Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 856
Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori
18/12/2022 - 01:28
Indice
1. DDL S. 856 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 856 4
1.3. Trattazione in Commissione 6
1.3.1. Sedute 7
1.3.2. Resoconti sommari 8
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 9
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019 10
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 09/04/2019 18
1. DDL S. 856 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 856 XVIII Legislatura
Titolo breve: Assicurazioni
Iter
9 aprile 2019: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.856 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare
Xxxxxx de Xxxxxxxx ( FdI )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 11 ottobre 2018; annunciato nella seduta n. 46 del 11 ottobre 2018. Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , ASSICURAZIONI , AGENTI DI ASSICURAZIONE
Articoli
DIVIETI (Art.1), ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI (Artt.1, 4), AGENZIE (Artt.2, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.2), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.3), ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (Art.4), RECESSO (Art.4)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxx Xxxxxx (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 9 aprile 2019) .
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente l'8 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 56 dell'8 novembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 856
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE XXXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2018
Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori
Onorevoli Senatori. - La figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita pertanto di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo. Le peculiarità di tale figura si riconnettono ad un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche ed incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio. Le particolarità sul piano economico-sociale degli agenti assicurativi sono state intuite ed evidenziate sin dall'epoca dell'entrata in vigore del codice civile; già allora infatti il legislatore individuava negli accordi collettivi di settore la fonte regolatrice primaria dei rapporti degli agenti assicurativi, ponendo le norme del codice (articoli da 1742 a 1752) in una posizione gerarchicamente sotto-ordinata rispetto agli accordi collettivi ed agli usi propri del settore.
In tale ambito l'attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari ed imprese stesse. Ciò influisce in senso negativo sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi, quale fondamentale principio ispiratore per un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti.
La presente iniziativa legislativa, in coerenza con le più recenti riforme del mercato della intermediazione assicurativa, conseguenti all'applicazione in Italia della direttiva (UE) 2016/97 ed in coerenza con l'istituto dell'equo compenso (istituito di recente con il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, cosiddetto decreto fiscale), interviene attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti contrattuali e garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza e tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l'attività degli operatori del settore.
Il disegno di legge, attraverso la modifica delle singole norme del codice civile che compongono la sua disciplina, intende pertanto valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio che una rapida approvazione possa contribuire, all'interno della regolamentazione generale, a definire meglio il suo ruolo, importante e delicato, che si fonda su un rapporto di fiducia con gli assicurati ed un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n.1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Art. 2.
1. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.
Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo».
Art. 3.
1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1753. - (Agenti di assicurazione). - Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti».
Art. 4.
1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1899. - (Durata dell'assicurazione). - L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni».
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 856 XVIII Legislatura
Titolo breve: Assicurazioni
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N. 64 (pom.)
30 gennaio 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente N. 81 (pom.)
9 aprile 2019
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
64ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi. La seduta inizia alle ore 15,05.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00477 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.
Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui si rappresenta quanto evidenziato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'Ufficio preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di Appello di Venezia, con esclusione dei Tribunali di Venezia e Verona presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in questione.
Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.
Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità destinate al servizio rileva che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la destinazione di più unità al servizio.
Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti gli uffici del distretto di competenza.
Tanto premesso, conferma che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati delegati alle spese di giustizia.
Quanto dunque alla denunciata "disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento
delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di Padova, quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona", ricorda che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare.
Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la domanda di ulteriori delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che però non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del Ministero.
Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, rileva che il funzionario delegato ha ricevuto l'accreditamento di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accreditamento dei fondi necessari all'estinzione degli stessi non appena disponibili.
Il presidente XXXXXXXXX (L-SP-PSd'Az), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta.
Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00481, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.
Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui la senatrice Xxxxxxxx - sulla premessa che "gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla 'Bicocca' e viale Ripamonti di Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni '70 ed '80, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri"- sottopone all'attenzione del Ministero il "grave nocumento subito dalle parti civili"del processo a carico degli ex manager dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di xxxxxxxx operai colpiti da mesotelioma pleurico, a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei reati e della circostanza che "ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le motivazioni non sono state ancora depositate"dal giudice Xxxxxxxxx Xxxxx, del tribunale di Milano.
L'interrogante quindi chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare negligenze od omissioni ed invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del magistrato in questione.
Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione della presente interrogazione, ovvero il 7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'ispettorato generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre 2018.
Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato e salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispettorato, evidenzia che la dott.ssa Xxxxx nella sua relazione personale sulla vicenda ha precisato che: "alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di enti pubblici (Inail, Asl) e territoriali (regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi": pertanto, nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le
uniche parti civili 'residue' al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi. Tuttavia, "per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo", mentre "le altre parti civili 'residue'... neppure erano legittimate alla costituzione".
Evidenzia che tutte le circostanze del caso risultano in corso di accertamento ed in valutazione all'Ispettorato investito dell'istruttoria relativa i cui esiti ancora non sono stati resi noti.
La senatrice XXXXXXXX (M5S), in replica, si dichiara soddisfatta della risposta.
IN SEDE REDIGENTE
(552) Xxxxxx X'XXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica
(Discussione e rinvio)
Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo che modifica la normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la relazione del disegno di legge Atto Senato n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso della XVII Legislatura.
Nel merito il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-bis. Tale disposizione, come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.
Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149- bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.
L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di comunicazioni.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla rimessione all'ufficiale giudiziario la sola trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appena opportuno chiarire i rapporti fra il secondo xxxxx e quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo
PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.
L'articolo 3 riscrive il primo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile stabilendo che ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
L'articolo 149-bis del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del 2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, "salvo che la legge non disponga diversamente".
L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo PEC.
L'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. In proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di cassazione piò essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.
Interviene il senatore XXXXXXXX (FI-BP) segnalando sin d'ora al relatore la necessità chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge che sembra disallineata rispetto al termine di entrata in vigore della disciplina normativa.
Chiede altresì chiarimenti in merito all'ultima parte dell'articolo 1 relativa al fatto che la previsione normativa paventa la possibilità che in alcuni casi le comunicazioni debbano farsi presso la cancelleria del tribunale.
Il senatore XXXXX (PD) chiede la possibilità di procedere con delle audizioni in merito al disegno di legge in oggetto.
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni. Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito
(Discussione e rinvio)
Il senatore XXXXXX (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce, nel codice di procedura civile, il procedimento di ingiunzione semplificato.
Il disegno di legge consta di tre articoli.
L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.
Il Capo I-bis si compone di quattro articoli, da 656-bis a 656-quinquies.
Il nuovo articolo 656-bis del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.
L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'articolo 656-ter del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-bis del codice di procedura civile per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.
L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.
L'articolo 656-quater del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) del codice di procedura civile.
Ai sensi dell'articolo 656-quinquies del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.
Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile. Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante causam, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-ter, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare ( ante causam)". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.
Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese
quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.
L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente ex articolo 96 del codice di procedura civile.
Interviene il senatore XXXXX (PD) esprimendo perplessità in merito al contenuto del disegno di legge che demanda di fatto l'emanazione del provvedimento monitorio agli avvocati senza il vaglio di un soggetto terzo.
Pertanto appare a suo avviso poco garantista affidare ad un atto di parte l'emissione del provvedimento monitorio, e insiste per lo svolgimento di audizioni in merito.
Interviene il senatore XXXXXXXX (FI-BP) che si associa alla richiesta del senatore Xxxxx in merito alla necessità di procedere con delle audizioni.
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni. Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(835) DI XXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(Discussione e rinvio)
Il senatore XXXXXX (M5S) illustra il provvedimento in titolo che condivide l'intento riformatore di un disegno di legge presentato nella scorsa Legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B - recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa -. Il complesso iter del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento, in considerazione ai differenti temi affrontati dal disegno di legge che hanno ingenerato contrasti sorti tra i differenti Gruppi presenti in Commissione, hanno portato ad un empasse che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in sede referente al Senato.
L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII Legislatura, prevedeva, come modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione e che, su domanda del convenuto, il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, potesse condannare l'attore - oltre a quanto già previsto a legislazione vigente - anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il giudice doveva attenersi ai fini del quantum, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.
Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello presentato nella scorsa Legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.
Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.
La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice - rigettando la domanda di risarcimento - condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.
La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: «il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».
L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.
In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un istituto giuridico presente negli ordinamenti di common law, ovvero il così detto danno punitivo, nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equativamente determinata.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) segnala come il disegno di legge abbia ad oggetto una parte della disciplina contenuta nel disegno di legge, a sua firma, (Atto Senato n. 812) di cui chiede la congiunzione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) esprime perplessità sull'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sul carico dei processi pendenti. Chiede pertanto una valutazione di impatto normativo sul punto.
Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite presso il Governo di tale richiesta. Il seguito della discussione è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che la 14a Commissione ha reso osservazioni favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE fa presente che il relatore Candura presenterà una proposta di parere nelle prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice VALENTE (PD) esprime perplessità sul fatto che non si sia ancora calendarizzato alcun disegno di legge delle opposizioni e paventa la violazione delle loro prerogative.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) interviene associandosi alla richiesta della senatrice Xxxxxxx, insistendo affinché vengano incardinati i disegni di legge segnalati dalla propria parte politica. Fa altresì presente come nella precedente legislatura fossero stati approvati disegni di legge provenienti dall'opposizione a testimonianza dello spirito di collaborazione tra forze politiche.
Il PRESIDENTE ribadisce che domani, in occasione dell'Ufficio di Presidenza, si affronterà nuovamente il tema della calendarizzazione dei disegni di legge provenienti dall'opposizione.
Interviene il senatore XXXXXXXXXXX (FdI) anticipando in merito all'Ufficio di Presidenza di domani, che richiederà che venga esaminato il disegno di legge n. 856.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente XXXXXXXXX comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 10 è posticipata alle ore 10,30.
La Commissione prende atto.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la discussione del disegno di legge n. 812 in materia di lite temeraria.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,05.
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 09/04/2019
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
81ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi. La seduta inizia alle ore 14,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità di effettuare approfondimenti in merito ai disegni di legge sull'affido condiviso all'ordine del giorno della seduta odierna sia dal punto di vista sostanziale che processuale.
Chiede chiarimenti su come saranno organizzati gli interventi dei singoli senatori e propone di dividerli in due parti al fine di consentire un migliore approfondimento delle questioni controverse.
Il senatore XXXXX (PD) intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, evidenzia la presenza di molti elementi dubbi sui disegni di legge in discorso ed insiste anche a nome del proprio Gruppo per chiederne il ritiro. Fa notare come la presenza di numerosi senatori del Gruppo del Partito Democratico abbia proprio questo senso. Chiede poi che si utilizzi per le prossime sedute un'aula più ampia dal momento che parteciperanno alle sedute molti senatori del Gruppo del Partito Democratico anche non facenti parte della Commissione giustizia.
Il PRESIDENTE fa presente che entrambe le questioni verranno discusse nel corso dell'Ufficio di Presidenza e che i disegni di legge n. 45 e connessi saranno trattati in un successivo punto della seduta odierna.
IN SEDE REFERENTE
(510-B) XXXXXXXXX ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno per oggi alle ore 19.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) fa presente come il testo approvato dal Senato avesse raggiunto un accordo in merito al problema della conoscenza del metodo mafioso da parte dell'agente mentre la modifica inserita nel corso dei lavori della Camera dei deputati restituisce un testo piuttosto problematico.
Ritiene pertanto poco congruo il termine fissato per gli emendamenti alle ore 19, termine che non consente di rielaborare adeguatamente il testo.
Il senatore XXXXX (PD) fa presente come si fosse concordato sulla fissazione del termine degli emendamenti alle 19 di oggi nell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana anche per venire incontro alle esigenze di alcuni senatori che dovevano partecipare ai lavori della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari.
In merito al testo approvato dalla Camera dei deputati ritiene peraltro che il medesimo abbia peggiorato notevolmente la qualità normativa del testo approvato dal Senato.
Il PRESIDENTE avverte quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno resta fissato per le ore 19 di oggi.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(856) DE XXXXXXXX. - Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori (Discussione e rinvio)
Il relatore, senatore XXXXXX (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che si propone, attraverso modifiche ad alcuni articoli del codice civile in materia di assicurazioni, di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori.
Rileva che il disegno di legge consta di quattro articoli.
Nel merito l'articolo 1 inserisce un ulteriore comma all'articolo 1743 del codice civile che disciplina il diritto reciproco di esclusiva. La nuova disposizione introduce il divieto per gli agenti assicurativi di qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n.1), del Codice delle assicurazioni private. Tale lettera - è opportuno ricordare - ricomprende nella nozione di "distributore di prodotti assicurativi" qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.
L'articolo 2 aggiunge due ulteriori commi all'articolo 1750 del codice civile, il quale disciplina la durata del contratto e il suo eventuale recesso. Il primo dei due nuovi commi prevede che all'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi. Il secondo nuovo comma specifica che nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso ad nutum per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente e ogni patto contrario è nullo.
L'articolo 3 riscrive l'articolo 1753 del codice civile in materia di agenti di assicurazione. In particolare la disposizione come modificata prevede che la disciplina del contratto di agenzia, di cui al Capo X del Titolo III del Libro IV del codice civile, è applicabile anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti.
L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 1899 del codice civile relativo alla durata dell'assicurazione. In base al nuovo articolo 1899 del codice civile l'assicurazione - tranne che nel caso di assicurazioni sulla vita - ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente. Resta confermata la possibilità di proroga tacita.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337- octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(768) Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXX ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(837) XXXXXXX ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 novembre 2018.
Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e
nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337- octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(768) Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXX ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(837) XXXXXXX ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(Esame congiunto e xxxxxx)
La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.
Il senatore XXXXX (PD) manifesta perplessità in merito alla richiesta testé avanzata di rimessione all'Assemblea, che è finalizzata, a suo dire, esclusivamente a mortificare i tempi della discussione, dal momento che tale scelta imporrà un contingentamento dei tempi per via della prossima calendarizzazione in Assemblea.
Il PRESIDENTE ricorda che le richieste di passaggio dalla sede redigente quella referente sono state già presentate più volte nel corso di questa legislatura sempre da parte dei rappresentanti dell'opposizione. Fa presente che non vi è il rischio paventato dal senatore Xxxxx di una calendarizzazione dei lavori da parte della Conferenza dei Capigruppo talmente stringente da non consentire un adeguato dibattito e conclusione dell'esame in Commissione.
La senatrice XXXXXXX (PD) concorda con il senatore Xxxxx ritenendo che questa operazione finisca con il perseguire l'intento di dettare i tempi della discussione. Rimarca la forte critica che emerge da più parti verso i provvedimenti.
Il senatore XXXXXXXX (M5S) ricordando di essere tra i firmatari di questa richiesta ritiene che la medesima debba essere interpretata con uno spirito opposto rispetto a quello paventato, in quanto l'intento è semmai quello di ampliare il dibattito sul testo, non di comprimerlo, in un'ottica costruttiva. Sottolinea come il Partito Democratico, pur tanto sensibile al tema in questione, non abbia depositato un proprio testo nonostante ne avesse presentato uno nella precedente legislatura e ne abbia presentato un altro in questa legislatura, poi ritirato. Ricorda come la priorità del proprio Gruppo sia agire a tutela dell'interesse dei bambini.
Il senatore XXXX (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'atteggiamento contraddittorio del Partito Democratico che prima chiede il ritiro dei disegni di legge in questione, per poi dolersi della mancanza dei tempi di discussione.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) insiste affinché si verifichino in concreto le modalità in base alle quali si dovrà svolgere il dibattito sui disegni di legge.
La senatrice XXXXXXX' (PD) intervenendo in replica al senatore Xxxx ricorda come il Partito Democratico continui ad insistere sempre sul ritiro dei testi in questione.
Il PRESIDENTE avverte che la seduta è sospesa per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.
Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale inizierà nella presente seduta e che proseguirà nelle successive sedute. Informa che sono iscritti a parlare i componenti del Gruppo del Partito Democratico e che gli altri Gruppi segnaleranno a loro volta le proprie iscrizioni.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP) dopo aver illustrato le premessa del disegno di legge che si propone di realizzare il principio dei tempi paritetici, ritiene tuttavia di esprimere alcune criticità facendo leva sul fatto che tale modello non sarebbe rispettato nemmeno in Paesi come il Belgio o l'Olanda caratterizzati in buona sostanza da un modello di Stato sociale più evoluto e più organizzato rispetto al nostro, mentre tornando all'esperienza italiana, ricorda come nella sua attività di magistrato ha avuto modo di notare come solo raramente i padri chiedano di avere dei tempi di affidamento più ampi rispetto a quelli canonici del fine settimana alternato. Questo scarso ricorso alla prassi dei tempi paritetici si spiega a suo avviso con il fatto che il nostro modello sociale è ancora improntato ad una prevalenza economica dell'uomo, come attestano i tassi di disoccupazione femminile piuttosto marcati nel nostro Paese.
Fa notare le perplessità in merito alla proposta di introdurre la mediazione obbligatoria per una serie di ragioni: intanto perché, a suo dire, la mediazione familiare è ben diversa dalla mediazione classica e non può essere considerata uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, vista la presenza di situazioni affettive e a carattere marcatamente indisponibile.
Sempre in merito alla mediazione obbligatoria ritiene che contrasti con l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul che vieta ai Paesi sottoscrittori il ricorso a forme di mediazione in situazioni in cui possano esservi state violenze domestiche.
Evidenzia le criticità in merito al problema economico dal momento che solo il primo incontro di mediazione sarebbe gratuito mentre i costi degli incontri successivi resterebbero a carico dei coniugi. Pone inoltre un problema di sostenibilità economica in merito alla previsione che riconosce la gratuità del primo incontro di mediazione, chiedendosi quali possano essere gli impatti di tali costi sull'erario. Condivide invece e saluta con favore l'introduzione della figura del coordinatore familiare. Non condivide invece al contrario l'idea che l'ordinanza del giudice istruttore possa essere modificabile perché a suo dire ciò comporterebbe un allungamento dei tempi processuali con il rischio che vengano presentati ricorsi dilatorio o pretestuosi. Contesta la diversificazione che ne deriverebbe in merito al diverso trattamento processuale per i figli legittimi rispetto ai figli naturali.
Critica il rischio che possano scaturire prassi quali quella dell'affidamento alternato (prassi che, ricorda, fu in passato sperimenta da alcuni tribunali ma poi subito abbandonata per via delle conseguenze negative che lasciava sullo sviluppo dei minori).
Ricorda come un sistema di affidamento alternato possa scontrarsi con problemi logistici derivanti dalle distanze fisiche tra le abitazioni dei coniugi separati anche all'interno delle stesse città, soprattutto se si tratta di grandi città come Roma o Milano, laddove le difficoltà finirebbero poi appunto con l'essere anche aggravate dalle disparità di capacità economica tra i genitori.
Esprime criticità in merito al riferimento alla così detta "abitazione idonea", nonché sul piano genitoriale nella parte in cui equiparerebbe comunque il trattamento dei figli minori a prescindere dall'età.
La senatrice XXXXXXX (PD) conferma a suo avviso l'impossibilità di procedere ad un'attività emendativa dei disegni di legge e insiste nel chiederne il ritiro. Ne paventa l'incostituzionalità sotto diversi profili quali innanzitutto la violazione del principio di parità tra coniugi di cui all'articolo 29 della Costituzione, la violazione della Convenzione di Istanbul sulla mediazione, la violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Denuncia nei presenti disegni di legge e in particolare nel disegno di legge n. 735 una visione burocratica, adultocentrica che non considera affatto il miglior interesse del minore e di confondere la bigenitorialità con la cogestione paritaria dei tempi e del minore; accusa tale disegno di legge di ignorare le difficoltà delle donne rispetto all'accesso al lavoro fuori casa.
Tale disegno di legge inoltre non terrebbe conto delle difficoltà e delle disparità economiche tra uomo
e donna finendo per il rendere l'elemento economico una discriminante rispetto alla libertà dell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione, finendo poi con l'aggravare la burocratizzazione della fine del matrimonio a pregiudizio dei soggetti più deboli. Ricorda in proposito che ad ottobre 2018 un rapporto dell'Onu ha espresso perplessità sul disegno di legge in questione che comporterebbe a suo dire una regressione della condizione della donna alimentando le disuguaglianze di genere e azzerando le conquiste femminili degli ultimi decenni.
Esprime criticità in merito al ricorso alla mediazione obbligatoria facendo presente come sia possibile utilizzare un percorso di mediazione solo a fronte di situazioni di pariteticità tra le parti ma non a fronte di situazioni caratterizzate da una disuguaglianza e da una asimmetria. In tal caso non ha senso alcuno, a suo dire, il ricorso alla pratica della mediazione che si tradurrebbe poi in una prassi incostituzionale dal momento che si porrebbe come condizione di accesso obbligatoria alla giurisdizione. La parte debole sarebbe pertanto sempre destinata a soccombere nel procedimento di mediazione aggravando la condizione di vittimizzazione della donna. Esprime perplessità in merito ai costi economici della mediazione, costi economici che ricadranno ancora una volta sulla parte più debole del rapporto.
Ricorda come la mediazione non possa essere considerata una forma alternativa di soluzione delle controversie, sul punto condividendo l'opinione del senatore Xxxxxxxx.
Circa il piano genitoriale esprime criticità, considerandolo uno strumento di burocratizzazione del rapporto di fine matrimonio, uno strumento che darebbe vita ad una sorta di conto economico o ad una sorta di bilancio che esprime una visione contabilistica del rapporto genitore-figlio.
Esprime altresì criticità nella parte in cui disegno di legge codifica la sindrome di alienazione parentale, ritenendo che si tratti di una sindrome che non ha alcuna validità scientifica e che finirebbe con il legittimare il rischio di nascondere situazioni di violenze non denunciate, soprattutto ricordando come proprio nella fase della crisi matrimoniale si accentuino le violenze familiari, con i rischi di gravi fenomeni quali il femminicidio.
Esprime infine perplessità nella parte in cui in cui l'articolo 19 di tale disegno di legge proceda ad abrogare l'addebito della separazione, tutto ciò suo dire finendo col vanificare le previsioni degli obblighi matrimoniali e creando una generale situazione di irresponsabilità.
Il senatore XXXXX (PD) auspica che nelle prossime sedute vi sia la presenza di un rappresentante del Governo, stante il grande rilievo delle tematiche in esame.
Il PRESIDENTE assicura che si farà portatore di questa istanza presso il Governo. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.