CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’ ANESTESIOLOGICA E RIANIMATORIA PRESSO I BLOCCHI OPERATORI DI SONDALO E DI SONDRIO (ORE 12/DIE) PER 12 MESI.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, BASE D’ASTA
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell’attività anestesiologica e rianimatori presso i blocchi operatori dei Presidi Ospedalieri di Sondrio e Sondalo. Tale servizio dovrà essere garantito tramite presenza dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per 2 giorni a settimana per ciascun presidio (per un totale di 48 h/settimana).
Si fa presente che non sarà possibile usufruire del collegiamento interno e l’eventuale vitto in mensa sarà riconosciuto alle tariffe aziendali pari ad € 7,40/pasto, salvo modifiche tariffarie.
Il prezzo orario massimo omnicomprensivo non può essere superiore a € 130,00 per il servizio attivo.
L’Appalto non è suddiviso in Lotti Base d’asta € 324.480,00
Nello specifico si riinvia al capitolato tecnico per le attività oggetto del presente appalto. L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo recesso anticipato con preavviso di 30 giorni per organizzazioni aziendali. Il contratto potrà essere rinnovato di ulteriori 12 mesi, sempre salvo recesso anticipato.
L’aggiudicatario si impegna garantire il servizio mediante idoneo personale e dotazione tecnica. L’aggiudicatario si impegna:
1) a rendere il servizio oggetto dell’appalto mediante professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo Professionale
- Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione o equipollenti/affini
- Esperienza documentata di servizio in ospedale in settore analogo a quello oggetto dell’appalto
2) a garantire che il proprio personale durante l’espletamento del servizio osservi:
- tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere, anche in materia di radioprotezioni,
- tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
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- il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
3) a fornire le divise e il cartellino di identificazione del personale, nonché ogni altro bene strumentale al servizio fornito (a titolo esemplificativo e non esaustivo il timbro ove necessario);
4) a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
5) a sostituire con personale di livello pari o superiore rispetto ai CV presentati in gara;
6) a sostituire il personale qualora venissero rilevate dall’ASST mancanze o problematiche, in ottemperanza a quanto più oltre specificato;
5) a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell’ASST Valtellina e Alto Lario.
6) a provvedere. in quanto “datore di lavoro di lavoratori esterni”, nel caso ne ricorrano i requisiti, a quanto previsto dall’art. 112 del D.Lgs 101/2020 per la sorveglianza di radioprotezione di detti lavoratori, in particolare: classificazione di radioprotezione, effettuazione della sorveglianza sanitaria di radioprotezione, istituzione e aggiornamento della documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione, definizione dei vincoli di dose, formazione e informazione.
7) a stipulare, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, apposite polizze di assicurazione che devono coprire i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio con i seguenti massimali: responsabilità civile verso terzi siano essi pazienti o utenti della ASST massimale risarcibile Euro 7.500.000,00 annui con massimale individuale per sinistro di Euro 3.500.000,00 e per danneggiamenti a cose fino ad un massimo di Euro 120.000,00 annui. Il tutto senza la previsione di franchigie. La polizza stipulata dovrà temporalmente coprire il periodo di contratto, l’eventuale proroga/rinnovo, ed una postuma di almeno 5 anni, o contenere clausole la cui applicazione garantisca tale circostanza
Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio declinate nel capitolato tecnico sono svolte sotto la diretta responsabilità dell’aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore
U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell’ASST Valtellina e Alto Lario.
La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire la copertura dei turni che saranno calendarizzati dalla stessa, secondo quanto necessario e previsto dal capitolato tecnico allegato.
Essendo il servizio oggetto di “pubblica utilità”, la ditta appaltatrice per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.
Qualora ciò si verificasse l’ASST potrà procedere alle applicazioni delle penali previste, alla sostituzione in danno, ovvero alla risoluzione del contratto.
In caso di sciopero del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.
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Nel caso in cui vi fosse una recrudescenza della pandemia SARS COV 2 o altra situazione simile anche con una rimodulazione delle attività dei P.O., le prestazioni sopraindicate (ed in aggiunta la gestione di pazienti critici di terapia intensiva insieme al medico di guardia della rianimazione, se presente), verranno prestate anche per pazienti SARS COV 2 o similari
La durata contrattuale è di 12 mesi, salvo recesso anticipato con preavviso di 30 giorni in caso di riorganizzazione aziendale. Il contratto potrà essere altresì rinnovato per un periodo ulteriore di 12 mesi.
ART. 2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerente:
- dovrà avere un fatturato complessivo nell’ultimo triennio, pari a tre volte il valore della base d’asta;
- dovrà dichiarare di avere effettuato servizi analoghi (anche riferito ad altre specialità mediche) nell’ultimo triennio pari ad almeno tre milioni di euro anche cumulativi attraverso contratti diversi.
ART. 3 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali:
- Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00.
- Ritardi nell’intervento in reperibilità: fino a ulteriori 10 minuti € 500,00, oltre 10 minuti € 1.500,00
In caso di contestazioni per ritardo, dal terzo ritardo gli importi si intendono raddoppiati.
- Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00.
- Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00.
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E’ facoltà dell’ASST Valtellina e Alto Lario, a seguito dell’applicazione di tre penalità, risolvere il contratto per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 4 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato, previa comunicazione del procedimento stesso nei casi di seguito elencati:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al precedente art. 4 numero tre penalità;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
L’esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dalla ditta aggiudicataria.
Nei casi previsti alle lettere a) e b), l’impresa appaltatrice è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’Azienda, affidando d’urgenza il servizio ad altra impresa, dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell’esecuzione:
1. avvalendosi della facoltà consentita dall’ex art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
2. per inadempienze ex art. 1453 cc.;
3. per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc.;
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4. per motivi di pubblico interesse;
5. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nei casi di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
7. nei casi di cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente appalto o subappalto non autorizzato dalla ASST.
Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all’interno del presente capitolato speciale.
Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Imprese sono vincolate alle rispettive offerte, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l’obbligo di ottemperare alla propria offerta.
Se da tale fattispecie derivano aggravi economici a carico della ASST detti aggravi sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.
ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto verrà disposto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall’ufficio Protocollo dell’Azienda) e comunque da quella di approvazione del collaudo.
In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti interessi legali a decorrere dal 61° giorno nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accorsi. La Ditta deve espressamente dichiarare l’accettazione del tasso di interesse debitore.
In adempimento all’art. 3 della Legge 136/2010 e del D.Lgs. 187/2010:
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
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esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 [..3..].
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).
I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA’ ASSOLUTA, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
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La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.
da sottoscrivere espressamente
ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Sarà facoltà dell’ASST richiedere il deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016.
ART. 8 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’ASST avrà facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione d’ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l’adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante, in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.
Art. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’Impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale dell’Impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
La Società è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni dell’appalto e della perfetta riuscita della fornitura.
Il rispetto delle scadenze temporali previste è condizione indispensabile a garanzia della regolare realizzazione ed espletamento dell’attività contrattuale.
L’aggiudicatario, inoltre, è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa, regionale o municipale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione che di terzi.
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L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della regolare esecuzione della fornitura e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente per eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dalla medesima o dal suo personale.
Art. 9.1 Garanzie e coperture assicurative
Il contraente gestore del servizio resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell’esercizio della propria attività. In nessun caso il contraente aggiudicatario potrà recedere dalle obbligazioni contrattuali, sospendere il servizio od affidarne l’esecuzione ad altri. Il contraente è, inoltre, responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. Fatta salva la norma relativa alla garanzia conseguente alla cauzione definitiva a cui si rimanda si dispone altresì che a tal fine il contraente dovrà garantire con una apposita polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio con i seguenti massimali: responsabilità civile verso terzi siano essi pazienti o utenti della ASST massimale risarcibile Euro 7.500.000,00 annui con massimale individuale per sinistro di Euro 3.500.000,00 e per danneggiamenti a cose fino ad un massimo di Euro 120.000,00 annui. Il tutto senza la previsione di franchigie. La polizza stipulata dovrà temporalmente coprire il periodo di contratto ed una postuma di almeno 5 anni, o contenere clausole la cui applicazione garantisca tale circostanza.
Art. 10 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare all’erogazione della fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
La Società dovrà garantire la continuità del servizio e collaborare con l’Azienda al fine di evitare interruzioni dello stesso.
La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che
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dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.
La Società si impegna ad eseguire le attività contenute e le modalità indicate nelle Disposizioni Tecniche del presente Capitolato o secondo quelle diversamente concordate tra le parti.
La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda.
La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all’Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.
Art. 11 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”. L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Art. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO
La Società aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme di sicurezza del lavoro.
Art. 13- DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUIGHI DI LAVORO E DUVRI
In osservanza dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , la stazione appaltante fornisce all’appaltatrice lo schema preliminare DUVR-I. Puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza
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adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi negli ambienti dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario e misure di prevenzione ed emergenza”, che verrà consegnato al momento del sopralluogo.
ART. 14 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.
Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00/0/0000 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D.lgs 50/2016.
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