DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA E SUL SERVIZIO DI CONSULENZA PRESTATA, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA E SUL SERVIZIO DI CONSULENZA PRESTATA, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI
Il presente documento informativo precontrattuale si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (il “Cliente”) informazioni appropriate affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e accessori e degli strumenti finanziari proposti da SoldiExpert SF nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le proprie decisioni di investimento in modo consapevole. Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente documento informativo sarà comunicata al Cliente.
Ai sensi Consob - Regolamento Intermediari
(15 febbraio 2018) TITOLO II
Art. 165 (Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi)
1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:
a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome ed il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l’attività di consulenza finanziaria per conto della società;
b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;
c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;
d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo, la data e gli estremi dell’iscrizione all’albo e il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo;
e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull’esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e o le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;
f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all’articolo 109quinquiesdecies;
g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 109duodecies;
h) la descrizione dell’attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione. Con riferimento alle suddette ulteriori attività, il consulente autonomo o le società di consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attività non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell’Organismo e devono precisare il soggetto eventualmente titolare delle relative funzioni di vigilanza;
j) l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.
3. I consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all’Organismo.
SoldiExpert SCF
DOCUMENTO INFORMATIVO
Redatto ai sensi dell’art. 165 del regolamento Intermediari Consob
Denominazione della Società | Denominazione: SoldiExpert Società di Consulenza Finanziaria (per brevità SCF) S.r.l. Sede Legale: Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) Sede Operativa: Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) Nominativi dei consulenti finanziari autonomi: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Lingue | Italiano |
Metodi di comunicazione | Numero telefono: 000 000 000 Indirizzo E Mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx Sito Internet: xxxxxxxxxxx.xxx Il cliente nel contratto accetta di ricevere le comunicazioni operative in modalità telematica sull’area riservata del sito XxxxxXxxxxx.xxx all’interno della sua pagina personale e tramite comunicazioni elettroniche (email, sms). |
Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari | La Società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell’Organismo (OCF) n 961 del 1 dicembre 2018 numero iscrizione 9. Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx. |
Rendicontazione del servizio di consulenza | La Società mette a disposizione dei clienti annualmente su supporto durevole il rendiconto dell’attività di consulenza svolta e dei costi e degli oneri a carico del Cliente relativi ai servizi prestati e alle operazioni raccomandate. Il rendiconto è fornito entro la fine del primo trimestre successivo all’anno di riferimento del rendiconto. Resta inteso che i suddetti termini di invio si applicano anche nei riguardi di quei Clienti il cui rapporto con la SCF cessi nel corso dell’anno di riferimento o comunque prima del termine di invio. |
Conflitti di interesse | La Società ha elaborato un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo |
altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti di SoldiExpert SCF e nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori che potrebbero sorgere tra SoldiExpert ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi. In particolare la SCF, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti su base indipendente volto a garantire la completa indipendenza nello svolgimento di tutti i servizi, ha ritenuto opportuno limitare, in taluni casi, la propria operatività, introducendo in tal modo, nella maggior parte dei conflitti di interesse individuati, meccanismi di gestione chiari e definiti in modo da sterilizzare ex-ante e in modo oggettivo il rischio di un potenziale danno nei confronti della clientela. Il modello di business di tipo indipendente implica inoltre che SoldiExpert SCF non intrattiene rapporti commerciali ovvero legami di controllo diretto o indiretto con le società emittenti di strumenti di investimento utilizzati nell’ambito dei servizi da essa prestati. Anche nel caso in cui dovessero sorgere nuovi e non ancora noti rapporti commerciali, SoldiExpert SCF ha già previsto quali saranno le misure da adottare per minimizzare o meglio escludere un eventuale pregiudizio ai danni dei Clienti. Su richiesta per iscritto del Cliente o potenziale Cliente è possibile richiedere tutta la documentazione inerente alla politica adottata in materia di conflitti d’interesse. | |
Politica aziendale in materia di conflitti di interesse | La Società fornisce, su richiesta dei clienti, su supporto duraturo, maggiori dettagli in merito alla politica aziendale in materia di conflitti di interesse e alle misure intraprese come la mappatura di tutti i rischi potenziali, le misure adottate e il Codice di Comportamento sottoscritto da tutti i soggetti rilevanti della Società. In ossequio alla normativa la società: 1. adotta ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SCF, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro Clienti o tra due Clienti; 2. elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta; 3. quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessidei |
Clienti sia evitato, informa chiaramente i Clienti della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi; 4. mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall’intermediario o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti. La policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell’evoluzione della struttura di SoldiExpert SCF e dei servizi prestati e, dall’altro lato, di eventuali modifiche normative. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente sarà debitamente comunicata al Cliente, attraverso la piattaforma. | |
Servizio di consulenza in materia di investimenti | Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (in forma continuativa o una tantum), dietro sua richiesta o per iniziativa della Società, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari adeguate alle caratteristiche, alle esigenze e al profilo di rischio del cliente. Le raccomandazioni vengono fornite su base indipendente, ovvero senza che la Società riceva alcuna retrocessione commissionale sugli strumenti finanziari che raccomanda. |
Elemento essenziale dell’attività di consulenza in materia di investimenti è la “personalizzazione”: è necessario che la “raccomandazione personalizzata” sia diretta ad uno specifico investitore, sia basata sulle caratteristiche specifiche della persona (necessità di valutare il servizio prestato in termini di “adeguatezza”, basata su conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio) e deve avere ad oggetto una specifica operazione di investimento in strumenti finanziari: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. | |
SoldiExpert SCF viene remunerata in funzione del servizio richiesto dal Cliente con pagamento anticipato a parcella (“fee only”) nel caso della consulenza continuativa. Nel caso della consulenza “una tantum”, invece, il costo della |
consulenza (dopo preventivo accettato dal cliente) dipende dal tempo che il consulente finanziario impiega per erogarla applicando una tariffa oraria di 120,00 euro + Iva. Tale corrispettivo dipenderà dalla complessità del lavoro richiesto e dal tempo ritenuto necessario per poter espletare al meglio questo incarico. Con la consulenza “una tantum” SoldiExpert SCF si propone di trovare per il Cliente che richiede questo servizio di sua iniziativa la soluzione migliore relativa ad un unico problema di natura finanziario senza seguirlo successivamente nel tempo. Nella consulenza denominata continuativa la SCF viene remunerata (sulla base di un contratto annuale) in percentuale sull’importo del patrimonio oggetto della consulenza, come indicato sul sito XxxxxXxxxxx.xxx dove sono esplicitati in modo trasparente i costi relativi ai nostri servizi forniti. La consulenza in materia di investimenti si basa su un approccio integrato fra analisi fondamentale e quantitativa, sull’utilizzo di algoritmi e strategie di stock e fund picking elaborate dall’Ufficio Studi interno. Queste si basano quasi sempre su elaborazioni fatte dallo stesso sulla base dell’osservazione dei mercati e di solide ricerche accademiche fatte in questi decenni sulle più interessanti strategie d’investimento analizzate internamente, con l’obiettivo di offrire al cliente il miglior rapporto rendimento/rischio nel tempo e una consulenza di valore, non puramente passiva o finto attiva. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato quindi in parte attraverso un sistema semiautomatizzato (al fine di offrire una consulenza onesta, equa e professionale nel migliore interesse del cliente) dove la componente umana resta comunque fondamentale, vista la piena responsabilità dei consulenti finanziari autonomi e della Società di Consulenza Finanziaria di eseguire sempre la valutazione di adeguatezza e validare qualsiasi segnale prima di inviarlo al Cliente. SoldiExpert SCF una volta perfezionato il Contratto indicherà al Cliente le proprie raccomandazioni (fornendo ex ante ed ex post il dettaglio sui costi e valuterà se sono adeguate al suo profilo oltre che tutta l’informativa) su quali titoli/strumenti finanziari acquistare e nel caso di posizioni pregresse quali mantenere, quali vendere, quali ridurre e quali aumentare come peso. Inoltre, SoldiExpert SCF indicherà al Cliente quali altri titoli/strumenti finanziari detenere in funzione del suo patrimonio, dello stile di investimento preferito, delle condizioni di mercato e degli strumenti (azioni, obbligazioni, fondi, Etf…) con cui quest’ultimo può operare in funzione dell’intermediario che utilizza. |
Il Cliente potrà visualizzare tutti i titoli su cui verranno effettuate raccomandazioni in contemporanea all’invio dei segnali in una pagina internet a lui riservata (a cui può accedere tramite login e password personale) sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx dove si riporta la performance stimata di tutto il portafoglio e delle singole posizioni detenute dalla data di avvio della consulenza che si sarebbero ottenute eseguendo tutte le indicazioni fornite dal Consulente. L’obiettivo di SoldiExpert SCF è di investire sui titoli o sugli strumenti finanziari più interessanti. Le posizioni consigliate nei portafogli vengono mantenute aperte fino a quando le condizioni che avevano giustificato l’ingresso non cambiano. La società può valutare in alcune condizioni di mercato di dare indicazioni al cliente di non essere investito per il 100% del suo patrimonio ma di detenere liquidità anche in modo significativo. La frequenza dell’invio delle raccomandazioni di investimento è di norma mensile per valutare eventuali adeguamenti del portafoglio salvo una maggiore frequenza derivante da particolari criticità dei mercati finanziari o alert scattati sui titoli oggetto della consulenza continuativa. Le indicazioni operative saranno fornite al Cliente tramite l’invio di email e contestuale sms di avviso. Tutti i segnali inviati al cliente saranno visibili nell’apposita area riservata del sito xxxxxxxxxxx.xxx a cui il cliente potrà accedere tramite login e password personali. | |
Altre attività professionali | La Società svolge anche le seguenti attività di consulenza: - Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari tramite l’elaborazione di analisi, portafogli modello e strategie d’investimento basate su modelli di natura algoritmica e quantitativa. Questa attività di consulenza generica si rivolge sia a privati che a investitori istituzionali su portafogli modello di azioni, Fondi, Sicav o ETF e che ci remunerano per l’attività di advisory prestata con il pagamento di una parcella di consulenza. - Intensa attività editoriale, formativa e divulgativa finanziaria attraverso articoli, analisi e contenuti pubblicati sul sito XxxxxXxxxxx.xxx nel blog XxxxxXxxxxx.xx. L’attività editoriale svolta sul proprio sito viene svolta e fornita gratuitamente ai clienti e potenziali clienti (previa registrazione gratuita) ed è un mero servizio informativo e divulgativo. |
Si precisa che tali attività non sono soggette alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF). | |
Responsabile attività di consulenza e Responsabile Ufficio Studi | Xxxxxxx Xxxxx è la responsabile del servizio di consulenza personalizzata in materia di investimenti di SoldiExpert SCF. Le raccomandazioni di investimento, invece, vengono inviate da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Ufficio Studi. |
Valutazione periodica dell’adeguatezza | Ai sensi dell’art. 171 del Regolamento Consob e in base alla legislazione posta a tutela dell’investitore, prima |
dell’erogazione di un servizio di investimento e di consulenza | |
personalizzata in materia di investimenti, il Consulente | |
(SoldiExpert SCF) ha l’obbligo di chiedere al Cliente, in | |
relazione allo specifico servizio di investimento, informazioni | |
inerenti al grado di conoscenza ed esperienza in materia di | |
investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi | |
dell’investimento. Il questionario di adeguatezza è molto | |
importante e non è solo un atto formale; è obbligatoriamente | |
richiesto dalla normativa e serve ad agire nel migliore interesse | |
del Cliente. Questo processo periodico di raccolta di | |
informazioni consente di individuare quali siano i migliori | |
investimenti corrispondenti al profilo di investitore e alle | |
esigenze del Cliente, stabilendo l’asset allocation più corretta | |
fra i diversi strumenti di investimento. La valutazione espressa | |
dalla compilazione del questionario consiste nel verificare | |
infatti che gli investimenti suggeriti: corrispondano agli | |
obiettivi d’investimento del Cliente; siano di natura tale che sia | |
finanziariamente in grado di sopportare il rischio connesso | |
all’investimento, compatibilmente con i Suoi obiettivi; gli | |
investimenti suggeriti siano di natura tale per cui il Cliente | |
possieda la necessaria esperienza e conoscenza per | |
comprendere i rischi inerenti le operazioni consigliate. È molto | |
importante comprendere la relazione inversa che esiste fra | |
rischio e rendimento nei mercati finanziari ovvero minore è il | |
rischio che si è disposti ad assumere, minori sono i rendimenti | |
ottenibili (e viceversa) e in base alle risposte fornite (è | |
obbligatorio ai sensi di legge rispondere a tutte le domande) | |
potremo valutare se la consulenza proposta è adeguata al | |
profilo di investitore. Il questionario Xxxxx che sarà sottoposto | |
periodicamente al Cliente potrà essere aggiornato in qualsiasi | |
momento su esplicita richiesta dello stesso. La Società effettua | |
una valutazione periodica dell’adeguatezza delle | |
raccomandazioni di investimento fornite ai clienti su base |
annuale e comunque nel caso in cui il Cliente muti il proprio profilo di rischio. Occorre sottolineare che, prima dell’invio di ogni raccomandazione, l’Ufficio Studi interno (con ausilio del software preposto) valuta che impatto può avere la raccomandazione in termini di rischio all’interno del portafoglio complessivo del cliente. Nel caso in cui il portafoglio non sia più adeguato, SoldiExpert SCF ne darà prontamente informazione al Cliente via email e si asterrà dall’inviare la raccomandazione. | |
Informativa ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) 2019/2088 in materia di rischio di sostenibilità | L’art. 6, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”), prevede che consulenti finanziari e SCF riportino nell’informativa precontrattuale le seguenti informazioni: a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti; b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza. |
Per “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Rientrano nei “fattori di sostenibilità” le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. | |
SoldiExpert SCF trova condivisibili molti di questi valori e di questi obiettivi ed effettua, nella selezione dei propri investimenti, anche una valutazione basata su criteri extra- finanziari legati a numerosi aspetti ESG. Come specificato più dettagliatamente nel documento dedicato alle Politiche ESG reso disponibile sul sito XxxxxXxxxxx.xxx, allo stato attuale, SoldiExpert SCF ritiene che svolgere il proprio mestiere di consulenti finanziari indipendenti nell’interesse primario dei propri clienti curandone, nel migliore modo possibile, gli interessi, non significhi adeguarsi totalmente alla politica ESG, come viene proposto dall’industria del settore e come sembra suggerire l’attuale normativa. Sempre nell’interesse dei propri clienti, in presenza di criteri di tassonomia ESG che riteniamo talvolta discutibili (ovvero la valutazione di cosa è ESG e cosa non lo è, nei rating formulati da società finanziarie specializzate), di un potenziale aumento di rischio legato alla concentrazione di portafoglio e all’acquisizione di titoli di società con valutazioni potenzialmente troppo elevate, con conseguente possibilità, per |
i clienti, di poter incorrere in perdite elevate, SoldiExpert SCF ritiene di NON VOLER PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ NEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, Inoltre, SoldiExpert SCF ritiene che il quadro di riferimento normativo e regolamentare comunitario e nazionale, che disciplina la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora incompleto, con particolare riferimento all’approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall’art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 2019/2088. Resta naturalmente impregiudicato l’impegno ad adempiere agli obblighi informativi non appena siano definitivamente chiarite le modalità di applicazione del Regolamento ESG e a rivedere in futuro le proprie attuali posizioni. | |
Reclami, segnalazioni, esposti | I clienti possono inviare reclami in merito ai servizi forniti dalla Società, tramite posta elettronica certificata a xxxxxxxxxxx@xxx.xx oppure lettera raccomandata AR al seguente indirizzo: SoldiExpert SCF S.r.l. Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx SoldiExpert SCF ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti. Ricevuto il reclamo provvederà ad annotarlo nell’apposito Registro e prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro massimo 30 giorni dalla ricezione del reclamo. SoldiExpert SCF contatterà successivamente il Cliente e si adopererà per una composizione condivisa del reclamo e si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo. Xxx insoddisfatto dell’esito del reclamo inviato a SoldiExpert SF, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui all’art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente a XxxxxXxxxxx SCF. |
Inoltre i clienti possono presentare segnalazioni o esposti all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) al seguente indirizzo: OCF Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari Xxx Xxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxx XX Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in contratto. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con SoldiExpert SCF, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell’ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con SoldiExpert SCF, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. |