqua di ritorno in caldaia abbia una temperatura inferiore a quella di condensa attorno ai 40°C. Se l’impianto non viene regolato correttamente i fumi non condensano e la caldaia lavora come una normale caldaia. Le ragioni possono essere una scarsa competenza dell’installatore. Oppure perché abbassando la temperatura del fluido, alcune zone servite potrebbero non avere calore sufficiente. Occorre pertanto che l’intervento sia integrato da una verifica negli ambienti per garantire ovunque il calore necessario. Potrebbe risultare necessaria una modifica dei corpi scaldanti negli ambienti.
Vi è inoltre l’obbligo di installare le valvole termostatiche su tutti i radiatori. Le termostatiche sono un ottimo sistema di termoregolazione che aumenta l’efficienza generale dell’impianto. Permettono, attraverso un controllo capillare nei singoli ambienti, di “sentire” la temperatura e di regolare l’erogazione del calore attraverso l’apertura o la chiusura automatica della valvola dei radiatori. In questo modo in una stanza esposta a sud in una giornata assolata d’inverno sfrutterà il calore solare che entra attraverso le finestre escludendo il termosifone. Però questo sistema di regolazione variabile comporta problemi alla distribuzione dell’impianto nato per distribuire acqua calda in modo fisso. Saranno sicuramente necessari degli interventi di regolazione o di sostituzione della pompa di circolazione.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Si applicano le medesime spese massime ammissibili previste dal DM del 28 dicembre 2012 (cd. Conto termico), ovvero:
• 160 €/kWt per potenze < 35kWt
• 130 €/kWt per potenze > 35kWt
Maggiori costi dovuti a ulteriori modifiche all’impianto possono essere riconosciti se debitamente giustificati nella Relazione Tecnica Edilizia.
Beneficio economico ed energetico
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende molto dall’impianto sostituito.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione ex novo di una caldaia a condensazione e la sua sostituzione ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le condizioni per fruire del prestito agevolato del D.M. 26/6/2015 che consentono l’accesso alle detrazioni fiscali, sono le seguenti:
1. l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 192/05;
2. la caldaia deve essere del tipo a condensazione, ad aria o ad acqua, ed inoltre avere un rendimento termico utile, misurato a carico nominale (100% della potenza termica utile nominale), maggiore o uguale a 93+2logPn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale Pn, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
3. ove tecnicamente compatibili, devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. E' richiesta una verifica e messa a punto del sistema di distribuzione;
4. inoltre, per impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW:
a) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
c) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che riporti la potenza nominale, il rendimento termico utile alla potenza nominale, marca e modello della caldaia, e gli interventi relativi ai radiatori incluse le valvole termostatiche o affini. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche;
2. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento
3. planimetria con indicazione dei radiatori da sostituire ed i nuovi;
4. ove l’intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia, Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto o, per impianti con potenze nominali uguali o superiori a 35 kW, Relazione Tecnica Impianti conforme al D.M. 26 giugno 2015;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto in formato pdf della situazione dopo l’intervento;
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento del precedente generatore, ove sostituito;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
4. Investimenti complessi
Riduzione dei consumi di energia primaria
Si tratta di investimenti che devono ridurre i consumi di energia primaria dell’impresa, o di una sede operativa di una impresa distinta come utenze rispetto altre sedi, di almeno un 10% rispetto la media dei consumi degli ultimi due anni solari e possono riguardare:
• interventi per il risparmio energetico dell’edificio esistente con Destinazione d’uso non abitativa;
• interventi per il risparmio energetico dei processi produttivi ivi insistenti;
• impianti FER a scala ridotta per la produzione di energia elettrica destinata prevalentemente all’autoconsumo ovvero:
− la produzione di energia elettrica è destinata alle utenze dell’impresa o della sede operativa oggetto dell’intervento;
− hanno una producibilità media non superiore al doppio dei consumi elettrici registrati negli ultimi due esercizi.
Qualora la medesima impresa voglia realizzare anche impianti FER a scala ridotta per la produzione di energia elettrica o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, destinati prevalentemente alla vendita dell’energia prodotta, trovano applicazione le apposite previsioni di queste linee guida.
Il documento tecnico fondamentale per questa tipologia di investimenti complessi è la Diagnosi Energetica Semplificata (DESE) con le caratteristiche di seguito esposte.
Caratteristiche Diagnosi energetica semplificata (DESE)
La Diagnosi Energetica Semplificata è costituita dal rilievo, dalla raccolta e dall’analisi dei consumi e dei modi di uso degli impianti. Questo con l’obiettivo di:
• definire il bilancio energetico dell’impianto, cioè capire quanta energia viene utilizzata e come;
• individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica, cioè capire se la situazione può essere migliorata;
• valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, cioè capire se è vantaggioso fare qualcosa;
• ridurre gli sprechi e le spese di gestione, cioè sprecare meno risorse naturali, inquinare meno e risparmiare denaro.
Di seguito si riportano i contenuti minimi del DESE:
Descrizione dell'attività dell’azienda | ||||||
(Descrizione delle linee di produzione e del processo produttivo su cui l’intervento è eseguito. Nella descrizione andranno evidenziati i componenti o le operazioni che generano i principali consumi di energia.) | ||||||
Consumo annuale Energia Elettrica (TEP1) 2014 : | 2013: | |||||
1 I valori di tutti i vettori energetici vanno espressi in TEP (tonnellata equivalente di petrolio) secondo i valori di trasformazione delle tabella di seguito riportata. Come anche nel seguito vanno riportati i valori relativi ai due ultimi anni solari, quindi il 2015 ed il 2014 da quando saranno disponibili i valori del 2015. | ||||||
Consumo mensile2 Energia Elettrica (kWh) 2014: | gen | feb | mar | Apr | mag | Giu |
lug | ago | set | Ott | nov | Dic | |
2 Solo per disponibilità contrattuale superiore ai 16,5 kW. Per questo tipo di contratti la fatturazione avviene mensilmente: si tratta di trascrivere semplicemente i dati che compaiono sulla bolletta. | ||||||
Andamento dei consumi elettrici orari3 (kWh) per quattro giornate tipo: | ||||||
3 Solo per disponibilità contrattuale superiore ai 55 kW. Per questo tipo di contratti c’è l’obbligo di fornire il profilo orario dei consumi. |
00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
30 aprile | ||||||||||||
31 luglio | ||||||||||||
31 ottobre | ||||||||||||
31 gennaio | ||||||||||||
00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
30 aprile | ||||||||||||
31 luglio | ||||||||||||
31 ottobre | ||||||||||||
31 gennaio | ||||||||||||
Consumo annuale Gas Naturale (TEP) 2014 : | 2013: | |||||||||||
Consumo mensile4 Gas Naturale (kWh) 2014: | gen | feb | mar | apr | mag | Giu | ||||||
lug | ago | set | ott | nov | Dic | |||||||
4 Solo per consumi di gas ad uso termico superiori a 5.000 m3 annui. | ||||||||||||
Consumo annuale altri vettori energetici5 (TEP) 2014 : | 2013: | |||||||||||
5 Si indichino i consumi annuali di altri combustibili utilizzati, quali il gasolio, il GPL, la biomassa; si indichino eventualmente anche vettori acquistati quali il calore. Riprodurre quanto necessario | ||||||||||||
Autoproduzione di energia6 (TEP) 2014 : | 2013: | |||||||||||
6 Si indichino le quantità annuali di energia autoprodotta mediante impianti FER o di cogenerazione e trigenerazione. In questo ultimo caso nei consumi evidenziare separatamente i consumi di combustibili dedicati. | ||||||||||||
Descrizione dell’intervento e dei benefici attesi | ||||||||||||
Descrizione dettagliata dell’intervento di efficienza energetica che si intende realizzare e benefici energetici attesi. Occorre fornire indicazioni sia sulla tipologia di intervento che sulle apparecchiature utilizzate, fornendo le loro specifiche e le schede tecniche. In caso di interventi sul processo produttivo o interventi di particolare complessità andrà anche presentato un elaborato progettuale (piante, schemi di marcia , layout) Indicazione della metodologia di quantizzazione e/o stima dei risparmi attesi. Il risparmio ottenibile deve essere calcolato a parità di condizioni operative e di servizio fornito (quantità prodotte, giorni ed ore di lavorazione o apertura, etc.). | ||||||||||||
Risparmio annuo atteso (TEP) | ||||||||||||
Indicatore di performance Energetica IPE7 Ante intervento | Post intervento | |||||||||||
7 L' Indicatore di Performance Energetico (IPE) è costituito dal rapporto tra l’energia consumata (totale) e la unità di misura del prodotto o servizio (ton di prodotto, numero utenti serviti, m2 di superficie illuminata, m3 di volume servito, etc.) , sia nella situazione ante intervento che post intervento | ||||||||||||
Costi netti investimento | ||||||||||||
Descrizione | Fornitore (misura di incentivazione) | Unità | Prezzo unit. | Prezzo | ||||||||
Progettazione | ||||||||||||
Fornitura in opera …. | ||||||||||||
Fornitura in opera …. | ||||||||||||
- eventuali contributi a fondo perduto una tantum | ||||||||||||
Totale | ||||||||||||
Beneficio economico annuo | ||||||||||||
Descrizione | Unità | Prezzo unit. | Prezzo | |||||||||
Risparmio annuo atteso lordo (€) | ||||||||||||
- Costi di manutenzione, assicurativi ed assimilabili (fissi) | ||||||||||||
- Costi combustibili …. |
…. | |||
Totale senza incentivi (tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, conto termico) | |||
……. | |||
……. | |||
Totale Beneficio con incentivi | |||
Tempo di ritorno lineare (Pay Back Time - PBT) | |||
Valore attuale netto (VAN) | |||
Tasso Interno di rendimento (TIR) |
La DESE deve essere realizzata e sottoscritta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI EN 11339, l’elenco degli EGE certificati è riportato sul sito Accredia8. Da quando sarà reso operativo si potrà ricorrere agli Auditor Energetici iscritti nell’apposito elenco previsto dal D. Lgs. 4 luglio 2014 , n. 102.
Tabella di conversione in TEP:
VETTORE | Unità di misura | Fattore conversione in TEP | PCI o EER |
Energia elettrica | kWhe | 0,187 x 10^-3 | |
Gas naturale | Sm3 | 8.250 x 10 ^-7 | 8.250 |
Calore | kWht | 860/0,9 x 10^-7 | |
Freddo | kWhf | (1/ EER) x 0,187 x 10^-3 | |
Biomassa | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | |
Olio combustib. | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 9.800 |
GPL | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 11.000 |
Gasolio | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 10.200 |
Coke di petrolio | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 8.300 |
Altra documentazione tecnica
Oltre alla DESE così redatta e che preveda esattamente gli investimenti da realizzare grazie al Prestito agevolato, vanno prodotti al momento della presentazione della domanda:
• Relazione Tecnica Edilizia che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto della situazione prima dell’intervento;
• copia dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale o altri combustibili (con almeno una bolletta ciascuno);
• preventivi con specifiche tecniche dei componenti da installare;
• analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso sia prevista la realizzazione ex novo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE).
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
• verifica dei consumi conseguiti redatti e sottoscritti dell’EGE (o Auditor Energetico), in caso di assenza di monitoraggio in continuo debbono essere presentate le rilevazioni sui consumi eseguite in periodi significativi e di durata almeno pari a 7 giorni;
• copia delle specifiche tecniche (se le fatture riportando marche e modelli non consentono di ricollegarle a quelle eventualmente già fornite in sede di domanda);
• verbale di collaudo del sistema.
8 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx?XX_XXXXx000&xxxxx0
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa:
• la documentazione tecnica originale fornita dai produttori degli impianti o delle componenti;
• certificato di corretto smaltimento degli impianti, ove sostituiti;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Miglioramento di almeno una classe energetica di un edificio o immobile Caratteristiche investimento
Dal 1° ottobre 2015 la normativa relativa alla classificazione energetica degli edifici è cambiata. La classificazione non è più fatta sulla base di parametri fissi quali i gradi giorno della località e il fattore di forma dell’edificio. Si introduce il concetto di edificio di riferimento. Si stabiliscono i parametri di efficienza in relazione a quelli standard indicati per l’edificio di riferimento, simile a quello che vogliamo certificare, a cui vengono imposti i valori di riferimento per l’involucro e ipotizzando che nell’edificio siano installati gli impianti presenti nell’edificio da certificare (requisiti minimi riportati all’appendice A, allegato1 al D.M 26 giugno 2015).
Le classi energetiche salgono fino a 10: dalla meno efficiente (Classe G) alla migliore (Classe A4).
La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento, calcolato ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento. Tale indice è posto come separazione tra Classe B e Classe A1.
Alla luce di questo nuova procedura di calcolo, diventa difficile generalizzare il risparmio energetico ed economico derivante dal miglioramento della classe energetica.
Al fine di normare l’accesso allo SMART ENERGY FUND sono ammissibili le domande relative ad interventi tali da consentire un salto di classe energetica dell’edificio. Sono ammesse a finanziamento tutte le spese che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza complessiva dell’edificio.
Anche in questo caso può essere prevista la realizzazione di impianti FER a scala ridotta destinati prevalentemente all’autoconsumo mentre qualora la medesima impresa voglia realizzare anche impianti FER a scala ridotta o impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento destinati prevalentemente alla vendita dell’energia elettrica prodotta, trovano applicazione le apposite previsioni di queste linee guida.
Documentazione tecnica
Vanno prodotti, al momento della presentazione della domanda:
• l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo alla situazione ante intervento al cui interno, o in documento a parte, si presenti uno scenario che descriva l’indice di prestazione energetica finale ottenibile a seguito degli investimenti e dal quale risulti un salto di almeno una classe energetica;
• un preventivo dettagliato degli investimenti da effettuare (se del caso contenuto nell’APE medesimo);
• la parte relativa al beneficio economico della DESE, qualora si voglia che venga apprezzata nel determinare la capacità di rimborso e quindi l’entità del prestito concedibile;
• la Relazione Tecnica Edilizia che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto della situazione prima dell’intervento;
• analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso sia prevista la realizzazione ex novo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE).
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
• l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo alla situazione post dal quale risulti il salto di classe energetica previsto;
• le foto in formato pdf della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa:
• la documentazione tecnica originale fornita dai produttori degli impianti o delle componenti;
• certificato di corretto smaltimento degli impianti, ove sostituiti;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Impianti FER a scala ridotta ed impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento destinati prevalentemente alla vendita dell’energia elettrica prodotta
Tali impianti sono finanziabili dallo SMART ENERGY FUND a condizione di essere ubicati nel territorio regionale ad avere accesso agli incentivi previsti del D.M. 6 luglio 2012.
Va pertanto prodotto al momento della presentazione della domanda:
• business plan dell’investimento;
• preventivo dettagliato degli investimenti da effettuare;
• domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 completa di allegati;
• la Relazione Tecnica Edilizia che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi inclusa se necessaria l’autorizzazione ambientale integrata, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto della situazione prima dell’intervento;
• analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso di impianti ex novo di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE).
Al momento della concessione del prestito, e comunque entro i termini per la sottoscrizione del contratto di prestito agevolato, va dimostrata l’avvenuta iscrizione al registro di cui agli artt. 9 e ss. del D.M. 6 luglio 2012.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento):
• documentazione attestante l’entrata in esercizio;
• le foto in formato pdf della situazione dopo l’intervento.
Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa:
• la documentazione tecnica originale fornita dai produttori degli impianti o delle componenti;
• certificato di corretto smaltimento degli impianti, ove sostituiti;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Lazio Innova S.p.A. si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per verificare l’effettiva cantierabilità dell’investimento ed il rispetto e la rispettabilità dei tempi di realizzazione degli investimenti previsti dall’avviso pubblico.
5. Esempi di cofinanziamento bancario
La linea “Prestiti Cofinanziati” prevede la erogazione di Prestiti Agevolati a valere sulle risorse del Fondo, solo in presenza di un contestuale cofinanziamento degli investimenti da parte di una banca scelta dal Richiedente nella misura minima di un terzo del Prestito Agevolato.
Tale modalità è obbligatoria:
• per i soggetti che non hanno almeno due bilanci depositati (o due dichiarazioni dei redditi)
• per i Prestiti Agevolati di importo pari o superiore a 500.000,00 Euro o, nel caso in cui lo stesso Richiedente presenti più richieste, i prestiti che, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, determinano il superamento di tale soglia in capo al medesimo Richiedente. Il Prestito agevolato non può comunque superare 1.000.000 Euro.
Appare utile fare qualche esempio:
• a fronte di un investimento che presenta spese ammissibili per un importo pari a Euro 1.000.000, il Prestito Agevolato è richiesto con le modalità “Prestiti Cofinanziati”: l’importo del Prestito Agevolato è pari a 750.000 Euro e l’importo del finanziamento bancario è pari ad Euro 250 mila; resta ferma la possibilità anche in questo caso di chiedere un Prestito Agevolato non superiore e a
500.000 Euro, in modalità “Prestiti non Cofinanziati” a fronte di altre fonti finanziarie a copertura della restante parte dell’investimento, tenendo comunque presente che in sede di rendicontazione dovrà essere rendicontato l’intero investimento presentato e ammesso;
• qualora l’investimento presentasse spese ammissibili di importo superiore a 1.333.333 Euro, il finanziamento bancario rappresenterà, se la Banca lo riterrà opportuno, più di un terzo dell’importo del Prestito Agevolato, non potendo quest’ultimo superare l’importo di Euro 1 milione; ad esempio in presenza di un investimento di importo pari ad 1,5 milioni di Euro, il Prestito Agevolato potrà essere pari ad 1 milione di Euro, in modalità “Prestiti Cofinanziati” e il prestito bancario potrà essere pari a 500.000 Euro, che rappresenta il 50% del Prestito Agevolato. Anche in questo caso, è possibile che una quota dell’investimento sia coperta da altre fonti finanziarie, fermo restando che ove il Prestito Agevolato sia pari o superiore a 500.000 Euro, dovrà essere necessariamente affiancato da un finanziamento bancario di importo almeno pari ad un terzo del Prestito Agevolato stesso.
• un Richiedente che non disponga di almeno due bilanci approvati e presenti un Programma di Investimento ad esempio del valore di 300 mila Euro: in tal caso può richiedere un Prestito Agevolato di importo pari a 225 mila Euro, avendo ottenuto una delibera bancaria per il finanziamento dei restanti 75 mila Euro;
• qualora l’investimento sia di importo superiore a 500.000 Euro ma non superiore a 666.666 Euro, risulta più conveniente presentare richiesta di Prestito Non Cofinanziato per l’importo massimo concedibile, coprendo la quota restante con altre fonti di finanziamento: richiedendo infatti un Prestito Cofinanziato, il Prestito Agevolato concedibile risulta inferiore all’importo massimo (499.999 Euro) in quanto deve essere obbligatoriamente affiancato da un finanziamento bancario di importo pari ad almeno un terzo del Prestito Agevolato (si veda nella tabella l’esempio di investimento pari a 550.000 Euro).
Sul sito di Lazio Innova verrà reso disponibile un modello di calcolo in excel per calcolare le due diverse opzioni sulla base del valore dell’investimento.
La tabella seguente riporta alcuni esempi.
Importo totale dell'investimento
(valori esemplificativi)
disciplina applicabile
Importo massimo del Prestito Agevolato
obbligo cofinanziamento banca
altre fonti
o maggior importo finanz. Banca
procedure di valutazione
50.000 | Prestito non cofinanziato | 50.000 | - | importo ridotto | |
Prestito cofinanziato | 37.500 | 12.500 | - | valutazione banca |
100.000 | Prestito non cofinanziato | 100.000 | - | importo ridotto | |
Prestito cofinanziato | 75.000 | 25.000 | - | valutazione banca |
300.000 | Prestito non cofinanziato | 300.000 | - | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 225.000 | 75.000 | - | valutazione banca |
499.999 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | - | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 374.999 | 125.000 | - | valutazione banca |
500.000 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 1 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 375.000 | 125.000 | - | valutazione banca |
550.000 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 50.001 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 412.500 | 137.500 | - | valutazione banca |
666.667 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 166.668 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 500.000 | 166.667 | - | valutazione banca |
1.000.000 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 500.001 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 750.000 | 250.000 | - | valutazione banca |
1.333.333 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 833.334 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 1.000.000 | 333.333 | - | valutazione banca |
1.500.000 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 1.000.001 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 1.000.000 | 333.333 | 166.667 | valutazione banca |
2.000.000 | Prestito non cofinanziato | 499.999 | 1.500.001 | ordinaria: ammissibile se Fascia 1 | |
Prestito cofinanziato | 1.000.000 | 333.333 | 666.667 | valutazione banca |
A2 – Formulario DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO
SMART ENERGY FUND
PMI | □ SI | □ NO |
FTT Provider | □ SI | □ NO |
Se FTT Provider: n° PMI Beneficiarie
Ragione sociale FTT provider
1
PMI Richiedente o PMI clienti di FTT Provider
(beneficiari dell’agevolazione, ampliare per il numero di PMI Beneficiarie)
1.1 - Anagrafica
Ragione sociale | |||||
Forma giuridica | |||||
Data di costituzione | |||||
Partita IVA | |||||
Codice Fiscale | |||||
Indirizzo sede legale | CAP | ||||
Comune | Prov.( sigla) | Paese | |||
Telefono | Fax | ||||
Sito Web | |||||
PEC | |||||
Classificazione dimensionale Codice ATECO 2007 | □ Micro Impresa Numero | □ Piccola Impresa Descrizione | □ Media Impresa | ||
CCNL Applicato |
Responsabile tecnico
Legale Rappresentante Nome Cognome
Codice Fiscale Tipologia documento di Identità Rilasciato da: N° Data di rilascio Data di Scadenza_
Edificio o Immobile in cui si realizza l’investimento Si □ No □
(ripetere per il numero di immobili nella disponibilità della PMI in oggetto su cui si realizzano gli investimenti e, se disponibile, allegare copia del relativo titolo di disponibilità)
Indirizzo sede operativa CAP
Comune sede operativa Prov. (sigla)
Data di apertura sede operativa Destinazione d’uso catastale Anno di Costruzione
Superfice coperta (m2) Di cui riscaldato
Di cui raffrescato
Dati Catastali Sezione
Foglio
Dati sul referente del progetto
Nome e Cognome
Telefono
Fax
E-mail nominativa
Allegati amministrativi:
a) Documentazione attestante la destinazione catastale dell’edificio (visura o certificato catastale).
b) Titolo di disponibilità dell’immobile (non produrre tale documento qualora l’edificio sia di proprietà dell’impresa richiedente e ciò risulti dalla documentazione di cui al punto a).
c) Autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, titoli concessori, ecc.
d) Copia degli ultimi due bilanci depositati o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate
e) Copia della delibera bancaria relativa al cofinanziamento in misura almeno pari ad un terzo del prestito Agevolato richiesto, nel caso di “Prestiti Cofinanziati”
1
Xxxxxxxx richiedente: FTT PROVIDER
Ragione sociale | |||||
Forma giuridica | |||||
Data di costituzione | |||||
Partita IVA | |||||
Codice Fiscale | |||||
Indirizzo sede legale | CAP | ||||
Comune | Prov.( sigla) | Paese | |||
Telefono | Fax | ||||
Sito Web |
PEC
Legale Rappresentante Nome Cognome Codice Fiscale Tipologia documento di Identità Rilasciato da: N° Data di rilascio Data di Scadenza_
Edificio o Immobile in cui si realizza l’investimento Si □ No □
(ripetere per il numero di immobili nella disponibilità dell’FTT Provider su cui si realizza l’intervento ed allegare relativi titoli di disponibilità)
Indirizzo sede operativa CAP
Comune sede operativa Prov. (sigla)
Data di apertura sede operativa Destinazione d’uso catastale Anno di Costruzione
Superfice coperta (m2) Di cui riscaldato
Di cui raffrescato
Dati Catastali Sezione
Foglio
Dati sul referente del progetto
Nome e Cognome
Telefono
Fax
E-mail nominativa
Allegati amministrativi:
a) Contratto di Finanziamento tramite terzi, condizionato esclusivamente alla concessione del Prestito Agevolato ed altrimenti vincolante tra le parti;
b) Documentazione attestante la destinazione catastale dell’edificio (visura o certificato catastale).
c) Titolo di disponibilità dell’immobile, (non produrre tale documento qualora l’edificio sia di proprietà dell’impresa richiedente e ciò risulti dalla documentazione di cui al punto b).
d) Autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, titoli concessori, ecc.
e) Copia degli ultimi due bilanci depositati o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate
f) Copia della delibera bancaria relativa al cofinanziamento in misura almeno pari ad un terzo del prestito Agevolato richiesto, nel caso di “Prestiti Cofinanziati”
1.3 – Dimensioni della PMI Richiedente/Beneficiaria, soci e partecipate ed eventuali altre imprese collegate
1.3.1 – Dati dimensionali della PMI Richiedente/Beneficiaria:
Ragione sociale | N. di addetti (ULA) 31/12/201.. | Fatturato 31/12/201.. | Attivo Patrimoniale 31/12/201.. |
1.3.2 - Composizione del Capitale Sociale della PMI Richiedente/Beneficiaria:
Ragione sociale/nome persona fisica e C.F. | % partecipazione | X. xx xxxxxxx (ULA) 31/12/201.. | Fatturato 31/12/201.. | Attivo Patrimoniale 31/12/201.. |
(ampliare quanto necessario)
I dati relativi alle ULA, fatturato e attivo patrimoniale, ove applicabile, debbono essere desunti dall’ultimo bilancio approvato.
Nel caso di Persone fisiche allegare Documento di riconoscimento e codice fiscale.
Nel caso di Società allegare Documento di riconoscimento e codice fiscale del Legale rappresentante della stessa.
1.3.3 – Partecipazione della PMI Richiedente/Beneficiaria al Capitale Sociale di altre imprese
Ragione sociale e C.F. | % partecipazione | X. xx xxxxxxx (ULA) 31/12/201.. | Fatturato 31/12/201.. | Attivo Patrimoniale 31/12/201.. |
(ampliare quanto necessario)
I dati relativi alle ULA, fatturato e attivo patrimoniale debbono essere desunti dall’ultimo bilancio approvato.
1.3.4 – Altre imprese collegate o associate indirettamente alla PMI Richiedente/Beneficiaria
Ragione sociale e C.F. | Rapporto e % partecipazione | N. di addetti (ULA) 31/12/201.. | Fatturato 31/12/201.. | Attivo Patrimoniale 31/12/201.. |
(ampliare quanto necessario)
I dati relativi alle ULA, fatturato e attivo patrimoniale debbono essere desunti dall’ultimo bilancio approvato.
2 Sintesi progetto
2.1 – Importo del Prestito Agevolato richiesto €
2.2 – Tipologia di Prestito Agevolato richiesto
□ Prestito non Cofinanziato
□ Procedura Importo ridotto
Anzianità di iscrizione dell’impresa in CCIAA (anni) Numero di addetti dell’impresa Importo realizzato per investimenti in beni ammortizzabili (fatture) € Importo per investimenti da effettuare € Crescita del fatturato nell’ultimo esercizio: fatturato ultimo esercizio €
Fatturato esercizio precedente €
Immobile aziendale
di proprietà dell’impresa Si No con contratto di locazione finanziaria Si No Con contratto di locazione Si No
Xxxxxx residua del contratto anni Durata finanziamento richiesto anni
□ Procedura Ordinaria
□ Prestito Cofinanziato
Banca cofinanziatrice
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
(max. 3.000 caratteri)
Le informazioni contenute nel box sottostante saranno rese pubbliche ai sensi del art. 27 D.lgs. 33/2013
Descrivere:
• Idea progettuale
• Obiettivi concreti e specifici che l’azienda intende perseguire attraverso la realizzazione del progetto (riduzione dei costi energetici, energia prodotta da fonti rinnovabili);
6
2
2.3 Tipologia di progetto
(scegliendo una delle macro tipologie si visualizzeranno le tabelle di dettaglio da compilare)
Macro tipologie di intervento | Importo Investimenti | Beneficio economico annuo atteso | ||
Investimenti semplici come da schede previste nelle Linee Guida | □ SI | □ NO | Totale Interventi da 1 a 10 | Totale Interventi da 1 a 10 |
Misure di risparmio energetico con riduzione di almeno il 10% dei consumi di energia primaria | □ SI | □ NO | Totale Intervento 3.2 | Totale Intervento 3.2 |
Misure di risparmio energetico con incremento della classe energetica dell’edificio | □ SI | □ NO | Totale Intervento 3.3 | Totale Intervento 3.3 |
Impianti FER a scala ridotta (diversi dal Fotovolataico) ed impianti ex novo per la Cogenerazione ad alto rendimento destinati prevalentemente alla vendita dell’energia elettrica prodotta | □ SI | □ NO | Subtotale 3.4 | Totale intervento 3.4 |
Totale | ||||
Importo Prestito Agevolato richiesto (in caso di Prestito non Cofinanziato) | ||||
Importo Prestito Agevolato richiesto (in caso di Prestito Cofinanziato) | ||||
Importo delibera bancaria Prestito Cofinanziato (nel caso di Prestito Cofinanziato) | ||||
Eventuali altre fonti di copertura |
Durata del Progetto
2.4 Investimenti Semplici, come da schede previste nelle linee guida, per cui si richiede l’agevolazione
(scelta multipla, scegliendo una delle macro tipologie si visualizzeranno le tabelle di dettaglio da compilare)
□ Scheda 1: Installazione apparecchi a LED
□ Scheda 2: Fotovoltaico
□ Scheda 3: Pannelli solari termici
□ Scheda 4: Sostituzione serramenti e infissi
□ Scheda 5: Pompa di calore elettrica per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS)
□ Scheda 6: Pompa di calore elettrica per il condizionamento con potenza superiore ai 12 kW
□ Scheda 7: Pompa di calore elettrica per la climatizzazione con potenza inferiore ai 12 kW
□ Scheda 8: Condizionatori ad alta efficenza con potenza inferiore ai 12 kW
□ Scheda 9: Impianti a biomassa legnosa
□ Scheda 10: Caldaia a condensazione
7
3
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Dettaglio progetto
3.1 Investimenti semplici come da schede previste nelle linee guida,
1) Installazione apparecchi a LED
Tipologia lampade esistenti: | |||
Descrizione (fluorescenti /ioduri metallici / sodio altra pressione) | Potenza W | Numero | Ore funzionamento annue |
(ampliare quanto necessario)
Tipologia lampade a LED da istallare: | |||
Descrizione | Potenza W | Numero | Ore funzionamento annue |
(ampliare quanto necessario)
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Studio illuminotecnico | ||||
Costi di montaggio e sostituzione | ||||
Costi di smaltimento vecchi apparecchi | ||||
Fornitura articolo ……. |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
(ampliare quanto necessario)
Totale |
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Allegati tecnici:
• un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, le caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 1);
• foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• dichiarazione del titolare dell’impresa richiedente che l'intervento sarà eseguito nel rispetto delle norme tecniche relative all'illuminazione sui luoghi di lavoro o, in caso di
investimenti superiori a 8.000 Euro, studio illuminotecnico che comprenda anche detta attestazione;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel)
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
2) Impianti Fotovoltaici
Consumi elettrici annuo solare (kWh) | |||
2014 (o 2015 se disponibile per intero anno solare) | 2013 (o 2014 se disponibile 2015) |
Pannelli fotovoltaici ed impianto da istallare | |||||
Tipologia impianto | policristallino / film sottile / moduli a concentrazione | Marca | Modello | ||
Potenza di picco kWp pannello | Numero pannelli | Potenza complessiva impianto kWp |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Fornitura in opera | ||||
Costi di smaltimento vecchi apparecchi | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Totale |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Allegati tecnici:
• copia delle bollette relative ai consumi elettrici degli anni solari 2013 e 2014 (o 2014 e 2015 quando saranno disponibili per quest’ultimo anno solare);
• preventivo dettagliato che riporti tipologia, superfice, la potenza, marca e modello dei pannelli. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 2);
• Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel)
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Vecchio collettore (in caso di sostituzione) | |||
Anno installazione | Superficie netta Captante m2 |
Nuovo collettore | |||
Tipologia | (piano/sottovuoto) | Superficie netta Captante m2 | |
Efficienza a T di 40 °C | Accumulo litri | ||
Marca | Modello | ||
Uso | (acqua calda sanitaria / acqua calda processo produttivo / riscaldamento ambienti / impianto integrativo) |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Montaggio | ||||
Regolazione | ||||
Costi di smaltimento vecchio collettore | ||||
Pannelli | ||||
Bollitore | ||||
Opere edili …. | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Totale |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che riporti tipologia, superfice netta captante, marca e modello del collettore. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 2);
• Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel)
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
4) Sostituzione serramenti ed infissi
Finestre esistenti | |||||
Anno installazione | Trasmittanza totale Uw | Superficie netta m2 | |||
Nuove finestre | |||||
Marca e modello | Trasmittanza totale Uw | Superficie netta m2 |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Smontaggio vecchi infissi | ||||
Fornitura in opera | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Totale |
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che riporti tipologia degli infissi, superfice netta sostituita, modalità di messa in opera ed eventuali accessori. Il preventivo deve attestare il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 2) e, in caso di sostituzione, contenere una stima del valore di trasmittanza dei vecchi infissi, in base all'algoritmo disponibile al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/XXXX_Xx%00xxxxxxxx%00xxxxxxxxx.xxx.;
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
• Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel).
Impianto esistente | |||
Combustibile | gasolio/gas naturale/GPL/ pellets / energia elettrica | Potenza nominale (kW) | |
Anno installazione | Fabbisogno giornaliero litri/giorno: |
Pompa di calore installata | |||
Tipologia | Classe energetica: | ||
Potenza termica nominale (kWt) | Potenza elettrica assorbita (kW) |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Fornitura PdC | ||||
Installazione | ||||
Smaltimento impianto sostituito | ||||
Altro ……. |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
(ampliare quanto necessario)
Totale |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 5);
• Planimetria con l'indicazione dei punti di posizionamento macchine;
• Foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel).
Impianto esistente riscaldamento | |||||
Potenza nominale caldaia (kW) | Combustibile | gasolio/gas naturale/GPL/ pellets / energia elettrica | Anno di istallazione | ||
Impianto esistente raffreddamento | |||||
Potenza nominale gruppo frigo (kWf) | Anno di istallazione |
Pompa di calore da installare | |||||
Tipologia | Potenza termica nominale (kWt) | Potenza frigorifera nominale | |||
Efficienza: COP | SCOP | Ore annue riscaldamento | |||
Efficienza: ERR | SEER | Ore annue raffreddamento | |||
Uso: Xxxxxxxxxxxxx | (xx/xx) | Xxxxxxxxxxxxxx | (xx/xx) | Xxxxx xxxxx | (xx/xx) |
Xxxxxxx elettrica assorbita (kWe) |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Fornitura PdC | ||||
Bollitore ed accumulo | ||||
Installazione e collaudo | ||||
Smaltimento vecchia macchina o caldaia |
19/11/2015 - BOLLETTINO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX - X. 00
Altro ……. |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
(ampliare quanto necessario)
Totale |
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 6);
• Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
• nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, la Relazione tecnica di progetto secondo quanto previsto all'articolo 2.2 del D.M. 26/6/15;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel).
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
7) Pompa di calore elettrica per la climatizzazione con potenza inferiore ai 12 kW
Impianto esistente riscaldamento | |||||
Potenza nominale caldaia (kW) | Combustibile | gasolio/gas naturale/GPL/ pellets / energia elettrica | Anno di istallazione | ||
Impianto esistente raffreddamento | |||||
Potenza nominale gruppo frigo (kWf) | Anno di istallazione | ||||
Se impianto esistente a pompe di calore | |||||
Tipologia | (monoblocco /monosplit /multisplit) | Potenza termica nominale (kWt) | |||
Anno installazione | Classe di efficienza energetica | ||||
Ore funzionamento annue | Potenza elettrica assorbita (kWe) | ||||
Inverter | (si/no) | Numero macchine da sostituire |
(riprodurre quanto necessario nel caso di vari tipi di pompe di calore esistenti)
Pompe di calore da installare | |||
Tipologia | (monoblocco /monosplit /multisplit) | Potenza termica nominale (kWt) | |
Potenza elettrica assorbita (kWe) | Classe di efficienza energetica | ||
Ore funzionamento annue | Numero macchine da installare |
(riprodurre quanto necessario nel caso di vari tipi di pompe di calore da installare)
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Fornitura PdC |
Installazione e collaudo | ||||
Smaltimento vecchie macchine | ||||
Altro ……. |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
(ampliare quanto necessario)
Totale |
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 7);
• planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
• foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel).
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
8) Condizionatori ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW
Impianto esistente (se intervento di sostituzione) | |||
Tipologia | (monoblocco /monosplit /multisplit) | Potenza termica nominale (kWt) | |
Anno installazione | Classe di efficienza energetica | ||
Ore funzionamento annue | Potenza elettrica assorbita (kWe) | ||
Inverter | (si/no) | Numero macchine da sostituire |
(riprodurre quanto necessario nel caso di vari tipi di pompe di calore esistenti)
Condizionatori da installare | |||
Tipologia | (monoblocco /monosplit /multisplit) | Potenza termica nominale (kWt) | |
Potenza elettrica assorbita (kWe) | Classe di efficienza energetica | ||
Ore funzionamento annue | Numero macchine da installare |
(riprodurre quanto necessario nel caso di vari tipi di pompe di calore da installare)
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Fornitura condizionatori | ||||
Installazione e collaudo | ||||
Smaltimento vecchie macchine | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Totale |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 8);
• planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
• foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel).
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
9) Impianti a biomassa legnosa
Caldaia esistente | |||
Combustibile | gasolio/gas naturale/GPL/ pellets / energia elettrica | Potenza termica nominale (kWt) | |
Anno installazione | Rendimento termico utile (come da libretto impianto) |
Nuova caldaia a biomassa legnosa | |||
Impianto di produzione | (unico / integrato con altri sistemi) | Potenza termica nominale (kWt) | |
Tipologia biomassa | Rendimento termico utile (come da libretto impianto) | ||
Marca | Modello |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Fornitura caldaia | ||||
Serbatio pellets | ||||
Adeguamento canna fumaria | ||||
Installazione e collaudo | ||||
Smaltimento vecchia caldaia | ||||
Accessori …. (puffer, pompa, regolazioni, vaso espansione, etc.) | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Totale |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
(specificare se l’intervento prevede interventi sui locali che ospitano la caldaia o altri interventi edilizi che necessitano di titoli autorizzativi o abilitativi)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 9);
• planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
• foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel)
• ove l’intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia, Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
• nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, la diagnosi energetica prevista dall’art. 4, co. 5 del DPR 59/09.
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
10) Caldaia a condensazione
Caldaia esistente e radiatori | |||||
Combustibile | gasolio/gas naturale/GPL/ pellets / energia elettrica | Potenza termica nominale (kWt) | |||
Anno installazione | Rendimento termico utile (come da libretto impianto) | ||||
Radiatori: numero | tipologia | potenza media |
Nuova caldaia e sistema distributivo | |||||
Combustibile | Potenza termica nominale (kWt) | ||||
Marca e modello | Rendimento termico utile (come da libretto impianto) | ||||
Radiatori: numero | tipologia | potenza media | |||
marca e modello | Valvole termostatiche: numero | marca e modello |
Benefici dell’investimento (come da file di calcolo benefici allegato) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione | ||||
Fornitura caldaia | ||||
Radiatori | ||||
Valvole termostatiche | ||||
Installazione e collaudo | ||||
Smaltimento vecchia caldaia | ||||
Accessori …. (puffer, pompa, regolazioni, vaso espansione, etc.) | ||||
Altro ……. |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
(ampliare quanto necessario)
Totale |
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
(specificare se l’intervento prevede interventi sui locali che ospitano la caldaia o altri interventi edilizi che necessitano di titoli autorizzativi o abilitativi)
Allegati tecnici:
• preventivo dettagliato che riporti la potenza nominale, il rendimento termico utile alla potenza nominale, marca e modello della caldaia, e gli interventi relativi ai radiatori incluse le valvole termostatiche o affini. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle Linee Guida (scheda 10);
• planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
• foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• stampa del file di calcolo benefici (modello excel)
• ove l’intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia, Relazione Tecnica Edilizia che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
3.2 Misure di risparmio energetico con riduzione di almeno il 10% dei consumi di energia primaria
Benefici dell’investimento (come da DESE) | |||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione impianti FER | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori e costi accessori relativi agli impianti FER | ||||
Progettazione impianti Efficienza Energetica. | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori e costi accessori relativi agli impianti Efficienza Energetica | ||||
Progettazione interventi involucro edilizio | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori relativi ai fabbricati | |
Totale |
Allegati tecnici:
• Diagnosi Energetica Semplificata come da Linee Giuda (DESE);
• Preventivi dettagliati che corrispondano agli interventi previsti dalla DESE;
19/11/2015 - BOLLETTINO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX - X. 00
• Relazione Tecnica Edilizia che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• copia dei contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale o altri combustibili (con almeno una bolletta ciascuno);
• analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso di impianti ex novo di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE).
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
3.3 Misure di risparmio energetico con incremento della classe energetica dell’edificio
Classe energetica prima dell’intervento | Classe energetica dopo l’intervento | |||||
Benefici dell’investimento (come da ultima sezione DESE) | ||||||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione impianti FER | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori e costi accessori relativi agli impianti FER | ||||
Progettazione impianti Efficienza Energetica. | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori e costi accessori relativi agli impianti Efficienza Energetica | ||||
Progettazione interventi involucro edilizio | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori relativi ai fabbricati | |
Totale |
Allegati tecnici:
• l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo alla situazione ante intervento al cui interno, o in documento a parte, si presenti uno scenario che descriva l’indice di prestazione energetica finale ottenibile a seguito degli investimenti e dal quale risulti un salto di almeno una classe energetica;
• Preventivi dettagliati che corrispondano agli interventi previsti dall’APE;
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA XXXXXXX XXXXX - X. 00
• la parte relativa al beneficio economico della DESE, qualora si voglia che venga apprezzata nel determinare la capacità di rimborso e quindi l’entità del prestito concedibile;
• Relazione del Tecnico abilitato che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
• analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso di impianti ex novo di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE).
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
3.4 Impianti FER a scala ridotta ed impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento destinati prevalentemente alla vendita dell’energia elettrica prodotta
Benefici dell’investimento | |||
Producibilità di energia primaria annuo (kWh/a) | Beneficio economico annuo (€/a) | ||
Risparmio di energia primaria annuo (tep/a) | Emissioni di CO2 evitate |
Investimento | ||||
Descrizione voci di costo dell’investimento | Fornitore | Costo unitario | Unità | Totale |
Progettazione impianti FER | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori e costi accessori relativi agli impianti FER | ||||
Progettazione impianto cogenerazione | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori e costi accessori relativo all’impianto di cogenerazione ad alta efficenza | ||||
Progettazione interventi fabbricati | ||||
Altro ……. |
(ampliare quanto necessario)
Sub totale lavori relativi ai fabbricati strettamente necessari agli impianti | |
Totale |
19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93
Brevi note descrittive (max. 3.000 caratteri)
Per i nuovi impianti di coogenerazione ad alto rendimento indicare:
• gli impianti “controfattuali” con produzione separata di uguali quantità di energia elettrica e calore;
• il costo degli impianti controfattuali con i necessari elementi per stabilirne la congruità;
• il sovracosto dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto il costo della soluzione “controfattuale”.
Allegati tecnici:
• business plan dell’investimento contenente, nel caso di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento, analisi controfattuale completa;
• domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 completa di allegati o, qualora già disponibile, documentazione attestante l’iscrizione a detto registro da dimostrare al più tardi entro i termini per la sottoscrizione del contratto di prestito agevolato;
• preventivi dettagliati che corrispondano agli investimenti previsti;
• Relazione del Tecnico abilitato che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento
• analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso di impianti ex novo di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE).
A3 – Modulistica
Modulistica per la presentazione della richiesta di Prestito Agevolato
Documentazione per Imprese Beneficiarie:
Documento 1 - Domanda di partecipazione per PMI
Documento 2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per PMI Richiedenti e PMI Beneficiarie (da produrre anche in caso di domanda presentata da FTT Provider)
Documento 3 - Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis” per PMI Richiedenti e PMI Beneficiarie (da produrre anche in caso di domanda presentata da FTT Provider)
Documentazione per FTT Provider:
Documento 4 - Domanda di partecipazione per FTT Provider
Documento 5 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per FTT Provider
Documentazione comune a tutti i soggetti:
Documento 6 - Dichiarazione relativa all’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali”
Documento 7 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali Documento 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della L.231/07
Documento 9 - Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di rapporti di parentela e clausola “anti pantouflage”
DOCUMENTO 1
Domanda di partecipazione per PMI
POR FESR Lazio 2007-2013
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART ENERGY FUND
Spett.le
MARCA DA BOLLO
€ 16,00
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/x
00000 Xxxx
Numero identificativo della Marca da Bollo
Oggetto: Richiesta di Prestito Agevolato per la realizzazione di investimenti rivolti all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonte rinnovabile – SMART ENERGY FUND pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Formulario Prot. n1. del
Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n° Comune CAP Provincia In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della
1 riportare il protocollo assegnato dal sistema al momento del completamento del Formulario on-line premendo il tasto “invio”.
DOCUMENTO 1
Domanda di partecipazione per PMI
chiede
l’ammissione ai benefici previsti dall’Avviso pubblico per la realizzazione dell’investimento, definito in dettaglio nel formulario e nei suoi allegati;
dichiara
- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso in oggetto;
- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze delle valutazioni realizzate da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione da parte dei competenti organi regionali;
si impegna a
- consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova S.p.A. e/o la Regione Lazio e la Commissione Europea riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto;
allega
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, secondo il formato di cui al Documento 2 allegato all’Avviso;
- Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”, secondo il formato di cui al Documento 3 allegato all’Avviso;
- Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali”, secondo il formato di cui al Documento 6 allegato all’Avviso;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali, secondo il formato di cui al Documento 7 allegato all’Avviso;
DOCUMENTO 1
Domanda di partecipazione per PMI
- Dichiarazione di certificazione ai sensi della L.231/07, secondo il formato di cui al Documento 8 allegato all’Avviso;
- Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di rapporti di parentela e clausola “anti pantouflage” secondo il formato di cui al Documento 9 allegato all’Avviso;
- Copia di un documento d’identità in corso di validità, sottoscritto dal soggetto firmatario.
Luogo e data _
NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante2)
2 La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l’impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).
DOCUMENTO 2
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per PMI
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/x
00000 Xxxx
Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n° Comune CAP Provincia In qualità di Legale Rappresentante della
Forma Giuridica con sede legale in Via n°
Comune
Provincia
CAP
Telefono e-mail Iscritta al registro delle imprese di con il n.
C.F. P.IVA
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
DOCUMENTO 2
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per PMI
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
che la , di cui il dichiarante è Legale Rappresentante,
⬜ rientra nella definizione di PMI di cui all’Allegato 1 al Reg. (UE) 651/2014
⬜ ha tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi comunque denominati per la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta, previsti dalle norme vigenti; 3
⬜ non risulta Impresa in Difficoltà come definita al comma 1, lettera u) dell’art. 4 dell’Avviso pubblico;
⬜ non è sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
⬜ opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 e dall’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27;
⬜ é in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
⬜ non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
⬜ ai fini della realizzazione dell’investimento i costi relativi alla fornitura di beni e/o servizi saranno fatturati da Xxxxxxxx terzi che si trovano in posizione di indipendenza nei confronti dell’impresa, vale a dire:
- che non abbiano tra i loro soci o titolari o amministratori l’amministratore, il titolare o socio dell’impresa richiedente l’agevolazione, oppure il coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione;
- che non si trovino nei confronti dell’impresa richiedente, nelle condizioni di cui all’art. 2359 del Codice Civile ovvero non siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o non abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
⬜ ha restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
⬜ ha depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti gli Aiuti di Stato individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;
DOCUMENTO 2
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per PMI
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
⬜ non è stata destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;
⬜ per l’investimento presentato ed identificato con Prot. n.4 sono stati ottenuti, richiesti, o si intende richiedere i seguenti aiuti di stato sulle medesime spese ammissibili:
Provvedimento | Importo | |
Ottenuto | ||
Richiesto | ||
Da richiedere |
inoltre
XXXXXXXX0
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
nel caso di investimenti per il risparmio energetico di edifici esistente e/o dei processi produttivi ivi insistenti, inclusi quelli in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di piccola scala destinati prevalentemente all’autoconsumo, che detto edificio:
⬜ è ubicato nel territorio regionale in quanto è sito in
Via n. Comune CAP Provincia _
⬜ ha la destinazione d’uso (categoria catastale)
⬜ ha i seguenti dati catastali
⬜ è strumentale all’attività di impresa ed è registrato come unità locale dell’Impresa dichiarante al Registro delle Imprese;
4 riportare il protocollo assegnato dal sistema al momento del completamento del Formulario on-line premendo il tasto “invio”.
DOCUMENTO 2
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per PMI
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
⬜ é nelle disponibilità dell’Impresa dichiarante per effetto del contratto allegato, regolarmente registrato a norma di legge;
nel caso di investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, che per detti impianti:
⬜ è stata presentata domanda di iscrizione al Registro ai sensi dell’art. 10 del DM 6 luglio 2012 come da documentazione allegata
Luogo e data
NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante6)
6 La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l’impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).
DOCUMENTO 3
Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
PARTE PRIMA: Dichiarazione per la concessione di aiuti in “de minimis”
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/x 00000 Xxxx
Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n° Comune CAP Provincia In qualità di Legale Rappresentante/Titolare della
Forma Giuridica con sede legale in: Via n° Comune CAP Provincia Telefono e-mail Iscritta al registro delle imprese di con il n.
C.F. P.IVA
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
DOCUMENTO 3
Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013
Sez. A – Natura dell’impresa - Informazioni ai fini della definizione di Impresa Unica
Istruzioni:
• nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A.1.a) non va compilata la sezione A.2)
• nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A.1.b) non va compilata la sezione A.3)
• nel caso in cui si dichiari sia quanto indicato nel punto A.1.a) sia quanto indicato nel punto
A.1.b) non si applica la PARTE SECONDA del presente Documento.
A.1 Assenza di relazioni che generano Impresa Unica
A.1.a) assenza di relazioni di controllo
⬜ che la , di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare, non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.
A.1.b) assenza di altre relazioni che creano Impresa Unica
⬜ che la , di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare, non ha con altre imprese alcun legame di fra quelli di seguito indicati:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
DOCUMENTO 3
Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
A.2 Relazioni di controllo (controllanti e controllate)
⬜ che la , di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare, controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese [per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione allegata], che pertanto rientrano nell’Impresa Unica:
Impresa (Denominazione/Ragione Sociale) Forma Giuridica con sede legale in: Via n°
Comune CAP Provincia Telefono e-mail Iscritta al registro delle imprese di con il n.
C.F. P.IVA
(replicare per ogni impresa, se necessario)
⬜ che la , di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare, è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese [per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione allegata], che pertanto rientrano nell’Impresa Unica:
Impresa (Denominazione/Ragione Sociale) Forma Giuridica con sede legale in: Via n°
Comune CAP Provincia Telefono e-mail Iscritta al registro delle imprese di con il n.
C.F. P.IVA
(replicare per ogni impresa, se necessario)
DOCUMENTO 3
Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
A.3 – Altre relazioni che determina l’inclusione nell’Impresa Unica
⬜ che fra la _, di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare, intercorre una delle relazioni indicate al precedente punto A.1, con le seguenti imprese, che pertanto rientrano nell’Impresa Unica:
RELAZIONE INTERCORRENTE:
Impresa (Denominazione/Ragione Sociale) Forma Giuridica
con sede legale in: Via n° Comune CAP Provincia Telefono e-mail Iscritta al registro delle imprese di con il n.
C.F. P.IVA
(replicare per ogni impresa, se necessario)
Sezione B – Rispetto del “de minimis” – informazioni sugli aiuti “de minimis” ricevuti
che la _, di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare, intesa come Impresa Unica, come definita nell’art.4 dell’Avviso:
□ non ha ottenuto alcun aiuto pubblico “de minimis”, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, ai sensi del Regolamento vigente n. 1407/2013.
□ ha ottenuto, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, i seguenti aiuti pubblici “de minimis” ai sensi del Regolamento vigente n. 1407/2013:
DOCUMENTO 3
Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”
(Tale dichiarazione deve essere resa dalle PMI richiedenti e, nel caso in cui la domanda fosse presentata da un FTT Provider, anche dalle PMI beneficiarie)
Impresa cui è stato concesso il “de minimis” | Ente Concedente | Riferimento normativo | Data del provvedimento | Importo dell’aiuto “de minimis” | di cui (eventuale) quota imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi | ||
Concesso | Effettivo (7) | ||||||
Aiuti ricevuti dall’impresa beneficiaria | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
Aiuti ricevuti dalle imprese indicate nelle sezioni A.2 e A.3 – se compilate | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ampliare quanto necessario)
Luogo e data
NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante8)
7 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto.
8 La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata). Nel caso in cui la capacità di rappresentare l’impresa non emerga dal registro delle imprese occorre allegare idonea documentazione (es. procura speciale).