Comunicazione Italia
Comunicazione Italia
Viale Regina Margherita, 125 – 00000 Xxxx T x00 00 00000000
ENEL-ITA-04/08/2021-0063850
Contraflo di Sponsorizzazione Tecnica
Accordo per la promozione del brand in progetti di comunicazione nazionale e/o territoriale (di seguito Contratto o Lettera d’Ordine)
TRA
Enel Italia S.p.A. (di seguito “Enel” o “Sponsor”)
Indirizzo | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000 |
Xxxxx, XXX, Xxxxx | Xxxx, 00000, Xxxxxx |
Codice Fiscale | 06377691008 |
Partita IVA Gruppo Enel | 15844561009 |
in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile Comunicazione Italia
• per conto della/e seguente/i società: Enel Energia S.p.A.
E-Distribuzione S.p.A.
Enel Produzione S.p.A. (PGI Italia/area Thermal)
Enel Green Power Italia S.r.l. (PGI/area Energie Rinnovabili) Altro
■
• per conto della/e seguente/i area/e Comunicazione Italia
Sostenibilità e Affari Istituzionali/area Sostenibilità Sostenibilità e Affari Istituzionali/area Affari Istituzionali
Altro
E
Presidenza del consiglio dei Ministri. Dipartimento per i servizi Strumentali. (di seguito Organizzatore o Sponsee) con sede legale:
Indirizzo | via della Mercede 96 |
Città, CAP, Stato | Roma |
Codice Fiscale | 80188230587 |
Partita IVA |
|
in persona di in qualità di
Cons.Xxxxx Xxxxxxxx
Capo Dipartimento
domiciliato per la carica presso la sede dello Sponsee di seguito congiuntamente anche, le Parti.
Enel Italia Spa Società con socio unico – Xxxx Xxxxxx: 00000 Xxxx, Viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 06377691008
– R.E.A. 963811-Partita IVA 15844561009 – Capitale sociale Euro 100.000.000 i.v. Direzione e coordinamento di Enel S.p.A
PREMESSE
a) Enel, come sopra rappresentata, nel panorama delle attività di comunicazione e al fine di promuovere la propria immagine, intende acquisire la qualifica di sponsor dell’iniziativa descritta in Oggetto nel presente Contratto e i relativi benefit.
b) Per quanto non previsto nel presente Contratto, trovano applicazione le Condizioni Generali di Sponsorizzazione del Gruppo Enel, disponibili sul link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/ a201611-condizioni-generali-di-sponsorizzazione.html, nonché i seguenti Allegati che costituiscono parte integrante della Lettera d’Ordine:
• Allegato A
Marchi di Enel e/o delle Società del Gruppo, disponibile sul link: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxx-xxxx
• Allegato B
Benefit e attività della Sponsorizzazione
• Allegato C
Modalità di fatturazione
• Allegato D
Guida alla fatturazione elettronica
Gli Allegati reperibili ai link sopra riportati devono intendersi sostituiti da quelli ricevuti e sottoscritti in via preliminare alla sottoscrizione della presente Lettera d’Ordine.
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti del Contratto, la prevalenza è determinata dall’ordine progressivo sopra indicato.
Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di Tutela dei dati personali, di cui al successivo art. 16, costituiscono altresì parte integrante del presente Contratto gli specifici Allegati GDPR ivi indicati, per quanto applicabili.
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e essenziale del Contratto.
1. OGGETTO E DATI DEL CONTRATTO
Sponsorizzazione del progetto di seguito indicato per il quale Enel acquisisce diritti e benefit come descritti nell’Allegato B al presente Contratto.
Finanziaria ■ Tecnica Mista
Tipologia di Sponsorizzazione
1000030806
Codice Ordine d’Acquisto
3010021766
Codice Richiesta d’Acquisto
delle facciate esterne, interne del cortile e del scalone d'onore di Palazzo Chigi
Sponsorizzazione tecnica del servizio di illuminazione permanente
Nome Progetto
A fronte degli obblighi assunti dallo Sponsee ex art. 5 del presente Xxxxxxxxx, Enel si impegna nei confronti
di quest’ultimo a realizzare l'impianto di illuminazione permanente degli ambiti scelti.
Le suddette attività verranno realizzate mediante affidamento dei lavori a Enel Sole
In particolare, tali lavori (per un valore complessivo pari a Euro 000.000
.
.
+ IVA) sono finalizzati
a realizzare l'impianto di illuminazione permanente. .
2. DURATA
Il presente Contratto ha la seguente durata, con efficacia fino al completamento dell’esecuzione delle attività contrattuali:
31 agosto 2029
AL
1 settembre 2021
DAL
3. CONDIZIONI ECONOMICHE
Le Parti si danno reciprocamente atto che la prestazione resa da ciascuna di esse nei confronti dell’altra costituisce il corrispettivo per il pagamento della prestazione ricevuta in cambio dall’altra Parte. Stante la natura permutativa
delle operazioni vicendevolmente scambiate, le Parti riconoscono alle stesse il valore di Euro 150.000 .
3.1 Corrispettivo
Per le tutte attività oggetto del presente Contratto, Enel riconosce allo Sponsee il corrispettivo complessivo, fisso e invariabile di Euro 150.000 ( centocinquantamila /00), escluso IVA, così ripartito:
Enel Energia S.p.A. Euro ( /00), escluso IVA.
E-Distribuzione S.p.A. Euro ( /00), escluso IVA.
Enel Produzione S.p.A. (PGI Italia/area Thermal) Euro ( /00), escluso IVA.
Enel Green Power Italia S.r.l. (PGI/area Energie Rinnovabili) Euro ( /00), escluso IVA. Comunicazione Italia Euro ( /00), escluso IVA.
Sostenibilità e Affari Istituzionali/area Sostenibilità Euro ( /00), escluso IVA. Sostenibilità e Affari Istituzionali/area Affari Istituzionali Euro ( /00), escluso IVA. Altro Euro ( /00), escluso IVA.
3.2 Intestazione della/e fattura/e
Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:
Enel Italia S.p.A.
Roma, Viale Regina Margherita 125 - CAP 00198 Partita IVA Gruppo Enel 15844561009
e dovrà riportare, obbligatoriamente:
• Indicazione del Codice fiscale di Enel Italia S.p.A. 06377691008 (in aggiunta alla Partita IVA Gruppo Enel)
• gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione (il numero SAP dell’ordine di acquisto e il Benestare alla fattura)
• Il codice IBAN del conto corrente/postale
• Il codice BIC (Bank Identifier Code) della Banca
3.3 Condizioni di pagamento
In ottemperanza a quanto previsto al punto 16 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione, lo Sponsee dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati precedentemente comunicati dallo stesso. In difetto o in ritardo di tale comunicazione, Enel si intenderà liberata con i pagamenti effettuati senza che lo Sponsee possa sollevare eccezioni di sorta in ordine a mancati pagamenti o eventuali ritardi degli stessi.
4. LINGUA UFFICIALE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Lingua ufficiale del Contratto: ITALIANO.
5. OBBLIGHI DELLO SPONSEE
A fronte dell’impegno assunto da Enel ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto nei confronti dello Sponsee, quest’ultimo assume nei confronti di Enel gli obblighi descritti nell’Allegato B Benefit e attività della Sponsorizzazione e nell’art. 5 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione
6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le attività oggetto del Contratto dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto indicato nel presente Contratto e nei suoi allegati, come in particolare previsto nell’Allegato B Benefit e attività della Sponsorizzazione e dovranno in ogni caso essere svolte nei tempi e con modalità che consentano il perseguimento delle finalità e del regolare svolgimento dell’iniziativa in oggetto.
7. USO MARCHI DI ENEL E/O DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
In conformità a quanto previsto all’art. 11 “Uso dei marchi di Enel e/o delle Società del Gruppo” delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione, ogni utilizzo dei marchi di Enel (di cui all’Allegato A Marchi di Enel e/o delle Societa del Gruppo) dovrà essere preventivamente concordato con l’area Comunicazione Italia.
8. USO MARCHIO EVENTO E/O DELLO SPONSEE E DELLA QUALIFICA DI SPONSOR
L’eventuale utilizzo, da parte di Enel, di Marchi o qualifiche concessi dallo Sponsee a Enel quale sponsor dell’evento, ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto, dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti e delle scadenze connessi alle finalità e al regolare svolgimento dell’iniziativa in oggetto.
Per quanto qui non regolato si rimanda all’Allegato B Benefit e attività della Sponsorizzazione.
9. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra Enel e lo Sponsee connessa al presente Contratto (incluso eventuali modifiche di dati anagrafici o riferimenti contrattuali) dovrà essere inviata a mezzo PEC, o a mezzo posta elettronica se sprovvisti, al domicilio delle parti indicato.
10. REFERENTI CONTRATTUALI
Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, nonché dell’esecuzione del presente Contratto sono affidate a:
Referenti Enel (Gestore del Contratto) | |
Nominativo | Xxxxx Xxx De Noia |
Direzione | Comunicazione Italia |
Indirizzo | Viale Regina Margherita 125 |
Posta elettronica | xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx e in copia conoscenza a: |
PEC |
Referente Sponsee (da compilare a cura dello Sponsee) |
Nominativo Cons. Xxxxx Xxxxxxxx |
Ruolo organizzativo Capo dipartimento |
Indirizzo xxx xxxxx Xxxxxxx 0 Xxxx |
Telefono 00 00000000 |
11. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSEE
Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione.
12. RISOLUZIONE
A integrazione dell’art. 19 “Risoluzione” delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione, il Contratto potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile anche per i seguenti motivi:
• nel caso in cui taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Unico o il Direttore Generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
• qualora gli accertamenti antimafia presso l’Autorità competente risultino positivi;
• qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che lo Sponsee abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, Enel si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva il diritto di esigere il rimborso delle maggiori spese eventualmente subite e derivate da un non regolare adempimento delle attività.
13. OBBLIGO DI NON CONCORRENZA - ESCLUSIVA MERCEOLOGICA
Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 13 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione.
14. RECESSO
Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 18 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione.
15. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Si precisa che per patto espresso tutti gli elaborati e ogni altro elemento scaturito nella fase di studio, creativa, progettuale e realizzativa, e comunque predisposti nell’ambito del Contratto e ai fini dell’espletamento delle attività oggetto del medesimo, rimarranno di esclusiva proprietà di Enel unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine e con qualsiasi mezzo, senza limitazioni temporali o di spazio e senza che lo Sponsee possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione dei singoli incarichi Enel autorizzi lo Sponsee a acquisire diritti da terzi (a es. modelli, attori, fotografi, illustratori, case di produzione), sarà compito dello Sponsee ottenere le più ampie liberatorie dagli effettivi titolari dei diritti ceduti, per consentire a Enel il più ampio sfruttamento di tali diritti, senza limitazioni di tempo, territorio, spazi e mezzi.
Lo Xxxxxxx s’impegna a manlevare e comunque tenere indenne Enel da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che dovesse derivare dallo sfruttamento dei suddetti diritti, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l’acquisizione dei su indicati diritti di utilizzazione. Nel trattare diritti di terzi, sarà cura dello Sponsee dare tempestiva comunicazione a Enel delle eventuali limitazioni all’utilizzo di tali diritti e degli oneri relativi alla loro acquisizione, così che Enel possa decidere se acquistarli, in tutto o in parte, o lasciare cadere le trattative. Resta inteso che per tutta la durata del Contratto, lo Sponsee dovrà evidenziare a Enel eventuali rischi di violazione di diritti di terzi.
16. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai fini del presente Contratto per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di stipula del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato e in forma cartacea e saranno conservati per tutta ladurata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al riguardo si precisa che:
• Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente, in persona del legale rappresentante pro tempore;
• L’interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula e gestione del Contratto;
• I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero a società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., a quest’ultima collegate o ad altri soggetti, che potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
• L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR, ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;
• L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx; Tel. (x00) 00.000000, email: xxxxxxx@xxxx.xx;
• Il Titolare del trattamento, ove previsto per legge, ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web del Titolare o su richiesta.
Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, venissero acquisiti e trattati dati personali riferiti a persona fisica, le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
A tal fine le Parti si impegnano, ove necessario e comunque prima dell’inizio del trattamento dei dati, ad apportare al presente articolo o al Contratto adeguate modifiche o integrazioni che siano funzionali a regolare il trattamento dei dati, così come eventualmente concepito nell’ambito del rapporto tra le Parti.
1. Società del Gruppo Enel che stipula il Contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato.
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17. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE IMMAGINI
Si rimanda a quanto previsto nell’Allegato B Benefit e attività della Sponsorizzazione
18. PERFEZIONAMENTO E ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini del perfezionamento del presente accordo, lo Sponsee dovrà trasmettere la seguente documentazione:
• Copia della presente Lettera d’Ordine e dei relativi Allegati debitamente firmati per accettazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. La Lettera d’Ordine dovrà essere completata a cura dello Sponsee con i dati di cui all’art. 10 Referenti Contrattuali.
• Idonea documentazione attestante i poteri di firma del sottoscrittore.
• Fotocopia di valido documento d’identità (se non già precedentemente inviati).
Con l’accettazione si considera integralmente e incondizionatamente conosciuto e accettato, da parte dello Sponsee stesso, il contenuto della Lettera d’Ordine e di tutti i documenti facenti parte integrante del Contratto.
L’originale dovrà essere:
• sottoscritto in modo olografo da parte del legale rappresentante o soggetto dotato di specifici poteri e trasmesso mediante posta con raccomandata o corriere
oppure
• firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx e per conoscenza a xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx e a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx
La documentazione cartacea trasmessa in originale dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Enel Italia S.p.A.
Comunicazione Italia
Brand, Advertising e Content Management V.le Regina Margherita, 137
000198 Roma
Nel caso in cui non avvenga il perfezionamento dell’accordo ai sensi di quanto precede, il medesimo risulterà privo di efficacia e lo Sponsee non avrà null’altro a pretendere, a nessun titolo. Si precisa che per i contratti il cui importo sia pari o superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/oo) e inferiore alla soglia comunitaria, il perfezionamento è subordinato alla ricezione della comunicazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Per i contratti il cui importo sia pari o superiore alla soglia comunitaria il perfezionamento è subordinato alla ricezione dell’informazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
È fatta salva l’applicazione dell’art. 92 comma 3 del citato Decreto.
19. LEGGE APPLICABILE
Il Contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.
20. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto, è competente il Foro di Roma.
21. FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’attività oggetto di sponsorizzazione preveda la realizzazione di eventi fisici, l’art. 22 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione trova applicazione al presente Contratto con la seguente modifica. Se, per qualsiasi causa di Forza Maggiore (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’emanazione da parte delle competenti autorità od organismi nazionali/locali di misure urgenti volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19) venga a determinarsi l’impossibilità di realizzare l’evento di cui al presente Contratto così come ivi stesso contemplato, le Parti in buona fede valuteranno eventuali modalità alternative per la realizzazione dell’evento, procedendo a (i) definire altresì le conseguenti variazioni da apportare all’elenco dei benefit e dei diritti inclusi nell’Allegato B, (ii) adeguare il relativo corrispettivo in coerenza con le predette variazioni.
Resta inteso che qualora le Parti non riuscissero a trovare un accordo in merito a quanto sopraindicato entro una data concordata per iscritto, Enel avrà il diritto di risolvere il Contratto, senza che allo Sponsee sia dovuto alcun pagamento e/o rimborso spese.
In tal caso, quindi, qualora sia previsto un pagamento del corrispettivo di cui all’art. 10 del Contratto in più rate, Enel non sarà tenuta al pagamento delle ulteriori tranche di pagamento. Nel caso in cui Enel abbia già effettuamento il pagamento dell’intera somma, lo Sponsee sarà obbligato a restituirla interamente entro 15 giorni dal ricevimento di un’espressa richiesta per iscritto da parte di Enel.
ALLEGATI
A. Marchi di Enel e/o delle Società del Gruppo
B. Benefit e Attività della Sponsorizzazione
C. Modalità di fatturazione
X. Xxxxx alla fatturazione elettronica
Data
Firma Enel Italia
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Comunicazione Italia
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
Data
Firma Sponsee
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxxxxx capo dipartimento
MOFLirImNa dAigRitalIe aPi sAenOsi dLelOl’art. 21 del d.lgs. 82/2005
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Lo Sponsee dichiara, di aver preso visione e accettare espressamente quanto disposto nei sotto elencati articoli della presente Lettera d’Ordine e delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione, per i quali esprime, a norma dell’art. 1341 Codice Civile, il proprio pieno e incondizionato consenso e approvazione.
Relativamente al documento Condizioni Generali di Sponsorizzazione:
Art. 5: OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSEE Art. 6: RESPONSABILITÀ DELLO SPONSEE Art. 7: CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 9: CESSIONE DEI DIRITTI E CREDITI
Art. 11: USO DEI MARCHI DI ENEL (E/O DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO) Art. 12: PUBBLICHE DICHIARAZIONI
Art. 13: OBBLIGO DI NON CONCORRENZA – ESCLUSIVA MERCEOLOGICA Art. 14: CONDIZIONI ECONOMICHE
Art. 15: FATTURAZIONE
Art. 16: CONDIZIONI DI PAGAMENTO Art. 17: TRIBUTI
Art. 18: RECESSO
Art. 19: RISOLUZIONE
Art. 20: RISERVATEZZA Art. 22: FORZA MAGGIORE
Art. 23: NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA
Relativamente alla presente Lettera d’Ordine
Art. 5: OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Art. 11: RESPONSABILITÀ DELLO SPONSEE Art. 12: RISOLUZIONE
Art. 13: OBBLIGO DI NON CONCORRENZA - ESCLUSIVA MERCEOLOGICA Art. 14: RECESSO
Art. 19: LEGGE APPLICABILE
Art. 20: CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Art. 21: FORZA MAGGIORE
Data
Firma Sponsee
Xxxxx Xxxxxxxx capo dipartimento
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
ALLEGATO A
MARCHI DI ENEL E/O DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Per i materiali di comunicazione e le attività oggetto del Contratto dovranno essere apposti il/i seguente/i marchio/i.
Enel
Marchi di Enel e/o delle Società del Gruppo, disponibile sul link: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxx-xxxx
In ogni caso Comunicazione Italia (Brand, Advertising e Content Management) trasmetterà di volta in volta il/i marchio/i da apporre, le condizioni d’uso e/o linee di identità.
Tutti i materiali prodotti dallo Sponsee dovranno essere sottoposti all’approvazione di Enel in tempo utile per poter visionare e condividere internamente i documenti.
ALLEGATO B
BENEFIT E ATTIVITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE
Qualifica Sponsor
sponsor
Benefit, servizi, attività garantiti dalla Sponsorizzazione.
A titolo di esempio: visibilità del logo, diritto di utilizzo delle immagini, uso del marchio dello Sponsee, possibilità stand, altro.
Logo Enel su pubblicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri (ad esempio brochure) relative alla sede di Palazzo Chigi;
Organizzazione di un evento ad hoc, mediante una sorta di “taglio del nastro”, alla presenza dei vertici dei due contraenti da concordare insieme.
ALLEGATO B
BENEFIT E ATTIVITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE
Benefit, servizi, attività garantiti dalla Sponsorizzazione.
A titolo di esempio: visibilità del logo, diritto di utilizzo delle immagini, uso del marchio dello Sponsee, possibilità stand, altro. (2ª parte)
MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Enel Italia S.p.A. ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo IVA (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972). Con tale regime viene istituito un unico e autonomo soggetto passivo IVA con un’unica Partita IVA per tutte le Società del Gruppo Enel aderenti. La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° gennaio 2021. L’elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo IVA, a cui è associata l’unica Partita IVA di Gruppo, è disponibile al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx
L’adesione da parte di Enel Italia al Gruppo IVA comporta la non applicazione del Regime IVA Split Payment dal 1° gennaio 2021. In aggiunta alla Partita IVA di Gruppo assume carattere obbligatorio l’indicazione in fattura del codice fiscale di Enel Italia S.p.A.
Fermo rimanendo la natura permutativa delle prestazioni che le Parti si scambiano in forza del presente Contratto, ciascuna delle Parti emetterà nei confronti dell’altra apposita fattura per un importo pari ad
Euro 150.000 , oltre IVA, in base a quanto stabilito dalla disciplina recata dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In applicazione di tale disciplina, alle fatture emesse in relazione al presente contratto non si rende applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 novembre 2017, n. 27, § 2).
Le fatture verranno entrambe emesse da ciascuna delle Parti in data 20 dicembre 2021 a completamento .
dei lavori di illuminazione permanente delle facciate interne, esterne del cortile e dello scalone d'onore di Palazzo Chigi.
In relazione alla fattura che lo Sponsee emetterà nei confronti di Enel, fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Sponsorizzazione agli artt. 14, 15 e 16, i corrispettivi devono essere fatturati dallo Sponsee secondo le seguenti modalità:
• La trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di Enel (Portale degli Acquisti attraverso il quale Enel svolge l’attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L’utilizzo del Portale Enel per l’invio delle fatture rende digitale il processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di Enel con certezza dei termini di pagamento.
• Si precisa che in base alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI).
• Enel quindi svolge a titolo gratuito il ruolo di intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri sponsee (quindi documenti e informazioni che è già titolato a riceverle in qualità di committente) e non quelle emesse dagli Sponsee a soggetti diversi da Enel.
• Enel si impegna a inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dallo Xxxxxxx, distinguendo tale attività dal ruolo di verifica delle prestazioni o forniture ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l’impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l’automatico riconoscimento del credito che è soggetto alle verifiche da parte di Enel quale Sponsor.
• Enel non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in nome e per conto del fornitore di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR IVA, oppure l’intermediario individuato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
– quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresenta l’unico che può essere delegato alla consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate).
La fattura sarà valida e Enel potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 e andranno trasmesse tramite il SdI (Sistema di Interscambio) a eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’Allegato C sono riportati i dettagli tecnici necessari per la corretta gestione della fatturazione elettronica per Enel. Fuori dai casi di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica, nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa.
• I fornitori non residenti, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI. Prima dell’emissione di ogni fattura lo Sponsee dovrà richiedere all’Unità Enel che gestisce il Contratto il numero SAP dell’ordine di acquisto (da inserire nel Tag XML SDI 2.1.2 “Dati Ordine d’Acquisto” della fattura elettronica) e il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.
Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla fatturazione, numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli dell’Allegato D per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di acquisto o Codice unità Enel).
In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare, oltre al numero SAP dell’ordine di acquisto, l’indicazione dell’Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura.
GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Al fine di evitare l’impossibilità da parte delle Società del Gruppo Enel stabilite in Italia di processare fatture inviate attraverso canali non previsti dalla nuova normativa, tutti i fornitori sono invitati a verificare, prima di emettere la fattura, se rientrano nell’obbligo sopra citato.
Di seguito si evidenziano alcuni campi chiave della compilazione fattura elettronica (tracciato XML) per ridurre al minimo le difficoltà di processamento delle stesse nei sistemi gestionali Enel, in modo da garantire nei termini contrattuali il pagamento.
• Dati di trasmissione.
• Notifica di Mancata Consegna.
• Ordine d’acquisto.
• Bollo.
• Esigibilità IVA.
• DDT.
• Dati di Ricezione.
• Allegati.
Le indicazioni fornite potranno essere oggetto di integrazione/modifiche a seguito di aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o per integrare informazioni o dati che si rendano necessari, a Enel, nel processo di registrazione delle fatture.
Dati di trasmissione
L’invio di fatture o note di variazione alle Società Enel deve avvenire utilizzando il Formato di Trasmissione
– riferimento tracciato XML [1.1.3] - previsto per la fatturazione tra privati o B2B (FPR12) che prevede un Codice Destinatario [1.1.4] di 7caratteri “0000000”
Esempio di compilazione corretta
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
Le Società Enel non forniscono PEC e codici destinatari. Le società Enel si sono avvalse del servizio di Preregistrazione attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per il recapito delle fatture elettroniche è sufficiente riportare correttamente il Codice Destinatario 0000000, il codice fiscale della Società Enel, nonché la Partita IVA di Gruppo.
Il SdI provvederà a inoltrare il documento all’indirizzo telematico comunicato con il “servizio di registrazione” a discapito dell’indirizzo, se diverso, segnalato o meno nella fattura elettronica.
Pertanto è obbligatorio riportare correttamente il numero della partita IVA e il codice destinatario.
È importante indicare correttamente il numero della partita IVA di Gruppo nella corretta posizione del tracciato XML [1.4.1.1]
Esempio corretto riferito a una delle Società del Gruppo Enel (Società Enel Sole S.r.l.)
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> (15844561009) </IdCodice>
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione della partita Iva di Gruppo.
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> </IdCodice>
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
ALLEGATO D
GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione del codice fiscale (campo obbligatorio)
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> (15844561009)</IdCodice>
<CodiceFiscale> </CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – Inversione del dato. Codice fiscale inserito nella posizione della partita Iva di Gruppo
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> 02322600541</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale> (15844561009) =</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Notifica di mancata consegna
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare alle Società del Gruppo Enel, tramite casella di posta elettronica, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Preghiamo i fornitori di agire celermente a produrre la comunicazione riportando copia della notifica della mancata consegna e copia informatica o analogica della fattura elettronica, al fine di consentirci l’elaborazione della fattura nei termini previsti per il pagamento.
Ordine d’acquisto
L’identificativo dell’ordine, se fornito dalle Società Enel, così come contrattualmente previsto, deve essere inserito nella fattura e trova la sua collocazione nei DatiOrdineAcquisto [2.1.2] alla sezione IdDocumento [2.1.2.2]. Qualora fosse immesso in altri campi, ad esempio “DatiContratto o altro campo descrittivo”, l’elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi.
L’identificativo dell’ordine di acquisto delle Società Enel ha sempre lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici. Si chiede pertanto di porre attenzione alla corretta valorizzazione dell’apposito blocco.
Esempio corretto di valorizzazione: l’ordine è stato inserito nel blocco corretto.
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
Esempio errato di valorizzazione: l’ordine di acquisto è stato inserito nel blocco Contratto.
<DatiContratto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>10</NumItem>
</DatiContratto>
Esempio corretto di valorizzazione: l’ordine di acquisto e il Contratto sono state inseriti nelle posizioni corrette.
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
<DatiContratto>
<IdDocumento>8400126611</IdDocumento>
</DatiContratto>
ALLEGATO D
GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Bollo
Nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, vanno valorizzati i dati dell’apposito blocco DatiBollo[2.1.1.6]:
• [2.1.1.6.1] BolloVirtuale SI
• [2.1.1.6.2] ImportoBollo 2.00 (facoltativo)
Si ricorda che per le fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va applicata.
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
Se il fornitore valorizza l’apposito campo sopracitato senza, contestualmente, inserire una linea di dettaglio per l’importo del bollo di 2 euro, l’importo del bollo verrà considerato a carico del fornitore. Viceversa, sarà considerato a carico del committente qualora il fornitore inserisca la relativa riga di dettaglio facendo confluire l’imposta nel totale fattura.
Di seguito un esempio corretto nella posizione della riga:
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Bollo</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>2.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>2.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
Esigibilità IVA
Per effetto dell’adesione al Gruppo IVA, in linea generale, le Società italiane del Gruppo Enel rientrano nel meccanismo dell’IVA ordinaria. È opportuno comunque prendere visione nel portale We Buy (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx) dell’elenco delle Società Enel facenti parte del Gruppo Enel.
Per tale motivo possono essere accettate solo fatture elettroniche emesse in regime di IVA ordinaria e qualsiasi altro regime di esigibilità IVA non verrà accettato comportando il rifiuto della fattura e il mancato pagamento.
Criteri di valorizzazione esigibilità IVA [2.2.2.7]
Indicare la lettera I (IVA ordinaria) S
Esempio corretto di riepilogo
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaIVA> I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
Esempio errato di riepilogo
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaIVA> I S</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
ALLEGATO D
GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
DDT
Nel caso di forniture di beni certificate mediante documento di trasporto, è necessario indicare in fattura l’estremo del DDT nonché la data del documento di Trasporto. In particolare gli estremi devono essere riportati obbligatoriamente in:
DatiDDT [2.1.8] rispettivamente nella sezione NumeroDDT [2.1.8.1] e DataDDT [2.1.8.2].
L’elemento [2.1.8.3] RiferimentoNumeroLinea deve essere valorizzato solo se la fattura è riferita a più documenti di trasporto da indicarsi nelle rispettive linee di dettaglio a cui il DDT si riferisce.
Esempio di valorizzazione del dato riferito all’intera fattura e quindi a tutte le righe di dettaglio:
<DatiDDT>
<NumeroDDT>999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
Si raccomanda di non anteporre altri dati in aggiunta al numero DDT.
Esempio di valorizzazione errata
<DatiDDT>
<NumeroDDT>documento 999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
• Dati di Ricezione
Nel caso di fatture riferite a servizi e/o lavori, deve essere sempre presente l’identificativo del benestare al pagamento comprovante l’autorizzazione a un determinato SAL o ultimazione servizio. Il codice è numerico e ha lunghezza 10 caratteri. Il dato trova la sua collocazione all’interno del tracciato XML nel blocco DatiRicezione:
<DatiRicezione> [2.1.5] con dettaglio posizionamento [2.1.5.2] Esempio di valorizzazione corretta del dato “Datiricezione”
<DatiRicezione>
<IdDocumento>1000002142</IdDocumento>
</DatiRicezione>
• Allegati
Si tratta della possibilità, messa a disposizione nel tracciato (da 2.5.1 a 2.5.5) di allegare dei file in formato PDF o altro formato previsto al documento XML al fine di agevolare la registrazione della fattura. Esempi di allegati PDF possono essere una copia della fattura in formato “analogico”, i documenti di trasporto, ecc.
Attenzione: se l’Allegato contiene uno o più dati già presenti nel tracciato XML, i primi non possono essere in alcun modo sostitutivi, qualora diversi, dei secondi che restano quelli ufficialmente validi.