CONTRATTO D’APPALTO COMUNE DI CASTROLIBERO
CONTRATTO D’APPALTO COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
Rep. n. 2
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: “Completamento e Messa a norma del campo a 5 in località Centro Storico”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l’Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente”;
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Cariati il 24/09/1986 e residente in Xxxxxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxxxxxx 00/X, in qualità di legale rappresentante dell’impresa “OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.” con sede legale in Cosenza Via Xxxxxx Xxxxx snc – Palazzo Quadrifoglio, codice fiscale e partita Iva 11452041004, che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- Che il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice dei contratti”);
- che con Deliberazione di G.C. n° 8 di data 15/02/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Completamento e messa a norma del Campo di calcio a 5 in località Centro Storico”, redatto dal Tecnico incaricato – Xxx. Xxxx Xxxxxxx, dell’importo complessivo di € 150.000,00;
- che con nota n° 7069 di data 15/05/2017 è stata inoltrata richiesta di mutuo, all’Istituto per il Credito Sportivo, necessario per la realizzazione dei suddetti lavori;
- che a seguito di concessione del mutuo da parte dello stesso Istituto, per come sopra richiesto, con Determinazione Area Tecnica n° 719 di data 29/09/2017 è stata disposta l’assunzione di mutuo passivo con l’Istituto per il Credito Sportivo, dell’importo di € 150.000,00;
- che in data 23/10/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto di prestito, posizione n° 46099;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 520 di data 17/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, redatto dallo stesso Tecnico incaricato, dell'importo complessivo di €uro 150.000,00, nonché si è proceduto all'impegno di spesa di € 131.984,48 con imputazione sul cap. 7703 del Bilancio 2018, importo relativo ai lavori di che trattasi, al netto delle spese tecniche;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 709 di data 18/12/2018 è stata indetta gara d’appalto mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 c. 2 dello stesso Decreto, per l’affidamento dei lavori di “Completamento e messa a norma del Campo di calcio a 5 in località Centro Storico”, per un importo a base d’asta di € 115.117,17, di cui € 112.859,97 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.257,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di Iva;
- che la stessa gara è stata espletata e gestita in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla SUA.CS cui questo "Ente" ha aderito;
- che la SUA.CS a seguito dell’ultima seduta di gara, effettuata in data 04/03/2019, ha pubblicato in data 05/03/2019 il relativo esito di gara, dal quale l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dal concorrente “Octopus Consorzio Stabile”, che ha ottenuto il punteggio di 85,98 punti sull’offerta tecnica e 14,565 punti sull’offerta economica, per un punteggio complessivo di 96,545 sul punteggio massimo previsto di 100 punti e con un ribasso sull’importo a base d’asta pari al 17%;
- Che a seguito di esperimento di gara, gestita dalla SUA.CS, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via provvisoria all’ “Appaltatore”, per l'importo di € 93.673,77 al netto del ribasso d'asta del 17%, oltre € 2.257,20 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 95.930,97 oltre Iva (diconsi Euro novantacinque-milanovecentotrenta/97) giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 109 del 04/04/2019;
- Che l' “Appaltatore” ha indicato l’impresa consorziata “EuroCostruzioni group xxx.xxxx.”, con sede legale in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx 00/X, quale esecutrice degli stessi lavori;
- Che sono state effettuate in data 09/05/2019 le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione a tutte le ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del “Codice dei contratti” e pertanto risulta trascorso il previsto termine di giorni 35 per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 9 del predetto Codice;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L’“Ente” concede all’
“Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa.
L’“Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al “Codice dei contratti”.
ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL
CONTRATTO. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e di quelli costituenti l’offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.
ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L’importo contrattuale ammonta ad € 93.673,77 al netto del ribasso d'asta del 17%, oltre € 2.257,20 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 95.930,97 oltre Iva (Euro novantacinquemilanovecentotrenta/97). Il
contratto è stipulato a “misura" ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del “Codice dei contratti”.
ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora
l’ “Ente”, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del “Codice dei contratti”, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d’opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del “Codice dei contratti”.
Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P..
ART. 5. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, per come previsto dall'art. 6 del bando di gara ed ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del “Codice dei contratti”.
ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del “Codice dei contratti” e per come previsto dall'art. 16 del bando di gara, è dovuta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.
All’ “Appaltatore” verranno inoltre corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori, per come previsto dall'art. 2.16 del Capitolato speciale d'appalto, di importo netto non inferiore a € 50.000,00 (euro quarantamila/00) ed al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’ “Appaltatore”, si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall’importo minimo di cui sopra.
I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell’“Appaltatore”, mediante accredito sul proprio c/c.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso “Appaltatore” dovrà comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.
ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione. L’emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del Codice civile.
ART. 8. TERMINE PER L’AVVIO E L’ULTIMAZIONE DELLE
PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 95,93 (euro novantacinque/93), pari all'uno per mille dell’importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.
Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalità previste del Capitolato speciale d’appalto - art. 2.13, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
ART. 9. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN
SEDE DI GARA. L'esecuzione delle lavorazioni relative alle migliorie presentate in sede di gara dall' “Appaltatore”, dovrà avvenire, nel rispetto di quanto proposto dallo stesso Xxxxxxxxxxx, sulla base di una progettazione esecutiva da presentare a sua cura ed a firma di Tecnico abilitato. Detta progettazione dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto ed approvata dal R.u.p., previa verifica di conformità alla proposta migliorativa da parte della Direzione Lavori.
L’esecuzione dei lavori relativi alle migliorie presentate in sede di gara, dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma e non potrà costituire motivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori oggetto di contratto.
La Direzione lavori potrà valutare la durata per l’esecuzione delle migliorie oltre il termine di ultimazione lavori riportato al precedente articolo, aggiungendo i giorni necessari per l'esecuzione delle stesse opere migliorative proposte.
ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c2 del “Codice dei contratti”. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato.
Il predetto Certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’“Ente”. Il silenzio dell’“Ente” protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall’art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché le disposizioni dell’art.102 c. 3 del “Codice dei contratti”. Nell’arco di tale biennio l’ “Appaltatore” è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’ “Appaltatore” risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ “Ente” prima del Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione; trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.
ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’“Ente” ha facoltà di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’ “Appaltatore” senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
L’“Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’ “Appaltatore” ha prestato apposita Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del “Codice dei contratti”, mediante polizza n. 69/02/803741144 di data 27/05/2019 rilasciata dalla Società “Amissima Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Roma, per l’importo di € 6.524,00 (euro seimilacinquecentoventiquattro/00), ridotta del 50% in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9000 e ulteriore 20% per la certificazione ambientale UNI EN 14001, dell’importo del presente contratto.
La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l’ “Ente” abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione.
ART. 13. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L‘ “Appaltatore”
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attività connesse, sollevando l’ “Ente” da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l’ “Appaltatore” ha stipulato la polizza n. 821326270 di data 31/05/2019 rilasciata dalla “Amissima Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Roma, ai sensi dell’art. 103 c.7 del “Codice dei contratti”, che tiene indenne l’ “Ente” da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA. L’ “Appaltatore” è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
L’ “Appaltatore” è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Risultano acquisiti i seguenti D.U.R.C.: prot. n. INPS_14892567 rilasciato in data 01/04/2019 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell' "Appaltatore" con scadenza validità 30/07/2019, prot. n. INPS _14748266 rilasciato in data 21/03/2019 con il quale si attesta la regolarità contributiva della "ditta consorziata" con scadenza validità 19/07/2019.
L’Ente richiederà d’Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Appaltatore prima della liquidazione delle singole prestazioni e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. Ai sensi dell’art. 83
c.3 lett. e) del Decreto Legislativo 8 settembre 2011 n. 159 non è stata richiesta la “Comunicazione antimafia”, trattandosi di contratto di valore inferiore a 150.000,00 euro. Risultano acquisite autocertificazioni antimafia dall’”Appaltatore” e dalla ”ditta consorziata” ai sensi dell’art. 88 c.4-bis dello stesso Decreto. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo
d’intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell’impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
Risulta, inoltre, acquisita la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza tramite portale A.N.A.C. e risulta l‘ “Appaltatore” iscritto con X. XXX CS-215162 del 07/07/2014 e la ”ditta Consorziata” iscritta con X. XXX 219064 del 29/08/2012.
ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
L’ “Appaltatore”, ha già depositato presso l’“Ente” il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs 81/2008, per il quale il Coordinatore della sicurezza ha verificato l’idoneità.
L’“Appaltatore” deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’“Appaltatore”, previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 17. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. b) del “Codice dei contratti”, ha dichiarato che intende subappaltare parte delle lavorazioni relative al manto in erba sintetica.
L' “Appaltatore” dovrà comunicare all’ “Ente”, prima dell'inizio della prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 del predetto articolo. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti. L’ “Ente” corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del “Codice dei contratti”.
ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento sentito l’
“Appaltatore”, formula all’“Ente”, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale l’ “Ente” delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’ “Appaltatore” cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dell’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuiti alla competenza del Foro di Cosenza.
ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel “Codice dei contratti”.
ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il
presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.
Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 77395205F2 ed il CUP è: D33G15000660004.
ART. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le
imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell’ “Appaltatore”, comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Xxx, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e firmato digitalmente, su undici pagine a video, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A.
Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.
Letto, confermato e sottoscritto. ALLEGATI:
- Protocollo d’intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all’art. 15 del presente contratto.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx L’APPALTATORE Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxx Xxxxxx