Informazioni precontrattuali
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Informazioni precontrattuali
Gentile cliente,
La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.
Prima di procedere alla stipula, la legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.
Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse: Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
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Preventivo | Proposta |
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Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:
� prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
� premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (soluzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
� durata dell'assicurazione, con l'indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
� protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
� condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particolari (CP).
Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
Basi tariffarie
Preventivo, proposta e – una volta stipulata l'assicurazione – polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.
Definizioni
Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle
varie prestazioni garantite.
EKM / EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle
polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di EinzelKapitalMänner (Capitale individuale uomini), "EKF" di EinzelKapitalFrauen (Capitale individuale donne).
EIM / EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di EinzelInvaliditätMänner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di EinzelInvaliditätFrauen (Invalidità individuale donne).
ERM / ERF Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la
tariffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di EinzelRentenMänner (Rendita individuale uomini), "ERF" di EinzelRentenFrauen (Rendita individuale donne).
La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.
Informazioni precontrattuali sull'assicurazione vita legata a fondi di investimento (assicurazione principale)
Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:
� Rischi assicurati
Punto 3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto Punto 3.2 Prestazione in caso di decesso
Punto 3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
� Portata della garanzia assicurativa
Punto 5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa Punto 7 Inizio della copertura assicurativa
Punto 8 Fine della copertura assicurativa
Punto 13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi Punto 15 Conversione in un'assicurazione di puro caso decesso Punto 16 Riattivazione
� Limitazioni di copertura
Punto 5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
� Obblighi del contraente
Punto 9 Obblighi di comunicazione e collaborazione Punto 10 Finanziamento dell'assicurazione
Punto 11 Mora di pagamento dei premi
Punto 20 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria Punto 22 Comunicazioni
� Termine del contratto assicurativo Punto 6 Revoca della proposta
Punto 11 Mora di pagamento dei premi Punto 14 Riscatto dell'assicurazione
Punto 18 Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita
Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle condizioni generali e alle condizioni complementari.
Riscatto
Il contraente ha facoltà di chiedere per iscritto l'estinzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici.
I dettagli sono riportati alle condizioni generali, sezione "Riscatto dell'assicurazione". Se la polizza è un'assicurazione previdenziale del pilastro 3a è necessario osservare inoltre i relativi limiti di cui alle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
Nel caso delle assicurazioni sulla vita a premi periodici è possibile che il contratto, nei primi due anni assicurativi, sia privo di un valore di riscatto se i costi di stipula non ammortizzati da defalcare superano il controvalore del capitale in fondi maturato.
Per le assicurazioni sulla vita finanziate con premio unico, di norma dopo il pagamento è disponibile un valore di riscatto.
I costi relativi alle prestazioni di rischio garantite vengono calcolati periodicamente sulla base della differenza esistente tra queste ultime e l'attuale capitale maturato nei fondi. Finché quest'ultimo supera le prestazioni di rischio garantite, non sono dovuti premi di rischio.
Nel caso delle assicurazioni sulla vita esentate dal pagamento dei premi o finanziate con premio unico, per saldare i premi di rischio, i costi applicati e il supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita vengono vendute periodicamente quote di fondi, il che determina una riduzione del capitale maturato dei fondi. Se i corsi dei fondi scendono e il capitale maturato dei fondi è esiguo è possibile che, per coprire questi costi, si debba intaccare il capitale dei fondi, anche fino al completo azzeramento del valore di riscatto.
In caso di riscatto parziale vengono vendute le quote dei fondi necessarie per ottenere l'importo del riscatto parziale e le prestazioni assicurate si riducono.
In caso di scioglimento totale del contratto è dovuto il valore di riscatto (= valore di liquidazione del capitale maturato in fondi + premi di rischio e costi amministrativi non goduti – costi non ammortizzati).
Le quote dei fondi vengono vendute entro cinque giorni lavorativi ai corsi pubblicati dalle società emittenti. Non vengono addebitati ulteriori costi di terzi.
Conversione
In caso di assicurazione sulla vita a finanziamento periodico, il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e la conseguente riduzione delle prestazioni assicurative garantite.
L'eventuale garanzia pattuita per il caso di vita viene mantenuta ma viene adeguata di conseguenza.
Con la conversione (sospensione dei premi) si estinguono tutte le altre assicurazioni complementari eventualmente in essere.
In caso di esenzione totale i premi di rischio, i costi applicati e il supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita vengono finanziati annualmente con il capitale maturato dei fondi, il che determina una riduzione del numero di quote dei fondi stessi. Se il valore di riscatto è troppo basso, l'assicurazione si estingue.
I dettagli sono disciplinati alle condizioni generali, sezione "Sospensione del pagamento dei premi assicurativi".
L'eventuale vendita delle quote dei fondi avviene entro cinque giorni lavorativi, ai corsi pubblicati dalle società emittenti. Non vengono addebitati ulteriori costi di terzi.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Condizioni generali (CG)
Assicurazione vita legata a fondi di investimento Edizione 09.2015
Indice
1 Descrizione del prodotto assicurazione sulla vita legata a fondi di investimento
2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto
3.2 Prestazione in caso di decesso
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
4 Clausola beneficiaria
5 Portata della garanzia assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
6 Revoca della proposta
7 Inizio della copertura assicurativa
7.1 Copertura assicurativa provvisoria
7.2 Copertura assicurativa definitiva
8 Fine della copertura assicurativa
9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
10 Finanziamento dell'assicurazione
10.1 Finanziamento con premio unico
10.2 Finanziamento con premi periodici
10.3 Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
10.4 Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo anno solare
10.5 Estremi di pagamento
11 Mora di pagamento dei premi
12 Rapporto con i fondi di investimento
12.1 Gamma dei fondi d'investimento
12.2 Prezzo di emissione e di riscatto dei fondi
12.3 Composizione del portafoglio fondi
12.4 Switch
12.5 Data di acquisto e vendita dei fondi
12.6 Comunicazione del capitale maturato durante il periodo di assicurazione
12.7 Calcolo del capitale maturato a fine contratto
13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
14 Riscatto dell'assicurazione
15 Conversione in un'assicurazione di puro caso decesso
16 Riattivazione
17 La polizza quale strumento di credito
17.1 Prestito su polizza
17.2 Cessione e costituzione in pegno
18 Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita
19 Partecipazione alle eccedenze e distribuzione degli utili dei fondi
20 Violazione contrattuale involontaria
21 Servizio militare, guerra o tumulti
22 Comunicazioni
22.1 Comunicazioni del contraente
22.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
23 Consulenza in caso di controversia
24 Luogo d'adempimento
Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:
Assicurato Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Beneficiario Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
Contraente Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Eventi connessi ai fondi Si è in presenza di un evento connesso ai fondi quando Allianz Suisse, per motivazioni a lei estranee, non è più in grado di effettuare investimenti negli strumenti finanziari prescelti (sospensione dell'emissione di quote, liquidazione del fondo, scadenza del fondo, ecc.) oppure se vengono modificati passaggi fondamentali del prospetto dello strumento finanziario e l'offerente di tale strumento finanziario ne dà comunicazione ad Allianz Suisse.
Fondi Investimenti collettivi di capitale aperti che possono avere la forma del fondo di investimento contrattuale oppure della società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gamma dei fondi d'investimento Selezione di fondi per gli investimenti del contraente predisposta da Allianz Suisse.
Polizza Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Previdenza libera Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Previdenza vincolata La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti di imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.
Proposta È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Valuta del contratto La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.
Valore di liquidazione Il capitale in fondi maturato calcolato al prezzo di liquidazione.
Valore di riscatto L'importo versato se l'assicurazione è riscattabile e il contraente ne richiede l'estinzione totale in via anticipata.
Società di assicurazioni La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito
denominata Allianz Suisse.
La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.
1 Descrizione del prodotto assicurazione sulla vita legata a fondi di investimento
L'assicurazione sulla vita legata a fondi di investimento unisce copertura assicurativa e risparmio tramite fondi di investimento. La somma assicurata viene erogata in caso di morte e le quote di risparmio dei premi vengono investite in fondi. Il contraente ha a disposizione per l'investimento una selezione di fondi proposti da Allianz Suisse. Egli seleziona i fondi autonomamente e può quindi adattare l'investimento al proprio profilo di rischio, tuttavia sostenendo in tal modo anche i rischi di quotazione e valuta dei fondi selezionati.
Alla stipula del contratto o a contratto in corso (ogni primo del mese) è possibile richiedere, a fronte di un supplemento spese, l'inclusione di un capitale garantito per il caso di vita da versarsi alla scadenza del contratto. Allianz Suisse può respingere la richiesta senza addurre motivazioni.
L'ammontare della componente di risparmio dipende dai premi versati per il capitale garantito in caso di decesso, dai costi applicati, dal supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita e dai premi per eventuali ulteriori assicurazioni complementari.
Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione vita legata a fondi di investimento come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previdenza libera (pilastro 3b).
Al momento della stipula il contraente sceglie tra premio unico e premio periodico.
2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione
I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede principale di Allianz Suisse.
In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
Nel caso dei contratti di previdenza vincolata le deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" prevalgono sulle presenti condizioni generali.
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto
Alla scadenza dell'assicurazione Allianz Suisse versa il valore di liquidazione del capitale maturato in fondi.
Se è stato pattuito un capitale garantito in caso di vita, alla scadenza viene corrisposto l'importo maggiore tra il capitale garantito per il caso di vita indicato nella polizza oppure il valore di liquidazione del capitale in fondi maturato.
3.2 Prestazione in caso di decesso
In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione, Allianz Suisse corrisponde l'importo maggiore tra il capitale garantito in caso di decesso indicato in polizza oppure il valore di liquidazione maturato dei fondi.
Prestiti su polizza, interessi, premi o costi insoluti vengono dedotti dalla prestazione per il caso di decesso.
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
Se è stata pattuita l'esenzione dai premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa
carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".
4 Clausola beneficiaria
Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.
Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
5 Portata della garanzia assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
Non è prevista alcuna copertura se
– il decesso dell'assicurato è intenzionalmente provocato da un avente diritto, oppure se
– l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza dell'assicurazione. Lo stesso vale in caso di variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato e garantito in caso di decesso.
In caso di suicidio successivo alla scadenza di tale termine, Allianz Suisse versa l'intera prestazione assicurata. Prima della scadenza di questo termine Allianz Suisse restituisce il valore di liquidazione del capitale maturato dei fondi disponibile per la componente interessata.
Sussiste suicidio anche se l'assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.
Se l'assicurato muore e non sussiste copertura, Allianz Suisse versa il valore di liquidazione del capitale maturato dei fondi per la componente interessata in luogo del capitale garantito in caso di decesso.
Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.
6 Revoca della proposta
Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la comunicazione scritta di revoca deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.
7 Inizio della copertura assicurativa
7.1 Copertura assicurativa provvisoria
Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.
Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.
La copertura assicurativa provvisoria non è data se, alla data sopra specificata, la persona da assicurare è sottoposta a cure
mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.
La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio integrale della comunicazione di rifiuto della proposta, in ogni caso otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria termina non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.
Le prestazioni della copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.
7.2 Copertura assicurativa definitiva
La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del premio unico ovvero del primo premio periodico da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.
8 Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.
Termina anticipatamente in caso di decesso dell'assicurato oppure in caso di riscatto o di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta.
In caso di riscatto o di disdetta, fa fede la data indicata nella comunicazione e, in sua mancanza, la data di recapito della comunicazione al destinatario.
9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.
Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.
Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a recedere dal contratto tramite comunicazione scritta.
Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.
9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
Il decesso dell'assicurato deve essere comunicato tempestivamente ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.
Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale o una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.
Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.
Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.
10 Finanziamento dell'assicurazione
Il finanziamento dell'assicurazione avviene tramite il versamento del premio unico o dei premi periodici nella valuta del contratto.
10.1 Finanziamento con premio unico
Il premio unico è dovuto alla stipula del contratto.
I premi di rischio, i costi e il supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita che emergono durante il periodo di validità del contratto vengono finanziati alla loro scadenza utilizzando il capitale maturato dei fondi abbinati all'assicurazione, vendendo cioè quote dei fondi.
10.2 Finanziamento con premi periodici
I premi periodici devono essere versati anticipatamente con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.
10.3 Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
In sede di stipula il contraente può scegliere fra due varianti di premio periodico per la previdenza vincolata:
a) Premio indicizzato
Il premio annuo per la previdenza vincolata viene adeguato all'eventuale aumento dell'importo massimo fiscalmente deducibile (indicizzazione).
b) Premio costante
Il premio resta invariato durante tutto il periodo di validità del contratto.
10.4 Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo anno solare
Per l'anno solare in cui cade l'inizio dell'assicurazione il contraente ha facoltà di versare un premio pari all'intero importo annuo previsto, a patto che tale opzione venga concordata in sede di stipula.
10.5 Estremi di pagamento
Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.
11 Mora di pagamento dei premi
Il contraente che non adempie all'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti riceve un sollecito con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.
Se il contraente non provvede al pagamento entro quattordici (14) giorni dall'invio del sollecito e se a tale data l'assicurazione dispone di un sufficiente valore di riscatto per finanziare i premi di rischio, i costi applicati e il supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita dovuti fino alla scadenza, la polizza viene convertita come previsto al punto 13 in un'assicurazione esentata dal pagamento dei premi con prestazioni ridotte.
Se non dispone di alcun valore di riscatto, l'assicurazione si estingue.
12 Rapporto con i fondi di investimento
12.1 Gamma dei fondi d'investimento
Per investire le quote di risparmio del premio il contraente ha a disposizione una serie di fondi di investimento selezionati da Allianz Suisse. Allianz Suisse ha facoltà di ampliare o limitare in ogni momento la gamma dei fondi.
12.2 Prezzo di emissione e di riscatto dei fondi
I prezzi di emissione e riscatto sono pari ai corsi pubblicati dalla società di gestione più le eventuali commissioni e i costi non inclusi.
12.3 Composizione del portafoglio fondi
Indicando la composizione desiderata del portafoglio fondi (cd. mix
L'eventuale garanzia pattuita per il caso di vita viene mantenuta ma viene adeguata di conseguenza.
Se il valore di liquidazione residuo del capitale maturato dei fondi è inferiore all'importo minimo registrato alla data dell'esenzione dai premi, l'assicurazione viene risolta con il rimborso del valore di riscatto, salvo richiesta esplicita di conversione da parte del contraente.
In caso di conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le altre assicurazioni complementari eventualmente in essere.
Se è dovuta un'imposta di bollo, questa viene addebitata al contraente.
di fondi) il contraente indica in quali fondi desidera effettuare i
successivi investimenti. La composizione può essere modificata in ogni momento e senza costi aggiuntivi, entro i limiti della gamma di prodotti disponibili, tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse.
12.4 Switch
Il contraente può chiedere in qualsiasi momento una ridistribuzione parziale o totale del capitale maturato tra i fondi disponibili (cd. switch) inviando comunicazione scritta ad Allianz Suisse. La ridistribuzione avviene ai prezzi di emissione e riscatto.
12.5 Limitazioni in caso di inclusione di un capitale garantito per il caso di vita
L'inclusione di un capitale garantito per il caso di vita comporta una limitazione per quanto concerne scelta, ripartizione e riallocazione dei fondi. In caso di riallocazione parziale o totale dei fondi o di modifiche nella ripartizione degli stessi, il capitale garantito per il caso di vita viene meno.
12.6 Eventi connessi ai fondi
Quando si verifica un evento connesso ai fondi, Allianz Suisse è autorizzata, ma non tenuta, a investire a titolo di garanzia il controvalore delle quote detenute nello strumento finanziario in un fondo monetario o un fondo analogo.
Il verificarsi di un evento connesso ai fondi non dà luogo ad alcun diritto aggiuntivo.
12.7 Data di acquisto e vendita dei fondi
Gli acquisti e le vendite di quote di fondi vengono effettuati da Allianz Suisse entro cinque giorni lavorativi. Si applicano i prezzi di emissione ovvero di riscatto validi alla data dell'acquisto ovvero della vendita dei fondi.
12.8 Comunicazione del capitale maturato durante il periodo di assicurazione
Allianz Suisse comunica al contraente almeno una volta all'anno l'ammontare del capitale in fondi maturato.
12.9 Calcolo del capitale maturato a fine contratto
In caso di sopravvivenza alla scadenza dell'assicurazione o se il contratto viene risolto anticipatamente, il prezzo di riscatto viene calcolato entro cinque giorni lavorativi dalla data rilevante; nel caso invece di morte, il prezzo di riscatto viene calcolato entro cinque giorni dall'arrivo della notifica del decesso. Si applica il prezzo di riscatto alla data della vendita delle quote dei fondi.
13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
In caso di assicurazione sulla vita a finanziamento periodico, il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e la conseguente riduzione delle prestazioni assicurative garantite.
In caso sospensione totale i premi di rischio, i costi applicati e il supplemento spese per un eventuale capitale garantito in caso di vita vengono finanziati annualmente tramite il capitale maturato dei fondi, il che determina la riduzione del numero di quote dei fondi stessi.
14 Riscatto dell'assicurazione
Il contraente può richiedere per iscritto l'estinzione anticipata, parziale o totale, dell'assicurazione legata a fondi e il rimborso del valore di riscatto.
Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
Il valore di riscatto è pari al valore di liquidazione del capitale maturato in fondi maggiorato dei premi di rischio e dei costi amministrativi non goduti, meno i costi non ammortizzati.
In caso di finanziamento con premi periodici i costi di stipula non ammortizzati, nei primi due anni assicurativi, possono raggiungere l'ammontare del capitale in fondi maturato maggiorato dei premi di rischio e dei costi amministrativi non goduti. A partire dal terzo anno assicurativo l'importo dei costi di stipula non ammortizzati da defalcare non può superare 1/3 del capitale nei fondi maturato maggiorato dei premi di rischio e dei costi amministrativi non ancora goduti. Dopo i primi cinque anni assicurativi tutti i costi di stipula sono ammortizzati.
In sede di calcolo, prestiti su polizza, interessi o spese vengono dedotti dal valore di riscatto.
15 Conversione in un'assicurazione di puro caso decesso
Qualora il valore di liquidazione del capitale maturato dei fondi abbinato a un'assicurazione a premio unico o a un'assicurazione esentata dal pagamento dei premi dovesse essere sufficiente soltanto per finanziare i premi di rischio, i costi nonché il supplemento spese per l'eventuale capitale pattuito e garantito in caso di vita dovuti fino alla scadenza, l'assicurazione vita legata a fondi di investimento viene convertita in un'assicurazione di puro rischio decesso con il capitale garantito in caso di decesso indicato nella polizza.
A questo scopo l'intero capitale maturato dei fondi viene venduto e il ricavo utilizzato come premio unico per un'assicurazione di puro rischio decesso e per finanziare il supplemento spese per l'eventuale capitale garantito in caso di vita.
Se non è stato pattuito alcun capitale garantito in caso di vita, Allianz Suisse non corrisponde alcuna prestazione in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto. Se precedentemente pattuito, viene erogato il capitale garantito in caso di vita.
In caso di estinzione anticipata vengono rimborsati i costi di rischio e amministrativi non goduti. Se è stato pattuito un capitale garantito in caso di vita, viene rimborsata inoltre la riserva attuale per il supplemento spese.
16 Riattivazione
Un contratto non più in vigore o convertito in contratto con esenzione dai premi non può essere riattivato.
17 La polizza quale strumento di credito
17.1 Prestito su polizza
Non appena la polizza dispone di un valore di riscatto, il contraente può richiedere ad Allianz Suisse un prestito a interesse in cambio della costituzione in pegno del diritto assicurativo di previdenza libera (pilastro 3b). Il prestito deve essere rimborsato entro la fine del contratto, altrimenti la prestazione in caso di vita viene ridotta di un ammontare pari al prestito più interessi e costi.
Allianz Suisse si riserva di respingere una richiesta di prestito a interesse.
17.2 Cessione e costituzione in pegno
Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera.
Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.
Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
18 Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita
Se nel contratto è stato pattuito un capitale garantito in caso di vita, ove sussistano rilevanti variazioni delle condizioni del mercato dei capitali, in particolare in caso di una riduzione, rispetto a quanto indicato in polizza, del tasso di interesse tecnico massimo da parte l'Autorità svizzera di sorveglianza, Allianz Suisse ha facoltà di adeguare i necessari costi all'inizio di un nuovo anno assicurativo.
Il capitale garantito in caso di vita pattuito nel contratto resta comunque invariato.
L'adeguamento è notificato per iscritto al contraente entro e non oltre i tre mesi precedenti l'inizio del nuovo anno assicurativo.
Una volta ricevuta la comunicazione delle nuove condizioni, il contraente ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, l'esclusione del capitale garantito in caso di vita o il mantenimento di detta garanzia in misura ridotta. Tale richiesta necessita della forma scritta e deve pervenire entro e non oltre la data di entrata in vigore dell'adeguamento previsto. Se il contraente non inoltra disdetta o se la sua comunicazione scritta non perviene alla sede centrale di Allianz Suisse entro la data in cui entrerebbe in vigore l'adeguamento, la modifica si considera senz'altro accettata.
per il caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.
Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.
Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.
La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l’Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.
Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.
Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.
Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.
19 Partecipazione alle eccedenze e distribuzione
degli utili dei fondi
L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
Eventuali utili dei fondi vengono reinvestiti in ulteriori quote dei fondi.
20 Violazione contrattuale involontaria
Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che il contraente stesso sia privato di un diritto o limitato nell'esercizio di tale diritto in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la
22 Comunicazioni
22.1 Comunicazioni del contraente
Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.
22.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
In caso di domiciliazione all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente designa un rappresentante a cui possano essere validamente inviate tutte le comunicazioni.
Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del contraente o del suo rappresentante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza
involontaria di una scadenza, l'atto dovuto deve essere eseguito tempestivamente.
21 Servizio militare, guerra o tumulti
Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni
23 Consulenza in caso di controversia
In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.
Svizzera tedesca: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx romanda: Ombudsman de l’assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne
Ticino: Ombudsman dell’assicurazione privata casella postale
0000 Xxxxxx
24 Luogo d'adempimento
Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo d'adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.