Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale MERCATO LIBERO COPIA UNIKO
Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale MERCATO LIBERO COPIA UNIKO
Art. 1 - Definizioni
1.1 Salvo ogni ulteriore definizione contenuta nel Contratto, i seguenti termini, con lettera iniziale maiuscola, avranno nello stesso il significato di seguito specificato: Autorità o ARERA: si intende l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 con prerogative e funzioni di regolazione - tramite proprie deliberazioni - delle condizioni economiche e della qualità del servizio gas ed energia elettrica. I testi integrali delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito xxx.xxxxx.xx (sezione Atti e provvedimenti). Cliente o Cliente finale: si intende il consumatore che richiede la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas per uso proprio, con applicazione delle condizioni economiche riservate dal Fornitore ai Clienti del mercato libero, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità. Cliente Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elet- trica e/o il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica. Cliente BT: si intende il Cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato in bassa tensione. Cliente Non Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elettrica e/o il gas per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali).Codice di condotta com- merciale: si intende il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera ARERA 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10 e ss.mm.ii.. Condizioni Generali di Somministrazione o CGS: si intendono le presenti “Condizioni Generali di Somministrazione” applicate dal Fornitore al Cliente, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra gli stessi all’interno degli altri documenti che costituiscono il Contratto. Contratto: si intende il presente Contratto per la fornitura dell’energia elettrica e/o gas naturale al Cliente, formato dalla Richiesta di fornitura, dalle presenti CGS, dalle condizioni economiche di Contratto che, se derogatorie, prevalgono sulle CGS, nonché dai relativi allegati. Distributore: si intende, per il settore elettrico, l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n.79/99 xx.xx.
ii. e, per il settore gas, la società che gestisce l’Impianto di Distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al Punto di Riconsegna del Cliente. Fornitore: si intende Uniko Srl, CF 10407020964 con sede legale in Xxxxxx X.xx Xxxxxxxx, 00. Forza Maggiore: si intendono tutti quegli eventi e circostanze o combinazione di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l’esecu- zione degli obblighi di cui al presente Contratto ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo diretto o indiretto della Parte impossibilitata e (ii) non avrebbero potuto essere previsti o evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla Parte impossibilitata. In via esemplificativa ma non limitativa, sono da ricomprendere tra gli eventi di Forza Maggiore: (a) le guerre e sommosse, (b) gli atti terroristici e vandalici, (c) gli incendi, (d) gli scioperi nazionali e locali; (e) gli eventi climatici, naturali o atmosferici catastrofi ci e straordinari; (f) repentini mutamenti legislativi o regolamentari che impediscano, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente l’esecuzione del presente Contratto. Impianto di Distribuzione: si intende la rete integrata di gasdotti locali a cui è allacciato l’impianto interno del Cliente, costituita dall’insieme dei punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla rete, dai gruppi di riduzione intermedi e finali, dagli impianti di derivazione di utenza fi no ai punti di consegna e dai gruppi di misura installati presso il Cliente. Impianto Interno: si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno sono a carico del proprietario o, per esso, del Cliente. Mi- suratore o Gruppo di Misura: si intende lo strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore presso il Punto di Riconsegna del Cliente, ovvero (per l’energia elettrica) l’insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di Consegna del Cliente finale che misura l’energia elettrica prelevata. Parti: si intendono congiuntamente il Fornitore e il Cliente. Punto di Consegna (POD): si intende il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale. Punto di Riconsegna (PdR): si intende il punto di confine tra l’Impianto di Distribuzione e l’Impianto Interno, dove il Distributore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente. Richiesta: si intende il modulo della richiesta di adesione contrattuale per la fornitura di energia elettrica e/o gas - mercato libero - con cui il Cliente propone di aderire al contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. RQDG: si intende la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii.. Switching: si intende la successione dell’e- sercente di vendita entrante al Fornitore relativamente a un POD o a un PdR ovvero l’attribuzione al Fornitore di un POD e/o un PdR nuovo o precedentemente disattivato. TIMG: si intende il “Testo Integrato Morosità Gas”, Allegato A della Delibera ARERA 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.. TIQE: si intende il “Testo Integrato Qualità Elettrica”, Allegato A della delibera ARERA n. 333/07 del 19/12/2007 (Testo Integrato della Regolazione della qualità dei servizi di Distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011) e ss.mm.ii.. TIQV: si intende il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” di cui alla delibera ARERA 18 novembre 2008 - ARG/ com 164/08 e ss.mm.ii.. TIV: si intende il “Testo Integrato Vendita”, Allegato A della delibera ARERA n.156/07 del 27/06/2007 (“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n.73/07”) e ss.mm.ii.. TIVG: si intende il “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, Allegato A della delibera ARERA 28 maggio 2009 - ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Somministrazione disciplinano il rapporto contrattuale di fornitura, anche disgiunta, di energia elettrica e di gas naturale, nonché dei servizi connessi, tra il Cliente e, quale parte fornitrice, Uniko Srl presso il/i Punto/i di Consegna e/o il/i Punto/i di Riconsegna specificato/i nella Richiesta. Le presenti CGS si applicano integralmente ovvero, in caso di opzione per una soltanto delle due forniture, limitatamente alle parti afferenti alla fornitura attivata.
2.2 Con la sottoscrizione in calce nella prima pagina della Richiesta, il Cliente accetta il passaggio della fornitura gas dal “mercato tutelato”, qualora fosse attualmente inserito su tale mercato, al “mercato libero”, sul quale appunto il Fornitore opera. Lo stesso dichiara di aver preso visione e di conoscere le condizioni contrattuali del mercato di tutela previste dalla delibera ARERA n. 229/01 ss.mm.ii. e delle condizioni econo- miche definite ai sensi del TIVG. Il Cliente, dopo aver visionato le condizioni economiche di fornitura proposte dal Fornitore e raffrontato le stesse con quelle del mercato di tutela, tramite la sottoscrizione della Richiesta, richiede di accedere al mercato libero ritenendo tali condizioni preferibili anche per le migliori condizioni di servizio offerto.
2.3 Il rapporto contrattuale tra il Fornitore e il Cliente è disciplinato dal contenuto della Richiesta, dalle con- dizioni economiche di Contratto che, se derogatorie, prevalgono sulle CGS, nonché da eventuali altri allegati, documenti tutti che il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta, dichiara di ben conoscere ed accettare. Art. 3 - Norme applicabili
3.1 Il presente Contratto è regolato dalle deliberazioni dell’ARERA (ovvero da ogni altra competente Autorità) di carattere imperativo e inderogabile, emanate o di successiva emanazione le quali avranno valore di legge tra le parti, salve deroghe facoltative riportate nelle presenti CGS, sia con valore processuale che di merito. Il rinvio alle delibere ARERA deve intendersi automaticamente riferito al testo tempo per tempo modificato. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Tutti i riferimenti normativi o regolamentari - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Il Contratto si riterrà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA quando aventi carattere imperativo o comunque inderogabile.
Art. 4 - Irrevocabilità della Richiesta e suo perfezionamento
4.1 Il Contratto si perfeziona mediante la sottoscrizione (sia essa analogica o informatica), da parte del Cliente, della Richiesta di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica seguita dall’accettazione da parte del Fornitore, accettazione che potrà intervenire, alternativamente: (a) mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail agli indirizzi indicati in sede di proposta contrattuale ovvero (b) mediante check call telefonica eseguita dal Fornitore ai sensi della Delibera ARERA 153/12 nelle ipotesi da questa previste. Laddove nessuna delle due modalità di perfezionamento del Contratto dovesse intervenire nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della Richiesta, questa è da intendersi rifiutata. La Richiesta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del codice civile per il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione. L’accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una delle due forniture richieste.
4.2 Laddove il sottoscrittore della Richiesta non sia il proprietario dell’immobile ove insistono le utenze da somministrare egli, unitamente alla sottoscrizione della Richiesta, dovrà fornire al Fornitore il titolo in base al quale egli ha la disponibilità di detto immobile.
Art. 5 - Diritto di ripensamento
5.1 È riconosciuta al Cliente Domestico, ai sensi dell’art. 12.4 del Codice di condotta commerciale, la facoltà di recedere dal Contratto senza oneri, qualora lo stesso sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza ovvero in un luogo diverso dai xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.
5.2 Il diritto di ripensamento a mente del presente articolo - a valere anche per una soltanto delle forniture - dovrà essere esercitato e comunicato mediante inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto dal Fornitore ai sensi del paragrafo 32.3.
Art. 6 - Oggetto ed attivazione delle forniture
6.1 Uniko Srl fornirà al Cliente, che l’acquisterà, l’energia elettrica necessaria al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso ciascun Punto di Consegna, tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distri- buzione, cosicché l’energia elettrica consegnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente. Il Cliente esonera Uniko da ogni responsabilità per ogni eventuale diminuzione o interruzione della fornitura dovuta a malfunzionamenti o disfunzioni delle reti di distribuzione confermando sin da ora che ogni eventuale danno cagionato da tali circostanze verrà fatto valere direttamente nei confronti del distributore che lo avrà cagionato.
6.2 Uniko fornirà al Cliente, che li acquisterà, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al Punto di Riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalla normativa di settore. Il gas viene fornito al Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale. Ne consegue che Xxxxx non potrà essere ritenuta responsabile per le ipotesi di diminuzioni della pressione e comunque per ogni interruzione o diminuzione del gas somministrato dovuti a malfunziona- mento o disfunzioni della rete di distribuzione confermando sin da ora che ogni eventuale danno cagionato da tali circostanze verrà fatto valere direttamente nei confronti del distributore che lo avrà cagionato.
6.3 L’attivazione reale di una o di entrambe le forniture avverrà non appena le condizioni tecniche e giuridiche lo consentiranno; in ogni caso l’inizio effettivo è subordinato all’esatto adempimento delle obbligazioni dal Cliente assunte con la sottoscrizione della Richiesta e delle presenti CGS.
6.4 Il Fornitore si riserva il diritto di non attivare la/e fornitura/e richiesta/e laddove il Cliente risulti sospeso per morosità ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di Switching.
6.5 Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la data d’inizio della fornitura di energia elettrica per il Punto di Consegna non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell’energia presso i medesimi Punti di Consegna, la decorrenza della fornitura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva.
6.6 Resta nondimeno inteso che la mancata attivazione di una o di entrambe le forniture nei termini stimati nella Richiesta di fornitura (da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e non perentori), quando non impu- tabile al Fornitore, in nessun caso potrà costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto o di richiesta di risarcimento del danno.
Art. 7 - Durata contrattuale e diritto di recesso
7.1 Salvo che le Parti non abbiano valutato diverse condizioni di durata nelle Condizioni Economiche spe- cifiche il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dal Suo perfezionamento e si considererà rinnovato per un pari periodo di tempo salvo che il Cliente dia formale disdetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale sopra indicato.
7.2 Ai sensi della delibera ARERA 144/07 ss.mm.ii., è riconosciuta ai Clienti Domestici e ai Clienti Non Dome- stici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc annui, la facol- tà di recedere dal Contratto, ovvero da una sola delle forniture, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio eletto a mente dell’articolo 32, nell’osservanza di un preavviso comunque non inferiore: (a) 1 (un) mese se Cliente Domestico; (b) 3 (tre) mesi se Cliente Non Domestico in bassa tensione; (c) 1 (un) mese qualora il recesso sia finalizzato alla cessazione della fornitura, senza subentro di nuovo esercente la vendita nella medesima.
7.3 Fermo quanto previsto al paragrafo 7.5, è riconosciuta ai Clienti alimentati in media tensione la facoltà di recedere dal Contratto, ovvero da una sola delle forniture, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo rac- comandata con avviso di ricevimento nell’osservanza di un preavviso comunque non inferiore a 6 (sei) mesi.
7.4 Il recesso del Cliente per sostituzione del fornitore dovrà essere comunicato al Fornitore, a pena di sua radicale e insanabile inefficacia, tramite il nuovo esercente.
7.5 Il recesso del Cliente dal Contratto in epoca antecedente alla sua scadenza ovvero comunque l’esercizio della facoltà di recesso o disdetta senza l’osservanza dei termini contrattualmente previsti darà luogo alter- nativamente – a discrezione assoluta del Fornitore – alla prosecuzione del
7.6 Per la/e disattivazione/i della/e fornitura/e, nella/e fattura/e di chiusura del/i Contratto/i, verranno addebi- tati i costi amministrativi previsti dal Distributore per tale attività.
Art. 8 - Qualità del gas e modalità della fornitura
8.1 Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibil- mente con le condizioni di esercizio dell’Impianto di Distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile in caso di diminuzione o di limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’Impianto di Distribuzione.
Art. 9 - Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas naturale
9.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta, il Cliente indica gli usi che intende fare dell’energia elet- trica e del gas naturale. Nel caso in cui il Cliente usi il gas naturale e/o l’energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore potrà sospendere o far sospendere immediatamente la fornitura o richiedere l’immediata sospensione al Distributore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e il risarcimento di ogni eventuale danno.
9.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas naturale e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
9.3 È vietata la rivendita o la cessione del gas naturale e/o dell’energia elettrica a terzi, pena l’immediata so- spensione delle forniture fino alla cessazione della condotta vietata e all’integrale rifusione del danno subito.
9.4 La fornitura di energia elettrica non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni diverse dai punti di con- segna indicati nella Richiesta, pena l’immediata sospensione della fornitura, salvo il risarcimento del danno.
9.5 In sede di sottoscrizione della Richiesta verranno acquisiti i dati comunicati dal Cliente e firmati per accettazione in calce alla stessa Richiesta. In caso di difformità dei dati dichiarati dal Cliente finale rispetto a
quelli comunicati dal Distributore, avranno prevalenza questi ultimi.
Art. 10 - Adeguamenti dei POD e/o dei PdR
10.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di fornitura, garantisce la piena idoneità e adeguatezza del POD e/o del PdR al ricevimento della fornitura e la piena conformità alla normativa vigente, dichiarandosi sin d’ora consapevole delle conseguenze derivanti dall’eventuale mendacio di tali sue dichiarazioni tenuto conto, peraltro, delle prerogative previste dai contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento.
10.2 Qualora nel corso del Contratto, per qualsiasi ragione, i PDR e/o i POD non fossero più idonei o adeguati, è onere del Cliente provvedere al loro adeguamento inoltrando – entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’accerta- mento del loro malfunzionamento e/o dall’accertamento della loro sopravvenuta inidoneità – idonea richiesta scritta al Fornitore ai fi ni della sua trasmissione al Distributore competente: ogni costo, spesa e onere cor- relato all’intervento del Distributore a mente del presente paragrafo rimarrà interamente a carico del Cliente.
10.3 Sino all’adeguamento il Fornitore è liberato da responsabilità per possibili sospensioni o interruzioni delle forniture.
Art. 11 - Corrispettivi delle forniture
11.1 Il Cliente è tenuto a pagare al Fornitore, per le forniture da questo eseguite, i prezzi finali risultanti dall’offerta economica proposta per ognuna di esse rispettivamente in “Allegato A - Condizioni economiche gas” e/o in “Allegato B - Condizioni economiche energia elettrica”, condizioni tutte che il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale ed integrante del Contratto. Il Cliente si dichiara espressamente consapevole che i prezzi finali indicati in allegato si riferiscono alle uni- che componenti di vendita (come definite dal TIVG) e, salvo diversa previsione dell’Offerta del Fornitore, non includono le quote di distribuzione, trasporto e accise.
11.2 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere che il prezzo di somministrazione del gas naturale, come indicato in Allegato A, non include le accise, l’imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti. Tali oneri restano a carico del Cliente e i valori di questi verranno indicati in bolletta. Le informazioni sulle correnti aliquote d’imposta sono rese disponibili dal Fornitore al Cliente sul proprio sito internet.
11.3 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere e accettare, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale futura eccezione, contestazione o pretesa in merito, che ai fini del computo del corrispettivo della somministrazione da esporre in fattura, il Fornitore terrà conto altresì dei corrispettivi di fornitura dell’energia elettrica relativa alle perdite di rete, quantificata in conformità con la disciplina vigente.
Art. 12 - Mandati per il Contratto di dispacciamento e di trasporto e oneri per i relativi servizi
12.1 Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, ai sensi della delibera ARERA n.111/06 e ss.mm.ii., conferisce con la sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata a UNIKO Srl, o a società da essa a ciò demandata, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del codice civile per la stipulazione del contratto di trasporto con il Distributore locale - la cui inefficacia costituisce condizione risolutiva del presente Contratto, posta nell’esclusivo interesse del Fornitore - con contestuale manleva della stessa mandataria da qualsiasi responsabilità inerente, discendente, derivante o in qualunque modo connessa al trasporto dell’energia elettrica nonché per la stipulazione dei contratti di dispacciamento con Terna s.p.a. Inoltre, al fine di partecipare all’assegnazione di diritti d’importazione di energia dall’estero, all’assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna
s.p.a. o altre autorità competenti adotteranno, nonché all’assegnazione delle bande di capacità produttiva, il Cliente conferisce sin d’ora e per tutta la durata del Contratto, mandati senza rappresentanza in via esclusiva e deleghe, nonché rilascia dichiarazioni di interesse, in favore di UNIKO o a società da essa a ciò demandata per i/il punti/o di prelievo forniti con il presente Contratto. Inoltre il Cliente si impegna sin d’ora e per tutta la durata del Contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire a UNIKO o a società da essa a ciò demandata di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito da UNIKO o da società da essa demandata. Infine il Cliente delega sin d’ora UNIKO, o la società da essa demandata, a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 (ventiquattro) mesi, al Distributore locale di competenza.
12.2 Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasporto e distribuzione. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal Contratto di dispacciamento come determinati dalla suddetta delibera ARERA n.111/06 e ss.mm.ii.
12.3 Il Fornitore addebiterà l’importo di Euro 50,00 (cinquanta/ 00) per ogni richiesta amministrativa. Tale somma potrà essere modificata unilateralmente dal Fornitore nel corso del Contratto previa comunicazione al Cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo per richiesta amministrativa si intende: la variazione di intestazione della/e forniture, il subentro, le richieste verso i distributori.
12.4 Sottoscrivendo la Richiesta il Cliente recede dai precedenti contratti di fornitura in essere con altri esercenti e conferisce a UNIKO Srl mandato irrevocabile ex art. 1723 comma 2 del codice civile, nell’interesse anche di quest’ultima, per l’invio delle comunicazioni a tal fine necessarie, intendendosi tali, a titolo esempli- ficativo e non esaustivo, le comunicazioni di recesso, disdetta, richiesta di eventuali dati mancanti.
13 - Mandato alla connessione
13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente, ai sensi della delibera ARERA n. 111/06 e succes- sive modifiche ed integrazioni, conferisce al Fornitore mandato ai fini dell’espletamento delle pratiche di con- nessione (di seguito “Mandato alla Connessione”) per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.
13.2 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario.
13.3 Tali richieste configurano, ai sensi del presente articolo, un mandato per lo svolgimento di quanto ne- cessario all’attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi. A tal fine, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fi ne il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719 del codice civile ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall’Allegato B della delibera ARERA n. 348/07ss.mm.ii., il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.
13.4 Il Cliente ha la facoltà di revocare il Mandato alla Connessione conferito al Fornitore relativamente ai soli punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di tensione diverso dalla bassa tensione. Tale revoca dovrà essere comunicata al Fornitore, a pena di sua inefficacia, in forma scritta mediante raccomandata A/R presso i recapiti indicati al successivo articolo 32.
Art. 14 - Programmazione dei prelievi
14.1 È riconosciuta al Fornitore la facoltà di richiedere in ogni tempo al Cliente - anche tramite fax o email - la programmazione dei prelievi per ogni punto di fornitura alimentato: il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, a sua semplice richiesta, i dati necessari ai fini della programmazione del prelievo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
14.2 L’inadempienza del Cliente agli obblighi del paragrafo 14.1 darà facoltà al Fornitore di risolvere il Con- tratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, impregiudicato il diritto all’azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 15 - Rilevazione dei prelievi
15.1 I volumi mensili di gas naturale da fatturare saranno rilevati tramite lettura diretta dal parte del Distribu- tore locale e da quest’ultimo messi a disposizione del Fornitore conformemente alla delibera ARG/gas n. 69/09 ss.mm.ii.. Il Distributore locale effettuerà un tentativo di raccolta della lettura secondo le seguenti cadenze:•
almeno una volta in ciascun anno civile, per i PdR con consumi fino a 500 Smc/anno;• almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i PdR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fi no a 5000 Smc/ anno;• almeno una volta al mese per PdR con consumi superiori a 5000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% (novanta per cento) ai consumi medi mensili. Gli eventuali tentativi di lettura non andati a buon fine verranno comunicati al Cliente Finale e nella fattura/bolletta verranno addebitati pertanto consumi stimati calcolati secondo le prescrizioni della delibera ARERA n. 17/07 e ss.mm.ii., sulla base dei dati del consumo storico del Cliente o comunicati dal Distributore locale. Il Cliente, nel prendere atto che le operazioni di rilevazione dei prelievi sono effettuate a esclusiva cura del Distributore locale e che in nessun caso UNIKO è legittimata all’effettuazione delle stesse in luogo del medesimo Distributore locale, espressamente esonera UNIKO da ogni responsabilità in relazione a ogni eventuale errore ovvero a eventuali ritardi nella rilevazione, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale pretesa nei suoi riguardi.
15.2 I volumi di energia elettrica verranno comunicati al Fornitore dal competente Distributore locale che, come previsto dai disposti dell’ARERA, è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica nei casi in cui i punti sono trattati monoraria) almeno una volta all’anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per i POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Qualora il dato relativo all’effettivo prelievo di potenza del Cliente nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile al Fornitore dal competente Distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base a stima la quota potenza, che verrà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal Distributore; salvo conguaglio, con la prima fattura utile successiva alla disponibilità del dato effettivo. Il Cliente, nel prendere atto che le operazioni di rilevazione dei prelievi sono effettuate a esclusiva cura del competente Distributore locale e che in nessun caso UNIKO è legittimata all’effettuazione delle stesse in luogo del medesimo, espressamente esonera UNIKO da ogni responsabilità in relazione a ogni eventuale errore ovvero a eventuali ritardi nella rilevazione, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale pretesa nei suoi riguardi anche correlatamente all’emissione, da parte del Fornitore, di fatture in rettifica di precedenti relativamente alle quali risultino eventuali errori di misurazione.
15.3 Il Cliente potrà effettuare mensilmente l’autolettura delle forniture, a pena di decadenza, tra l’ultimo giorno lavorativo e il primo giorno lavorativo del mese successivo secondo le seguenti modalità: a) via web nell’apposita sezione del sito internet del Fornitore dedicata a tale operazione; b) tramite il numero verde gra- tuito. I numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti contrattuali o riportati in fattura. In caso di assenza di lettura dei Misuratori gas si procederà a stima secondo le modalità indicate al precedente art. 15.1; per la fornitura di energia elettrica verrà preso in considerazione il consumo medio mensile rilevato dal valore dichiarato dal Cliente nella Richiesta, ovvero come indicato all’art. 14 delle presenti CGS. Il consumo annuo potrà essere rideterminato in funzione dei volumi effettivi rilevati. La stima dei prelievi di energia elettrica sarà effettuata su base giornaliera con una ripartizione costante.
16 – Fatturazione
16.1 La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale, con cadenza mensile per importi non inferiori a Euro 30,00 (trenta/00): qualora gli importi da fatturare siano inferiori a tale valore soglia, gli stessi saranno automaticamente addebitati nella fattura successiva.
16.2 La fatturazione con prezzo monorario potrà essere emessa solo su punti di consegna di energia elettrica non dotati di Misuratore orario, come previsto dalla normativa in vigore per il mercato vincolato; in presenza di contatore elettronico, anche se installato in corso dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; la fatturazione “Peak - Off Peak” potrà essere applicata solamente per punti di consegna aventi potenza installata superiore a 55 (cinquantacinque) Kw.
16.3 In mancanza di autolettura o di comunicazione al Fornitore delle letture da parte dei Distributori com- petenti, la fatturazione avverrà secondo quanto previsto al precedente art. 15 (Rilevazione dei prelievi). Il conguaglio sui consumi avverrà solo in occasione di letture effettive realizzate dal Distributore o tramite autolettura qualificata da parte del Cliente.
16.4 Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare, rinunciando sin d’ora a ogni eventuale eccezione o pretesa in merito, che la lettura effettiva potrà avere ad oggetto i prelievi registrati relativamente al POD e/o al PdR nell’arco temporale dei 5 (cinque) anni di fornitura antecedenti alla data di realizzazione della lettura medesi- ma: per l’effetto il Cliente sin d’ora si impegna a corrispondere gli importi che risulteranno dallo stesso dovuti in esito alle consequenziali operazioni di conguaglio, ogni eccezione sin d’ora rimossa.
17 – Pagamento
17.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo esposto in fattura nel termine di scadenza ivi indicato e sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato dal Cliente secondo le modalità indicate nella Richiesta di fornitura e nessuna contestazione potrà costituire valido motivo di sospensione dei pagamenti.
17.2 In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte del corrispettivo esposto in fattura superiore a 10 (dieci) giorni rispetto al termine di scadenza ivi previsto, il Fornitore si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità del cliente, inclusa la sospensione della fornitura a mente del successivo articolo 19.
17.3 Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di lettura o di fatturazione (esclusa espressamente ogni facoltà di contestazione circa la congruità dei dati di stima), una somma superiore a quella dovuta, deve presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fattura- zione a danno del Cliente, il Fornitore comunicherà a quest’ultimo l’avvenuta rettifica provvederà all’accredito delle somme che risultino corrisposte in eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente è tenuto a pagare l’importo già richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati dal Fornitore al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso.
17.4 Salvo diverse previsioni contenute nelle condizioni economiche di fornitura, in caso di ritardato paga- mento delle fatture da parte del Cliente Finale, alla somma dovuta si applicherà il tasso di mora del 5% (cinque per cento) su base annua, senza necessità di previa formale messa in mora da parte del Fornitore.
17.5 esclusivamente per i Clienti Finali esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione (definizione di imprenditore ex art. 2 Dlgs. 231/2002) si prevede, nei casi indicati all’articolo 17.4 del pre- sente contratto, l’adozione della penale indicata dall’articolo 6 del suddetto D.lgs. 231/2002 secondo cui: Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può ricomprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
17.6 Relativamente ai contratti sottoscritti dal Cliente ai fini della fornitura presso un’unità POD o PdR, il Cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero esposto in fattura, salvo diritto al conguaglio- relativamente a tutti o ad alcuni soltanto dei POD o del PdR – nella fattura successiva.
18 - Deposito cauzionale e forme di garanzia
18.1 Sottoscrivendo la Richiesta il Cliente si impegna a garantire la fornitura di gas e/o di energia elettrica tramite la costituzione di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria a garanzia dei prelievi effet- tuati, secondo i seguenti importi per singolo POD o PdR: per la fornitura di gas: a) Euro 30,00 per i prelievi di gas per i Clienti Domestici e per prelievi annui fino a 500 Stmc per i Clienti non Domestici; b) Euro 90,00 (novanta/00) per prelievi annui di gas naturale da 501 (cinquecentouno) a 1.500 (millecinquecento) Smc; c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) per prelievi annui di gas naturale da 1501 (millecinquecentouno) a 2.500 (duemilacinquecento) Smc; d) Euro 300,00 (trecento/00) per prelievi annui da 2.501 (duemilacinquecentouno) a 5.000 (cinquemila) Smc; e) pari al bimestre consecutivo di maggior prelievo per prelievi annui superiori a
5.000 (cinquemila) Smc. per la fornitura di energia: a) Euro 30,00 per i prelievi di energia per i clienti dome- stici; b) Euro 50,00 per prelievi annui di energia sino a 2.000 Kwh; c) 4 eurocent/Kwh per prelievi superiori a
2.000 Kwh e fi no a 20.000 Kwh./annui stimati; d) pari al bimestre consecutivo di maggior prelievo per prelievi annui superiori a 20.000 Kwh. Il Fornitore si riserva la facoltà di sollevare il Cliente Domestico dall’obbligo di costituzione del deposito cauzionale in caso di sua sottoscrizione della modalità di pagamento tramite R.I.D..
18.2 Il deposito cauzionale - da ritenersi infruttifero in deroga alle previsioni della delibera ARERA n. 229/01 ss.mm.ii. - opererà per l’intera durata del Contratto e sarà restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della somministrazione subordinatamente al corretto e puntuale adempimento, da parte del Clien- te, di tutte le obbligazioni di pagamento assunte in virtù del Contratto.
18.3 È facoltà del Cliente contrarre, in luogo del deposito cauzionale, una fidejussione bancaria a prima xxxxxx- sta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 cod. civ., conforme al modello comunicato dal Fornitore o pubblicato sul sito web di quest’ultimo.
18.4 Il Fornitore potrà in ogni tempo richiedere al Cliente uno o più adeguamenti del deposito cauzionale o dell’importo garantito dalla fideiussione ove il prezzo alla fonte dei servizi somministrati subisca un incre- mento superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quello applicato alla data di sottoscrizione della Richiesta ovvero qualora i consumi effettivamente realizzati dal Cliente siano superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli indicati nella stessa.
18.5 Sarà facoltà del Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, di incamerare il deposito cauzionale o escutere la garanzia sino a concorrenza del credito vantato verso quest’ultimo: l’incameramento del deposito cauzionale ovvero l’escussione della garanzia fideiussoria imporrà al Cliente l’immediata rico- stituzione del deposito cauzionale o la produzione di una nuova fidejussione a ricostituzione dell’importo da garantire, entro il termine di 30 (trenta) giorni: in caso di inadempimento del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
18.6 Il Cliente finale precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è edotto che, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08 ss.mm.ii., il Fornitore è obbligato a formulare al venditore uscente una pro- posta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse; quale conseguenza, in caso di accettazione da parte del venditore uscente, il Fornitore potrà chiedere l’adeguamento della fideiussione sino all’estinzione del debito pregresso. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08 ss.mm.ii., il Fornitore abbia acquistato il credito del venditore uscente, esporrà la relativa voce per l’importo corrisposto ai sensi dell’art. 8.6 del medesimo allegato A nella prima fattura utile, notificando immediatamen- te al cliente l’avvenuta cessione del credito.
19 - Procedura di sospensione della/e fornitura/e
19.1 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi di fornitura del gas naturale superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente sollecito di paga- mento avente valore di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (farà fede, rispettivamente, la data apposta sull’avviso di ricevimento ovvero l’attestazione di avvenuta consegna), contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal rice- vimento della medesima comunicazione di costituzione in mora, con l’avvertimento che, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Nel sollecito saranno indicate le modalità di comunicazione da parte del Cliente (fax e posta elettronica) dell’avvenuto pagamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura (per gli importi indicati dall’ARERA), che rimarranno interamente a carico di quest’ultimo unitamente alle spese postali del sollecito. Il Fornitore, inoltre, addebiterà al Cliente con la fattura successiva l’importo di Euro 40,00 (quaranta/00), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica di sollecito. Persistendo la morosità del Cliente oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Fornitore ai fini del pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità del Cliente senza ulteriore avviso, impregiudicata in ogni caso ogni azione del Fornitore per il recupero del credito e per il risarcimento di ogni eventuale danno dallo stesso subito. UNIKO, decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura di gas senza che il Cliente abbia fornito idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli importi insoluti, potrà procedere d’ufficio alla ces- sazione amministrativa del Contratto. In tal caso il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento di tutti gli importi insoluti.
19.2 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi di somministrazione dell’energia elettrica superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente sollecito di pagamento avente valore di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata o posta elettroni- ca certificata, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della medesima comunicazione di costituzione in mora (farà fede, rispettivamente, la data apposta sull’avviso di ricevimento ovvero l’attestazione di avvenuta consegna), con l’avvertimento che, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Nel sollecito saranno indicate le modalità di comunicazione da parte del Cliente (fax e posta elettronica) dell’avvenuto pagamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattiva- zione della fornitura (per gli importi indicati dall’ARERA), che rimarranno interamente a carico di quest’ultimo unitamente alle spese postali del sollecito. Il Fornitore, inoltre, addebiterà al Cliente con la fattura successiva l’importo di Euro 40,00 (quaranta/00), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica di sollecito. Persistendo la morosità del Cliente oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Fornitore ai fi ni del pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità del Cliente senza ulteriore avviso, impregiudicata in ogni caso ogni azione del Fornitore per il recupero del credito e per il risarcimento di ogni eventuale danno dallo stesso subito. Resta ferma la facoltà di UNIKO di risolvere il Contratto per morosità del Cliente ai sensi del successivo articolo 26.
19.3 Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell’immediata sospensione, potrà procedere, decorso il termine di cui al presente art. 19.2, ad una riduzione della potenza pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.
19.4 Il Fornitore non potrà provvedere alla sospensione per morosità in caso di mancato pagamento di importi inferiori alle garanzie possedute e proficuamente escutibili, salvo il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui le garanzie escusse non vengano ricostituite e/o reintegrate nei termini previsti.
19.5 Il Fornitore provvede a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico di Euro 30,00 (trenta/00) in caso di sospensione della fornitura per morosità eseguita nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora ovvero di Euro 20,00 (venti/00) nel caso di sospensione della fornitura per morosità eseguita nonostante (a) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero (b) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine massi- mo, non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio, ovvero (c) il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del termine minimo, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, intercorrente tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per morosità. È esclusa in detti casi la possibilità per il Fornitore di richiedere al Cliente il pagamento di alcun eventuale e/o ulteriore corri- spettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile, mediante detrazione dell’ammontare dello stesso dall’importo della fattura, o mediante progressiva detrazione dalle fatture successive, nel caso in cui la fatturazione evidenzi l’esistenza di un credito del Cliente nei confronti del Fornitore. In ogni caso, l’indennizzo automatico verrà corrisposto al Cliente nel termine di 8 (otto) mesi dalla verificazione della sospensione. Art. 20 - Sospensioni per cause di forza maggiore o lavori sulle reti
20.1 Eventuali interruzioni della fornitura per lavori sulle reti o per provvedimenti di Pubbliche Autorità o per fatto di terzi, unitamente a danni o anomalie causate agli impianti di utilizzazione installati a valle della misura, non potranno in alcun modo essere imputati al Fornitore e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento. Parimenti, verranno considerate le sospensioni per cause di Forza Maggiore.
20.2 In nessun caso la mancata erogazione o le interruzioni di cui al paragrafo 20.1 potranno costituire motivo
di anticipata risoluzione del Contratto da parte del Cliente.
Art. 21 - Titolarità, custodia, manutenzione dei misuratori e sicurezza degli Impianti interni.
21.1 I Misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e al loro posizionamento. È responsabilità del Cliente mantenere il Misuratore in buono stato manutentivo e provvedere alla sua cura e protezione da incuria, intemperie e altri agenti atmosferici in genere.
21.2 Il Cliente si impegna, altresì, a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.
21.3 In caso di guasti ai Misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore al fine di per- mettergli l’esecuzione dei necessari interventi e dei consequenziali conguagli dei consumi. Gli incaricati del Fornitore e/o dei gestori delle reti hanno diritto di accedere ai Misuratori in qualsiasi momento per la verifica del loro stato e, a fronte di riscontrate irregolarità, sospendere le forniture, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, per tutto il tempo occorrente al Cliente ai fi ni del loro adeguamento. In tal caso, il Cliente non ha diritto di ottenere dal Fornitore indennizzi, risarcimenti o comunque somme di denaro a fronte degli eventuali danni derivanti dalla detta sospensione.
21.4 Il Cliente può chiedere a UNIKO la verifica della correttezza nella misura dei consumi, che avverrà a cura del competente Distributore. Nel caso in cui l’esito della verifica sia a sfavore del Cliente, le relative spese saranno addebitate al Cliente stesso, per un importo pari a quello addebitato dal Distributore a UNIKO, ai sensi del TIQV e del RQDG.
21.5 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, qualora ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiedere al Fornitore la verifica del Misuratore da parte del Distributore elettrico.
21.6 I gruppi di misura utilizzati per la misurazione della/e fornitura/e oggetto del presente Contratto sono quelli attualmente esistenti presso i Punti di Consegna e/o i Punti di Riconsegna attuali, come comunicati al Distributore. Il Cliente fornito di gas naturale in media pressione o in bassa pressione ma misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere l’installazione di un idoneo correttore PTZ omologato, con oneri e spese a suo carico. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDR e/o POD. Tutti i volumi transitati su contatore meccanico e quindi sprovvisto di correttore PTZ verranno corretti tramite il coefficiente correttivo “C” specifico della fornitura e della località in cui viene erogato il gas e comunicato dal Distributore al Fornitore al momento dello switching.
21.7 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura al Fornitore, il quale provvederà all’invio della richiesta al Distributore competente. Tuttavia il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica qualora i Misuratori risultassero privi di difetti; in caso contrario i Misuratori dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario e la ricostruzione dei prelievi errati o non valorizzati dai contatori meccanici o elettronici verrà effettuata dal Distributore, unico soggetto legittimato alle operazioni di misura e delle stesse responsabile, secondo le modalità stabilite dal Codice di Rete. La ricostruzione dei vo- lumi - effettuata sulla base del consumo registrato in periodi analoghi precedenti e, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento del Misuratore - darà luogo all’emissione di un documento di conguaglio anche contestualmente alla fattura/bolletta secondo le modalità scelte. Il Cliente potrà chiedere la rateazione dell’importo quantificato in n. 3 rate mensili.
Art. 22 - Variazione unilaterale delle clausole e delle condizioni contrattuali
22.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege e le ipotesi di indicizzazione previste dalle condizioni eco- nomiche, che si intendono per l’intera durata del Contratto automaticamente recepite, il Fornitore durante il periodo di validità del Contratto avrà la facoltà di variare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali. Ai fini del presente Contratto per “giustificato motivo” si intende (i) il mutamento reso necessario in conseguenza dell’entrata in vigore di leggi o delibere dell’ARERA; (ii) il venir meno della possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; (iii) la variazione di parti- colare entità delle condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento del Fornitore; (iv) l’intervenuto mutamento nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela stabilite dall’ARERA in base al TIVG; (v) l’intervenuta modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle Condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela stabilite in base al delibera ARERA n. 156/07 e ss.mm.ii.
22.2 Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
22.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo comple- to di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, com- pleta e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale decisione di eser- citare il recesso dal Contratto senza oneri. Le suddette informazioni saranno trasmesse con comunicazione separata rispetto ai documenti di fatturazione, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si confi guri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto.
22.4 Salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applica- zione anticipata, le modificazioni unilaterali di cui al presente articolo saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello di comunicazione delle stesse da parte del Fornitore al Cliente in forma scritta, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita.
22.5 È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere, senza oneri, dal Contratto in caso di variazioni unilaterali che comportino condizioni più onerose a suo carico, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno da trasmettersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione e nell’osservanza di un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
22.6 Il mancato esercizio da parte del Cliente della facoltà di recesso ai sensi del presente articolo equivale a tacita approvazione delle variazioni proposte dal Fornitore.
Art. 23 - Cessione del Contratto
23.1 Il Fornitore potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto a soggetti che siano in grado di svolgere le forni- ture oggetto del Contratto ceduto. È fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto (anche sotto forma di cessione d’azienda o ramo d’azienda), salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.
Art. 00 - Xxxxx xx scali
24.1 Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti. Il Contratto a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
Art. 25 - Riservatezza e pubblicità
25.1 Le Parti manterranno riservate le informazioni confidenziali di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del Contratto e della sua esecuzione. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, sia durante la vigenza del Contratto che per i successivi cinque anni. Il Fornitore potrà citare nelle proprie campagne pubblicitarie o, comunque, a fini promozionali, i dati del Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera, nonché le quantità di energia elettrica e di gas ad esso cedute.
Art. 26 - Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa
26.1 In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura alla scadenza indicata nella stessa, il Cliente
verrà automaticamente considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le fatture a Lui intestate ed emesse successivamente a quella insoluta. Laddove, per il medesimo Cliente, siano attive sia la fornitura di Energia Elettrica che la fornitura di Gas, il mancato pagamento anche di una sola fattura emessa in ragione, indifferentemente, di una sola delle due forniture provocherà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. di tutte le forniture attive e tutte le fatture successivamente emesse per entrambe le forniture dovranno considerarsi con scadenza a data fattura.
26.2 Il fornitore potrà, inoltre, far valere quale condizione risolutiva del contratto l’inefficacia del Contratto di Trasporto. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo sarà dovuto il risarcimento del danno al Fornitore per gli oneri di vettoriamento dovuti dal Fornitore a terzi per obblighi assunti per ed in conseguenza del contratto.
Art. 27 – Trattamento dei dati personali UNIKO SRL rispetta le disposizioni relative alla protezione dei dati personali degli interessati, richiesti al solo scopo di erogare i servizi offerti (fornitura di energia o gas e altri servizi) (di seguito i “Servizi”). Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (nel seguito anche “RGPD”), UNIKO fornisce pertanto la seguente informativa.
27.1 Origine dei dati personali e base giuridica del trattamento. I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dal potenziale Cliente in fase precontrattuale e dal Cliente in fase di attivazione dei Servizi di UNIKO nonché in corso di svolgimento del successivo rapporto.
27.2 Finalità del trattamento. I dati personali sono raccolti e trattati da UNIKO per le seguenti finalità:(a) finalità precontrattuali: per rispondere a richieste sollecitate dal Potenziale cliente e/o dal Cliente e per ogni ulteriore attività strumentale alla sottoscrizione e/o attivazione dei Servizi offerti da UNIKO direttamente o attraverso partners commerciali;(b) finalità di adempimento degli obblighi contrattuali: per l’erogazione ai Clienti dei Servizi in via diretta ovvero tramite partners commerciali, compresi i servizi collegati quali la gestione ammini- strativo/contabile dei rapporti di fornitura, la gestione tecnica, amministrativa e contabile di reclami e conten- ziosi nonché per l’invio di informazioni e comunicazioni di servizio, la consegna, attivazione e manutenzione dei prodotti, Servizi e/o apparati etc. acquistati o forniti in comodato d’uso; la partecipazione a programmi premio o di loyalty di UNIKO;(c) finalità di adempimento ad obblighi di legge e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all’accertamento e repressione dei reati;(d) finalità connesse al contratto e relative al monitoraggio dell’andamento delle relazioni con la Clientela e di controllo dei rischi di credito e frodi connessi ai Servizi prestati: per attivare e mantenere attivi i Servizi, saranno trattati i dati personali provenienti da archivi o registri pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e dati di visura e di bilancio;(e) finalità di invio informazioni promozionali: fatto salvo il diritto di opposizione da parte dell’interessato, il Titolare potrà trattare i dati personali del Cliente al fine di inviare – sui canali indicati da quest’ultimi - materiale pubblicitario/informativo/promozionale di servizi analoghi a quelli già offerti da UNIKO, effettuato con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS e/o instant mes- saging, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 196/2003 e xx.xx.;(f) comunicazione a soggetti terzi per finalità di marketing: previo consenso dell’interessato, i dati personali potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, relativa ai prodotti e/o servizi offerti da UNIKO ovvero partners commerciali come descritto al successivo punto 27.4
27.3 Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione. Il trattamento dei dati da parte di UNIKO avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato in accordo alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. UNIKO svolge il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trat- tamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati dei Clienti correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali verranno trattati da UNIKO per tutta la durata contrattuale ed anche successivamente alla cessazione dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per i quali essi sono trattati. Con riguardo alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i dati saranno conservati per i tempi definiti alla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del rapporto di fornitura, per il termine previsto dal codice civile in materia di prescrizione. Con riguardo alle finalità di cui al precedente art. 27.2 lett. e) ed f) i dati raccolti saranno trattati per un periodo strettamente necessario per la gestione delle predette finalità secondo criteri improntati ai principi di correttezza, non eccedenza nonché al bilanciamento tra il legittimo interesse del Titolare ed i diritti e le libertà dell’interessato. In assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazione differenti, UNIKO avrà cura di utilizzare i dati per le suddette attività promozionali per un tempo congruo -periodicamente aggiornato- all’interesse manifestato dall’interessato verso i servizi offerti dal Titolare.
27.4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, UNIKO potrebbe avere necessità di comunicare i dati personali dei Clienti a soggetti terzi, che potranno agire come Responsabili esterni ovvero come autonomi Titolari, per dare compiuta esecuzione al contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attivi- tà strumentali alla prestazione dei servizi richiesti. Detti soggetti appartengono alle seguenti categorie: (a) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, quando ciò occorra per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi di UNIKO ovvero quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative anche in ordine all’applicazione delle eventuali agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per i Servizi nelle abitazioni; (b) soggetti interni od esterni a UNIKO che svolgono per conto di quest’ultimo compiti di natura tecnica o organizzativa: soggetti che effettuano servizi di acquisizio- ne, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei Servizi per la Clientela; soggetti che forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica di UNIKO; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente; soggetti che svolgono attività di assistenza alla Clientela (es. call center etc.); soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; studi professionali e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza, anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da UNIKO anche nell’interesse dei propri Clienti e utenti; società di factoring, istituti di credito o bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, compagnie assicurative; intermediari finanziari; società di servizi cui sono state affida- te le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri; altri operatori del settore energia e dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica e del gas per la gestione dei relativi rapporti. Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e/o ogni altra soggetto che svolge attività sulla base delle istruzioni ricevute da UNIKO sono nominati Responsabili esterni ovvero autorizzati al trattamento, ai quali UNIKO impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure adeguate di sicurezza, al fine di poter mitigare il rischio connaturato al trattamento. I dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi non au- torizzati. Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese extra-UE con le garanzie e le modalità regolate dal capo V del Reg. UE 2016/679 e ss. mm. Previo Suo consenso, i Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati, per le finalità di cui al punto 27.2 lettera f) ai seguenti soggetti: - Partner commerciali operanti principalmente nei settori merceologici della fornitura e vendita di energia, elettricità e gas, nella generazione da fonti rinnovabili, la rete agenti e agenzie, società di telemarketing, istituti di credito, compagnie assicurative, intermediari finanziari, società di telecomunicazioni, aziende del largo consumo, società che eseguono indagini di mercato e analisi statistiche.
27.5 Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente, è necessario per la stipulazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali, per l’adesione ai programmi premio o per adempiere ad obblighi di legge, di cui alle finalità indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente art. 27.2. Un eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporterebbe l’impossibilità per UNIKO di attivare la fornitura, di prestare al
Cliente gli ulteriori Servizi richiesti, di applicare le condizioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti dispo- sizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per i Servizi nelle abitazioni ovvero di consentirgli di partecipare ai programmi premio. L’eventuale revoca del consenso precedentemente prestato dal Cliente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente art. 27.2, impedirebbe a UNIKO di erogare i propri servizi contrattualmente richiesti. In relazione ai trattamenti di cui al precedente art. 27.2, lett. f) della presente Informativa, il consenso al trattamento dei dati da parte del Cliente è invece facoltativo e sempre revocabile. In relazione al trattamento di cui al precedente art. 27. 2, lett e) il Cliente potrà opporsi all’invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli a lui già forniti dal Titolare, con le modalità indicate al successivo art. 27.7.
27.6 Titolare, Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati. Titolare del trattamento dei dati è UNIKO Srl, CF 10407020964 con sede legale in Xxxxxx X.xx Xxxxxxxx, 00. Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune società che forniscono a UNIKO specifici servizi elaborativi e prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle oggetto del presente contratto e meglio precisate al precedente art. 27.4.Per qualunque esigenza il Cliente può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione di dati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
27.7 Diritti dell’interessato. Il Cliente, in qualità di interessato, ha diritto di ottenere:- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali da parte di UNIKO e, in tal caso, di ottenerne l’acces- so;- l’aggiornamento, la rettificazione/integrazione dei propri dati personali;- la cancellazione dei propri dati personali nei casi regolati dalla normativa vigente (c.d. diritto all’oblio);- la limitazione del trattamento dei propri dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla normativa vigente (c.d. diritto di limitazio- ne);- copia dei dati personali forniti al Titolare su formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai sensi della normativa vigente (c.d. diritto alla portabilità);L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, per diritti connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali effettuato per le finalità di cui al precedente art. 27.2. lett. e). Inoltre per trattamenti di cui al punto 27.2 lett. f) il Cliente potrà sempre revocare il consenso eventualmente prestato per l’effettuazione di operazioni di marketing diretto (in forma “tradizionale” e “automatizzata”) senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso fornito prima della revoca. L’interessato che intenda avvalersi dei diritti sopra descritti può inviare comunicazione mediante posta raccomandata a UNIKO Srl, CF 10407020964 con sede legale in Xxxxxx X.xx Xxxxxxxx, 00 oppure all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx precisando nell’oggetto gli estremi della propria richiesta. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il Cliente ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 28 - Dichiarazione delle Parti
28.1 Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in conformità al Contratto non sarà considerato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l’esercizio degli stessi.
28.2 L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo, essendo fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sosti- tuzione di quelle nulle od annullate.
28.3 Per ogni modifica al Contratto è prevista la forma scritta e la sottoscrizione di entrambe le Parti, pena nullità della stessa.
Art. 29 – Reclami
29.1 Il Cliente ha la facoltà di inoltrare reclami formali e/o richiedere informazioni al Fornitore mediante l’uti- lizzo degli appositi moduli reperibili sul sito web, presso la sede del Fornitore, oltre che attraverso ogni mezzo utile che permetta di accertare la data del ricevimento del reclamo. Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare il modulo messo a disposizione, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura e indicazione del POD e/o del PdR relativamente al quale il reclamo è proposto, c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura o telematico, d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).
29.2 L’indirizzo per le comunicazioni scritte ed i reclami è quello indicato al paragrafo 32.3.
Art. 30 - Indennizzi automatici
30.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’Autorità ai sensi del TIQV ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
Art. 31 - Foro competente
31.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, all’indirizzo presso cui viene erogata la fornitura.
31.2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Con- tratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, salva la competenza inderogabile dei fori di legge. Art. 32 - Comunicazioni tra le Parti ed elezione di domicilio
32.1 Salvo sia diversamente stabilito in ogni altra e diversa previsione del Contratto, ogni eventuale comuni- cazione o notifica ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata ai fi ni della sua validità per iscritto ed essere trasmessa, anche a mezzo fax o e-mail, nei luoghi di rispettivo domicilio delle Parti.
32.2 Il Cliente elegge domicilio presso l’indirizzo riportato nella Richiesta di Fornitura.
32.3 Salvo sia diversamente stabilito in ogni altra e diversa disposizione delle presenti CGS, ogni eventuale comunicazione al Fornitore dovrà essere trasmessa presso la sede operativa di quest’ultimo a Milano, Uniko Srl, CF 10407020964 con sede legale in Xxxxxx X.xx Xxxxxxxx, 00
32.4 Ogni eventuale variazione dei rispettivi domicili di ciascuna delle Parti dovrà essere comunicata all’altra Parte conformemente alle previsioni del presente articolo.
Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341e 1342 c.c. le clausole agli articoli: 4 (Irrevocabilità della richiesta e suo perfezionamento), 5 (Diritto di ripensamento), 6 (Oggetto ed attivazione delle forniture), 7 (Durata contrattuale, automatico rinnovo alla scadenza salvo disdetta e diritto di recesso), 8 (Qualità del gas e modalità della fornitura), 9 (Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas naturale), 10 (Adeguamenti dei POD e/o dei PdR), 11 (Corrispettivo delle forniture), 12 (Mandati per il Contratto di dispac- ciamento e di trasporti e oneri per i relativi servizi), 13 (Mandato alla connessione), 14 (Programmazione dei prelievi), 15 (Rilevazione dei prelievi), 16 (Fatturazione), 17 (Pagamento), 18 (Deposito cauzionale e forme di garanzia), 19 (Procedura di sospensione della/e fornitura/e), 20 (Sospensione per cause di forza maggiore o lavori sulle reti), 21 (Titolarità, custodia, manutenzione dei misuratori e sicurezza degli Impianti interni), 22 (Variazione unilaterale delle clausole e delle condizioni contrattuali), 23 (Cessione del Contratto), 25 (Riserva- tezza e pubblicità), 26 (Clausola risolutiva espressa), 31 (Foro competente).
Firma del Cliente