SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato n. 1 al Disciplinare di gara
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione di Lazio Innova.
CIG 8628960B0C - CUP F59C21000380008
(CPV): CPV79341000-6 “Servizi Pubblicitari"; 22462000-6 “Materiale Pubblicitario”
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TRA
la Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova” o “La Committente”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx n. 26/a – 00184, e partita IVA n. 05950941004, nella persona nella persona di
in qualità di
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n. in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici,
n. del 2020, sul sito informatico di Lazio Innova dal 2020, Lazio Innova ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice), una procedura aperta volta alla stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione (i “Servizi”);
b) la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di /100, formulando l’offerta economica che si allega al presente accordo quadro, sub lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
c) le modalità di esecuzione e la tipologia dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si allega sub lettera “B” e, quanto alla tempistica di esecuzione e al gruppo di lavoro, alla offerta tecnica che si allega sub lettera “C”; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
1. (Definizioni)
1.1. Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Accordo Quadro” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicate congiuntamente;
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente accordo Quadro:
o Allegato A: offerta economica del Prestatore;
o Allegato B: capitolato speciale descrittivo e prestazionale (il “Capitolato Tecnico”);
o Allegato C: offerta tecnica del Prestatore;
o Allegato D: listino (il “Listino”).
2. (Valore delle premesse e degli allegati)
2.1. Le premesse, gli Allegati e ogni altro atto e documento della procedura di gara, da intendersi richiamati nel presente Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
3. (Norme regolatrici dell’appalto)
3.1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
1. dal presente accordo quadro;
2. dalle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
4. dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione
dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).
4. (Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro)
4.1. Forma oggetto del presente Accordo Quadro la prestazione delle attività di ideazione, progettazione e realizzazione, inclusa la supervisione tecnica della produzione, di materiali e strumenti di comunicazione da diffondere per la promozione, non solo di iniziative direttamente gestite da Lazio Innova, ma anche di iniziative gestite dalla Regione Lazio e/o dalle altre amministrazioni coinvolte sia nell’attuazione del POR FESR e dei Fondi SIE, sia nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo della crescita della Regione (di seguito i “Materiali Below the Line” o anche “Materiali BTL”), di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico.
5. (Condizioni di esecuzione)
5.1. Fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, nell’esecuzione delle attività di volta in volta
commissionate da Lazio Innova il Prestatore si obbliga a:
a) rispettare le prescrizioni tecniche e modalità di svolgimento del servizio previste nel Capitolato Tecnico e nei brief che saranno di volta in volta forniti da Lazio Innova (i “Brief”);
b) formulare proposte adeguate e funzionali al rispetto delle esigenze di comunicazione esposte nel Brief;
c) rispettare i programmi di lavoro definiti con riferimento a ciascuna tipologia di materiale;
d) utilizzare le risorse indicate nei curricula prodotti in fase di gara, salvo quando indicato al successivo art. 7;
e) accertarsi sempre preventivamente della fattibilità di quanto richiesto nei Brief (in caso di errata valutazione o disattenzione imputabile al Prestatore, le eventuali soluzioni da apportare al progetto in fase di produzione o la richiesta di ulteriori servizi saranno a cura e spese dello stesso);
f) assicurare la qualità di esecuzione delle prestazioni e la tempestività dell’invio dei materiali;
g) qualora, su richiesta di Lazio Innova e/o sulla base delle esigenze espresse nel Brief del singolo servizio e/o in relazione alle proposte creative dallo stesso formulate, si renda opportuno/necessario acquistare diritti appartenenti a terzi (fotografi, modelli, etc.):
- indicare preventivamente alla Committente i costi dei diritti dei terzi (compresi eventuali oneri SIAE) ed eventuali limitazioni di utilizzo dei suddetti diritti nel tempo e nello spazio al fine di consentire a Lazio Innova di tenerne conto nella scelta tra le proposte;
- sottoporre a Lazio Innova i preventivi dei costi per l’acquisto dei diritti dei terzi al fine di ricevere la necessaria approvazione scritta;
- sottoscrivere per conto di Lazio Xxxxxx contratti con i terzi idonei a garantire a quest’ultima la possibilità di utilizzare anche direttamente i diritti dei terzi in conformità e nei limiti di quanto ivi convenuto;
h) non avvalersi di subappaltatori, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione di Lazio Innova e comunque nel rispetto di quanto successivamente previsto;
i) archiviare i contratti eventualmente sottoscritti in esecuzione del presente Accordo Quadro per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge;
j) consegnare, contestualmente alla liquidazione del relativo corrispettivo e al rimborso delle relative
5.2. Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario per l’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte.
5.3. Il Prestatore dà atto che, contestualmente alla liquidazione del relativo corrispettivo, i Materiali BTL entreranno nella esclusiva proprietà di Lazio Innova che potrà utilizzarli (anche eventualmente modificandoli, adattandoli, integrandoli, e così via) direttamente o tramite diverse agenzie pubblicitarie senza limitazioni di spazio e tempo, fatta eccezione per le limitazioni eventualmente derivanti dall’utilizzo di diritti dei terzi.
5.4. Resta inteso che il Prestatore non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dalla diffusione e modifica dei Materiali BTL nel periodo successivo alla conclusione dell’Accordo Quadro.
5.5. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non obbliga Lazio Innova ad affidare al Prestatore servizi per l’intero valore dell’Accordo Quadro né all’acquisto di un numero minimo di servizi ma comporta per il Prestatore l’obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell’Accordo Quadro.
5.6. Il Prestatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo, nel caso in cui alla scadenza dell’Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 8 non sia stato consumato il budget complessivo previsto al successivo art. 10, quale sia l'ammontare dei servizi sino a quel momento richiesti.
5.7. Qualora Lazio Xxxxxx non attivi l’Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della
stessa.
5.8. Il Prestatore dà altresì atto che tutte le riunioni che coinvolgono personale della Lazio Innova si svolgeranno presso la sede della Lazio Innova, in via Xxxxx Xxxxxxx 26/A - via Capo d’Africa 29/A in Roma. Lazio Xxxxxx si riserva anche di chiedere supporto per eventuali riunioni da tenersi con esponenti di altre Istituzioni o Enti che potrebbero svolgersi in sedi differenti.
6. (Direzione dell’esecuzione, vigilanza)
6.1. Il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro per Lazio Innova (il “Direttore dell’Esecuzione) è
(email: ; nr. telefono: ).
6.2. Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Accordo Quadro il Prestatore non potrà ricevere ordini
se non dal Direttore dell’Esecuzione.
6.3. Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la
regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’Esecuzione.
6.4. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un “Responsabile Operativo” autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi e contrattuali, assumendo la responsabilità dell’operato. In particolare:
- il responsabile operativo per Lazio Innova è il/la sig./sig.ra (email:
; nr. telefono: );
- il responsabile operativo per il Prestatore è il/la sig./sig.ra (email:
7. (Gruppo di lavoro)
7.1. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Prestatore dovrà comunicare per
iscritto al Direttore dell’Esecuzione, i nominativi delle risorse componenti il Gruppo di Lavoro.
7.2. Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio il Prestatore dovesse sostituire le risorse messe a disposizione con il Gruppo di Lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Direttore dell’Esecuzione, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità del servizio. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell’Esecuzione. La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisto.
7.3. E’ riconosciuta a Lazio Innova la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
7.4. Il Prestatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, potrà ricorrere, se indicato in sede di domanda di partecipazione, al supporto di specialisti in specifiche discipline, fermo restando che il Prestatore rimarrà l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti di Lazio Innova per l’esecuzione dei servizi.
8. (Durata dell’Accordo Quadro)
8.1. L’Accordo Quadro produrrà i propri effetti sin dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Per durata dell’Accordo Quadro si considera il periodo in cui Lazio Innova può presentare Brief al Prestatore.
8.2. Ove alla data di scadenza l’esecuzione dei servizi richiesti con contratti esecutivi emessi dalla Committente fosse ancora in corso, l’Accordo Quadro si intenderà prorogato per il tempo previsto dall’Accordo Quadro esecutivo per l’ultimazione, senza che detta proroga dia titolo al Prestatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
8.3. Alla scadenza dell’Accordo Quadro e a condizione che vi siano ancora ricorse disponibili, la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio per un periodo non superiore a 18 mesi
8.4. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare al Prestatore, nei successivi tre anni dalla stipula dell’Accordo Quadro, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento (servizi simili a quelli declinati nella presente procedura ma non esattamente identici con specifico riferimento alla tipologia dei prodotti ed alla quantità̀ indicate nell’allegato “Elenco Prodotti” del disciplinare), per un importo stimato complessivamente non superiore ad Euro 50.000,00 al netto di IVA, nonché́ degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
8.5. La Committente darà, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale, comunicazione della propria volontà di avviare la procedura di cui all’art. 63 comma 5 del Codice tramite lettera raccomandata
Codice.
9. (Modifiche dell’Accordo Quadro)
9.1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro, potrà imporre al Prestatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro originario.
9.2. In tal caso il Prestatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
9.3. Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
9.4. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti all’Accordo Quadro dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Accordo Quadro.
10. (Valore dell’Accordo Quadro e corrispettivo)
10.1. Il budget complessivo che potrà essere complessivamente destinato all’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nell’intero periodo di efficacia dello stesso, è pari a Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) oltre IVA. Del suddetto importo, Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA potranno essere destinati all’eventuale acquisto dei diritti dei terzi secondo quando previsto all’art. 4.3. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
10.2. A titolo di corrispettivo per l’attività svolta Lazio Innova riconoscerà al Prestatore i costi unitari indicati nel Listino che saranno moltiplicati per il numero di prodotti effettivamente richiesti. Nel limite di spesa complessivo di cui al comma 10.1 del presente articolo, Lazio Innova potrà acquistare tutti o alcuni dei prodotti indicati nel Listino senza limitazioni di carattere quantitativo o legate alla tipologia di prodotto.
10.3. I prezzi del Listino si intendono omnicomprensivi e al netto della sola IVA.
10.4. I prezzi del Listino si intendono immodificabili per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
10.5. Il costo previsto per gli oneri della sicurezza da interferenza è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
10.6. Per l’ipotesi in cui la Committente si avvalga della procedura negoziata prevista all’art. 63 comma 5 del Codice per l’affidamento al Prestatore di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo è stato stimato u budget di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA.
11.2. Le fatture dovranno riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato.
11.3. Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte del Prestatore dei relativi servizi, secondo le specifiche
dell’offerta tecnica, del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara.
11.4. Lazio Innova quale società iscritta nell’«Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni» è soggetta alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244” pubblicato sulla GU n.118 del 22-5-2013.
11.5. La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco: 2IKBER.
11.6. Le fatture dovranno riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti" ovvero “split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”. Si specifica che ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legge n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 13 luglio 2018, dal 14 luglio, la “scissione dei pagamenti” non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11.7. Lazio Innova effettuerà il versamento dell’importo al netto dell’Iva, essendo tenuta essa stessa a versare all’Erario l’Iva sulla fattura acquisti. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.
11.8. Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato al successivo art. 12.
11.9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univo su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:
- CIG: 8628960B0C;
- nr. protocollo e data del contratto;
- codice commessa: ;
- estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento.
11.10. L’assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente
dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.
11.11. I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30
giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
11.12. Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.
11.13. In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.
11.14. Le fatture successive alla prima saranno liquidate alla Mandataria previa verifica dell’avvenuta liquidazione in favore delle Mandanti delle quote di corrispettivo alle stesse spettanti con riferimento alle fatture precedenti. Per la dimostrazione dell’avvenuta liquidazione delle quote di corrispettivo la Mandataria potrà produrre le fatture quietanzate ovvero una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalle Mandanti. Nel caso in cui la Mandataria non abbia provveduto alla liquidazione delle precedenti quote in favore delle Mandanti, la Committente effettuerà il pagamento delle quote di corrispettivo oggetto della fattura in scadenza direttamente alle Mandanti riservandosi di destinare la quota spettante alla Mandataria alla liquidazione in favore delle Mandanti degli importi loro spettanti con riferimento alle fatture precedenti.
11.15. L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
11.16. Resta inteso che sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituzione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12. (Tracciabilità dei flussi finanziari)
12.1. Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.
12.2. A tal fine il Prestatore è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è 8628960B0C.
12.3. Il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nat a il ,
C.F. ;
b) nat a il ,
C.F. ;
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nata
;
b) nata
.
il , C.F.
il , C.F.
12.4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
12.5. E’ onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:
- nel contratto di mandato in caso di R.T.I.;
- negli eventuali contratti di subappalto.
12.6. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
12.7. Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
12.8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
13. (Garanzia definitiva)
13.1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n.
emessa da in data
pari ad euro (10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità o in caso il Prestatore sia una micro, piccola o media impresa).
13.2. Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
14. (Adeguamento del corrispettivo)
14.1. Non è previsto adeguamento delle tariffe esposte nel listino. Le stesse si intendono immodificabili per tutta la validità dell’Accordo Quadro.
15. (Inadempimento e penali)
15.1. Impregiudicato ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno e fermo l’impegno del Prestatore di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento anche effettuando attività straordinarie, in caso di ingiustificato ritardo nella esecuzione di uno specifico servizio nei termini offerti in sede di gara, Lazio Innova applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% del valore dei Materiali BTL oggetto del singolo servizio ed Euro 100,00.
15.2. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero venissero irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto.
15.3. Lazio Xxxxxx si riserva altresì di risolvere il presente Accordo Quadro qualora, nell’arco di tre mesi consecutivi, si sia proceduto ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Tecnico alla risoluzione di più di cinque singoli affidamenti a causa dell’incapacità di individuare un concept grafico rispondente alle esigenze di Lazio Innova secondo.
15.4. L’applicazione delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta nei confronti del Prestatore cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione.
15.5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Lazio Innova, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, potrà, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale obbligo di reintegrazione in capo al Prestatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati.
15.6. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
15.7. Lazio Innova, su motivata richiesta del Prestatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile al Prestatore.
15.8. Il Prestatore dà comunque atto che tutte le clausole del presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell’altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.
15.9. A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:
− frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto del
servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
− rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del
servizio stesso nei termini previsti dall’Accordo Quadro;
− subappalto abusivo, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro;
− non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
− perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del servizio;
− mancata reintegrazione della cauzione;
− violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
16. (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
16.1. Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
16.2. Il Prestatore ha stipulato apposita assicurazione n.
del
con la
per un massimale minimo annuo di Euro 5.000.000,00 per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto ed assume, altresì, l’onere di manlevare Lazio Innova da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Lazio Innova per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.
16.3. Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
16.4. Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro accordo quadro collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
16.5. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
16.6. I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
16.7. Lazio Xxxxxx nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
16.8. Il Prestatore dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno di durata del presente Accordo Quadro, copia conforme all’originale della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, dichiarando
16.9. Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
17. (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex X.Xxx. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e
Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità)
17.1. Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. L’Operatore Economico dichiara, altresì, di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato Lazio Innova S.p.A., impegnandosi per sé e per i propri rappresentanti, preposti e/o dipendenti al rispetto dei principi e delle condotte derivanti dal Codice stesso. In caso di violazione da parte dell’Operatore delle disposizioni contenute nei documenti di cui al presente articolo, Lazio Xxxxxx potrà recedere dal contratto. Resta parimenti inteso che, anche in tal caso, Lazio Innova sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.
18. (Dichiarazioni di garanzia)
18.1. Il Prestatore si impegna:
• a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente Accordo Quadro;
• ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
18.2. Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
18.3. Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
20. (Riservatezza)
20.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo quadro, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia di privacy dal Reg. UE 2016/679, dal D.lgs. 196/03 s.m.i. e dalle altre disposizioni di settore.
20.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
20.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro.
21. (Subappalto e divieto di cessione dell’Accordo Quadro)
21.1. Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 40% del valore complessivo dell’appalto.
21.2. Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art.
80 del Codice.
21.3. Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
21.4. Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento.
21.5. Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
21.6. Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
21.7. Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
21.8. Lazio Xxxxxx provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.
21.9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21.10. E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo dell’Accordo Quadro, l’oggetto dell’attività affidata.
21.11. Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Xxxxxx per qualsiasi attività subappaltata.
21.12. In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso
l’Accordo Quadro a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
21.13. In caso di cessione dell’Accordo Quadro, lo stesso sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
22. (Domicilio legale)
22.1. A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
23. (Recesso)
23.1. E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC
23.2. Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni
ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
23.3. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso. In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Accordo Quadro sino alla data di recesso.
23.4. Conformemente a quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dall’Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.
24. (Risoluzione)
24.1. Salvo quanto previsto nel precedente art. 15, in ogni caso di grave mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dall’offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, Lazio Innova potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente Accordo Quadro previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r..
24.2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente Accordo Quadro si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore di Lazio Innova.
24.3. In ogni caso, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016, dal Capitolato speciale prescrittivo e prestazionale e dall’Accordo Quadro medesimo, anche per i seguenti motivi:
- applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal Accordo Quadro collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
- grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.
25. (Oneri fiscali e spese contrattuali)
25.1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste
l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
25.2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
26. (Trattamento dei dati – consenso al trattamento)
26.1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., delle linee guida e delle note dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni normative applicabile alle comunicazioni e diffusioni a terzi dei dati personali ed eventualmente particolari presenti nelle banche dati.
26.2. In particolare Lazio Xxxxxx garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
26.3. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, par. 1, num. 7) del Reg. UE 2016/679 è Lazio Innova. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
26.4. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 13 e 14 dal Reg. UE 2016/679 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
26.5. La liceità del trattamento dei dati personali da parte di ciascuna delle parti si fonda sulle fattispecie indicate
all’art. 6 del Reg. UE 2016/679.
26.6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
26.7. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
26.8. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati (DPO), eventualmente nominato, e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
26.9. Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché l’attività oggetto dell’Accordo Quadro comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.A., Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Contratto designa il Prestatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Accordo Quadro soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto
il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) mette in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previsto dall’art. 32 del GDPR, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi che possano derivare per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. Pertanto, qualora per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, l’Operatore Economico intenda avvalersi di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere previamente autorizzati dalla scrivente e nominati sub-responsabili ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del GDPR (di seguito Sub-responsabili o Sub-responsabile). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che il presente Accordo Quadro impone al Responsabile. L’Operatore Economico conserverà nei confronti di Lazio Innova S.p.a. l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub-responsabile nominato, qualora quest’ultimo ometta di adempiere ai propri obblighi in tema di protezione dei dati;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico;
j) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. Pertanto, qualora per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, l’Operatore Economico intenda avvalersi di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi
dovranno essere previamente autorizzati dalla scrivente e nominati sub-responsabili ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del GDPR (di seguito Sub-responsabili o Sub-responsabile). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che il presente Accordo Quadro impone al Responsabile. L’Operatore Economico conserverà nei confronti di Lazio Innova S.p.a. l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub-responsabile nominato, qualora quest’ultimo ometta di adempiere ai propri obblighi in tema di protezione dei datiti;
In ogni caso, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione dell’Accordo Quadro con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento dell’Accordo Quadro. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
27. (Varie)
27.1. Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo Quadro venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell’Accordo Quadro rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
27.2. Accordo Quadro non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Accordo Quadro e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
27.3. Comunicazioni. Fermo restante quanto previsto al precedente art. 61, qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente Accordo Quadro, salvo diversa previsione contenuta nel presente accordo, potrà alternativamente essere effettuata mediante PEC all’indirizzo
Per Lazio Innova: Per il Prestatore:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Per Lazio Innova: xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx.
Per il Prestatore: Xxx /Xxxxxx
00.0. Comunicazione a mezzo e-mail. Le comunicazioni di natura strettamente operativa a mezzo e-mail dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Se alla Lazio Innova:
Se al Prestatore:
28. (Clausola risolutiva)
(Da applicarsi solo in caso di sottoscrizione dell’Accordo Quadro in pendenza del rilascio da parte della prefettura della certificazione antimafia)
28.1. Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
28.2. Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro qualora fossero accertati, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
28.3. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.
28.4. In tali ipotesi l’Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
29. (Foro Competente)
29.1. Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto
Per Lazio Innova Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: art. 2 (valore delle premesse e degli allegati); art. 3 (norme regolatrici dell’appalto); art. 5 (condizioni di esecuzione); art. 8 (durata dell’Accordo Quadro); art. 9 (Modifiche dell’Accordo Quadro); art. 11 (fatturazione e pagamenti); art. 12 (tracciabilità dei flussi finanziari); art. 13 (garanzia definitiva); art. 14 (adeguamento del corrispettivo); art. 15 (inadempienze); art. 16 (responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 17 (codice Etico Lazio Innova); art. 18 (dichiarazioni di garanzia); art. 19 (efficacia dell’accordo quadro); art. 20 (riservatezza); art. 21 (subappalto e divieto di cessione dell’Accordo Quadro); art. 22 (domicilio legale); art. 23 (recesso); art. 24 (risoluzione); art. 25 (oneri fiscali e
spese contrattuali); art. 26 (trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 27 (varie); art. 28 (clausola risolutiva); art. 28 (foro competente).
Roma, Per il Prestatore
Lazio Innova