Contract
CAPITOLATO AMINISTRATIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PELLA A BIELLA DENOMINATO “CAPANNONE TEXILIA”
CIG 7520516E1E - CUP E49G18000070002
Il Responsabile
della Struttura Semplice Ufficio Tecnico Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
(FIRMATO IN ORIGINALE)
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ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO
1.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Il presente progetto ha lo scopo di rifare la copertura per salvaguardare il bene e garantire l’uso dell’immobile.
L’intervento consiste in un rifacimento conservativo nel senso di rifacimento senza demolizione della vecchia stratigrafia. Questa scelta progettuale permette di eliminare l’impatto ambientale dovuto ai rifiuti.
1. VERIFICHE PRELIMINARI
▪ Verificare eventuali zone di ristagno acqua;
▪ valutazione dei distacchi, rotture, corrugamenti, ondulazioni, coccodrillature, bolle ed alterazioni superficiali inerenti l’elemento di tenuta;
▪ verificare le sigillature dei profili metallici di tenuta e scossaline
▪ verificare gli imbocchi dei pluviali esistenti;
▪ verifcare la funzionalità di tutti gli scarichi presenti (verticali);
nb: nell’eventualità che dalla verifica degli scarichi verticali emerga che gli stessi sono rotti o intasati si dovranno quantificare e provvedere alla loro sostituzione/riparazione come previsto dalla voce del quadro economico di “computo a misura”.
2. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
▪ Accurata pulizia (con attrezzature meccaniche o manuali) quali idrolavaggio e spazzolatura dell’intera superficie, asportazione radicale di tutta la vegetazione presente, successivo controllo dello stato della guaina esistente, nuova verifica su eventuali parti in distacco ed eventuali rotture
▪ Asportazione e risagomatura di tutta la guaina in cattivo stato di conservazione o in distacco
▪ Rimozione di vecchi impianti dismessi e stoccaggio in cantiere
▪ Asportazione del rivestimento non incollato delle parti verticali
▪ Revisione e sigillatura dove necessario con specifici sigillanti
3. ESECUZIONE DELLA COPERTURA
▪ Il nuovo manto di copertura dovrà essere incollato in semiaderenza in modo che il vapore acque che si sviluppa possa diffondersi senza creare bolle. Nello stesso tempo è necessari che la nuova copertura resista all’azione del vento per questo motivo la nuova membrana dovrà garantire un’ adesione tenace ed elastica per il 40% della sua superficie.
▪ La membrana impermeabilizzante sarà di tipo termoadesiva, auto protetta con scagliette di ardesia (tipo mineral tectene reroof ep strip poliestere) in bitume distillato polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, con armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro e sarà munita di speciali strisce termoadesive elastomeriche spalmate su 40% della superficie della faccia inferiore che aderendo per sfiamma tura consentirà la diffusione dell’umidità intrappolata dal vecchio manto. Spessore 4mm, resistenza a trazione L/T 700/500 N/50mm, allungamento a rottura L/T del 40/45%, resistenza alla lacerazione L/T di 160/200 N, flessibilità a freddo di -15°C resistente al fuoco Euroclasse E.
▪ Teli sovrapposti nel senso longitudinale per 10cm, mentre nel senso trasversale un sormonto di 15cm, saldati a fiamma.
▪ Le parti verticali, preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso saranno risvoltate dai 20cm ai 40cm
▪ sistemazione dei messicani di scarico delle acque meteoriche al nuovo supporto e inserimento di elementi di sfiato
▪ in corrispondenza dei cupolotti (essendo realizzati in materiali plastico) dovrà essere posizionata una guaina autoadesiva (tipo Mineral selftene tegola ep poliestere) che sormonti la nuova guaina di almeno 10cm e per altri 20cm aderisca alla struttura del cupolotto
▪ in corrispondenza degli impianti dismessi presenti in copertura, l’unione della nuova guaina al supporto metallico dovrà essere realizzata con una membrana bituminosa liquida (tipo purlastic flashing), Alcune parti metalliche potranno essere ricoperte con guaina bituminosa.
▪ Lungo il cornicione la guaina dovrà infilarsi sotto la scossalina metallica pertanto si dovranno rimuovere i tasselli esistenti e successivamente ricollocarli
4. RIPRISTINO ZONA FORTEMENETE DANNEGGIATA
La zona a nord del tetto per una superficie di 150mq (vedasi allegati grafici) dovrà essere completamente rimossa di quanto rimasto della vecchia impermeabilizzazione fino ad arrivare al solaio in predalles. Verificata la consistenza dello stesso, su questo verrà poi inserito un pannello a base di polistirene espanso estruso accoppiato ad una membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato polimero (tipo isobase pse/120) spessore 6 cm armato con tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con fibre di vetro che risborda dal pannello lateralmente e di testa. Sulla superficie superiore verrà saldata la nuova guaina. Dovranno essere realizzate tutte le opere di xxxxxxxxxx (scossaline, gocciolatoi ecc…) con lamiera presso piegata in acciaio zincato dello spessore di 6/10. Gli stessi saranno giuntati mediante sormonti di 10cm, volgenti nel senso della pendenza, rivettati e sigillati a mezzo silicone, per garantire perfetta tenuta all’acqua.
Nb: il fabbricato risulta dismesso pertanto non è presente energia elettrica e acqua.
1. 2 QUALITA’ E PROVVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da fornitori che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere per comprovare la qualità e l’idoneità allo scopo dei materiali stessi.
Il prelievo dei campioni, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L’Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Committente si riserva in sede di collaudo finale.
1. 3 CRITERI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
I punti che seguono definiscono i criteri, le modalità e le specifiche tecniche secondo le quali dovranno essere realizzate le opere che sono oggetto del rapporto contrattuale, come precisate e individuate nei disegni.
1. 4 CRITERI E MODALITA’ DI CONTROLLO QUALITA’ DEI MANUFATTI
Saranno evidenziati, per ogni fornitura, i principali controlli sulle forniture dei materiali e sulle lavorazioni, effettuati dalla Direzione lavori, fermo restando il principio che la Committente e la Direzione lavori hanno la più ampia facoltà di verifica dell’opera eseguita e quindi quanto esemplificato nei capitoli che seguiranno non è da intendersi in senso limitativo, ma esemplificativo
1.1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE PREVISTE
Demolizione delle parti del manto di copertura nella parte fortemente degradata corrispondente al lato nord come indicato nei disegni allegati. Distacco di due macchine fuori uso e accantonamento in cantiere. Eliminazione di tutti gli arbusti e alberature sul tetto.
CRITERI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
DEMOLIZIONI
Tutti gli interventi di rimozione e demolizione dovranno essere eseguiti con particolare cura ed attenzione per evitare danni sia alle parti che sono oggetto di rimozione che alle parti da mantenere in opera, nonché a persone o cose in genere, e comunque secondo quanto sarà inoltre prescritto nel piano di sicurezza.
Di ogni eventuale danno sarà ritenuto unico responsabile l’Appaltatore, che dovrà ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate. L’Appaltatore dovrà inoltre segregare le zone in cui avvengono le demolizioni per evitare il propagarsi di polveri e rumori molesti.
Nelle demolizioni e nelle rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle eventuali necessarie puntellature di forza per sostenere le parti che dovranno restare in opera. Di ogni puntellamento di forza l’Appaltatore dovrà redigere specifico progetto da parte di tecnico abilitato e dovrà sottoporre tale progetto alla D.L.
L’Appaltatore dovrà sottoporre alla D.L., il piano, le sequenze delle demolizioni e le modalità di intervento anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Al fine di evitare il propagarsi di rumori, vibrazioni oltre ai limiti consentiti dalle norme o semplicemente per ridurre il disturbo arrecato all’ambiente circostante, l’Appaltatore a propria cura e spese dovrà utilizzare compressori silenziati e procedure al taglio delle strutture anche mediante filo diamantato o altri sistemi senza che ciò comporti alcun incremento di spesa.
Dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di prevenzione, di presidio e di sicurezza previste dai piani di sicurezza e dai piani operativi dell’appaltatore redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Di ogni eventuale danno che potesse essere provocato alla Committente o a terzi durante le demolizioni sarà ritenuto unico ed esclusivo responsabile l’Appaltatore.
Tutti gli adempimenti ed oneri sopra richiamati sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore che dovrà tenerne debito conto nel formulare l’offerta.
RIMOZIONI
Le rimozioni prevedono il recupero delle parti eventualmente utilizzabili, che dovranno essere accatastate in cantiere; la D.L. stabilirà quali dovranno essere allontanate dal cantiere e quali dovranno essere conservate. Per queste ultime verrà indicato il luogo, a cura e spese dell’Appaltatore, dove dovranno essere immagazzinate.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli e per evitarne la dispersione.
1.1.2 IMPERMEABILIZZAZIONE
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE PREVISTE
Impermeabilizzazione del tetto con le modalità sopra descritte.
MODALITA’ DI ESECUZIONE E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti e con le opportune pendenze.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, bocchettoni pluviali, corpi fuoriuscenti; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
I teli verranno svolti e sovrapposti nel senso longitudinale per 10 cm ca. ricoprendo la fascia di sormonto priva di ardesia predisposta sulla faccia superiore della membrana, mentre nel senso trasversale, di testa, si predispone un sormonto di 15 cm circa. Dopo
aver allineato e riavvolto i teli, si procederà all’incollaggio riscaldando la faccia inferiore del foglio con la fiamma di un bruciatore a gas propano, determinando l’attivazione dell’adesività delle strisce termoadesive. Anche le sovrapposizioni dei teli verranno contemporaneamente saldate a fiamma.
Le parti verticali in corrispondenza dei cupolotti, preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso al solvente, per una quota superiore di almeno 20 cm il livello massimo delle acque previsto, verranno rivestite con una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica autoadesiva, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, autoprotetta con scagliette di ardesia. Lo spigolo fra parte piana e verticali verrà rinforzato incollando a fiamma a cavallo dello stesso una fascia di membrana larga 20 cm di 4 mm di spessore della stessa natura della precedente, che verrà applicata prima del rivestimento delle parti verticali.
MATERIALI :
- membrana impermeabilizzante auto protetta con scagliette di ardesia dovrà essere in bitume distillato polimero termoadesiva elastoplastomerica (tipo TECTENE REROOF BASE STRIP EP POLIESTERE) plastomeri ed elastomeri a base di bitume distillato con armatura composita in tessuto non tessuto poliestere stabilizzato con fibra di vetro, che sarà munita di speciali strisce termoadesive di 1 mm ca. di spessore spalmate sul 40 % della faccia inferiore che aderendo per sfiammatura solo parzialmente, consentiranno la diffusione dell’umidità intrappolata dal vecchio manto evitando bolle e condense.
La membrana sarà classificata in Euroclasse E di reazione al fuoco (EN 13501-1), avrà uno spessore (EN 1849-1) di 4 mm, una resistenza a trazione (EN 12311-1) L/T di 700/500 N/50 mm, un allungamento a rottura (EN 12311-1) L/T del 40/45%, una resistenza alla lacerazione (EN 12310-1) L/T di 160/200 N, una flessibilità a freddo (EN 1109) di –15°C.
- membrana impermeabilizzante in bitume distillato polimero elastoplastomerica (tipo MINERAL SELFTENE EP POLIESTERE), dotata di una temuta ala calore superiore a 140°C, autoadesiva per semplice pressione a temperatura ambiente, auto protetta con scagliette di ardesia antisdruciolo, armata con tessuto non tessuto stabilizzato con fibre di vetro.
- Membrana liquida monocomponente poliuretano-bitume tixotropica (tipo PURLASTIC FLASHING).
1.1.3 FALDALERIA
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE PREVISTE
Il lato nord dello stabile è completamente privo di faldaleria che ha causato il sollevamento della guaina di protezione del tetto piano. Per evitare il formarsi dello stesso problema e per dare completezza al manufatto si prevede di realizzare una faldaleria di chiusura (scossalina).
MODALITA’ DI ESECUZIONE E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a);
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317.
1.1.4 SISTEMA ANTICADUTA
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE PREVISTE
Per garantire la sicurezza nella futura manutenzione del tetto si dovrà prevedere un sistema anticaduta (LINEA VITA orizzontale) appositamente progettato e collaudato come previsto dal decreto della Regione Piemonte del 23 maggio 2016 .
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Il sistema è costituito da funi orizzontali, opportunamente ancorate a punti fissi solidali con le strutture di copertura; i punti di ancoraggio, così come le linee di sicurezza, devono essere conformi alla norma EN 795, e devono essere oggetto di calcolo di verifica al carico dinamico, nonché di collaudo. Tali impianti sono costituiti essenzialmente da una fune metallica, tra due o più supporti adeguatamente dimensionati, cui andrà collegato un dispositivo scorrevole (marcato CE) che consenta l’ancoraggio dei normali DPI in dotazione all’operatore (imbracatura anticaduta conforme a EN361 e cordino con assorbitore conforme a EN 355). Il sistema deve essere utilizzabile da due operatori contemporaneamente.
Il prezzo è stato dedotto a seguito di indagini sui correnti prezzi di mercato.
Note
Per ogni linea orizzontale di diversa lunghezza l’installatore deve fornire i risultati dei calcoli di dimensionamento e verifica, effettuati secondo le modalità previste dal fabbricante del sistema anticaduta, indicante la tensione massima sulla fune in caso di caduta.
L’installatore inoltre dovrà fornire un fascicolo tecnico per ogni tipologia di linea installata ove dovranno essere indicati:
- tipo e fabbricante del sistema
- installatore
- identificazione e lunghezza della linea
- tipo, codice e numero dei componenti utilizzati
- data dell’installazione e data della successiva revisione (ogni 12 mesi come massimo)
- eventuali relazioni del professionista sulle strutture esistenti
- eventuali disegni firmati dal professionista per le strutture realizzate ad hoc
- relazione finale del professionista attestante la realizzazione a regola d’arte
Il fornitore dovrà consegnare , in unico esemplare, un fascicolo contenente copia delle schede tecniche dei vari componenti dei sistemi, come risultano dalla documentazione del fabbricante.
L’installatore dovrà fornire una dichiarazione attestante che siano stati utilizzati nella realizzazione del sistema (esclusi i mezzi di collegamento alle strutture portanti) solo componenti originali del sistema e siano state seguite nell’installazione le indicazioni fornite dal fabbricante.
L’installatore dovrà fornire per ogni sistema installato, e per ogni DPI, adeguate istruzioni d’uso come previsto dalla norma EN 365.
L’installatore fornirà copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante.
Il progettista esecutivo dell’opera dovrà redigere il piano di manutenzione, documento che consenta di indicare le modalità ed i tempi della manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Garanzia
L’installatore è tenuto a collaudare il sistema e a fornire certificato di collaudo.
ART. 2 – VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare dei lavori a base di gara è il seguente:
a) € 95.092,50 importo lavori a corpo e soggetto a ribasso d’asta;
b) € 9.001,41 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come previsto dal D.Lgs. 81/2008
c) € 10.055,72 importo lavori a misura a cui nel caso di effettuazione sarà applicato alle singole voci di attività espletate la percentuale di ribasso offerto
L’importo totale (a+b+c) dei lavori è pari ad € 114.119,63 oneri fiscale esclusi
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara più gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’importo dei lavori a misura e l’IVA di legge. Si specifica l’aggiudicatario nulla avrà a che pretendere sugli importi relativi ai lavori a misura che non saranno contabilizzati.
ART. 3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d’appalto, tra cui in particolare:
a) il D.Lgs. 50/2016;
b) il DPR 207/2010 per gli articoli in vigore;
c) gli articoli in vigore del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145;
d) il D.M. 37/2008;
e) le norme tecniche di settore, ancorché non esplicitamente elencate;
f) il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
g) il Codice Civile.
In merito alla gestione dei rifiuti Il Fornitore assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e dovrà, a propria cura e spese:
• adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle
autorità competenti, e osservare tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i..
• trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti, di proprietà del Fornitore, provenienti dalle
attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente.
• Rendere disponibili, su richiesta del Direttore dell’esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti.
ART. 4 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI INTEGRANTI
1. Il contratto è perfezionato al ricevimento, da parte dell’appaltatore, della relativa stipula redatta tramite applicativo MEPA ed è stipulato “a corpo ed a misura. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini del comma successivo. Anche ai sensi dell’articolo 118, c. 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
3. I prezzi unitari di cui al comma precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per gli eventuali lavori a misura.
4. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto recante le prescrizioni da applicare all’appalto in questione;
b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 5;
d) il Piano di sicurezza e Coordinamento;
e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.
5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 6 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere può essere assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato, all’uopo delegato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La nomina del direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al c. 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al c. 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 7 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore, in persona del legale rappresentante o di suo delegato con potere di firma, non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
ART. 8 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare è di 40 giorni , naturali e consecutivi, a partire dalla consegna.
2. Appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, questa deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori, il quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito verbale.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
ART. 9 – PROROGHE E SOSPENSIONI
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi del medesimo articolo di legge.
4. La richiesta di proroga può essere presentata al direttore dei lavori che la trasmette al RUP corredata del proprio parere.
6. La sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
ART. 10 - PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione degli stessi, viene irrogata dal responsabile del procedimento, a seguito delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale. La medesima penale è applicata in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.
2. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
1. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall’art. 109 del medesimo Decreto.
2. Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l’appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l’opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l’ammontare delle penali comminate superi il 10% dell’importo contrattuale.
3. In questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia.
4. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all’appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l’intimazione a consentire l’occupazione e l’uso del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso.
5. La liquidazione del credito all’appaltatore sarà eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
6. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell’appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.
ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al c. 2 e delle penali eventualmente irrogate, un importo non inferiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00). Per l’emissione del certificato di pagamento l’appaltatore deve fornire relazione che dimostri l’adozione ed il rispetto dei criteri ambientali minimi e/o allegando eventuali certificazioni dei materiali utilizzati ove previsti dai criteri di cui all’art. 1.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Ai sensi dell’art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all’acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato.
4. Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell’appaltatore e/o dei subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ad una ritenuta del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 13 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudo ai sensi del c. 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di acconto, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo c., del codice civile. L’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante a norma dell’art. 1669 del codice civile.
ART. 14 - FATTURAZIONE
1. Le fatture dovranno riportare l’importo, l’indicazione del codice CIG, del CUP e l’indicazione del numero dello stato di avanzamento corrispondente e dovranno essere trasmesse all’Ufficio Protocollo presso la sede centrale di Arpa Piemonte, in Xxx Xxx XXX x. 0, Xxxxxx, indicando altresì la struttura liquidante Ufficio tecnico per la registrazione IVA, e saranno ammesse a pagamento previo DURC positivo.
2. Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l’affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo positivo accertamento della regolarità contributiva.
Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell’Agenzia si invita a visionare il sito dell’Agenzia ed in particolare il seguente Link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx
3. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
1. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi di mora nella misura determinata dalle vigenti normative in materia.
5. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante, di interrompere le prestazioni appaltate.
ART. 15 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/206 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo c., del codice civile.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. Per partecipare alla procedura dovrà essere fornita attestazione di avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, costituita nelle forme di cui all’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016. La cauzione dovrà espressamente ricomprendere, tra le ipotesi di copertura, le fattispecie di cui all’art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014. La misura della sanzione ivi prevista è fissata all’1 per mille del valore posto a base d’asta;
Impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993), a rilasciare la garanzia per l’esecuzione dell’appalto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (cauzione definitiva).
In caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è richiesta una garanzia definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dal succitato articolo.
1. Per le imprese certificate si applicano le riduzioni dell’importo della cauzione previste dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
4. L’appaltatore, a norma dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016, è altresì tenuto a costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza assicurativa che copra i danni dovuti a danneggiamento e distruzione totale e parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui ammontare è pari all’importo contrattuale, ovvero che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi il cui massimale è pari a 500.000,00 euro.
ART. 18 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore, a norma dell’art. 103, c. 7, del D.Lgs 50/2016, è obbligato a produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all’importo del contratto, che deve essere integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze non sono opponibili alla stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
6. Se l’appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d’impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.
7. L’appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.
ART. 19 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. Valgono i disposti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
4. Non sono considerate varianti, ai sensi del c. 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% per cento del valore iniziale del contratto. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.
5. Salvo i casi di cui al precedente c. 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto saranno determinati assumendoli prioritariamente dal prezziario della Regione Piemonte in vigore al momento della gara d’’affidamento e, ove ivi non contemplati, dal listino prezzi informativi delle opere edili di Milano in vigore al momento della gara. Qualora i nuovi prezzi non fossero neanche lì contemplati si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, che saranno assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.
ART. 20 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è tenuto ad acquisire il Piano di sicurezza prodotto dalla stazione appaltante;
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore
3. Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che i lavori si svolgeranno durante il periodo lavorativo simultaneamente alle attività delle strutture presenti nel complesso, per cui l’esecuzione dei lavori dovrà essere concordata strettamente con il direttore dei lavori e con i referenti di Città Studi al fine di non arrecare particolare disturbo alle attività e di garantire costantemente la sicurezza dell’area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con il cantiere.
4. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore, comunque accertate, in materia di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L’appaltatore esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali
sull’igiene la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in quanto l'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.
6. L’appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, anche l’elenco del personale dipendente che opererà nel cantiere oggetto del presente appalto. Eventuali variazioni dell’organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla stazione appaltante
7. I lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5,
c. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
ART. 21 - SUBAPPALTO
1. Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.105 del D.Lgs 50/2016.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2.L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
3.I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
4.Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l’ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l’appaltatore dovrà farsi parte diligente per l’ottenimento dell’autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.
5.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
0.Xx stazione appaltante corrisponde direttamente al subapaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso il subappaltatore sia una micro o piccola impresa.
Qualora il subappaltatore non sia una micro o piccola impresa la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti saranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In difetto si procederà a sospendere l’intero pagamento all’appaltatore inadempiente. L’appaltatore è, quindi, tenuto alla trasmissione delle fatture quietanzate. La stazione appaltante non risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione di dette fatture e, pertanto, s’intende fin d’ora sollevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. Sono a totale carico dell’appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:
a) la fedele esecuzione dei lavori in conformità al progetto e alle pattuizioni contrattuali, nonché agli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in modo che le opere risultino eseguite a perfetta regola d’arte e a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al direttore di lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal progetto. In ogni caso l’appaltatore non deve dar corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto o autorizzate;
b) la comunicazione alla stazione appaltante ovvero al Direttore Lavori, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di cui all’art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi di lavoro, segnalando al direttore dei lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
d) la predisposizione delle occorrenti opere provvisionali, quali recinzioni, eventuali baracche per il deposito materiale e rifiuti e per gli altri usi di cantiere, oltre a quanto dovuto per l’esecuzione dei lavori in sicurezza e a regola d’arte;
e) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;
f) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
g) le spese per attrezzi, materiali e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento;
i) gli accertamenti preventivi dell’eventuale presenza nell’area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il direttore dei lavori, al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell’autorizzazione, se dovuta;
j) gli allacciamenti alle utenze necessari all’esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
k) la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
l) la sorveglianza del cantiere e l’assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
m) il carico e trasporto in discarica a smaltimento dei materiali di risulta e rifiuti provenienti dai lavori;
p) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;
q) la tenuta delle scritture e dei documenti di cantiere;
r) la redazione degli elaborati “AS-Built”, la consegna delle dichiarazioni di conformità, l’effettuazione delle prove funzionali e di quant’altro necessario per il collaudo degli impianti e la messa in funzione degli stessi;
s) la presentazione dei campioni di materiali che la direzione lavori riterrà opportuni;
t) gli oneri per l’eventuale occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni.
2. L’appaltatore inoltre deve provvedere:
• allo scarico in cantiere, trasporto a deposito, accatastamento, immagazzinamento e custodia, nell’ambito del cantiere, dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dalla stazione appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
• al sollevamento, trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti e in generale alla fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed al noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici;
• a mettere a disposizione del direttore dei lavori il personale e gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
• all’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
• all’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
ART. 23 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale.
3. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. La stazione appaltante, tramite il direttore dei lavori, ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
ART. 24 - RISERVE DELL’APPALTATORE E CONTROVERSIE
1. Qualora l’appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dal progetto, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l’appaltatore prima di eseguire l’ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.
Le riserve ascritte dall’appaltatore dopo l’esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.
2. Nella definizione delle controversie sorte con l’appaltatore si procederà ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 (transazione o accordo bonario).
3. In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Torino.
ART. 25 – CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Xxxxx restando che le prove tecnico-funzionali dell’impianto devono aver luogo subito dopo l’ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento
3. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal Direttore Lavori con le modalità indicate nell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
ART. 26 – CUSTODIA DEL CANTIERE
1.È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
ART. 27 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI
1.Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l’appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell’evento sfavorevole annunciato.
ART. 28 – DIFETTI DI COSTRUZIONE
1.Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Tecnico
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
(x.xx in originale)