DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE
Conversione in legge, con modificazioni,
DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE
Entrata in vigore: NON ENTRATO IN VIGORE
Approvato il 23 ottobre 2014 e modificato rispetto al testo del proponente (trasmesso all’altro ramo)
N.B. IL TESTO PUÒ CONTENERE ERRORI E OMISSIONI
a cura di Xxxxxxxx Xxxxxxx
tribunale di Milano
Struttura territoriale di formazione Decentrata del Distretto di Milano
Nei testi e negli schemi, le parti in colore rosso sono quelle aggiunte in Senato
Indice
Principali novità (xxx.xxxxxxx.xx) pag. 002
Modifiche al Codice di Procedura Civile pag. 004
Modifiche alle disp. att. del cod. proc. civ. pag. 019
Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere pag. 023
Modifiche al Codice Civile pag. 024
Trasferimento del procedimento pendente alla sede arbitrale pag. 026
Negoziazione assistita da uno o più avvocati pag. 028
Separazioni consensuali e divorzi su domanda congiunta pag. 030 Misure per la semplificazione di separazioni consensuali e divorzi congiunti pag. 033 Modifiche alla legge 898/1970 pag. 035
Modifiche al DPR 396/2000 pag. 036
Modifiche al d.lgs. 231/2007 pag. 040
Modifiche al d.P.R. 115/2002 pag. 041
Altre modifiche di leggi speciali pag. 042
Anagrafe tributaria pag. 044
Modifiche al dlgs. 28/2010 (mediazione civile) pag. 045
Monitoraggio delle procedure esecutive pag. 046
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati pag. 047 Riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale pag. 048 Riduzione del periodo di ferie dei magistrati pag. 049
Giudice di pace di Ostia e giudice di pace di Barra pag. 050
Alcune norme rilevanti per i procedimenti in materia di famiglia pag. 051
Entrata in vigore pag. 052
Il Testo normativo pag. 054
Principali novità
Di seguito i punti principali del provvedimento:
• Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
• Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita). Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
• Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
• Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile) Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
• Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
• Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice. L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
• Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all’ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l’onere di provare.
• Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 1° agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
• Xxxxxxx nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato - andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
• Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione. Spetta al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
• Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
• Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli assetti patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
• Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
• Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
• Infruttuosità dell’esecuzione Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
Modifiche al Codice di Procedura Civile (art. 13 - 15)
Codice di Procedura Civile Vecchio testo | Codice di Procedura Civile Nuovo testo |
Art. 26. (Foro dell'esecuzione forzata) | Art. 26. (Foro dell'esecuzione forzata) |
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. | Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. |
Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. | Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. |
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. | Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. |
- | Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti) Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede |
Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) Il giudice, nel pronunciare la condanna di | Xxx. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) Il giudice, nel pronunciare la condanna di |
cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. | cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. |
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. | Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. |
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. | Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. |
- | Art. 183-bis. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria |
Articolo introdotto dal decreto legge 132 del 2014 e soppresso dalla Legge di Conversione (art. 15, d.l. 132/2014) - | 257-ter. (Dichiarazioni scritte) La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone. |
Art. 492, commi 7 e 8 Forma del pignoramento | Art. 492, commi 7 e 8 Forma del pignoramento |
OMISSIS | OMISSIS |
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. | In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. |
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame | Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame |
al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore OMISSIS | al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore OMISSIS |
- | Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono |
accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha |
dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore | |
Art. 503. (Modi della vendita forzata) La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti. | Art. 503. (Modi della vendita forzata) La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti. L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 |
Art. 518, comma 6 (Forma del pignoramento) OMISSIS Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata | Art. 518, comma 6 (Forma del pignoramento) OMISSIS Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro |
ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. OMISSIS | quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore. OMISSIS |
Art. 521-bis. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione previ-sta nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a con-segnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al credi-tore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli |
organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie con-formi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo | |
Art. 543 (Forma del pignoramento) Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o | Art. 543 (Forma del pignoramento) Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o |
delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. | delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione |
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. | Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. |
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314. | Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. |
Quando procede a norma dell'articolo 492- bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le |
disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Xxxx'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo xxxxx. | |
Art. 547. (Dichiarazione del terzo) Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. | Art. 547. (Dichiarazione del terzo) Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. |
Art. 548. (Mancata dichiarazione del terzo) Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. | Art. 000. (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx) Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma |
degli articoli 552 o 553. | |
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. | Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 |
L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. | L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. |
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. | Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. |
Art. 557. (Deposito dell'atto di pignoramento) | Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). |
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. | Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. |
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. | Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie |
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione. | è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore». |
Art. 560. (Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia) | Art. 560. (Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia) |
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. | Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. |
Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. | Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. |
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. | Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. |
Il DL aveva sostituito il corsivo con le seguenti parole “autorizza la vendita” | |
OMISSIS | OMISSIS |
Art. 569, comma III (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita) | Art. 569, comma III (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita) OMISSIS Se non vi sono opposizioni o se su di esse si |
OMISSIS | |
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si |
raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. | raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568. OMISSIS |
OMISSIS | |
Art. 572. (Deliberazione sull'offerta) | Art. 572. (Deliberazione sull'offerta) |
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. | Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. |
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. | Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. |
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. | Se l’offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell’incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. |
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. | Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. |
Art. 609. | Art. 609 |
(Provvedimenti circa i mobili estranei | (Provvedimenti circa i mobili estranei |
all'esecuzione) | all’esecuzione) |
Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode | Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se colui che e' tenuto a provvedere all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non e' stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. |
Quando puo' ritenersi che il valore dei beni e' superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode e' nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. | |
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. | |
Decorso il termine fissato nell'intimazione di |
cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono puo', prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita' disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata e' impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza e' utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode. |
Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
- | «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari) Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. |
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492- bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. | |
Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma |
dell'articolo 492-bis del codice, nonché' le modalita' di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni. | |
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute |
NB. Art. 19 comma 6 dl 132/2014: L'articolo ''155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. Cioè: 1) procedure concorsuali, 2) procedimenti in materia di famiglia 3) procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui | |
Art. 155-sexies. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui | |
- | Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. N.B. ART. 16-BIS COMMA II, D.L. 179/12 CONV. IN L. 221/2012 |
Sono aggiunti, in fine, I seguenti periodi: A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente xxxxx, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. | |
Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata) Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo | |
Art. 164-ter. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il |
creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito |
Art. 19-bis, d.l. 132/2014, aggiunto dalla legge di Conversione
Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Na-zioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventiva-mente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione i- ternazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vinco-late.
3. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse
MODIFICHE AL CODICE CIVILE (Artt. 7, 17)
Codice Civile Vecchio testo | Codice Civile Nuovo testo |
Art. 1284. Saggio degli interessi. | Art. 1284. Saggio degli interessi. |
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. | Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. |
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. | Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. |
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. | Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. |
Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. | |
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. |
Modifica soppressa dalla legge di conversione
(Soppressione dell’art. 7 d.l. 132/2014)
Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile | Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato |
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 1)
Cause civile pendenti dinanzi al Tribunale o alla Corte di Appello
Cause che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale
Istanza congiunta delle parti
Viene introdotta una “translatio iudicii” dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale: su istanza congiunta delle parti, la causa che non abbia ad oggetto diritti indisponibili viene trasferita dal giudice al Consiglio dell’Ordine circondariale che provvede al procedimento di arbitrato.
+ +
Altri casi in cui ammessa la translatio iudicii: cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.
Consenso implicito della P.A.: Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata, si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta.
Il giudice dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine
del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina di:
1) un collegio arbitrale: per le controversie di valore superiore ad euro 100.000
2) un arbitro: ove le parti lo decidano concordemente, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000
Nomina degli arbitri.
Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle
ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
Incompatibilità
Art. 1 comma 2-bis.
La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato
Effetti: Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
Giudizio di Appello.
Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 2 - 11)
Viene introdotta una “procedura di negoziazione assistita da un avvocato” mediante la quale le parti compongono la lite amichevolmente stipulando una convenzione con l’assistenza dei propri difensori.
Convenzione di negoziazione
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato - iscritto all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 - è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati. E’ redatta in forma scritta, a pena di nullità ed è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
La convenzione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di diritto del lavoro
La negoziazione NON è condizione di procedibilità:
quando la parte può stare in giudizio personalmente.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
1. per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
2. per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (fuori dai casi della mediazione obbligatoria)
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita NON è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
L’improcedibilità non si applica
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di CTU preventiva ex art. 696-bis c.p.c.;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel proces2s8o penale.
tramite il suo avvocato,
INVITA
la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita
L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile
PARTE CHE INTENDE PROMUOVERE L’AZIONE
La Controparte
entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito
a) RIFIUTA l’invito;
b) non ADERISCE all’invito
c) ADERISCE
La mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.
Accordo raggiunto a seguito di convenzione
L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
Convenzione di Negoziazione e Pubblica Amministrazione
È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6)
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In presenza di
FIGLI MINORI
In presenza di
FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI
In presenza di
Il PM ritiene che l’accordo NON risponde all’interesse dei figli
Il PM ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli
Convenzione di negoziazione con FIGLI
FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
In presenza di
FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
(v. art. 37-bis disp. att. c.c.)
Accordo trasmesso entro 10 giorni al
AUTORIZZA L’ACCORDO
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
il Presidente del Tribunale
Fissa udienza di comparizione delle parti
entro 5 giorni Trasmissione al
Presidente del Tribunale
COMUNICA
il suo Nulla Osta
SENZA:
SENZA:
SENZA:
SENZA:
FIGLI MINORI
FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI
FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
(v. art. 37-bis disp. att. c.c.)
Il PM non Ravvisa irregolarità
Accordo trasmesso entro 10 giorni al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
Convenzione di negoziazione senza FIGLI
Accordo a seguito di convenzione di negoziazione
L’ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE
produce gli effetti e tiene luogo
dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Contenuti necessari dell’accordo
Nell'accordo si dà atto che:
1) gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti;
2) gli avvocati hanno informate le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3) gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
Adempimenti
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni necessarie. All’avvocato che vìola questo obbligo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile (art. 12)
I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un Avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
NON SI APPLICA
In presenza di
FIGLI MINORI
In presenza di
FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI
In presenza di
FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
In presenza di FIGLI MAGGIORENNI
PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE
(ai sensi della legge 10471992)
L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Procedimento dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
L’Ufficiale
DELLO STATO
CIVILE
nei soli casi di:
SEPARAZIONE CONSENSUALE o DIVORZIO SU DOMANDA CONGIUNTA
Invita i coniugi a comparire di fronte a sé
(non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo) L’omessa comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo
Costi
Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: 11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642.
MODIFICHE ALLA LEGGE 898/1970 (Art. 12)
Legge 1 dicembre 1970 n. 898 Vecchio testo | Legge 1 dicembre 1970 n. 898 Nuovo testo |
Articolo 3. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) OMISSIS 2) nei casi in cui: a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta | Articolo 3. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) OMISSIS 2) nei casi in cui: a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta |
MODIFICHE AL DPR 396/2000 (Art. 6, comma V)
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 Vecchio testo | D.P.R. 3 NOVEMBRE 0000 X. 000 NUOVO TESTO |
Art. 49 (Annotazioni) | Art. 49 (Annotazioni) |
1. Negli atti di nascita si annotano: | 1. Negli atti di nascita si annotano: |
a) i provvedimenti di adozione e di revoca; | a) i provvedimenti di adozione e di revoca; |
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; | b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; |
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; | c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; |
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; | d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; |
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; | e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; |
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; | f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; |
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; | g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; |
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; | |
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile | |
OMISSIS | OMISSIS |
Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l’ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 110 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile. 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia | Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l’ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 110 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile. g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia |
all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121. | all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121. |
. | |
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio | |
OMISSIS | OMISSIS |
Art. 69 (Annotazioni) 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; | Art. 69 (Annotazioni) 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; |
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di sciogli- mento del matrimonio | |
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; OMISSIS | d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; |
OMISSIS |
MODIFICHE AL D.LGS. 231/2007 (Art. 10)
D.lgs 231/2007 Vecchio testo | D.LGS. 231/2007 NUOVO TESTO |
Art. 12, comma II OMISSIS 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. | Art. 12, comma II OMISSIS 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. |
MODIFICHE AL D.P.R. 115/2002
T.U. IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA (D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115) Vecchio testo | T.U. IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA (D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115) Nuovo Testo |
Articolo 13 (Importi) | Articolo 13 (Importi) |
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: | 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: |
OMISSIS 1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. | OMISSIS 1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. |
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30 | |
ART. 14. (Obbligo di pagamento) | ART. 14. (Obbligo di pagamento) |
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. | 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. |
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato OMISSIS |
Altre modifiche
d.P.R. 1229/1959
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
In particolare: all’articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e' diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155- quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N. 270
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».
b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali
Modifiche al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 605
Disposizioni relative all'anagrafe tributarla e al codice fiscale dei contribuenti
Art. 7, comma 9
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
Alla fine del comma 9 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
MODIFICHE AL DLGS 4 MARZO 2010 N. 28
Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 Vecchio testo | Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 Nuovo Testo |
Art. 12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. | Art. 12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. |
Monitoraggio delle procedure esecutive
ART. 20
(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)
1. All’articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati
(art. 21)
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:
Art. 10-bis.
(Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi)
Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10
Riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Periodo di sospensione PRIMA | Periodo di Sospensione ORA |
1 agosto – 15 settembre | 1 agosto – 31 agosto (il dl 132/2014 prevedeva: 6 agosto – 31 agosto) |
MODIFICHE ALLA LEGGE 742/1969
LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale Vecchio testo | LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale Nuovo Testo |
Art. 1. | Art. 1. |
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. | Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. |
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. | La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. |
Riduzione del periodo di ferie dei magistrati
Periodo di ferie PRIMA | Periodo di ferie ORA |
45 giorni | 30 giorni |
MODIFICHE ALLA LEGGE 97/1979
LEGGE 2 aprile 1979, n. 97 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI E AMMINISTRATIVI, DEI MAGISTRATI DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI DELLO Stato Vecchio testo | LEGGE 2 aprile 1979, n. 97 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI E AMMINISTRATIVI, DEI MAGISTRATI DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI DELLO Stato Nuovo Testo |
Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni». |
N.B.
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e dall’art. 8 legge 97/79 continua a prevedere:
“I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni”
Art. 21-bis d.l. 132/2014, aggiunto dalla Legge di Conversione
Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Barra
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;
b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
6. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma
7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di xxxxx è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall’anno 2015
Alcune Norme rilevanti per i procedimenti in materia di Famiglia
Art. 19 comma 6 | L’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si applica anche ai procedimenti in materia di famiglia | Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155- quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute |
Art. 155- sexies disp. att. c.p.c. | Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 155-ter disp. att. c.p.c.) si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia | Art. 155-sexies. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui |
Art. 7, | Le informazioni comunicate | Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. |
comma 9, | all’Anagrafe Tributaria sono | |
d.P.R. | utilizzabili anche | |
695/1973 | dall’autorità giudiziaria ai | |
fini della ricostruzione | ||
dell’attivo e del passivo | ||
nell’ambito di procedimenti | ||
in materia di famiglia |
Entrata in vigore
PREVISIONE GENERALE | Il decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. (art. 23, I) La Legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. |
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria | Alle cause pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, purché non siano state assunte in decisione. |
Negoziazione assistita da un avvocato | Le disposizioni sulla improcedibilità, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. |
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile | Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto |
Modifiche al codice di procedura civile: artt. 92 e 183-bis. | Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. |
Modifiche al codice di procedura civile e disp att c.p.c.: artt. 518, 453, 557, 159-bis | Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. |
Modifiche al codice di procedura civile e disp att c.p.c.: artt. 26, 26-bis, 492, 492-bis, 521- bis, 543, 547, 548, 569, 609; 000-xxx x xx, 000-xxx disp. att. c.p.c. | Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione |
155-sexies disp. att. c.p.c. D.P.R. 605/1973 | Entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Legge di conversione in GU |
Modifiche a: d.P.R. 115/2002 d.P.R. 1229/1959 | Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto |
Modifiche al codice civile: art. 1284 | Le nuove disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. |
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (art. 16-bis d.l. 179/12, commi da 9-quater a 9-septies | Le nuove disposizioni si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’art. 16-bis, comma 9-septies. |
Modifiche al dlgs. 270/1999 | Le modifiche agli artt. 40 e 75 del dlgs 270/1999 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 |
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati | Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto |
Riduzione del periodo di sospensione dei termini e del periodo di ferie dei magistrati | Le nuove disposizioni acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015. |
Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
N. 212 DEL 12 SETTEMBRE 2014 CON LE CORREZIONI APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
(testo Senato)
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
..
CAPO I
ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
Art. 1.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il con-tratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministra-zione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di
ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice
di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere
riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del
Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814,
xxxxx xxxxx, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designa-zione automatica
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI
Art. 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati)
1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle
parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Art. 3. (Improcedibilità)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma
1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma
3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui
al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di
procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4.
(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
Art. 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 6.
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o por-tatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’ac-cordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è tra-smesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei fi-gli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte
è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negozia-zione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";
b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negozia-zione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di rag-giungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di sciogli-mento del matrimonio"
Art. 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) soppresso
Art. 8.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza)
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla
stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Art. 9.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103
del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
4 bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituisce per l'avvocato illecito disciplinare
Art. 10.
(Antiriciclaggio)
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,».
Art. 11.
(Raccolta dei dati)
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati
trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta di-stinti per tipologia
CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
Art. 12.
(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)
1. I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l'ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dai coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini
degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole
«trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente:
«g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
«d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto
fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
CAPO IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
Art. 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese)
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, par-zialmente o per intero
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)
1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di
prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 15.
(Dichiarazioni rese al difensore) soppresso
Art. 16.
(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º
agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). -- Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
CAPO V
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 17.
(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)
1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 18.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale
è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli
fini del presente articolo. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). -- Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli
fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive
la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;
2 - bis Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b) inserire il seguente:
Art. 164 bis
(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo)
I Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore ed all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
II La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e 2 bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati
dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente xxxxx, il difensore attesta
la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».
Art. 19.
(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a all'articolo 26, il secondo xxxxx è sostituito dal seguente: ''Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede.'';
b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). -- Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è
competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma è abrogato;
2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). -- Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe
tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di
cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di
lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi
non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici
giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
d- bis) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"
d-ter) dopo l'articolo 521 inserire il seguente:
''Art. 521-bis.
(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo
492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro
dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"
e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Xxxx'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale o del difensore xxxxxx di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) soppressa;
«h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.'';
h-ter) all'articolo 512, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568.''».
i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). -- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui
al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante,
nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in
quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede
con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). -- Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da
pignorare con modalità telematiche). -- La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha
luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità
telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le
ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il
registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). - Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».
b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:
«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, secondo xxxxx, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:
«, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di
assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del
codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del
credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio
nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti
uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».
5. All'articolo 7, xxxx xxxxx, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo
nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso
dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».
«Art. 155-sexsies - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) - 1. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».
b) sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'articolo ''155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera b) e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».
«Art. 19-bis.
(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo
21, comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, ratificata con legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti
correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare ed il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
2. Effettuata le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».
Art. 20
(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)
1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del
concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.
9- sexies Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità
telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati
sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».
b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui
agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».
4. Per l'attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
CAPO VI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 21.
(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). -- Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art 21- bis
Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra
(omissis) CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI Art. 22.
(Disposizioni finanziarie) (omissis)
Art. 23.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.