INDICE
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
(Emanato con D.R. n. 172 del 23.12.2011; modificato con D.R. n. 96 del 23.1.2017)
INDICE
Pag.
Art. 1 - Finalità 2
Art. 2 - Ambiti di applicazione 2
Art. 3 - Tipologie contrattuali 2
Art. 4 - Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 2
Art. 5 - Modalità di selezione 3
Art. 6 - Proposta di chiamata 4
Art. 7 - Contenuto del bando di selezione 4
Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni 5
Art. 9 - Durata del contratto 6
Art. 9bis - Valutazione dei ricercatori titolari dei contratti junior ai fini della proroga 6
Art. 9ter - Valutazione dei ricercatori titolari dei contratti senior 6
Art. 10 - Oggetto del contratto 7
Art. 11 - Rapporto di lavoro 7
Art. 12 - Trattamento economico 7
Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 8
Art. 14 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 8
Art. 15 - Mobilità 8
Art. 16 - Norme transitorie e finali 8
Art. 1 - Finalità
1. Per favorire la realizzazione di specifiche attività di ricerca, l’Università “G. D'Annunzio” di Chieti e Pescara può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Art. 2 - Ambiti di applicazione
In attuazione dell’art. 24 della L. 240/2010, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell’11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), il presente Regolamento disciplina le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Art. 3 - Tipologie contrattuali
I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratto Junior (di cui alla lettera a) dell’art 24 comma 3 della L. 240/2010): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il contratto può essere stipulato con il medesimo soggetto anche in sedi diverse.
b) contratto senior (di cui alla lettera b) dell'art 24 comma 3 della L. 240/2010): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della
L. 449/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, o a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 1 comma 14 della legge 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico.
Art. 4 - Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
1. L’attivazione di contratti junior è proposta dai Dipartimenti; in caso di finanziamento a carico dell’Ateneo, e qualora ai ricercatori junior siano affidati insegnamenti o moduli curriculari si dovranno prevedere, oltre alla copertura finanziaria, forme di accantonamento analoghe a quelle di cui all’art. 18 comma 2 della legge 240/2010, disciplinate dal Regolamento di Ateneo. I contratti junior possono essere altresì attivati dalle strutture dotate di autonomia finanziaria, che dovranno garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in questione.
2. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti. In tal caso, si dovrà prevedere la copertura finanziaria di cui all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con modalità disciplinate dal Regolamento di Ateneo in riferimento all’art. 18 comma 2 della L. 240/2010.
La richiesta di attivazione è approvata dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico.
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori junior.
4. La proposta di selezione per l’attribuzione del contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi necessari:
a) la specifica attività di ricerca;
b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
c) il settore concorsuale e di un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
d) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture;
e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore;
f) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 3 lettera a);
g) le modalità di svolgimento della didattica frontale ;
h) il corrispettivo contrattuale proposto, per i soli contratti di cui all’art. 3 lettera b);
i) l’indicazione dettagliata della tipologia dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
l) l’eventuale numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle pubblicazioni che i candidati possono presentare;
m) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui sarà effettuata tale prova.
5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.
Art. 5 - Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i soli contratti junior tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, da organismi dell’Unione Europea o da altri enti internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con provvedimento rettorale. La Commissione deve concludere i lavori entro 4 mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
4. Della Commissione fanno parte di norma tre professori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara. In caso di assenza di docenti sul/i settore/i scientifico/i- disciplinare/i verranno nominati professori nell’ambito del settore concorsuale interessato.
La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.
5. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell’Unione Europea.
7. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2 lettera c) dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, n. 243 del 25 maggio 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220 concernente i “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti ex art. 24, comma 2, lett. c) della legge 20 dicembre 2010, n. 240”.
8. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
I bandi prevedono, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera. I candidati dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.
9. All’esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l’assenza di vincitori.
10. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.
Art. 6 - Proposta di chiamata
1. Il Dipartimento procede, entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.
2. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.
3. La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui al comma 1, comporta l’impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.
4. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il Dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.
Art. 7 - Contenuto del bando di selezione
1. Il bando di selezione, cui dovrà essere garantita la massima pubblicità, contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto del contratto;
d) l’indicazione delle specifiche attività di ricerca, nonché la durata dello stesso;
e) l’attività didattica frontale per il contratto senior, o, qualora prevista, per il contratto junior;
f) il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
h) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui sarà effettuata tale prova;
i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale;
k) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
l) la modalità di selezione;
m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione,
n) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
o) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell’ambito delle attività di ricerca;
p) la previsione, per quanto possibile, di modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni;
q) l’eventuale impegno assistenziale previamente concordato con l’Azienda ospedaliera universitaria e presso istituti sanitari e/o istituti di ricerca.
Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di:
• dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
• diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare esclusivamente candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 lettera b).
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza.
3. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Xxxxx e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Università di Chieti Pescara o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto, messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. I contratti sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento presso il quale è attivato l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 9 - Durata del contratto
1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
Art. 9bis - Valutazione dei ricercatori titolari dei contratti junior ai fini della proroga
1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto junior può proporne la proroga, per una sola volta e per soli due anni, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con il consenso dell’interessato, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. La proroga va motivata con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca, fermo il rispetto del numero di prodotti richiesti dall’ANVUR nell’ultimo esercizio di valutazione della ricerca concluso.
2. L’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, con le modalità, i criteri e i parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Dipartimento. La valutazione della Commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
3. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento ed è composta da tre professori di prima e/o seconda fascia del settore scientifico-disciplinare o del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
4. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro 30 giorni dalla sua costituzione, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la cui delibera viene adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
Art. 9ter - Valutazione dei ricercatori titolari dei contratti senior
1. La valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ai fini dell’inquadramento nei ruoli di professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n.
240/2010 è disciplinata dal Regolamento d’Ateneo per le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, cui si rimanda.
Art. 10 - Oggetto del contratto
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate.
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
3. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Nel contratto è indicata l'attività didattica eventualmente prevista.
Art. 11 - Rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
2. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo di un apposito registro.
4. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
5. I ricercatori a tempo determinato con contratti junior possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
6. Il ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, ad una struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, e sia inquadrato in un settore scientifico disciplinare coerente con l’attività clinica, potrà svolgere, nell’ambito della attività di ricerca prevista dal contratto e sulla base di quanto previsto nel bando di selezione, anche attività assistenziale, espletandola nel rispetto degli accordi tra enti convenzionati e Università. In tal caso resta inteso che eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tali attività saranno a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.
7. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l’attività. Il Dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico- amministrativi.
Art. 12 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell’art.24 comma 8 della legge 240/2010.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato classe 0 elevata del 20%.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Art. 14 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in accordo con quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
3. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e nel rispetto della normativa vigente.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 15 - Mobilità
1. In caso di mobilità tra Xxxxxx, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l’accordo del committente di ricerca.
Art. 16 - Norme transitorie e finali
1. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 comma 2 della L. 240/2010 l’attivazione di contratti è proposta dai Dipartimenti, sentite le strutture competenti in materia di attività didattica.
2. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 comma 2 della L. 240/2010 l’approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all’art. 4 del presente Regolamento compete a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del personale dell’Ateneo.
3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 5 comma 7 del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, i parametri di cui al Decreto MIUR 89/2009.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 368/2001 e successive modifiche e delle leggi vigenti in materia.