DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 042/Pres.
L.R. 4/2013, art. 15 B.U.R. 2/4/2014, n. 14
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 042/Pres.
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.
Modifiche apportate da:
DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31). DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
DPReg. 1/8/2019, n. 0131/Pres. (B.U.R. 14/8/2019, n. 33).
CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Regime d’aiuto
Art. 4 Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni Art. 5 Sicurezza sul lavoro
CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti Art. 7 Progetti ammissibili
Art. 8 Spese ammissibili
Art. 9 Spese non ammissibili
Art. 10 Limiti e intensità dell’incentivazione
CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Art. 11 Presentazione della domanda
Art. 12 Riparto delle risorse su base provinciale
Art. 13 Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione Art. 14 Concessione degli incentivi
Art. 15 Erogazione in via anticipata Art. 16 Avvio del progetto
Art. 17 Variazioni al progetto Art. 18 Operazioni straordinarie
Art. 19 Regresso e ingresso di partecipanti
CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Art. 20 Presentazione della rendicontazione Art. 21 Modalità di rendicontazione
Art. 22 Liquidazione degli incentivi
Art. 23 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
Art. 24 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione Art. 25 Ispezioni e controlli
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 Rinvio
Art. 27 Rinvio dinamico
Art. 28 Programmazione comunitaria
Art. 29 Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione Art. 30 Piano di azione e coesione
Art. 31 Entrata in vigore
Allegato A Allegato A bis Allegato B
CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), il presente regolamento disciplina i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese nonché di reti con soggettività giuridica per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, rivolti al sostegno dell’economia territoriale1.
2. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera n quater), della legge regionale 4/2005, la gestione degli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.2
3. (ABROGATO).3
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);4
b) contratto di rete: ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive modificazioni, il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare
1 Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
2 Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 3 Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 4 Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;
b bis) rete con soggettività giuridica: rete che ha acquisito la soggettività giuridica con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, in conformità al comma 4-quater ultima parte dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009;5
c) (ABROGATA);6
d) soggetto gestore: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente;7
e) impresa capofila: l’impresa, beneficiaria ai sensi dell’articolo 6, costituente l’interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore, individuata in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario delle PMI partecipanti. L’impresa capofila è individuata nell’ambito del contratto di rete ovvero mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata8;
e bis) soggetto capofila: rete dotata di soggettività giuridica di cui fanno parte tutte le imprese beneficiarie aventi i requisiti di cui all’articolo 6 e costituente l’interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore;9
f) organismi di supporto: i soggetti individuati dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 4/2013, ossia associazioni regionali di categoria o intercategoriali, incluse le relative articolazioni locali, che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento; associazioni regionali di categoria, incluse le relative articolazioni locali, aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA), le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).
f bis) operazioni di microcredito: contratti di finanziamento10 11 di importo non superiore a
25.000 euro.12
Art. 3
(Regime d’aiuto)
1. Gli incentivi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
5 Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 6 Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 7 Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
8 Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 9 Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 10 Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 11 Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 1/8/2019, n. 0131/Pres. (B.U.R. 14/8/2019, n. 33).
12 Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell’Unione europea13, elencati nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.14
3 ter. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013. 15
3 quater. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell’Unione europea, elencati nell’allegato A bis. 16
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto di aggregazione rilascia, al
13 Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31). 14 Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31). 15 Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31). 16 Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/201317, dalla “impresa unica” di cui l’impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 1408/2013(3) o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
5. L’importo dell’incentivazione imputabile a ciascuna impresa, a titolo di regime di aiuto de minimis, è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nel piano di spesa allegato alla domanda di accesso all’incentivazione.
Art. 4
(Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni)
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 4/2013, gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 5
(Sicurezza sul lavoro)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle PMI beneficiarie è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all’istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto di aggregazione, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
17 Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza del beneficiario18 dalla concessione dell‘incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario degli incentivi e l’autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.
CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Art. 6
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4/2013, beneficiano degli incentivi le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete o, in alternativa, la rete con soggettività giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete.19
1 bis. Nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, il progetto di aggregazione in rete è realizzato da due o più PMI, aventi i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), di cui almeno una piccola impresa o microimpresa, e prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di un contratto di rete.20
1 ter. Nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, il progetto di aggregazione in rete è realizzato dalla rete con soggettività giuridica, avente i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, e prevede il consolidamento o l'esecuzione della rete medesima. 21
2. Le PMI o le reti con soggettività giuridica22 beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo “CCIAA”, competente per territorio;
b) essere attive;
c) avere sede legale o unità operativa/e, alle quali si riferisce23 il progetto, nel territorio regionale;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
e) (ABROGATA).24
18 Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
19 Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 20 Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 21 Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 22 Parole inserite da art. 4, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
23 Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
24 Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
e bis) nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, almeno una impresa partecipante alla rete è una piccola impresa o una microimpresa che possiede i requisiti di cui alle lettere a), b), e d) e ha sede legale o unità operativa nel territorio regionale;25
e ter) nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, la maggioranza delle imprese partecipanti alla rete sono imprese che possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), e d) e hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale. 26
3. Sono escluse dagli incentivi le imprese:
a) che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;27
b) (ABROGATA).28
b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d),29 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).30
Art. 7
(Progetti ammissibili)
1. Nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, sono ammissibili i progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, alternativamente:31
a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
b) la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
1 bis. Nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, sono ammissibili i progetti aventi ad oggetto lo sviluppo della rete stessa.32
2. Il progetto di aggregazione in rete, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della LR 4/2013, prevede almeno una delle seguenti azioni:
a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
25 Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. e), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
26 Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. e), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
27 Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
28 Lettera abrogata da art. 3, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
29 Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. f), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
30 Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
31 Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
32 Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
b) processi di internazionalizzazione;
c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
g) creazione e promozione di marchi di rete.
3. Salvo il caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica,33 il progetto di aggregazione in rete prevede la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascuna PMI partecipante.
4. In conformità all’articolo 18 della legge regionale 4/2013, nel caso di cui al comma 1, lettera b), il progetto deve essersi sviluppato attraverso la fase propedeutica, pena l’inammissibilità dello stesso. Tale fase propedeutica è promossa e realizzata tramite gli organismi di supporto, prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI partecipante all’aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.
Art. 8
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili le spese, specificate ai commi 2, 3 e 4, sostenute nelle tre diverse fasi di sviluppo del progetto di aggregazione in rete:
a) propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
b) di predisposizione;
c) di realizzazione.
2. Per la fase propedeutica, di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di servizi di consulenza e formazione concernenti la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI partecipante al progetto di aggregazione in rete alle sessioni di lavoro, promosse e realizzate dagli organismi di supporto, aventi ad oggetto l’orientamento, la formazione e la creazione della rete.
3. Per la fase di predisposizione del progetto di aggregazione, di cui all'articolo 19 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete;
33 Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
b) per le sole reti d’impresa non formalmente costituite al momento di presentazione della domanda, le spese relative all’onorario notarile sostenute per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;
b bis) spese relative all’onorario notarile sostenuto per il mandato collettivo con rappresentanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);34
c) le spese sostenute per l’asseverazione del programma comune di rete di cui all’articolo 42, comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Per la fase di realizzazione del progetto di aggregazione, di cui all'articolo 20 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l’acquisto e la realizzazione di materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione in rete, compreso l’acquisto di spazi promozionali sui media; spese per l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti la realizzazione di siti internet finalizzati alla promozione del progetto di aggregazione in rete, comprese le spese per l’acquisizione di servizi di traduzione dei testi del sito internet in lingua straniera, e per la promozione del marchio di rete;
b) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all’allestimento, all’assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;
c) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, il rispetto della pertinente normativa, in particolare quella di natura ambientale;
d) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d’imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico;
e) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all’ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete;
f) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero volta all’ottenimento delle certificazioni ISO;
g) spese per l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione;
h) spese per l’acquisizione di brevetti e diritti di licenza;
i) spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, nonché hardware e software;
j) compenso lordo a carico della PMI partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività previste dal progetto35.
4 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili in deroga all’articolo 9, comma 3, lettere h) e j), le seguenti spese relative ad operazioni di
34 Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
35 Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 1:
a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;
b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.36
5. Sono altresì ammesse ad incentivazione le spese connesse all’attività di certificazione della spesa, di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 nell’importo massimo di 1.000 euro.
6. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati dopo tale data. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 4/2013, come inserito dall’articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le spese relative alla fase propedeutica ed alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
7. Le prestazioni del manager di rete possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato 37, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l’esperienza maturata dal manager di rete deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.
8. Le spese per i servizi di consulenza di cui ai commi 3 e 4 sono ammissibili se tali servizi sono forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un’attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza richiesta.
Art. 9
(Spese non ammissibili)
36 Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
37 Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, fatta eccezione per quelle relative alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
3. Non sono ammissibili ad incentivazione le spese diverse da quelle previste dall’articolo 8 e in particolare le spese relative a:
a) personale;
b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa;
c) beni di consumo;
d) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
e) beni usati;
f) (ABROGATA); 38
g) scorte;
h) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
i) IVA e altre imposte e tasse;
j) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
k) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione;
l) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda.
Art. 10
(Limiti e intensità dell’incentivazione)
1. L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l’impresa abbia richiesto un’intensità minore.
2. L’importo massimo dell’incentivo concedibile, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 4/2013, è pari a 150.000 euro.
2 bis. Il limite massimo dell’incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4 bis dell’articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 4 bis dell’articolo 8.39
38 Lettera abrogata da art. 4, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
39 Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
3. L’importo minimo della spesa ammissibile, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 4/2013, è pari a 20.000 euro.
3 bis. Le spese di cui all’articolo 8, commi 4 bis e 5, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.40
4. Le domande relative a progetti di aggregazione in rete per i quali, all’esito dell’istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 3 sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa.
CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Art. 11
(Presentazione della domanda)
1. La domanda di incentivo è presentata:
a) nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, dall’impresa capofila o dal soggetto capofila;
b) nel caso in cui beneficiaria è la rete con soggettività giuridica, dalla rete stessa.41 42
1 bis. La domanda di incentivo è presentata:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell’ammissione alla graduatoria dell’ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa dell’impresa capofila, o del soggetto capofila, alla quale si riferisce il progetto;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell’ammissione alla graduatoria dell’ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa della rete con soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto.43
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore della struttura44 dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere
40 Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31). 41 Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 42 Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 43 Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPReg. 1/8/2019, n. 0131/Pres. (B.U.R. 14/8/2019, n. 33).
44 Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione 45, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.46
3. (ABROGATO).47 48
4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al pertinente indirizzo di PEC indicato nell’avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato dal direttore della struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione.49 La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.50
5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:
a) è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o dal legale rappresentante della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante medesimo, oppure
b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o dal legale rappresentante della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).51 52 53
6. Lo schema di domanda si compone di:
a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;
b) preventivo e piano di spesa;
c) nel caso del ricorso al manager di rete, curriculum vitae del manager di rete, con relazione sulla qualificazione e l’esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere;
d) documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo e per l’applicazione dei criteri di cui all’allegato B;
e) modalità di pagamento dell’imposta di bollo.
45 Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 46 Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 47 Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 48 Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. d), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
49 Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. e), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
50 Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
51 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 52 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 53 Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. f), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
7. Non può presentare più di una domanda di incentivo ai sensi del presente regolamento per ciascun anno solare:
a) la medesima PMI beneficiaria;
b) la medesima rete con soggettività giuridica beneficiaria.54
7 bis. Con riferimento al medesimo avviso:
a) non può essere PMI beneficiaria, ai sensi dell’articolo 6, l’impresa che è anche partecipante ad una rete con soggettività giuridica beneficiaria;
b) non può essere rete con soggettività giuridica beneficiaria, ai sensi dell’articolo 6, la rete alla quale partecipa una PMI beneficiaria.55
8. L’istante che in corso d’istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.
9. Il soggetto gestore comunica all’istante:
a) l’ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l’oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell’istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all’incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell’incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l’erogazione dell’incentivo;56
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall’articolo 23.
10. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 9, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul proprio sito internet e su quello della Regione.57
11. La nota informativa di cui al comma 10 assolve all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
12. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa capofila o al soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b):
a) le domande presentate al difuori dei termini indicati dal comma 2;
b) le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto la medesima aggregazione di imprese in rete o la medesima rete con soggettività giuridica;
54 Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. g), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
55 Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. h), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
56 Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
57 Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
c) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 5;
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
e) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello pertinente in conformità all’avviso di cui al comma 2. 58 59 60 61 62
Art. 12
(Riparto delle risorse su base provinciale)
1. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.63
Art. 13
(Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione)
1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell’articolo 36 della LR 7/2000, nell’ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.
2. L’approvazione delle graduatorie provinciali e la concessione degli incentivi da parte del soggetto gestore hanno luogo entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nell’avviso pubblicato dal soggetto gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 2, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 e 364. Il soggetto gestore comunica l’approvazione della graduatoria e l’adozione del provvedimento di concessione degli incentivi entro i quindici giorni successivi all’impresa capofila o al soggetto capofila65, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)66.
3. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di
58 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. d), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
59 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. e), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
60 Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
61 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. f), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 62 Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. i), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 63 Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
64 Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
65 Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
66 Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto al primo periodo del comma 2 è sospeso.
6. Il soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. La valutazione dei progetti è effettuata, in fase istruttoria, secondo i criteri indicati nell'allegato B, riferiti alla qualità dell’aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto. Sono ammissibili ad incentivazione i progetti che ricevono un punteggio totale non inferiore a 50. Il punteggio massimo attribuibile è 100.
8. E’ facoltà del soggetto gestore67 prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza specifici oneri a carico del bilancio regionale, l’istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetti l’emissione di parere in ordine all’applicazione dei criteri di cui al comma 7.
9. A parità di punteggio è data preferenza ai progetti con maggiore incidenza di finanziamento con risorse proprie dei beneficiari, espressa in termini di minor percentuale di intensità di incentivo richiesta.68
Art. 14
(Concessione degli incentivi)
1. Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a),69 il provvedimento di concessione dell’incentivo per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete distingue l’importo dell’incentivo spettante a ciascuna PMI partecipante e le relative spese ammesse.
2. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte i progetti ammessi, è seguito l’ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale dell’incentivo con riduzione, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a),70 proporzionale tra le diverse PMI
67 Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
68 Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
69 Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
70 Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
partecipanti, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine all’integrazione delle concessioni parziali, qualora nel corso dell’anno di approvazione della graduatoria71 si rendano disponibili ulteriori risorse, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Le domande ammesse nella graduatoria per le quali non sia intervenuta, a causa della carenza di risorse disponibili, la concessione entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di approvazione della graduatoria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa capofila o al soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).72 73
4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui all’articolo 13, comma 2, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici74 mesi i termini di cui al comma 3, relativo all’utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 4, relativo all’archiviazione d’ufficio.75
5. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:76 77
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all’articolo 20, comma 1;
b) l’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’articolo 24, comma 2.
Art. 15
(Erogazione in via anticipata)
1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2013, nella misura massima del 50 per cento dell’importo dell’incentivo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:
a) (ABROGATA);78 79
b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
71 Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
72 Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
73 Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. d), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
74 Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
75 Comma aggiunto da art. 9, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
76 Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 77 Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. e), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 78 Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
79 Lettera abrogata da art. 10, c. 1, DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.
Art. 16
(Avvio del progetto)
1. Il progetto si intende avviato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) nel caso in cui sia obbligatoria ovvero comunque prevista la fase propedeutica, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza o di formazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
b) nel caso in cui il progetto di aggregazione non includa la fase propedeutica:
1) nel caso di acquisto di beni, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente;
2) nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
3) nel caso della partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche e incontri con le imprese, di cui all’articolo 8, comma 4, lettera b), la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.
Art. 17
(Variazioni al progetto)
1. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)80 o del soggetto capofila81, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.
80 Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
81 Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso.
3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l’esito all’impresa capofila, o al soggetto capofila,82 nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)83 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.
Art. 18
(Operazioni straordinarie)
1. In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui all'articolo 24 per il periodo residuo.84 85
2. Al fine dell’apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, il subentrante presenta domanda di subentro contenente:86 87
a) copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria ed una relazione sull’operazione straordinaria medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’attività88 e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’incentivo.
82 Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 83 Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 84 Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
85 Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
86 Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
87 Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
88 Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. (ABROGATO).89 90
5. (ABROGATO). 91
Art. 19
(Regresso e ingresso di partecipanti)
1. Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a),92 il regresso dal progetto di aggregazione in rete di una o più PMI beneficiarie, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione93 del progetto, è comunicata dall’impresa capofila, o dal soggetto capofila,94 entro novanta giorni dall’evento e comporta la revoca dell’incentivo concesso per la parte riferita alla PMI uscente.
2. Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a),95 il regresso che comporti la riduzione dei partecipanti al progetto di aggregazione in rete a meno di due PMI, determina la revoca dell’incentivo concesso per tutte le PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione in rete.
3. Qualora il regresso di cui al comma 1 comporti una variazione al progetto ammesso all’incentivo tale da alterarne gli obiettivi originari o l'impianto complessivo ovvero costituisca una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso, l’incentivo concesso è revocato a tutte le PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione in rete.
4. Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a),96 l’ingresso di una o più imprese nel progetto di aggregazione in rete, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione del progetto, è comunicato dall’impresa capofila, o dal soggetto capofila,97 entro novanta giorni dall’evento e non comporta alcuna variazione alla concessione degli incentivi previamente disposta.
CAPO IV
89 Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
90 Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 91 Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 92 Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 93 Parola sostituita da art. 10, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
94 Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 95 Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 96 Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 97 Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Art. 20
(Presentazione della rendicontazione)
1. I progetti di aggregazione devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di seicentosessanta giorni98 dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.
2. L'impresa capofila, o il soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)99 presentano la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura100 dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.101 102
3. E’ fatto salvo l’accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
4. La rendicontazione è presentata:
a) mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell’incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;
b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
Art. 21
(Modalità di rendicontazione)
98 Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. come definito dall’art. 14, c. 1, del medesimo regolamento.
99 Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 100 Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 101 Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 102 Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
1. Per la rendicontazione, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, l’impresa capofila, o il soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), presentano in particolare:103 104
a) copia dei documenti di spesa, 105 costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
c) dichiarazione dei beneficiari106 attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a) di propria pertinenza.
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell’IVA.
5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
6. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento.107
7. (ABROGATO.108
103 Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11). 104 Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 105 Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 106 Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
107 Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
108 Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
7 bis. Le spese di cui all’articolo 8, comma 4 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria109.110
8. (ABROGATO).111
9. (ABROGATO).112
10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa capofila, o al soggetto capofila,113 nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)114 indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell’incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell’articolo 17, comma 3.
Art. 22
(Liquidazione degli incentivi)
1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell’esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all’articolo 21, comma 12.
3. L’erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
109 Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
110 Comma aggiunto da art. 11, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
111 Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 112 Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 113 Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
114 Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. d), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
Art. 23
(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)
1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 12;
d) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro;
e) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare dell’incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell’importo dell’incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete;
f) nel caso di cui all’articolo 19, commi 2 e 3;
g) nel caso di cui all’art. 21, comma 13;
h) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all’articolo 24;
i) nel caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), se il contratto di rete non è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di concessione dell’incentivo.
3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all’impresa capofila, o al soggetto capofila,115 nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)116 l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), l’inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all’articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la revoca dell’incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima. Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), l’inosservanza degli obblighi e del vincolo di
115 Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
116 Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
destinazione di cui all’articolo 24, comma 1, da parte della rete con soggettività giuridica beneficiaria comporta la revoca dell’incentivo concesso.117
5. La revoca dell’incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Art. 24
(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, ciascuna PMI beneficiaria, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero la rete con soggettività giuridica beneficiaria, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alle sottoelencate lettere a), b) e d), per tre anni, e del sottoelencato obbligo di cui alla lettera c), per due anni, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione:118: 119
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o l’unità operativa, alla quale si riferisce120 il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale;
c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000. 121
d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l’impresa capofila, o il soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)122 presentano123, con le modalità e gli effetti disposti dall’articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincolo fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall’articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
4. Prima di disporre l’ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
117 Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). 118 Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 119 Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
120 Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
121 Lettera sostituita da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).
122 Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. c), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
123 Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPReg. 6/3/2017, n. 052/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).
Art. 25
(Ispezioni e controlli)
1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, presso le singole PMI beneficiarie, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)124 e richiedere l’esibizione dei documenti di spesa originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.
Art. 27
(Rinvio dinamico)
1. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 28
(Programmazione comunitaria)
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l’osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all’utilizzo dei fondi medesimi.
2. In ottemperanza alle regole previste per l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al
124 Parole aggiunte da art. 18, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Art. 29
(Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione)
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l’osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all’utilizzo dei fondi medesimi.
2. In ottemperanza alle regole previste per l’utilizzo del PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Art. 30
(Piano di azione e coesione)
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro di fondi a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l’osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al PAC.
2. In ottemperanza alle regole previste per l’utilizzo dei fondi PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Art. 31
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Allegato A1 Riferito all’articolo 6, comma 3, lettera a)
REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per
«impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
1 Allegato sostituito da art. 12, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. Gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
Allegato A bis)1 (riferito agli articoli 6, comma 3, lettera a), e 3, comma 4 quater)
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013
1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:
a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per
«impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE)
n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la
1 Allegato aggiunto da art. 13, c. 1, DPReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.
Allegato B1 riferito all’articolo 13, comma 7
Indicatore | Modalità | Punteggio /range | |
Qualità dell’aggregazione: max 40 punti | |||
1a | Numero delle PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) | In numero di: 3/4 = 5 punti 5/8 = 10punti più di 8 = 15 punti | da 5 a 15 |
1b | Numero di imprese partecipanti alla rete con soggettività giuridica beneficiaria che possiedono i requisiti citati all’articolo 6, comma 2, lettera e ter), nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) | In numero di: 3/4 = 5 punti 5/8 = 10punti più di 8 = 15 punti | da 5 a 15 |
2 | Previsione della continuità dell’attività di rete dopo la conclusione del progetto presentato | Punteggio per la durata di: - previsione di continuità fino a 24 mesi: 5 punti | 5 o 10 |
- previsione di continuità per più di 24 mesi: 10 punti | |||
3a | Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), progetto di aggregazione in rete al quale partecipano PMI beneficiarie la cui attività primaria riguarda piú divisioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 | 2 divisioni:4punti 3 divisioni: 6 punti 4 divisioni:10 punti 5 divisioni: 15 punti | da 4 a 15 |
3b | Nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), rete con soggettività giuridica le cui imprese partecipanti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e ter), svolgono attività primaria che riguarda piú divisioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 | 2 divisioni:4punti 3 divisioni: 6 punti 4 divisioni: 10 punti 5 divisioni: 15 punti | da 4 a 15 |
Qualità del progetto: max 40 punti | |||
4 | Informatizzazione della rete e creazione/sviluppo di sito web | sì/no | 10 |
1 Allegato sostituito da art. 19, c. 1, DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
5 | Realizzazione di marketing integrato da parte della rete | sì/no | 15 |
6 | Introduzione di nuovi prodotti e/o processi e/o servizi | sì/no | 15 |
Coerenza del progetto: max 20 punti | |||
7 | Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto | buono = 2 eccellente = 5 | 2 o 5 |
8 | Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta | pari o minore al 48% e superiore al 44%: 3 punti pari o minore al 44% e superiore al 40%: 4 punti pari o minore al 40%: 5 punti | da 3 a 5 |
9 | Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un’accurata descrizionedellostatoattuale edelle attività ritenute necessarie | buono = 5 eccellente = 10 | 5 o 10 |