ARF GARP SFP Associazione svizzera Gruppo autori, Associazione svizzera regia e sceneggiatura registi, produttori dei produttori di film film IG SUISSIMAGE Produttori cinematografici Cooperativa svizzera per i diritti svizzeri indipendenti d’autore di...
ARF GARP SFP
Associazione svizzera Gruppo autori, Associazione svizzera
regia e sceneggiatura registi, produttori dei produttori di film
film
IG SUISSIMAGE
Produttori cinematografici Cooperativa svizzera per i diritti
svizzeri indipendenti d’autore di opere audiovisive
Questo contratto tipo è raccomandato dalle suddette organizzazioni. Naturalmente è possibile apportarvi modifiche. Se tuttavia si dovessero apportare modifiche che esulano dalle aggiunte previste o dalla scelta delle varianti, non si potrà più riportare sul contratto il nome delle suddette organizzazioni.
Contratto tipo per sceneggiatori e sceneggiatrici
tra
membro della società di gestione:
di seguito denominato/a “sceneggiatore/trice”
e
di seguito denominata “produttrice”
Oggetto del contratto
1.1.
La produttrice intende redigere e sviluppare una sceneggiatura destinata alla produzione di un film. L’idea appartiene a …………………………………..
1.2.
Lo/la sceneggiatore/trice si impegna a elaborare la sceneggiatura di cui al presente contratto e a cedere alla produttrice il diritto di utilizzare la stessa per la realizzazione di un film, ai sensi del punto 3.
1.3
In cambio, la produttrice s’impegna a retribuire lo/la sceneggiatore/trice come appresso indicato.
Opera e consegna
2.1.
Lo/la sceneggiatore/trice elabora la seguente sceneggiatura:
........................................................................................................................
(titolo provvisorio)
a partire dalle seguenti fonti: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.
Durante l’elaborazione della sceneggiatura, lo/la sceneggiatore/trice deve osservare le seguenti condizioni (contenuto, genere, volume, durata, budget ecc. Varie ed eventuali vanno indicate a parte):
................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3.
Lo/la sceneggiatore/trice consegna gradualmente l’elaborato alla produttrice in base alle seguenti scadenze (depennare la fase che non interessa, integrare ulteriori versioni):
Sinopsi/exposé entro il ..............................................................................(data)
Trattamento entro il ...................................................................................(data)
Sequenza delle scene entro il.......................................................................(data)
Prima stesura della sceneggiatura entro il .......................................................(data)
Seconda stesura della sceneggiatura entro il.....................................................(data)
...........................................................................................(eventuali altre fasi)
Versione definitiva entro il ...........................................................................(data)
2.4.
Dopo la consegna della versione definitiva lo/la sceneggiatore/trice si impegna a modificare, su richiesta della produttrice, alcuni punti della sceneggiatura, purché le modifiche richieste siano ragionevoli e rientrino nelle condizioni stabilite. La produttrice deve comunicare allo/alla sceneggiatore/trice la sua richiesta di rielaborazione, entro … giorni dalla consegna della stesura definitiva e concedergli una proroga di almeno …… giorni.
2.5. (Depennare le varianti che non interessano)
Variante 1:
Eventuali modifiche all’opera consegnata che esulano dalle condizioni quadro concordate in merito al contenuto saranno possibili solo previo consenso dello/della sceneggiatore/trice e quest’ultimo/a avrà la facoltà di apportare tali modifiche personalmente. Lo/la sceneggiatore/trice ha diritto di percepire un compenso supplementare per tale attività.
Lo/la sceneggiatore/trice e la produttrice possono invece di comune accordo coinvolgere un/una co-sceneggiatore/trice.
Variante 2:
La produttrice è autorizzata a coinvolgere un/una co-sceneggiatore/trice nella rielaborazione della sceneggiatura. Lo/la sceneggiatore/trice ha il diritto di partecipare alla scelta del/della co-sceneggiatore/trice. Le parti concordano il tipo e la portata dell’ulteriore collaborazione e l’indennizzo delle pretese finanziarie dello/della sceneggiatore/trice di cui al punto 4.
Variante 3:
La produttrice ha il diritto di rielaborare tutte le versioni e di redigere nuove versioni con l’aiuto di altri/altre sceneggiatori/trici. La produttrice ha altresì il diritto di decidere, dopo ogni fase o versione di cui al punto 2.3, se continuare o meno a collaborare con lo/la sceneggiatore/trice. L’opera rielaborata deve essere data in visione allo/alla sceneggiatore/trice: a lui/lei soltanto spetta decidere se si possa o meno continuare a utilizzare il suo nome. Lo/la sceneggiatore/trice comunicherà alla produttrice la propria decisione per iscritto. Le pretese finanziarie dello/della sceneggiatore/trice di cui al punto 4. dovranno essere adeguate di conseguenza.
2.6.
La produttrice può rifiutare di accettare l’opera solo se essa presenta vizi qualitativi considerevoli o se non sono state rispettate le condizioni quadro convenute. In tal caso allo/alla sceneggiatore/trice verrà accordata una proroga sufficiente per perfezionare l’opera. Gli eventuali vizi dovranno essere notificati, con le motivazioni, al più tardi entro 30 giorni dalla data di consegna dell’opera. Trascorso inutilmente tale termine, l’opera è considerata accettata.
2.7.
Lo/la sceneggiatore/trice concorda con il/la co-sceneggiatore/trice la ripartizione dell’indennità per i diritti d’autore. In mancanza di un accordo, si applicano le regole della società di gestione collettiva competente.
Diritti sull’opera
3.1.
Lo/la sceneggiatore/trice garantisce alla produttrice l’esclusiva di tutti i diritti sulla sceneggiatura. Libera la produttrice da ogni rivendicazione di terzi, concernente i diritti sulla sceneggiatura, che potrebbe essere avanzata nel quadro di utilizzo della sceneggiatura conforme al contratto.
3.2.
Se una sceneggiatura si fonda su un’opera preesistente, è compito della produttrice farsi cedere dai titolari i diritti necessari all’elaborazione di un’opera di seconda mano. Lo stesso dicasi nel caso in cui la produttrice coinvolga un/una co-sceneggiatore/trice nella realizzazione della sceneggiatura.
3.3.
Al momento della realizzazione del film, la produttrice ha la facoltà di adattare la sceneggiatura alle specifiche esigenze di un’opera audiovisiva. In particolare, il titolo del film non deve per forza corrispondere al titolo della sceneggiatura. Tuttavia tali modifiche non devono alterare il messaggio e il carattere dell’opera. Nel limite del possibile, l’adattamento deve essere realizzato con il consenso dello/della sceneggiatore/trice.
3.4.
Le parti convengono che (depennare la variante che non interessa)
la regia del film verrà affidata a ……………………………………………………………………….
la produttrice è libera di scegliere il/la regista.
.....................................................................................................................
3.5.
Per quanto concerne i suoi diritti sulla sceneggiatura, lo/la sceneggiatore/trice – riservandosi i diritti morali dell’autore e i diritti o le pretese di compenso già ceduti a una società di gestione collettiva – cede alla produttrice, illimitatamente nel tempo e nello spazio il diritto di:
pubblicare l’opera che deve realizzare (sceneggiatura), realizzarne un film, tradurre e riprodurre la sceneggiatura a tale scopo;
rielaborare il film (messa a punto di versioni differenti);
tradurre il film dalla lingua originale, mediante doppiaggio o sottotitolatura;
riprodurre il film su supporti audiovisivi o supporti dati di ogni genere;
proporre il film al pubblico, cederlo o diffonderlo in altro modo;
proiettare il film, renderlo fruibile o metterlo a disposizione direttamente o mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
trasmettere il film in sede televisiva o con altri mezzi simili e ritrasmetterlo, nonché divulgare l’opera trasmessa;
utilizzare i personaggi, i fotogrammi ecc. del film a scopo di merchandising;
integrare il film in un prodotto multimediale e distribuirlo;
usare parti dell’opera per produrre la documentazione filmata di com’è nata e com’è stata realizzata l’opera cinematografica (“making-of”), per utilizzare il materiale bonus su supporti audiovisivi o a livello di video on demand, nonché a scopo pubblicitario e promozionale.
3.6. (Depennare la variante che non interessa)
Variante 1:
Allo/alla sceneggiatore/trice spettano i diritti di lanciare sul mercato e di gestire pubblicazioni collaterali del film (ad es. un libro sul film) utilizzando parti o elementi dell’opera protetti dal diritto d’autore, come pure, sulla base dell’opera e della produzione, di produrre, rappresentare pubblicamente, inviare, mettere a disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri.
Variante 2:
Lo/la sceneggiatore/trice cede alla produttrice per la durata di ... il diritto esclusivo e privo di limitazioni territoriali di
a. lanciare sul mercato e gestire pubblicazioni collaterali del film (ad es. un libro sul film) utilizzando parti o elementi dell’opera protetti dal diritto d‘autore (cfr. punto 4.4.);
b. sulla base dell’opera e della produzione, produrre, rappresentare pubblicamente, inviare, mettere a disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri (cfr. punto 4.4.).
3.7. (Depennare la variante che non interessa)
Variante 1:
Dopo l’uscita del film, lo/la sceneggiatore/trice ha il diritto di realizzare remake, sequel (continuazione della narrazione principale), prequel (narrazione degli eventi precedenti all’opera originale), spin-off (serie “costola” di un film) o serie televisive.
Variante 2:
Lo/la sceneggiatore/trice cede alla produttrice per la durata di ….. il diritto esclusivo e privo di limitazioni territoriali di realizzare, dopo l’uscita del film, remake, sequel (continuazione della narrazione principale), prequel (narrazione degli eventi precedenti all’opera originale), spin-off (serie “costola” di un film) o serie televisive o il diritto di venderli a terzi (cfr. punto 4.5.).
3.8.
Per il resto lo/la sceneggiatore/trice mantiene i propri diritti sull’opera.
3.9.
La produttrice non è tenuta a esercitare i diritti acquisiti in forza del presente contratto. Se tuttavia, entro … anni dalla consegna della stesura definitiva, ella non ha ancora esercitato il diritto di utilizzare la sceneggiatura per la realizzazione di un’opera audiovisiva (film), tanto che le riprese non sono nemmeno iniziate, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano allo/alla sceneggiatore/trice, senza che nessuna delle parti sia debitrice di un risarcimento.
La produttrice ha la facoltà di prorogare tale termine fino a … anni al massimo. Per esercitare tale diritto, deve comunicare per iscritto la sua decisione allo/alla sceneggiatore/trice prima della scadenza del termine summenzionato. In questo caso, ella deve allo/alla sceneggiatore/trice, conformemente al punto 4.1., un compenso supplementare pari al …. % del compenso iniziale per ogni anno di proroga.
3.10.
Nei titoli di testa e/o di coda del film il nome e il cognome dello/della sceneggiatore/trice vengono citati in modo analogo alla regia. Se sul materiale pubblicitario cartaceo o elettronico, oltre alla regia e agli/alle attori/attrici principali, viene menzionato anche altro personale artistico, allora deve essere menzionato anche lo/la sceneggiatore/trice secondo le regole di cui sopra. Ogni cartella stampa cartacea o elettronica conterrà il CV dello/della sceneggiatore/trice.
3.11.
Se i compensi dovuti in conformità del punto 4.1 non sono ancora pagati un anno dopo il termine stabilito nonostante comunicazione scritta, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano allo/alla sceneggiatore/trice. Se sussiste disaccordo all’accettazione della versione definitiva, il decorso del termine è sospeso fino all’accettazione definitiva. Il termine è sospeso anche durante lo svolgimento di una mediazione in conformità del punto 5.5 sull’accettazione della sceneggiatura.
3.12.
La produttrice ha la facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte i diritti da lei acquisiti o di lasciarli esercitare a terzi. Ha anche la facoltà di cedere integralmente i suoi diritti e le sue pretese derivanti da questo contratto a un’altra società. La produttrice comunicherà per iscritto all’autore/trice la cessione di tali diritti. La produttrice resta solidale nei confronti dell’autore/trice per le prestazioni derivanti dal presente contratto.
Compenso
4.1.
La produttrice s’impegna a versare allo/alla sceneggiatore/trice un onorario di Fr. …………..
Lo/la sceneggiatore/trice dichiara di versare autonomamente i propri contributi alle assicurazioni sociali. Lo/la sceneggiatore/trice è tenuto/a a fornire alla produttrice una conferma da parte della cassa di compensazione competente per questa attività. La produttrice può effettuare una trattenuta sul salario pari all’importo delle trattenute dovute per legge alle assicurazioni sociali (contributo del/della datore/trice di lavoro e del/della lavoratore/trice) finché lo/la sceneggiatore/trice non le ha fornito tale conferma.
Questo compenso deve essere corrisposto alle scadenze seguenti (l’ordine è analogo a quello di cui al punto 2.3.):
alla stipulazione del contratto: Fr.
alla consegna della sinopsi: Fr.
alla consegna del trattamento: Fr.
alla consegna della sequenza delle scene: Fr.
alla consegna della prima stesura: Fr.
alla consegna della seconda stesura: Fr. ..............................
all’accettazione della versione definitiva: Fr. .................
In aggiunta all’onorario dovuto, all’inizio delle riprese lo/la sceneggiatore/trice riceve …. franchi o il …% dell’onorario corrisposto.
Allo/alla sceneggiatore/trice spetta inoltre il rimborso delle seguenti spese:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
La suddetta retribuzione compensa tutte le cessioni dei diritti elencati al punto 3. del presente contratto, con riserva della disposizione che segue.
4.2.
Lo/la sceneggiatore/trice percepisce dall’Ufficio federale della cultura (sezione cinema) la somma di Fr. ………. del suo credito di Succès Cinéma.
4.3.
Lo/la sceneggiatore/trice ha inoltre il diritto agli importi incassati dalle società di gestione dei diritti d’autore (SUISSIMAGE, ProLitteris, SSA ecc.) nella misura in cui tali importi spettano ai/alla sceneggiatore/trice, in virtù dei contratti d’adesione e dei regolamenti di ripartizione applicati nei singoli casi.
La produttrice prevederà una clausola di riserva per le vendite televisive in Svizzera/Liechtenstein, Francia, Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Polonia, Spagna e Argentina per quanto concerne i diritti di diffusione, che saranno retribuiti dalle società di gestione.
Lo stesso vale per la messa a disposizione dell’opera in qualunque luogo e momento (VoD) in quei Paesi in cui normalmente questi diritti vengono compensati tramite le società di gestione dei diritti d’autore.
4.4.
Per quanto concerne i proventi ottenuti con l’utilizzo dell’opera conformemente al punto 3.6. (pubblicazioni collaterali, opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri), lo/la sceneggiatore/trice ha diritto a una quota del ….% sui ricavi netti.
4.5.
Se dopo l’uscita del film conformemente al punto 3.7., la produttrice realizza remake, sequel, prequel, spin-off o serie televisive, allo/alla sceneggiatore/trice spetta il ….% dei ricavi netti ottenuti con quelle opere (come da punto 4.6.), a meno che la produttrice non realizzi la sceneggiatura da solo.
Se la produttrice può vendere i diritti a terzi, conformemente al punto 4.6., la quota a favore dello/della sceneggiatore/trice aumenta a un totale del ….% sui ricavi netti ottenuti con la vendita dei diritti.
4.6. (Depennare le varianti che non interessano)
Variante 1:
Per quanto concerne tutti gli altri proventi ottenuti con l’utilizzo dell’opera, lo/la sceneggiatore/trice ha diritto a una quota del ….% sui ricavi netti. Sono considerati ricavi netti, ai sensi di questa disposizione, gli importi incassati dalla produttrice meno:
i costi documentati sostenuti dalla produttrice per copiare, sottotitolare e doppiare l’opera;
i costi documentati sostenuti dalla produttrice per il trasporto, le assicurazioni, i dazi doganali e i tributi fiscali;
i costi documentati sostenuti dalla produttrice, dalla distributrice, da agenti e società di distribuzione mondiali per spese che riguardano specificamente la vendita, la promozione e la pubblicità;
le spese documentate sostenute dalla produttrice per i festival;
le indennità per i diritti d’autore devolute alla produzione e versate tramite una società di gestione;
Se è la produttrice ad occuparsi personalmente della vendita, ella può esigere una commissione di vendita del 25%.
Variante 2:
Per quanto concerne tutti gli altri proventi ottenuti con l’utilizzo dell’opera, lo/la sceneggiatore/trice ha diritto a una quota del ….% sui ricavi netti, purché questi ultimi superino complessivamente la parte dei costi di produzione rimasta scoperta. Sono considerati ricavi netti, ai sensi di questa disposizione, gli importi incassati dalla produttrice meno:
Le quote dei seguenti investitori, cui viene concesso per contratto un obbligo di rimborso prioritario: …………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................i costi documentati sostenuti dalla produttrice per copiare, sottotitolare e doppiare l’opera;
i costi documentati sostenuti dalla produttrice per il trasporto, le assicurazioni, i dazi doganali e i tributi fiscali;
i costi documentati sostenuti dalla produttrice, dalla distributrice, da agenti e società di distribuzione mondiali per spese che riguardano specificamente la vendita, la promozione e la pubblicità;
le spese documentate sostenute dalla produttrice per i festival;
le indennità per i diritti d’autore devolute alla produzione e versate tramite una società di gestione;
Se è la produttrice ad occuparsi personalmente della vendita, ella può esigere una commissione di vendita del 25%.
Non possono essere dedotti nei confronti dello/della sceneggiatore/trice i fondi spettanti alla produttrice (Succès Cinéma, Succès Passages Antenne).
Variante 3:
Lo/la sceneggiatore/trice ha diritto a un bonus
di ..... franchi per ingresso al cinema in Svizzera, che superi il numero di ….. ingressi (fa fede la statistica di Procinema);
di ..... franchi per ingresso al cinema in….., che superi il numero di ….. ingressi;
di ..... franchi per copia d’opera venduta o distribuita col metodo del download-to-own indipendentemente dal formato tecnico scelto che superi il numero di ….. copie od operazioni.
4.7.
Se gli/le autori/autrici pubblicano, sulla base della sceneggiatura da loro elaborata nel quadro del presente contratto, un’opera derivata sotto forma di libro, la produttrice ha diritto al …..% dei ricavi netti. La pubblicazione del libro è possibile solo dopo l’uscita del film.
4.8.
I riconoscimenti finanziari e i premi assegnati esplicitamente alla sceneggiatura spettano allo/alla sceneggiatore/trice.
4.9.
Al termine di ogni anno civile, la produttrice redige un conteggio delle entrate e delle uscite relative all’utilizzo del film. Lo farà avere spontaneamente allo/alla sceneggiatore/trice e gli/le corrisponderà l’eventuale quota a lui/lei spettante, al più tardi entro la fine di marzo dell’anno seguente. La produttrice si impegna a tenere regolarmente la contabilità dell’utilizzo della produzione e a permettere allo/alla sceneggiatore/trice – o a un/a fiduciario/a designato/a da quest’ultimo/a – di prendere visione, previo avviso, dei libri contabili e dei giustificativi.
Se da una verifica dovesse risultare che il conteggio differisce di almeno il 5% dalla quota dovuta allo/alla sceneggiatore/trice, i costi del/della fiduciario/a vanno a carico della produttrice.
Ulteriori disposizioni
5.1.
Le parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari all’esercizio dei diritti di cui al presente contratto.
5.2.
Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta per essere valida.
5.3.
L’eventuale nullità di una disposizione contenuta nel presente contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni.
5.4.
Il contratto sottostà al diritto svizzero. Salvo accordi diversi, si applicano in particolare le disposizioni dell’art. 363 e segg. del CO sul contratto di appalto.
5.5.
Se in relazione al presente contratto dovessero sorgere controversie, le parti concordano che, prima di adire il tribunale, tenteranno la via della mediazione ai sensi del Codice di procedura civile federale.
5.6.
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione e interpretazione del presente contratto è competete il foro di ………………………. (in genere la sede della produttrice).
Lo/la sceneggiatore/trice
|
La produttrice
|
Luogo e data
|
|
Suissimage Gennaio 2023