COMUNE DI FOLIGNO
COMUNE DI FOLIGNO
POLIZIA MUNICIPALE
CAPITOLATO D’APPALTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
(allegato A)
Art. 1 – Oggetto del servizio
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata presso le sedi degli uffici comunali di Foligno, da effettuarsi da istituti di vigilanza ai sensi del X.X. 00 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, mediante guardie particolari giurate, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio.
Art. 2 – Durata del contratto
1. La durata del contratto è di 3 anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la stipula del contratto.
Art. 3 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo annuo del servizio è stimato in € 71.479,17 oltre IVA e così per complessivi € 214.633,33 oltre IVA, per tutti e tre gli anni di vigenza contrattuale.
2. Il corrispettivo annuo per la sicurezza pari a € 684,00 (€ 57,00 mensili) oltre I.V.A. per un complessivo per tutti e tre gli anni di vigenza contrattuale di € 2.052,00 oltre I.V.A..
3. Il corrispettivo annuo è stato calcolato in base ad una tariffa oraria omnicomprensiva di € 25,00 oltre IVA, moltiplicata per 2.859 ore e 10 minuti annui.
4. Le tariffe orarie offerte in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per il primo anno contrattuale. Per gli anni successivi al primo sarà consentito su richiesta dell’Affidatario un adeguamento annuale del compenso (articolo 115 del D.Lgs 163/2006), previa istruttoria del Dirigente dell’Area Polizia Municipale, sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera
c) e comma 5 del D.Lgs 163/2006. Nel caso non siano disponibili i suddetti dati il corrispettivo orario verrà aggiornato in base alla variazione dei prezzi determinata dall’ISTAT per le famiglie, impiegati ed operai.
Art. 4 – Tipologia dei servizi richiesti, sedi, orari e modalità di svolgimento.
1. Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto presso le seguenti sedi e con le seguenti modalità:
A: Vigilanza Armata con piantonamento con 1 unità di personale senza auto presso la Centrale Operativa della P.M. Xxx Xxxxxxx x. 0 dalle ore 00.00 alle ore 06.00. secondo le seguenti modalità:
A.1: Servizio interno presso la centrale Operativa della P.M. xxx Xxxxxxx x. 0 ore
A.2: Servizio esterno n. 4 ore: durante la notte dovranno essere effettuate n. 7 uscite, in orari diversi, per il controllo delle proprietà comunali di seguito indicate. In ogni uscita esterna dovranno essere controllate alcune delle proprietà comunali in modo tale da garantire che ognuna sia stata controllata almeno 2 volte nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Durante il servizio esterno il sorvegliante dovrà attivare, prima di ogni uscita, la procedura di deviazione di chiamata dai telefoni della C.O. al cellulare di servizio (RAM Aziendale) e il sistema di allarme da collegarlo al telefono cellulare di servizio:
- PALAZZO COMUNALE (Piazza della Repubblica) con controllo degli accessi in Via Xxxxxxxxxxx, Via Antonietti, Piazza Matteotti, ingresso principale su Piazza della Repubblica;
- PALAZZO XXXXXX (Piazza della Repubblica) con l’ispezione degli accessi principali e secondari – accesso principale su Piazza della Repubblica, n.3 accessi su via del Quattrocento, n.1 accesso su Xxxxxx xxx Xxxxx , x. 0 accesso su via del Teatro;
- BIBLIOTECA COMUNALE (Piazza del Grano) con l’ispezione degli accessi principali e secondari – accesso principale su Piazza del Grano, n.2 accessi su via del Quattrocento;
- PALAZZO DELI (Via Gramsci) con l’ispezione dell’accesso su via Gramsci e n. 2 accessi su via Deli;
- PALAZZO DELLE LOGGE (Corso Cavour – Urbanistica) accesso principale sul Corso Cavour e accesso laterale ascensore;
- AREA SERVIZI SOCIALI e strutture annesse di via Oberdan, via dei Monasteri, via Xxxxxxx I° n. 65 entrata centro accoglienza minori;
B: Apertura e chiusura dei cancelli dei parchi pubblici, delle aree verdi, del mercato ortofrutticolo; apertura e chiusura dei cancelli e la verifica funzionale dei tre ascensori del sottopasso ferroviario Piazzale Unità d’Italia – Via dei Preti.
- Il tempo massimo previsto per le operazioni è complessivamente di 1 ora e cinquanta minuti per una unità uomo e con automezzo.
- Il servizio dovrà essere espletato secondo i seguenti orari che potranno essere oggetto di modifiche da parte dell’Amministrazione Comunale.
Le chiavi dei cancelli sono a disposizione presso la centrale operativa della Polizia Municipale.
Servizio | Apertura | Chiusura Invernale | Chiusura Estiva |
Parco dei Canapè | 05:00 | 00:00 | 01:00 |
Giardini Via Siena | 05:00 | 00:00 | 01:00 |
Giardini Via degli Eroi | 05:00 | 00:00 | 01:00 |
Area Verde Via Monte Cervino | 06:00 | 00:00 | 01:00 |
Area Verde di Via Xxxxxxxxxx | 06:00 | 00:00 | 01:00 |
Marcato ortofrutticolo | Giorni feriali 01:30 | Giorni feriali 21:30 | Giorni feriali 21:30 |
Sottopasso ferroviario apertura/chiusura CANCELLI | 05:00 | 01:00 | 01:00 |
Sottopasso ferroviario verifica di tutti gli ascensori | 05:00 | 01:00 | 01:00 |
Art. 5 – Variazioni del servizio e sospensioni.
1. Nessuna variazione o modifica delle prestazioni e della tempistica prevista nel presente capitolato può essere introdotta dall’Affidatario se non è disposta dal Comune di Foligno.
2. Le modifiche non previamente autorizzate daranno titolo a pagamenti o rimborsi solo nel caso il Comune giudichi le stesse necessarie in relazione ad eventi straordinari.
3. Nel caso di sopravvenute necessità, il Comune di Foligno, nel corso della vigenza contrattuale, può variare le sedi di effettuazione del servizio, il numero delle guardie che devono essere presenti e gli orari di svolgimento dei servizi.
4. L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% agli stessi patti prezzi e condizioni e senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo le nuove prestazioni.
5. In caso di aumento o diminuzione delle prestazione il corrispettivo sarà conseguentemente aumentato o diminuito in base al prezzo orario offerto in sede di gara.
6. Tutte le variazioni del servizio devono risultare da comunicazione scritta trasmessa dal Comune all’istituto di vigilanza con indicazione del termine a partire dal quale il servizio deve essere variato.
7. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità il Comune può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l’interruzione.
8. In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all’Affidatario alcun compenso o indennizzo.
Art. 6 – Obblighi dell’impresa
1. L’impresa ha l’obbligo di presentare prima dell’inizio del servizio e di aggiornare in corrispondenza di eventuali variazioni:
a) l’elenco nominativo del personale che impiegherà presso ciascuna sede oggetto dell’appalto;
b) i turni orari di lavoro di ciascuna guardia giurata;
c) il documento di valutazione, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, relativo ai rischi propri dell’impresa appaltatrice che tenga conto di quanto contenuto nel DUVRI redatto dalla stazione appaltante ed allegato C al presente capitolato.
2. Nel caso di variazioni di quanto previsto nei documenti elencati al comma precedente, l’istituto di vigilanza deve preventivamente e tempestivamente informarne per scritto il Comune.
3. l’Affidatario ha altresì l’obbligo di comunicare, mediante appositi referti di servizio sottoscritti in calce dal responsabile dell'istituto o suo delegato, qualsiasi fatto od evento importante che possa determinare interruzioni o irregolarità o situazioni comunque pregiudizievoli (mancato funzionamento degli impianti di allarme, situazioni anomale riscontrate durante le ispezioni, tentativi di scasso e/o furti all'interno degli immobili oggetto del servizio, etc.). Tali referti devono essere trasmessi agli Uffici Comunali interessati entro il giorno a cui si riferiscono nonché all’Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti.
Art. 7 – Procedure di controllo in fase di esecuzione
1. Durante tutta la durata del contratto il Comune ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’istituto di vigilanza dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e la qualità delle prestazioni.
2. Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni viene eseguito tramite:
- controlli d’ufficio da parte del Comune;
- segnalazioni da parte degli altri Uffici Comunali.
3. Il Comune, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro
mezzo e modalità utili. L’istituto di vigilanza deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
4. Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell’esecuzione del contratto, il Comune ha facoltà di intimare all’istituto di vigilanza di porvi immediatamente rimedio, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno. L’istituto è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.
Art. 8 – Personale addetto al servizio
1. Per lo svolgimento del servizio, l’istituto di vigilanza impiega personale alle proprie dipendenze avente la nomina di “guardia particolare giurata” ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S., in possesso di porto d’armi, adeguatamente formato in relazione all’attività da svolgere ed alla particolarità dell’ambiente nel quale deve operare.
2. Le guardie giurate devono indossare la divisa d’ordinanza dell’istituto di vigilanza ed essere munite di idonea ed efficiente arma da portare in modo visibile.
3. Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.
4. L’istituto deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno irreprensibile, riservato e corretto.
5. Data la particolare natura del servizio e quella degli uffici nei quali deve essere espletato, è riservata la facoltà agli Uffici del Comune di chiedere all’istituto di vigilanza l’allontanamento dal servizio di quei dipendenti ritenuti non idonei, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di procedimenti penali in corso ovvero di misure di prevenzione in corso, o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente a cui sono addetti.
Art. 9 - Obblighi dell’istituto nei confronti del personale addetto al servizio
1. L’istituto di Vigilanza è obbligato:
a) ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.
b) a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
2. Qualora L’istituto di Vigilanza risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il comune di Foligno effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 10 - Sciopero del personale
1. L’istituto di vigilanza è tenuto a comunicare per scritto al Comune ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.
2. L’istituto è obbligato al rispetto della L. 146/1990 (“Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”) dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale.
3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall’istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.
Art. 11 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
2. L’istituto di vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa.
3. Il legale rappresentante dell’istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
Art. 12 - Osservanza della normativa sulla sicurezza
1. L’istituto di vigilanza è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante terrà una riunione di coordinamento con l’istituto di vigilanza al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui l’istituto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. L’istituto di vigilanza ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare al Comune ed agli Uffici giudiziari gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
3. Il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI), allegato C eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici relativi all’esecuzione del servizio, sarà allegato al contratto d’appalto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
4. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’istituto di vigilanza dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 13 – Fatturazione e pagamenti
1. I corrispettivi verranno pagati con cadenza trimestrale posticipata.
2. Il Comune procede all’accertamento della regolarità della prestazione nel termine di trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.
3. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione o dalla data di pervenimento della fattura se successiva, previa acquisizione del DURC.
4. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l’istituto di vigilanza assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune all’istituto di vigilanza avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all’istituto stesso. Allo scopo, l’istituto comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Art. 14 – Cessione del contratto e subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente.
2. Non è ammesso il subappalto.
Art. 15 – Garanzia provvisoria e definitiva
1. A corredo dell’offerta dovrà essere effettuata una garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari al 2% del valore massimo stimato pari a € 4.292,66.
2. L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 16 - Danni a persone o cose
1. L’istituto di vigilanza è responsabile dell’opera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti.
2. Qualora durante l’esecuzione del servizio, o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o cose, siano essi dipendenti o terzi o cose di proprietà del Comune, l’istituto di vigilanza è obbligato all’integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità del Comune.
Art. 17 – Penali per inadempimenti e sanzioni
1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’Istituto aggiudicatario del servizio sarà tenuta ad eliminare l’inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, fatta dal Comune di Foligno.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’istituto, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all’istituto le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
3. Sono previste le seguenti penali contrattuali:
a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno;
c) presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: € 500,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
d) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di € 1.000,00 per ogni contestazione;
e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestazione;
f) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
g) mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all’art. 6: € 500,00 per ogni contestazione;
h) omissione del pronto intervento di cui all’art. 2, commi 6 e 7, o ritardo nell’intervento di oltre 10 minuti primi: € 1.000,00 per ogni contestazione;
i) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
4. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della stessa penale.
Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento
1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) Frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
b) Interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
c) Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali compresa la continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
d) Utilizzo di personale sprovvisto dell’autorizzazione prefettizia;
e) Mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
f) Grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
g) Perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’esecuzione del servizio nonché il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.;
h) Perdita dei requisiti di ordine generale e perdita del requisito del possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. e dall’art. 257 e ss. del R.D. 635/1940 che consente l’esercizio dei servizi di vigilanza privata nell’ambito territoriale della provincia di Perugia;
i) Subappalto, cessione del contratto, associazione in partecipazione;
j) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente.
k) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L’Affidatario entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare le proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi l’Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.
4. L’Affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni nei confronti del Comune di Foligno che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare, anche quelli relativi alle maggiori spese sostenute per il completamento del servizio oggetto del contratto e di ogni ulteriore o maggior danno, comunque sofferto dal Comune di Foligno, in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Affidatario si sia reso responsabile. Il Comune di Foligno potrà, a tal fine, anche avvalersi della cauzione definitiva.
5. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:
- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.
6. In caso di risoluzione, all’Affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza.
Art. 19 – Foro competente ed esclusione della clausola arbitrale
1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove il Comune fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del foro di Perugia con rinuncia di qualsiasi altro.
2. In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 20 – Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’istituto di vigilanza le spese per la stipula del contratto d’appalto.
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Art. 21 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare all’appalto i soggetti di cui all’articolo 34, del D.Lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, e dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/2006, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
3. I raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
4. I concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente il sopralluogo di tutti i siti oggetto del servizio. A tal fine dovranno prendere appuntamento al num. Tel. 0000000000 ( Xxxxxxx XXXXXXXXXX o Xxxxxxxxx XXXX ).
5. Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Requisiti generali
- Art. 38 del D.Lgs. 163/2006
b) Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto adeguato all’appalto;
- Licenza all’esercizio dell’attività di Vigilanza privata che abiliti allo svolgimento di opera di vigilanza di proprietà immobiliari rilasciata dalla Prefettura di Perugia ovvero da altra Prefettura con estensione dell’ambito territoriale nella Provincia di Perugia ai sensi dell’art.
134 del TULPS nonché, per le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea, possesso dei requisiti di cui all’art. 134 – bis del medesimo testo unico attestati dall’autorità' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal Prefetto;
c) Requisiti tecnico professionali
- Di aver eseguito nel triennio 2010, 2011 e 2012 almeno 3 servizi analoghi di vigilanza armata indicando il contraente, la data di inizio, la data di scadenza e l’importo annuo.
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 10891:2000 valida nel campo applicativo dei “servizi ispettivi territoriali, telesorveglianza, pronto intervento, piantonamento fisso ed antirapina”.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento ovvero da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali esecutrici del servizio. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) il consorzio e tutti i consorziati indicati quali esecutori dei servizi devono possedere i requisiti generali.- I requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali di cui sopra devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali esecutrici del servizio.
Art. 22 – Criterio di aggiudicazione
1. L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso ovvero in base al miglior prezzo complessivo annuo offerto determinato compilando in ogni sua parte la Scheda Offerta allegata D
2. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 81 comma 3) del D.Lgs. 163/2006.
Art. 23 – Verifica anomalia offerta
1. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a cinque si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte che superano la soglia di cui all’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso si verifichi la suddetta condizione, la Commissione di gara darà comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale procederà a verificare la congruità dell’offerta, nel rispetto degli art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. E’ comunque facoltà dell’amministrazione valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
2. Ai concorrenti saranno richieste giustificazioni in ordine a tutti gli elementi costituenti l’offerta consistenti in:
a) prospetto analitico costi/ricavi in cui risulti evidenziato:
- il corrispettivo annuo dell’appalto offerto in sede di gara;
- i costi di gestione, indicando i costi del servizio specificando:
a) i costi per il personale in base al numero, la qualifica degli addetti e il numero di ore lavoro previste indicando il costo orario del personale in relazione alle qualifiche e al CCNL applicato;
b) i costi per macchinari, divise, attrezzature, materiali, formazione del personale, ecc..;
c) gli oneri per la sicurezza propri dell’impresa ulteriori rispetto agli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza;
d) le spese generali;
e) l’utile d’impresa.
3. Eventuale documentazione attestante particolari agevolazioni fiscali o previdenziali di cui l’impresa gode, particolari condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente, l’economia del metodo di svolgimento del servizio, soluzioni tecniche adottate e ogni altra documentazione che l’impresa riterrà utile a dimostrazione della congruità del corrispettivo offerto. Si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Art. 24 – Pubblicazione del bando, termini e modalità
1. Ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale trattandosi di appalto di servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 si dispone quanto segue: Il bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Foligno, sul sito Internet del Comune e sul sito Internet dell’Osservatorio regionale. Il termine per la presentazione delle offerte dovrà essere non inferiore a giorni 20 dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune; Le verifiche dei requisiti verranno effettuate nei confronti del soggetto aggiudicatario.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa. Xxxxx Xxxxxxxxx